Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17956 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17956 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Pomigliano d’Arco (NA), il DATA_NASCITA, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 27/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia dell’imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 04/11/2020 – con cui NOME
NOME era stato condannato a pena di giustizia per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, relativamente ai veicoli ed agli automezzi, quale amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, fallita in data 11/08/2015 rideterminava le pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare nei confronti dell’imputato, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
In data 25/07/2023 NOME COGNOME ricorre a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, deducendo sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:
2.2 violazione di legge, in riferimento all’art. 216 legge fallimentare, vizio d motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non ha considerato che la restituzione dei mezzi era comunque avvenuta senza alcuna volontà di danneggiare i creditori, ma di soddisfare gli unici creditori sussistenti in quella fase, ossia i fornitori di camion; la motivazione della sentenza impugnata, sul punto, contrasta con la sentenza di primo grado e con il decreto di archiviazione in relazione alla denuncia di appropriazione indebita; peraltro, i veicoli non rinvenuti erano del tutto obsoleti e privi di valor
commerciale, come riconosciuto dal decreto di archiviazione, del cui contenuto la sentenza impugnata non ha tenuto conto;
2.3 violazione di legge, in riferimento all’art. 217 legge fallimentare, vizio d motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito non ha considerato la corretta qualificazione della condotta alla luce del contenuto della relazione del curatore, nonché della circostanza che l’istanza di fallimento era stata avanzata proprio dall’imputato;
2.4 violazione di legge, in riferimento all’art. 216, comma 3, legge fallimentare, vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto la Corte di merito non ha considerato la corretta qualificazione della condotta alla luce RAGIONE_SOCIALE circostanze in precedenza indicate;
2.5 violazione di legge, in riferimento all’art. 216, legge fallimentare, vizio d motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla determinazione RAGIONE_SOCIALE pene accessorie in misura superiore alla pena principale, con motivazione apparente e fondata sull’erronea individuazione della pena principale, fissata in anni uno e mesi quattro di reclusione e non in anni uno e mesi sei di reclusione;
2.6 si chiede, infine, la correzione dell’errore materiale della sentenza quanto alla individuazione della pena inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
Come emerge dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito – che, trattandosi di “doppia conforme”, costituiscono un unico impianto motivazionale -, è emerso, alla luce RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni rese dal COGNOME al curatore fallimentare, che la fallita RAGIONE_SOCIALE avesse, in sostanza, proseguito l’attività dell RAGIONE_SOCIALE; inoltre, pur avendo il ricorrente ceduto alla COGNOME con cui aveva intrattenuto una relazione sentimentale – la propria quota di partecipazione nella ditta fallita, nel novembre 2010, il predetto aveva fornito al curatore fallimentare dettagliate indicazioni sulla gestione della società, ivi inclusa la fase della liquidazione, pur non ricoprendo alcuna carica in ambito societario; egli, infatti, aveva dichiarato che, a seguito di un incidente avvenuto nel 2007, non era stato più in grado di gestire l’azienda e, quindi, si era rivolto alla COGNOME, già sua legale di fiducia, la quale si era prestata ad intestarsi l maggioranza RAGIONE_SOCIALE quote societarie ed a rivestire il ruolo di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE
Quanto alla fallita RAGIONE_SOCIALE, il COGNOME aveva dichiarato che detta società era stata costituita nel 2009, che la COGNOME ne era amministratrice e che
egli aveva ceduto le quote alla predetta nel 2010, pur avendo continuato a gestire la società stessa. La relazione sentimentale sussistente tra la COGNOME ed il COGNOME – sempre in base a quanto dichiarato dall’imputato al curatore fallimentare – si era poi interrotta allorquando la COGNOME si era rifiutata consegnare i beni aziendali in precedenza venduti alla fallita dalla RAGIONE_SOCIALE, provvedendo autonomamente alla liquidazione della società ed alla vendita degli automezzi, il cui prezzo di acquisto non era stato versato alla RAGIONE_SOCIALE che, pertanto, aveva avanzato istanza di fallimento della RAGIONE_SOCIALE
Tali circostanze erano state confermate al curatore fallimentare dalla stessa COGNOME, la quale aveva affermato come l’intero parco automezzi della RAGIONE_SOCIALE fosse stato trasferito alla RAGIONE_SOCIALE, al fin consentire la prosecuzione dell’attività della RAGIONE_SOCIALE, in difficolt la COGNOME aveva anche specificato che, cessata la relazione sentimentale con il COGNOME, ella aveva richiesto la consegna degli automezzi e RAGIONE_SOCIALE scritture contabili, al fine di formalizzare la cessazione dell’attività e procedere alla liquidazione della stessa e che, non avendo ricevuto alcuna risposta, aveva provveduto ad inoltrare domanda di cessazione dell’attività ed a sollecitare il COGNOME alla restituzione dei veicoli, benché questi, del tutto incurante RAGIONE_SOCIALE diffide, avesse continuato ad operare quale gestore della RAGIONE_SOCIALE, anche appropriandosi di somme della stessa e, in sostanza, depauperandone le risorse; infine, il COGNOME, quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, aveva avanzato istanza di fallimento della RAGIONE_SOCIALE, lamentando il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture relative alla vendita di alcuni automezzi.
Quanto ai beni della RAGIONE_SOCIALE, la COGNOME aveva riferito al curatore fallimentare che il parco automezzi della fallita era inizialmente composto dagli stessi automezzi della RAGIONE_SOCIALE e che era stato, in seguito, integrato con altri autoveicoli, poi restituiti ai fornitori, una volta inizia procedura di liquidazione, circostanza, quest’ultima, verificata dal curatore fallimentare e confermata dallo stesso COGNOME; per nove di tali veicoli, quindi, il curatore fallimentare aveva poso in essere la revocatoria, mentre per altri non era stato possibile accertarne la destinazione.
Tanto premesso, appare evidente come il ricorso sia essenzialmente incentrato su di una ricostruzione alternativa della vicenda processuale, scaturente da una lettura RAGIONE_SOCIALE fonti di prova che non si confronta con le argomentazioni della Corte di merito e, soprattutto, con la complessità RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie, posta la sostanziale coincidenza della dichiarazioni del COGNOME e della COGNOME sugli aspetti essenziali della vicenda e gli ulteriori accertamenti del curatore, che
hanno consentito di verificare la condotta distrattiva dei veicoli e degli automezzi.
Anche sotto il profilo dell’autosufficienza, inoltre, il ricorso risulta del tu carente, richiamando più volte un decreto di archiviazione, di cui non vi è traccia in atti, né lo stesso risulta allegato al ricorso o ai motivi di appello.
Del tutto corretta risulta, pertanto, la qualificazione della condotta, improntata ad una sistematica spoliazione dei beni costituenti il parco auto della società di RAGIONE_SOCIALE e, quindi, il principale strumento di svolgimento dell’attività societaria avendo la Corte di merito correttamente ravvisato l’insussistenza della bancarotta semplice, in quanto, nella vicenda in esame, non appare possibile qualificare come di pura sorte le operazioni poste in essere, mancando, in ogni caso, l’interesse dell’impresa in relazione allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE operazioni stesse.
Pacificamente, infatti, la bancarotta semplice per operazioni gravemente imprudenti richiede che le condotte presentino, in astratto, un elemento di razionalità nell’ottica RAGIONE_SOCIALE esigenze dell’impresa, cosicché il risultato negativo sia frutto di un mero e riscontrabile errore di valutazione; qualora emerga, invece, l’inconciliabilità RAGIONE_SOCIALE condotte con lo scopo sociale, e l’incoerenza RAGIONE_SOCIALE stesse con il soddisfacimento RAGIONE_SOCIALE esigenze dell’impresa, le operazioni poste in essere integrano la condotta distrattiva più grave, di cui all’art. 216, comma 1, legge fallimentare (Sez. 5, n. 34979 del 10/09/2020, COGNOME NOME, Rv. 280321; Sez. 5, n. 38707 del 03/05/2019, COGNOME NOME, Rv. 277318; Sez. 5, n. 47040 del 19/10/2011, Presutti, Rv. 251218).
Quanto alla determinazione della pena, individuata all’esito del giudizio di primo grado in anni uno mesi quattro di reclusione e non oggetto di censura in sede di gravame, la stessa risulta confermata dalla sentenza di secondo grado; ne consegue che risulta del tutto irrilevante l’erronea indicazione, nel corpo della sentenza di appello, della misura della pena inflitta, non sussistendo alcuna esigenza di provvedere ad una correzione di errore materiale, rappresentando il passaggio motivazionale della sentenza impugnata un mero refuso, alla luce del contenuto del dispositivo.
Quanto alla determinazione della durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie di cui all’art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, la Corte di merito ha valutatoVoncreta entità RAGIONE_SOCIALE distrazioni, l’intensità del dolo ed il pericolo derivante alle ragioni creditori sulla base di criteri motivazionali che appaiono del tutto insuscettibili di rilievi i sede di legittimità.
Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 19/01/2024
Il AVV_NOTAIO estensore
Il PresideAM