Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16417 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16417 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CAROSINO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a GROTTAGLIE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; avverso la sentenza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di TARANTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Taranto accoglieva solo parzialmente le doglianze proposte dagli imputati contro la pronuncia di primo grado, confermando, in particolare, la condanna, quanto a NOME COGNOME, per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale della società RAGIONE_SOCIALE e, rispetto a NOME COGNOME, per bancarotta fraudolenta distrattiva in qualità di extraneus.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, innanzi tutto, NOME COGNOME, mediante il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo l’imputato denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, n. 1) e 2), I.fall.
Più in particolare, in relazione al capo B), afferente il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, assume carenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, in assenza di una prova diretta dello stesso e considerando che per alcuni anni le omissioni contabili erano state solo parziali.
Quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva lamenta che la Corte territoriale non ha indicato concreti indici dai quali poter desumere che egli, dopo la cessione delle quote societarie in favore del COGNOME, avesse rivestito il ruolo di amministratore di fatto della società.
2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente deduce inosservanza o erronea applicazione dell’art. 219, comma 2, I. fall., poiché, nel non concedere detta attenuante, la pronuncia impugnata avrebbe omesso di valutare l’entità del pregiudizio in ipotesi arrecato alle dimensioni dell’impresa, al movimento degli affari e all’ammontare dell’attivo e del passivo.
2.3. Con il terzo motivo il COGNOME lamenta carenza di motivazione sulla determinazione complessiva della pena e in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Propone ricorso per cassazione anche NOME COGNOME, mediante lo stesso difensore di fiducia AVV_NOTAIO, affidandosi a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all’art. 173-disp. att. cod proc. pen.
3.1. Con il primo motivo l’imputato denuncia inosservanza o erronea applicazione dell’art. 216, comma 1, n. 1) e n. 2), I.fall., poiché la Corte territoriale avrebbe confermato la sua condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva, quale concorrente nel reato dell’intraneus, sul presupposto che non era stato corrisposto il prezzo di cessione dei beni aziendali in base ad argomentazioni assertive.
3.2. Il ricorrente lamenta, inoltre, inosservanza o erronea applicazione dell’art. 219, comma 2, I. fall., svolgendo censure sovrapponibili a quelle spiegate da NOME COGNOME e ripercorse nel § 2.2.
3.3. L’imputato deduce, infine, con argomentazioni anche in questo analoghe a quelle svolte dall’altro imputato, ripercorso nel § 2.3., carente motivazione sul trattamento sanzionatorio e sull’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo proposto dall’imputato NOME COGNOME è infondato per le ragioni di seguito indicate.
1.1. Sotto un primo aspetto, con riferimento al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, è ben vero che si è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’orientamento, che il collegio intende ribadire, per il quale l’occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa – nell’ambito dell’art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest’ultima integra un’ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai detti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 269904 – 01).
Sennonché è stato al contempo puntualizzato che lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284304 01).
Orbene, la Corte territoriale, intendendo correttamente la portata complessiva dei predetti principi interpretativi, ha individuato indici adeguati per ritenere dimostrato, mediante un congruo ragionamento inferenziale, che il ricorrente abbia omesso, sin dall’anno 2012, di tenere la contabilità aziendale al fine di arrecare pregiudizio ai creditori, sottolineando che la condotta è stata sorretta dalla specifica volontà di celare la sistematica spoliazione della stessa, destinata inevitabilmente al fallimento, dai beni detenuti attraverso la cessione a società riconducibili a propri familiari o dipendenti, così sottraendo ai creditori della fallita la relativa garanzia patrimoniale (p. 5, primo capoverso, della sentenza impugnata).
1.2. Sotto un secondo aspetto, quanto al ruolo di amministratore di fatto svolto dallo stesso NOME COGNOME nella società fallita anche dopo che, in data 10 agosto 2013, ne aveva ceduto le quote al COGNOME è, ancora una volta, adeguata la motivazione della Corte d’appello di Taranto.
Invero, la decisione impugnata ha compiuto un’attenta ricostruzione della vicenda dalla quale, in modo logico, ha desunto la simulazione della cessione delle quote al COGNOME, in quanto il cessionario era un dipendente della società privo di esperienze gestionali, la cessione era avvenuta al prezzo irrisorio di 5.000 euro e non risultava alcun conseguente passaggio di denaro.
D’altra parte, la distrazione dei beni è, ancora una volta, avvenuta secondo meccanismi che avevano già caratterizzato l’operato del ricorrente quando era amministratore di diritto – in favore di uno stretto congiunto, ossia del padre, il ricorrente NOME COGNOME, e senza prova di versamento del prezzo.
Sicché è congruamente argomentata la pronuncia impugnata, laddove ha ritenuto, colorando la motivazione con l’indicazione dei relativi indici denotanti lo svolgimento in concreto della qualifica pur non formalmente rivestita (cfr. Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, COGNOME, Rv. 268273 – 01) che NOME COGNOME ha continuato ad essere amministratore di fatto della società anche dopo la cessazione della carica formale.
A quest’ultimo riguardo, solo per completezza, va evidenziato che gli indici che consentono di attribuire ad un soggetto la qualifica di amministratore di fatto di una società devono essere vagliati con minore rigore quando si tratti del precedente amministratore di diritto che, una volta conclamata la situazione di crisi, attribuisca formalmente la propria carica ad un altro soggetto, specie ove non si tratti di un imprenditore che potrebbe avere l’interesse e le capacità economiche e manageriali necessarie per rilanciare l’attività aziendale.
Il secondo motivo proposto dal ricorrente COGNOME NOME COGNOME è manifestamente infondato poiché, come è stato più volte chiarito nella giurisprudenza di legittimità, la speciale tenuità del danno, integrante
dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge 16 marzo 1942, n. 267, va valutata in relazione all’importo della distrazione, e non invece all’entità del passivo fallimentare, dovendo aversi riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (ex ceteris, Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 277658 – 01; Sez. 5, n. 5300 del 16/01/2008, COGNOME, Rv. 239118 – 01).
Considerato che i beni sottratti avevano un valore di almeno 20.000 euro il vaglio di non irrisorietà compiuto dalla Corte territoriale non è manifestamente irragionevole.
Il terzo motivo proposto dallo stesso imputato NOME COGNOME è inammissibile perché assolutamente generico, in quanto, a fronte di una puntuale motivazione delle decisioni di merito sulla dosimetria sanzionatoria e sulle ragioni che escludevano la possibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche, è privo di qualsivoglia confronto con le stesse e si risolve in riferimenti astratti a principi giurisprudenziali.
Il primo motivo proposto da NOME COGNOME non è fondato.
Quanto all’elemento soggettivo, occorre considerare che, a dispetto di quanto assunto in una parte di detto motivo dall’imputato, è costante in giurisprudenza il principio per il quale, in tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il dolo dell’extraneus è configurabile ogniqualvolta egli apporta un contributo causale volontario al depauperamento del patrimonio sociale, non essendo richiesta anche la consapevolezza dello stato di dissesto della società (ex multis, Sez. 5, n. 54291 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 271837 – 01; Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739 – 01).
Ciò premesso in termini generali, la pronuncia impugnata ha adeguatamente argomentato sulle prove che, pur in via indiretta (ossia mediante induzione per inferenza da fatti oggetto di dimostrazione diretta), hanno consentito di ritenere penalmente responsabile NOME COGNOME al di là di ogni ragionevole dubbio per la distrazione di beni aziendali della società fallita del valore di almeno 20.000 euro.
In particolare, è stato a riguardo valorizzato che l’imputato ha acquistato, nei mesi immediatamente antecedenti al fallimento, quando la gestione sociale era già stata formalmente demandata al COGNOME da suo figlio NOME COGNOME, detti beni senza che vi fosse in atti prova del versamento del prezzo, che lo stesso COGNOME aveva del resto negato di aver ricevuto.
Di qui la Corte territoriale, come già il GUP in primo grado, ha logicamente desunto che non era credibile la differente versione dell’imputato nel senso che aveva corrisposto detto prezzo in diverse tranches in contanti, stante la prassi commerciale in senso opposto per importi così elevati.
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Peraltro, la circostanza che NOME COGNOME sia padre di NOME COGNOME, dominus della società fallita, illumina ancor più il dolo del primo, nel senso della generica consapevolezza di contribuire al depauperamento dell’ente in danno dei creditori sociali, dolo che, inteso in questi termini, si ritrae del rest già dal fatto di acquisire senza il versamento di alcun corrispettivo i beni sociali.
Il secondo motivo è manifestamente infondato per le ragioni già indicate nel § 2 con riguardo alla posizione del ricorrente NOME COGNOME.
Quanto alle ulteriori censure sulla dosimetria sanzionatoria e sull’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche le stesse sono parimenti inammissibili per le stesse ragioni indicate nel § 3 con riguardo alle analoghe censure spiegate dall’altro ricorrente.
Pertanto i ricorsi devono essere nel complesso rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Il Pre dente Così deciso in Roma 1’8 marzo 2024 Il Consigliere COGNOME