Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26886 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26886 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PIANSANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a POLISTENA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso riportandosi alla requisitoria, chiedendo: per la posizione di COGNOME NOME l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, NOME alla continuazione esterna e rigetto nel resto; per la posizione di COGNOME NOME, l’annullamento con rinvio al giudice civile del provvedimento impugnato;per la posizione di COGNOME NOME, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; per la posizione di COGNOME, l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato quanto alle statuizioni civili, da revocare, inammissibilità nel resto; per la posizi COGNOME, il rigetto del ricorso.
uditi i difensori: L’avvocato NOME COGNOME si rimette ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento. L’avvocato NOME COGNOME insiste per l’accoglimento del ricorso. L’avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e ai motivi nuovi chiedendone l’accoglimento. L’avvocato NOME COGNOME insiste per l’accogli<fiento dei motivi di ricorso. L'avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. L'avvocato NOME COGNOME si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento di essi.
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Milano, su appelli di quindici impu in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 18.2.2019:
ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di alcune delle contestazioni di bancarot fraudolenta oggetto del processo (quelle relative alla società RAGIONE_SOCIALE; alla società RAGIONE_SOCIALE,- capi B1 e B2 – previa riqualificazione dei fa bancarotta semplice, con riguardo agli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME; al società RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A.3 (riqualificato in bancarotta preferenziale) alla medesima società, per le residue imputazioni, NOME agli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, comma primo, I. fall.);
ha accolto il concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. nei confronti di:
NOME COGNOME, rideterminando la pena nei suoi confronti, per la bancarotta relativa alla società RAGIONE_SOCIALE, in anni due di reclusione, con riduzione alla ste misura delle pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall.;
NOME COGNOME, rideterminando la pena nei suoi confronti, per la bancarotta relativa alla società RAGIONE_SOCIALE, in anni due di reclusione, con riduzione, alla stessa misura, del pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. e beneficio della sospensione condizionale;
ha respinto la richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. nei confront NOME COGNOME e NOME COGNOME, imputati per la bancarotta relativa alla soci RAGIONE_SOCIALE, rideterminando comunque la pena inflitta nei loro confronti, rispettivamente, in anni 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari di identica durata, e a e mesi 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari di identica durata;
ha rideterminato la pena inflitta nei confronti di NOME COGNOME, condannato per l bancarotta relativa alla società RAGIONE_SOCIALE, in anni 3 di reclusione, con pene accessori fallimentari di identica durata.
In primo grado erano stati assolti da ogni contestazione quattro tra i molti, origi imputati delle numerose condotte di reato scaturite da più procedimenti penali riunit alcuni ulteriori imputati erano stati parzialmente assolti da altre imputazioni e condann per diverse condotte di bancarotta fraudolenta, relative alle società già citate.
Dal punto di vista del trattamento sanzionatorio, già in primo grado a tutti gli imputa condannati erano state concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, anche per COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, ai quali erano state addebitate sia l'aggravante del danno di rilevante gravità che quella della continuazione fallimentar entrambe previste dall'art. 219 I. fall.
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La sentenza d'appello ha confermato nel resto la decisione di primo grado, in particolar quanto alla condanna al pagamento delle statuizioni civili disposte in favore delle pa civili costituite.
Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorso cinque degli imputati, tramite separati atti di impugnazione ed i propri difensori di fiducia.
Ha proposto ricorso NOME COGNOME COGNOMEconsigliere dal 09 settembre 2005 al 27 luglio 2006 di RAGIONE_SOCIALE poi RAGIONE_SOCIALE, nonché amministratore delegato dal 15/12/2003 al 01/12/2006 e Presidente del consiglio di amministrazione dal 01/12/2006 al 26/05/2009 della società RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE), il quale, a seguito di parziali assoluzioni in primo grad risultava imputato in appello dei (soli) reati di cui al capo A, relativo alla bancaro la società RAGIONE_SOCIALE, punti A8, A9, A10/2, A10/3, A11, A14, e nei cui confront è stata emessa sentenza di estinzione di tutti i residui reati per prescrizione, una v esclusa l'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, I. fall. (cfr. pag. 124 della sent impugnata), con conferma della responsabilità agli effetti civili e delle statuizioni relative al risarcimento del danno.
L'impugnazione si compone di numerosi motivi, accumunati da un'unica linea difensiva profonda che mira a sostenere la liceità delle condotte, in quanto poste in essere esecuzione di un complesso piano industriale diretto al rilancio del progetto di un "Po RAGIONE_SOCIALE", ideato da NOME COGNOME verso la metà del 2003 con l'obiettivo aggregare tre società attive nella produzione e commercializzazione di RAGIONE_SOCIALE naturali.
3.1. Il primo motivo denuncia violazione del principio di correlazione tra accusa sentenza.
La tesi difensiva è che la Corte d'appello abbia illegittimamente costruito la condanna n suoi confronti, così come nei confronti di tutti gli imputati, rimodulando in m significativo la contestazione, composta da singoli atti depauperativi, ritenendo che loro portata distrattiva emergesse dalla considerazione complessiva di essi, per come inseriti in un progetto più ampio volto a depredare RAGIONE_SOCIALE, progetto criminoso mai formalmente contestato. Tale impostazione, già discutibile in assoluto, sarebbe assolutamente insostenibile nei riguardi del ricorrente, che non rientra nel novero d soggetti ideatori e conoscitori dei passaggi realizzativi del piano predatorio ai danni della RAGIONE_SOCIALE (vale a dire i coimputati principali, COGNOME, COGNOME e COGNOME), ma avev invece, una visione limitata delle vicende economiche realizzatesi.
Costituisce riprova della correttezza di tale impostazione difensiva l'assoluzione parzia decisa nei suoi confronti per molte delle condotte contestate inizialmente anche nei suoi confronti al capo A.
3.2. Il secondo motivo (punto 3 del ricorso), riferito al capo A8 della contestazio denuncia errata applicazione di legge quanto alla mancata configurazione nei confronti del ricorrente di un'ipotesi di bancarotta riparata, nonostante la restituzione dalla soc RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE delle somme contestate come sottratte, prima dell'ammissione di quest'ultima al concordato preventivo.
Il capo A8 si riferisce al concorso nella distrazione di 5 milioni di euro da RAGIONE_SOCIALE vantaggio di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), accertata in giudizio per oltre due milio mezzo di euro, secondo la difesa, che evidenzia come il segmento di condotta preso in considerazione nell'imputazione riguardi la vicenda inerente al versamento della caparra pagata da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE per riacquistare l'immobile di RAGIONE_SOCIALE (sotto forma dell'acquisto del 100% delle quote della società RAGIONE_SOCIALE , veicolo di proprietà di RAGIONE_SOCIALE utilizzato per l'acquisto dell'immobile) ed alla sua restituzione per intero da par quest'ultima società, attraverso versamenti sul conto corrente di RAGIONE_SOCIALE e attraverso la cessione di un credito, certo ed esigibile, tanto che è stato pagato da cessionaria alla stessa RAGIONE_SOCIALE (cfr. sentenza d'appello pag. 138).
Anche volendo ritenere il pagamento della caparra come inizialmente distrattivo da RAGIONE_SOCIALE ad RAGIONE_SOCIALE, per la sua eccessiva onerosità, tali somme sono state integralmente restituite prima dell'ammissione della società RAGIONE_SOCIALE al concordato preventivo.
3.3. Un terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione al difett correlazione tra accusa e sentenza quanto alla condanna per il capo A8, nonché per omessa motivazione avuto riguardo all'analogo motivo d'appello proposto per far valere la violazione degli artt. 520 e 521 cod. proc. pen.
Nel capo di imputazione la condotta è descritta come distrazione, in data 11.8.2004, della somma di 5 milioni di euro a vantaggio di RAGIONE_SOCIALE, fallita in data 2.12.2 (già RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE); i giudici di merito, in sia in primo che in secondo grado, hanno condannato l'imputato per aver concorso nella distrazione della somma di 2.555.251,50 euro a vantaggio di società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, commessa nel contesto dell'operazione di compensazione tra debiti e crediti reciproci posta in essere tra la stessa RAGIONE_SOCIALE 95 e RAGIONE_SOCIALE. La diversità de fatti sarebbe autoevidente, secondo la difesa.
3.4. Il quarto argomento di censura eccepisce mancanza assoluta di motivazione della sentenza impugnata con riguardo ai motivi specificamente proposti nei punti 2.1. e 2.2. dell'atto di appello.
Tali punti dell'atto di appello si riferivano alla diversità tra contestazione e conda ricorrente non avrebbe concorso a distrarre somme di denaro da RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE come effetto della asserita mancata restituzione della caparra confirmatori data per la vendita dell'immobile di RAGIONE_SOCIALE, bensì è stata provata una operazione differente di compensazione di debiti-crediti tra le parti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE 95
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A 00
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COGNOME RAGIONE_SOCIALE, nella quale il ricorrente ed RAGIONE_SOCIALE non avevano avuto alcun ruolo, mentre anzi tale ultima società aveva restituito integralmente la caparra ricevuta da RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto non andato a buon fine delle quote di RAGIONE_SOCIALE .
3.5. Il quinto argomento difensivo attiene al capo A9 e denuncia nullità della senten per violazione di legge ancora una volta quanto al difetto di correlazione tra imputazion e condanna.
La contestazione attribuisce valenza distrattiva all’operazione di sottoscrizione di contratto di affitto da parte di RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE per quattro anni, relativo all’immobile di RAGIONE_SOCIALE, ad un canone pari a 12.888.000 euro. Solo implicitamente si è desunta l’assenza di giustificazione economica e l’inutilità del contratto oltre che la eccessiva onerosità, dalle quali si è desunta la natura depauperativa e distratti dell’operazione da parte della sentenza impugnata.
3.7. Il settimo motivo di ricorso si riferisce al capo A10.2 ed all’operazione di vend successiva locazione dell’immobile di Rieti di proprietà di RAGIONE_SOCIALE, successivamente ceduto ad RAGIONE_SOCIALE, controllata da RAGIONE_SOCIALE, entrambe amministrate da COGNOMECOGNOME COGNOME condanna è stata costruita dalla Corte d’appello tramite richiamo alle operazion fraudolente relative all’immobile di RAGIONE_SOCIALE di cui al capo A8: anche in questo caso, RAGIONE_SOCIALE si accordava con la controllata di RAGIONE_SOCIALE per la vendita dell’immobile d sua proprietà ad un valore pari, questa volta, a 18 milioni di euro e, successivamente, l stesso immobile veniva concesso in locazione alla venditrice con un contratto della durata di 9 anni, a pagamento con fattura unica per i primi 4 anni di locazione, cui si affianc
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un preliminare per l’acquisto da parte di RAGIONE_SOCIALE di tutte le azioni di RAGIONE_SOCIALE3 RAGIONE_SOCIALE, con caparra versata di 5 milioni di euro.
Secondo la difesa, anche in questo caso vi sarebbe un’ipotesi di bancarotta riparata erroneamente non riconosciuta dalla Corte territoriale, nonostante la restituzione del somme versate a titolo di caparra da parte della RAGIONE_SOCIALE prima dell’ammissione della RAGIONE_SOCIALE al concordato preventivo: 2 milioni di euro mediante bonifico bancario e 3 milioni di euro mediante compensazione debiti/crediti (si richiamano le pagine 16 e 17 della sentenza di primo grado). Inoltre, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe inadeguata nel suo richiamarsi in tutto per relationem a quanto affermato dalla sentenza di primo grado in relazione al capo A8, vista la diversa modalità dell restituzioni, poiché nella vicenda descritta al capo A10.2. le restituzioni media compensazione si riferiscono a crediti certi ed esigibili.
Le ragioni della decisione d’appello relative a detta imputazione, proprio a causa di t mero, improprio richiamo, hanno omesso di rispondere alle puntuali eccezioni sollevate dalla difesa nell’atto d’appello.
3.8. Un ottavo motivo di ricorso eccepisce difetto di correlazione tra accusa e sentenza con relative violazione di legge processuale, quanto al capo A.10.3, che fa riferiment alla seconda parte dell’operazione concernente l’immobile di Rieti, ovvero quella relativ al contratto di locazione tra RAGIONE_SOCIALE e l’acquirente del complesso immobiliare, la società RAGIONE_SOCIALE.
Anche in questo caso, come per il capo A.8. e per il capo A.9., la difesa evidenzia che sono state ritenute distrattive le condotte per l’eccessiva onerosità del canone locazione dell’operazione di sale and lease back e per l’inutilità economica dell’operazione di locazione stipulata di seguito alla vendita, senza che tali caratteristiche abbiano parte della contestazione di reato, in cui si richiamano soltanto i costi, ri ingiustificati, sostenuti da RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE3, relativi alla prima del canone di locazione ed all’IVA oggetto del maxicanone, che avrebbe imposto un esborso ingiustificato.
3.9. Oltre al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, la difesa, in relazione al A.10.3., mediante il nono motivo di ricorso, denuncia anche violazione di legge i relazione alla natura distrattiva dell’operazione ed assenza di motivazione quanto all condanna per la condotta comunque contestata, articolata soltanto su un insufficiente richiamo alle ragioni già formulate per il capo A9, nonostante la diversità de imputazioni: in una si contesta il valore integrale del canone di locazione; nell’alt pagamento dell’IVA e della prima rata del canone di locazione dell’immobile al centro della vicenda. Riguardo a quest’ultima, la difesa eccepisce che il saldo tra VIVA incassat dall’operazione di vendita dell’immobile e quella versata con la maxirata per il contra di locazione è stato neutro. Il versamento dell’IVA al fisco, grazie al meccanismo compensazione dell’IVA a credito e a debito, ha determinato che la società venditrice
NOME ha dovuto versare al fisco soltanto la somma di euro 1.926.000, senza quindi che si sia verificato un impatto negativo sul suo patrimonio sociale.
L’omessa motivazione, poi, si riferisce proprio all’assenza di risposta ai motivi d’appe riferiti alla natura neutra dell’operazione di addebito dell’IVA per l’operazione di sale and lese back.
3.10. Un decimo argomento di censura eccepisce il vizio di violazione di legge – i relazione ai capi A8, A9, A10.2 e A.10.3 – riferito agli artt. 43 e 110 cod. pen. ed artt. 216, 236 I. fall. quanto alle regole che sovrintendono il concorso dell’extraneus nei reati di bancarotta, nonché particolarmente all’insussistenza dei presupposti d rappresentazione e volontà dell’evento dannoso in capo al ricorrente.
Non vi è prova che questi, imputato nella sua qualità di amministratore di RAGIONE_SOCIALE delle sue controllate, società che hanno assunto il ruolo di controparti di RAGIONE_SOCIALE nelle operazioni relative agli immobili di RAGIONE_SOCIALE e Rieti, ritenute distrattive, si rappresentato, al momento della commissione dei fatti, l’illiceità delle condotte ed abb voluto contribuire alla loro realizzazione, così come richiesto dalla giurisprudenza legittimità per il concorso dell’extraneus nei reati dell’amministratore.
La difesa rammenta che tutte le condotte sono avvenute precedentemente all’assunzione da parte del ricorrente della qualità di amministratore senza deleghe della RAGIONE_SOCIALE
La motivazione della Corte d’Appello (da pag. 185 e ss.) sarebbe inadeguata e non convincente: i tre elementi fondamentali – il ruolo formale in RAGIONE_SOCIALE e la sottoscrizi dei contratti di sale and lease back e di locazione; l’assoggettamento personale del ricorrente a COGNOME e COGNOME; la posizione privilegiata del ricorrente, a amministratore senza delega della società ammessa al concordato preventivo – non superano l’argomento della acclarata non partecipazione del ricorrente all’ideazione del piano predatorio né la sua inconsapevolezza al riguardo, ammesse dagli stessi giudici di merito (cfr. pag. 187 della sentenza d’appello) e confermate dalle assoluzioni numerose per la parte delle condotte di bancarotta relative alle operazioni distrattive dei pro delle operazioni immobiliari.
3.11. Un undicesimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge quanto all’affermazione di responsabilità omissiva del ricorrente quale amministratore privo delega, con riguardo alla condotta di reato contestata al capo All, nonché mancanza di motivazione in merito alle questioni relative, sollevate con l’atto di appello.
La contestazione in esame si riferisce alla distrazione della somma di 250.000 euro i concorso con COGNOME tramite cinque operazioni di bonifico bancario tra il 26.6.2006 1’11.7.2006, per non avere il ricorrente, nella sua carica di consigliere di amministrazi senza deleghe di RAGIONE_SOCIALE dal 9.9.2005 al 27.7.2006, impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire (cfr. pagg. 96 e 106 della sentenza di primo grado).
La difesa evidenzia che non sussiste per legge un generale obbligo di vigilanza in capo agli amministratori senza deleghe, ma essi rispondono solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli in virtù della conoscenza di elementi tali da sollecitare intervento, valutata la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro spec competenze, tra le quali non è prevista un’autonoma potestà di indagine (si cita Sez. 5 n. 33582 del 13/6/2022).
Secondo la difesa, i fatti distrattivi passati, realizzati dall’amministratore della depauperata in concorso con l’amministratore senza deleghe, non possono assumere la natura di segnali d’allarme che fanno insorgere in capo a quest’ultimo l’obbligo di agir i segnali d’allarme devono essere inequivocabili, dotati di alto grado di probabilit specifici rispetto all’evento lesivo.
Si contesta, quindi, l’eccessiva estensione, nel senso indicato, del concetto di “segn d’allarme” adottato dalla sentenza d’appello, facendo rientrare in tale categoria generi fatti avvenuti prima che l’imputato assumesse la carica di amministratore senza deleghe di RAGIONE_SOCIALE, senza connessione con la condotta distrattiva contestata. Peraltro, le operazioni distrattive non sono passate per il consiglio di amministrazione della socie depauperata.
Infatti, il Tribunale ha assolto i sindaci e gli amministratori senza delega (cfr. pag della sentenza di primo grado) quanto alle operazioni non passate attraverso il RAGIONE_SOCIALE.
3.12. Un dodicesimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge con riferimento al capo A14 ed alla responsabilità omissiva ritenuta nei confronti del ricorrente, qua amministratore senza deleghe della RAGIONE_SOCIALE, rispetto alla condotta di non aver evitato la falsificazione delle scritture contabili commesse da COGNOME al fine di ott l’ammissione della società al concordato preventivo (oggetto della contestazione). Si deduce violazione di legge sia con riguardo alle disposizioni che regolano il concors omissivo nel reato di bancarotta fraudolenta documentale dell’amministratore di società, sia con riguardo alle norme dettate in materia di dolo del concorrente per omissione.
La difesa eccepisce che le rappresentazioni di bilancio falsificate sono riferit operazioni economiche effettuate ed inserite in bilanci relativi a periodi antecedent momento in cui il ricorrente è entrato nel CdA della RAGIONE_SOCIALE o successivi alla sua uscita dal CdA suddetto, sicchè non potevano essere da questi conosciute né poteva pretendersi da parte sua l’attivazione della posizione di garanzia. Solo due di falsificazioni si riferiscono ad operazioni inserite in bilancio durante il periodo ricorrente era in carica quale amministratore senza deleghe, ma effettuate prima di tal nomina; oppure erano state effettuate durante il periodo di nomina, ma inserite in u bilancio redatto e depositato successivamente alla sua uscita dal CdA.
3.13. Il tredicesimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione avu riguardo ancora al capo A14, sotto il profilo della mancanza di prova del dolo d concorrente – amministratore privo di deleghe – nel reato di bancarotta fraudolent
documentale da falsificazione delle scritture contabili obbligatorie. Anche in questo cas si contesta la sussistenza di specifici segnali d’allarme idonei a far scattare la posiz di garanzia e, quindi, la volontarietà dell’omesso controllo da parte dell’amministrato privo di deleghe.
4. Ha proposto ricorso NOME COGNOME, imputato dei reati di cui ai capi B1 e B2, in relazione al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, quale amministratore unico da 10.3.2007 al 4.4.2007 e Presidente del consiglio di amministrazione da tale data al 20.3.2009, e nei cui confronti è stata emessa sentenza di estinzione dei reati pe prescrizione, previa derubricazione delle condotte di bancarotta fraudolenta (distratti – B1- e da operazioni dolose, B2) in bancarotta semplice, con conferma delle statuizioni civili nei confronti delle residue parti civili costituite.
Il ricorrente si propone di dimostrare la totale insussistenza dei reati e, in ogni caso, serie di violazioni di legge che minerebbero la sentenza impugnata.
4.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge quanto al difetto correlazione tra accusa e sentenza con riguardo ai capi B1 e B2; contraddittorietà dell motivazione sulla determinazione delle condotte riqualificate come bancarotta semplice; violazione dell’art. 129 cpv cod. proc. pen., per essere i fatti contestati del insussistenti.
La sentenza impugnata sembra aver ricondotto l’agire dell’imputato, oltre che al reato d cui all’art. 217, comma primo, n. 2, I.fall., anche ad una contestazione di ritardi richiesta di fallimento (art. 217, comma primo, n. 3, I. fall.), tenuto conto della condi di crisi della fallita, ma non ha in alcun modo descritto le condotte, che, ovviamente, n sono contestate formalmente nei capi di imputazione (si richiama l’esigua parte della sentenza dedicata, da pag. 149 a 150). E vi sarebbe totale disallineamento tra tal imputazioni e quelle riferite a ritardi nella richiesta di fallimento, mai indicati nei e B2 (riferiti a condotte distrattive e ad operazioni dolose), che peraltro si riferis fatti commessi anteriormente all’autunno 2008, tempo in cui la Corte territoriale fissa nuova condotta (portandola sino a data anteriore al marzo 2009: il fallimento è de 22.7.2010), in relazione alla quale ha operato la riqualificazione e ha dichiarato prescrizione.
Si denuncia ancora lesione del diritto di difesa in relazione alla riqualificazione dei operata, per le ragioni già esposte in punto di violazione del principio di correlazione accusa e sentenza: mai sono state trattate nel processo le condotte del ricorrente come operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento, sicchè egli non è stato mess in condizioni di difendersi; né vi erano motivi d’appello con i quali si era richie riqualificazione, sì da sanare il difetto di contestazione e la nullità verificatasi, p derubricazione era stata proposta rispetto all’art. 217, comma primo, n. 2 e non già a
n.3 della medesima disposizione della legge fallimentare (si era ragionato, cioè, in termin di operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti).
Si sottolinea, altresì, come la nullità creatasi non possa essere superata dalla estinzio del reato per prescrizione, essendovi le statuizioni civili sulle quali pronunciarsi ai dell’art. 578 cod. proc. pen.
4.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazi del provvedimento impugnato, travisamento della prova e omesso esame di prove decisive relativamente all’affermazione di responsabilità agli effetti civili per i fat ai capi d’imputazione ascritti al ricorrente (B1 e B2) e in relazione al reato di bancar semplice.
La difesa evidenzia come, una volta esclusa la fraudolenza delle condotte indicate in imputazione, la Corte d’appello non ha fatto altro che qualificare i fatti come bancarot semplice ai sensi dell’art. 217 I. fall., senza individuare gli elementi e i presup essenziali dei reati; e con motivazione apodittica ha affermato che il versamento della caparra per un preliminare di acquisto dell’immobile dello stabilimento ove operava la stessa società del ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE, e poi per l’acquisto del preliminare stes (capo B1), nonché le condotte del capo B2 finalizzate al finanziamento delle somme con le quali è stato pagato il concordato RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto del ramo d’azienda dello stabilimento di RAGIONE_SOCIALE, costituivano operazioni di azzardo configuranti la bancarotta semplice di cui al n. 2 del primo comma dell’art. 217 I. fall., poi dichiarata presc Non si è spiegato perché tali operazioni, funzionali alla sopravvivenza economica della RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, fossero qualificabili come manifestamente imprudenti.
La tesi difensiva fa leva, altresì, sul travisamento di alcune prove testimoniali, tra le quelle del curatore COGNOMECOGNOME dalle quali si desumerebbe che le cause del fallimento RAGIONE_SOCIALE erano esogene, sopravvenute, imprevedibili ed inevitabili e non attribuibili a ricorrente: in particolare, si richiama la chiusura della centrale RAGIONE_SOCIALE, che for energia allo stabilimento della società del ricorrente, da parte del curatore del fallime RAGIONE_SOCIALE, vale a dire COGNOMECOGNOME da tale assenza di energia è derivata la crisi definitiv RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso evidenzia che non si può ritenere – come invece fa la sentenza d’appello – ch le operazioni di grave imprudenza siano consistite nel non aver saputo il ricorrente “realizzare una contrattazione soddisfacente con il curatore COGNOME (pag. 146 della sentenza) per superare la chiusura della centrale RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, è la stes motivazione del provvedimento impugnato a notare che senza il fermo dell’impianto energetico che riforniva RAGIONE_SOCIALE, la società avrebbe potuto “sperare in qualche futuro”. Analogo travisamento si ritiene abbia viziato la sentenza d’appello là dove ha argomentato circa il fatto che, nonostante il ricorrente non sia stato capace di trovare diverso fornitore di elettricità per RAGIONE_SOCIALE, abbia imprudentemente continuato ad operare. Tale convincimento è smentito da alcuni testi, dipendenti della fallita, che hann
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invece chiarito come, dopo la cessazione della fornitura di energia elettrica, si soppe per un periodo con alimentazioni di gas ed energia elettrica da altre società, grazie al fideiussione della società RAGIONE_SOCIALE, sempre nella titolarità della RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Altra causa esogena del fallimento, non attribuibile al ricorrente, viene individuata da difesa nella crisi economica mondiale del 2008, con gravi ricadute proprio nel settore tessile. La difesa evidenzia che la sentenza impugnata non ha indagato sulle peculiari condizioni di mercato necessarie per la corretta valutazione del grado dell’imprudenza e, quindi, della valutazione del rischio come lecito o illecito.
4.3. La terza ragione di ricorso eccepisce vizio di motivazione e violazione dell’art. cod. proc. pen. quanto alla riqualificazione delle condotte nel reato di bancarotta semplic da ritardato fallimento, in relazione alle quali non vi è stata prova che esse foss motivate dal tentativo di evitare il dissesto dell’impresa in crisi, presupposto necessa alla configurabilità del reato, né del carattere grave o manifesto dell’imprudenz ravvisabile nelle condotte attribuite al ricorrente.
4.4. Il quarto motivo di ricorso ha eccepito violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla condanna dell’imputato al risarcimento danni in favore delle parti civili, avuto riguardo ai capi B1 e B2, in relazione ai qual la riqualificazione operata, la stessa sentenza impugnata colloca la prescrizione alla dat del 22.1.2018 e dunque in epoca antecedente alla sentenza di primo grado.
La difesa evoca la sentenza delle Sezioni Unite n. 39614 del 28/4/2022, COGNOME COGNOME, Rv. 283670 secondo cui l’art. 578 cod. proc. pen. è inapplicabile a tutte le ipotesi di estinzi del reato che si collocano a monte della sentenza di condanna in primo grado, con necessità di revocare le statuizioni civili precedentemente adottate.
4.5. Il quinto motivo di censura eccepisce mancanza e manifesta illogicità dell motivazione riferita alla condanna alle statuizioni civili disposte a carico del ricor per i danni alle maestranze della società fallita, in contraddizione con le conclusioni quali giunge la Corte territoriale con riguardo alla finalità di salvare la società RAGIONE_SOCIALE Sarebbero inoltre illogiche le ragioni alla base della condanna, visto che il fallime RAGIONE_SOCIALE è stato interamente soddisfatto tanto che non risulta tra le parti civili costit
5. Ha proposto ricorso anche NOME COGNOME, condannato per le imputazioni relative alla bancarotta delle società RAGIONE_SOCIALE (capi A.1., A.4, A.6, A.7, A.8., A.9., A. A.11, A.14), mentre per le imputazioni di cui al capo A.3, riqualificata come bancarott preferenziale, e A (riferita al fallimento RAGIONE_SOCIALE) è st dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione.
Il ricorrente deduce diverse ragioni di censura ed è l’imputato principale del process quale gestore ed amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE, nonché vice-Presidente del Consiglio di amministrazione dal 29 giugno 2004 al 05 maggio 2005 e presidente del consiglio di amministrazione dal 05 maggio 2005 e fino al
25 ottobre 2006 (data della messa in liquidazione della società) nonché Presidente del consiglio di amministrazione dal 24 settembre 2002 al 29 luglio 2005 (cessazione per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE) di RAGIONE_SOCIALE e dal 06 maggio 2003 al 30 giugno 2005 (cessazione per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE) di RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_SOCIALE e socio della RAGIONE_SOCIALE ed è stata controllante al 100% di RAGIONE_SOCIALE controllante a sua volta al 100% di RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE).
5.1. Il primo motivo eccepisce violazione di legge in relazione al rigetto dell’istanz concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., per aver ritenuto il calcolo de pena inesatto, sull’errato presupposto che la continuazione criminosa da applicare con altro reato già giudicato in altro procedimento e la cui pena era stata a sua vol “concordata” debba assumere come pena base, su cui compiere gli aumenti dovuti, quella inflitta dalla sentenza precedente invece che quella prevista per il rea considerato più grave.
Secondo la difesa sarebbe stato violato l’art. 81 cod. pen. e non è applicabile l giurisprudenza formatasi su questioni analoghe nell’ambito del patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., richiamata dalla sentenza impugnata, in ogni caso, non correttamente interpretata dalla Corte d’appello.
5.2. Il secondo argomento di censura eccepisce violazione di legge e nullità della sentenza per inosservanza degli artt. 178, comma primo, lett. b) e c), e 180 cod. proc. pen. perchè la Corte d’appello, una volta deciso di rigettare la proposta di concordato delle parti, non ha proseguito nel dibattimento come previsto dall’art. 602, comma 1-bis, cod. proc. pen., atteso che in tal modo risulta impedita alle parti la discussione e formulazione delle conclusioni nel merito (la difesa richiama, tra le altre, le sentenze Se 4, n. 28311 del 23/9/2020 e Sez. 5, n. 47574 del 2/7/2019).
Né rileverebbe che la Corte d’Appello abbia invitato la difesa a concludere all’udienza del 10.5.2022, attraverso la sollecitazione a “formulare eventuali istanze subordinate” alla richiesta di concordato, poiché si tratta di una modalità formalistica di garantire un diri che in concreto è stato reso non effettivo. Infatti, l’udienza dedicata alle conclusioni d imputati che aveva richiesto il concordato in appello ha avuto una breve durata, nonostante abbiano concluso anche le parti civili nella stessa giornata, a riprov dell’ottica di implicito accoglimento delle richieste di concordato.
5.3. La terza censura eccepisce nullità della sentenza impugnata, per violazione di legge, in relazione all’art. 81 cpv. cod. proc. pen., nonchè per vizio di motivazione carent avuto riguardo al mancato riconoscimento della continuazione criminosa, chiesta tra i reati ascritti al ricorrente nell’ambito del presente procedimento e quelli di bancaro fraudolenta patrimoniale e documentale relativi ai fallimenti della società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per i quali l’imputato è stato condannato via definitiva (passaggio in giudicato della sentenza n. 4151 del 2020, emessa il 5.11.2020, datato 23.6.2021) alla pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione. L’unicità del
disegno criminoso era invece di immediata evidenza, trattandosi di società tutte riconducibili allo stesso RAGIONE_SOCIALE imprenditoriale (RAGIONE_SOCIALE era la controllante s RAGIONE_SOCIALE che di RAGIONE_SOCIALE). Sul punto vi è anche omessa motivazione sul relativo motivo d’appello.
5.4. Il quarto motivo d’appello deduce violazione di legge e di motivazione apodittica mancante in relazione all’aggravante del danno di rilevante entità arrecato al fallimento prevista dall’art. 219, comma primo, I. fall. e che avrebbe dovuto ritenersi insussistent La sentenza impugnata ha motivato in modo del tutto insufficiente sulla sua oggettiva sussistenza, limitandosi ad argomentare sulla consapevolezza del ricorrente della asserita concreta gravità del danno cagionato, in maniera assertiva.
Da qui anche l’erronea mancata declaratoria di prescrizione del reato, per effetto della mancata esclusione della circostanza aggravante illegittimamente riconosciuta, che ha natura di circostanza ad effetto speciale, incidente sul termine di prescrizione.
5.5. Il quinto argomento difensivo eccepisce vizio di motivazione per contraddittorietà della decisione relativamente alla sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati d bancarotta ascritti all’imputato.
Premessa la propria versione delle vicende legate all’ideazione ed ai passaggi per la creazione del cd. RAGIONE_SOCIALE, che aveva come obiettivo, riconosciuto anche dalle sentenze di merito, la rivítalizzazione delle società coinvolte nel progetto, la di sostiene che, al più, si potrebbe contestare al ricorrente un’eccessiva imprudenza nel tentativo di dare attuazione al progetto. La stessa Corte d’Appello ha prospettato a carico del ricorrente e degli altri imputati un atteggiamento negligente, imprudente e imperito fondato su un’incauta fiducia nella potenzialità degli asset disponibili, ma ha poi inspiegabilmente concluso per l’esistenza del dolo distrattivo, incompatibile anche con le ingenti perdite economiche subite da RAGIONE_SOCIALE per tentare di far sopravvivere le società.
5.6. Il sesto motivo di ricorso eccepisce mancanza e contraddittorietà della motivazione relativamente al capo A, per non aver considerato una prova decisiva in favore dell’imputato, costituita dall’accordo transattivo concluso il 6 luglio 2007, tra gli al commissario straordinario di RAGIONE_SOCIALE e dal liquidatore di RAGIONE_SOCIALE, che attestava la conclusione e l’esecuzione di molteplici accordi e contratti queste società, nonché le reciproche posizioni debitorie e creditorie. Tale accordo mina la conclusione cui è giunta la sentenza impugnata, circa la assenza di giustificazione commerciale autonoma delle operazioni economiche verso RAGIONE_SOCIALE da parte della RAGIONE_SOCIALE e smentisce la loro valenza distrattiva.
5.7. La settima ragione di censura eccepisce vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica con riguardo al capo A.1. (la distrazione di 2.998.000 euro dal patrimonio della società, in data 19.11.2003, quale “rimborso finanziamento socio”, che RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, avrebbe ceduto a RAGIONE_SOCIALE senza alcu giustificazione economica).
Il ricorrente nega che sia stata realizzata tale distrazione, spiegando la dazione com pagamento di un debito nei confronti della controllante RAGIONE_SOCIALE
Le ragioni del finanziamento da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE erano tutte insite nella necessità di portare avanti il progetto del RAGIONE_SOCIALE, che del resto è stata riten provata anche dalla sentenza impugnata, che ha accertato come fino a novembre 2003 il progetto stesso non fosse ancora tramontato.
5.8. L’ottavo motivo di ricorso eccepisce vizio di manifesta illogicità della motivazi della sentenza impugnata con riguardo ai capi A.4 e A.10.5.
Il ricorrente contesta la natura distrattiva di entrambe le operazioni economich contestate nei capi di imputazione richiamati (in favore di RAGIONE_SOCIALE, per il capo A ma la difesa eccepisce che si tratta sempre di operazioni in favore di RAGIONE_SOCIALE, come anche per il capo A.10.5.).
La tesi difensiva, in estrema sintesi, è che l’acquisto dei crediti di RAGIONE_SOCIALE parte di RAGIONE_SOCIALE era finalizzato ad ottenere nuove linee di credito per la prosecuzione del RAGIONE_SOCIALE, sicchè tutte le operazioni, ancora una volta, si proiettano nell’obietti realizzare un vantaggio per le società coinvolte, attraverso il sostegno al progetto aggregazione societaria. Tanto più che, in assenza di nuove linee di credito, si sarebbe determinato un fermo della produzione, con effetti fortemente negativi per la stessa RAGIONE_SOCIALE.
5.9. Con un nono motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione manifestamente illogica con riferimento al capo A.6 (la distrazione della somma di un milione di euro in favore dei coimputati COGNOME e COGNOME mediante l’interposizione della società RAGIONE_SOCIALE alla quale la RAGIONE_SOCIALE aveva conferito l’incarico di consulenza per organizzare una o più operazioni di finanziamento aventi ad oggetto l’immobile di RAGIONE_SOCIALE).
La distrazione è stata ritenuta sussistente perché si è valutata la consulenza pattuit come fittizia con la società RAGIONE_SOCIALE utilizzata quale mero schermo per drenare la somma verso i due coimputati. Secondo la difesa tale affermazione è apodittica e non tiene conto della testimonianza del dott. COGNOME, che ha messo in evidenza l’esistenza di alt incarichi eseguiti dalla RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE, per la società RAGIONE_SOCIALE.
5.10. Il decimo motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica quanto al capo A.7. (la distrazione di 4.200.000 euro in favore di RAGIONE_SOCIALE, senza ragione economica e giustificando contabilmente l’operazione quale finanziamento).
La tesi della difesa, supportata da alcune testimonianze che si richiamano, è che l’annotazione in contabilità delle operazioni come “finanziamenti” sia frutto di un refus un errore, laddove si trattava di somme versate per il pagamento di fatture per l’acquisto di cupro da RAGIONE_SOCIALE, al fine della sua commercializzazione.
5.11. Il decimo motivo di censura eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con riferimento al capo A.8. (la distrazione di 5.000.000 euro in favo
di RAGIONE_SOCIALE). Secondo la difesa la somma è stata interamente restituita mediante la cessione di un credito proprio di RAGIONE_SOCIALE a NOME e in ogni caso ammonterebbe ad una somma inferiore per effetto di una compensazione.
5.12. L’undicesimo motivo di censura eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica e contraddittoria con riferimento al capo A.9. sotto più aspetti, tra i quali q della apoditticità dell’affermazione del dolo del reato di bancarotta fraudolenta distratt (la distrazione di 12.888.000 euro mediante un’operazione fraudolenta di sale and lease back).
La difesa porta avanti la tesi secondo cui vi sarebbe un errore anzi tutto nella entità de somma distratta, poiché RAGIONE_SOCIALE ha pagato soltanto sei rate del canone di locazione e VIVA relativa. Si tratta, alla fine della complessa ricostruzione dei passaggi, d pagamento a RAGIONE_SOCIALE di euro 805.000 di IVA ed euro 4.027.500 di canoni di locazione, sicchè solo 4.833.000 euro sono stati effettivamente pagati dalla società in concordato.
Inoltre, la sentenza impugnata si è limitata ad affermare apoditticamente che le operazioni contestate erano estranee alla logica produttiva dell’azienda e che avevano avvantaggiato soltanto società riferibili a RAGIONE_SOCIALE e ai sodali.
Ed invece l’operazione di sale and lease back rappresentava la fase esecutiva del progetto RAGIONE_SOCIALE, senza alcun intento distrattivo vista la ritenuta validità del prog dichiarata anche, contraddittoriamente, dalla sentenza impugnata.
5.13. Il tredicesimo motivo di ricorso denuncia vizio di carenza e manifesta illogicità de motivazione quanto al capo A.10 (la distrazione della somma ricavata dalla cessione dell’immobile di Rieti, già di RAGIONE_SOCIALE e confluito in RAGIONE_SOCIALE a seguito del conferimento di azienda del 25.6.2004, in favore della RAGIONE_SOCIALE al prezzo di euro 18.000.000 incassati da RAGIONE_SOCIALE tra il 17 e il 27.1.2005. Nelle stesse date, la società poi in concordato ha effettuato pagamenti per un totale di 17.900.000 euro considerati distrattivi perché privi di giustificazione rea Con il medesimo motivo si denuncia il medesimo vizio anche riguardo ai capi A10.1.,
A.10.2., A.10.3., A.10.4., evidenziando, rispettivamente:
-A.10.1., che non emerge alcun elemento idoneo a provare la natura fittizia delle prestazioni sottostanti alle fatture e che a tale obiezione la Corte d’appello non h dato risposta alcuna;
-A.10.2., che la somma contestata come distratta (5.000.000 di euro) era stata restituita alla RAGIONE_SOCIALE mediante bonifico, compensazione e cessione di un credito di euro 15.000; ed anche in questo caso la sentenza sconta un vizio di carenza assoluta di motivazione rispetto al motivo d’appello;
-A.10.3., che le somme contestate come distratte (335.625 euro e 1.074.000 euro per IVA, somme relative ad un’altra operazione di sale and lease back ritenuta fittizia e fraudolenta, quindi distrattiva, avente ad oggetto l’immobile di Rieti) avevan
invece una ragione economica che si inseriva nel progetto del RAGIONE_SOCIALE, spiegata nell’atto di appello e rispetto alla quale non vi era stata alcuna risposta parte della sentenza impugnata;
A.10.4., che la distrazione contestata in favore della RAGIONE_SOCIALE, a fron di fatture emesse per operazioni inesistenti, non era stata in alcun modo provata nel processo, mentre si era chiarito, da parte della difesa, che l’attività di assisten consulenza prestata da RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE per le trattative svolte per la cessione degli immobili inseriti nel progetto di RAGIONE_SOCIALE era stata reale e fittizia.
5.14. Un quattordicesimo motivo denuncia vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento al capo A.11. poiché la distrazione in favore della RAGIONE_SOCIALE riconducibile a COGNOME, ritenuta sussistente sulla base del rilevato, ecce importo di attività fatturate solo genericamente dedotte, sarebbe stata soltant assertivamente spiegata dalla Corte d’appello, ignorando le spiegazioni dettagliate del ricorrente quanto alle ragioni sottese ai pagamenti ed alla natura delle prestazioni al base delle fatture ed i motivi d’appello dedicati.
5.15. L’ultimo argomento difensivo eccepisce ancora una volta un vizio di motivazione carente o manifestamente illogica con riferimento al capo A.14. (bancarotta fraudolenta documentale da falsificazione delle scritture obbligatorie).
L’assenza di risposte ai motivi di merito relativi a ciascuna delle imputazioni esamina di bancarotta distrattiva e l’erronea valutazione di tali condotte come, appunto, inscri in un disegno depauperativo della RAGIONE_SOCIALE, determinano, secondo la difesa, l’inconfigurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale, non essendovi stat alcuna falsificazione delle scritture contabili.
Ha proposto ricorso anche NOME COGNOME, condannato in relazione ai capi A.4, A.5., A.6, A.7, A.8, A.9., A.10, punti 1,2,3,5, A.14 e con riguardo al quale è stato dichiar estinto per prescrizione il reato ascrittogli il capo A.3. nonchè il capo B p riqualificazione ai sensi dell’art. 217 I. fall..
Il ricorrente ha avuto il ruolo di amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, detentore del 10% attraverso RAGIONE_SOCIALE dal 16.1.2004 fino al 28.7.2005, nonché, da questa data, socio di COGNOME per effetto della fusion per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE tramite la predetta fiduciaria; inoltr amministratore, di fatto, della soc. RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE; amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE; amministratore di fatto della società RAGIONE_SOCIALE; amministratore di fatto della socie RAGIONE_SOCIALE;
6.1. Il primo motivo di ricorso chiede che venga sollevata questione di legittimi costituzionale dell’art. 236, comma 2, n. 1 I.fall. (oggi art. 341 Codice della
d’impresa), per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui equipa quantomeno sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, il reato di bancarot fraudolenta fallimentare a quello di bancarotta fraudolenta “da concordato preventivo”.
Le ragioni di incostituzionalità vengono esposte con riguardo al testo del R.D. n. 267 de 1942, in conformità a quanto previsto dall’art. 390, comma 3, del nuovo Codice della Crisi d’impresa, che impone l’applicazione delle disposizioni vigenti all’epoca dei fatt reato commessi e con la precisazione che si intendono riferite ai corrispondenti articol del nuovo Codice attualmente in vigore.
Si eccepisce l’ingiustificata equiparazione tra sentenza dichiarativa di fallimento e decre di omologazione del concordato preventivo, ai fini della configurabilità del reato bancarotta, con conseguente irragionevolezza del trattamento sanzionatorio non diversificato.
La difesa premette di formulare ragioni di incostituzionalità differenti da quell relazione alle quali la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza del questione con ordinanza n. 268 del 1989, proposta in relazione all’istitut dell’amministrazione controllata.
Si considera rilevante, in particolare, l’irragionevolezza dell’equiparazione, quantomeno con riferimento alla risposta punitiva, di due situazioni completamente differenti c possono verificarsi con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta, dopo l’entrata vigore del d.l. n. 35 del 2005, con cui si è previsto l’accesso al concordato preventi anche in presenza di un mero “stato di crisi” dell’impresa. L’irragionevolezz emergerebbe poiché differenti condizioni patologiche dell’impresa, quali sono lo “stato d crisi” e “l’insolvenza”, vengono parificate nel disvalore della risposta sanzionatoria.
La linea di fondo che percorre il ricorso è che il concordato si è “emancipato da fallimento” ed è sempre più contiguo alle cd. procedure di composizione negoziale della crisi. Ciò vale soprattutto per il concordato in continuità d’impresa. Per questo, sareb anacronistica e ingiustificata la parificazione del trattamento repressivo e punit operata dall’art. 236 I.fall.
L’irragionevolezza e il contrasto con l’art. 3 Cost. deriverebbero, poi, dalla circosta che, ai sensi dell’art. 236 I. fall., è consentita la punibilità in caso di concordato s i casi di bancarotta impropria societaria e per l’amministratore, ma non anche per la bancarotta propria e l’imprenditore individuale. Con irragionevolezza di tale disparità trattamento.
Ancora, vi sarebbe irragionevolezza delle conseguenze sanzionatorie, anche tenuto conto della mancanza, nel concordato collegato alla bancarotta, della condizione obiettiva di punibilità rappresentata dalla dichiarazione di fallimento, che attualizza e concretizza lesione della garanzia patrimoniale per i creditori, certificando l’incapacità irrever dell’imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni. Nel caso del concord preventivo, l’offesa alla garanzia patrimoniale dei creditori si realizza, invece, in f
ben più blanda, con l’elemento “pericolo” che rimane ad un livello di particolar astrattezza, potendosi anzi anticipare il concordato preventivo ad una situazione di mero rischio teorico di insolvenza, che svuota il disvalore dell’ipotetica condotta di bancaro Si deduce anche un profilo di illegittimità costituzionale con riguardo all’art. 27 Cost alla funzione rieducativa, alla luce dell’impossibilità di calibrare il tratt sanzionatorio di fatti dal diverso disvalore dal momento che devono applicarsi i medesimi delta edittali. Tale sproporzione si risolve in un ostacolo alla funzione rieducativa c pene devono tendere.
6.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge con riferimento all mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall’art. 219, comma 1, I. fall. nei confronti di tutti gli imputati, compreso il ricorrente; inoltre, si eccepisce un de motivazione sul punto.
L’aggravante non è stata formalmente contestata, poiché non è sufficiente il richiamo alla disposizione normativa nel capo di imputazione, se manca una precisa enunciazione degli elementi che rendono la valutazione del danno arrecato dalla bancarotta come “grave” e se, soprattutto, si è in presenza di una pluralità di condotte di bancaro sicchè, se non vi è il richiamo esplicito alla continuazione fallimentare di cui all’art comma 2, n. 1, I.fall., risulta equivoca l’indicazione della disposizione dell’art. 219 senza nessun’altra precisazione.
Inoltre, si eccepisce la violazione dell’art. 118 cod. pen. poiché, data la natura ogget della circostanza aggravante in esame, la sua esclusione, come il suo riconoscimento, dovrebbero comunicarsi a tutti gli imputati, mentre, nel caso di specie, è stata fatta u distinzione da parte del giudice d’appello illogica e inadeguata (si citano pagg. 129 130).
La mancata esclusione dell’aggravante ex art. 219 cit. nei confronti del ricorrente h determinato, altresì, l’illegittima conseguenza che nei suoi confronti non è sta dichiarata la prescrizione del reato.
6.3. La terza censura che la difesa del ricorrente propone attiene al vizio di carenza motivazione, o di sua manifesta illogicità, quanto alla qualifica di amministratore di f della società RAGIONE_SOCIALE, attribuita all’imputato da parte dei giudici di meri nonostante la prova dichiarativa sia andata in senso opposto.
6.4. Un quarto motivo di ricorso agita l’argomento della carenza e manifesta illogici della motivazione quanto all’attribuzione al ricorrente del ruolo di concorrente estran nei reati contestati, con violazione dell’art. 110 cod. pen.: manca qualsiasi prova del coinvolgimento in accordi distrattivi o dissipativi.
La formulazione della motivazione della Corte d’appello è priva di valore dal punto d vista della capacità di affermazione della colpevolezza del ricorrente, facendo leva su u interrogativo “retorico”, del tipo “come poteva non sapere”. L’onere argomentativo sulla
condanna è stato, quindi, completamente pretermesso e lasciato a congetture desunte dagli asseriti vantaggi derivati al ricorrente dalle condotte contestate.
6.5. Il quinto motivo di ricorso denuncia mancanza di motivazione quanto all’affermazione di colpevolezza del ricorrente per il reato di cui al capo A14 (bancarot fraudolenta documentale da falsificazioni nelle scritture contabili della RAGIONE_SOCIALE, i modo da occultare le operazioni fraudolente contestate negli altri capi di imputazione).
Si tratterebbe di un’ipotesi a dolo specifico, per la finalità di arrecare pregiudi creditori, che non è stata tuttavia esplicitata nel capo di imputazione, ove si è richiama la sola funzionalizzazione della condotta ad occultare i reati di bancarotta distratt descritti nelle altre imputazioni.
Inoltre, entrambe le sentenze di merito non indicano quali scritture sarebbero state falsificate; perché sarebbero false e in che modo il ricorrente avrebbe concorso nel delitto, con quale contributo, al di là della mera posizione di consulente legale del società.
6.6. Il sesto argomento speso dalla difesa del ricorrente eccepisce illogicità del motivazione della sentenza impugnata in relazione al rigetto della proposta di concordato in appello, nonostante il parere positivo del PG.
Le ragioni del rigetto si basano sull’erronea deduzione che, dalla sentenza di primo grado, la pena base per il reato A, da cui si è partiti per il calcolo complessivo, fosse di 6 an 6 mesi di reclusione, significativamente superiore a quella pattuita ex art. 599-bis co proc. pen.; ma tale deduzione non è esatta, visto che la riduzione delle generiche può essere graduata fino ad un terzo e il Tribunale si era limitato ad affermare che la pen base, ridotta per le attenuanti generiche prevalenti, fosse pari ad anni 4 e mesi 4 reclusione.
6.7. L’ultimo motivo di ricorso eccepisce violazione del divieto di reformatio in peius e carenza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla sanzione inflitta al ricorren Sulla base della medesima, erronea congettura di cui al motivo precedente, quanto alla determinazione della pena base in primo grado, la sentenza d’appello è partita da una pena base di 5 anni di reclusione per il calcolo della sanzione inflitta, dimenticando c invece poteva essere calcolata la pena base anche in misura prossima ad anni 4 e mesi 4 di reclusione, che è il solo dato certo, esplicitamente indicato dal tribunale.
Ha proposto ricorso anche NOME COGNOME, nella sua qualità di consigliere dal 10.10.2003 al 27.7.2006 di RAGIONE_SOCIALE poi RAGIONE_SOCIALE, nonché detentore del 10% attraverso RAGIONE_SOCIALE dal 16.1.2004 fino al 28.7.2005, nonché da questa data socio di RAGIONE_SOCIALE per effetto della fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE tramite la predetta fiduciaria; consigliere dal 19 maggio 2003 al 30 giugno 2005 di RAGIONE_SOCIALE e dal 06 maggio 2003 al 30 giugno 2005 di GZ RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente è stato condannato per i capi Al, A4, A6, A7, A8, A9, A10, All e A14, mentr anche nei suoi confronti è stata dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo riqualificato in bancarotta preferenziale.
7.1. I primi tre motivi di censura denunciano vizio di motivazione carente manifestamente illogica quanto alla responsabilità del ricorrente affermata in relazion al capo A6, quale percettore delle somme distratte, con conseguente manifesta illogicità della motivazione anche riguardo alla condanna del ricorrente per gli ulteriori reati di ai capi di imputazione, desunta dal presunto ed insussistente vantaggio da lui ricavato della distrazione di cui al citato capo A6.
In sintesi, la difesa ritiene che manchino nella sentenza impugnata i richiami a prov riguardanti i flussi di denaro percepiti dal ricorrente; eccepisce che la stessa c d’appello fondi la colpevolezza del ricorrente su dichiarazioni di coimputati imprecise definite “oscure” e, in ogni caso, in relazione alle quali non si dà atto di riscontri.
7.2. I motivi dal quarto al settimo si riferiscono tutti alla contestazione degli eleme prova per ritenere il concorso del ricorrente nei reati di bancarotta fraudolenta tutti ascritti.
In sintesi, la difesa rappresenta come la sentenza impugnata abbia costruito la colpevolezza dell’imputato in via del tutto congetturale, travisando le prove dichiarat e non fornendo alcuna indicazione di quali siano stati i contributi concorsuali da prestati; manca, inoltre, qualsiasi riferimento soddisfacente al coefficiente soggett necessario completamento della responsabilità a titolo di concorso in reati di bancarott fraudolenta.
Il ruolo centrale del ricorrente in tutta la pianificazione e attuazione dei presunti apoditticamente affermato dalla Corte territoriale e frutto di travisamento (come spiega alle pagine da 63 in poi del ricorso), viene usato illegittimamente come argomento per affermare la superfluità dell’indagine sul suo contributo concorsuale specifico, quant alle singole condotte contestategli. Così anche assurgono a prova dei reati, automaticamente, le sue cariche e le sue partecipazioni societarie nelle società coinvolte ed il lucro personale che il ricorrente avrebbe tratto dai reati, anche questo affermat modo assertivo.
7.3. I motivi ottavo e nono sono dedicati a denunciare vizi di motivazione carente manifestamente illogica della sentenza impugnata quanto alla condanna per il reato di cui al capo Al4 di bancarotta fraudolenta documentale da falsificazione delle scrittu contabili.
La tesi della difesa, ancora una volta, rappresenta come la sentenza d’appello non abbia offerto alcun argomento concreto di prova riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del concorso nel reato da parte del ricorrente; vi sono stati anc travisamenti della prova dichiarativa (in particolare di COGNOME COGNOMECOGNOME.
0B
Inoltre, si denuncia nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente dec di rinvio a giudizio per omessa specificazione della contestazione di bancarotta fraudolenta documentale e genericità dell’imputazione; omessa risposta ai motivi d’appello relativi alla contestazione in esame; apoditticità delle ragioni di condanna della mancata riqualificazione in bancarotta semplice documentale, che sarebbe estinta per prescrizione.
7.4. I motivi di ricorso dal decimo al dodicesimo riguardano la qualificazione giuridi delle condotte contestate.
Il decimo motivo denuncia carenza di risposta motivazionale (a pag. 171 della sentenza) quanto alle ragioni dedotte con l’atto di appello e relative alla liceità delle opera contestate come distrattive o di falsificazione documentale nei diversi capi d imputazione: la decisione di secondo grado, lodando la minuziosità di dettagli di quella di primo grado, dichiaratamente afferma l’ultroneità di una sua motivazione sulle ragioni dell’atto di impugnazione presentato dal ricorrente.
La difesa, invece, evidenzia l’insufficienza dei richiami operati alla pronuncia di pr grado, ai fini di ritenere soddisfatta la motivazione di un provvedimento d’appello.
In particolare, si sintetizzano le ragioni per le quali le compensazioni e i pagamenti n fossero simulacri di operazioni distrattive.
L’undicesimo motivo di ricorso si occupa soprattutto di eccepire l’erronea prospettiva della sentenza impugnata, che ha ritenuto non provata l’operatività quantomeno iniziale del RAGIONE_SOCIALE, quale RAGIONE_SOCIALE di imprese, laddove invece i testimoni hanno dichiarato che la stessa RAGIONE_SOCIALE era il contenitore preludio del RAGIONE_SOCIALE (si cita la testimonianza COGNOME a pag. 119 dell’udienza del 5.5.2016) e che le società di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, controllanti delle diverse società industriali (RAGIONE_SOCIALE, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), operavano in un logica di consolidamento di un RAGIONE_SOCIALE in fase di prima attuazione.
Le operazioni di pagamento contestate come distrattive, quindi, rientravano in un’ottica di RAGIONE_SOCIALE.
Il dodicesimo motivo eccepisce la portata non distrattiva dell’operazione di cui al cap A7, poiché i 4,4 milioni di euro pagati da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE nell’agosto 2004 si inseriscono nel quadro dei rapporti commerciali tra le due società, come dichiarato dal coimputato COGNOME, la cui prova dichiarativa è stata travisata nei contenuti dai giud d’appello.
7.5. Il tredicesimo motivo di ricorso attiene al tema dell’aggravante ex art. 219, comma primo, I. fall. ed alla conseguente prescrizione dei reati di cui al capo A. La dif rappresenta come la questione abbia già costituito un punto fondamentale dell’atto di appello e come la stessa Procura AVV_NOTAIO abbia richiesto alla Corte territoriale di non applicare alla bancarotta RAGIONE_SOCIALE l’aggravante in esame del danno di rilevante entità, ritenendo anche la sua mancata, compiuta contestazione nell’imputazione, non essendo sufficiente il mero richiamo alla disposizione dell’art. 219, comma 1, I.fall.
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Tantomeno le ragioni di sussistenza dell’aggravante in esame sono state adeguatamente esposte, limitandosi la Corte ad un argomentare apodittico (cfr. pag. 171), sia dal punt di vista oggettivo che soggettivo.
Inoltre, si rappresenta che l’art. 236 I. fall. non rientra nel novero delle disposizio quali è applicabile l’aggravante ex art. 219 cit., non essendo espresso il richiamo a prima disposizione nel testo della disposizione aggravatrice e non potendosene, quindi, estendere l’applicazione, in virtù del divieto di analogia in malam partem.
Il rinvio operato dall’art. 236 all’art. 223, che a sua volta rinvia all’art. 216 del fallimentare, non è idoneo a “coprire” l’applicabilità della circostanza aggravante un’ipotesi che non espressamente la prevede.
I reati di cui al capo A sarebbero, pertanto, tutti prescritti, a far data dal 30.5 dovendosi considerare come dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione il 20.11.2006, data del decreto di ammissione alla procedura di concordato (e non considerando esatta la data dell’omologa a tali fini, come invece fa la crote territorial
7.6. Il quattordicesimo ed il quindicesimo motivo di ricorso attengono al trattament sanzionatorio ed alle statuizioni civili disposte.
Si lamenta l’apoditticità delle motivazioni della sentenza impugnata quanto all dosimetria sanzionatoria inflitta al ricorrente e avuto riguardo anche alle sanzi accessorie disposte nei suoi confronti.
Identica censura viene riservata anche alle statuizioni civili (quindicesimo motivo contestando specificamente l’indimostrato nesso di causa tra il danno patito dalla procedura RAGIONE_SOCIALE e le condotte del ricorrente, la sproporzione della provvisionale riconosciuta alla stessa procedura; infine, la mera apparenza della motivazione in ordine all’ammissione dei lavoratori costituiti parte civile e al riconoscimento nei loro conf di una provvisionale e del pagamento delle spese legali. Si denuncia una motivazione carente al riguardo del provvedimento impugnato.
Il Sostituto AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto:
per COGNOME; l’annullamento con rinvio NOME alla continuazione esterna; riget nel resto;
per COGNOME, l’annullamento con rinvio al giudice civile;
per COGNOME, l’annullamento con rinvio;
per COGNOME, l’annullamento senza rinvio quanto alle statuizioni civili, da revoc inammissibilità nel resto;
per COGNOME, il rigetto del ricorso.
La difesa di NOME COGNOME ha depositato quietanza sottoscritta dal liquidato giudiziale di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, già RAGIONE_SOCIALE, a
dell’accordo transattivo con cui la società predetta si dichiara soddisfatta pe risarcimento accordatole dall’imputato (per 30.000 euro), rinunciando ad ogni altra azione e pretesa.
Successivamente, la difesa del ricorrente COGNOME ha depositato memoria con cui si chiede l’estensione degli effetti dell’impugnazione proposta dal coimputato COGNOME ne motivo 4.1. (eliminazione delle statuizioni civili relative al capo B, in quan prescrizione è intervenuta precedentemente alla pronuncia della sentenza di primo grado).
9.1. La difesa di NOME COGNOME ha depositato memorie con le quali precisa ulteriormente alcuni tra i motivi di ricorso.
9.2. La difesa di NOME COGNOME ha depositato memorie con le quali, prendendo atto delle conclusioni del PG, evidenzia che la sentenza d’appello sarebbe nulla in quanto è stata negata a NOME COGNOME la possibilità di ripresentare una diversa proposta concordato. La recentissima giurisprudenza di legittimità, invece, è ormai pacifica nel ritenere che la Corte di Appello, nel caso in cui ritenga di non accogliere la prima propos di concordato, debba dare la possibilità alla difesa di riformulare la richiesta (Sez. 2, 16/09/2022 n. 43198; Sez. 2, 11/01/2024, n. 6595). Ed ancora: “al rigetto della richiesta di concordato sull’accoglimento in tutto o in parte dei motivi di appello, con rinuncia altri eventuali motivi, deve seguire comunque, una fase di interlocuzione con le parti dal momento che “il Legislatore (ha) voluto garantire sempre la possibilità di reiterar l’accordo”; “la necessità di proseguire il dibattimento garantisce anche la possibilit presentare una nuova proposta di concordato” (Sez. 4, 28/06/2023, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Questa possibilità di ripresentare una nuova e diversa proposta di concordato è stata negata alla difesa di NOME COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente all’esame dei diversi ricorsi, è bene premettere sintetiche note su contesto in cui si inseriscono i fatti oggetto del processo, che verte su una serie contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, collegate in tre macroimputazioni differenti, corrispondenti alla crisi economica di tre società: RAGIONE_SOCIALE, ammessa al concordato preventivo; la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), entrambe dichiarate fallite.
Si tratta di società la cui vita aziendale era stata connessa strettamente, sin dall’in al progetto di creazione di una realtà economica, denominata “RAGIONE_SOCIALE“, che si riprometteva di riunire in un’unica entità industriale e amministrativa, al fine riporta un nuovo e positivo sviluppo, tre note società del settore tessile.
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Le tre società si caratterizzavano per trattare la produzione o commercializzazione di materiali di derivazione naturale dalla RAGIONE_SOCIALEulosa; tutte, all’epoca dei fatti, non era buone condizioni finanziarie, ma dotate di elevate potenzialità; le società inizialmen erano denominate: “RAGIONE_SOCIALE” (che produceva pregiato filato di cupro in Gozzano, unica realtà aziendale al mondo, in competizione con l’azienda giapponese ASAHI, e dotata di un marchio notissimo a livello internazionale); “RAGIONE_SOCIALE” (che produceva acetato in RAGIONE_SOCIALE) e “RAGIONE_SOCIALE” (che produceva viscosa in uno stabilimento industriale a Rieti).
Il RAGIONE_SOCIALE prevedeva la concentrazione delle risorse delle medesime società, la riduzione dei costi produttivi, l’unificazione della gestione amministrativa e finanziaria, in vista costituzione – poi mai attuata – di un RAGIONE_SOCIALE aziendale unitario ai fini di un rilanci fatturato.
Tutte e tre le società coinvolte nel progetto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEulosico possedevano propr immobili industriali: “RAGIONE_SOCIALE” nella sede di Gozzano, “RAGIONE_SOCIALE” in quella di RAGIONE_SOCIALE e “RAGIONE_SOCIALE” in quella di Rieti; in particolare, i due stabilimenti di RAGIONE_SOCIALE e Rie erano dotati anche di proprie centrali di energia elettrica, mancanti in Gozzano, ch risultavano strategiche ed indispensabili per il funzionamento della produzione dei filat Il progetto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prevedeva che in RAGIONE_SOCIALE – società prescelta per l’accentramento e la realizzazione del RAGIONE_SOCIALE e, a tal fine, appunto, dall’aprile 20 ridenominata RAGIONE_SOCIALE, che già possedeva l’immobile industriale di RAGIONE_SOCIALE sarebbero confluite sia l’azienda RAGIONE_SOCIALE, tramite conferimento, ivi compreso il suo immobile industriale di Rieti, e sia l’azienda ed i noti marchi (del valore di decine di mi di euro) di RAGIONE_SOCIALE
Difficoltà finanziarie hanno impedito di portare a termine il progetto e, nel 2004, NOME COGNOME – gestore ed amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE, poi divenut RAGIONE_SOCIALE, con interessi e ruoli gestori in altre società collegate all’operazi economica ruotante intorno alla creazione del RAGIONE_SOCIALE – ha deciso di virare, secondo la ricostruzione dei giudizi di merito, verso azioni di vendita degli immobili di RAGIONE_SOCIALEce (i complessi di RAGIONE_SOCIALE e Rieti) a vantaggio di società a lui riferibili (la società RAGIONE_SOCIALE), insieme ai coimputati principali COGNOME COGNOME COGNOME, con depauperamento della RAGIONE_SOCIALE, mediante operazioni principalmente di sale and lease back (che hanno coinvolto l’immobile di RAGIONE_SOCIALE e diverse società).
1.1. Delle tre distinte bancarotte contestate in complesse imputazioni, rimangono in piedi, all’esito del giudizio di secondo grado nonché delle dichiarazioni di prescrizione taluni reati, soltanto alcune delle condotte relative al capo A della bancarotta affere alla società RAGIONE_SOCIALE
In particolare, nei confronti degli imputati COGNOMECOGNOMECOGNOME COGNOME, la sentenza d’appello ha stabilito che, ritenuta sussistente l’aggravante ex ar
*
219, primo comma, I. fall., la prescrizione non fosse ancora maturata, indicando come termine ultimo il 26.7.2026.
Le altre contestazioni, tuttavia, sono state ritenute fondate agli effetti civili nei c di alcuni altri imputati, con conferma delle statuizioni civili (altri coimputati ancora, si è già evidenziato, sono stati assolti con formula piena), ad eccezione di coloro i qu hanno raggiunto accordi con le parti civili, che hanno determinato la revoca delle suddette statuizioni, vale a dire gli imputati NOME e NOME COGNOME, in relazione fallimento RAGIONE_SOCIALE
Le tre diverse macrocontestazioni originarie di bancarotta vertevano:
la prima, sulle vicende della società ammessa il 26.10.2007 a concordato preventivo, la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE, diversa seppur omonima della società di seguito indicata al punto b), oggetto di contestazione per numerose distrazioni milionarie (alcune riqualificate come preferenziali); si tratta delle condotte dissipative bancarotta documentale ed impropria descritte al capo A) del p.p. RGNR 15312/12+61118/13, che ruotano principalmente intorno alle cessioni di due immobili industriali – l’uno sito in RAGIONE_SOCIALE ceduto nel 2004 (Capo A punti da 2 a 9) e l’altro s in Rieti ceduto nel 2005 (Capo A punto 10) – ed alla dispersione dei proventi di ta vendite;
la seconda, sulle vicende della “nuova” società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) – costituita successivamente, in data 1.03.2007, dall’imputato COGNOME e falli il 22.07.2010, oggetto di contestazione per bancarotte da distrazioni/dissipazioni operazioni dolose e bancarotta documentale nel capo B) del pp. RGNR 15312/12+61118/13, che ruotano intorno alla cessione dell’immobile industriale sito in RAGIONE_SOCIALE;
la terza, sulle vicende della società RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), fallit 13.11.2008, oggetto di contestazioni per distrazione, operazioni dolose e bancarotta documentale, nei confronti degli amministratori e dei sindaci (questi ultimi tutti ass già in primo grado), delineate ai capi A) e B) del diverso p.p. n. 36587/08 R.G.N.R., i relazione alla somma di 7,4 milioni distratta nel 2004 ed alle operazioni dolose poste i essere in relazione all’immobile industriale di Rieti.
Venendo ad esaminare i singoli ricorsi, l’impugnazione proposta da NOME COGNOME COGNOME rivela fondata, negli aspetti assorbenti riferiti alla sua affermazion responsabilità, ancorchè ai soli effetti civili.
La Corte d’Appello ha dichiarato la prescrizione di tutti i reati ascritti al ricorre giudizio di secondo grado, sul presupposto che, nei suoi confronti, non possa configurarsi l’aggravante del danno di rilevante gravità, prevista dal primo comma dell’art. 219 I. fal in quanto egli è stato tenuto all’oscuro del reale significato economico delle condott realizzate dal dominus di tutte le operazioni distrattive, NOME COGNOME.
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Il ricorrente, secondo la sentenza impugnata, non era a parte del piano predatori° ideato dal soggetto organizzatore delle speculazioni; i giudici d’appello si diffondono, nelle cir due pagine dedicate a descrivere la condotta di concorso del ricorrente nei reati, nell’evidenziare dati confliggenti con la piena prova di un suo coinvolgimento nei fatti.
COGNOME – si dice – ha assunto il ruolo di consigliere di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE soltanto a far data dal 9 settembre 2005 e sino al 27 lugli 2006; dunque, in epoca successiva alla sottoscrizione dei contratti che hanno consentito la realizzazione delle operazioni distrattive di cui ai capi A8-A9-A10.2 e A10.3.
Nella sentenza impugnata la Corte d’Appello afferma, inoltre, che l’unico ruolo “che oggettivamente risulta in atti essere stato rivestito da COGNOME è sempre ed in ogni cas quello di sottoscrivere i necessari documenti” utilizzati per realizzare le condo distrattive. La sentenza ancora esclude che il ricorrente “avesse una qualsivoglia influenza sulle decisioni e strategie di volta in volta ideate dal deus ex machina COGNOME ovvero dai reali referenti che avevano in mano le redini” delle principali operazio ritenute illecite (pag. 186 sentenza impugnata) ed esclude, altresì, che COGNOME avesse tratto vantaggi, personali o tramite società a lui riferibili, dalle condotte distrattive in essere ai danni di RAGIONE_SOCIALE
L’affermazione di responsabilità, in sintesi, si basa sull’abbinamento con le sue posizion formali nelle società e su una sorta di teorema del “non poteva non sapere”, data la frequenza nell’esecuzione delle direttive di COGNOME COGNOME COGNOMECOGNOME inaccettabile p l’attribuzione delle condotte contestate, anche se in gioco vi è la derivazione degli eff civili delle fattispecie dichiarate prescritte.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno recentemente rammentato (nella notizia di decisione del 28 marzo 2024) che, anche a seguito dei principi stabiliti nella sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 – secondo cui il giudice penale deve applicare la regola d giudizio del “più probabile che non” piuttosto che quella dell’oltre ogni ragionevole dubbio quando si trovi a decidere della responsabilità agli effetti solo civili – rimangono ferm indicazioni contenute nella sentenza Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, COGNOME, Rv. 244273, secondo cui, quando in gioco vi sono gli effetti civili di una decisione, c presenza della parte civile in giudizio, il proscioglimento nel merito, in cas contraddittorietà o insufficienza della prova, deve essere oggetto di verifica e non riman superato dalla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità.
Ed infatti, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale nei gradi di me intervenuta condanna, ai sensi dell’art. 578 cod. proc. pen., il giudice d’appello e la Cor di cassazione sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti delle disposizioni de capi della sentenza che concernono gli interessi civili; a tal fine, i motivi di ricorso pro dall’imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna, anche solo generica, al risarcimento del danno dalla mancanza di prova dell’innocenza dell’imputato, secondo quanto previsto dall’art. 129 cod. proc. pen. (cfr
per il giudizio d’appello, negli stessi termini, Sez. 5, n. 28289 del 6/6/2013, Cologno, R 256283; nonché, tra le tante, in ordine al giudizio di legittimità, in motivazione: Sez. n. 14822 del 20/2/2020, COGNOME, Rv. 278943 e Sez. 5, n. 26217 del 13/7/2020, G., Rv. 279598-02, nonché Sez. 5, n. 28848 del 21/9/2020, COGNOME, Rv. 279599. Vedi in precedenza, altresì, Sez. 5, n. 5764 del 7/12/2012, dep. 5/2/2013, COGNOME, Rv. 254965 01; Sez. 5, n. 14522 del 24/3/2009, COGNOME, Rv. 243343 – 01; Sez. 6, n. 21102 de 9/3/2004, COGNOME, Rv. 229023 – 01).
Nel caso di specie, i vizi di contraddittorietà della motivazione sono tali da impo l’annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello rispetto a tutte le fattispecie poste alla base dell’affermazione di responsabilità agli e civili del ricorrente, rimanendo assorbiti i motivi sulla sussistenza di ipotesi riconduc alla figura della cd. “bancarotta riparata” e le contestazioni sulle nullità processuali, il principio della prevalenza dell’eventuale esclusione della responsabilità del ricorren sia pur agli effetti civili, rispetto ad ogni altra valutazione discendente dalla declara di prescrizione, derivato dalla sentenza n. 111 del 2022 della Corte costituzionale.
3. Il ricorso di NOME COGNOME è parzialmente fondato.
3.1. Sono infondati tutti i motivi (primo, secondo e terzo) che mirano ad ottenere una declaratoria di assoluzione agli effetti penali più favorevole, ai sensi del canone di giudi dettato dalle Sezioni Unite con la pronuncia Sez. U, n. 35490 del 28/5/2009, COGNOME, Rv. 244274, secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza de fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione “ictu oculi”, che a quello di “apprezzamento”, e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento.
Ebbene, nel caso del ricorrente, la sentenza impugnata ha evidenziato elementi tali da escludere che si possa far luogo ad una immediata declaratoria di assoluzione, facendo leva sulla continuata realizzazione, da parte sua, di plurime condotte di natur estremamente e gravemente imprudente, in operazioni ad alto rischio, nonché sull’addebito di ritardata richiesta di fallimento. Le condotte, tutte attuate nel ten di salvare la società RAGIONE_SOCIALE dalla decozione, sono state ritenute, con adeguata motivazione, idonee ad integrare la fattispecie di cui all’art. 217 I.fall., anco prescritta.
Non hanno pregio, d’altra parte, le generiche ed imprecise osservazioni sulla divergenza tra contestazione e sentenza (peraltro, di prescrizione), alla luce dell’ampiezza dell formula di imputazione e del constatato equilibrio della motivazione del provvedimento
– COGNOME impugnato tra ricostruzione del quadro di contesto e cristallizzazione delle condott ritenute riferibili all’imputato.
Le ragioni difensive, pertanto, devono essere complessivamente rigettate, sotto tali profili, costituendo, peraltro, diffusamente, una richiesta di rivalutazione nel merito d piattaforma processuale sulla base della quale i giudici di merito si sono determinati ( particolare, rivelano tale inammissibile finalità il secondo ed il terzo motivo di censur 3.2. Il quarto motivo di ricorso è fondato.
La Corte d’Appello ha riqualificato i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale ascrit capi B1 (bancarotta distrattiva) e B2 (bancarotta da operazioni dolose) nella meno grave ipotesi di cui all’art. 217 I. fall. e, di conseguenza, ha dichiarato l’estinzione del re prescrizione, maturata prima della sentenza di primo grado (datata 18.2.2019) e collocata, dalla stessa sentenza impugnata, alla data del 22.1.2018.
Le Sezioni Unite, in proposito, con la sentenza Sez. U, n. 39614 del 28/4/2022, COGNOME, Rv. 283670, hanno chiarito che l’art. 578 cod. proc. pen. è inapplicabile a tutte le ipot di estinzione del reato che si collocano a monte della sentenza di condanna in primo grado, con necessità di revocare le statuizioni civili precedentemente adottate.
La conferma delle statuizioni civili, disposte in favore dei lavoratori dipendenti d società costituiti in giudizio, motivata specificamente dalla Corte territoriale, si po contraddizione con i richiamati principi del massimo collegio nomofilattico, secondo i quali le statuizioni civili conseguono ad almeno una condanna validamente emessa; di talchè, se il giudice di primo grado avesse deciso, più correttamente, già in quella sede d giudizio, la prescrizione dei reati, non avrebbe potuto disporre condanna ad alcuna statuizione civile.
Per tali ragioni, le statuizioni civili illegittimamente stabilite devono essere elim mediante pronuncia di annullamento senza rinvio agli effetti civili, con assorbimento del quinto motivo di ricorso.
Le considerazioni soprascritte valgono anche nei confronti del ricorrente NOME COGNOME, il quale, con motivi aggiunti, ha chiesto l’estensione dei motivi formulati dal coimputa COGNOME quanto all’illegittimità della condanna alle statuizioni civili relativa a reati in epoca antecedente alla sentenza di primo grado. Anche nei suoi confronti, dunque, le statuizioni civili riferite ai reati di cui al capo B dell’imputazione devono essere elimi
Il ricorso di NOME COGNOME è fondato con riguardo alle censure svolte in relazione al capo A6, mentre deve essere rigettato nel resto.
4.1. Il primo ed il secondo motivo, che denunciano violazione di legge e vizio d motivazione in relazione al rigetto dell’istanza di concordato in appello ex art. 599cod. proc. pen., sono inammissibili.
La difesa di NOME COGNOME COGNOME duole RAGIONE_SOCIALE della ritenuta illegittimità, da parte Corte d’Appello, del calcolo della continuazione criminosa tra la pena stimata congrua nel
presente processo e la precedente condanna a pena concordata in appello: il rigetto del concordato richiesto ex art. 599-bis cod. proc. pen. sarebbe fondato su un presupposto erroneo.
Con le memorie depositate in vista dell’udienza dinanzi al Collegio, la difesa ha anche evidenziato che la sentenza d’appello sarebbe nulla in quanto è stata negata al ricorrente la possibilità di ripresentare una diversa proposta di concordato, possibilità che, invec la recentissima giurisprudenza di legittimità è ormai pacifica nel ritenere obbligata (Se 2, n. 43198 del 16/09/2022, COGNOME, Rv. 283853; Sez. 6, n. 37981 del 12/7/2023, COGNOME, Rv. 285182).
In proposito si rileva che il ricorso è generico, poiché non si confronta con la second delle due rationes decidendi utilizzate dalla Corte territoriale per rigettare la richiesta concordato in appello, e tale considerazione rende l’impugnazione inammissibile, indipendentemente dalla giurisprudenza poc’anzi citata, ma anche dalle ulteriori indicazioni ermeneutiche, rilevanti e sicuramente opinabili – come effettivamente fa notare la difesa nel secondo motivo di ricorso -, secondo cui, in tema di concordato con rinuncia ai motivi in appello, non è affetta da nullità la sentenza pronuncia immediatamente dopo il rigetto dell’accordo, senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento, qualora l’appellante, all’udienza di discussione, abbia concluso anche nel merito, riportandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento della proposta sulla pena, posto che il predetto ha, in tal modo, rinunziato implicitamente alla proposizione di un nuovo accordo (Sez. 2, n. 45287 del 17/10/2023, Santacruz, Rv. 285347).
Il vizio di genericità supera anche la critica alle ragioni del rigetto del concordato, d della Corte d’Appello su di un presupposto non condivisibile, che si risolve nel negare sempre e comunque la possibilità di porre in continuazione due sentenze di concordato sulla pena in appello. Tale presupposto erroneo sostiene che la pattuizione concordata non potrebbe essere surrettiziamente modificata, rendendola, attraverso la continuazione “esterna”, un anello “satellite” della pena base calcolata per il reato p grave della continuazione interna.
Ed invero, l’alternativa ratio decidendi che, a prescindere dalle considerazioni difensive di ordine preliminare, rimane viva – e non osteggiata dal ricorso, che per tale ragione inammissibile – è rappresentata dalla considerazione di incongruità, per difetto, della pena concordata ex art. 599-bis cod. proc. pen. (cfr. pag. 153 della sentenza d’appello). Seguendo la traccia della motivazione criticata dalla difesa, si evidenzia che la pena come determinata a seguito del patteggiamento in appello, è stata ritenuta dai giudici di secondo grado, comunque, incongrua, comportando un aumento inadeguato della sanzione per tre diversi delitti bancarotta fraudolenta (quelli oggetto della senten passata in giudicato), incapace di descrivere il disvalore concreto delle condotte ascrit al ricorrente.
Il ricorso non aggredisce tale logica decisoria di rigetto e non spiega perché, viceversa la pena concordata sarebbe stata adeguata (peraltro, i giudici d’appello hanno ritenuto che anche la pena base per il delitto più grave considerato nel patteggiamento, quello relativo alla bancarotta BemberRAGIONE_SOCIALE, fosse di per sé incongrua, sia con riguardo alla gravità oggettiva delle condotte che all’intensità del dolo).
4.2. E’ fondato il nono motivo di ricorso, riferito alla colpevolezza dell’imputato p reato di cui al capo A6, e l’accoglimento di tale ragione difensiva, che coinvolg l’affermazione di responsabilità per uno dei reati in gioco, determina l’assorbimento del terzo motivo di ricorso, avente ad oggetto il diniego della continuazione criminosa, che dovrà essere oggetto di rivalutazione all’esito del giudizio in ordine alla sussistenza d reato citato ed alla conseguente, eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Venendo alle ragioni che hanno guidato il Collegio nel ritenere fondato il ricorso nell parte in esame, deve evidenziarsi che la distrazione della somma di un milione di euro in favore dei coimputati COGNOME COGNOME mediante l’interposizione della società RAGIONE_SOCIALE, alla quale la RAGIONE_SOCIALE avrebbe conferito l’incarico (fittizio, secondo l’accusa consulenza per organizzare una o più operazioni di finanziamento aventi ad oggetto l’immobile di RAGIONE_SOCIALE, è stata oggetto di un fugace passaggio motivazionale specificamente dedicato al ricorrente (in fine di pag. 161 del provvedimento impugnato) e di un rinvio generico alle argomentazioni svolte nell’esame della posizione di un coimputato non ricorrente, NOME COGNOME, amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti il reato (così come le ulteriori contestazioni) è stato dichiarato presc non valutata sussistente l’aggravante ex art. 219, comma primo, I. fall.
Un rinvio che conduce, nelle pagine dedicate (da 188 a 191), soltanto ad un’apodittica affermazione del coinvolgimento di COGNOME nel reato, mediante l’indicazione di un suo quasi ineluttabile “placet” alla stessa.
La distrazione è stata ritenuta sussistente perché si è valutata la consulenza pattuit come fittizia con la società RAGIONE_SOCIALE utilizzata quale mero schermo per drenare la somma verso i due coimputati, ma anche tale affermazione va riempita di contenuti specifici e non lasciata all’adesione acritica alla sentenza di primo grado, senza esame puntuale delle ragioni difensive, anche quelle riproposte nel ricorso e legate ai contributi conoscit del teste COGNOMECOGNOME con necessità di verificare che realmente la società RAGIONE_SOCIALE fosse un mera società schermo, priva di qualsiasi incarico di consulenza svolto nel corso della sua operatività.
4.3. Sono invece infondati tutti gli altri motivi difensivi, compresi quelli aggiunti i dell’udienza.
4.3. a) Il quarto motivo (il cui contenuto di fondo, con cui si denuncia la configurabil le modalità di contestazione e la sussistenza dell’aggravante del danno patrimoniale di
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rilevante entità prevista dalla legge fallimentare, è analogo al motivo tredicesimo d ricorso COGNOME ed al secondo motivo del ricorso COGNOME) è infondato.
Si tratta di un aspetto fondamentale dell’accertamento processuale, poiché l’eventuale esclusione dell’aggravante ad effetto speciale del “danno di rilevante entità” di cui all’ 219, comma primo, I. fall., determinerebbe la prescrizione dei reati riferiti alla bancaro RAGIONE_SOCIALE in concordato: escludendo l’aggravante ad effetto speciale, infatti, i termine massimo di prescrizione sarebbe maturato, tenuto conto dei periodi anche di sospensione.
Per coerenza espositiva, si tratteranno, quindi, tutti gli aspetti critici sollevati c ricorsi che fanno questione della configurabilità di detta aggravante.
La questione preliminare proposta dal ricorrente NOME COGNOME contesta l’applicabilità dell’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità anche ai casi di bancarotta connessa al concordato preventivo. Si tratta di una deduzione priva di pregio.
Denuncia il ricorrente che l’aggravante in esame non sarebbe applicabile alla bancarotta da concordato preventivo, in quanto la norma individua espressamente le fattispecie di reato le cui pene possono subire il previsto aggravamento derivante dall’aggravante (artt. 216, 217 e 218 I. fall.) e tra dette fattispecie non è contemplata quella di cui a 236 co. 2 I. fall., sicchè la sua estensione per via interpretativa a tale ip determinerebbe un caso di analogia “in malam partem”.
Ebbene, si è già consolidato nella giurisprudenza di legittimità un orientamento che ritiene applicabile la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità attraverso un’interpretazione sistematica, anche ai fatti di bancarotta impropria considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarot “propria” ed il richiamo integrale dell’art. 223, comma 2, legge fall. alle pene previ dall’art. 216 legge fall. (Sez. 5, n. 24216 del 24/2/2021, Rv. 281578; Sez. 5, n. 290 del 22/3/2013, dep. 2014, Venturato, Rv. 258446).
Analoghe ragioni logico-sistematiche devono condurre a preferire la soluzione ermeneutica che consente di ritenere applicabile l’aggravante del danno grave anche ai fatti di bancarotta collegati al concordato preventivo, in considerazione del richiam all’art. 223 I. fall., – che, a sua volta, richiama le pene previste dall’art. 216 operato dall’art. 236 co. 2 n 1)1. fall.
Non sussistono, poi, difetti di contestazione dell’aggravante in esame (sollevati nei ricor di COGNOME e COGNOME): la contestazione formale è specificamente formulata, con espresso riferimento al comma primo dell’art. 219 I. fall.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che solo quando non sia precisat riferimento normativo esplicito è necessaria una descrizione più accurata del fatto, da cui si evinca la contestazione dell’aggravante, non essendo sufficiente in tali casi né mera indicazione delle somme oggetto di distrazione, né la generica menzione dell’art. 219 L. Fall. (Cfr. Sez. 5, n. 34116 del 06/05/2019, Ferri, Rv. 277300; Sez. 5, n. 14353
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del 14/12/2018, COGNOME, Rv. 275095, come si evince anche ampiamente dalla motivazione).
Infondati sono anche gli argomenti dedicati a sostenere che, dalla natura oggettiva dell’aggravante, derivi la necessità di ritenerla sussistente in danno di tutti i coimp del reato, con conseguente violazione di legge e manifesta illogicità della sentenza che, invece, proponga la circostanza soltanto nei confronti di alcuni, escludendola per altri
Invero, costituisce regola generale di imputazione delle circostanze aggravanti, prevista dall’art. 59, comma secondo, cod. pen., ritenere che anche le circostanze oggettive siano applicabili solo se conosciute o ignorate per colpa o valuate inesistenti per erro determinato da colpa; tali circostanze, quindi, si estendono ai (soli) concorrenti p quali sia configurabile il coefficiente soggettivo previsto dalla citata disposizione (Se n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785).
Infine, sono prive di fondamento anche le censure riferite alla sussistenza dell’aggravante dal punto di vista oggettivo, essendosi la Corte d’Appello ispirata al corretto principi diritto secondo cui la valutazione del danno deve essere effettuata con riferimento non all’entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuz patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta, con riguardo al diminuzione – non percentuale ma globale – che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verifi gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, COGNOME, Rv. 217403 – 01; Sez. 5, n. 86 del 27/04/1992, COGNOME, Rv. 191565 – 01).
4.3. b) Il quinto e sesto motivo di ricorso di COGNOME sono rivalutativi e in fatto questo inammissibili, poiché tendono a prospettare un’alternativa ricostruzione della piattaforma processuale, traendone conclusioni più favorevoli per il ricorrente, sia c riguardo all’elemento soggettivo che all’elemento oggettivo del reato.
Si rammenta, al riguardo, che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità – a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motiv del provvedimento impugnato – la rilettura degli elementi concreti di fattispecie, post fondamento della decisione impugnata, nonchè l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a que adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/ dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
La sentenza d’appello, nel caso di specie, con motivazione priva di iati logici, evidenziato che, quanto meno dalla primavera del 2004, il ricorrente aveva tutti gl elementi valutativi idonei a fargli comprendere l’irrealizzabilità del progetto del cd. RAGIONE_SOCIALEulosico”; tuttavia, COGNOME, piuttosto che prendere atto di tale irrealizzabilità e ai ripari per il bene della conservazione delle garanzie patrimoniali della società dissesto, al contrario, risulta provato che abbia realizzato un complesso meccanismo di
corporate sale & lease back, dapprima sull’immobile industriale di RAGIONE_SOCIALE e poi su quello di Rieti, al di fuori del piano iniziale e indirizzando risorse economiche della RAGIONE_SOCIALE verso realtà del tutto estranee al progetto iniziale del “RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEulosic riconducibili a lui stesso o a COGNOME.
Può concludersi che la sentenza impugnata ha risposto adeguatamente ai motivi d’appello e costituisce una salda base per la declaratoria di inammissibilità delle ragio di ricorso, dando atto del dolo del reato di bancarotta distrattiva e dell’elemen oggettivo, mediante analisi di quegli “indici di fraudolenza” che la giurisprudenza legittimità ha individuato quali indicatori della sussistenza di condotte distrattive (Se n. 38396 del 23/6/2017, Sgaramella, Rv. 270763).
Indicatori preminenti in tal senso possono ritenersi – come evidenziato dalla sentenza impugnata – le numerose operazioni economiche non più solo “azzardate”, come ritiene la difesa, ma anche evidentemente “estranee” a qualsiasi logica aziendale e produttiva, refluenti in una sorta di “attività meramente finanziaria”, finalizzata a procur febbrilmente somme che non si reimpiegavano nell’attività produttiva a salvaguardia della continuità aziendale, bensì venivano distolte a vantaggio di RAGIONE_SOCIALE, società riconducibile a RAGIONE_SOCIALE, nonché verso l’imputato e i concorrenti nel reato COGNOME COGNOME (cfr. pagg. 156-157 del provvedimento d’appello).
Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto per l’integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la Corte di merito ha enucleat ulteriori indicatori ed in particolare, come ha evidenziato il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nel sua requisitoria scritta, traendo spunto dalla sentenza impugnata: 1) due dati di caratter oggettivo, che i giudici hanno ritenuto provato fossero conosciuti da COGNOME e inerenti all’assenza di fondi esterni (resa definitiva a partire dal ritiro degli istituti di cr pesante indebitamento preesistente di cui erano gravate tutte e tre le società coinvolte nel progetto di accorpamento; 2) l’impiego dei meccanismi di c.d. ‘corporate sale and lease back’ tra le tre società coinvolte, operazioni che, non illecite tout court, possono assumere valenza distrattiva qualora siano effettuate tra soggetti che vantino reciproci rapporti di debito-credito e non tra realtà terze in grado di rinvenire capita finanziamenti esterni e non vincolati; oppure quando i capitali ottenuti non vengano investiti per aumentare la capacità industriale o produttiva delle imprese coinvolte, ma vengano dispersi per finalità estranee a quelle sociali riferibili alla fallita, come acc nel caso di specie.
Di nessun pregio, poi, l’obiezione riferita alla natura di prova decisiva – che si denun pretermessa dalla sentenza impugnata – attribuita all’accordo transattivo intervenuto il 6 luglio 2007 tra il Commissario straordinario di un’altra società coinvolta nelle vicen la RAGIONE_SOCIALE e il liquidatore di RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, la cui posizione processuale si è chiusa in appello con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, esclusa l’aggravante di cui all’art. 219, comma primo, I
t COGNOME fall. Si tratta di una mera asserzione difensiva che non trova elementi fondanti concreti e che, anche secondo logica, non può ritenersi valida di per sé, dovendo eventualmente provarsi che l’accordo transattivo abbia avuto effetti di vantaggi compensativi circostanza, quest’ultima, neppure agitata dalla difesa.
4.3. c) Analogamente inammissibili, perché rivalutativi delle prove e formulati secondo schemi di censura che esulano dall’orizzonte del sindacato del giudice di legittimità, sono i motivi settimo, ottavo, decimo.
Il ricorrente ripropone, di fondo, il refrain della sua volontà di voler unicamente portare avanti ad ogni costo il progetto del RAGIONE_SOCIALE, in nessun modo mai avendo intenzione di agire per distrarre risorse alla RAGIONE_SOCIALE; tale assenza di dol renderebbe non penalmente rilevante qualsiasi sua condotta (e dunque quelle contestategli nei motivi citati e già sintetizzate nell’esposizione in fatto della pre sentenza).
In realtà, si tratta di una difesa abbastanza disarmante, poiché pare ovvio che non possono essere giustificabili di per sè passaggi di risorse da una società ad un’altra, sull base di una rete di “RAGIONE_SOCIALE” che le legherebbe e che, peraltro, già è stata esclusa in modo convincente dalla sentenza impugnata, tenendo conto delle prove (si è evidenziata l’inesistenza di espressi contratti di cash pooling, necessari per giustificare dal punto di vista giuridico i passaggi di risorse finanziarie).
Questa Sezione, infatti, ha già chiarito che integra distrazione rilevante il trasferime di fondi alla capoRAGIONE_SOCIALE invocando l’attuazione di un sistema di tesoreria accentrata (“cash pooling”), atteso che nessun “sistema”, comunque denominato o qualificato, giustifica il passaggio di risorse da una società ad un’altra, anche facenti parte del stesso RAGIONE_SOCIALE, in una situazione di conclamata sofferenza della società deprivata, senza garanzia di restituzione dei valori trasferiti e al di fuori di un credibile program riassestamento del RAGIONE_SOCIALE, che sia rivolto a superare prioritariamente le problematiche dell’ente in sofferenza (Sez. 5, n. 22860 del 01/03/2019, Chiaro, Rv. 276634 – 01).
In motivazione, la Corte ha precisato che non vale ad escludere la natura distrattiva dell’operazione la responsabilità della controllante per i debiti della controllata, delin dall’art. 2497 cod. civ., determinandosi comunque una maggiore difficoltà per i creditori della fallita, tenuti a rivalersi nei confronti di un ente diverso da quello con il quale instaurato rapporti commerciali.
4.3. d) Anche tutti gli altri motivi di ricorso residui sono inammissibili (si tratta dei da undici a quattordici). Con essi si chiede, ancora una volta, alla Corte di legittimit effettuare una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto e delle adeguate ragioni logiche che hanno collegato quegli elementi alle fattispecie di reati contestati (per i q si rinvia all’illustrazione dei motivi in fatto).
Le censure esposte dal ricorrente sono prospettate esclusivamente su di un piano di diversa valutazione del compendio probatorio, senza individuare illogicità o
contraddittorietà del discorso giustificativo, ma proponendo una versione delle vicende distrattive enucleate nelle singole imputazioni che esalta gli elementi favorevoli e depri di significato quelli sfavorevoli alle tesi difensive.
Il ricorso di NOME COGNOME è parzialmente fondato, per quanto si dirà di seguito, tenuto conto che il secondo motivo, analogo al quarto motivo di NOME COGNOME, è stato già trattato, con esiti di infondatezza, nel par. 4.3.a) del “Considerato in diritto”.
5.1. La questione di legittimità costituzionale proposta con il primo motivo di ricors manifestamente infondata, oltre che, per alcuni aspetti, irrilevante.
La difesa ha chiesto che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell’a 236, comma 2, n. 1 I.fall. (oggi art. 341 Codice della Crisi d’impresa – il d.lgs. 12 genna 2019, n. 14, d’ora innanzi CCI – in relazione al quale la questione viene estesa, pur not la disposizione dell’art. 390, comma 3, CCI, che impone l’applicazione delle disposizioni vigenti all’epoca dei fatti di reato commessi e, dunque, nel caso di specie, impone l’applicabilità delle disposizioni incriminatrici di cui al R.D. n. 267 del 1942). Si den una violazione degli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui la disposizione della l fallimentare citata equipara, quantomeno sotto il profilo del trattamento sanzionatorio il reato di bancarotta fraudolenta fallimentare a quello di bancarotta fraudolenta ” concordato preventivo”.
La difesa giudica ingiustificata l’equiparazione tra sentenza dichiarativa di falliment decreto di omologazione del concordato preventivo, ai fini della configurabilità del rea di bancarotta, con conseguente irragionevolezza del trattamento sanzionatorio non diversificato.
Inoltre, il ricorrente assume che le riforme in tema di procedure negoziali della gestio della crisi d’impresa, portate a compimento con le recenti modifiche del 2019, renderebbero irragionevole l’estensione del trattamento sanzionatorio previsto per i reati inerenti alla procedura fallimentare (ora liquidazione giudiziale) agli illeciti comm nell’ambito delle c.d. procedure concorsuali minori.
In proposito, deve RAGIONE_SOCIALE sottolinearsi che, nel caso di specie, vengono in rilievo f commessi anteriormente alla procedura concordataria e l’accesso al rito è stato pacificamente percorso da una società insolvente (la RAGIONE_SOCIALE) in un’ottica liquidatoria. Per questo, avuto riguardo alla fattispecie concreta, in una visione garanzia dei creditori, soddisfatti soltanto in minima misura percentuale, e con gl imputati che non si sono mossi in una dimensione operativa di contenimento della crisi, le condotte non presentano in concreto un minore disvalore rispetto a condotte analoghe poste in essere prima di una declaratoria di fallimento e l’asserzione difensiva si rive RAGIONE_SOCIALE generica, con ricadute di irrilevanza sulla questione di costituzionalità propos In ogni caso, la sanzione prevista ed applicabile ai fatti di bancarotta prefalliment contestati nel caso di specie, presenta una forbice assai ampia, che consente al giudice
di valorizzare la condotta dell’imprenditore che si adoperi per anticipare la soluzione del crisi, anche in un’ottica di risanamento.
Si colorano, poi, di genericità e astrattezza le obiezioni difensive che pretendono vestire l’elemento “pericolo” della bancarotta da concordato in maniera di per sé pi tenue rispetto al fallimento, relegando il concordato preventivo ad una situazione di mero rischio teorico di insolvenza e abbinandovi apoditticamente uno svuotamento del disvalore dell’ipotetica condotta di bancarotta.
Quanto alla più generale eccezione di insuperabile irragionevolezza del diritto vivente che equiparerebbe – con violazione dell’art. 3 Cost. – differenti condizioni patologic dell’impresa, quali sono lo “stato di crisi” e “l’insolvenza”, prevedendo un identico regi sanzionatorio, essa si rivela manifestamente infondata.
La Corte costituzionale, nell’ordinanza n. 268 del 1989, ha già dichiarato la manifesta infondatezza di un’analoga questione, sollevata, però, in relazione all’istit dell’amministrazione controllata e con riguardo all’art. 3 Cost.
Ai fini della soluzione della questione proposta dinanzi al Collegio, è utile esaminare anch il quesito proposto dal giudice a quo.
Secondo il provvedimento di rimessione, la norma denunciata – che estende al concordato preventivo ed all’amministrazione controllata a carico di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società le disposizioni degli artt. 223 e regio decreto n. 267 del 1942-, NOME all’ipotesi di bancarotta patrimonial commessa in caso di amministrazione controllata cui non abbia fatto seguito la declaratoria di stato di insolvenza, violerebbe il principio di eguaglianza in quanto differenza dalle fattispecie connotate da insolvenza e liquidazione concorsuale dei creditori, la previsione penale appare razionalmente incongrua e priva di ogni giustificazione plausibile, essendo definitivamente scongiurato il pregiudizio patrimonial al bene tutelato.
Ebbene, pur a fronte di tale constatazione, secondo i giudici costituzionali, l’estensione disposta dall’art. 236, secondo comma, I. fall. – delle ipotesi di reati di cui ai prece artt. 223 e 224 ai fatti commessi anteriormente e posteriormente all’ammissione della procedura di amministrazione controllata è preordinata alla conservazione dell’integrità del patrimonio dell’impresa costituente la garanzia per i creditori della medesima, in vis della mera eventualità del loro non pieno soddisfacimento.
Tale ratio dell’incriminazione, secondo i giudici costituzionali, ragionevolmente prescinde dall’effettivo avveramento, accertabile ex post, di un danno patrimoniale a carico dei creditori; ecco perché è ragionevole l’estensione delle disposizioni incriminatrici de bancarotta anche ai casi di procedure di amministrazione controllata.
La Consulta, in altre parole, facendo leva sulla natura di reato di pericolo delle fattisp incriminatrici che sanzionano la bancarotta patrimoniale – anche di quelle che, come l’ar 236, comma secondo, n. 1 I. fall., lo fanno estendendo la disciplina dell’art. 223 I. fal
fatti commessi anteriormente o posteriormente all’ammissione della procedura di amministrazione controllata o di concordato preventivo, secondo quanto previsto dal medesimo art. 236, comma secondo, n. 1 – evidenziano (seppur in una brevissima motivazione) la coerenza della ragione incriminatrice di tale estensione con la complessiva sistematica dei reati fallimentari.
Il Collegio condivide tale opzione che, se valida per la procedura di amministrazione controllata, ancor più lo è per una procedura quale quella del concordato preventivo, che ha comunque natura di procedimento giudiziario che trae origine da una sentenza di omologazione e che si svolge sulla base di modalità precisate da quest’ultima, sotto il controllo di organi giudiziari e per finalità di interesse generale.
Il concordato preventivo, in altre parole, è pur sempre una procedura concorsuale attraverso la quale l’imprenditore commerciale mira a superare la crisi economica dell’impresa attraverso una soluzione concordata con i creditori, soggetta alla omologazione del tribunale. Uno dei contenuti della proposta di concordato, rilevante nel caso in esame, è il pagamento dei debiti concordatari mediante la cessione dei beni del proponente. Secondo la disciplina contenuta nella legge fallimentare (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), applicabile ai fatti per cui si procede (si veda, al riguardo, la disc transitoria contenuta all’art. 390 d.lgs. 12/1/2019, n. 14), la procedura si articola i fasi: 1) la presentazione della proposta cui segue il decreto del tribunale che dichia aperta la procedura, designa un giudice delegato ed un commissario giudiziale che svolge funzioni di vigilanza e di controllo sull’amministrazione dei beni e la gestione dell’impre In tale fase è anche possibile la presentazione di proposte concorrenti da parte di uno o più creditori ex art. 163 legge fall.; 2) l’approvazione della proposta da parte de maggioranza dei creditori ammessi al voto secondo i criteri dettati dall’art. 177 leg fall.; 3) l’omologazione del concordato da parte del tribunale che, ai sensi dell’art. legge fall., chiude la procedura di concordato preventivo. A tali fasi della procedura, n caso in cui il concordato consista nella cessione dei beni, si aggiunge una quarta fase, di carattere esecutivo, destinata all’attività di liquidazione dei beni ceduti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Senza potersi addentrare in questa sede nelle distinzioni tra concordato liquidatorio concordato con continuità aziendale e concordato “misto”, sulle quali si sta interrogando la dottrina con rinnovato approfondimento dopo le modifiche dovute al CCI, è innegabile la dimensione concorsuale e (anche solo eventualmente) liquidatoria che sottende la procedura. Dimensione che l’avvicina molto a quella fallimentare, come hanno sottolineato le Sezioni Unite civili, nella sentenza Sez. U civ. n. 19506 del 16/7/200 desumendola dal rinvio contenuto agli artt. da 105 a 108-ter I. fall., in quanto compatibi contenuto all’art. 182, comma 5, legge fall.
Le considerazioni appena svolte conservano la loro attualità anche se confrontate con il Codice della Crisi d’Impresa.
Nell’attuale sistema, infatti, immutato dal punto di vista dell’impianto penale, salvo c per una prospettiva valoriale di fondo, tradotta in un mutamento lessicale di cui si di per cenni di qui a poco, tuttora la disciplina penale ruota intorno alla garanzia creditori: è la tutela dell’integrità del patrimonio dell’impresa in difficoltà economiche orienta l’illecito penale, anticipandone l’area di punibilità alla messa in pericolo del protetto e, dunque, disinteressandosi dell’effettivo danno patrimoniale verificatosi.
L’approccio nuovo del CCI sul piano civilistico, con l’adozione di una logica preventiva, mossa dalla convinzione che la fase della crisi non debba imprimere alla gestione aziendale una “curvatura liquidatoria”, e di una visione salvifica per l’impresa, non h trovato particolare eco sul piano penalistico, che invece è rimasto sostanzialmente immutato.
Le disposizioni penali del nuovo Codice della Crisi, infatti, hanno realizzato soltan un’operazione di rimodulazione del lessico del fallimento, adeguandolo alle nuove prospettive legislative complessive e abbandonando, negli articoli da 322 in poi, quella sorta di stigma collegato allo stesso termine “fallimento” o all’attributo di “fallito”.
Non vi è dubbio che esista una percepibile dicotomia nel sistema normativo attuale.
Da un lato, un’archittetura penale ancora immaginata e costruita su un principale oggetto di tutela, costituito dall’integrità del patrimonio dell’azienda nella sua funzione di gara del ceto creditorio, che è coerente con la prospettiva dell’espulsione dell’impresa insolvente (dichiarata fallita) dal mercato. Dall’altro lato, un impianto civilistic gestione della crisi d’impresa che, dal 2019, è figlio di un “nuovo tempo”, il cui sco precipuo è quello di incentivare la gestione dinamica e procedimentalizzata della crisi ( persino, in alcune situazioni, dell’insolvenza) per la conservazione dell’impresa e dell sue strutture produttive ed il suo mantenimento all’interno del circuito economico.
Tuttavia, la scelta legislativa di non toccare le disposizioni penali, sugellata come n dalla clausola dell’art. 349 del Codice della Crisi d’Impresa, dimostra inequivocabilmente l’espressa volontà del legislatore di mantenere immodificate le incriminazioni, esplicitat dall’art. 2 lett. a) della legge delega, in cui si prevede la continuità delle fatt criminose e refluita, poi, nell’art. 349 del Codice della crisi con lo scopo, dunque escludere aprioristicamente qualsiasi esito abrogativo della riforma.
I canRAGIONE_SOCIALEi della legge sono ben saldati, dunque, dalla clausola di continuità normativa penale, cui fanno eco fattispecie sostanzialmente immutate nella loro riscrittura operata con il CCI dagli artt. 322 in poi.
Il maquillage lessicale corrisponde certo ad una diversa concezione della procedura di liquidazione giudiziale come fenomeno oggettivo e non come condotta automaticamente fraudolenta del fallito; e la mutata prospettiva semantica e valoriale dovrebbe favorir l’accesso tempestivo alle procedure di liquidazione giudiziale, con vantaggi sociali e de creditori. Tali fattori, tuttavia, non pongono, nella prospettiva che viene oggi sottopo
al Collegio, problemi di disparità ingiustificata tra bancarotta da fallimento e bancarot da concordato, tali da determinare dubbi di costituzionalità.
Nella cornice normativa analizzata – passata, presente e futura – il concordato non può ritenersi estraneo o “emancipato dal fallimento”, come vuole la difesa, nonostante la sua vicinanza ad una procedura di composizione negoziale della crisi (soprattutto per quel che concerne il concordato in continuità d’impresa), che va combinata, tuttavia, con i punti di connessione con il fallimento (oggi procedura di “liquidazione giudiziale”).
Tuttora, infatti, la parificazione del trattamento repressivo e punitivo operata dall’ 236 I.fall. tra la procedura fallimentare vera e propria e quella concordata è attual ragionevole e giustificata, anche rispetto alle logiche di compatibilità costituzion dettate dall’art. 3 Cost., secondo quanto si è poc’anzi già messo in risalto.
E tale ragionevolezza si declina anche e soprattutto in una dimensione più squisitamente sanzionatoria, poiché le diversità tipologiche possono e devono essere rilevanti nella parametrazione della pena da irrogare, grazie al delta edittale vigente, particolarmente ampio, che consente al giudice di individualizzare la sanzione, tenendo conto delle specificità e differenze tra le ipotesi di bancarotta da concordato o da fallimento, second il loro concreto atteggiarsi.
Nessun rilievo può essere, altresì, dato al fatto che manca, nella bancarotta da concordato, la sentenza di fallimento, che, a prescindere dalla sua natura, ancora discussa, di condizione obiettiva di punibilità o evento esterno del reato, è semplicemente sostituita – nella sua funzione, ai fini della punibilità – da un altro provvedi giudiziale, che è quello, appunto, di ammissione al concordato preventivo.
Infine, la scelta legislativa di consentire la punibilità in caso di concordato solo per i di bancarotta impropria societaria e per l’amministratore, ma non anche per la bancarotta propria e l’imprenditore individuale è una scelta che può dirsi coerente con quel parametro di ragionevolezza nella diversità delle situazioni concrete che la Corte costituzionale concede al legislatore ordinario nell’alveo dell’art. 3 Cost.
Le ragioni esposte spiegano perché il Collegio ritiene anche manifestamente infondata la questione di costituzionalità proposta dal ricorrente.
5.1. Il terzo motivo è manifestamente infondato, poiché la qualifica di amministratore di fatto del ricorrente non è stato elemento su cui i giudici di merito hanno basato condanna.
5.2. Il ricorso è fondato quanto al quarto motivo, con assorbimento del secondo motivo (dedicato a contestare l’aggravante di cui all’art. 219 I. fall.).
La motivazione con cui la Corte d’Appello ha attribuito al ricorrente la qualità concorrente è carente poiché non corrisponde ai canoni disegnati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “concorre in qualità di “extraneus” nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale il legale o il consulente contabile che, consapevole dei propositi distrattivi dell’imprenditore o dell’amministratore di una socie
in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottra i beni ai creditori o lo assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero ancora svo un’attività diretta a garantire l’impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e proprie preventive assicurazioni, l’altrui progetto delittuoso”. (Sez. 5, Sentenza n. 8276 del 06/11/2015 Ud. (dep. 29/02/2016) Rv. 267724 – 01).
Ebbene, la condotta del ricorrente è stata ritenuta punibile poiché egli avrebbe fornito u contributo essenziale e determinante al coimputato COGNOMECOGNOME utilizzando le proprie esperienze e competenze in ambito giuridico-societario, contribuendo all’ideazione del piano industriale del RAGIONE_SOCIALE ed al successivo sviamento illecito del piano e nell organizzazione ed attuazione delle complesse operazioni dissipative-distrattive.
In particolare, il ricorrente avrebbe messo le sue capacità a disposizione delle societ riconducibili al RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE (FIN VI, EURIDEA, RAGIONE_SOCIALE), le quali sono intervenute come controparti negli schemi di corporate sell and lease back con cui RAGIONE_SOCIALE ha perso la disponibilità del proprio patrimonio immobiliare industriale; si sarebbe adoperato, altresì, nell’individuazione dei v professionisti che hanno figurato nelle vicende in esame come prestanome e fiduciari.
Tuttavia, non sono certo la stretta collaborazione con RAGIONE_SOCIALE e con le società dell RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fattore di per sé neutro, né la complessità delle vicend societarie nelle quali egli è coinvolto a poter fondare il concorso nel reato commesso da COGNOME.
Il dato essenziale utile ad un’eventuale affermazione di responsabilità del ricorrente vale a dire il fatto che egli abbia direttamente lucrato il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE anche a titolo personale (v. capo 6A) – è stato solo apoditticamente affermato dai giudic di merito, senza spiegare perché quelle condotte rientrassero nel progetto distrattivo e come egli vi fosse coinvolto quale extraneus in seno alla compagine formale di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE
Anche la motivazione sull’elemento psicologico, basata solo sulla conoscenza delle precarie condizioni economiche in cui versava sia la danneggiata RAGIONE_SOCIALE, sia la “preferita” COGNOME, con conseguente consapevolezza della pericolosità delle operazioni contestate per le ragioni del ceto creditorio, è carente se riferita ad un extraneus nel reato (si sono valorizzati dati neutri come i rapporti personali con COGNOME, la posizione socio del ricorrente e la sua attività professionale).
E’ certamente corretto ritenere che, sebbene la specifica conoscenza del dissesto della società non sia necessaria ai fini dell’integrazione del dolo di concorso (essend sufficiente la semplice volontarietà del proprio contributo al comportamento depauperativo dell’intraneo), “tale conoscenza può comunque rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori” (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019,
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dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156). Tuttavia, tale conoscenza non può essere desunta dalla posizione professionale tout court dell’imputato, con motivazione apodittica.
Anche il quinto motivo di ricorso è fondato.
In sentenza non è stato neppure evidenziato né è evincibile che sia stata ritenuta la fattispecie della bancarotta fraudolenta ‘specifica’ ex art. 216 comma 1 n.2 L. Fall. contestata al capo A. Deve essere, altresì, verificata l’incidenza delle condizioni omologazione della proposta di concordato preventivo per valutare l’offensività globale della condotta di reato, sempre da ancorare al pericolo concreto ex ante di impoverimento del patrimonio sociale e delle garanzie per i creditori.
La sussistenza del reato è stata desunta dal ruolo che il ricorrente ha svolto nel ideazione ed organizzazione dell’intera operazione distrattiva e da alcune coincidenze di azioni e distrazioni. Si tratta di ragioni insufficienti che sono state fondate, in analisi, solo sulla considerazione che il ricorrente fosse uno dei principali fauto beneficiari di tali operazioni, ancorate ad una ragione logica del tipo che il ricorrente ” potesse non sapere” delle manomissioni contabili e, di conseguenza, dovesse essere ritenuto anch’egli partecipe.
Si tratta di un argomento evidentemente apodittico e, addirittura, espressione di un pregiudizio da posizione, che tradisce le radici dell’obbligo di motivazione di u provvedimento di condanna oltre ogni ragionevole dubbio.
5.4. Il sesto motivo è infondato.
La Corte d’appello ha valutato una complessiva incongruità del trattamento sanzionatorio proposto con il concordato preventivo, a prescindere dal dato di partenza della pena base già irrogata in primo grado.
5.5. Il settimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, è assorb dall’accoglimento dei motivi relativi all’affermazione di responsabilità del ricorrente Corte d’Appello dovrà pronunciarsi di nuovo, eventualmente, in caso di condanna all’esito del giudizio di rinvio, sul trattamento sanzionatorio.
NOME COGNOME è fondato, per le ragioni che si indicheranno di seguito.
Il ricorso di 6.1. I primi tre motivi sono fondati.
La sentenza impugnata, a fronte degli specifici motivi d’appello proposti dal ricorrente risponde con ragioni solo apparenti, rinviando, per alcuni aspetti alla posizione di un alt coimputato (NOME COGNOME), senza indicare in alcun modo elementi logico-fattuali dai quali sia possibile desumere il passaggio di denaro da RAGIONE_SOCIALE al ricorrente; ma anche nelle parti alle quali si rinvia non è dato scorgere passaggi motivazionali che siano idonei a fondare l’affermazione di responsabilità di COGNOME, potendosi ritrovare soltanto un fugace cenno e, per di più, collegato alle dichiarazioni di un coimputato, no vagliate adeguatamente (manca un esame della credibilità soggettiva e dell’attendibilità
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oggettiva del narrato richiamato e, anzi, la verifica è svolta in modo contraddittorio p la vicenda delle consulenze prestate).
6.2. Eguali vizi di motivazione mancante e apparente determinano l’accoglimento dei motivi di ricorso dal quarto al settimo, con conseguente assorbimento delle ulteriori ragioni di ricorso, contenute nei motivi dal decimo al dodicesimo, che riguardano la qualificazione giuridica delle condotte contestate: le motivazioni sull’affermazione d responsabilità del ricorrente condizionano anche la qualificazione giuridica delle condotte a lui ascritte in forma concorsuale, che devono essere rivalutate, anche dal punto di vista dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta che segna il principale discrimine tra l ipotesi dell’art. 216 I. fall. e quelle dell’art. 217 I. fall.
In particolare, quanto ai motivi dal quarto al settimo, si sottolinea che, nella sente impugnata, il riferimento approssimativo alle numerose cariche rivestite da COGNOME in varie società (pag. 167 sentenza impugnata) assurge inaccettabilmente a chiave giustificativa della sua colpevolezza, con una logica da responsabilità “per posizione” estranea alle fattispecie di reato dolose: non sono sufficienti, in altre parole, e chiaramente, gli assetti motivazionali basati dalla Corte d’Appello sulla “centralità de persona e della condotta dell’imputato nell’intera vicenda RAGIONE_SOCIALE” e sul fatt che questi era “uno dei soggetti di cui COGNOME massimamente si fidava”.
Il giudice d’appello non chiarisce in cosa sia consistito il contributo agevolatore off da COGNOME, che è coinvolto nel processo quale concorrente extraneus, vale a dire figura cui la giurisprudenza di questa Corte regolatrice attribuisce uno statuto particolarmente attento alla dimensione della prova del suo apporto al reato; egli, peraltro, non risu dal provvedimento impugnato che abbia avuto ruoli gestori in alcuna delle società coinvolte nelle operazioni distrattive.
Manca, altresì, qualsiasi riferimento al coefficiente soggettivo, nonostante sia not l’opzione consolidata della giurispruenza di legittimità, secondo cui il dolo del concorren “extraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propri condotta di apporto a quella dell'”intraneus” (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 471 14/10/2019, dep. 2020, Rv. 278156, nonché Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, Rv. 284175 – 01, nel caso degli amministratori senza delega).
Ma in realtà non si comprende neppure se il ricorrente sia stato ritenuto responsabile per aver concorso nei reati come consulente RAGIONE_SOCIALE oppure come amministratore senza deleghe.
6.3. Analogamente, sono fondati l’ottavo ed il nono motivo di ricorso, relativi al cap A14, poiché, nonostante le specifiche censure sollevate in appello, la motivazione della sentenza impugnata non chiarisce l’effettiva dimensione ed il concreto atteggiarsi del contributo concorsuale del ricorrente (cui la condotta sembra essere stata contestata quale consigliere di RAGIONE_SOCIALE dal 9.9.2005 al 27.7.2006).
6.4. Il tredicesimo motivo (sulla corretta contestazione dell’aggravante di cui al comma primo dell’art. 219 I. fall. e sulla sua configurabilità) è infondato per le considera sopra espresse nel ricorso COGNOME (cfr. par. 4.3.a).
6.5. Il quattordicesimo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, resta assorbit così come il quindicesimo motivo, che involge le statuizioni civili discendenti dall’acclara responsabilità penale.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio agli effetti civili la sentenza impugnata e quella di primo grado n confronti di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME alle statuizioni relativ fatti di cui cai capi B1) e B2). Rigetta nel resto i ricorsi dei suddetti imputati in rife agli stessi capi.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti dello stesso COGNOME NOME NOME ai reati di cui agli altri capi per cui egli è stato condannato, con rinvio per nuovo giu ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.
Annulla la sentenza impugnata, agli effetti civili, nei confronti di COGNOME NOME rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME al capo A6) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano e riget nel resto il suo ricorso.
Così deciso il 8 marzo 2024.