Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11574 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11574 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alle distrazioni giustificate come spese gestionali e dichiararsi inammissibile nel resto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 21864 del 26/03/2024, dep. il 31/05/2024 la Quinta Sezione penale di questa Corte annullava con rinvio la sentenza di condanna emessa in data 20/04/2023 dalla Corte di appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari in accoglimento dei quattro motivi di ricorso, relativi alla denunciata carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine:
all’affermazione di penale responsabilità di NOME COGNOME per la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva attuata mediante gli addebiti sulla carta di credito intestata
alla società fallita;
all’affermazione di penale responsabilità del COGNOME per la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva attuata mediante bonifico in proprio favore a titolo di compenso quale amministratore;
all’affermazione di penale responsabilità del COGNOME in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale;
alla condanna dell’imputato alle pene accessorie fallimentare, non applicate in primo grado e applicate in appello in violazione del divieto di reformatio in peius , in assenza di gravame del pubblico ministero.
Con la sentenza in epigrafe n. 193 del 4/03/2025 la Corte di appello di Cagliari, Prima Sezione penale, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sassari in data 21/03/2018, assolveva NOME COGNOME dal reato di bancarotta documentale perchØ il fatto non sussiste e riduceva la pena a lui inflitta a un anno e quattro mesi di reclusione; confermava nel resto la sentenza di primo grado.
La Corte ribadiva la sussistenza di tutti gli elementi della contestata bancarotta patrimoniale per distrazione a carico dell’imputato, nella sua veste di amministratore unico dal 27 marzo 2007 al 27 novembre 2008, della società RAGIONE_SOCIALE, fallita il 16/04/2014, nel rilievo che il COGNOME avesse ‘disposto di denaro nella società in un momento storico in cui i ricavi derivanti dall’attività svolta da quest’ultima non erano nemmeno sufficienti a coprire i costi’ e che ‘tali atti dispositivi non avessero alcun titolo’, conclusione ‘d’intuitiva evidenza in relazione ai prelevamenti allo sportello di danaro contante, che sono finiti direttamente nelle tasche dell’imputato, il quale non ha saputo offrire una giustificazione ineccepibile del loro impiego, ma soltanto ipotesi inverosimili’ (pag. 6 sent. imp.).
Anche rispetto alle somme che il COGNOME ‘ha versato a sØ stesso, asseritamente a titolo di compenso per la sua attività di amministratore’ (pag. 6), la Corte territoriale ha rilevato come ‘non consta che nell’atto costitutivo o nello statuto fosse previsto un compenso per l’amministratore e non risulta (nØ l’appellante l’ha invocata) una delibera assembleare con la quale era stato riconosciuto al COGNOME l’emolumento in questione, nØ tanto meno, quantificato il suo ammontare’ (pag. 7).
Avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata in sede di rinvio, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero dell’AVV_NOTAIO, affidato a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo di ricorso (intitolato ‘ spese di gestione sostenute dal ricorrente ‘ ) si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., per non essersi il giudice del rinvio uniformato alla sentenza della Corte di cassazione Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024 resa nel giudizio rescindente che ha espresso nitide censure rispetto a due temi relativi alle giustificazioni offerte dal ricorrente in ordine agli esborsi contestati effettuati con la carta di credito intestata alla società:
il primo, afferente alla verifica della riconducibilità al fine societario dei prelievi effettuati dall’imputato;
il secondo, afferente alle ragioni per le quali tali prelievi avrebbero costituito un pregiudizio per il ceto creditorio.
Il percorso argomentativo della Corte d’appello si Ł invece esaurito sull’asserita mancanza di riscontro circa le giustificazioni addotte dall’imputato (pag. 6 sent. app.) e ciò nonostante il fatto che la sentenza rescindente avesse ritenuto le spiegazioni offerte dal COGNOME specifiche e attendibili (pag. 5 sent. Cassazione).
3.2. Con il secondo motivo di ricorso (intitolato ‘ spese di gestione sostenute dal ricorrente ‘ ) si deduce violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alle spese di gestione sostenute dall’imputato.
La Corte d’appello ha erroneamente affermato la responsabilità a carico del COGNOME per la asserita mancanza di pezze d’appoggio idonee a giustificare i prelievi effettuati, perchØ tale impostazione si disallinea dalle premesse logiche e giuridiche scaturite dal giudizio rescindente e collide apertamente con l’assoluzione dall’imputazione di bancarotta documentale, in cui la Corte ha escluso che il mancato rinvenimento delle scritture contabile, comprensive delle pezze d’appoggio, sia ascrivibile al COGNOME.
¨ illogico affermare simultaneamente: che il COGNOME non ha fornito le prove documentali dei pagamenti; che la contabilità che conteneva tali prove non Ł mai stata rinvenuta; che il COGNOME non l’ha sottratta; che in mancanza di tali prove documentali dei pagamenti il COGNOME deve essere condanNOME.
La Corte di merito ha equivocato plurimi e rilevanti passaggi delle giustificazioni del COGNOME attribuendo all’imputato dichiarazioni da lui mai poste in essere e di cui non si ha traccia nel patrimonio processuale (cfr. pagg. 4 e 6 sent. imp.); inoltre, sempre discostandosi dalla sentenza rescindente, i giudici di merito hanno violato notorie regole d’esperienza per aver ritenuto inverosimile la giustificazione relativa ai pagamenti che il ricorrente ha affermato di avere effettuato a favore dal AVV_NOTAIO COGNOME, trascurando di considerare che i notai, collettori d’imposta, non redigono atti in assenza del relativo pagamento, tant’Ł che la stessa Corte d’appello non afferma – e non poteva affermare – che il AVV_NOTAIO suindicato ha presentato insinuazione al passivo per rivendicare crediti insoddisfatti, visto che tale istanza non c’Ł mai stata (v. elenco creditori insinuati a pag. 7 relazione ex art. 33 legge fall. in all. 1).
Parimenti la Corte territoriale ha oggettivamente frainteso la natura dei pagamenti per complessivi euro 2.007,20 che a pag. 6 della sentenza impugnata vengono erroneamente imputati a prelievi in contanti allo sportello, trattandosi in vece di costi gestionali per carburante, ristoranti, voli aerei, assistenza stradale, ecc. pagati a mezzo carta di credito e con puntuale indicazione dei destinatari e della natura dei costi di gestione, come analiticamente annotati nei relativi estratti conto presenti nel fascicolo e ritenuti fondati dalla
sentenza rescindente.
3.3. Con il terzo motivo di ricorso (intitolato ‘ congruità del compenso dell’amministratore ‘ ) si deduce ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. violazione dell’art. 627 cod. proc. pen., per non essersi il giudice del rinvio uniformato alla sentenza della Corte di cassazione Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024 resa nel giudizio rescindente che aveva espressamente demandato di accertare l’effettiva prestazione del COGNOME e la congruità del compenso da lui percepito rispetto all’impegno profuso; invito totalmente disatteso dalla Corte territoriale che non si Ł confrontata minimamente con tali tematiche di cui non si ha traccia nel testo del provvedimento impugNOME.
Si censura il percorso argomentativo della Corte d’appello che, per risolvere l’antagonismo tra bancarotta per distrazione e bancarotta preferenziale, non ha applicato i criteri enunciati dalla Cassazione volti a verificare se la prestazione dell’amministratore sia stata effettiva e se il compenso sia stato proporzioNOME, ma ha reputato decisivo verificare se sussistano fonti negoziali o giudiziari idonee a giustificare il diritto al compenso, in assenza delle quali si verte sempre nel reato di bancarotta per distrazione. Trattasi di itinerario logicogiuridico errato perchØ viola il principio di diritto fissato nel giudizio rescindente.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME, ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle distrazioni giustificate come spese gestionali e per la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto.
Con memoria depositata in data 18 marzo 2026 l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato e deve essere accolto.
Secondo principi pacifici, nel caso di annullamento della sentenza di merito, da parte della Corte di cassazione, per vizio di motivazione, il giudice di rinvio resta libero di determinare il proprio apprezzamento mediante autonoma e rinnovata valutazione della situazione di fatto concernente il capo o il punto annullato, restando vincolato al compimento di una determinata indagine, in precedenza omessa, solo se, secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, di decisiva rilevanza ai fini della decisione, fermo il limite di non ripetere i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato (Sez. 1, n. 6138 del 14/01/2026, COGNOME, non mass.; Sez. 6, n. 19206 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255122-01; Sez. 1, n. 43685 del 13/11/2007,
COGNOME, Rv. 238694-01; Sez. 6, n. 4614 del 07/02/1995, Grande, Rv. 201266-01).
Il medesimo giudice del rinvio – fermo tale limite, nonchØ quello di conformarsi all’interpretazione data in sede di legittimità su eventuali connessi temi di diritto – non Ł neppure obbligato ad esaminare solo le questioni specificate nella sentenza rescindente, isolandole dal residuo materiale probatorio, ma mantiene, nell’ambito del capo colpito dall’annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonchØ il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze già censurate in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42028 del 04/11/2010, Regine, Rv. 248738-01).
NØ viola l’obbligo di uniformarsi alla pronuncia della Corte regolatrice il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilità sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso e in parte arricchito rispetto a quello pregresso (Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660-01, che precisa che eventuali elementi di fatto e valutazioni contenuti nella pronuncia di annullamento non sono vincolanti per il giudice del rescissorio, rilevando esclusivamente come punti di riferimento al fine dell’individuazione del vizio, o dei vizi, riscontrati, anzichØ come dati che si impongono per la decisione a lui demandata).
Ciò precisato, i primi due motivi di ricorso – da esaminarsi congiuntamente in quanto egualmente riguardanti il capo di condanna afferente le spese di gestione sostenute (e giustificate) dal ricorrente – sono fondati.
2.1. Invero, in sede rescindente questa Corte con Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024, in motivazione § 2, aveva testualmente stabilito che:
« Il ricorrente, con l’atto di appello, ha fornito giustificazioni specifiche in ordine agli esborsi effettuati con la carta di credito intestata alla società, evidenziando le ragioni per le quali diversi di essi erano sicuramente riconducibili a spese sostenute nell’interesse della società e comunque pertinenti all’oggetto sociale, come le spese sostenute per la vidimazione delle scritture contabili ad opera di un AVV_NOTAIO, le spese per rifornire eli carburante le autovetture della società, svolgente attività di autonoleggio senza conducente, o le spese, per voli aerei e biglietto di ingresso, sostenute per partecipare alla RAGIONE_SOCIALE.
Sul punto la Corte di merito non fornisce una risposta specifica, limitandosi ad affermare apoditticamente che trattasi di esborsi ingiustificati perchØ «non hanno alcuna attinenza con un trasporto di terzi con conducente», senza giustificare affatto tale affermazione chiarendo perchØ tali spese sarebbero estranee alla gestione dell’impresa, e perchØ pregiudizievoli per il ceto creditorio.
Anche in questo caso la Corte territoriale non ha assolto il suo dovere motivazionale »
.
2.2. A fronte di tale netta censura, la Corte di merito, in sede di rinvio, ha esaurito il suo
ragionamento nell’asserita mancanza di riscontro circa le giustificazioni di spesa addotte dall’imputato, ritenendole ‘manifestamente inverosimili’ (‘ quando mai le commissioni alla banca per le operazioni sul conto corrente si pagano in contanti previo prelevamento di contante allo sportello; quando mai il COGNOME potrebbe aver pagato il compenso all’amministratore a lui subentrato, specie se, come nel caso, costui nega di aver ricevuto alcunchŁ’ : pag. 6 sent. imp. ) ovvero ‘del tutto generiche’ e in ogni caso ‘rimaste prive di qualsiasi significativo riscontro’, con conseguente ritenuta responsabilità dell’imputato a titolo di bancarotta per distrazione.
In questi termini, la sentenza impugnata ha, in primo luogo, violato i limiti impostigli in sede di giudizio rescissorio perchØ ha oltrepassato lo schema esplicitamente enunciato nella sentenza rescindente, che aveva ritenuto le spiegazioni offerte dal COGNOME specifiche e attendibili, ed ha ripetuto i vizi di motivazione rilevati nel provvedimento annullato, in spregio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati (v. supra § 2).
Come rileva condivisibilmente il Procuratore generale, sul punto la sentenza impugnata sembra avere sviluppato una critica inammissibile alla sentenza di annullamento, senza fornire puntuale motivazione relativa alla valutazione delle specifiche risultanze allegate dal ricorrente idonee a dimostrare il pagamento del AVV_NOTAIO e le spese gestionali pagate a mezzo di carta di credito con indicazione dei destinatari e della natura dei relativi pagamenti.
D’altra parte, l’intervenuta, e ormai irrevocabile, assoluzione del COGNOME, in sede di rinvio, dal capo relativo alla bancarotta documentale evidenzia, per quel che qui rileva come fondatamente denunciato nel secondo motivo di ricorso – la contraddittorietà e l’illogicità manifesta della coeva statuizione di condanna per la bancarotta per distrazione perchØ, mentre a questi fini la Corte imputa al COGNOME la responsabilità di non aver fornito le prove documentali dei pagamenti (in particolare al AVV_NOTAIO COGNOME e allo COGNOME), al contempo, nel proscioglierlo dall’altro reato, riconosce che non era lui, nel momento del fallimento, il responsabile delle incompletezze documentali in quanto ormai cessato dalla carica di amministratore (pag. 7 sent. imp., peraltro qui a sua volta sovrapponendo, confusamente, all’assenza di prova del fatto materiale la considerazione sull’assenza del dolo specifico).
Tra giustificazioni addotte dal prevenuto sui prelevamenti allo sportello v’Ł quella relativa alla destinazione a pagamento delle fatture emesse dal AVV_NOTAIO che la difesa ricorrente deduce non essere nell’elenco dei creditori insinuati nel passivo fallimentare, ciò evincendosi dalla relazione ex art. 33 legge fall. (pag. 7) allegata per autosufficienza al ricorso per cassazione (all. 1): tema che doveva necessariamente essere considerato al fine di verificare la verosimiglianza o non della versione offerta dal prevenuto, tanto piø se – come pure dedotto – dall’estratto di conto corrente e dall’estratto delle carte di credito della società non risultano pagamenti sostenuti in favore del suddetto professionista che dalla sentenza rescindente risulta aver effettuato la « vidimazione delle scritture contabili » (cfr. ancora Sez. 5, n. 21864 del 2024, cit., in motiv. § 2, pag. 5).
Del pari posto che, al momento dei pagamenti in questione, il COGNOME era l’unico amministratore in carica, la Corte territoriale avrebbe dovuto confrontarsi con la possibilità di riferire il compenso pagato allo COGNOME – ritenuto invece ‘manifestamente inverosimile’ nell’impugnata sentenza (pag. 6) – non all’attività di amministratore, bensì a quella di collaboratore della società, ruolo che lo COGNOME stesso ha riconosciuto di avere svolto davanti al curatore fallimentare (vedi verbale allegato alla relazione ex art. 33 legge fall.).
Da ultimo mette conto segnalare che, nonostante in sede rescindente si fossero apprezzate le giustificazioni specifiche offerte dal ricorrente in ordine agli esborsi effettuati « con la carta di credito intestata alla società » evidenziandosi le ragioni per le quali diversi di tali spese erano « sicuramente sostenutenell’interesse della società o comunque pertinenti all’oggetto sociale » (Sez. 5, n. 21864 del 2024, cit., in motiv. § 2, pag. 5), la Corte territoriale, in sede di rinvio, ha ricompreso entro la somma di euro 7.920,00 prelevata in contanti da vari sportelli (cfr. pag. 6 sent. imp.) la somma di euro 2.007,20 corrispondente, invece, ai pagamenti effettuati a mezzo carta di credito (relativi alle spese per rifornire di carburante le autovetture della società, svolgente attività di autonoleggio senza conducente, e spese per voli aerei e biglietto di ingresso, sostenute per partecipare alla RAGIONE_SOCIALE).
Ł fondato anche il terzo motivo di ricorso relativo alla dedotta congruità del compenso all’amministratore.
3.1. Sul punto in sede rescindente Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024, in motivazione § 3, aveva testualmente stabilito che:
« Come osservato dal ricorrente, compete al giudice di merito verificare se, in assenza di una delibera assembleare o di una quantificazione statutaria del compenso per l’attività svolta, cui ha diritto il soggetto che abbia ritualmente accettato la carica di amministratore di una società di capitali, il prelevamento da parte di quest’ultimo di denaro dalle casse della società in dissesto configuri il delitto di bancarotta preferenziale o, diversamente, quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo sia o meno congruo rispetto all’impegno profuso (Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115-01).
Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto riferimento a criteri diversi da quelli sopra indicati, come lo stadio iniziale dell’attività imprenditoriale, gli scarsi profitti e la debolezza patrimoniale della società» .
3.2. La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha ravvisato il contestato delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (e non quello, meno grave, di bancarotta preferenziale) nell’assunto che – nella fattispecie in disamina – ‘non consta che nell’atto costitutivo o nello statuto fosse previsto un compenso per l’amministratore e non risulta (nØ l’appellante l’ha invocata) una delibera assembleare con la quale era stato riconosciuto al COGNOME l’emolumento in questione, nØ, tanto meno, quantificato il suo ammontare’; la Corte territoriale ammette, ma soltanto ‘per ipotesi di lavoro’, che l’imputato ‘avesse diritto ad un
congruo compenso, ma esso avrebbe dovuto essere quantificato dal Giudice civile competente nel contraddittorio della società, con la conseguenza che, in difetto, il suo pagamento ha integrato tutti gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per il quale si procede’ (pag. 7 sent. imp.).
3.3. Orbene, rispetto alla direzione dell’indagine imposta in sede rescindente ed al criterio ermeneutico ivi dettato, la Corte territoriale, in sede di rinvio, ne ha oltrepassato i limiti sotto due profili.
In primo luogo, non avrebbe potuto porsi il problema dell’assenza di delibera assembleare o di previsione statutaria, avendo questa Corte già affermato, in sede rescindente, l’irrilevanza del tema ai fini dell’antagonismo tra bancarotta fraudolenta e bancarotta preferenziale.
In secondo luogo, la Corte territoriale osserva che tale profilo avrebbe dovuto essere verificato in sede civile, ma se tale principio fosse giuridicamente esatto la sentenza rescindente avrebbe rigettato il precedente ricorso per cassazione sul punto, dal che si deduce che, in sede di rinvio, la Corte medesima ha disatteso il principio di diritto enunciato da Sez. 5, n. 21864 del 26/03/2024, in motiv. § 3, che imponeva di accertare se il diritto al compenso fosse correlato o meno a una prestazione effettiva e il prelievo fosse o meno congruo rispetto all’impegno profuso, in conformità alla consolidata giurisprudenza sul punto (cfr. Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, COGNOME, Rv. 285115-01; conf. da ultimo Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, COGNOME, Rv. 288204-01).
In definitiva, le considerazioni espresse nella sentenza impugnata sulla qualificazione di bancarotta per distrazione dei prelievi effettuati dal ricorrente a titolo di compenso dell’amministratore, basandosi sui diversi criteri della mancata previsione del compenso dell’amministratore nello statuto, in delibere assembleari oppure all’interno di provvedimenti del giudice civile, contrastano con i criteri dettati dalla sentenza di annullamentoa fini di qualificazione giuridica, che sono stati del tutto trascurati.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ex art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Cagliari (cfr. Sez. 1, n. 12298 del 29/01/2018, Pelle, Rv. 272615-01; Sez. 1, n. 12995 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259028-01: in tema di annullamento con rinvio, l’art. 623, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in relazione ai criteri d’individuazione del giudice ad quem , prescrive che la sezione della Corte territoriale debba essere diversa soltanto da quella che ha emesso la specifica sentenza annullata e non anche da ogni altra sezione della medesima Corte che, in precedenza, abbia pronunciato sentenza nel medesimo processo).
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.
Così Ł deciso, 24/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente