Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17195 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17195 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a CASARANO il 19/01/1945
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Lecce, in data 1.12.2017, aveva condannato NOME NOME, alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e di bancarotta fraudolenta documentale in rubrica ascrittigli dell’imputazione, nonché al reato ex artt. 81, cpv., c.p., 2621, c.c., di cui al capo 2), in qualità di amministratore della “Nuova RAGIONE_SOCIALE, società in concordato preventivo con decreto di ammissione emesso dal tribunale di Lecce in data 23.7.2010, assolveva l’imputato dai fatti di bancarotta, (a eccezione delle condotte distrattive aventi a oggetto i finanziamenti in favore delle società “RAGIONE_SOCIALE“; “RAGIONE_SOCIALE“.; “RAGIONE_SOCIALE“; “RAGIONE_SOCIALE“) e dal reato di cui al capo 2) perché il fatto non e più previsto dalla legge come reato, con conseguente rideterminazione dell’entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole all’imputato, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando: 1) violazione di legge, con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 216, I.fall.; 2) violazione di legge, con riferimento agli artt. 521 e 522, c.p.p., in punto di mancata corrispondenza tra pronuncia e capo d’imputazione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento al criterio di valutazione della prova fissato dall’art. 192, c.p.p.; 4) violazione di legge in punto di mancata qualificazione della condotta dell’imputato ai sensi dell’art. 217, co. 1, n. 2), I.fall.; violazione di legge in relazione all’insussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 219, co. 2, n. 1), I. fall. e, in subordine, alla sussistenza dell’inapplicata continuazione interna.
2.1. Con requisitoria scritta, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. NOME COGNOME chiede che
il ricorso venga parzialmente accolto, con riferimento esclusivamente alle doglianze in punto di trattamento sanzionatorio e rigettato nel resto.
3. In via preliminare va rilevato che il ricorrente NOME NOMECOGNOME come si evince dal certificato di morte rilasciato dall’ufficio di stato civile, del
comune di Tricase in data 8.10.2024, prodotto dalla difesa, risulta deceduto il 7.10.2024.
Si è verificata, pertanto, una causa estintiva del reato ex art. 150, c.p., rilevabile in ogni stato e grado dei giudizio (cfr. Cass., sez. IV,
26.6.2008, n. 36524, rv. 242114), che impone l’adozione di una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell’imputato.
Così deciso in Roma il 9.1.2025.