Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41901 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CODROIPO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 1/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate dall’AVV_NOTAIO, il quale, nell’interesse di NOME COGNOME, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Pordenone in data 9 ottobre 2019, emessa all’esito di giudizio abbreviato, NOME COGNOME fu condannato, con la diminuente per il rito, alla pena di 3 anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, nella sua qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, fallita il 12 novembre 2013, dei reati di: bancarotta fraudolenta impropria, per aver emesso fatture per operazioni inesistenti presentate allo sconto presso la Banca Popolare di Vicenza, la quale aveva anticipato alla fallita la somma di 105.872,33 euro dall’agosto al dicembre 2010, con conseguente aggravamento del dissesto fallimentare (capo A); bancarotta fraudolenta per distrazione, per avere prelevato ingiustificatamente dai conti sociali la somma di 1.056.585,30 euro, per avere versato senza giustificazione a terzi (COGNOME) il complessivo importo di 13.919,99 euro e per avere ceduto due autovetture (una Golf e una Renault Clio) senza chiedere il versamento del prezzo, del valore di complessivi 14.800 euro, importo trattenuto da NOME COGNOME, AVV_NOTAIO alla vendita (capo B); bancarotta fraudolenta documentale, per aver occultato gran parte delle scritture contabili della fallita, così impedendo la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società (capo C); fatti commessi, con l’aggravante dei più fatti di bancarotta di cui all’art. 219, comma 1, n. 1), legge fall., in Pordenone, il 12 novembre 2013.
Con sentenza in data 1° febbraio 2024, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la prescrizione del reato contestato al capo B), punto 2, n. 3 (relativo alla vendita delle autovetture), riqualificato in bancarotta preferenziale ai sensi dell’art. 217, legge fall. e ha ridotto la pena inflitta a COGNOME in 2 anni e 4 mesi di reclusione, con conseguente riduzione delle pene accessorie in misura pari alla pena principale.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo dei delitti di bancarotta fraudolenta.
3.1.1. Con riferimento al capo A), gli affidamenti concessi dalla Banca Popolare di Vicenza alla RAGIONE_SOCIALE, per complessivi 105.864,14 euro, sarebbero stati ripianati, come risulterebbe dalla dichiarazione dell’istituto di credito in data 15
luglio 2011 e dall’estratto conto del 20 dicembre 2013, con saldo “dare-avere” pari a 0,00 euro. Il 31 agosto 2010 e il 10 settembre 2010 COGNOME avrebbe versato a tale istituto le somme di 19.980,00 euro e di 31.584,00 euro; e successivamente, il 30 giugno 2011, avrebbe versato ulteriori 10.000,00 euro, oltre a 351,55 euro per spese di estinzione del conto fatture. Alla data 15 luglio 2011 sarebbe risultato un residuo a saldo “dare esito fatture” di 59.248,33 euro. Il risultato economico conseguito sarebbe stato un credito, per la società, pari a 2.667,22 euro, conformemente a quanto riportato nella relazione della curatela. La RAGIONE_SOCIALE avrebbe ricevuto del credito per tamponare sofferenze evidentemente inesigibili con rilascio di due assegni circolari per complessivi 51.564,00 euro. Il sottostante finanziamento per 68.600,00 euro sarebbe stato imposto dalla banca, sicché la RAGIONE_SOCIALE si sarebbe «controvertita a finanziare le precarietà dei clienti dell’istituto per il tramite del coimputato NOME».
Il ricorso evidenzia, ancora, come la sentenza di appello dia atto di prelievi effettuati presso due istituti di credito per un ammontare complessivo di 100.177,62 euro; nonché dell’appropriazione indebita di 122.324,43 da parte di NOME, il quale avrebbe effettuato in favore di COGNOME due versamenti di assegni di conto corrente con firma apocrifa e senza timbro societario.
Sarebbero state, inoltre, ignorate palesi anticipazioni di versamenti effettuati al AVV_NOTAIO quale Asta Immobiliare ES 100/09 imm. per complessivi 54.230,00 euro (oltre alle spese ammontanti a 18.160,23 euro) per tre lotti aggiudicati alla Gestimoblliare, con la perdita netta delle relative cauzioni.
Infine, vi sarebbero state ulteriori perdite in relazione alla RAGIONE_SOCIALE per 434.990,15 euro oltre alle spese; in relazione alla RAGIONE_SOCIALE per complessivi 60.729,40 euro; in relazione alla NOME COGNOME per complessivi 36.300,00 euro; con complessive perdite per impieghi totali pari a 726.734,61 euro, che la curatela si sarebbe limitata a ritenere inesigibili.
3.1.2. Con riferimento al capo B) punto 1, le distrazioni per 1.056.585,30 euro sarebbero riferibili a operazioni regolarmente registrate in contabilità, come indicato nel libro giornale e nella relazione dell’amministratore; mentre, con riferimento al capo B) punto 2, si tratterebbe di operazioni non distrattive o a scopo di lucro, ma di semplici scambi di provvista fiduciaria a mezzo di assegni bancari.
3.1.3. Quanto al capo C), la Corte di appello, riferendo di una parziale consegna della contabilità (libro giornale 2009, registri IVA 2009, primo e secondo trimestre 2010 e a seguito presente fino al 31 dicembre 2012), ne riconoscerebbe la presenza, confermata dal fatto che il curatore, nella relazione ex art. 33 legge fall., escluderebbe la presenza di debiti chirografari, decreti ingiuntivi, cause pendenti, diffide o moniti creditizi, essendo le insinuazioni relative a precedenti debiti tributari.
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Le operazioni inesistenti, secondo quanto emergerebbe dall’annotazione del Nucleo di polizia tributaria di Pordenone del 25 settembre 2015, poste in essere per il tramite, apparentemente, dell’amministratore di diritto COGNOME, sarebbero riferibili a NOME COGNOME quale amministratore di fatto. Costui, secondo COGNOME, avrebbe sottratto cospicue somme dal conto della fallita presso la Banca Popolare di Vicenza, prima facendole emettere fatture false e, una volta ricevuti dagli istituti di credito gli anticipi sulle fatturazioni, disponendo i pagamenti delle fatture false emesse da soggetti riconducibili allo stesso RAGIONE_SOCIALE (es. RAGIONE_SOCIALE). E, infatti, le distinte presentate alla Banca Popolare di Vicenza, apparentemente vergate COGNOME, sarebbero state apposte da terzi, atteso che da una comparazione delle firme emergerebbero importanti differenze; e ad analoga conclusione dovrebbe giungersi per gli assegni emessi a firma di COGNOME, uno dei quali, il n. 272829332 del 16 dicembre 2010, sarebbe stato presentato all’incasso da NOME COGNOME, figlio di NOME. Infine, si opina che COGNOME si sia affidato a un commercialista, il quale, su sua richiesta, avrebbe restituito la documentazione della società poi consegnata al curatore, sicché egli non potrebbe rispondere per omissioni o errori commessi dal professionista.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132, 133, 62-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dosimetria sanzionatoria. Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il grado di intensità dell’elemento soggettivo, unitamente alla personalità dell’imputato e al suo comportamento processuale, ne avrebbero giustificato l’applicazione. In questo modo, la Corte avrebbe violato gli artt. 132 e 133 cod. pen., non adeguando la pena al fatto concreto e non indicando i motivi dell’uso del potere discrezionale nell’applicazione di essa, la cui eccessività ne avrebbe eluso la funzione rieducativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente inammissibile.
Con il primo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati contestati ai capi A), B) e C) della rubrica.
2.1. Sotto un primo profilo, si osserva, con riferimento al capo A), che gli affidamenti concessi dalla Banca Popolare di Vicenza alla RAGIONE_SOCIALE, per complessivi 105.864,14 euro, sarebbero stati ripianati, secondo quanto risulterebbe dalla dichiarazione dell’istituto di credito in data 15 luglio 2011 e dall’estratto conto del 20 dicembre 2013, con saldo “dare avere” pari a € 0,00.
Osserva, sul punto, il Collegio che la sentenza impugnata ha offerto una chiar interpretazione della dichiarazione resa dal predetto istituto bancario i novembre 2011, nella quale si riportava che la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata «in regola con gli impegni finanziari presi». Infatti, la Corte territoriale ha oss come NOME COGNOMECOGNOME direttore dell’agenzia della Banca popolare di Vicenza presso cui era stato acceso il conto in questione, sentito a sommarie informazioni il dicembre 2014 dalla Guardia di finanza, avesse chiarito che la «dichiarazione di regolarità» era stata rilasciata, su richiesta della fallita, al fine di finanziamenti presso altri istituti di credito, riconducibili al fatto che i corrisposti dalla Banca Popolare di Vicenza con il conto anticipi fatture, «presentavano situazioni di totale insoluto da alcuni mesi».
Quanto, poi, alla deduzione difensiva secondo cui dall’estratto conto del 2 dicembre 2013 sarebbe emerso che il saldo “dare avere” nei confronti della Banca Popolare di Vicenza era pari a zero – ciò che, pare di comprendere, dimostrerebbe che i debiti erano stati successivamente ripianati – anche tale rilievo, già form nell’atto di appello, ha trovato esaustiva risposta nella sentenza di secondo gr attraverso il richiamo della relazione ex art. 33 legge fall., secondo cui il saldo del conto anticipi n. 733915 acceso presso quell’istituto di credito, alla data fallimento era negativo, sia pure per soli 1.014,94 euro, nonché attraver l’ulteriore passaggio motivazionale con il quale la Corte territoriale ha preci che, a copertura del debito maturato su detto conto-anticipi, era stato stipulat finanziamento chirografario, erogato nel luglio 2011 per 70.000 euro nominali (con garante l’amministratore COGNOMECOGNOMECOGNOME il quale era passato a sofferenza nel dicemb 2013 per 82.000 euro. Dunque, dall’intera operazione era scaturito, per come ricostruito dai Giudici di merito, un aggravamento della situazione debitoria, c aveva certamente svolto un ruolo concausale nel dissesto della RAGIONE_SOCIALE e del successivo fallimento, a monte del quale erano ravvisabili dell operazioni dolose consistite nell’avere ottenuto dei crediti dalla Banca Popolare di Vicenza presentando false fatture allo sconto onde mascherare lo stato di insolvenza dell’impresa e ottenere liquidità. Ciò che ha correttamente condotto ravvisare, nella descritta sequenza di accadimenti, il delitto di bancar impropria di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto, poi, ai prelievi effettuati presso la Banca Popolare di Vicenza e la FriulAdria e all’appropriazione indebita di 122.324,43 euro compiuta da NOME, si è al cospetto di profili che attengono, al più, alle ipotesi di bancarotta dist contestate; e che, in ogni caso, il ricorso enuncia senza collocarli nell’ambito d ragionamento volto a confutare la logicità della motivazione resa dalla sentenz impugnata. E altrettanto è a dirsi per le riferite anticipazioni di versam effettuati al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO per i tre lotti aggiudicati alla Gestimoblliare e per le ulteriori perdite registrate con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE, alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, anch’esse enunciate in maniera assolutamente criptica e senza spiegare, in alcun modo, quale collegamento tali vicende assumano rispetto alle condotte contestate al capo A).
2.2. Quanto, poi, alle doglianze prospettate con riferimento al capo B) punto 1, la difesa osserva che le distrazioni per 1.056.585,30 euro sarebbero riferibili a operazioni regolarmente registrate in contabilità, come risulterebbe dal libro giornale e dalla relazione dell’amministratore.
Tale censura, tuttavia, riproduce pedissequamente l’identica prospettazione formulata con l’atto di appello, rispetto alla quale la sentenza impugnata aveva osservato come l’appellante non avesse dedotto alcunché, in sede di gravame, rispetto agli altri prelievi contestati (pari a: 604.483,65 euro effettuato dal c/ accesso presso FriulAdria, filiale di Fossalta di Portogruaro; 123.771,33 euro eseguito dal c/c acceso presso BNL, filiale di Monselice; 25.757,84 euro dal c/c presso Unicredit, filiale di Casarsa della Delizia e 408.44,18 euro dal c/c presso Banca Popolare di Vicenza), concludendo per l’inammissibilità, sul punto, dell’impugnazione in ragione della sua genericità, che deve essere in questa sede ribadita.
Né l’odierno ricorso ha, in alcun modo, replicato alla corretta osservazione compiuta dalla Corte territoriale secondo cui la mera registrazione delle operazioni di prelievo nel libro-giornale estranee all’attinenza all’attività sociale non può ritenersi idonea ad elidere la condotta distrattiva, né oggettivamente né soggettivamente, essendo comunque necessaria una giustificazione dei prelievi che non è mai stata fornita dall’imputato, né al curatore, né, successivamente, agli inquirenti.
Con riferimento, indi, al capo B) punto 2, la difesa ha ribadito che, come già osservato nell’atto di appello, si tratterebbe di operazioni non distrattive o a scopo di lucro, ma di semplice scambio di provvista fiduciaria a mezzo di assegni bancari.
Anche in questo caso, tuttavia, il ricorso non si è dato cura di replicare al passaggio della motivazione della sentenza con cui la Corte territoriale ha ritenuto la inammissibilità, in quanto generica, della contestazione, non avendo l’imputato chiarito da chi e verso chi la provvista sarebbe stata scambiata, né tantomeno il motivo per cui ciò sarebbe stato fatto.
Le censure svolte, con riferimento a tali punti, dall’odierno ricorso sono, dunque, inammissibili in quanto del tutto aspecifiche.
2.3. Quanto, infine, al capo C), relativo alla bancarotta documentale, l’originaria contestazione aveva ipotizzato un occultamento, da parte dell’imputato, di gran parte della contabilità, con conseguente impedimento alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita. E all’esito dell’attività istruttoria i Giudici di merito hanno ritenuto provato, a stregua di quanto riferito dal commercialista della società, ragioniere NOME
COGNOME, che COGNOME avesse ricevuto la documentazione contabile della RAGIONE_SOCIALE tenuta fino al 2009 e che, tuttavia, successivamente egli l’avesse consegnata solo parzialmente al curatore (relativamente, soltanto, al libro giornale del 2009, ai registri IVA del 2009, del primo e del secondo trimestre 2010, tenute con sistema meccanografico, e dal giugno 2010 al 31 dicembre 2012 tenute con registri manuali), limitandosi poi a consegnare quello che, secondo la definizione dello stesso curatore, era una «sorta di libro giornale», risultato «in ogni caso insufficiente alla ricostruzione esatta del patrimonio» (v. sentenza di appello, pag. 10)
2.3.1. A fronte di tale puntuale motivazione, il ricorso, lungi dallo sviluppare specifiche censure in relazione ai vari elementi del delitto de quo, e in particolare al profilo soggettivo, rimasto privo di qualunque osservazione critica, si è limitato ad affermare che la consegna, incontestatamente parziale della contabilità, non escluderebbe che quest’ultima fosse presente, asserendo che, anzi, la stessa fosse attendibile. Di modo che i rilievi difensivi liNtritek finiscono per rivelarsi generici e al contempo, aspecifìci, per mancanza di un reale confronto con la motivazione che si intenderebbe aggredire.
Parimenti generiche, rispetto alla ritenuta fattispecie di bancarotta documentale, sono le ulteriori argomentazioni contenute nella parte del ricorso relativa a tale ipotesi delittuosa, concernenti la assenta responsabilità dell’amministratore di fatto rispetto alle operazioni inesistenti e ai prelievi effettuati dal conto della fallita presso la Banca Popolare di Vicenza; argomentazioni evidentemente eccentriche rispetto al tema della configurabilità della bancarotta documentale contestata e rispetto alle quali va evidenziato come la sentenza impugnata abbia diffusamente respinto la tesi secondo cui COGNOME sarebbe stato un mero amministratore formale, evidenziando, a pagina 11, gli elementi che, nella logica lettura offerta in sede di merito, deponevano a favore di un suo ruolo di effettivo gestore della società prima del fallimento.
2.3.2. L’unico passaggio del ricorso realmente attinente alla contestazione si rivela, in definitiva, quello in cui, a chiusura del motivo, la difesa opina che COGNOME non potrebbe rispondere per omissioni o errori commessi dal commercialista al quale egli si era affidato e che gli avrebbe restituito una documentazione della società asseritamente incompleta che avrebbe consegnato al curatore.
Sul punto, in disparte il carattere puramente labiale della argomentazione difensiva, rimasta indi mostrata, va ricordato che a norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., l’imprenditore che esercita un’attività commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda, di tal che, ove si avvalga dell’opera di un tecnico, egli resta sempre responsabile per l’attività svolta da costui nell’ambito dell’impresa, rispondendo, in caso di fallimento, quindi, dell’attività e delle omissioni delle persone da lui
incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge (così Sez. 5, n. 709 de 01/10/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212147 – 01; nella giurisprudenza successiva, in termini, Sez. 5, n. 11931 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231707 – 01; Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258947 – 01; Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, COGNOME, Rv. 280133 – 01).
Un profilo, questo, rispetto al quale il ricorso omette qualunque rilievo, ivi compreso il profilo, rimasto del tutto inesplorato, relativo all’elemento soggettivo.
Venendo, infine, al secondo motivo di doglianza, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, le censure difensive sono manifestamente infondate. 3.1. Sul punto, osserva il Collegio che la Corte territoriale ha motivato la propria decisione sulla pena base evidenziando la gravità del reato, avuto riguardo all’ingente ammontare dei prelievi/pagamenti indebiti oggetto della bancarotta per distrazione di cui al capo B), e la capacità criminale dell’imputato, desumibile dall’avere concorso a creare false fatture da portare allo sconto oggetto della bancarotta impropria di cui al capo A); e, su tale presupposto, ha argomentatamente escluso che essa potesse essere contenuta nel minimo edittale. Indi, la Corte di appello ha affrontato specificamente la questione relativa al riconoscimento delle attenuanti generiche, rilevando che esse erano state invocate per la generica necessità di «adeguare e meglio gradare in concreto la risposta sanzionatoria dell’ordinamento alle specifiche dinamiche del fatto storico e alla caratteristiche peculiari della personalità dell’autore» (pag. 7 dell’atto di appello). Nondimeno, essa ha ritenuto che vi fossero solide ragioni per escluderle, tra cui i gravi precedenti dell’imputato, pur molto datati (sequestro di persona oggetto della sentenza della Corte di appello di Trieste del 20 settembre 1993), di cui uno, specifico, per bancarotta (con condanna inflitta con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 dicembre 1998, irrevocabile il 24 novembre 1999), per il resto rilevando come la posizione di subalternità dell’imputato rispetto ad altre figure coinvolte nella vicenda fallimentare e la sua personalità “semplice” fossero già considerate per ridurre la pena base rispetto alla decisione di primo grado. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Tale motivazione appare del tutto congrua e immune dai vizi lamentati.
Va, infatti, ricordato che la valutazione circa il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62 -bis cod. pen. si configura come un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare la propria scelta nei soli limiti atti a far emergere l’avvenuto scrutinio circa l’adeguatezza della pena in concreto inflitta alla reale gravità del reato e alla personalità dell’imputato (v. tra le tante Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 – 01; Sez. 1, n. 46954 del 4/11/2004,
LP,-
COGNOME, Rv. 230591 – 01; più recentemente v. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057 – 01). In questa prospettiva, il giudice, se si determina per il mancato riconoscimento delle attenuanti in parola, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo, avuto riguardo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), senza che, peraltro, sia necessario che li esamini tutti, potendo limitarsi a specificare a quali, tra essi, egli abbia inteso fare riferimento, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (v., ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 2 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente