Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47178 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47178 Anno 2024
Presidente: BELMONTE NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone del 6 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo ed il terzo motivo del ricorso dell’imputato sono manifestamente infondati in quanto anche l’omessa tenuta delle scritture contabili vale ad integrare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale se accompagnata dal dolo specifico e lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME Pietra, Rv. 284304) e nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che il dolo specifico si ricava dallo stretto collegamento della condotta di bancarotta fraudolenta documentale con la condotta distrattiva;
che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Cortedi merito per affermare la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale ha preso in considerazione le sole scritture contabili e non i bilanci;
che il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che più volte questa Corte di cassazione ha affermato che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale e che non assume rilievo, al riguardo, il dettato dell’art. 2560 cod. civ. in ordine alla responsabilità dell’acquirente dell’azienda (Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, COGNOME, Rv. 255501; Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, COGNOME, Rv. 273644);
che il quinto motivo è manifestamente infondato poiché la Corte di appello, indicando le ragioni per le quali le condotte contestate all’imputato integrano delitti di bancarotta fraudolenta, ha implicitamente spiegato perché esse non possono essere qualificate come condotte di bancarotta semplice;
che il sesto motivo è manifestamente infondato atteso che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, COGNOME, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, COGNOME, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di merito ha fatto riferimento sia alla gravità e pluralità delle condotte, sia ai precedenti penali dell’odierno ricorrente;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2024.