Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3430 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3430 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOME, nato a Francavilla Fontana, il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Francavilla Fontana, il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 30 giugno 2021, della Corte d’appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati tratti a giudizio per rispondere, nelle loro rispettive qualità di amministratore di diritto e d
amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita il 15 dicembre 2010), de reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (o, quale contestazione alternativa, di appropriazione indebita), contestato ad entrambi, e, il solo COGNOME, di omesso deposito delle scritture contabili.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale, dichiarata la prescrizione in relazione alla seconda imputazione (art. 220 I. fall.), condannava entrambi gli imputati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, così qualificate le condotte alternativamente contestate.
La Corte d’appello confermava la decisione resa in primo grado in punto di responsabilità, ma, in accoglimento dei relativi motivi d’impugnazione, riduceva la pena inflitta ad entrambi, escludendo la recidiva per il COGNOME e riconoscendo (al solo COGNOME) le attenuanti generiche, equivalenti all’aggravante contestata.
Avverso tale decisione ricorrono tanto il COGNOME, quanto il COGNOME.
Il primo articola un solo motivo di ricorso, formulato sotto il profilo della violazione di legge. La corte territoriale, secondo la difesa, avrebbe solo apparentemente motivato la decisione adottata, non dando conto della circostanza per cui, essendo stati commessi tutti i fatti oggetto dell’imputazione prima che il ricorrente fosse investito della carica di amministratore, mancherebbe qualsiasi prova utile a dimostrare una sua cosciente partecipazione alla realizzazione dei medesimi.
Il ricorso proposto dal COGNOME si compone, invece, di tre motivi di censura.
3.1. Il primo motivo, formulato sotto i profili della violazione di legge e del difetto di motivazione, attiene all’asserita violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. conseguente, in ipotesi, alla diversità del fatto ritenuto nella sentenza di primo grado, rispetto a quello oggetto di contestazione: nella sentenza impugnata le condotte di distrazione sono state ritenute commesse dal COGNOME nella sua qualità di amministratore di diritto e, quindi, prima del 26 novembre 2009, mentre nel capo d’imputazione le condotte distrattive sono state contestate come commesse dopo il 26 novembre 2009 e, quanto alla posizione del ricorrente, nella sua qualità di amministratore di fatto.
3.2. Il secondo, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene alla ritenuta responsabilità del ricorrente e, in particolare, alle ritenute funzio gestorie per il periodo successivo al formale passaggio di consegne in favore del nuovo amministratore (il COGNOME), rispetto alle quali la corte territoriale, secondo la difesa, avrebbe omesso di indicare, analiticamente, i necessari elementi sintomatici attraverso i quali dedurre l’organico inserimento del ricorrente nella gestione della società.
3.3. Il terzo, in ultimo, anche questo formulato sotto il profilo del vizio d motivazione, attiene al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto dal COGNOME.
Si è detto che il ricorrente deduce, con un unico motivo, di come la corte territoriale non avrebbe dato conto della circostanza per cui, essendo stati commessi tutti i fatti oggetto dell’imputazione prima che il ricorrente fosse investito della carica di amministratore, mancherebbe qualsiasi prova utile a dimostrare una cosciente sua partecipazione alla realizzazione dei medesimi.
La deduzione è manifestamente infondata.
Appare opportuno premettere che le condotte distrattive in contestazione afferiscono all’attivo patrimoniale (per oltre 250.000 euro) risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008, al risultato economico conseguito nel predetto esercizio (per oltre 110.000 euro) e alle merci acquistate, come risultanti dallo stesso bilancio (per oltre 165.000 euro), oltre che all’autocarro Iveco che la società deteneva in locazione finanziaria.
La Corte d’appello ha ritenuto di dover collocare, temporalmente, gli atti di distrazione nel periodo del passaggio di consegne tra due imputati. In quei giorni, rileva la corte, fu sottoscritto il contratto di leasing relativo all’autoc Iveco, risulta essere stata effettuata la cessazione dell’attività del deposito merci all’ingrosso sito in Francavilla Fontana, fu registrata la cessazione del deposito di Gropello Cairoli e cessò definitivamente l’attività commerciale nella relativa provincia. Cosicché, secondo la corte, al momento del suo subentro, il COGNOME avrebbe avuto la piena consapevolezza che l’azienda non aveva più alcun locale ove esercitare l’attività commerciale e che, quindi, il suo unico compito fosse quello di lasciar fallire la società e non far emergere i rapporti commerciali avuti con altre compagini, evidentemente anch’esse coinvolte in vorticosi scambi di merci, di beni, di soci e amministratori. Da qui la necessità di distruggere la contabilità che pure era stata regolarmente istituita e tenuta fino al 2008. E da tanto la Corte d’appello deduce la partecipazione del COGNOME a tutti i fatti distrattivi oggetto della contestazione, avvenuti, appunto in quei giorni.
Riscontro dell’accordo intervenuto tra il COGNOME ed il COGNOME, sarebbe proprio il mancato pagamento, da parte del COGNOME, dei tre titoli cambiari da lui emessi per l’acquisto delle quote sociali. Inadempimento non solo ampiamente prevedibile attese le condizioni di quest’ultimo (all’epoca del subentro, già pluripregiudicato per numerosi reati di furto, violazione della disciplina delle sostanze stupefacenti, violazione della misura di prevenzione applicatagli, estorsione, ricettazione, nonché condannato, seppur con sentenza
non definitiva, per violenza sessuale), ma del quale lo stesso COGNOME avrebbe avuto piena consapevolezza, non essendo ragionevole ipotizzare che quest’ultimo (a sua volta pregiudicato per reati di ricettazione) non avesse assunto informazioni sull’affidabilità e solvibilità dell’acquirente delle sue quote dovendo riscuotere la non irrisoria somma di 30 mila euro.
A fronte di questo articolato impianto argomentativo, le censure sollevate dal ricorrente appaiono del tutto generiche e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata. E da ciò la loro inammissibilità.
Il ricorso proposto dal COGNOME è, invece, in parte inammissibile ed in parte manifestamente infondato.
2.1. L’eccezione in rito è manifestamente infondata.
Invero, sotto un profilo generale, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione e scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Cosicché l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051).
In applicazione di tali principi è, così, stata esclusa la violazione del principio di correlazione, non solo quando, rimasta immutata l’azione clistrattiva ascritta, la responsabilità è stata ritenuta a titolo di concorso esterno e non quale amministratore di fatto (Sez. 5, n. 18770 dl 22/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264073; Sez. 5, n. 4117 del 9/12/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246100; nello stesso senso, v. già Sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, COGNOME, Rv. 224842), ma anche quando il fatto sia stato effettivamente addebitato all’imputato non quale formale titolare di una delle cariche indicata nell’art. 223, I. fati., ma in ragio dell’esercizio sostanziale, in fatto, delle funzioni connesse alla qualifica formale ritenuta nel capo d’imputazione (Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Rv. 276779)
D’altronde, ciò che conta è che siano stati assicurati nel corso del processo i diritti di difesa dell’imputato in ordine all’oggetto dell’imputazione così come rivelatosi in sentenza e che, viceversa, non vi sia stato alcun pregiudizio di sorta di tali diritti di difesa. Circostanza neanche evidenziata dal ricorrente.
2.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’appello, per come si è detto, ha ritenuto che le condotte distrattive fossero frutto di un accordo tra il COGNOME ed il COGNOME, preordinato al progressivo svuotamento della società e sostanzialmente intervenuto proprio nel periodo del passaggio di consegne tra due imputati, il primo originario amministratore ed il secondo investito di tale carica al solo fine di lasciar fallire l società e non far emergere i rapporti commerciali avuti con altre compagini societarie a lui riconducibili.
Cosicché, proprio in ragione della evidenziata condivisione di intenti e della sostanziale contestualità delle condotte (rispetto al passaggio di consegne) non viene in rilievo il profilo della sussistenza di indici sintomatici dai quali dedurre concreto l’esercizio di fatto di funzioni gestorie, atteso che tali funzioni sono state esercitate, formalmente, proprio nel periodo nel quale le condotte distrattive sono state poste in essere, da entrambi gli imputati, in esecuzione dell’accordo fraudolento concluso tra loro.
2.3. Il terzo motivo è, invece, inammissibile.
La meritevolezza dell’adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, tipica delle circostanze attenuanti generiche, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatori (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315).
Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l’esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata, a fronte di specifica richiesta dell’imputato, anche attraverso la sola indicazione delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si Fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Rv. 192381).
In concreto, la corte territoriale, nell’argomentare il diniego, ha evidenziato esplicitamente l’inesistenza di validi motivi idonei a fondarne il riconoscimento e, implicitamente, la gravità dei fatti distrattivi commessi (e il conseguente totale azzeramento della massa attiva). La motivazione offerta è logica e coerente con i dati processuali richiamati (i precedenti penali e di polizia) ed in quanto tale insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269).
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2022
Il Consd er esten
Il Presidente