Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1842 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1842 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 01/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a CATANZARO il 20/07/1966
NOME nato a BELVEDERE DI SPINELLO il 30/05/1965
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ per il ricorso presentato nell’interesse di COGNOME; rigetto per la posizione di NOME
udito il difensore
L’avvocato NOMECOGNOME nell’interesse di NOME COGNOME dopo essersi brevemente soffermata su alcuni punti del ricorso presentato ne chiede l’accoglimento. L’avvocato COGNOME per la posizione di COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 febbraio 2021, depositata il 19 marzo 2024, l Corte d’appello di Trieste ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale Gorizia che, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato, in concorso tr / per i reati di bancarotta impropria da false comunicazioni sociali, banca fraudolenta patrimoniale e documentale, alla pena di anni quattro di reclus NOME COGNOME n.q. di socia maggioritaria al 99% e amministratore unic dal 5.3.2013 e sino al fallimento e il di lei marito, NOME lona, amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita l’11 settembre 2017.
NOME COGNOME affida il proprio ricorso a due motivi.
2.1. Con il primo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazion ordine alla posizione di amministratore di fatto della società fallita riconosc in entrambe le sentenze di merito.
Deduce che la decisione impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado, diversamente da questa, ha valorizzato gli esiti di alcune intercett telefoniche al fine di ritenere provato che egli, non in modo occasionale, a compiuto attività gestorie proprie del ruolo di amministratore della soc Sottolinea, però, che siffatte intercettazioni, come anche quella considera primo grado, sono state disposte in un diverso procedimento che lo vedev indagato per associazione per delinquere e reati concernenti gli stupeface procedimento che risulta archiviato su richiesta dello stesso pubblico minis Siffatte conversazioni sarebbero state intercettate, quindi, in relazione a r nulla connessi con quelli per cui è causa e affette da inutilizzabilità pato norma dell’art. 279 cod. proc. pen. nella formulazione antecedente alla rif del 2019, applicabile ratione temporis alla vicenda in questione, inutilizzabilità rilevabile in ogni stato e grado del processo.
2.1.1. Deduce, altresì, in ogni caso, che la sentenza impugnata n avrebbe indicato quei necessari elementi sintomatici dell’inserimento organ dell’imputato in un settore gestionale della società e avrebbe invece valori quelle mansioni che in qualità di direttore tecnico gli competevano in virt contratto di lavoro che lo legava alla società.
2.2. Con il secondo motivo deduce la mera apparenza della motivazione in ordine alla denegata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto aggravanti contestate.
NOME COGNOME affida il proprio ricorso a sette motivi, tutti prop per violazione di legge e vizio di motivazione.
3.1. Con il primo motivo lamenta la violazione di legge in relazione ag artt. 216 e 223 I. fall., 2621, 2622 cod. civ. e il vizio di motivazione in r alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta impropria da false comunicaz
sociali addebitatale al capo 4 per avere proseguito l’attività di impresa da al 2015 nonostante una situazione patrimoniale negativa, occultata attrave l’esposizione a bilancio di fatti non corrispondenti al vero, de nell’imputazione.
Deduce l’illogicità della motivazione nella parte in cui ravvis “taroccamento” dei bilanci e rappresenta che i dati in essi riportati comu presupponevano un debito con l’Erario mai sottaciuto e mai in seguito pagat Contesta poi la sussistenza dell’elemento soggettivo in quanto, in relazione previsione di cui all’art. 2621 cod. civ., difetterebbe il dolo intenzi ingannare i soci o il pubblico e il dolo specifico di conseguire un ingiusto p avendo avuto essa, al contrario, la volontà di mantenere in vita la s evitandone il dissesto e dunque il fallimento.
3.2. Con il secondo motivo ravvisa l’illogicità della motivazione in ord alla ritenuta sussistenza della bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui a 3 dell’imputazione, concernente la distrazione di euro 25.000,00 utiliz secondo la decisione impugnata, per le spese di costituzione di altra societ RAGIONE_SOCIALE facente capo alla Murano (socia al 70% amministratrice unica), danaro, che secondo l’imputazione, proveniva da cont personale della Murano, ma trasferito in quest’ultimo sempre da altro co personale dell’imputata sul quale era stato fatto confluire, quando l’RAGIONE_SOCIALE era già in stato di insolvenza, il saldo di tre fatture spettante fallita.
Rileva la ricorrente che nella sentenza impugnata, lo svolgimento dei fa viene descritto come segue: il 12.3.2014 un cliente della fallita versava nel di questa, n. 19917.10, euro 25.00000 a saldo di tre fatture; che in par veniva eseguito un giroconto su conto personale della Murano di pari somma e sempre in tale data usciva da tale ultimo conto un bonifico di 25.000,00 a fa della RAGIONE_SOCIALE con causale «anticipo fondi amministratore Mura NOME». Orbene, si evidenzia nel ricorso, che contraddittoriamente la Co d’appello ha ritenuto essere della fallita il conto n. 19917.10 in cui a essere stato versato inizialmente il danaro quando invece tale conto vi ritenuto, sempre dalla Corte d’appello e con riferimento all’ipotesi accusato bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata sub 1, conto persona dell’imputata. Con riferimento a tale ultima bancarotta, infatti, si co nell’imputazione e si afferma in sentenza che è configurabile la distraz perché il principale debitore della fallita aveva versato il dovuto non su della fallita, ma sul conto n. 19917.10, ritenuto personale della Murano sentenza, dunque, nella prospettazione difensiva, si appaleserebbe del t
illogica e incoerente in quanto il medesimo conto corrente, in un caso, v ritenuto facente capo alla fallita e, in altro caso, facente capo alla Murano.
3.3. Con il terzo motivo svolge analoghe contestazioni in ordine a ravvisata illogicità della sentenza posto che la bancarotta fraudolenta di capo 1 viene riconosciuta per avere un debitore della fallita versato su personale dell’imputata (lo stesso che con riferimento al capo 3 è stato ri aziendale) somme dovute alla società. Si duole poi del difetto di motivazion relazione all’elemento psicologico non essendo stato considerato ch versamento del denaro della società sul conto dell’imputata era stato effet al solo fine di evitare il fallimento e salvaguardare l’attività imprenditorial
3.4. Con il quarto motivo deduce che la Corte d’appello, dopo ave correttamente escluso l’occultamento e la sottrazione dei libri e delle sc contabili dell’anno 2014, ha poi tratto conclusioni errate là dove ha ravvis bancarotta fraudolenta documentale con riferimento, in relazione all’anno 20 alla contabilità relativa ai rapporti tra la società fallita e la RAGIONE_SOCIALE nonostante il consulente di parte avesse ricostruito i rapporti in esame e l delle operazioni.
3.5. Con il quinto motivo lamenta la violazione dell’articolo 11 d.lgs del 2000 e sempre il vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenz reato di sottrazione al pagamento delle imposte. Deduce che nella spe difetterebbe il requisito della fraudolenza e che, comunque, in ordine ad ess Corte d’appello non avrebbe offerto alcuna motivazione posto che, in linea quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità «sarebbe in contrasto co principio di legalità una lettura della norma che coincidere il re della natura fraudolenta degli atti con la loro idoneità alla riduzion garanzie del credito». Le sentenze di merito non si sarebbero poste dunque continuità con il principio secondo cui, ai sensi del citato articolo 11, dispositivi compiuti dall’obbligato, oggettivamente idonei a eludere l’esecuz esattoriale, hanno natura fraudolenta solo quando sono connotati da elementi artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzion patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o comunque rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva (nella sp peraltro, neanche portata avanti dall’Erario).
3.6. Con il sesto motivo lamenta l’apparenza della motivazione in ordin al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuan generiche rispetto alle aggravanti.
3.7. Con il settimo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena base e agli aumenti per la continuazione essere stato seguito un criterio meramente oggettivo senza nessu
considerazione dell’incensuratezza dell’imputata, del suo comportament processuale e dell’intensità del dolo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere rigettati.
COGNOME Ricorso di NOME COGNOME.
1.1. GLYPH Il primo motivo di ricorso è infondato.
Costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte que secondo cui «Il giudizio abbreviato costituisce un procedimento “a pro contratta”, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all’udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a c ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccol corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie “dibattimento”». (Sez. U, n. 16, del 21/6/2000, COGNOME Rv 216246-01). Tale negozio processuale di tipo abdicativo può però avere a oggetto esclusivamente poteri che rientrano nella sfera di disponibilità degli interessati, ma n incidere sul potere-dovere del giudice di ” essere, anche in siffatto gi speciale, garante della legalità del procedimento probatorio. Ne consegue che esso, mentre non rilevano né l’inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della cioè quella coessenziale ai peculiari connotati del processo accusatorio, inutilizzabilità “relative” stabilite dalla legge in via esclusiva con riferim fase dibattimentale, deve, invece, essere attribuita piena rilevanza alla cat sanzionatoria dell’inutilizzabilità cosiddetta “patologica”, inerente, cioè, probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto in tutte le fasi del procedimento (così, sempre, Sez. U. COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Occorre però ricordare che, secondo l’insegnamento di Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 277395 – 01, «il divieto di all’art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle capt procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbl l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione l’autorizzazione era stata “ah origine” disposta, sempreché rientrino nei lim ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.» Non può dunque dubita alla luce della formulazione letterale dell’art. 270 cod. proc. pen., categoricamente preclusa l’utilizzazione dei risultati delle intercettaz
procedimenti diversi da quelli nei quali le operazioni sono state autori situazione alla quale è per quanto detto riconducibile il caso del procedim concernente reati non connessi a quelli oggetto dell’iniziale autorizzazione.
Ciò posto, deve rilevarsi che la sentenza di appello, pur avendo riten fondata l’eccezione di inutilizzabilità dell’intercettazione valorizzata grado tra l’imputato e COGNOME NOME avvenuta il 26 gennaio 2018 – posto ch essa è stata «oggetto di autonomo procedimento penale , attualmente sub iudicem in fase di appello, a carico di quest’ultimo per tentata estorsione ai danni NOME» instaurato su denuncia dell’imputato del 16 gennaio 2018 -, comunque giunta alle medesime conclusioni facendo però riferimento ad altre intercettazioni rinvenute nel fascicolo del pubblico ministero ed espressamen minuziosamente riportate. La Corte d’appello, dunque, valorizzando sia la “st imprenditoriale” dell’imputato «che lo vede dal 1993 titolare di società occupano di trasporto», sia i contenuti delle sommarie informazioni rese COGNOME NOME e da COGNOME NOME il 23 giugno 2016, sia, infine intercettazioni effettuate nel periodo gennaio – maggio 2016, è pervenuta motivazione lineare, completa e non manifestamente illogica, all’affermazio della penale responsabilità dello lona.
Il ricorrente eccepisce l’inutilizzabilità anche di tali ultime intercett quanto effettuate a suo dire nel procedimento n. 5583 del 2014 RGNR pe associazione per delinquere e reati concernenti gli stupefacenti, ma l’esame atti allegati al ricorso per cassazione non consente di trarre le conseguen auspicate, posto che da essi non emerge, a differenza di quanto si può rile per le intercettazioni tra lona e letto, che proprio quelle intercettazioni dalla Corte d’appello siano state disposte per il suddetto procedimento o altro procedimento non connesso. Ed invero, dall’esame della documentazione allegata si evince, infatti, la diversità dei procedimenti: il numero identi del registro delle intercettazioni del procedimento tra lona e letto è 3 concerne l’intercettazione effettuata il 26 gennaio 2018 «relativa al procedi penale n. 224/18 RGNR- 32 R.Int.», mentre quello delle intercettazioni utiliz dalla Corte d’appello è 638/S/14, intercettazioni effettuate in forza del «d n. 5583/14 RGNR e nr. 638/S/14); il decreto di archiviazione del 24/2/19 n reca il numero del procedimento e alcun riferimento alla richiesta di archiviaz e la richiesta di archiviazione del Pubblico ministero riguarda il procedimen 3685/2018 e non quello n. 5583 del 2014. Non risulta quindi provato che intercettazioni utilizzate siano state effettuate per il procedimento di estorsione o per quello di associazione per delinquere o, infine, che rigua altro procedimento non connesso. La ravvisata genericità della deduzione del
ricorrente porta a considerare la stessa manifestamente infondata non ritene questa Collegio di doversi discostare dall’insegnamento di Sez. n. 23868 del 23/04/2009, COGNOME, Rv. 243416-01, secondo cui nel «ricorso p cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti pro indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l’incidenza sul compl compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisiv riferimento al provvedimento impugnato.».
1.1.2. In ordine poi alla questione sollevata in relazione alle speci mansioni dell’imputato quale direttore tecnico che, secondo la prospet difensiva sarebbero del tutto compatibili con i comportamenti riscontrati, rilevarsi che in linea generale il direttore tecnico dirige il personale dell consiglia il titolare in merito alle decisioni da prendere per miglio rendimento, cura i rapporti con le organizzazioni sindacali e si occupa d questioni legali concernenti le cause in cui è coinvolta l’azienda. Tali compit non escludono che in capo alla medesima persona possano assommarsi entrambe le posizioni quando siano individuabili, come nel caso in esame, u serie di indici che consentano di ritenere che, di fatto, i compiti del d tecnico, valutati in uno con altri indici, si siano tradotti in un’amministra fatto della società. Sono allora corrette le conclusioni a cui è pervenuta l d’appello che, dopo aver riportato pertinenti brani delle intercettazio affermato che l’imputato «poneva in essere, in modo non occasionale, attiv gestorie proprie del ruolo di amministratore della fallita: era un pu riferimento gestionale coi clienti e i fornitori, assumeva decisioni in o pagamenti da eseguire, assumeva decisioni in ordine alla gestione d dipendenti, dialogava con il commercialista quale titolare della RAGIONE_SOCIALE chiedeva i pagamenti ai debitori e interloquiva coi familiari relazio finanziamenti e ai leasing» ed è giunta alla logica conclusione che l’impu travalicando i compiti propri del direttore tecnico e svolgendo mansioni tal improntare la vita della società, era da considerarsi collocato al v dell’organizzazione aziendale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.2. Manifestamente infondata è la censura svolta nel secondo motivo e concernente l’apparenza della motivazione in ordine al giudizio di equivalen delle attenuanti generiche rispetto all’ aggravante di più fatti di bancaro invero, siffatto giudizio è espressione del potere discrezionale del giudice e esercizio deve essere motivato nei soli limiti utili a far emergere in sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravità eff del reato ed alla personalità del reo ed è censurabile nel giudizio di leg solo quando sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Costituisce ius
receptum il principio secondo cui il giudice, nel formulare il giudiz equivalenza o di prevalenza delle aggravanti, può limitarsi a prendere in es tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prev atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un s elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo suffici (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02). Orbene, valutazioni della Corte d’appello, anche se concise, non possono dirsi appare insufficienti avendo il Giudice distrettuale messo in luce il rilevante nume reati e la gravità degli stessi, elementi che, complessivamente valutati, lo portato a confermare la decisione del giudice di primo grado di escludere prevalenza sulle aggravanti delle circostanze attenuanti, concesse, peraltro il solo comportamento processuale.
Ricorso di NOME COGNOME.
2.1. La ricorrente è stata condannata per il delitto di banca fraudolenta da false comunicazioni sociali (cap.4), quale amministratrice form della fallita, per aver proseguito l’attività di impresa dal 2012 al 2015 non una situazione patrimoniale negativa, occultata attraverso l’esposizio bilancio di fatti non corrispondenti al vero.
La motivazione della Corte d’appello, anche in parte qua conforme a quella di primo grado, riporta con minuziosità i dati dell’analisi contab curatore da cui emerge l’incontestata forte discrasia tra le perdite di es riportate nei bilanci (che addirittura negli anni 2016 e 2017 registrano degli e quelle effettive che, per la loro entità, come osservato nella sentenza di grado, avrebbero dovuto comportare, già dal 2012, lo scioglimento della socie La ricorrente afferma che il ravvisato “taroccamento” dei bilanci non sare configurabile posto non era stata indicata solo la forte esposizione debitor confronti dell’Erario, peraltro mai “sottaciuta” e mai saldata.
Orbene, che tale debito non fosse stato sottaciuto all’Erario è evidente, meno evidenti e del tutto illogiche sono le conclusioni a cui pervie ricorrente. Ed invero, come insegnano le Sezioni Unite COGNOME (n. 22474 31/03/2016) «Attraverso il bilancio, si forniscono notizie sulla consis sulle prospettive di un’azienda e ciò, evidentemente, non solo a garanzia diretti (e attuali) interessati, vale a dire i soci e i creditori, ma anche futuri ed ipotetici soggetti che potrebbero entrare in contatto con la pr azienda Ebbene, i destinatari della informazione (i lettori del b devono essere posti in grado di effettuare le loro valutazioni, vale a valutare un documento, già in sé di contenuto essenzialmente valutativo. Ma ta “valutazione su di una valutazione” non sarebbe possibile (ovvero sareb
assolutamente aleatoria) se non esistessero criteri – obbligatori e/o larga condivisi – per eseguire tale operazione intellettuale. Tali criteri esistono in gran parte, imposti dallo stesso legislatore nazionale (cfr. i già citat 2423 ss. cod. civ.), dalle direttive europee (cfr. Direttiva 2013/34/UE, rela bilanci di esercizio ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune di imprese, recepita dal d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139), ovvero sono frutto elaborazione dottrinale nelle materie di competenza (e sono ufficializzat opera di soggetti “certificatori”: Organismo italiano di contabilità e, a sovrannazionale, International Financial Reporting Standard. L’art. 2423 civ. impone al redattore del bilancio la elaborazione di un documento c rappresenti “in modo veritiero e corretto” tanto la situazione patrimoni quella finanziaria della società, quanto il risultato economico dell’esercizio»
Orbene, alla luce di tale insegnamento non può che sottolinearsi che ritenuta conoscenza da parte dell’Erario del debito della società non lo can certo e l’ omessa indicazione dello stesso in bilancio, come logicame evidenziato dalla Corte d’appello, è grave in quanto non solo era idone indurre i creditori – e fra tutti proprio l’Erario – a non chiedere il falli ritenendo che la società, poiché sana, era in grado di rientrare nella p esposizione debitoria, ma consentiva oltretutto alla società di continu godere di credito bancario e di ingannare eventuali fornitori in ordine al effettiva situazione. Tale ragionamento, conforme a quello del giudice di pr grado, è privo di qualsiasi aporia argomentativa e non è minimamente scalfi dalle ulteriori deduzioni della ricorrente in merito all’insussistenza del d punto si osserva che la Corte d’appello ha valorizzato, richiamandolo, il prin reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità secondo cui, in tem bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà prot al dissesto da intendersi non quale intenzionalità di insolvenza, bensì consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia de creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 50489 del 16/05/20 Nicosia, Rv. 274449 – 01 Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, COGNOME, R 260356; Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, COGNOME, Rv. 252804) coerentemente ha evidenziato sia che la condotta della ricorrente è stata p in essere al fine, pacificamente ammesso e ribadito anche in questa sede continuare l’attività aziendale, pur se in dissesto irreversibile sin dal 2 che la consapevole omissione dell’ingente debito tributario e l’introduzione bilancio di inesistenti poste attive attraverso la sovrastima delle immobilizza e dei crediti provano la consapevolezza della ricorrente della f rappresentazione della situazione contabile ai creditori nonché dell’idoneità d false rappresentazioni a trarre in inganno questi ultimi in ordine alla ca Corte di Cassazione – copia non ufficiale
della società di far fronte ai propri obblighi. Tali considerazioni per linearità e conseguenzialità sono esenti dai vizi rilevabili in questa legittimità anche ove si abbia riguardo a quanto lucidamente rilevato n sentenza di primo grado là dove di evidenzia che «proprio gli artifici cu imputati sono ricorsi – essendo state esposte nei bilanci attività insussis conseguentemente ridotte le passività – dimostrano la consapevolezza e volontarietà della condotta riguardo al mendacio, diretta intenzionalment trarre in inganno al fine di proseguire indebitamente l’attività di impresa d della RAGIONE_SOCIALE, dirottando al contempo risorse economiche e materiali da questa alla RAGIONE_SOCIALE [amministrata dalla stessa ricorre succeduta alla fallita nei rapporti commerciali con il cliente princip RAGIONE_SOCIALE».
2.2. Parimenti infondate sono le censure mosse con il secondo motivo concernente la distrazione di 25.000,00 euro contestata al cap dell’imputazione.
2.2.1. L’errore materiale, riscontrato nel ricorso, in cui è effettiv incorsa la Corte d’appello (viene indicato come conto corrente della falli conto corrente dell’imputata) non è idoneo a scalfire la fondatezza d condanna. Il Tribunale ricostruisce la vicenda come segue: la somma di eur 25.000,00, accreditata il 12.3.2014 sul conto corrente n. 19917.10 intes all’imputata con la causale “saldo fatture n. 15, n. 16, n. 17 del 28.2.14” dalla RAGIONE_SOCIALE e proveniente dalla RAGIONE_SOCIALE veniva transitare prima su altro conto corrente bancario (n. 18629.05), sem intestato alla Muraro e, sempre nello stesso giorno, veniva trasferita s n.20002.94 intestato alla RAGIONE_SOCIALE e utilizzata in parte per c costi di costituzione di tale ultima società di cui l’imputata era oltre c insieme al figlio, anche amministratore unico. Orbene, tale ricostruzione p differisce da quella operata dalla Corte d’appello posto che l’err considerare, come ha fatto la Corte distrettuale, il primo c/c intestato alla e non all’imputata nulla sposta in ordine alla configurabilità della co distrattiva (commessa quando già l’RAGIONE_SOCIALE era in stato di insolv avendo già ricevuto un pignoramento) in quanto comunque il danaro, trasferit alla RAGIONE_SOCIALE il 12.3.2014 e mai restituito, sarebbe spettato ad ogni modo fallita in quanto pagato a saldo di fatture da questa emesse. Contrariamen quanto dedotto nel ricorso, alcuna illogicità è quindi ravvisabile né rispet contestazione di cui al capo 3 né rispetto a quella di cui al dell’imputazione che si riferiscono rispettivamente a differenti fatti di ban fraudolenta perpetrati rispettivamente il 12 marzo 2014 e nell’ottobre 2013.
2.2.2. Manifestamente infondata è la censura concernente l’elemento psicologico che ad avviso del ricorrente dovrebbe coprire anche il falliment considerarsi evento del delitto di bancarotta. Sul punto è il caso di ric mutuando quanto espresso a chiare lettere dalle citate Sez. U COGNOME e successiva e prevalente giurisprudenza delle Sezioni semplici di questa Cor che la condotta nel reato de quo si perfeziona con la distrazione, mentre la punibilità della stessa è subordinata alla dichiarazione di fallimento ovviamente, consistendo in una pronunzia giudiziaria, si pone come event successivo e comunque esterno alla condotta stessa. L’elemento psicologic consiste nel dolo generico per la cui sussistenza non è necessar consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di re pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di da patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia de obbligazioni contratte.
Con riferimento alla presunta illogicità della sentenza in ordine ai di cui al capo 1 e 2 valgono sostanzialmente le considerazioni che precedo Come osservano i Giudici di merito, i fatti ascritti sono incontestati: d notifica del pignoramento da parte di Equitalia per un debito di € 812.992,1 stato acceso un conto corrente e su questo e su altro conto corrente entr intestati alla ricorrente sono stati fatti confluire dal CAB RAGIONE_SOCIALE, principale cliente della RAGIONE_SOCIALE, dal 2013 al falli ben 929.809,08 euro (capo 1); sono stati registrati, con la causale “ant fondi” e “restituzione fondi” svariati accreditamenti su conti correnti intest ricorrente e all’amministratore di fatto lona (capo 2). La ricorrente quindi in punto di insussistenza dell’elemento psicologico le medesime considerazio svolte con il ricorso in appello senza confrontarsi minimamente con motivazione che ben evidenzia che le condotte descritte ( dirottamento d pagamenti del principale debitore su un conto personale dell’amministratri apertura di una nuova società avente il medesimo oggetto sociale della falli amministrata sempre dalla ricorrente; esecuzione di pagamenti preferenzia verso creditori diversi dall’Erario e restituzione di danaro all’amministra «raccontano una volontà diametralmente opposta a quella di voler salvare società, che anzi era di fatto abbandonata», ma sottolineano piuttosto la vol di «continuare l’attività aziendale con la nuova società RAGIONE_SOCIALE
Con riferimento al quarto motivo con cui si deduce l’illogicità de motivazione e la violazione di legge in ordine alla riconosciuta bancar fraudolenta documentale si osserva quanto segue.
La Corte d’appello, nel ricostruire la vicenda, ha ritenuto che il addebitato integri unicamente il reato di bancarotta fraudolenta documentale
irregolare tenuta delle scritture contabili ed ha evidenziato, per quello che ai fini della configurabilità di tale fattispecie criminosa, conformemente a q messo in luce anche nella sentenza di primo grado sulla base della nota de GdF del 2.5.2018, che «nel mastrino contabile dell’esercizio 2012, alla voce ” crediti verso clienti” sono stati scritti 705.320 euro di crediti insussisten conseguenza di artifici contabili che hanno coinvolto anche il “conto ca contante”; nel conto economico relativo all’anno 2014 sono stati indicati de reali e iva sottostimati attraverso un artificio contabile volto a rilevare un d’imposta per euro 110.350 insussistente; nel conto economico relati all’esercizio 2015, oltre agli errori provenienti dal precedente eserc sottostima delle passività erariali, previdenziali e iva, sono stati scopert contabili volti all’annullamento di tali debiti attraverso crediti verso inesistenti». Tale motivazione, dunque, ove letta in uno con quella parte d decisione di primo grado conforme dove si evidenzia (pag. 15) che «tal modalità della tenuta della contabilità, secondo quanto riferito dal cur fallimentare, caratterizzatesi per la sua inattendibilità, ha reso olt gravosa, se non impossibile quanto all’annualità 2014, la ricostruzione movimento degli affari della società fallita», è priva di lacune o di argomentative o di contrarietà a norme di legge posto che entrambe le senten trovano la loro solida base nella documentazione in atti, la cui interpretaz non manifestamente illogica, sfugge al controllo di legittimità.
Risulta quindi corretto l’inquadramento dei fatti, come operato dalla Co distrettuale, unicamente nella fattispecie di bancarotta fraudolenta document per irregolare tenuta della documentazione contabile che presuppone diversamente dalla fattispecie di bancarotta per sottrazione o distruzio falsificazioni di libri o altre scritture contabili, che richiede il dolo consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Capr Rv. 263242) – un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti e esaminati e richiede il dolo generico costituito dalla consapevol nell’agente che la confusa tenuta della contabilità potrebbe rendere impossibi difficoltosa la ricostruzione delle vicende del patrimonio, non essendo, contro, necessaria la specifica volontà di impedire quella ricostruzione. (Sez n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 5264 de 17/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258881; Sez. 5, n. 24328 de 18/05/2005, COGNOME, Rv. 232209 Sez. 5, n. 22109 del 11 maggio 2005, COGNOME, Rv. 231564). Deve poi ribadirsi che l’interesse tutelato nel deli bancarotta fraudolenta documentale non è limitato alla mera informazione sull vicende patrimoniali e contabili dell’impresa, ma ha riguardo alla loro conosce
documentata giuridicamente utile; ne deriva che il delitto è configurabile solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari fallito sia impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono stat ma anche quando, come nella vicenda che qui ci occupa, gli accertamenti d parte degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superab con particolare diligenza (ex multis, Sez. 5, n. 1925 del 26/9/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455-01; Sez. 5, n. 45174 del 22/5/2015, COGNOME, Rv 265682-01)
Anche il quinto motivo di ricorso è del tutto infondato, ai li dell’inammissibilità, in quanto si risolve nella reiterazione del medesimo mo di appello e nella critica solo apparente, ma non certo costruttiva, delle poste a base della decisione impugnata.
Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte si configu ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorché gli atti di compiuti dall’obbligato siano oggettivamente idonei ad eludere l’esecuzio esattoriale e abbiano natura fraudolenta ossia si caratterizzino per la sussi di elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terz riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentagl o, comunque, rendendo più difficoltosa la procedura di riscossione coattiva. T ricostruzione della fattispecie astratta del delitto in questione ben si come limpidamente ed efficacemente evidenziato dalla Corte distrettuale, al fattispecie concreta in esame posto che: Equitalia aveva pignorato press banche il consistente importo di cui si è detto per i debiti erariali matura fallita; pochi giorni dopo l’imputata comunicava al creditore principale della f gli estremi di un diverso e nuovo conto corrente, intestato direttamente creditrice e non pignorabile dall’Erario, dove effettuare i pagamenti per contratti con la fallita; su tale conto dal 2013 al 2017 venivano versat 900.000,00. E’ allora evidente che lo stratagemma di far versare quanto dovu alla fallita, debitrice dell’Erario, su un conto di un diverso soggetto, sia titolo qualificabile “atto fraudolento”, essendo idoneo a rappresentare una r non corrispondente al vero (mancanza di fondi nelle casse sociali) e a metter repentaglio o comunque ostacolare l’azione di recupero del bene da par dell’Erario (cfr. Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di NOME 268798-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In ordine a quanto dedotto col sesto motivo si rimanda a quanto ritenuto in ordine al secondo motivo di ricorso proposto da lona sulla base d medesime censure.
Inammissibile, in quanto inedito, è il settimo motivo con cui si lamen la mancanza di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio; si rilev
ogni caso che la Corte d’appello, con motivazione completa e lineare, ha ben spiegato con chiarezza le ragioni poste a conferma della sentenza di primo grado.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
Roma, 1° ottobre 2024