Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2660 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2660 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito, per l ‘ imputato, l ‘ AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l ‘ accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21 marzo 2025, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Siena in data 12 maggio 2022 con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, con le aggravanti del danno di rilevante gravità e della continuazione RAGIONE_SOCIALE, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale previsto dagli artt. 110 cod. pen., 216, primo comma, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito legge fall.), perché, concorrendo quale extraneus nel reato proprio commesso da NOME COGNOME e NOME COGNOME (condannati, in primo grado, con sentenza in data 25 ottobre 2016 del Tribunale di Siena) COGNOMEe rispettive qualità di amministratore di diritto e di fatto della RAGIONE_SOCIALE , dichiarata fallita dal Tribunale di Siena in data 1 dicembre 2010, aveva contribuito, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, alla distrazione, attuata attraverso altrettante vendite simulate, di due beni immobili facenti parte del patrimonio sociale: il primo, sito in RAGIONE_SOCIALE, il cui prezzo non era mai stato pagato, né riscosso (capo 1, lett. a); e, il secondo, sito in Sovicille, anch ‘ esso ceduto senza alcun esborso di denaro (capo 1, lett. b).
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, variamente sottoarticolato e di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 63, cod. proc. pen., 62bis , 110 e 133 cod. pen., 216, primo comma, 219, primo e secondo comma, n. 1 e 223, primo comma, legge fall., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
2.1. Il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che il riconoscimento della responsabilità dell ‘ imputato sia avvenuto unicamente sulla base delle dichiarazioni etero-accusatorie rese da NOME COGNOME, le quali sarebbero inutilizzabili in quanto il teste, da un punto di vista sostanziale, sarebbe stato un coimputato dei reati ascritti a NOME COGNOME. Ciò in quanto, secondo quanto riportato nel capo d’imputazione, egli sarebbe la persona che aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE l’immobile di RAGIONE_SOCIALE e che l’av eva rivenduto a NOME COGNOME; nonché la persona che aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE l’immobile di Sociville, senza esborso di danaro. Pertanto, egli avrebbe dovuto iscritto nel registro degli indagati e avrebbe dovuto essere sentito, sin dal principio, in presenza di un difensore, dapprima come persona sottoposta alle indagini e, successivamente, come imputato, non essendo
il giudice vincolato all’iscrizione formale ex art. 335 cod. proc. pen. e dovendo egli verificare l’esistenza degli indizi per l’iscrizione ; di tal che, non essendosi provveduto in tal senso, sarebbe stata integrata un’ ipotesi di inutilizzabilità assoluta erga omnes delle sue dichiarazioni.
2.2. In ogni caso, le dichiarazioni in parola non sarebbero genuine, posto che NOME COGNOME, in pendenza del presente giudizio, si sarebbe costituito come parte civile, insieme alla figlia, NOME COGNOME, ex compagna convivente dell ‘ imputato, in un procedimento pendente a carico di COGNOME dinnanzi il Tribunale di Siena e contraddistinto con il n. NUMERO_DOCUMENTO RNUMERO_DOCUMENTO ModNUMERO_DOCUMENTO, il quale sarebbe stato origiNOME proprio dalle querele che essi avrebbero sporto contro l’imputato successivamente alla fine della relazione sentimentale con la COGNOME. E proprio dalla circostanza che il teste, nel corso della deposizione, si fosse mostrato lieto della fine di tale relazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto trarre conferma del fatto che l’ astio da lui nutrito verso COGNOME era tanto forte da persistere anche dopo la conclusione del rapporto con la figlia, al quale, evidentemente, egli era stato sempre contrario. Inoltre, i Giudici di secondo grado non coglierebbero, illogicamente, che l’ aperta ostilità manifestata da COGNOME mal si conciliava con il comportamento attribuitogli, consistito COGNOME‘ acquistare e nel vendere immobili senza alcun profitto per sé e, dunque, per spirito di mera compiacenza verso COGNOME.
2.3. Sotto altro profilo, la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere non provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, l ‘ esistenza di un contributo concorsuale dell ‘ imputato, non essendo emerso che COGNOME abbia tratto alcuna utilità economica dai fatti contestati, avendo lo stesso curatore RAGIONE_SOCIALE rinunciato a esperire l ‘ azione revocatoria non essendovi certezza di un vantaggio economico per la RAGIONE_SOCIALE e perché, quanto all ‘ immobile di RAGIONE_SOCIALE, «gli acquirenti potevano legittimamente essere in buona fede».
2.4. Infine, con riferimento al trattamento sanzioNOMErio, i Giudici di merito avrebbero dovuto stabilire la pena base nel minimo edittale e, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avrebbero dovuto valorizzare la risalenza nel tempo dei fatti contestati e la sostanziale incensuratezza dell ‘ imputato, risalendo il suo unico precedente a circa venti anni prima. Profili, questi, espressamente indicati COGNOME ‘ atto di appello, ma non esaminati dalla Corte territoriale, con conseguente vizio di carenza di motivazione, tanto più che la sentenza avrebbe illogicamente riconosciuto rilevanza al valore dei beni oggetto di distrazione benché, in relazione ad essi, la RAGIONE_SOCIALE non abbia ritenuto conveniente esperire l ‘ azione revocatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Muovendo, secondo l’ordine logico , dalle censure in punto di responsabilità, ritiene il Collegio che esse non siano fondate.
Con le prime due articolazioni dell’unico motivo, il ricorso enuncia una serie di considerazioni critiche che si appuntano sulla testimonianza di NOME COGNOME, di cui si deduce, per un verso, l’inutilizzabilità e, per altro verso, l’inattendibilità per difetto di credibilità soggettiva del teste, il quale sarebbe stato mosso da ragioni di rancore personale verso l’imputato.
Osserva, nondimeno, il Collegio che entrambi i profili di doglianza sono generici e aspecifici, dal momento che muovono dall’affermazione secondo cui la testimonianza di COGNOME sarebbe stata essenziale per addivenire al riconoscimento della responsabilità di COGNOME, senza però confrontarsi con una motivazione che non riconosce a tale deposizione una rilevanza decisiva. Ciò che appunto determina, da un lato, l’aspecificità delle censure e, dall’altro lato, la loro genericità, non indicando il ricorso il motivo per il quale esse sarebbero rilevanti o, più precisamente, la ragione per cui dovrebbe ad esse riconoscersi una concreta idoneità a disarticolare il complessivo ragionamento probatorio compiuto dalla Corte territoriale per addivenire all’affermazione di responsabilità dell’imputato .
La sentenza impugnata, infatti, ha evidenziato che l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME è stata fondata su una pluralità di elementi, anche di natura logico-documentale, escludendo espressamente la decisività della testimonianza di COGNOME, che, come detto, il ricorso assume, invece, come base del suo ragionamento critico. E, invero, con riferimento alla prima operazione, relativa alla cessione dell’immobile sito a RAGIONE_SOCIALE, la sentenza ha sottolineato che nel contratto era stato convenuto il pagamento di 220.000 euro, in realtà mai esegui to, atteso che l’assegno emesso da COGNOME COGNOME richiesta di COGNOME COGNOMEche a sua volta aveva agito per conto degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE ) non era stato posto all’incasso , così come concordato tra gli stessi COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME mentre l’accollo del mutuo, costituente l’ulteriore corrispettivo originariamente pattuito, era stato trasferito ai successivi acquirenti, dapprima a NOME COGNOMECOGNOME uomo di fiducia di COGNOMECOGNOME e poi a NOME COGNOME NOME e a NOME COGNOME, che ne avevano pagato solo alcune rate, consentendo a COGNOME di riacquistarne la proprietà. Quanto, invece, alla vendita dell’immobile della RAGIONE_SOCIALE sito in Sovicille, esso era stato dapprima ceduto, al prezzo di 271.000 euro, alla RAGIONE_SOCIALE di cui era amministratore e socio unico NOME COGNOME, la quale, senza che vi fosse stato un reale esborso di denaro, in data 22 gennaio 2009 lo aveva rivenduto al prezzo di 155.000 euro a COGNOME , coinvolto COGNOME‘affare da COGNOME; indi COGNOME, il quale COGNOME‘occasione aveva corrisposto per l’acquisto 50.000 euro, in data 23 gennaio 2013 aveva rivenduto il bene ad NOME COGNOME, rimasto insolvente, con conseguente riacquisizione della disponibilità del cespite da parte di COGNOME e di COGNOME.
Ebbene, i Giudici di merito hanno dato atto che l’affermazione di responsabilità dell’imputato poggiava, più che sulla deposizione di COGNOME, su una serie di elementi oggettivi, costituiti dalla relazione e dalla deposizione del curatore RAGIONE_SOCIALE; da una copiosa documentazione contabile, bancaria e notarile; dagli atti di compravendita degli immobili; dalla sentenza n. 1002/2016 emessa il 18 novembre 2016 dal Tribunale di Siena, con cui sono stati condannati NOME COGNOME e NOME COGNOME quali amministratori, di diritto e di fatto della società, ritenuti responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale per la distrazione degli immobili. Elementi probatori, quelli testé elencati, su cui il ricorso non ha mosso alcuno specifico appunto. Pertanto, anche a voler ipotizzare l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste a partire dalla sua mancata iscrizione nel registro degli indagati e dalla sua mancata escussione in presenza del difensore, la responsabilità di COGNOME è stata, comunque, affermata a partire da un compendio probatorio pienamente sufficiente a confermare l’ipotesi accusatoria a suo carico.
In ogni caso, deve osservarsi che secondo quanto riportato in sentenza, all’udienza del 7 aprile 2022 il teste COGNOME aveva iniziato a deporre e che solo nel corso dell’esame, il Tribunale lo aveva interrotto, a norma dell’art. 63 cod. proc. pen., perché, a un certo punto, erano «emersi indizi di reità a suo carico», avendo egli specificato che COGNOME gli aveva prospettato delle difficoltà riguardanti la RAGIONE_SOCIALE , senza che però fosse emerso, nel corso dell ‘ esame, che dovesse essere sentito, fin dall’inizio, in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, non avendo egli conseguito un vantaggio dalle operazioni compiute su richiesta di COGNOME e risultando, invece, che fosse stato danneggiato per la perdita economica subita, pari a 50.000 euro, corrisposti allo stesso COGNOME; e tenuto conto, a conferma di tale valutazione, che egli non era mai stato effettivamente imputato, né indagato nemmeno nel corso delle investigazioni successive alla sua audizione in sede di indagini preliminari. Ricorre, pertanto, la condizione richiamata anche dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui la questione relativa alla sussistenza ab initio di indizi di reità a carico dell’interessato costituisce accertamento in punto di fatto che, in caso di congrua motivazione da parte del giudice di merito, è sottratto al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246584 – 01).
Infondate sono, poi, le censure che riguardano l’esclusione della responsabilità dell’imputato per non avere COGNOME recato alcun contributo concorsuale alla realizzazione dei fatti di bancarotta contestatigli.
Come più sopra evidenziato, la sentenza impugnata ha, infatti, puntualmente ricostruito le concrete modalità di realizzazione delle varie operazioni distrattive, ponendo in luce la specifica condotta partecipativa dell’imputato. Quanto alla cessione dell’immobile di proprietà della RAGIONE_SOCIALE sito in RAGIONE_SOCIALE (oggetto del capo
1 lett. a), il contributo di COGNOME si è sostanziato, da un lato, COGNOME‘avere coinvolto COGNOME COGNOME‘operazione di vendita simulata, inducendolo a intervenire a sostegno della società in crisi, ma al contempo rassicurandolo che l’assegno da lui versato non sarebbe sta to negoziato, come del resto avvenuto; e, dall’altro lato, nel successivo intervento, dopo la vendita di COGNOME a COGNOME in data 18 gennaio 2010, con la ulteriore cessione del bene a COGNOME NOME, i quali, non riuscendo a farsi carico delle rate di mutuo, lo avevano, poi, restituito personalmente a COGNOME. In questo modo, con il fattivo contributo dell’imputato , l’immobile era stato sottratto alla massa attiva del fallimento in pregiudizio ai creditori della RAGIONE_SOCIALE , realizzando, dunque, una condotta distrattiva.
Quanto, poi, alla cessione d ell’ immobile di proprietà della RAGIONE_SOCIALE sito in Sovicille, anche in questo caso è stato ricostruito puntualmente il ruolo rivestito da COGNOMECOGNOME sia nel coinvolgere COGNOME COGNOME‘affare , per lui risoltosi con la perdita di 50.000 euro, sia nel rientrare COGNOMEa disponibilità del bene, una volta che l’ultimo acquirente, NOME COGNOME, era risultato insolvente; ancora una volta con un’operazione che aveva privato la società di un bene di rilevante valore economico, con chiaro pregiudizio per le ragioni dei suoi creditori.
Secondo quanto opiNOME in ricorso, non essendo stato provato il profitto tratto da COGNOME dalle operazioni in parola, non potrebbe affermarsi la sua partecipazione alla condotta distrattiva. Tuttavia, la sentenza ha offerto adeguata risposta alla censura difensiva, rilevando che egli aveva consapevolezza della situazione di difficoltà della RAGIONE_SOCIALE e che, ciononostante, aveva partecipato alle operazioni di vendita simulata degli immobili, così depauperando, scientemente e volontariamente, il patrimonio della società, con ciò dovendo ritenersi irrilevante la mancata dimostrazione che l’imputato abbia tratto un diretto vantaggio economico dalle operazioni medesime. E quanto al fatto che il curatore RAGIONE_SOCIALE avesse rinunciato a esperire l’azione revocatoria, esso è stato esaurientemente spiegato co n l’ analisi costi/benefici nel frangente compiuta dalla RAGIONE_SOCIALE, non essendovi certezza di un vantaggio economico per la procedura e tenuto conto delle spese sopportate dal fallimento.
Ne consegue, dunque, l’infondatezza delle censure relative alla prestazione, da parte dell’imputato, di un contributo concorsuale all e condotte distrattive.
Quanto al trattamento sanzioNOMErio, va ricordato che in sede di commisurazione della pena, la determinazione del quantum costituisce, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., l’ esercizio di un apprezzamento discrezionale rimesso al giudice di merito che, se adeguatamente motivato e salvo che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, si sottrae a qualunque sindacato di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrano, Rv. 259142 – 01). Nel caso di specie, tuttavia, le critiche
difensive in punto di dosimetria sanzioNOMEria sono appena accennate nel ricorso, senza che esse si confrontino con la motivazione resa in sentenza, che ha richiamato l’elevato importo della distrazione al fine di giustificare il fatto che la pena inflitta si discostava dal minimo edittale, dovendo anche tenersi conto dell’effetto sul quantum della pena conseguente al riconoscimento di ben due circostanze aggravanti. A questo proposito, con riferimento all’aggravante del danno economico di rilevante gravità , appare eccentrica l’osservazione difensiva secondo cui il suo riconoscimento sarebbe smentito dal mancato esercizio dell’azione revocatoria derivante dal dubbio, per la RAGIONE_SOCIALE, di conseguire un qualche utile economico dall’operazione. Invero, il curato re, sentito a dibattimento, ha spiegato che tale valutazione era stata compiuta a partire, da un lato, dalle ingenti spese sopportate dal fallimento e, dall’altro lato, dal timore di non poter dimostrare l’assenza di buona fede dei vari soggetti coinvolti COGNOMEe operazioni di vendita; sicché il mancato esperimento dell’azione revocatoria è stato convincentemente ricondotto a considerazioni del tutto estranee al valore economico degli immobili.
Quanto, infine, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha fornito una adeguata motivazione, sia pur succinta, evidenziando l’assenza di circostanze positivamente apprezzabili e un di qualsiasi segno di ravvedimento da parte dell’imputato . A fronte di tali considerazioni, il ricorso ha, tuttavia, dedotto la mancata valutazione di tutti gli elementi della concreta vicenda fattuale e, in particolare, il mancato apprezzamento della presenza di un unico risalente precedente a carico dell’imputato, secondo quanto sarebbe stato rappresentato con l’atto di appello.
Tuttavia, è appena il caso di osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli con l’indicazione delle ragioni ostative alla loro applicazione e dei profili della vicenda fattuale che siano stati ritenuti di preponderante rilievo ai fini del giudizio, tenuto conto dei parametri dettati dall’art. 1 33 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, PettiCOGNOMEi, Rv. 271269 – 01), potendo limitarsi a specificare a quali, tra gli elementi prospettati, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (si vedano, ex plurimis , Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899 – 01). Ciò che è, appunto, avvenuto nel caso di specie.
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza anche delle censure in punto di trattamento sanzioNOMErio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME