Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41741 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1125/2025
NOME COGNOME
UP – 17/10/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 21012/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udite le conclusioni AVV_NOTAIO, per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
Con sentenza del 9 febbraio 2021, il Tribunale di Firenze Ð per quanto qui di interesse Ð aveva condanNOME COGNOME NOME per una serie di fatti di bancarotta fraudolenta commessi in danno della RAGIONE_SOCIALEÓ,
dichiarata fallita in data 11 gennaio 2012, nonchŽ per il reato di omessa dichiarazione, di cui allÕart. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
Con sentenza del 16 luglio 2024, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando lÕestinzione per prescrizione del reato di cui allÕart. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e rideterminando il trattamento sanzioNOMErio.
Secondo lÕimpostazione accusatoria, l’imputato Ð nella qualitˆ di coamministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e in concorso con il padre NOME, presidente del consiglio di amministrazione sino al 21 luglio 2009 Ð avrebbe distratto la somma di euro 2.495.600,00, con la quale, in data 26 luglio 2007, era stato pagato il prezzo attribuito alle azioni di RAGIONE_SOCIALE possedute da COGNOME NOME, pari al 68% del capitale sociale. LÕoperazione è stata cos’ riassunta dalla Corte di appello: in data 23 luglio 2007, COGNOME NOME aveva venduto la quota da lui posseduta in RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, appositamente costituita in data 15 dicembre 2006 dalla famiglia COGNOME; il denaro utilizzato per l’acquisto della quota, pari ad euro 2.500.000,00 era il provento di un finanziamento bancario concesso a RAGIONE_SOCIALE; successivamente, in data 15 dicembre 2008, era stata convenuta la fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (la nuova realtˆ imprenditoriale, risultante dalla fusione, aveva assunto la denominazione della RAGIONE_SOCIALE incorporata: RAGIONE_SOCIALE). In tal modo, secondo lÕimpostazione accusatoria, sarebbe stata distratta la somma di circa euro 2.500.000,00, in quanto, con la fusione, la fallita si era accollata il mutuo stipulato da RAGIONE_SOCIALE, laddove il finanziamento era andato a vantaggio di COGNOME NOME (capo B).
L’imputato, in concorso con il padre NOME, avrebbe realizzato unÕulteriore operazione distrattiva mediante lÕacquisto, in data 29 dicembre 2009, di un ramo d’azienda della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione Ð costituito da tre testate (la rivista mensile “Barche e Gommoni”, la rivista mensile “Fotocomputer” e la rivista bimestrale “Gli speciali di RAGIONE_SOCIALE“) nonchŽ da mobili e attrezzature varie Ð per il prezzo di euro 5.525,00, pari alla differenza tra le attivitˆ, valutate euro 336.707,29, e le passivitˆ, valutate euro 331.182,29. Secondo la pubblica accusa l’acquisto era stato fatto in danno della fallita, sia perchŽ il valore attribuito alle attivitˆ era eccessivo, sia perchŽ con la compravendita erano stati trasferiti alla fallita debiti liquidi ed esigibili a fronte di attivitˆ di dubbio valore e per di più immobilizzate. E anche perchŽ la fallita era creditrice di RAGIONE_SOCIALE per euro 915.151,39, di cui non era stata fatta menzione nell’atto di cessione. L’atto era stato fatto anche in conflitto di interessi, perchŽ RAGIONE_SOCIALE era partecipata al 90% da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e al 10% da COGNOME NOME, che aveva sottoscritto l’atto per la venditrice pur essendo stato, fino al 20 luglio 2009, presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE acquirente (capo C).
L’imputato, in concorso con il padre NOME, avrebbe realizzato unÕulteriore operazione distrattiva acquistando, sempre in data 29 dicembre 2009, un ramo dÕazienda della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione. Tale ramo comprendeva testate di proprietˆ, mobili e attrezzature varie, crediti verso la RAGIONE_SOCIALE e lÕavviamento commerciale. LÕacquisto era avvenuto al prezzo di euro 7.000,00, corrispondente alla differenza tra le attivitˆ, stimate in euro 175.130,73, e le passivitˆ, valutate in euro 168.130,73. Anche in questo caso, per la pubblica accusa, l’acquisto sarebbe stato fatto in danno della fallita. Ci˜ sia perchŽ il valore attribuito alle attivitˆ era eccessivo, sia perchŽ, con la compravendita, erano stati trasferiti alla fallita debiti liquidi ed esigibili in cambio di attivitˆ di dubbio valore e per di più immobilizzate. Inoltre, la fallita vantava un credito verso RAGIONE_SOCIALE di € 525.519,77, di cui non era stata fatta menzione nell’atto di cessione. LÕoperazione sarebbe stata realizzata anche in conflitto di interessi, poichŽ il capitale sociale di RAGIONE_SOCIALE era stato detenuto, fino al 24 novembre 2009, per il 95% da COGNOME NOME, che lÕaveva ceduto proprio in quella data a COGNOME NOME (capo D).
L’imputato avrebbe commesso anche il reato di cui agli articoli 216 e 223, comma 2, legge fall., in riferimento all’articolo 2621 cod. civ., per avere contribuito a cagionare il dissesto di RAGIONE_SOCIALE, esponendo nel bilancio al 31 dicembre 2008 fatti materiali non rispondenti al vero, cos’ da indurre in errore i destinatari della comunicazione, al fine di ingannare il pubblico e conseguire per sŽ un ingiusto profitto. Tali falsitˆ avevano determiNOME una variazione del risultato economico d’esercizio superiore al 5% e una variazione del patrimonio netto superiore all’1%. LÕimputato, in particolare, avrebbe occultato un patrimonio netto negativo per oltre quattro milioni di euro (capo E).
L’imputato avrebbe commesso anche il reato di cui agli articoli 216 e 223, comma 2, legge fall., in riferimento all’art. 2621 cod. civ., per avere Çcontribuito a cagionare il dissestoÈ di RAGIONE_SOCIALE, esponendo nel bilancio al 31 dicembre 2009 fatti materiali non rispondenti al vero, cos’ da indurre in errore i destinatari della comunicazione al fine di ingannare il pubblico e conseguire per sŽ un ingiusto profitto. Tali falsitˆ avevano determiNOME una variazione del risultato economico d’esercizio superiore al 5% e una variazione del patrimonio netto superiore all’1%. LÕimputato, in particolare, avrebbe occultato un patrimonio netto negativo per oltre sei milioni di euro (capo F). L’esposizione di dati falsi nei bilanci Ð del 2008 e del 2009 Ð, secondo lÕimpostazione accusatoria, sarebbe stata funzionale non solo all’occultamento delle distrazioni, ma anche a determinare una
rappresentazione utile a favorire la quotazione della RAGIONE_SOCIALE sul RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, ingenerando un’immagine di soliditˆ del tutto ingiustificata. Sempre secondo lÕimpostazione accusatoria, la dimensione delle differenze tra i dati effettivi e quelli rappresentati sarebbe stata tale da escludere ogni ipotesi di errore involontario. Anzi, lo stretto collegamento con le operazioni descritte ai capi C) e D), effettuate con RAGIONE_SOCIALE appartenenti allo stesso gruppo, evidenzierebbe chiaramente l’esistenza del dolo necessario all’integrazione dei reati contestati.
Avverso la sentenza della Corte di appello, NOME ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere confermato la condanna inflitta in primo grado in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, contestato al capo B.
In particolare, sostiene che, in realtˆ, NOME e il padre si sarebbero limitati a effettuare unÕoperazione di leveraged buy-out (LBO), attraverso la quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, costituita dalla famiglia COGNOME, aveva acquisito la totalitˆ delle azioni della RAGIONE_SOCIALE, successivamente incorporata per fusione. Secondo lÕaccusa, lÕoperazione avrebbe comportato la distrazione della somma di € 2.495.600,00, corrisposta a COGNOME NOME per lÕacquisto del 68% delle azioni della RAGIONE_SOCIALE, somma ottenuta mediante un mutuo contratto dalla RAGIONE_SOCIALE fallita. La Corte di appello ha ritenuto che tale operazione fosse priva di giustificazione economica, fondata su dati di bilancio falsi e su un piano industriale irrealistico, e che avesse aggravato il dissesto della RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente contesta tale ricostruzione, sostenendo che lÕoperazione sarebbe stata strutturata nel rispetto dei criteri contabili e sarebbe stata fondata su un piano industriale redatto da professionisti del settore e asseverato da un esperto. Il piano avrebbe previsto flussi di cassa idonei a sostenere lÕindebitamento contratto e la stessa operazione sarebbe stata valutata positivamente dalla Banca Popolare di Verona, come sarebbe stato confermato in dibattimento dal teste COGNOME, capo area dellÕistituto di credito.
La parte sostiene che: NOME non avrebbe tratto alcun vantaggio personale dallÕoperazione; lÕunico beneficiario dellÕoperazione sarebbe stato COGNOME NOME; la sentenza impugnata non avrebbe chiarito quale sarebbe stato il concreto apporto causale fornito dal ricorrente; dalle testimonianze raccolte nel corso del dibattimento, tra cui quelle del curatore fallimentare COGNOME e dei testi Notari e AVV_NOTAIO, emergerebbe lÕimpatto rilevante della crisi economica nel determinare il dissesto della RAGIONE_SOCIALE.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 2634 cod. civ.
Contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa al giudizio di responsabilitˆ in ordine ai reati di bancarotta impropria da reato societario, contestati ai capi C) e D) dellÕimputazione.
In particolare, censura la sentenza nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto distrattive le operazioni di acquisto, da parte della RAGIONE_SOCIALE, dei rami dÕazienda della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, entrambe in liquidazione, avvenute il 29 dicembre 2009. Secondo lÕimpostazione accusatoria, condivisa dai giudici di merito, tali operazioni sarebbero state realizzate in conflitto di interessi, in quanto le RAGIONE_SOCIALE cedenti erano riconducibili alla medesima compagine familiare, e avrebbero comportato lÕassunzione di ingenti passivitˆ a fronte di beni e crediti di dubbia consistenza, con conseguente danno patrimoniale per la fallita.
La parte contesta tale ricostruzione sotto diversi profili.
In primo luogo, sostiene che i bilanci della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE dimostrerebbero la sussistenza di attivitˆ produttive e ricavi, tali da escludere la qualificazione degli asset come Òdi dubbia consistenzaÓ.
Le operazioni, inoltre, costituivano un tentativo di razionalizzazione e contenimento dei costi, mediante lÕinternalizzazione di funzioni aziendali strategiche, in unÕottica di risanamento e continuitˆ aziendale.
Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta la mancata applicazione dellÕart. 2634 cod. civ., secondo cui non è punibile lÕamministratore che abbia compiuto operazioni potenzialmente dannose per la RAGIONE_SOCIALE, qualora il profitto ottenuto da altra RAGIONE_SOCIALE del gruppo sia compensato da vantaggi per la RAGIONE_SOCIALE apparentemente danneggiata. Nel caso di specie, atteso che la RAGIONE_SOCIALE era partecipata al 90% dalla RAGIONE_SOCIALE, le operazioni di acquisizione dei rami di azienda avrebbero dovuto essere considerate in una logica di gruppo.
2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall. e 2621 cod. civ.
Il ricorrente contesta la sentenza impugnata, nella parte relativa ai capi E) e F), sostenendo che la Corte di appello avrebbe confermato la condanna di primo grado, trascurando alcuni elementi decisivi.
In primo luogo, avrebbe omesso di confrontarsi con il parere favorevole espresso da RAGIONE_SOCIALE sul bilancio 2009, che faceva riferimento alla relazione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ne attestava la conformitˆ agli RAGIONE_SOCIALEnational Reporting Standards.
Non avrebbe considerato, inoltre, che, in sede di proposta di concordato preventivo avanzato dalla RAGIONE_SOCIALE, le poste contabili riferite alle testate editoriali della RAGIONE_SOCIALE sarebbero state valorizzate.
Sotto altro profilo, lamenta lÕassenza di una perizia tecnica sulle voci di bilancio contestate.
Sostiene, infine, che la Corte di appello non avrebbe motivato sul collegamento eziologico tra le presunte falsitˆ e il dissesto nonchŽ sullÕelemento soggettivo del reato. Sotto questÕultimo profilo, sostiene che la Corte territoriale si sarebbe limitata a concentrare Çla propria attenzione solo sulla copertura soggettiva dell’evento del reato, cos’ dimenticando che anche il reato presupposto di falso in bilancio deve essere integrato nelle sue componenti soggettiveÈ.
2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata, nelle parti relative al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale. Sostiene che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare elementi rilevanti quali lo stato di incensuratezza e il comportamento tenuto dalNOME, che avrebbe versato nelle casse sociali somme ingenti per salvare la fallita. Sostiene, inoltre, che la pena inflitta (anni 5 di reclusione) sarebbe sproporzionata rispetto a quella applicata al coimputato NOME COGNOME (anni 4 e mesi 8).
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Esso, invero, è privo di specificitˆ estrinseca, non essendosi il ricorrente effettivamente confrontato con le argomentazioni, congrue in fatto e correte in diritto, formulate dalla Corte di appello, con riferimento allÕoperazione contestata al capo B (cfr. pagine 23 ess. della sentenza impugnata).
La Corte territoriale ha chiarito in maniera precisa e coerente le ragioni per le quali, nel caso in esame, non poteva parlarsi di unÕoperazione di Çfusione a seguito di acquisizione con indebitamentoÈ (art. 2501-bis cod. civ.) legittimamente eseguita, ma solo di unÕuscita di risorse finanziarie dalla RAGIONE_SOCIALE fallita, in assenza di unÕeffettiva contropartita patrimoniale e con pregiudizio per i creditori.
Ha rilevato che il levereged buy out pu˜ considerarsi correttamente effettuato quando: il piano economico-finanziario sia concreto, realistico e fondato su dati contabili attendibili; i flussi di cassa previsti siano ragionevolmente calcolati e
idonei a garantire il rimborso del debito contratto per lÕacquisizione; la RAGIONE_SOCIALE risultante dalla fusione sia in grado, in una prospettiva di continuitˆ aziendale, di far fronte alle obbligazioni pregresse e a quelle derivanti dallÕoperazione; la relazione dellÕesperto asseveratore sia fondata su unÕanalisi critica e indipendente della situazione patrimoniale, economica e finanziaria delle RAGIONE_SOCIALE coinvolte.
Nel caso in esame, mancavano completamente tali condizioni. L’operazione, invero, Çnon aveva nessuna giustificazione imprenditoriale e il piano economico e finanziario incluso nel progetto di fusione era basato su una scorretta rappresentazione della situazione aziendale e su una fantasiosa ricostruzione dei flussi di cassa sperati, che minavano, fin dall’origine, la realizzabilitˆ del pianoÈ. LÕintera operazione, nella sostanza, si era risolta nella mera distrazione della somma di euro 2.500.000,00, in quanto, con la fusione, la fallita si era accollata il mutuo stipulato da RAGIONE_SOCIALE, laddove il provento del finanziamento era andato a vantaggio di COGNOME NOME.
Per valutare Çla correttezza giuridica dell’operazione e la fattibilitˆ del pianoÈ risultava decisiva la valutazione della effettivitˆ dei dati esposti in bilancio, che Çerano decisamente inattendibili, non sottoposti a critica ragionata da parte dell’esperto, e, in parte affatto secondaria, falsiÈ. Il piano di fusione si fondava su bilanci viziati da gravi irregolaritˆ contabili, tra cui la sopravvalutazione delle rimanenze (costituite in larga parte da riviste invendute prive di valore commerciale) e lÕomessa svalutazione di crediti di dubbia esigibilitˆ (cfr., in particolare, pagina 25 della sentenza impugnata). LÕesperto asseveratore si era limitato a recepire le informazioni fornite dagli amministratori, Çsenza alcun vaglio critico delle poste di bilancio e senza alcun esame della fattibilitˆ del pianoÈ.
Quanto alle deduzioni del ricorrente relative alla crisi del settore, va rilevato che esse si presentano del tutto generiche. La Corte di appello, dÕaltronde, ha ben ricostruito come, proprio a fronte della crisi, lÕoperazione era stata realizzata, in Çattuazione di una strategia di uscita dal settore di attivitˆ economica esercitata, accompagnata dalla messa in sicurezza Ð nell’interesse dei soci Ð dei valori mobiliari e immobiliari della RAGIONE_SOCIALE fallita, con correlativo danno per i creditoriÈ.
Anche con riferimento alle presunte valutazioni positive dellÕoperazione, formulate dai funzionari della Banca Popolare di Verona il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello, in particolare, ha escluso che la valutazione positiva dellÕoperazione da parte dellÕistituto di credito finanziatore potesse costituire elemento idoneo a escludere la natura distrattiva dellÕoperazione, atteso che la banca si era limitata a confidare nelle rilevanti garanzie offerte. I soggetti effettivamente pregiudicati dallÕoperazione non erano stati i finanziatori, bens’ i creditori della RAGIONE_SOCIALE fallita, che si erano visti privati di ingenti risorse patrimoniali.
Quanto al contributo fornito da COGNOME NOME, la Corte di appello ha chiarito che Çera consigliere di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE fin dal 28 aprile 2005, allorchŽ acquist˜ il 32% delle quote; concorse alla deliberazione della fusione, preceduta dall’acquisto, da parte di RAGIONE_SOCIALE, delle azioni possedute da COGNOME NOME; gest’ personalmente tutta l’operazione, i cui effetti distrattivi erano palesiÈ.
La circostanza che beneficiario diretto dellÕoperazione è stato il padre delNOME non priva certo di rilevanza penale il fatto, atteso che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede che la distrazione debba essere fatta a beneficio diretto ed esclusivo dellÕautore del delitto.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, invero, contesta, in maniera generica e assertiva, la sentenza impugnata, senza confrontarsi in alcun modo con le argomentazioni, puntuali in fatto e corrette in diritto, sviluppate dalla Corte di appello con riferimento alle operazioni contestate ai capi C e D (cfr. pagine 27 e s. della sentenza impugnata).
In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che, con le operazioni in questione, si erano avuti i seguenti effetti: la fallita aveva acquisito oneri e pesi certi di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, a fronte di crediti solo potenziali, non essendo assistititi da garanzie capienti; aveva, inoltre, perso la possibilitˆ di agire nei confronti delle due RAGIONE_SOCIALE oggetto di cessione, di cui era creditrice per ingenti somme di denaro. A tutto ci˜, andava aggiunto che, in una fase di grave difficoltˆ economica, la RAGIONE_SOCIALE Ð a seguito delle operazioni in esame Ð si era trovata con diciannove dipendenti in più, di cui non aveva alcun bisogno, tanto che, appena un mese dopo, il 28 gennaio 2010, aveva collocato in Cassa integrazione straordinaria venticinque lavoratori della sede di Firenze.
La Corte di appello ha posto in rilievo che Çil riferimento alla internalizzazione delle attivitˆÈ era Çpoi, del tutto improprio, posto che la compravendita aveva a oggetto due imprese in liquidazione, che non svolgevano più nessuna attivitˆÈ.
Ha, infine, evidenziato che la difesa aveva fatto riferimento in modo Çdel tutto improprioÈ ai vantaggi compensativi, atteso che si era limitata Ça richiamare la norma che ad essi si riferisce e a dedurre l’esistenza di vantaggi siffatti, senza minimamente entrare nel merito delle dinamiche societarie e senza spiegare quali vantaggi avesse tratto RAGIONE_SOCIALE dall’acquisizione delle due aziendeÈ.
Al riguardo, va rilevato che la decisione della Corte di appello si pone perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che ha affermato che: Çin tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da una RAGIONE_SOCIALE ad un’altra non è sufficiente allegare la partecipazione della RAGIONE_SOCIALE depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare,
in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilitˆ di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la RAGIONE_SOCIALE apparentemente danneggiataÈ (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, COGNOME, Rv. 277545); Çin tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all’art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo, devono presentare i requisiti di certezza, congruitˆ e proporzionalitˆ ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla RAGIONE_SOCIALE fallitaÈ (Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Santacroce, Rv. 287233)
1.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, invero, contesta genericamente la sentenza impugnata, senza confrontarsi con le argomentazioni, puntuali in fatto e corrette in diritto, formulate dalla Corte di appello, con riferimento ai reati contestati ai capi E e F (cfr. pagine 28 e ss. della sentenza impugnata).
Quanto alla relazione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a cui faceva riferimento il parere favorevole espresso da RAGIONE_SOCIALE sul bilancio 2009, la Corte di appello ne ha posto in rilievo la genericitˆ e la scarsa rilevanza, atteso che non riguardava il bilancio del 2008 e, in ogni caso, consisteva in Çmezza paginetta, in cui si dice di aver verificato, a campione, che tutto andava beneÈ.
Per eliminare ogni dubbio, la Corte territoriale, in ogni caso, ha proceduto a unÕanalisi dettagliata dei bilanci del 2008 e del 2009, evidenziandone le palesi falsitˆ (cfr. pagine 28 e ss. della sentenza impugnata). Cos’, ad esempio, per quel che riguarda il bilancio 2008, ha evidenziato che: Çtra i prodotti finiti e merci, indicati in euro 671.430, erano compresi, come al solito, le riviste invendute delle annate precedenti, che non valevano più nullaÈ; Çil credito di euro 747.884, vantato nei confronti delle imprese controllate, era relativo, nella specie, al credito vantato nei confronti di una sola impresa, RAGIONE_SOCIALE, É vale a dire É un credito assolutamente irrecuperabile, che andava espunto dalla contabilitˆÈ. Violazioni ancora più palesi sono state descritte con riferimento alle immobilizzazioni immateriali e alle imposte anticipate allÕErario e alla redazione del bilancio del 2009 (cfr. pagine 30 e ss. della sentenza impugnata), con argomentazioni che non vengono minimamente contrastate dal ricorrente, che si limita genericamente a invocare la relazione di RAGIONE_SOCIALE, senza confrontarsi effettivamente con lÕanalitica e rigorosa motivazione della Corte di appello.
Quanto allÕassenza di una perizia tecnica, va posto in rilievo che la perizia è un mezzo di prova ÒneutroÓ, sottratto alla disponibilitˆ delle parti e rimesso alla discrezionalitˆ del giudice (cfr. Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936).
Manifestamente infondata è la censura con la quale il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione sul collegamento eziologico tra le presunte falsitˆ e il dissesto.
La Corte di appello, invero, ha rilevato che la condotta degli imputati aveva concorso ad aggravare il dissesto della RAGIONE_SOCIALE, atteso che la falsitˆ dei bilanci era stata funzionale alla prosecuzione dell’attivitˆ d’impresa, a cui erano conseguite altre ingenti perdite, Çmascherate da altre falsitˆ di bilancio, e quindi dall’insorgenza di altri debiti, sia verso i fornitori che verso i dipendenti e l’ErarioÈ (cfr. pagine 31 e ss. della sentenza impugnata).
Manifestamente infondata è pure la censura relativa allÕelemento soggettivo del reato, in quanto non è affatto vero che la Corte di appello si sarebbe limitata a concentrare Çla propria attenzione solo sulla copertura soggettiva dell’evento del reato, cos’ dimenticando É il reato presupposto di falso in bilancioÈ.
La Corte territoriale, infatti, ha evidenziato che Çsotto il profilo psicologico mette conto rimarcare Ð anche se si tratta solo di uno dei molti elementi dimostrativi della coscienza e volontˆ di dichiarare il falso Ð che gli imputati avevano avuto dimostrazione diretta della criticitˆ della situazione aziendale alla fine del 2009, in quanto il Direttore amministrativo (AVV_NOTAIO) aveva predisposto un bilancio che evidenziava la perdita imponente di oltre tre milioni di euro, addirittura calcolata prudenzialmente (dichiarazioni di COGNOME rese all’udienza del 26/9/2028)È. Il AVV_NOTAIO aveva sottoposto Çquesto schema di bilancio agli organi amministrativi della RAGIONE_SOCIALEÈ, ma non sapeva quale uso ne fosse stato fatto. Tale Çsviluppo dei fattiÈ era Çstato confermato da COGNOME NOME.
1.4. Il quarto motivo è inammissibile.
Con esso, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimitˆ e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalitˆ del giudice di merito, che lÕesercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruitˆ, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851). Va, peraltro, ribadito che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso, come quello in esame, in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283). Quanto al raffronto con la pena inflitta a COGNOME NOME, va ribadita, alla luce del principio sancito
dall’art. 27 Cost. secondo il quale il trattamento penale è personale, l’inammissibilitˆ delle questioni con le quali si lamenta la disparitˆ di pena, avendo questa Corte giˆ affermato che, in tema di ricorso per cassazione, non pu˜ essere considerato come indice di vizio di motivazione il diverso trattamento sanzioNOMErio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (cfr. Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Palladino, Rv. 282839; Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, COGNOME e altri, Rv. 264020).
Per la consolidata giurisprudenza di legittimitˆ, inoltre, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso in esame.
Alla declaratoria di inammissibilitˆ del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dellÕart. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Cos’ deciso, il 17 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME