Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11195 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11195 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POMIGLIANO D’ARCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado, ha rideterminato l pena inflittale, confermando per il resto la sua condanna per tre fatti di bancarotta fraudolen
Rilevato che i sette motivi di ricorso – i primi sei motivi deducono violazione di legge vizio di motivazione quanto alla penale responsabilità dell’odierna ricorrente, mentre il sett motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n.6 cod. pen. e alla entità della diminuzione di pena quest’ultima e per le circostanze attenuanti generiche – sono tutti manifestamente infondati giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazi degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del gi del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esu infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di mer senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e p ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 de 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugn l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indi dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispet a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; S 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Considerato, in particolare, che la Corte di merito ha ricostruito l’intera operazione ch sottesa alle imputazioni sub A) e B) e che la ricorrente ha formulato critiche che non dialogan criticamente con quella motivazione, ma che agitano argomenti in fatto per sostenere una propria ricostruzione alternativa dei fatti, che non può avere corso nel giudizio di legittimit
Considerato, quanto alla negazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6), co pen., che occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini del configurabilità dell’attenuante predetta, il risarcimento del danno deve essere integra comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni effetto dannoso (Sez. 6, n. 6405 d 12/11/2015, dep. 2016, Minzolini, Rv. 265831 – 01; Sez. 2, n. 9143 del 24/01/2013, COGNOME e altri, Rv. 254880 – 01), riparazione integrale che non segue ad una definizione transattiva, ch in quanto tale, presuppone reciproche rinunzie. A questo riguardo, si ricorda altresì – com sostenuto da questa Corte – che la riparazione (integrale) del danno deve avvenire mediante il risarcimento e, quando sia possibile, mediante restituzione, inferendo che quest’ultima (quando
è possibile) non è alternativa al risarcimento (infatti la norma non usa il disgiuntivo “o”) cumula con il risarcimento come risulta testualmente dalla congiunzione “e”.
Considerato, circa il quantum di diminuzione per le attenuanti, che la Corte territoriale spiegato le ragioni per cui non ha diminuito la pena nella misura massima e, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena ba rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enu negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l’onere argomentativo del giudice è st adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2026
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