Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11215 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11215 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PAGANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Salerno, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso – che deduce violazione di legge e vizio d motivazione in ordine al travisamento della prova – è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli eleme probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del me chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondam della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senz possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorren adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 de 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Considerato che, nel caso di specie, la ricostruzione fattuale operata dalla Corte territori è sorretta da un percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici. Ne discende che l censure articolate con il ricorso si risolvono, all’evidenza, in mere doglianze di fatto, di sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale istruttorio, attività che esula dai del giudice di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2026
Il consiglier
COGNOME
stensore
NOME COGNOME
relli
COGNOME
IN C.
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