Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3233 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3233 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Modena il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/11/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Padova del 29 maggio 2019 che, per quanto di interesse in questa sede, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale unificati, ai fini sanzionatori, in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, l. fall. e, con la riduzione per la scelta del rito, l’a veva condannato alla pena ritenuta di giustizia ed al
risarcimento del danno, liquidato in sentenza, in favore della parte civile, fallimento RAGIONE_SOCIALE
La Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere per il delitto di bancarotta documentale, riqualificato come bancarotta semplice, perché estinto per prescrizione, ha ridotto la pena principale e la durata delle pene accessorie fallimentari e ha revocato le statuizioni civili.
All’esito del giudizio di secondo grado, quindi , NOME COGNOME risulta condannato per avere, quale amministratore di fatto della predetta società, dichiarata fallita in data 12 febbraio 2016, distratto o dissipato risorse della società prestando servizi in favore della RAGIONE_SOCIALE in assenza di adeguate garanzie di pagamento; in particolare, il Tribunale e la Corte territoriale hanno ritenuto che, avendo la fallita ceduto alla RAGIONE_SOCIALE i rapporti di lavoro con i dipendenti, la prima avesse ceduto alla seconda la propria azienda in assenza di alcun corrispettivo.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la mancanza, mera apparenza e contraddittorietà della motivazione.
2.1.1. Segnala che la Corte di appello ha indicato quale unica componente del patrimonio della società oggetto di cessione alla RAGIONE_SOCIALE i contratti di lavoro con i dipendenti e deduce che tali contratti non possono essere parte del patrimonio societario e comunque il loro trasferimento alla RAGIONE_SOCIALE aveva comportato il passaggio a quest’ultima anche dei debiti per trattamento di fine rapporto, ferie non godute ed altri accessori e quindi non aveva determinato alcun impoverimento patrimoniale, non essendo comunque la fallita più in grado di proseguire l’esercizio dell’impresa.
La fallita non aveva altri beni perché la stessa esercitava l’impresa mediante un subaffitto di ramo di azienda; alla cessazione del subaffitto il ramo di azienda era stato restituito alla affittuaria RAGIONE_SOCIALE, mentre proprietaria del ramo di azienda era la RAGIONE_SOCIALE.
2.1.2. In ogni caso, non vi era alcuna prova che consentisse di affermare che la cessione fosse stata voluta da NOME COGNOME e la motivazione della sentenza era contraddittoria, perché l’imputato era stato prosciolto dalla bancarotta documentale in quanto non era dimostrato che fosse stato lui l’autore della distruzione delle scritture contabili e quindi lo stesso ragionamento avrebbe dovuto condurre al suo proscioglimento dall’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d) ed e) , cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova decisiva e la contraddittorietà della motivazione.
Sostiene che non è stato valutato tutto il materiale istruttorio e che parte di esso è stato travisato e che in ogni caso la motivazione è contraddittoria.
In particolare, le deposizioni dei testi sono rimaste prive di riscontri, necessari in virtù della circostanza che egli non aveva mai sottoscritto alcun documento societario o preso parte ad alcuna riunione.
Inoltre, le suddette deposizioni non sono state valutate nella loro interezza e comunque il loro significato è stato distorto.
In realtà, emergeva chiaramente che il reale dominus era NOME COGNOME e che NOME COGNOME non aveva alcun potere gestionale.
La commercialista della società fallita, NOME COGNOME, doveva ritenersi non attendibile poiché era colei che avrebbe dovuto occuparsi della tenuta delle scritture contabili ed aveva provveduto a redigere l’ultimo bilancio depositato ; la fallita, peraltro, aveva la sua sede presso lo studio della commercialista.
NOME COGNOME, professionista di fiducia di NOME COGNOME, definita dal rappresentante della pubblica accusa quale «testimone chiave», era rimasta implicata in un procedimento penale per bancarotta ed evasione fiscale e sottoposta anche a custodia cautelare in carcere per diversi mesi ed era stata chiesta l’acquisizione del certificato del casellario giudiziale della stessa al fine di provare la sua inattendibilità, ma l’istanza non era stata affatto presa in considerazione.
Peraltro, la sentenza di appello afferma che NOME COGNOME ha riportato una condanna per fatti analoghi nei cinque anni precedenti, mentre tale dato non corrisponde a realtà.
Il teste COGNOME e la teste COGNOME avevano reso dichiarazioni dalle quali si evinceva un ruolo attivo di NOME COGNOME nella gestione della fallita, mentre gli stessi avevano affermato che il COGNOME non aveva amministrato la società. NOME COGNOME aveva, quindi, interesse a far ricadere su altri la responsabilità per i fatti per i quale si procedeva.
La motivazione della sentenza di appello risulta manifestamente illogica laddove si afferma che le prove sono plurime e concordi in ordine alla responsabilità dell’odierno ricorrente.
Anche il teste NOME COGNOME ha affermato di non conoscere l’imputato, indicando NOME COGNOME quale suo unico referente.
Pure il teste NOME COGNOME non ha mai nominato il COGNOME, ma solo il COGNOME, ed il teste NOME COGNOME ha affermato di aver preso ordini solo dal COGNOME, mentre le dichiarazioni di NOME COGNOME sono state travisate ed ingigantite.
Il ricorrente riesamina nel suo atto di impugnazione tutto il materiale istruttorio acquisito nel corso del processo per evidenziare come dallo stesso sarebbe dovuto derivare il suo proscioglimento da ogni accusa.
Anche la cessione dei rapporti contrattuali alla RAGIONE_SOCIALE era avvenuta nell’esclusivo interesse di NOME COGNOME, come risultava dalle dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME, mentre NOME COGNOME non avrebbe avuto alcun movente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. Questa Corte di cassazione ha da tempo affermato che l’avviamento, i rapporti di lavoro e la tecnologia costituiscono beni economicamente apprezzabili e, come tali, possono essere oggetto di bancarotta per distrazione, in quanto nel concetto di beni, agli effetti dell’art. 216 legge fall., rientrano tutti gli elementi del patrimonio dell’imprenditore, compresi non soltanto i beni suscettibili di utilizzazione immediata, ma anche i beni strumentali e persino quelli futuri (Sez. 5, n. 8598 del 24/05/1982, COGNOME, Rv. 155357 – 01).
Tuttavia, questa Corte di cassazione ha precisato, in tema di bancarotta fraudolenta, che non è suscettibile di distrazione l’avviamento commerciale dell’azienda se, contestualmente, non sia stata oggetto di disposizione anche l’azienda medesima o quanto meno i fattori aziendali in grado di generare l’avviamento (Sez. 5, n. 5357 del 30/11/2017, dep. 2018, Sirna, Rv. 272108 01) e che la cessione di un ramo d’azienda – che, qualora non adeguatamente remunerata, integra la condotta distrattiva – presuppone che il trasferimento abbia a oggetto un complesso aziendale inteso secondo la definizione dell’art. 2555 cod. civ., ossia come l’insieme di beni organizzati per l’esercizio dell’attività imprenditoriale (Sez. 5, n. 23577 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286621 – 01).
Il ricorrente ha sostenuto con il primo motivo che oggetto di distrazione non possono essere oggetto i meri contratti di lavoro con i dipendenti, ma la Corte di appello ha avuto cura di precisare che attraverso la cessione alla RAGIONE_SOCIALE dei contratti di lavoro con i dipendenti la fallita ha di fatto ceduto, in assenza di corrispettivo, la sua azienda, in quanto i rapporti lavorativi con i dipendenti rappresentavano il più rilevante valore economico aziendale. La Corte territoriale non ha affermato che tali rapporti costituissero l’unica componente dell’azienda, ma piuttosto che essi rappresentavano «il valore essenziale della società».
Tuttavia, dalla sentenza di primo grado emerge (vedi pag. 6 della sentenza di primo grado) che anche altri beni, come computer e programmi informatici che il COGNOME aveva prelevato e trasportato in un luogo sconosciuto, costituivano
parte dell’azienda ceduta.
In sostanza, dalle due sentenze di merito emerge che oggetto della distrazione è stata l’intera azienda della fallita, della quale i lavoratori, tecnici informatici altamente specializzati, rappresentavano il valore più rilevante.
Ne deriva che i Giudici di primo e secondo grado hanno rispettato i principi di diritto sopra esposti.
1.2. Né può sostenersi che sussista contraddittorietà della motivazione per essere la Corte territoriale pervenuta ad affermare la responsabilità del COGNOME per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale pur dopo avere prosciolto il medesimo dall’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, atteso che, in realtà, il proscioglimento deriva dalla riqualificazione del fatto in bancarotta documentale semplice per carenza del dolo specifico e non dal non avere il COGNOME commesso il fatto, come invece sostenuto dal ricorrente. Per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è invece stato ritenuto sussistente il dolo generico.
Laddove, poi, si evidenzia che dalla sentenza di appello non emerge come il COGNOME avrebbe contribuito alla condotta distrattiva, il motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, avendo i Giudici del merito affermato che egli aveva assunto la posizione di amministratore di fatto della società, egli è responsabile per non avere impedito la condotta distrattiva.
L’amministratore «di fatto», in base alla disciplina dettata dal l’ art. 2639 cod. civ., è da ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall’art. 40, secondo comma, cod. pen. (Sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008, COGNOME, Rv. 239040 -01, che ha affermato detto principio con riguardo ad ipotesi di bancarotta per distrazione).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché il ricorrente, affermando di voler denunciare una mancanza o contraddittorietà della motivazione, in realtà invoca diversa ricostruzione della vicenda, cui dovrebbe pervenirsi attraverso una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in questa sede.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/01/2026.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME