Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10134 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10134 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato ad ASTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Torino aveva condannato COGNOME NOME per i reati di bancarott fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria da falso in bilancio, in relazione alla soc “RAGIONE_SOCIALE“, fallita il 17 maggio 2012;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
– che il primo motivo è generico, atteso che il ricorrente si limita a censurare il fat la Corte di appello abbia utilizzato la tecnica di redazione della motivazione per relatio senza, tuttavia, indicare quali sarebbero le questioni poste con il gravame che non sarebber state valutate dal giudice di secondo grado; che, al riguardo, deve essere ribadito che inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l’illegittimità» del provvedimen secondo grado «perché motivato “per relationem” alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell’atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 3735 12/03/2019, COGNOME, Rv. 277161; Sez. 5, n. 40369 del 14/09/2022, COGNOME, n.m.); che, in ogni caso, la Corte di appello, sebbene abbia condiviso le valutazioni del giudice di primo gra ha comunque effettuato autonome valutazioni con specifico riferimento alle doglianze mosse con il gravame (cfr. pagine 11 e 12 della sentenza impugnata); che il riferimento, contenuto ne sentenza, alla misura cautelare e all’interrogatorio di garanzia costituisce un mero refuso non incide minimamente sulla coerenza e sull’adeguatezza della motivazione; che deve essere ribadito che «non è affetta da nullità la sentenza di appello che contenga, all’interno motivazione, refusi, ove gli stessi non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza de motivazione né sono tali da creare equivoci, per quanto riguarda l’affermazione di responsabilit (Sez. 2, n. 43434 del 05/07/2013, Bianco, Rv. 257835);
– che, con il secondo motivo, il ricorrente ha articolato alcune censure che sono dirett ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindaca sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04 Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, COGNOME); che va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di m senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. U, n. 22242 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651); che «non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il contr sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui sp giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti» (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ipp Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); che, quanto alla regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, invocata dal ricorrente, in linea con la giurisprudenza di q Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all’ar comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un’auton valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2 Zonfrilli, Rv. 264174); che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il p di valutazione di cui all’art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimi tale regola rileva solo allorché la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270108); che, in ordine ruolo di amministratore di fatto rivestito dall’imputato, in ogni caso, la Corte territoriale h un’ampia motivazione, articolando argomentazioni congrue in fatto e corrette in diritto, co quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagina 12 della sentenza impugna
-che il terzo motivo risulta manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito han reso, in ordine alla sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, motivazione congrua, basata sulla concreta uscita delle somme di denaro dai conti correnti dell
società e sui rilevanti importi delle somme distratte (cfr. pagine 12 e 13 della sent impugnata);
che il quarto e il quinto motivo di ricorso, protesi a censurare l’operata graduazi della pena nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, replicano senza alcu elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur corretta congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pagine 12 e 13 della sentenza impugnata) che i motivi prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunq manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità de giudice di merito, che l’esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbit di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie; che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità, (Sez. 2, n. 2390 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269) nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da p del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel in esame;
che la memoria presentata dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO est sore
Il Pre idente