Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34951 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34951 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 04/03/2025 del TRIBUNALE del RIESAME di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 4 marzo 2025, il Tribunale del riesame di Roma ha rigettato il gravame proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso l’ordinanza in data 11 febbraio 2025 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione a svariati episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale previsti dagli artt. 110 cod. pen., 322, commi 1 e 3, 329, commi 1 e 2, d.lgs. n. 14 del 2019 (già artt. 216, commi 1, n. 1, 2 e 3, 223, commi 1 e 2, legge fall.) e compendiati al capo 1), lettere A), B), C), D), E) e F) della rubrica, nonché a numerosi delitti tributari, descritti ai capi da 2) a 16) dell’imputazione provvisoria.
1.1. Nel dettaglio, carico di COGNOME sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, per avere realizzato, nella sua qualità di componente del Consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE , dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 14 aprile 2023 e, successivamente, di co-amministratore di fatto sino al fallimento, in concorso con vari soggetti (tra cui i NOME, NOME e NOME COGNOME, e il presidente del collegio sindacale NOME COGNOME), varie condotte distrattive, poste in essere, nel novembre-dicembre 2017, relativamente alla somma di 96 milioni e 800.000 euro corrispondenti al prezzo pattuito con la RAGIONE_SOCIALE per la cessione a essa RAGIONE_SOCIALE quote di cui la RAGIONE_SOCIALE era titolare nella RAGIONE_SOCIALE , nella RAGIONE_SOCIALE e nella RAGIONE_SOCIALE ; cessione avvenuta a condizioni palesemente antieconomiche per la RAGIONE_SOCIALE che, nonostante un pesante debito erariale, pattuiv a il pagamento dell’importo in 10 rate annuali del valore di 9 milioni e 450.000 euro, di cui venivano pagati solo 2 milioni di euro (peraltro nell’aprile 2020 e non, secondo gli accordi, nel 2018), mentre il restante debito veniva accollato alla RAGIONE_SOCIALE , società non solvibile e anch’essa riconducibile alla famiglia COGNOME, con atto di accollo cui la RAGIONE_SOCIALE prestava il proprio consenso, liberando la prima società da ogni obbligazione verso la stessa (capo 1A). Inoltre, i soggetti sopra menzionati avevano cagionato o concorso a cagionare, con dolo o per effetto di operazioni dolose, il dissesto della società attraverso la sistematica omissione dei versamenti fiscali e contributivi, a causa dei quali avevano accumulato, verso l ‘Erario, un debito pari a oltre 207 milioni di euro a partire dal 2017, rispondendo i sindaci per non aver impedito l’evento attraverso l’omissione RAGIONE_SOCIALE condotte obbligatorie ai sensi degli artt. 2403, 2403bis e 2409 cod. civ. (capo 1B). I NOME COGNOME, ancora, avevano dissipato utilità sociali, concedendo a NOME COGNOME l’utilizzo a titolo gratuito di un immobile del valore di circa 3 milioni di euro in un momento in cui egli non rivestiva più alcuna carica formale in RAGIONE_SOCIALE (capo 1C). Ancora NOME COGNOME e NOME COGNOME, allo scopo di favorire taluni creditori, avevano eseguito
pagamenti preferenziali, effettuando, quando la società si trovava in dissesto in quanto gravata da un debito erariale di circa 80 milioni di euro, pagamenti per complessivi 62 milioni e 835.035 euro a favore della RAGIONE_SOCIALE (capo 1D). Infine, a carico dei NOME COGNOME e di NOME COGNOME sono stati ravvisati i gravi indizi dell’avere sottratto e/o distrutto la contabilità della fallita o, comunque, di averla tenuta in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento degli affari della società RAGIONE_SOCIALE
Inoltre, NOME COGNOME è stato ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 110 cod. pen. e 2, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, perché, quale gestore di fatto della RAGIONE_SOCIALE e come presidente del Consiglio di amministrazione e rappresentante legale pro tempore della RAGIONE_SOCIALE , al fine di evadere l’IVA, avvalendosi RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, indicava, in concorso con altri soggetti (e in particolare con i NOME NOME e NOME) elementi fittizi nella dichiarazione annuale IVA relativamente a varie annualità (capi 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11).
Ancora, COGNOME è stato ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. 110 cod. pen., 10quater , comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione e di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE , della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE , omesso di versare le somme dovute utilizzando, in compensazione, crediti inesistenti relativi a varie annualità (capi 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 e16).
1.2. In considerazione della spregiudicatezza e RAGIONE_SOCIALE peculiari modalità RAGIONE_SOCIALE condotte distrattive e dissipative, della gravità del danno provocato, è stato ritenuto un concreto pericolo di reiterazione del reato, essendosi COGNOME dedicato, con continuità e in maniera pianificata, alla spoliazione della fallita, strumentalizzando l’attività di impresa in vista del raggiungimento dei propri interessi. Le esigenze cautelari sono state ritenute concrete e attuali, in quanto i NOME COGNOME avevano messo in piedi organismi societari anche all’estero. Inoltre, il pericolo cautelare non è stato ritenuto fronteggiabile con misure diverse da quelle contenitive, stante la professionalità dimostrata nel compimento degli illeciti e l’alta probabilità che l’indagato ripeta azioni similari anche in altri contesti.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l ‘ ordinanza del riesame per il tramite dei propri Difensori di fiducia, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), c ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 292, comma 2 e 309, comma 9, cod. proc. pen., nonché la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all ‘ accertamento dei gravi indizi di colpevolezza.
La Difesa lamenta di avere dedotto, con i motivi di riesame, la nullità dell’ordinanza genetica ai sensi dell’ art. 292, comma 2, lett. c-bis ) cod. proc. pen. in ragione della mancanza di autonoma valutazione degli elementi indiziari, non essendo stati valutati «(…) gli elementi forniti dalla difesa» e non essendo stato spiegato perché le operazioni straordinarie della RAGIONE_SOCIALE , con la cessione della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE , fossero da ricondursi a un’opera di svuotamento del suo patrimonio sociale e perché COGNOME avrebbe rivestito un ruolo attivo nella elaborazione e nella conduzione dell’operazione distratt iva. Infatti, la Difesa aveva depositato una memoria, con allegata una consulenza tecnica a firma della prof.ssa NOME AVV_NOTAIO, da cui sarebbe emersa la lecita finalità imprenditoriale perseguita con la cessione, costituita dal preservare il valore della partecipazione senza alcun intento distrattivo o di offesa del patrimonio dei creditori della società . Anche ammettendo che il Giudice della cautela abbia indicato i gravi indizi di colpevolezza in un apposito paragrafo, il provvedimento genetico non conterrebbe la rielaborazione critica RAGIONE_SOCIALE deduzioni e argomentazioni difensive, né avrebbe dato conto RAGIONE_SOCIALE ragioni per cui esse non siano state ritenute concludenti.
Sotto altro profilo, l’ordinanza sarebbe contraddittoria in quanto il Tribunale concluderebbe richiamando integralmente l’esposizione operata dal primo Giudice, ritenuta coerente con quanto emerso dagli atti di indagine. Tuttavia, o l’ordinanza genetica andava annullata perché presentava il vizio denunciato in sede di riesame; oppure il Tribunale doveva sanarne le carenze argomentative con un’autonoma valutazione del quadro indiziario conosciuto dal Gi udice della cautela, invero mancante. Ciò risulterebbe nel passaggio motivazionale in cui il Tribunale riporterebbe quanto dedotto nella memoria del luglio 2023 in ordine all’origine di una parte rilevante della massa passiva della fallita, non riconducibile ad una precisa «strategia criminale» ma generata dall’applicazione di ingenti sanzioni e interessi derivanti da un sistema di riscossione RAGIONE_SOCIALE accise distorto. La circostanza che, nel 2024, il legislatore abbia proceduto alla revisione del meccanismo di liquidazione RAGIONE_SOCIALE accise e alla rimodulazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni del comparto doganale, avrebbe imposto di spiegare la ragione per la quale neppure il modificato sistema normativo del settore sarebbe valso a migliorare la posizione debitoria di RAGIONE_SOCIALE Parimenti, sul punto della ricostruzione dei rapporti tra tale società e il fornitore RAGIONE_SOCIALE , autorizzato dal MISE a curare la fase di trasporto del gas, a fronte dell’effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni ricevute e dell’adempimento dei conseguenti obblighi tributari da parte di RAGIONE_SOCIALE , sarebbe stato dimostrato che la società non fosse consapevole della natura evasiva dell’operazione, dimostrando che nessuna anomalia poteva essere attribuita alla
circostanza – valutata quale indice di consapevolezza della fittizietà d ell’attività della RAGIONE_SOCIALE -che quest’ultima, accreditata dal RAGIONE_SOCIALE, poteva valutare le forniture di gas a fronte di garanzie alternative alle fideiussioni bancarie. Dunque, le irregolarità di RAGIONE_SOCIALE non sarebbero state identificabili dalla RAGIONE_SOCIALE , tanto che neppure il MISE, nell’ambito dell’istruttoria compiuta sulla società e sui suoi rapporti con la RAGIONE_SOCIALE , avrebbe riscontrato criticità, autorizzandola ad operare come shipper e avallando l’accordo commerciale con RAGIONE_SOCIALE . E, soprattutto, la bontà della ricostruzione offerta dalla Difesa sarebbe stata successivamente sugellata da tre sentenze pronunciate dalla Commissione della Corte di Giustizia Tributaria nel marzo 2024, nella causa tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, allegate al riesame.
Infine, nessuna RAGIONE_SOCIALE interlocuzioni captate afferenti alle operazioni gestorie che avevano caratterizzato la RAGIONE_SOCIALE sarebbero dimostrative di un coinvolgimento di COGNOME, posto che quel le riportate dall’ordinanza non s arebbero indicative di un suo ruolo attivo. Del resto, egli deteneva una quota di minoranza della RAGIONE_SOCIALE , non determinante ai fini degli aspetti decisionali e, dunque, nessuna decisione avrebbe potuto esprimere anche in merito alla determinazione del nuovo organo amministrativo della RAGIONE_SOCIALE
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 292, comma 2, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione e l ‘ omessa motivazione in relazione alla concreta e attuale sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Il Tribunale avrebbe integrato gli scarni contenuti argomentativi dell’ordinanza genetica con illazioni prive di riferimenti concreti all’attività di NOME COGNOME, omettendo di motivare in relazione al rilevante lasso di tempo intercorso tra la chiusura RAGIONE_SOCIALE attività di indagine, avvenuta nel 2022, la richiesta cautelare, risalente all’agosto 2023, e l’ordinanza applicativa della misura, emessa nel febbraio 2025. L’esistenza di esigenze concrete e attuali sarebbe stata fatta discendere da intercettazioni risalenti al 2022, che nemmeno riguarderebbero l’indagato. Inoltre, il Tribunale trascurerebbe che le società RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sarebbero state attinte dal vincolo cautelare e che la holding di partecipazione, RAGIONE_SOCIALE, non avrebbe alcuna gestione attiva RAGIONE_SOCIALE partecipate, sicché l’indagato, da tempo, non rivestirebbe alcuna carica nelle società. Il giudizio di persistenza del pericolo cautelare sarebbe, dunque, illogico, non spiegandosi in che modo COGNOME potrebbe commettere reati della stessa indole. Inoltre, il Tribunale farebbe un vago riferimento a «organismi societari messi in piedi dai NOME RAGIONE_SOCIALE» senza indicare a quali società si riferisca, se esse siano operative e quali possibilità vi sia in concret o per l’indagato di gestire o influenzarne le scelte economiche.
Secondo il Tribunale la dimissione dalle cariche sociali operata da NOME COGNOME non varrebbe ad azzerare il pericolo di recidiva senza fare riferimento a circostanze certe e verificabili, ma solo a elementi congetturali e astratti.
Infine, postulando l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen. una valutazione globale della gravità del reato e della personalità dell’indagato, il Tribunale avrebbe dovuto considerare il suo stato di incensuratezza, senza appiattirsi sulla gravità del fatto, peraltro cristallizzata in una richiesta cautelare di 2 anni prima.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. c ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 292, comma 2, cod. proc. pen., nonché la mancanza di motivazione in relazione alla scelta della misura applicata. L’art. 274 cod. proc. pen. impo rrebbe che i pericula libertatis siano caratterizzati da attualità e concretezza, non essendo sufficiente l’impiego di formule rituali sulle ragioni per cui le esigenze cautelari non poss ano essere soddisfatte con altre misure. Le argomentazioni del Tribunale per spiegare perché la misura degli arresti domiciliari sarebbe l’unica possibile verrebbero ancorate, in assenza di ogni riferimento concreto, a mere congetture e illazioni. Affermare che la misura degli arresti domiciliari sia l’unica possibile , senza valutare le alternative meno gravose, si risolverebbe in una motivazione apparente.
In data 21 luglio 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Muovendo, secondo l’ordine logico, dal primo motivo, giova soffermarsi, innanzitutto, sulla questione relativa alla mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza.
2.1. La Difesa del ricorrente sembra appuntare i suoi rilievi, più che su una pedissequa e acritica riproposizione dei passaggi motivazionali del provvedimento genetico (e, per il tramite di esso, della richiesta cautelare), essenzialmente sulla mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE argomentazioni con cui l’atto di riesame intendeva dimostrar e la piena rispondenza a una logica di impresa dell’operazione di cessione della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE ad opera della RAGIONE_SOCIALE ovvero la sua estraneità alle illecite finalità distrattive che, al contrario, i due provvedimenti di merito hanno ritenuto di ravvisare. Nella prospettiva difensiva, dunque, proprio la sostanziale pretermissione RAGIONE_SOCIALE ragioni poste a
giustificazione della cessione, illustrate nella relazione della consulente COGNOME allegata alla memoria difensiva, avrebbe finito per risolversi in una adesione immotivata alle ragioni dell’Accusa e, in ciò, risiederebbe la assenza di autonoma valutazione del materiale indiziario.
Tale assunto è, tuttavia, infondato, innanzitutto sul piano formale, atteso che il provvedimento impugnato reca specifica menzione della consulenza di parte e ne riassume, altresì, il contenuto, fatto oggetto di argomentata confutazione, come peraltro era già avvenuto nel provvedimento genetico; di tal che la questione dedotta parrebbe afferire, in realtà, alla mancanza di un sostanziale confronto con le tesi prospettate dalla consulente. E, tuttavia, anche sotto tale profilo le censure difensive non possono essere condivise, a meno di ritenere che ogni qual volta la versione difensiva offerta non venga condivisa da parte del giudice della cautela o del riesame, ciò comporti una mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza. Una prospettiva, questa, decisamente respinta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale rientrano nella nozione di «elementi forniti dalla difesa», da valutare nell’ordinanza genetica, soltanto i dati di natura oggettiva e concludente ai fini decisori e non anche le posizioni difensive meramente negatorie della tesi d ell’a ccusa o le diverse interpretazioni degli elementi indiziari, che restano assorbite dall’opposto apprezzamento operato dal giudice della cautela (così Sez. 3 n. 47593 del 15/10/2024, COGNOME, Rv. 287275 – 01; Sez. 5, n. 44341 del 13/05/2019, Paris, Rv. 277127 – 01; Sez. 6, n. 12442 del 9/03/2011, COGNOME, Rv. 249641 – 01).
Infatti, il provvedimento ha puntualmente evidenziato come l’operazione di cui trattasi, attraverso la cessione alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quote della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE , abbia obiettivamente privato la RAGIONE_SOCIALE di tutti gli asset più importanti, senza peraltro conseguire alcuna reale contropartita. E ciò, in particolare, per effetto del successivo accollo del debito relativo al pagamento del prezzo in rate decennali da parte della società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ; accollo liberatorio a favore di una società insolvibile, riconducibile alla galassia societaria controllata dai COGNOME, sicché l’operazione è stata ricondotta, anche in ragione de ll’ampio compendio intercettativo attestante la piena consapevolezza da parte dei protagonisti dalla vicenda della assoluta inesigibilità del credito, a una illecita strategia unitaria, che aveva prodotto l’effetto di privare la s tessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE risorse per fare fronte agli ingentissimi debiti accumulati con il fisco e di condurla in uno stato di gravissimo dissesto da cui era, alla fine, originata la declaratoria di fallimento. E la finalizzazione di tale operazione verso l’obiettivo di danneggiare i creditori è stata anche ricavata , nell’ambito di una lettura unitaria dell’intera vicenda giudiziaria, dal complesso RAGIONE_SOCIALE ulteriori operazioni attraverso cui erano state dissipate risorse mediante il compimento di atti dispositivi privi di causa (capo
1/C), era stata compromessa la par condicio creditorum , in particolare mediante l’esecuzione di pagamenti preferenziali a favore di società del gruppo e mediante cessioni di crediti verso terzi alla RAGIONE_SOCIALE (capo 1/A) e a favore di collaboratori (capi 1/D e 1/E), era stato sistematicamente omesso, infine, l’adempimento RAGIONE_SOCIALE obbligazion i fiscali e contributive per oltre 200.000 di euro (capo 1/B), con ciò integrando, in alcuni casi anche attraverso fittizie compensazioni, i concorrenti reati tributari contestati ai capi da 2 a 16 dell’incolpazione provvisoria .
Tali operazioni, infatti, sono state ricondotte, attraverso una lettura unitaria e non parcellizzata del materiale probatorio e, dunque, secondo un corretto criterio di interpretazione del dato indiziario, come riconducibili all ‘ obiettivo, chiaramente illecito, di creare una nuova struttura societaria in grado di attirare nuovi finanziatori in quanto libera dal peso di un ingente debito fiscale. A tale riguardo, anche a voler accedere alla tesi prospettata dalla Difesa, secondo cui una parte rilevante della massa passiva della fallita era stata generata dall’applicazione di ingenti sanzioni e interessi derivanti da un distorto sistema di riscossione RAGIONE_SOCIALE accise, ciò non consentirebbe comunque di escludere il carattere illecito RAGIONE_SOCIALE successive operazioni distrattive, rispetto alle quali, anzi, la necessità di liberarsi dell ‘ingente peso d el debito fiscale finisce per costituire il chiaro movente, secondo quanto argomentato dai Giudici di merito. Né appare significativa, in proposito, la circostanza che, nel 2024, il legislatore abbia proceduto alla revisione del meccanismo di liquidazione RAGIONE_SOCIALE accise e alla rimodulazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni del comparto doganale, che la Difesa parrebbe evocare a giustificazione della strategia aziendale, ma senza che sia possibile cogliere fino in fondo in senso di tale conside razione, posto che, ovviamente, l’eventuale «distorsione» di un sistema di imposizione fiscale non può certo giustificare comportamenti illeciti volti a neutralizzarne gli effetti asseritamente ingiusti.
Dunque, anche la prospettazione di una contraddittorietà della motivazione fondata sulla considerazione che o l’ordinanza genetica avrebbe dovuto essere annullata perché presentava il vizio denunciato in sede di riesame o il Tribunale avrebbe dovuto sanarne le carenze mot ivazionali con un’autonoma valutazione del quadro indiziario, si risolve in una petizione di principio, rivelando una circolarità argomentativa la cui premessa costituisce, in realtà, l’oggetto di ciò che il ricorso avrebbe dovuto dimostrare.
2.2. Sotto altro profilo, il difetto di autonoma valutazione si rinverrebbe nella acritica affermazione della sussistenza dei gravi indizi a carico di NOME COGNOME, senza spiegare perché egli avrebbe rivestito un ruolo attivo nella elaborazione e nella conduzione dell’operazione distrattiva .
Sul punto va rilevata, nondimeno, l’aspecificità della censura che non si confronta con l’ampia motivazione resa dal provvedimento impugnato , ove è stato
evidenziato come le numerose società facenti parte del «RAGIONE_SOCIALE » (comprendente, tra le altre, la RAGIONE_SOCIALE nonché le società fiduciarie e controllanti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ), al di là della titolarità RAGIONE_SOCIALE cariche formali, fossero in concreto riconducibili ai NOME COGNOME, i quali le gestivano in maniera sostanzialmente condivisa. In particolare, quanto al coinvolgimento di NOME COGNOME nei fatti di bancarotta dl cui al capo 1A), l’ordinanza ha richiamato la sua posizione di membro del Consiglio di amministrazione all’epoca della cessione RAGIONE_SOCIALE quote della RAGIONE_SOCIALE nella RAGIONE_SOCIALE (unica assegnataria RAGIONE_SOCIALE gare di RAGIONE_SOCIALE per gli impianti di turbogas) e il fatto che egli fosse titolare del 15% del capitale della RAGIONE_SOCIALE , destinataria degli asset della stessa RAGIONE_SOCIALE oggetto di distrazione; nonché le numerose intercettazioni telefoniche che davano conto del ruolo gestorio dal medesimo svolto e del suo pieno coinvolgimento nell’operazione (si veda, ad esempio, la conversazione tra NOME COGNOME e NOME COGNOME in cui costui riferiva di avere ricevuto da NOME COGNOME la proposal of investment e la acceptance of investment agreement relative all’operazione di cessione tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e a ll’accollo tra quest’ultima e la non solvibile RAGIONE_SOCIALE ).
Quanto, infine, alle interlocuzioni oggetto di captazione e concernenti le operazioni gestorie della RAGIONE_SOCIALE (si vedano, ad esempio, la conversazione in data 4 marzo 2022 alle 12:20, RIT 758/22 – prog. 806, in cui NOME COGNOME discuteva con NOME COGNOME della composizione del nuovo Consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE venendo rassicurata sul fatto che i decisori sarebbero sempre stati, comunque i NOME COGNOME; quella tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, in cui, con riferimento ai pagamenti da ‘dirottare’ sulla RAGIONE_SOCIALE , quest’ultimo invitava l’altro a «sentire NOME»; quella tra NOME e NOME COGNOME del 10 marzo 2022, in cui i due affermavano che i problemi con NOME COGNOME, amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE , che non voleva aderire alle strategie dei COGNOME, li avrebbe dovuti risolvere NOME COGNOME), il ricorso si è limitato ad affermare, senza però offrire una puntuale argomentazione a sostegno, che esse non sarebbero dimostrative di un coinvolgimento d ell’odierno indagato , sicché la relativa deduzione deve ritenersi del tutto generica. E quanto alla circostanza che NOME COGNOME detenesse una quota di minoranza della RAGIONE_SOCIALE , non determinante a fini decisionali, è appena il caso di osservare come l’ ordinanza impugnata abbia sottolineato, a più riprese, che tutti coloro che ruotavano intorno alle società del gruppo erano consapevoli che, al di là RAGIONE_SOCIALE cariche formali, la gestione era in capo ai NOME COGNOME. Argomento trasversale a tutte le vicende oggetto di imputazione, con il quale, tuttavia, il ricorso non si confronta mai.
2.3. In ultimo, per quanto attiene ai reati di natura fiscale, la difesa ha ribadito, anche con l’odierno ricorso, l’avvenuta dimostrazione del fatto che le supposte violazioni tributarie addebitabili al fornitore di gas della RAGIONE_SOCIALE , individuato nella RAGIONE_SOCIALE , non sarebbero dimostrative del carattere fittizio RAGIONE_SOCIALE prestazioni erogate da quest’ultima , che sarebbero state effettivamente rese e correttamente fatturate, non potendo addebitarsi alla stessa RAGIONE_SOCIALE una conoscenza della natura evasiva dell’operazione, d ella quale sarebbe stato all’oscur o anche il MISE, il quale non avrebbe riscontrato criticità in sede istruttoria e avrebbe autorizzato la società ad operare come shipper , avallando l’accordo commerciale con la stessa RAGIONE_SOCIALE
Anche tale argomentazione è assolutamente generica e non si confronta con la motivazione offerta dal Tribunale del riesame, il quale ha richiamato la comunicazione di notizia di reato della Guardia di finanza in data 28 marzo 2022, ove era stato sottolineato come la RAGIONE_SOCIALE fosse totalmente sfornita di dotazione strumentale, finanziaria e di personale adeguato all’esecuzione RAGIONE_SOCIALE operazioni fatturate, essendo risultata priva di uffici presso la sede legale di Milano, essendo il suo sito web una «interfaccia grafica» consultabile solo nelle sezioni descrittive ed essendo stati riscontrati contatti solo sporadici tra la RAGIONE_SOCIALE e i referenti, tutti privi di adeguata capacità patrimoniale, della RAGIONE_SOCIALE , con cui la prima società aveva rinnovato il contratto, anche per il 2020, nonostante che la (formale) fornitrice non avesse adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali, non riuscendo più, da settembre-ottobre 2019, a versare le garanzie alla SNAM. E anche la circostanza, ribadita dall’odierno ricorso, che RAGIONE_SOCIALE abbia ottenuto, nel marzo 2024, RAGIONE_SOCIALE sentenze favorevoli dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado, nella causa tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE circa la contestazione di indebita detrazione dell’ IVA per le fatture ricevute dalla RAGIONE_SOCIALE, è stata debitamente valutata dal Tribunale del riesame, il quale ha ricordato, da un lato, che il giudice penale non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario e, dall’altro lato, che le valutazioni compiute dalla Corte di giustizia tributaria si sono basate soltanto sugli esiti del P.V.C. e non anche sulle ben più penetranti indagini svolte dalla Guardia di finanza nel presente procedimento e valorizzate dal Giudice della cautela.
Venendo, quindi, al secondo motivo di ricorso, con il quale sono state formulate censure in ordine alla motivazione offerta circa l’esistenza d elle esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione dei reati e circa la loro concretezza e attualità, le argomentazioni difensive non possono essere condivise.
L’ordinanza impugnata, infatti, ha evidenziato, in maniera puntuale e diffusa, il comportamento particolarmente spregiudicato tenuto dall’indagato, il quale, pur
di continuare l’attività d’impresa e di evitare il fallimento, aveva compiuto, in concorso con altri soggetti, plurime azioni illecite dapprima in danno dei creditori, e, quindi, della curatela, perseverando, con pervicacia, nella realizzazione RAGIONE_SOCIALE attività delittuose anche dopo la dichiarazione di fallimento della RAGIONE_SOCIALE
Su tali premesse, dunque, il Tribunale ha ritenuto, alla luce non soltanto della particolare gravità dei fatti, caratterizzati dalle ingentissime somme oggetto RAGIONE_SOCIALE condotte distrattive, ma anche e soprattutto della spiccata capacità criminale dimostrata dall’indagato ad onta della formale incensuratezza , l’esistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione dei reati . Quanto all’argomento difensivo concernente l ‘avvenuta dismissione RAGIONE_SOCIALE cariche sociali, l’ordinanza impugnata ha sottolineato, in maniera niente affatto illogica, la circostanza che per taluni degli addebiti ascritti all’odierno indagato la condotta concorsuale contestata riguardasse attività commesse come amministratore di fatto, a dimostrazione che la titolarità, in capo a COGNOME, di ruoli formali non sia una condizione indispensabile alla realizzazione di operazioni illecite.
In definitiva, quella censurata con il presente motivo costituisce una tipica valutazione rimessa al giudice di merito che in quanto sorretta, come nella specie, da una motivazione non manifestamente illogica, né tantomeno mancante, deve ritenersi sottratta al sindacato del giudice di legittimità.
Infondato è, infine, il terzo motivo, con cui il ricorso deduce il vizio di motivazione per quanto attiene alla scelta della misura cautelare custodiale.
In proposito, va premess o che l’art. 275 cod. proc. pen. pone, ai commi 1, 2 e 3, i principi di idoneità, proporzionalità e adeguatezza nella scelta della misura cautelare applicabile, la quale deve essere individuata in quella maggiormente in grado di soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto realizzando, all’un tempo, il minore sacrificio possibile dei diritti della persona che vi sia sottoposta.
Ebbene, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi in relazione alla scelta della misura.
Per un verso, la circostanza che COGNOME avesse dismesso le cariche sociali ha evidentemente indotto i Giudici di merito a ritenere non utilmente esperibile la strada della eventuale applicazione di misure interdittive, tanto più che, come più sopra ricordato, le condotte ascritte all’indagato sono state compiute , in alcuni casi, nell’esercizio di cariche formali e, altre volte, attraverso l’esercizio di poteri di fatto, nel contesto di una strategia criminale condivisa con i NOME ed agendo in concorso con essi. In tale prospettiva, l’ordinanza impugnata ha motivatamente confermato la valutazione del primo Giudice secondo cui le esigenze cautelari già poste in luce in relazione al motivo che precede non erano fronteggiabili con misure diverse da quella contenitiva, la quale, impedendo la libertà di movimento del
sottoposto, è stata ritenuta idonea, non illogicamente, a circoscrivere in maniera rassicurante, diversamente da misure meno contenitive, la possibilità di avvalersi della complessa rete societaria e di relazione, costituita anche all ‘ estero, dietro la quale continuare a operare illecitamente.
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza anche del terzo motivo di doglianza.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali. Così deciso in data 12 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME