Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 46484 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 46484 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 15/11/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 29/06/2021, con cui NOME COGNOME era stato condannato a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, ai sensi degli
artt. 223 n. 2, 216, comma 1 n. 1 e 2, 219 n. 1, legge fallimentare, quale amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 31/01/2014.
In data 31/03/2023 NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.1 inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, in riferimento all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., sensi dell’art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in quanto – come già dedotto in udienza preliminare, in sede di questioni preliminari in primo grado ed in sede di appello – il decreto che dispone il giudizio risulta affetto da nullità, non essendo mai stato messo a disposizione del difensore il fascicolo RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari, pur a seguito della notifica dell’avviso ai sensi dell’art. 415-bis cod proc. pen., con conseguente violazione dei diritti della difesa, come immediatamente rappresentato in data 21/12/2018, avendo, peraltro, la cancelleria del pubblico ministero risposto che la documentazione si trovava presso la P.G. operante; del tutto illegittimamente, quindi, l’eccezione difensiva è stata respinta per genericità, avendo la difesa chiaramente fatto riferimento a tutta l’attività di indagine, apparendo evidente, anche in considerazione della fase processuale, che l’istanza difensiva contenesse un mero refuso nella parte in cui faceva riferimento al ritiro della sentenza piuttosto che RAGIONE_SOCIALE copie del fascicolo;
2.2 violazione di legge, in riferimento all’art. 178 lett. c) cod. proc. pen., ai se dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in quanto, alla luce della descritta vicen processuale, evidente risulta l’impossibilità di svolgere attività difensiva, con conseguente nullità del decreto di citazione a giudizio e degli atti conseguenti, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10640 del 25/03/2020);
2.3 violazione di legge, in riferimento all’art. 216 legge fallimentare, vizio motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto all motivazione della bancarotta fraudolenta distrattiva, avendo la Corte territoriale omesso di motivare in ordine alla effettiva destinazione RAGIONE_SOCIALE somme di denaro ed al dolo, in quanto dai partitari esaminati dalla curatela emergeva come le somme fossero state destinate al pagamento di fornitori, ossia proprio quei fornitori che avevano svolto la loro opera per completare gli appartamenti, come evidenziato dal primo giudice, che era giunto ad una pronuncia assolutoria sul punto, ribaltata dalla Corte di merito senza procedere alla rinnovazione RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative; in ogni caso, il NOME aveva prestato garanzie personali a copertura dei debiti societari e non ha mai disposto per fini personali di alcun bene, ivi incluso il ponte elevatore; inoltre, alla luce dei principi elaborati da
giurisprudenza di legittimità, l’accertamento della distrazione non può coincidere con la sola presenza dei un disavanzo, mentre la bancarotta documentale non può coincidere con la sola mancata consegna RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e dei bilanci, senza alcuna dimostrazione dell’elemento soggettivo del dolo, posto che il ricorrente non aveva la possibilità di fare ricorso ad un commercialista, potendosi, al più, nel caso in esame, configurare la bancarotta documentale semplice di cui all’art. 217 legge fallimentare, cui potrebbe conseguire la rideterminazione della pena e la concessione del beneficio della sospensione condizionale;
2.4 violazione di legge, in riferimento all’art. 216 legge fallimentare, vizio d motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., non essendo emersi indici di fraudolenza nella condotta del ricorrente, ma, al più, condotte negligenti poste in essere, per ragioni contingenti, da un soggetto che avrebbe dovuto essere qualificato come piccolo artigiano e non imprenditore;
2.5 vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in quanto alla luce RAGIONE_SOCIALE deposizioni dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME, la realtà fattuale emersa è del tutto opposta alla ricostruzione dei giudici di merito;
2.6 vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., no sussistendo alcuna prova della condotta fraudolenta del ricorrente in danno dei creditori ed a suo esclusivo vantaggio, posto che i beni sono stati utilizzati per saldare i creditori societari e che il COGNOME aveva prestato garanzie personali, fondandosi la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito su apodittiche affermazioni, fondate unicamente sul disavanzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME va dichiarato inammissibile.
Quanto ai primi due motivi di ricorso, va senza dubbio condivisa la valutazione di genericità della doglianza formulata nei precedenti gradi di merito, in relazione alla mancata messa a disposizione della difesa degli atti di indagine.
Non vi è alcun dubbio, infatti, che la difesa non avesse mai specificato quali fossero gli atti nevralgici, ai fini dell’attività difensiva, di cui non aveva mai av la disponibilità, il che giustifica ampiamente la motivazione posta a fondamento del rigetto della relativa eccezione.
Seppure, infatti, la difesa non avesse mai avuto la possibilità di prendere visione di alcuno degli atti di indagine, all’esito della notifica dell’avviso di conclusio RAGIONE_SOCIALE indagini preliminari sicuramente avrebbe potuto – e dovuto – indicare quelli rilevanti, come enucleabili dalla richiesta di rinvio a giudizio e, ancor più, all’esi dell’istruttoria dibattimentale; al contrario, non solo non risulta neanche in sede
di gravame tale specificazione, ma neanche in sede di ricorso per cassazione vengono allegate le mali di interlocuzione con la cancelleria del pubblico ministero a cui la doglianza fa riferimento.
I restanti motivi risultano palesemente versati in fatto, oltre che estremamente confusi ed incongrui rispetto alla vicenda processuale, considerato che si fa riferimento ad una sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Rimini, mentre nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata emessa dal Tribunale di Milano; inoltre, si parla di società che svolgeva attività immobiliare, riferendosi ad una condanna in appello, il che non corrisponde affatto al contenuto della sentenza impugnata, posto che la società di cui il ricorrente era amministratore operava nel settore dell’attività di gommista, meccanico, elettrauto e carrozziere, oltre che di commercio di veicoli, senza dimenticare che anche in primo grado il ricorrente era stato condannato per i reati a lui ascritti.
In ogni caso, va ricordato come la sentenza impugnata abbia descritto ampiamente la condotta distrattiva, avente ad oggetto due beni in leasing , un assetto ruote completo di accessori ed un ponte, relativamente ai quali il ricorrente aveva affermato circostanze non vere, avendo dichiarato al curatore fallimentare di non possedere niente, neanche beni in leasing, laddove era poi emersa la disponibilità di beni in leasing per oltre 70.000,00 euro, i cui canoni non erano stati integralmente pagati, né i beni restituiti; a ciò si aggiunga che la società si era trovata in una condizione di crisi sin dall’inizio dell’attività, co emerso dai bilanci disponibili ed ammesso dallo stesso imputato.
Solo in sede di dichiarazioni dibattimentali il ricorrente aveva ammesso di aver noleggiato beni in leasing, asserendo di averli depositati in un capannone, disinteressandosene del tutto, versione ritenuta non credibile dalla Corte di merito, anche a fronte del valore dei detti beni, per oltre 70.000,00 euro.
Orbene, il ricorso non si confronta affatto con tale impianto motivazionale, in guanto, pur volendo prescindere dalle imprecisioni evidenti già menzionate, si limita a richiamare massime della giurisprudenza di legittimità accompagnandole con l’affermazione che il COGNOME aveva prestato garanzie personali, senza considerare come la sentenza impugnata abbia rilevato che il rilascio di garanzie personali, funzionali al pagamento de canoni, costituisce una prassi diffusa in caso di leasing di beni di elevato valore, laddove proprio la consapevolezza di tali garanzie personali rendeva evidente come il mancato rinvenimento dei beni rivelasse una loro cessione “in nero”, una volta accertata l’impossibilità di proseguire nell’attività.
Parimenti congrua, sotto l’aspetto della logica argomentativa, risulta la sentenza impugnata nella parte in cui ha messo in risalto come la mancata consegna della documentazione contabile fosse chiaramente funzionale ad occultare le
distrazioni, apparendo del tutto irrilevanti, oltre che poco plausibili e, comunque, indimostrate, le giustificazioni addotte dal ricorrente circa il mancato ricorso ad un commercialista e, quindi, il disordine contabile.
L’obbligo di tenere la scritture contabili, unitamente a tutta la documentazione rilevante per la vita dell’impresa, rappresenta una RAGIONE_SOCIALE fondamentali connotazioni dei doveri dell’imprenditore, come più vote ribadito da questa Corte, apparendo evidente, dalla motivazione della Corte di merito, come, nel caso in esame, sia stata ritenuta, con adeguata motivazione, la bancarotta fraudolenta documentale punita a titolo di dolo specifico, il che rende del tutto inconferenti le doglianze circa la qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 217 legge fallimentare.
Del tutto generiche risultano le doglianze inerenti la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ed il travisamento RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative, posto che le stesse risultano meramente enunciate.
Dall’inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 13/10/2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente ‘1a