Bancarotta Fraudolenta: Quando l’Appello è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sui confini del reato di bancarotta fraudolenta, sia documentale che patrimoniale. La decisione dichiara inammissibile il ricorso di un imprenditore, confermando la condanna e delineando principi cruciali sull’intento fraudolento e sulla valutazione delle condotte gestionali. Questo provvedimento è un monito per gli amministratori sulla necessità di una gestione trasparente e corretta, anche e soprattutto nei momenti di crisi aziendale.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dalla condanna di un imprenditore per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. La Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riducendo la pena ma confermando la responsabilità penale. L’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione, articolando diversi motivi di contestazione. Tra questi, sosteneva che la mancata tenuta delle scritture contabili non potesse, da sola, integrare il reato di bancarotta documentale e che la cessione di un ramo d’azienda fosse stata erroneamente qualificata come atto distrattivo.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato tutti i motivi del ricorso, dichiarandolo manifestamente infondato e quindi inammissibile. Gli Ermellini hanno esaminato punto per punto le censure mosse dalla difesa, consolidando orientamenti giurisprudenziali di grande rilevanza pratica.
La Bancarotta Fraudolenta Documentale
Uno dei punti centrali della difesa riguardava la bancarotta fraudolenta documentale. Secondo il ricorrente, la semplice omissione nella tenuta dei libri contabili non era sufficiente a configurare il reato. La Cassazione ha respinto questa tesi, affermando che anche l’omessa tenuta delle scritture contabili integra il delitto se è accompagnata dal dolo specifico, ovvero dallo scopo preciso di recare danno ai creditori. Questo scopo, precisa la Corte, non deve essere provato con una confessione, ma può essere desunto da elementi concreti, come il collegamento tra l’omissione contabile e una parallela condotta distrattiva del patrimonio aziendale.
La Cessione del Ramo d’Azienda come Atto Distrattivo
Altro motivo di ricorso riguardava la qualificazione della cessione di un ramo d’azienda come bancarotta patrimoniale. La Corte ha ribadito un principio consolidato: integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con un corrispettivo notevolmente inferiore al suo valore reale. In tale contesto, sono irrilevanti le norme civilistiche (come l’art. 2560 c.c.) sulla responsabilità dell’acquirente per i debiti aziendali, poiché la valutazione penale si concentra unicamente sulla diminuzione del patrimonio a danno dei creditori.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una logica di protezione sostanziale del ceto creditorio. Per quanto riguarda la bancarotta documentale, il ragionamento è chiaro: l’intento fraudolento (dolo specifico
) può essere ricostruito indirettamente. Se un imprenditore non tiene la contabilità e, allo stesso tempo, compie atti che spogliano l’azienda dei suoi beni (condotta distrattiva), è logico presumere che l’occultamento contabile sia finalizzato a nascondere tali atti e a rendere impossibile per i creditori la ricostruzione del patrimonio.
Sul fronte della bancarotta patrimoniale, la Corte sottolinea l’autonomia del diritto penale rispetto a quello civile. La possibilità per i creditori di rivalersi, in certi casi, sull’acquirente del ramo d’azienda è una tutela civilistica che non elimina il disvalore penale della condotta dell’imprenditore fallito. L’atto di cedere un bene a un prezzo irrisorio costituisce di per sé una distrazione del patrimonio, un danno concreto per i creditori che vedono ridursi l’attivo su cui soddisfare le proprie pretese.
Infine, la Corte ha respinto la doglianza sul bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, ricordando che tale valutazione è un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e congrua, come nel caso di specie, dove si è tenuto conto della gravità dei fatti e dei precedenti penali del ricorrente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rafforza la tutela penale dei creditori nel contesto delle crisi d’impresa. Essa invia un messaggio chiaro agli amministratori: la trasparenza contabile è un obbligo inderogabile e la sua omissione, se collegata a operazioni gestionali pregiudizievoli, assume una valenza penale grave. La decisione conferma che il focus della giustizia penale è sulla sostanza degli atti gestionali e sul loro impatto effettivo sul patrimonio aziendale, al di là dei formalismi o delle tutele previste da altre branche del diritto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
La semplice omissione della tenuta delle scritture contabili costituisce sempre bancarotta fraudolenta?
No, non sempre. Secondo la Corte, l’omessa tenuta delle scritture contabili integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale solo se accompagnata dal dolo specifico, ossia l’intenzione di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
La cessione di un ramo d’azienda a un prezzo basso è un reato?
Sì, secondo la Cassazione, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con un corrispettivo inferiore al suo valore reale. Questo perché tale atto diminuisce la garanzia patrimoniale per i creditori.
È possibile contestare in Cassazione il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti fatto dal giudice?
No, il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e attenuanti è un potere valutativo riservato al giudice di merito. Non può essere contestato in Cassazione se è motivato in modo congruo, ad esempio facendo riferimento alla gravità delle condotte e ai precedenti penali dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47178 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CROTONE il 16/06/1970
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
I
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato, riducendo la pena, la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone del 6 ottobre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo ed il terzo motivo del ricorso dell’imputato sono manifestamente infondati in quanto anche l’omessa tenuta delle scritture contabili vale ad integrare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale se accompagnata dal dolo specifico e lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304) e nel caso di specie la Corte di appello ha affermato che il dolo specifico si ricava dallo stretto collegamento della condotta di bancarotta fraudolenta documentale con la condotta distrattiva;
che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Cortedi merito per affermare la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale ha preso in considerazione le sole scritture contabili e non i bilanci;
che il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che più volte questa Corte di cassazione ha affermato che integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale e che non assume rilievo, al riguardo, il dettato dell’art. 2560 cod. civ. in ordine alla responsabilità dell’acquirente dell’azienda (Sez. 5, n. 17965 del 22/01/2013, COGNOME, Rv. 255501; Sez. 5, n. 34464 del 14/05/2018, COGNOME, Rv. 273644);
che il quinto motivo è manifestamente infondato poiché la Corte di appello, indicando le ragioni per le quali le condotte contestate all’imputato integrano delitti di bancarotta fraudolenta, ha implicitamente spiegato perché esse non possono essere qualificate come condotte di bancarotta semplice;
che il sesto motivo è manifestamente infondato atteso che, in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, COGNOME, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, COGNOME, Rv. 180654) e nel caso di specie la Corte di merito ha fatto riferimento sia alla gravità e pluralità delle condotte, sia ai precedenti penali dell’odierno ricorrente;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/11/2024.