Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 43150 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 43150 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
Stra I trILA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a CAPUA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
LETTIERI
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato NOME COGNOME, il quale, dato atto di aver regolarmente ricevuto la requisitoria predisposta dal Procuratore Generale, discute i motivi di ricorso ed insiste per raccoglimento dello stesso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 26 aprile 2024, la Corte d’appello di Napoli, i parziale riforma della decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha ritenuto NOME COGNOME, amministratrice unica della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dal 2008 al 2010, dichiarata fallita nel 2012, e NOME COGNOME, amministratrice unica della
RAGIONE_SOCIALE dal 2008 al 2013, responsabili per concorso nel reat di bancarotta fraudolenta per distrazione, confermando la pena irroqata in primo grado e applicando le pene accessorie di cui all’art. 216 legge fall.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo del difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo deducono vizio di motivazione e violazione di legge.
2.1.1. Il ricorso attacca, innanzitutto, il punto a) della sentenza impugna nel quale la Corte territoriale ha ravvisato la condotta distrattiva nella ces operata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ramo di azienda, comprensiva di un capannone gravato da ipoteca a garanzia di un mutuo di 550.000 euro, ad un prezzo irrisorio, pari 50 mila euro. Secondo le ricorrenti, nell’effettuare tale valutazione i giudici del merito sarebbero incor un errore di diritto, in quanto avrebbero legato il valore della cessione al va del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE cedente, in tal modo confondendo detto capita – il quale rimane immutato nel corso della vita della RAGIONE_SOCIALE, salvo aumenti diminuzioni effettuate con modifica dell’atto costitutivo – con il patrimon sociale, cioè l’insieme dei rapporti attivi e passivi della RAGIONE_SOCIALE, che può va nel corso della vita della RAGIONE_SOCIALE in relazione alle vicende economiche del stessa. Ad avviso della difesa, sarebbe stato necessario non già accertare quant valesse l’immobile sul quale gravava un mutuo ipotecario, ma il valore delle quote sociali, in relazione ai rapporti attivi e passivi facenti capo alla Grapho in quel momento. Inoltre, la Corte non avrebbe tenuto conto della circostanza che nulla era emerso dalla relazione del curatore fallimentare, né dalla perizia stima redatta dalla RAGIONE_SOCIALE acquirente e avallata dal RAGIONE_SOCIALE sindacale de fallita. Detto organo, cui compete il controllo e la vigilanza della RAGIONE_SOCIALE, solidalmente responsabile con gli amministratori dei fatti e delle omissioni costoro, non avrebbe effettuato alcun rilievo con riguardo alla cessione, il c attesterebbe che NOME COGNOME aveva agito correttamente. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1.2. Viene, inoltre, censurato il punto b) della sentenza impugnata laddove si rinviene la prova della condotta distrattiva nella circostanza che n sarebbe stata dimostrata la destinazione del denaro ricavato dalla cessione. L ricorrenti sostengono che il curatore fallimentare aveva evidenziato l’assenza creditori privilegiati, il quali erano stati pagati, e non erano documentate s inqiustificate.
2.1.3. È censurato anche il punto c) della sentenza impugnata, ove si afferma il carattere ingiustificato della cessione dell’intero capitale sociale RAGIONE_SOCIALE ad una RAGIONE_SOCIALE straniera, la RAGIONE_SOCIALE, avvenuta poco dopo la
cessione del ramo di azienda, che attesterebbe la volontà di rendere la fall “una scatola vuota” e così precludere ai creditori di soddisfare le proprie prete
Tali affermazioni, secondo le ricorrenti, sarebbero frutto di una “mer valutazione personale” della Corte territoriale, che non avrebbe reso alcun motivazione in ordine alle censure svolte con l’atto di appello, tanto più anche in tal caso l’operazione sarebbe stata approvata dal RAGIONE_SOCIALE sindacale.
2.1.4. Le ricorrenti censurano, altresì, il punto d) della sentenza, ov afferma che la cessione del ramo d’azienda era giustificata unicamente dalla volontà di evitare che i creditori della RAGIONE_SOCIALE aggredissero il bene immobile ch aveva senz’altro un valore superiore a quello per il quale era stato erogat mutuo. La Corte non avrebbe considerato che detto immobile era gravato da un mutuo ipotecario e che in caso di inadempimento, il bene sarebbe rientrato nella proprietà dell’ente erogatore del prestito. Inoltre, non avrebbe tenuto conto de argomentazioni difensive svolte con l’atto d’appello, con le quali si sottolineav correttezza dell’operato dell’amministratrice.
2.1.5. Le ricorrenti censurano, poi, il difetto di motivazione con riguardo a doglianze difensive in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la condo delle imputate e il fallimento, rilevandosi come la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in alcun conto la circostanza che la difesa, con i motivi aggiun aveva prodotto l’assegno corrisposto per la cessione del ramo d’azienda, il qua pertanto attestava l’avvenuto pagamento e la conseguente immissione di denaro nella RAGIONE_SOCIALE, utilizzato per pagare i creditori privilegiati. Infine, si rilev Corte d’appello aveva ritenuto incongrua l’offerta effettuata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto del ramo di azienda, senza tuttavia effettuare alc valutazione e accertamento tecnico al riguardo.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce il difetto di motivazione e il vizio violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni svolte dalla difesa nei motivi d’appello, con i quali si evidenzia l’incensuratezza delle ricorrenti e l’assenza di indole delinquenziaie.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Considerato in diritto
I ricorsi sono nel loro complesso infondati per le ragioni di segui specificate.
Giova premettere una breve sintesi della vicenda in fatto, che sostiene l imputazioni a carico delle ricorrenti.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME è stata amministratrice fino al 2010 è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere data 30 maggio 2012 su ricorso della Banca Popolare di Ancona, per un credito di euro 164.807,22, quale saldo del conto corrente intestato alla RAGIONE_SOCIALE. momento dell’apertura del fallimento, legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE era la RAGIONE_SOCIALE straniera RAGIONE_SOCIALE.
In data 29 novembre 2010, la fallita aveva effettuato la cessione di ramo d azienda in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui era amministratri NOME COGNOME, sorella di NOME COGNOME. Tale cessione aveva avuto ad oggetto tutti beni della RAGIONE_SOCIALE, ivi compresi l’avviamento, i macchinari, e un fabbrica per il cui acquisto era stato stipulato un mutuo di 550.000 euro, garantito ipoteca per un valore di 1.100.000 euro. Al momento della cessione, l’importo del mutuo ancora da ammortizzare era pari a 343.291,74 euro. Il prezzo della cessione era stato pattuito in complessivi 50.000 euro, di cui 20.000 p l’avviamento e 15.000 per il fabbricato; era stato inoltre convenuto che la RAGIONE_SOCIALE subentrava in un contratto di fornitura stipulato con lo Stato maggio dell’Esercito, mentre a carico della RAGIONE_SOCIALE rimanevano gli ulteriori rapport nonché i debiti e i crediti. Due giorni dopo la cessione del ramo d’aziend diveniva amministratore della RAGIONE_SOCIALE fallita la RAGIONE_SOCIALE inglese RAGIONE_SOCIALE, cu venivano cedute le quote della RAGIONE_SOCIALE. Secondo quanto accertato dal curatore fallimentare, al momento del fallimento l’attivo era praticamente inesistente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità integra il reato di bancarott fraudolenza patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale; non assume rilievo, al riguardo dettato dell’art. 2560, comma 2, cod. civ. in ordine alla responsabil dell’acquirente rispetto ai pregressi debiti dell’azienda, costituendo tale gara un “post factum” della già consumata distrazione (Sez. 5, Sentenza n. 34464 del 14/05/2018, Rv. 273644 – 01).
3.1. Con motivazione logica e congrua, la Corte territoriale ha ravvisat nell’operazione intercorsa tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE gli estremi di t reato, richiamando gli elementi già valorizzati dal giudice di prime cure specificamente la mancanza di valide ragioni economico-imprenditoriali a giustificazione della cessione, il mancato rinvenimento del corrispettivo pattuito comunque della sua destinazione, il trasferimento del capitale sociale della fall ad una RAGIONE_SOCIALE estera dopo appena due giorni, la mancanza di alcuna posta attiva residua. Oltre a tali elementi, in risposta alle censure difensi
sentenza impugnata ha rimarcato l’irrisorietà del prezzo convenuto per l cessione del ramo d’azienda, desunta dalla circostanza che il capitale soci della RAGIONE_SOCIALE era pari a 1.000.000 euro proprio grazie alla rivalutazione deg immobili di sua proprietà, tra i quali evidentemente era compreso il fabbricat per il cui acquisto era stato contratto un mutuo pari a 550.000 eur parzialmente estinto (residuando la somma 343.291,74), assistito da ipoteca iscritta per il valore di 1.100.000 euro, elementi questi che attestavano l’effe valore dell’immobile.
In sostanza, a differenza di quanto affermato dalle ricorrenti, la senten impugnata non ha operato un inappropriato e sostanzialmente irrilevante raffronto tra il patrimonio sociale della cedente e della cessionaria del ramo azienda, ma con motivazione non manifestamente illogica, ha evidenziato l’incidenza dell’effettivo valore del bene in relazione al capitale social desumerne, insieme con gli ulteriori elementi indicati, l’irrisorietà del pr convenuto per la cessione del ramo d’azienda.
In ogni caso, i giudici d’appello hanno ritenuto integrata la fattispecie d bancarotta per distrazione in ragione della mancata dimostrazione della destinazione del corrispettivo convenuto, il cui pagamento la difesa avev documentato. In tal modo, hanno fatto puntuale applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di bancarot fraudolenta, la prova della distrazione può essere desunta dalla mancat dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione soddisfacimento delle esigenze della RAGIONE_SOCIALE dei beni risultanti dagli ult documenti attendibili (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, COGNOME, Rv. 279204 – 01; Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019 Villa, Rv. 275499 – 01; Sez. 5 n. 11095 del 13/2/2014, COGNOME, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, COGNOME, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243295), e, più in generale dalla mancata dimostrazione della destinazione dei beni suddetti. Nell’affermare tale principio, questa Co regolatrice ha osservato che la responsabilità dell’imprenditore per conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di veri penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellat curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, giustificano l’appare inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della RAGIONE_SOCIALE fall in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, no essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sareb stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel dettagliato ammontare (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 – 01).
Nella fattispecie, secondo quanto sottolineato da entrambi i giudici de merito, NOME COGNOME COGNOME COGNOME è mai sottoposta ad esame, né ha prodotto alcuna documentazione in ordine alla destinazione delle somme percepite a seguito della cessione del ramo d’azienda, mentre del tutto generica risul l’affermazione, contenuta nel ricorso, in ordine alla utilizzazione di tali so per il pagamento dei creditori privilegiati della fallita, trattandosi di circost alcun modo documentata.
3.1. Destituita di fondamento è anche la censura con cui si lamenta il difett di motivazione in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le condo delle ricorrenti e la causazione del fallimento.
Il Collegio richiama e condivide la giurisprudenza delle Sezioni unite d questa Corte, che hanno affermato che, ai fini della sussistenza del reato bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l’esistenza di un ness causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo suffic che l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività, sicché, una volta intervenu dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in quals momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266804).
Si è inoltre precisato che il reato in esame ha natura di reato di peric concreto, di tal che rileva ogni condotta idonea concretamente a pregiudicare l garanzia dei creditori (Sez. 5, n. 38325 del 03/10/2013, Ferro, Rv. 260378, i motivazione; Sez. 5, n. 50081 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271437 – 01; Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, COGNOME, Rv. 269562). È perciò necessario che il fat di bancarotta abbia determinato un depauperamento dell’impresa e un effettivo pericolo per la conservazione dell’integrità del patrimonio della stessa valutare nella prospettiva dell’esito concorsuale e sulla base dell’idoneità fatto distrattivo ad incidere sulla garanzia dei creditori alla luce delle spec condizioni dell’impresa e altresì che tale effettivo pericolo non sia s neutralizzato da una successiva attività “riparatoria” di segno contrario, reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita da dichiarazione di fallimento (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 – 01, in motivazione).
Nella specie, con motivazione logica e coerente, la sentenza impugnata ha rinvenuto il depauperamento della RAGIONE_SOCIALE nella cessione del ramo d’azienda, con la quale la RAGIONE_SOCIALE si è sostanzialmente privata di tutti i beni, diven sostanzialmente una “scatola vuota”.
Il carattere fraudolento di tale operazione è stato rinvenuto dalla Cor territoriale nella concatenazione delle operazioni poste in essere dalla fallit quale, due giorni dopo aver ceduto macchinari e immobili, ha alienato il capital sociale ad una RAGIONE_SOCIALE straniera, in assenza di alcuna giustificazione, essendos ricorrenti limitate ad invocare nel ricorso una generica esigenza di salvaguard dei livelli occupazionali.
3.2. Nessun valore, in senso contrario, può essere riconosciuto all circostanza che tali operazioni siano state avallate dal RAGIONE_SOCIALE sindacale RAGIONE_SOCIALE. Se è vero che i componenti del RAGIONE_SOCIALE sindacale sono titolari di un posizione di garanzia, nello svolgimento dei poteri di controllo e vigilan sull’osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministrato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato sull’andamento generale dell’attività sociale, non solo rispetto ad ogni ille idoneo a depauperare il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE, ma anche a tutte le condotte d reato, inerenti all’oggetto sociale, suscettibili di determinare un inde arricchimento dell’ente (Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 – 06), tuttavia, la mancanza di rilievi da parte di detto RAGIONE_SOCIALE n consente di per sé sola di desumersi la liceità di un’operazìone posta in ess dalla RAGIONE_SOCIALE.
4. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte tenuto conto delle argomentazioni difensive svolte al riguardo nei motivi d’appello. L ricorrenti non si confrontano con il pacifico orientamento della giurisprudenza d legittimità, secondo cui l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche no costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla c assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (ex plurimis Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 – 01). In altri termini, è valutazione di meritevolezza che necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustifica mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risult per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell’imputato volta all’ottenimento delle attenuant questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richi senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o de ínvalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (ex plurimis, Sez. 1, n. 29679 del 13/6/2011, COGNOME ed altri, Rv. 219891; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).
Si è inoltre affermato che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo de motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli element favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, potendo limitarsi a considerare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quell ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’enti del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 – 01).
Nella specie, la Corte d’appello ha escluso l’applicazione delle attenuant generiche sia in ragione della non particolare tenuità del fatto, sia d spregiudicatezza dimostrata dalle imputate nello svuotare una RAGIONE_SOCIALE in favore di un’altra. Trattasi di motivazione logica e adeguata, che si sottrae alle cens delle ricorrenti.
Alla luce delle considerazioni esposte, i ricorsi devono essere rigettati e ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali.
P Q M
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.