Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 32932 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 32932 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Martina Franca il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della C orte d’Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito, per la parte civile costituita, l’AVV_NOTAIO che, previo deposito di conclusioni scritte e nota spese, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto dello stesso; l’AVV_NOTAIO, in sostituzione del difensore di udito, per il ricorrente, fiducia AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva.
In pa rticolare, secondo la prospettazione accusatoria, l’imputato, extraneus alla compagine della società fallita, e figlio dell’amministra tore della stessa, avrebbe commesso, in concorso con il padre, NOME COGNOME, il delitto ascritto distraendo e, comunque, dissipando l’impo rto complessivo di euro
146.505,83 dai conti correnti della fallita RAGIONE_SOCIALE, nel corso della procedura di ammissione di questa al concordato preventivo, a favore della RAGIONE_SOCIALE della quale il ricorrente era legale rappresentante, già affittuaria del compendio aziendale della RAGIONE_SOCIALE
La sentenza di primo grado, confermata in appello, aveva poi ritenuto la distrazione integrata per il minor importo di euro 78.117,32.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, affidandosi a un unico motivo di impugnazione con il quale lamenta violazione dell’art. 606, comma 1, lett e) , cod. proc. pen., per motivazione meramente apparente sulle argomentazioni difensive rispetto all ‘affermata integrazione del delitto ascritto.
In particolare, non sarebbe stato considerato il materiale probatorio già agli atti del processo, ovvero il provvedimento con il quale lo stesso giudice delegato al fallimen to avrebbe riconosciuto l’errata canalizzazione contabile in favore del la fallita dell’importo corrisposto dalla RAGIONE_SOCIALE, di euro 185.334,81, in realtà dovuto alla RAGIONE_SOCIALE e aveva ordinato alla fallita la restituzione a tale società della somma di euro 100.000.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato, per quanto di seguito indicato.
Come si evince già dall’accurata ricostruzione operata dalla pronuncia di primo grado – le cui argomentazioni, trattandosi di una c.d. doppia conforme, si saldano con quelle della sentenza impugnata -mediante gli accertamenti eseguiti prima dal commissario giudiziale e poi dal curatore fallimentare, anche in base ai dati bancari e alle scritture contabili delle due società, è emerso che, nel periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, era transitata dal conto corrente della RAGIONE_SOCIALE quello della RAGIONE_SOCIALE la complessiva somma di euro 312.840,00, con causale ‘errata canalizzazione’.
Sennonché tale causale era risultata solo in parte corrispondente alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE ed erroneamente pagate dai clienti alle RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che, tenendo conto anche di somme restituite da queste alla prima, l’importo della distrazione è stato accertato in quello di euro 78.117,32 (pag. 10 sentenza di primo grado; pag. 9 sentenza di appello).
A fronte di tale articolata motivazione, la difesa del ricorrente si fonda sulla circostanza secondo cui, in realtà, gli organi della procedura fallimentare -la cui curatela è peraltro costituita parte civile nel presente giudizio -avrebbero
accertato un credito della RAGIONE_SOCIALE verso la fallita di euro 100.000,00 esitato anche in un provvedimento del giudice delegato.
E, tuttavia, trascura di considerare la difesa del ricorrente il dato, invece decisivo, riveniente dalla stessa documentazione che produce, che tale credito si fonda su (ulteriori) erronei bonifici eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE in un periodo diverso da quello considerato ai fini dell’integrazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ossia quello, peraltro successivo alla dichiarazione di fallimento, dei mesi di maggio e di giugno dell’anno 2021.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il ricorrente deve inoltre essere condannato alla refusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile costituita, liquidate nell’importo di euro 3.700,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in euro 3.700 oltre accessori come per legge.
Così è deciso, 23 settembre2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente NOME COGNOME