Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7527 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7527 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a AVELLINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MONTORO SUPERIORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ATRIPALDA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data 30.1.2025, per quanto di interesse in questa sede, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Napoli, in data 13.7.2016, aveva condannato i suddetti imputati ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in materia fallimentare loro in rubrica rispettivamente ascritti, rideterminava la pena nei loro confronti, previo riconoscimento della continuazione dei fatti di cui al presente procedimento con quelli di cui alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze in data 20.1.2016, riformata dalla Corte di appello di Firenze in data 15.12.2022, divenuta definitiva in data 8.11.2023, in misura di anni due in aumento sulla pena inflitta con la decisione divenuta irrevocabile.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione tutti i menzionati imputati, con un unico atto di impugnazione fondato su due motivi ad essi comuni, che verranno illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, co. 1, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, la cui istanza di discussione in forma orale della proposta impugnazione in questa sede non è stata accolta, perché tardivamente presentata.
In particolare, con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano violazione di legge processuale, in relazione al divieto di un secondo giudizio fissato dall’articolo 649 cod. proc. pen., posto che la Corte d’appello di Firenze nella sentenza di condanna divenuta definitiva, nel giudicare i fatti relativi alla bancarotta fraudolenta della società “RAGIONE_SOCIALE“, aveva fatto espressa menzione della bancarotta fraudolenta della società “RAGIONE_SOCIALE“, oggetto del giudizio reso successivamente dalla Corte d’appello di Napoli.
Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano violazione di legge in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto la Corte di appello di Napoli ha colpevolmente omesso di giustificare le ragioni alla luce delle quali ha ritenuto congruo l’aumento operato a titolo di continuazione nella misura di due anni di
reclusione, ben superiore a quello fissato dalla Corte di appello di Firenze per la riconosciuta continuazione interna nella misura di sei mesi di reclusione.
Con requisitoria scritta del 14.10.2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
Con memoria di replica del 23.10.2025 il difensore dei ricorrenti insiste per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, reiterando le proprie doglianze.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per le seguenti ragioni.
Inammissibile appare il primo motivo dì ricorso, in quanto, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede di legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092 – 01), la questione della violazione del principio del ne bis in idem di cui all’art. 649, cod. proc. pen. non è stata prospettata in sede di appello, dove l’imputato ha chiesto l’applicazione in suo favore della disciplina del reato continuato tra i fatti oggetto dei due procedimenti a suo carico, di per sé incompatibile con un eventuale riconoscimento della violazione del suddetto principio.
Trattandosi, dunque, di motivo in punto di violazione di legge non dedotto con i motivi di appello, esso non poteva essere prospettato per la prima volta con il ricorso per cassazione, sicché sul punto il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 606, co. 3 del codice di rito.
Va, inoltre, rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità, individuabile nella assoluta genericità del motivo di ricorso, in quanto il ricorrente non indica specificamente gli elementi che consentirebbero di rilevare la denunciata identità dei fatti oggetto dei due procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta (cfr. Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Rv. 280648), demandando sul punto a questa Corte un accertamento di fatto, che non le è consentito (cfr. Sez. 6, n. 29188 del 15/05/2024, Rv. 286759).
Anche il secondo motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile, perché manifestamente infondato.
Volendo seguire l’impostazione difensiva, non può non rilevarsi che la Corte d’appello di Napoli nell’operare l’aumento di pena sui reati
oggetto del presente procedimento conseguente al riconoscimento della continuazione “esterna” non era tenuta ad applicare una pena corrispondente all’aumento operato a titolo di continuazione “interna” per i reati-satellite dai giudici fiorentini.
Come affermato da una condivisibile decisione della Suprema Corte, in tema di reato continuato il giudice della cognizione che, riconosciuta la continuazione “esterna”, individui il reato più grave in quello già giudicato con altre violazioni, counificate a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., ferma restando la pena già determinata per tale reato, deve quantificare gli aumenti per i reati satellite secondo i parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., non potendo eccedere la misura già fissata nella sentenza irrevocabile per quelli già giudicati, ma senza essere tenuto, in mancanza di elementi indicativi della iniquità delle predette porzioni di pena, alla loro riduzione (cfr. Sez. 6, n. 3998 del 07/12/2023, Rv. 286114).
Di tale principi ha fatto buon governo il giudice di appello, che, da un lato, non è intervenuto sulla pena irrogata con la sentenza irrevocabile per i reati già giudicati, mantenendo fermo il relativo trattamento sanzionatorio, sia per il reato ritenuto più grave, quello di cui al capo C), sia per i singoli reati-di cui ai capi A); B) e D), indicati dal ricorrente come unificati sotto il vincolo della continuazione “interna”; dall’altro, individuato come reato più grave, ai fini della continuazione “esterna”, quello di cui al menzionato capo C), ha operato sulla pena complessiva di cui alla decisione passata in giudicato un ulteriore aumento di anni uno e mesi due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva e di mesi dieci di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, oggetto del presente procedimento.
Tale aumento, peraltro, risulta fornito di idonea motivazione alla luce dei parametri fissati dall’art. 133, cod. pen., essendo stato giustificato dalla corte territoriale in ragione della gravità dei fatti e, in particolare, del notevole importo della distrazione (avente a oggetto impianti e attrezzature della società, crediti e disponibilità liquide per un valore di centinaia di migliaia di euro, nonché diverse autovetture e autocarri) e della particolare complessità delle condotte poste in essere dagli imputati (cfr. p. 4), conformemente ai principi affermati dal Supremo
Collegio nella sentenza delle Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01, secondo cui «in tema di reato continuato il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite».
7. Sulla base delle svolte considerazioni i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere questi ultimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4.11.2025.