Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51132 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51132 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SAN CASCIANO IN VAL D] PESA11 DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Firenze, dichiarando di non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui al capo a3) perché estin per prescrizione e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante del continuazione fallimentare, ha ridetermiNOME la pena per i residui reati di bancarot fraudolenta distrattiva di cui ai capi al.1) e al.2) in anni tre di reclusione;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta violazione di l quanto al mancato accoglimento della richiesta di rimessione in termini onde sottoporre ad esame l’imputato e della richiesta di rinnovazione dibattimentale – è generico in quanto 1) non specifica quale fosse esattamente l’impedimento dell’imputato, se esso fosse assoluto e se fosse stato dedotto nel rispetto delle regole che presidiano la formulazione delle istanze rinvio 2) quale sia la ragione della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimental tutto vagamente accennata.
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio motivazione quanto alla erronea valutazione delle prove – non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia c:orrettamente omesso d pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebb possibile dedurre in precedenza (cfr. l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto all violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745 – 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME).
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio di motivaz quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti – è manifestamente infondato giacché la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello in quanto le statuizioni relative al giudi comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbi o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo riteners quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 06 dicembre 2023.