Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 37159 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 37159 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a MAGENTA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a MAGENTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per fatti di bancarotta relativi al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE nella quale avevano rispettivamente svolto l’incarico di amministratore unico, quanto a COGNOME, dal 16 dicembre 2013 al 30 aprile 2014 e, quanto al COGNOME, dal 30 aprile al 28 maggio 2014.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, innanzi tutto NOME COGNOME, affidandosi a due motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il COGNOME assume mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla dichiarazione di sussistenza del reato poiché sarebbe stato ritenuto responsabile della distrazione delle tre villette anche se l’atto notarile di trasferimento delle stesse dalla società fallita ad altre società sarebbe stato stipulato solo quattro giorni dopo l’assunzione della carica formale ed avendo la medesima sentenza contraddittoriamente individuato l’ideatore dell’operazione nell’amministratore di fatto NOME COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo l’imputato lamenta assenza e manifesta illogicità della sentenza sulla censura spiegata in appello con la quale aveva contestato la concessione delle circostanze attenuanti in regime di equivalenza e non già di prevalenza rispetto alla ritenuta circostanza aggravante.
Contro la stessa pronuncia della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione anche il LO COGNOME, con il difensore di fiducia AVV_NOTAIO, lamentando carenza di motivazione sull’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, e, in particolare, sulla volontà di pregiudicare i creditori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE non è fondato.
COGNOME
A
Occorre premettere che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).
La sentenza impugnata ha congruamente desunto la consapevole partecipazione del COGNOME all’operazione in quanto egli ha sottoscritto l’atto di compravendita con la quale sono stati trasferiti, senza il pagamento del relativo prezzo, beni della fallita ad altra società e ha in seguito corrisposto le rate del mutuo per il pagamento di questi stessi beni, stante la mancata accettazione dell’accollo della relativa obbligazione alla società acquirente da parte dell’istituto di credito mutuante.
A fronte di tale adeguata motivazione, alcun sindacato è possibile, in forza dei superiori principi, in questa sede di legittimità.
Anche il secondo motivo è inammissibile atteso che, lungi dal non pronunciarsi sul relativo motivo di gravame, la sentenza impugnata, a pag. 21, ha sottolineato che nell’appello non erano state indicate ragioni ulteriori per indurre ad una differente valutazione rispetto a quella compiuta dalla decisione di primo grado.
Invero, nel relativo motivo di appello (pag. 6-7), il COGNOME si duole semplicemente del fatto che le circostanze attenuanti non gli sono state concesse in regime di prevalenza ma non chiarisce perché il bilanciamento avrebbe dovuto essere operato nel senso auspicato.
Sicché il motivo è inammissibile (ex aliis, Sez. 6 n. 6880 del 27/01/2010, Rv. 246139 – 01).
Il ricorso dell’imputato COGNOME non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.
Effettivamente è principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale,
l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa nell’ambito dell’art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un’ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, COGNOME, Rv. 276650 – 01).
Tuttavia, dalla lettura della sentenza si evince che il LO COGNOME era, come riferito dai testi esaminati nel corso del dibattimento, il “factotum” di NOME COGNOME, reale dominus della società e che è stato condanNOME per la distrazione di alcuni beni.
Ne deriva che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio in forza del quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito dall’idoneità del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01).
Pertanto i ricorsi devono essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10 settembre 2024 Il Consigliere Estensore COGNOME Il Presidente (2