Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 429 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 429 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi alla memoria già depositata e chiedendo il rigetto del ricorso;
udito, per l ‘ imputato, l ‘ AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l ‘ accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 30 gennaio 2025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice dell ‘ udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord in data 3 luglio 2019 con la quale, all ‘ esito di giudizio abbreviato, NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di due anni di reclusione in quanto riconosciuto colpevole, esclusa l ‘ aggravante di cui all ‘ art. 219, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e applicata la diminuente prevista per il rito, del delitto previsto dagli artt. 216, primo comma, n. 1 e 223 legge fall., per avere, nella qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE , venduto alla RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE ), per la cifra di circa 190.000 euro, un immobile dal valore di mercato di appena 997,46 euro, in tal modo favorendo la dissipazione del patrimonio della stessa RAGIONE_SOCIALE , contribuendo a cagionarne il dissesto e, quindi, il fallimento, dichiarato il 6 marzo 2015.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, cod. proc. pen., 43, 110 cod. pen. e 216, primo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità concorsuale dell ‘ imputato.
Sotto un primo profilo, la sentenza impugnata non considererebbe che la vendita dell ‘ immobile non sia emersa documentalmente tra le vicende che avevano interessato la società RAGIONE_SOCIALE durante la gestione di COGNOME. La cessione del bene, avvenuta a quattro mesi dal suo insediamento come amministratore, avrebbe riguardato un immobile acquisito il 25 ottobre 2010 e, dunque, prima dell ‘ ingresso di COGNOME nella società, avvenuto nell ‘ aprile 2011; bene che, in realtà, non sarebbe mai transitato tra quelli ad essa appartenuti, né la somma «interamente quietanzata» risulterebbe essere stata registrata contabilmente. Dunque, l ‘ acquisto avrebbe avuto, quale unico riscontro, i dati relativi alla RAGIONE_SOCIALE, sicché dovrebbe al più ipotizzarsi una truffa contrattuale operata dai vertici RAGIONE_SOCIALE.FRAGIONE_SOCIALE. ai danni dei soci o un ‘ ipotesi rientrante nell ‘ art. 2632 cod. civ., essendo l ‘ affare strumentale soltanto alla fittizia formazione di un patrimonio immobiliare della RAGIONE_SOCIALE Non vi sarebbe, infatti, alcun effettivo riscontro del fatto che COGNOME, quale amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE , abbia partecipato alla cessione, considerato che la grossolanità dello ‘ scambio ‘ bene/denaro sarebbe stata evidente.
Sotto altro aspetto, le sentenze di merito avrebbero ricavato la consapevolezza di COGNOME di concorrere a una condotta distrattiva a partire dalla sproporzione tra il valore del bene venduto e il prezzo di vendita, mentre l ‘ operazione ben avrebbe potuto essere il frutto di un ‘ bidone ‘ o essere finalizzata a un aumento fittizio del capitale con conferimento di cespiti immobiliari inesistenti e sopravvalutati nel patrimonio ( ex art. 2362 cod. civ.), indicando come capitale ‘ immobilizzato ‘ il valore fittizio dell ‘ immobile e sottraendo ai conti la corrispondente liquidità. Infatti, nel 2011, pur essendo la RAGIONE_SOCIALE una «società già molto indebitata verso i fornitori per un importo pari ad euro 1.310.315», avendo indicato a bilancio crediti per oltre 4 milioni di euro e ricavi per 11.755.090 euro, l ‘ acquisto di un immobile non poteva destare particolare preoccupazione; tanto è vero che il depauperamento che portò al fallimento si sarebbe realizzato a partire dal 2013, come confermato dalla relazione della curatrice COGNOME, sicché l ‘ atto di compravendita del dicembre 2011 non poteva considerarsi orientato al fallimento della RAGIONE_SOCIALE Né sarebbe stato dimostrato che COGNOME avesse operato con la consapevolezza e la volontà di aiutare l ‘ impresa in dissesto a frustrare l ‘ interesse dei creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale; prova che, in considerazione dell ‘ assenza della relativa documentazione, non sarebbe ora possibile, non essendo sufficiente che l ‘ operazione sia contraria alle comuni consuetudini economico-commerciali, ben potendo la stessa essere altrimenti vantaggiosa e giustificata. E ciò tanto più quando, come nella specie, il contraente sia una società per azioni, soggetta, ex art. 2403 cod. civ., alla vigilanza e al controllo dei sindaci, i quali erano tenuti a segnalare le situazioni che mettevano repentaglio la prosecuzione dell ‘ attività di impresa e la garanzia dei creditori e che deve ritenersi abbiano esercitato il loro ruolo di garanzia. Nel caso di specie, il fatto che l ‘ operazione sia stata compiuta fuori della cd. zona di rischio penale, costituita dallo stato di insolvenza, avrebbe reso necessaria la prova, nel momento in cui veniva realizzata, dell ‘ esposizione a pericolo del patrimonio.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 81, secondo comma, cod. pen., nonché la contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti oggetto della sentenza emessa dal Giudice dell ‘ udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 8 febbraio 2019, irrevocabile il 21 marzo 2019, con la quale è stata applicata all ‘ imputato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione per il delitto previsto dagli artt. 216, primo e secondo comma, 219 e 233 legge fall. Secondo la Corte territoriale non vi sarebbe un medesimo disegno criminoso tra la mala gestio della RAGIONE_SOCIALE e le condotte di dissipazione ai danni della RAGIONE_SOCIALE nonostante l ‘ evidente collegamento tra le vicende, agite nell ‘ ambito di un complesso programma criminoso di dispersione delle garanzie
creditizie, realizzato mediante l ‘ esposizione di utili economici derivanti dalla vendita di un immobile in realtà mai conseguiti. Le due sentenze di merito, al riguardo, riterrebbero che sia stata realizzata una «operazione commerciale isolata, commessa al fine di distrarre il prezzo dell ‘ immobile dal patrimonio della RAGIONE_SOCIALE » e che i fatti riguardino «bancarotte relative a fallimenti diversi, per società diverse e, soprattutto, per creditori diversi», così da escludere un «medesimo disegno criminoso». In realtà, se si ritiene la responsabilità di COGNOME nel fallimento della RAGIONE_SOCIALE , allora, una volta rilevata la prossimità temporale tra i fatti de quibus , non potrebbe escludersi l ‘ identità del disegno criminoso sul rilievo che la bancarotta RAGIONE_SOCIALE si sia consumata a distanza di anni con la sentenza dichiarativa di fallimento . Infatti, o la vendita era finalizzata alla bancarotta RAGIONE_SOCIALE , sia pure in una fase pre-fallimentare, e allora COGNOME è concorrente e «i due fallimenti sono in continuazione tra loro», oppure egli era solo un extraneus e, dunque, non potrebbe rispondere della bancarotta prefallimentare della RAGIONE_SOCIALE Ponendosi dal punto di vista degli autori delle condotte contestate nel momento della loro realizzazione, se pure la bancarotta della RAGIONE_SOCIALE era lontana dall ‘ essere conclusa, prossima e già in atto era, invece, la bancarotta della RAGIONE_SOCIALE ; e la condotta contestata si porrebbe come frammento esecutivo di quest ‘ ultimo fallimento, avendo consentito a COGNOME di presentare una società ormai quasi ‘ svuotata ‘ come ancora attiva e in grado di trarre profitto dalle dismissioni immobiliari.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 192, 526, comma 1, cod. proc. pen., 37, 62bis , 69, 163, 164 e 133 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla eccessiva durata delle pene accessorie, determinata in 5 anni, e alla negata sospensione condizionale della pena. I Giudici di merito avrebbero giustificato il draconiano trattamento sanzioNOMErio con il precedente specifico da cui COGNOME era gravato, connesso alle vicende del fallimento della RAGIONE_SOCIALE e ritenuto indicativo di una personalità indifferente alle regole e tale da rendere necessaria, in ossequio a criteri preventivi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzioNOMErio, l ‘ applicazione di pene accessorie assai superiori, nella durata, a quella della pena principale, onde allontanare l ‘ imputato dall ‘ attività imprenditoriale per un congruo periodo di tempo ed estendere nel tempo l ‘ effetto di prevenzione speciale della pena detentiva, conferendo maggiore capacità deterrente alla condanna. In realtà, i fatti per cui è processo sarebbero strettamente collegati a quelli della condanna precedente, peraltro avvenuta con una sentenza di applicazione della pena in relazione alla quale si era prodotta l ‘ estinzione degli effetti penali ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. in
conseguenza della mancata commissione di ulteriori reati nel quinquennio, sicché sarebbe impossibile considerare come «precedente specifico» la vicenda del fallimento della RAGIONE_SOCIALE , non emergendo, nel caso concreto, gli indici di una particolare capacità a delinquere dell ‘ imputato, anche in relazione agli anni trascorsi tra la dichiarazione del fallimento e il dissesto della RAGIONE_SOCIALE e tra quest ‘ ultimo e la data del presente ricorso, tenuto conto dell ‘ assenza di rilievi penali riferibili a COGNOME dal 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Muovendo, secondo l ‘ ordine logico, dal primo motivo di censura, la difesa sembra dedurre che, non emergendo la vendita dell ‘ immobile tra le vicende che avevano interessato la società RAGIONE_SOCIALE durante la gestione di RAGIONE_SOCIALE e non essendo il bene mai transitato tra quelli ad essa appartenuti, né essendo stata registrata contabilmente la somma «interamente quietanzata», l ‘ intera operazione si sarebbe risolta in una truffa contrattuale eseguita dai vertici della RAGIONE_SOCIALE ai danni dei loro soci, senza che vi sia alcun riscontro del fatto che COGNOME, quale amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE , abbia partecipato all ‘ azione distrattiva.
È, tuttavia, di palmare evidenza che una siffatta prospettazione sottende un ‘ alternativa ricostruzione fattuale rispetto a quella operata dalle due sentenze di merito, che hanno ritenuto provata la partecipazione di COGNOME all ‘ operazione giuridica di vendita del bene, effettuata in presenza di un notaio; a meno di non ritenere, come parrebbe adombrare in maniera assai poco perspicua il ricorso, che COGNOME si fosse limitato a firmare un atto, davanti al notaio, senza conoscerne pienamente il contenuto. Ma una siffatta ricostruzione alternativa deve, pacificamente, ritenersi non consentita in sede di legittimità, ove ci si deve confrontare con quanto accertato, in punto di fatto, dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato il dato oggettivo dell ‘ acquisto, da parte della fallita, di un magazzino a un prezzo 190 volte superiore rispetto al suo effettivo valore. Un ‘ operazione, dunque, di chiarissima impronta distrattiva, soprattutto se collocata in un orizzonte temporale caratterizzato dal compimento, da parte dei vertici della RAGIONE_SOCIALE , di una lunga serie di attività fraudolente (quali svendite di immobili, finanziamenti, prelievi di danaro in contanti) chiaramente idonee a danneggiare la massa creditoria. E, anzi, proprio la circostanza che l ‘ operazione di vendita fosse stata compiuta tre giorni prima della chiusura dell ‘ ultimo anno di esercizio della società (che dal 2012 non avrebbe più depositato scritture contabili), è stata valorizzata, in maniera tutt ‘ altro che illogica, per arrivare a
ritenere la vera natura distrattiva dell ‘ operazione, con cui i vertici della RAGIONE_SOCIALE intendevano depauperare il patrimonio societario della somma pattuita per la cessione del bene.
Quanto, poi, all ‘ ipotesi, nuovamente affacciata con l ‘ odierno ricorso, che l ‘ affare fosse strumentale soltanto alla formazione fittizia di un patrimonio immobiliare della RAGIONE_SOCIALE attraverso il conferimento di cespiti immobiliari inesistenti e sopravvalutati nel patrimonio ex art. 2362 cod. civ., indicando come capitale ‘immobilizzato’ il valore fittizio dell’ immobile e sottraendo ai conti la corrispondente liquidità, deve condividersi il rilievo svolto in sede di requisitoria scritta dal Procuratore generale circa il fatto che il ricorso non abbia offerto specifiche allegazioni volte a dimostrare quella causa del negozio, essendosi in presenza di mere prospettazioni prive di alcun riscontro processuale. In ogni caso, la sentenza impugnata ha escluso la configurabilità della fattispecie di cui all ‘ art. 2632 cod. civ., evidenziando come essa si configuri come reato proprio e la cui condotta consiste nell ‘ aumento fittizio del capitale attraverso «attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all ‘ ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione». Una condotta, dunque, che appare del tutto diversa rispetto a quella realizzata da COGNOME, atteso che l ‘ immobile acquistato dalla fallita non rappresentava un conferimento, né poteva contribuire ad aumentare il capitale sociale, essendo stata utilizzata per l ‘ acquisto una somma di denaro che già apparteneva al patrimonio societario, da esso fuoriuscita per farvi entrare un immobile dallo scarso valore economico, con conseguente depauperamento della garanzia dei creditori e concorso nella successiva realizzazione del dissesto.
Sotto altro aspetto, venendo al profilo dell ‘ elemento soggettivo, le sentenze di merito hanno ricavato la consapevolezza di COGNOME di concorrere a una condotta distrattiva a partire dalla manifesta sproporzione tra il valore del bene venduto e il prezzo di vendita, che aveva certamente ingenerato in lui una piena conoscenza del fatto che, con la propria condotta, avrebbe contribuito a cagionare un danno ai creditori della RAGIONE_SOCIALE , essendo la differenza tra il valore effettivo del bene e quello apparente tale da ingenerare dubbi in un soggetto dotato della cd. diligenza media. In questa prospettiva, l ‘ affermazione difensiva secondo cui la prova del dolo in capo a COGNOME non potrebbe essere acquisita in considerazione dell ‘ assenza della relativa documentazione, ben potendo l ‘ operazione essere vantaggiosa e altrimenti giustificata, omette di indicare quale vantaggio potrebbe esservi stato, in capo alla RAGIONE_SOCIALE , nell ‘ acquistare un bene per un prezzo 189 volte superiore al suo reale valore. Una sproporzione che, all ‘ evidenza, non consente affatto di collocare l ‘ operazione al di fuori della cd. zona di rischio penale, come invece dedotto dalla difesa, stante l ‘ evidente pericolo che una siffatta dissipazione
potesse concorrere, come avvenuto, al depauperamento del patrimonio, non essendo certo rilevante che, al momento dell ‘ operazione, nel 2011, il bilancio della RAGIONE_SOCIALE riportasse crediti e ricavi ingenti, né che il depauperamento che avrebbe condotto al fallimento si era verificato a partire dal 2013, essendo sufficiente, ai fini della configurazione del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale che l’agente abbia cagioNOME il depauperamento dell’impresa destinando le risorse a impieghi estranei all’attività, sicché, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, i fatti di distrazione assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se realizzati quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza ( ex plurimis Sez. 5, n. 34809 del 26/09/2025, Berto, Rv. 288725 – 01).
Venendo, quindi, al secondo motivo, il ricorso, come detto, lamenta l ‘ erronea esclusione della continuazione tra la condotta contestata e i fatti di bancarotta fraudolenta oggetto della sentenza di applicazione della pena emessa dal Giudice dell ‘ udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 8 febbraio 2019 e relativa al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE di cui COGNOME era amministratore unico.
In proposito, va osservato che la sentenza impugnata fonda il rigetto della richiesta difensiva sul presupposto che i fatti di bancarotta, sebbene temporalmente vicini, siano relativi a fallimenti diversi, concernenti società diverse e, soprattutto, offensivi degli interessi di creditori diversi, giungendo ad affermare che l ‘ imputato, mentre distraeva il patrimonio della propria società, non si era prefigurato il concorso nella bancarotta fraudolenta della RAGIONE_SOCIALE In altri termini, mentre con riferimento alla bancarotta della RAGIONE_SOCIALE aveva recato un pregiudizio alle ragioni della società e dei suoi creditori, nel caso della bancarotta della RAGIONE_SOCIALE egli aveva sì contribuito alla dissipazione del patrimonio di tale società, ma aveva anche consentito un ‘ guadagno ‘ di 190.000 euro per la RAGIONE_SOCIALE , sicché tale vicenda non si inseriva affatto in un contesto di mala gestio di quest ‘ ultima . Dunque, non è corretta l ‘ affermazione difensiva secondo cui il mancato riconoscimento della continuazione deriverebbe dal fatto che la bancarotta della RAGIONE_SOCIALE si sia consumata con una sentenza dichiarativa di fallimento emessa a distanza di anni dai fatti oggetto della sentenza di applicazione della pena . Del pari arbitraria è l ‘ alternativa prospettata in ricorso, ovvero che o si ritiene che la vendita fosse finalizzata a cagionare la bancarotta della RAGIONE_SOCIALE , sicché COGNOME può essere considerato concorrente e «i due fallimenti sono in continuazione tra loro», oppure egli era solo un extraneus e non potrebbe rispondere della bancarotta prefallimentare della RAGIONE_SOCIALE. Infatti, la sentenza impugnata ha ben evidenziato come la vendita dell ‘ immobile non fosse affatto «finalizzata a realizzare la bancarotta della BRAGIONE_SOCIALE. », espressione che, del resto, non
ha alcun significato tecnico, essendo sufficiente, per l ‘ integrazione della fattispecie, la partecipazione a una condotta dissipativa con la consapevolezza della sua idoneità a incidere, erodendola, sull ‘ area di garanzia dei creditori costituita dal patrimonio della società. Né può riconoscersi un significato tecnicogiuridico all ‘ affermazione secondo cui COGNOME, essendo «solo un extraneus », non potrebbe rispondere della bancarotta prefallimentare della RAGIONE_SOCIALE , a suggerire una incompatibilità logica tra le due proposizioni che è smentita dai consolidati principi giurisprudenziali in materia di concorso di persone nel reato proprio (tra le molte v. Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, COGNOME, Rv. 283757 -01).
In definitiva, l ‘ argomentazione difensiva sembra fondata essenzialmente sul dato cronologico, ovvero sulla prossimità temporale tra la vendita dell ‘ immobile a favore della RAGIONE_SOCIALE e i fatti di bancarotta della RAGIONE_SOCIALE , a partire dalla quale la difesa sostiene che la condotta contestata costituirebbe un frammento esecutivo di quest ‘ ultimo fallimento, consentendo a COGNOME di presentare una società ormai quasi ‘ svuotata ‘ , come una società ancora attiva. Si tratta, tuttavia, di una deduzione puramente fattuale, la quale, cioè, si sostanzia nella rappresentazione di uno scenario alternativo rispetto a quello ricostruito dalla sentenza, peraltro solo apoditticamente delineato, assumendosi per dimostrata una complessiva strategia operativa che viene affermata senza però ancorarla a specifici elementi di riscontro.
4. Il terzo motivo è inammissibile.
4.1. La difesa lamenta che dalla valorizzazione del precedente penale specifico, costituito dalla sentenza del Giudice dell ‘ udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 8 febbraio 2019, con cui COGNOME era stato condanNOME per bancarotta fraudolenta quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE , sia derivata la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e, con essa, il rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena e l ‘ applicazione di una pena accessoria di durata significativamente superiore a quella della pena principale. E a sostegno del motivo essa evidenzia che, in realtà, i fatti oggetto di quella sentenza, in quanto riconducibili, come argomentato con il secondo motivo, a un medesimo contesto operativo, non avrebbero dovuto essere considerati alla stregua di un «precedente» in senso proprio.
4.2. La doglianza difensiva è, però, del tutto generica per quanto attiene al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto che non vi fossero elementi da valutare positivamente ai fini dell ‘ applicazione dell ‘ art. 62bis cod. pen., conformemente all ‘ indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del riconoscimento di tali circostanze, è necessario che emergano, in positivo, degli elementi della concreta vicenda processuale che possano essere valorizzati ai fini
di una riduzione del carico sanzioNOMErio, al fine di meglio adeguare la pena al concreto disvalore del fatto commesso. Dinnanzi a tale valutazione, il ricorso non ha evidenziato alcun dato concreto che, in tesi, avrebbe dovuto condurre alla predetta riduzione, limitandosi ad argomentare in ordine alla scarsa rilevanza della precedente condanna, ma senza fornire specifiche indicazioni sulle ragioni che avrebbero dovuto condurre all ‘ applicazione delle attenuanti in questione.
Per quanto, poi, riguarda la durata delle pene accessorie, anche in questo caso il ricorso si limita a una critica generica della decisione, che si connota, essenzialmente, in termini di un mero dissenso valutativo rispetto al differente apprezzamento operato dal Giudice di merito, di modo che anche sotto tale profilo il presente motivo deve ritenersi non consentito in sede di legittimità. In proposito, va, peraltro, osservato che la decisione di determinare in 5 anni la durata della pena accessoria è stata giustificata non soltanto con il riferimento alla precedente condanna, oggetto delle cennate considerazioni critiche della difesa, ma anche rispetto alla concreta gravità del fatto, correlata al danno consistito nel sottrarre al patrimonio della fallita la somma di ben 189 mila euro.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/10/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME