Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21574 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21574 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TRANI DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/05/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; uditi i difensori, AVV_NOTAIOti COGNOME NOME, COGNOME NOME che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, nonché l’AVV_NOTAIOto COGNOME NOME e l’AVV_NOTAIOto COGNOME NOME che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, emessa a seguito di rinvio disposto, in data 9 marzo 2021, da questa Corte, sezione Quinta penale, con sentenza n. 15467 2021, la Corte di appello di Lecce, in riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia del Tribunale di Taranto, del 9 maggio 2013, nonché RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, del giorno 11 luglio 2016, ha rideterminato la pena irrogata a NOME COGNOME, in ordine ai reati di cui ai capi H), I), O) e Q in quella di anni quattro mesi otto di reclusione, confermando nel resto l’impugnata sentenza, anche per le posizioni degli imputati NOME, NOME e NOME COGNOME.
1.1. La prima sentenza di appello aveva confermato l’affermazione di responsabilità pronunciata dal Tribunale di Taranto, il 9 maggio 2013, nei confronti, tra gli altri di NOME, NOME e NOME COGNOME, nonché di NOME COGNOME, per i reati loro rispettivamente ascritti di:
bancarotta RAGIONE_SOCIALE
COGNOME e COGNOME: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere COGNOME, quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, fallita il 20.12.2004, distratto l’avviamento del ramo di azienda costituito dal punto vendita “RAGIONE_SOCIALE” di INDIRIZZO, in Taranto, ceduto alla “RAGIONE_SOCIALE (amministrata da COGNOME), senza che venisse riscosso il valore di euro 20.000,00, successivamente riscosso, invece, dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE veniva ceduto il punto vendita;
COGNOME e COGNOME: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per av COGNOME, quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, fallita il 20.12.2004, distratto l’avviamento del ramo di azienda costituito dal punto vendita “RAGIONE_SOCIALE” di INDIRIZZO, in Taranto, ceduto alla “RAGIONE_SOCIALE (amministrata da COGNOME senza che venisse riscosso il valore di C 20.000,00, successivamente riscosso, invece, dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE cui veniv ceduto il punto vendita;
COGNOME, COGNOME e COGNOME: bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, per avere COGNOME, quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, fallita il 20.12.2004, in concorso con COGNOME e COGNOME, cagionato il dissesto RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE mediante le cessioni dei punti vendita (avviamento, RAGIONE_SOCIALE e attrezzature);
COGNOME: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere COGNOME, quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, fallita il 20.12.2004, distratt crediti non riscossi maturati nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pe vendita delle RAGIONE_SOCIALE e delle attrezzature (C 43.898,40), le liquidità di cassa (C 3.909,19), i prelevamenti dai conti correnti mediante assegni bancari (C 184.676,37);
COGNOME, NOME, NOME e NOME COGNOME: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere COGNOME, quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, fallita il 20.12.2004, COGNOME NOME quale amministratore unico e liquidatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, quale presidente del c.d.a. RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, COGNOME NOME quale presidente RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, distratto le RAGIONE_SOCIALE fornite d RAGIONE_SOCIALE e mai pagate, la cui vendita doveva avvenire nei locali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con apporto di capitale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (amministrata da COGNOME, assolto);
COGNOME: bancarotta fraudolenta documentale, per avere, quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE, fallita il 20.12.2004, tenuto i l contabili in modo da impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio;
2) bancarotta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE:
COGNOME e COGNOME: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere COGNOME, quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE, fallita i 04.02.2005, distratto le RAGIONE_SOCIALE e le attrezzature del punto vendita “RAGIONE_SOCIALE” di INDIRIZZO, in Lizzano, ceduto alla “RAGIONE_SOCIALE (amministrata da COGNOME), senza che venisse riscosso il valore di C 15.316,09;
COGNOME e COGNOME: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere COGNOME, quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” RAGIONE_SOCIALE, fallita i 04.02.2005, distratto le RAGIONE_SOCIALE e le attrezzature del punto vendita “INDIRIZZO” di INDIRIZZO, in Taranto, ceduto alla “RAGIONE_SOCIALE (amministrata da COGNOME), senza che venisse riscosso il valore di C 31.849,01;
COGNOME, COGNOME e COGNOME: bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, per avere COGNOME, quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, fallita il 04.02.2005, in concorso con COGNOME e COGNOME, cagionato il disse RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE mediante le cessioni dei punti vendita (avviamento, RAGIONE_SOCIALE e attrezzature);
COGNOME: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere COGNOME, quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, fallita il 04.02.2005 distratto i beni, le liquidità di cassa (C 1.241,18), i prelevamenti dai con correnti mediante assegni bancari (C 10.329,16), i prestiti alla RAGIONE_SOCIALE (C 98.196,35);
COGNOME: bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, per avere COGNOME, quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, fallita il 04.02.2005, cagionato il dissesto RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE mediante le distrazioni di cui al capo O;
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME: bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere COGNOME, quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, fallita il 04.02.2005, COGNOME NOME quale amministratore unico e liquidatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, quale presidente del
c.d.a. RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, COGNOME NOME quale presidente RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE” s.r distratto le RAGIONE_SOCIALE fornite dalla RAGIONE_SOCIALE e mai pagate, la cui vendita doveva avvenire nei locali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con apporto di capitale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (amministrata da COGNOME, assolto);
COGNOME: bancarotta fraudolenta documentale, per avere, quale amministratore unico RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE, fallita il 04.02.2005, tenuto libri contabili in modo da impedire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio.
In parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, la Corte di Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME, in ordine ai reati di omesso deposito delle scritture contabili di cui all’art. 220 Legge fall. (capi i e R per intervenuta prescrizione, e lo ha assolto dal reato bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo H), limitatamente al prelevamento di 49.010,50 euro, perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena.
1.3. In parziale accoglimento del ricorso degli imputati, odierni ricorrenti, questa Corte con la sentenza rescindente:
ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME, in ordine ai reati di cui ai capi G), N) e P) perché il fatto non costituisce reato;
ha annullato senza rinvio la stessa sentenza, agli effetti, penali nei confronti di COGNOME, in ordine ai reati di cui ai capi A), D), K), L), M) e S), quanto estinti per prescrizione, rigettando il ricorso dell’imputato agli effetti ci in ordine ai detti capi di imputazione;
ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di NOME, NOME e NOME in ordine ai reati di cui ai capi I) e Q);
ha annullato, nei confronti di COGNOME, in ordine ai residui reati, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata, rinviando su detti punti, alla Corte di Appello di Lecce, rigettando nel resto il ricor dell’imputato.
2.Avverso l’indicata sentenza di secondo grado emessa in sede di rinvio, gli imputati hanno proposto tempestivi ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori, con motivi di seguito riassunti nei limiti necessari a motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. NOME COGNOME (nei confronti del quale residuano, rispetto alle originarie imputazioni, i reati di cui ai capi H), I), O) e Q) agli effetti penal giudizio di rinvio si è svolto solo sul trattamento sanzionatorio a questi relativo) per il tramite del difensore di fiducia, NOME COGNOME, affida il ricorso a due motivi.
2.1.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, 219, comma 2, n. 1 legge fall., e 81 cod. pen. vizio di mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione.
La Corte territoriale ha individuato la pena base in quella di anni quattro di reclusione, per il più grave delitto di cui al capo I) (bancarotta fraudolent patrimoniale per distrazione di RAGIONE_SOCIALE, per il valore di euro 2.101.639,33, relativa alla L.V. s.rRAGIONE_SOCIALElRAGIONE_SOCIALE quale amministratore unico) operando sulla pena base, aumenti di pena ex art. 81 cod. pen., nella misura di mesi sei di reclusione per il delitto di cui al capo Q), nonché di ulteriori mesi uno per ciascuno degli ulteriori reati satellite, giungendo alla pena finale di anni quattro e mesi otto di reclusione.
Si sostiene che anche il capo H) attiene a condotta contestata nell’ambito del medesimo fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, relativo alla distrazione RAGIONE_SOCIALE complessiva somma di euro 281.494,46, mentre i capi di imputazione O) e Q) fanno riferimento ad ipotesi di bancarotta patrimoniale per distrazione relative al fallimento RAGIONE_SOCIALE diversa società denominata RAGIONE_SOCIALE
Si richiamano precedenti di questa Corte anche a Sezioni Unite (n. 21039 del 27/01/2011; n. 13382 del 3/11/2020 e n. 4710 del 14/10/2019 RAGIONE_SOCIALE sezione Quinta penale) nel senso che, in caso di plurime distrazioni relative al medesimo fallimento, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è unico.
Nella specie, a parere RAGIONE_SOCIALE difesa, andava esclusa la continuazione fallimentare e applicata la continuazione ex art. 81 cod. pen. soltanto con l’unico reato relativo al fallimento RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE
2.1.2. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si ritiene che il ruolo collaborativo di COGNOME, le dichiarazioni rese al curatore, l’esistenza di imposizioni che provenivano all’imputato dall’alto, avrebbero consentito la concessione del beneficio, negato soltanto per la personalità dell’imputato, vista la pluralità dei fatti, la loro gravità e il assunto.
2.2. NOME COGNOME (per il quale residuano rispetto alle originarie imputazioni, i reati di cui ai capi I) e Q) per i quali la sezione Quinta penale h annullato con rinvio, relativi a due condotte distrattive di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle quali NOME COGNOME risponde quale concorrente extraneus nella bancarotta delle società amministrate formalmente da COGNOME) per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denuncia tre vizi.
2.2.1. Con il primo motivo si denuncia inosservanza e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione quanto alla qualità di
concorrente extraneus nei reati di bancarotta fraudolenta cui ai capi I) e Q) commessi da COGNOME.
I reati contestati sono ascritti all’odierno ricorrente quale amministratore unico e poi liquidatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Secondo l’impostazione accusatoria la RAGIONE_SOCIALE forniva RAGIONE_SOCIALE alle società poi fallite amministrate da COGNOME, RAGIONE_SOCIALE da queste ultime mai pagate, così come la RAGIONE_SOCIALE forniva, sempre alle stesse società poi fallite, attrezzatur e locali, mentre la RAGIONE_SOCIALE forniva apporti di capitale.
Inoltre, COGNOME procedeva in concorso con gli amministratori di altre società, alla cessione fittizia di alcuni rami di azienda alla RAGIONE_SOCIALE e all’RAGIONE_SOCIALE, fatti quali non risponde il ricorrente.
La sentenza rescindente ha notato, nell’accogliere il motivo 3 dell’originaria impugnazione, che il Giudice aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato sulla prova logica calibrata esclusivamente sul ruolo assunto da questo nell’organigramma del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, precisando, però, che tale ruolo avrebbe assunto maggiore consistenza qualora gli imputati fossero stati ritenuti concorrenti anche delle distrazioni a valle, così ravvisandosi un unitario disegno criminoso di spoliazione delle società.
Secondo il ricorrente, poi, la sentenza rescindente evidenziava che il concorso dell’estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione si colloca, di norma, nella fase di uscita dei beni oggetto di distrazione rispetto alla fallita non nella fase di entrata dei beni, a meno che non intervenga prova RAGIONE_SOCIALE preordinazione e RAGIONE_SOCIALE consapevolezza di un unitario programma di spoliazione patrimoniale.
I motivi di appello sono stati rigettati dal Giudice del rinvio ritenendo provato il coinvolgimento del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, sia a monte che a valle delle condotte distrattive, considerando che lo stesso RAGIONE_SOCIALE di società aveva eseguito una complessa operazione fraudolenta, attuata ai danni dei creditori, allo scopo di svuotare la RAGIONE_SOCIALE
Si sostiene, nella seconda sentenza di appello, che il momento in cui era avvenuto l’unitario programma di spoliazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era coincidente con l’anno 2002, nel quale era stata accertata una grave perdita gestionale pari a 54 miliardi di lire.
Tra le condotte distrattive accertate, vi erano quelle di cui ai capi 1), 4) e 11) RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari del 13 luglio 2017 acquisita ai sensi dell’articolo 603 cod. proc. pen., concernenti i pagamenti effettuati dalla RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE, per operazioni ritenute antieconomiche a fronte del reale stato di indebitamento RAGIONE_SOCIALE società.
Tuttavia, secondo il ricorrente, nell’ambito del presente processo la Corte di appello non avrebbe spiegato in che modo l’odierno imputato avrebbe
completato il dissesto, inizialmente gestito con la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE e, successivamente, portato a compimento con l’ausilio di altre società.
Secondo la difesa sarebbe inconciliabile la figura del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delineata dalla Corte di appello nella sentenza impugnata che, da una parte, viene descritto come struttura che ha avuto il pieno controllo delle due società poi fallite e, dall’altro, vedrebbe COGNOME operare in piena autonomia, effettuando cessione di beni e RAGIONE_SOCIALE, tanto che, nell’ambito di tali condotte finali, non sono coinvolti, in alcun modo, gli appartenenti al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto questi non figurano, come concorrenti nel reato, in tutti gli altri capi di imputazione.
Tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con la tesi che vede un RAGIONE_SOCIALE di soggetti che avrebbero gestito le società di COGNOME mentre quest’ultimo sarebbe rimasto inerte, subendo gli eventi in attesa che il progetto criminoso fosse portato a termine.
Inoltre, il giudice del rinvio non si sarebbe attenuto alle indicazioni dell Suprema Corte riguardo alla necessità di delineare la figura dell’extraneus, rispetto alla ritenuta autonomia gestionale delle società facenti capo a COGNOME.
In particolare, si rimarca che:
i contratti di somministrazione stipulati con le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE erano contratti standard, stipulati non solo con le società poi fallite ma anche con altri punti vendita, quindi da non poter considerare espressione di un piano strategico iniziale;
in ordine alla ricostruzione dell’autonomia economica delle società del COGNOME, non è chiaro se effettivamente le vendite sotto costo RAGIONE_SOCIALE merce fossero state imposte dalla RAGIONE_SOCIALE alle società del COGNOME, per portare a termine un unitario disegno di spoliazione patrimoniale.
La sentenza, poi, non si confronterebbe:
con la deposizione del consulente RAGIONE_SOCIALE difesa COGNOME, che aveva riferito che il contratto di somministrazione prevedeva che il cliente (nella specie le due società poi fallite) pagasse solo quando incassava e, quindi, unico modo per eludere il controllo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era quello di non “battere” gli scontrini, così non pagando la merce alla RAGIONE_SOCIALE perché non risultavano incassi;
con la deposizione del teste COGNOME, consulente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ritenuto non attendibile, che ha esposto che non esisteva, in RAGIONE_SOCIALE, un controllo particolare delle RAGIONE_SOCIALE e che i punti vendita, gestiti da terzi diversi dai RAGIONE_SOCIALE avevano piena autonomia gestionale.
COGNOME, invece, per il ricorrente, ha effettivamente prestato attività lavorativa per la RAGIONE_SOCIALE e ha appreso le circostanze riferite direttamente durante il periodo in cui è stato consulente RAGIONE_SOCIALE società.
Questi, in tale qualità, ha evidenziato una circostanza nodale, quella RAGIONE_SOCIALE continua convocazione di tutti i punti vendita da parte dello staff del personale,
circostanza che contrasta con la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale secon quale il RAGIONE_SOCIALE gestiva, da dietro le quinte, i punti vendita.
Infine, si rimarca che le note di credito erano documenti contabili, utilizzati solo dall’amministratore delle fallite nella contabilità, mai emesse dalla RAGIONE_SOCIALE Quindi, non si tratterebbe di strumento attraverso il quale i NOME NOME avevano potuto esercitare, come ritenuto dal giudice del rinvio, il controllo sostanziale delle società intestate a COGNOME.
Si sostiene, in definitiva, che unico artefice RAGIONE_SOCIALE complessiva vicenda è COGNOME il quale, approfittando dei rapporti con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui era ex dipendente, ha messo in atto un meccanismo truffaldino, attraverso la creazione in contabilità di documenti fiscali falsi, esclusivamente per il proprio tornaconto.
Quanto alla circostanza, valorizzata dal giudice del rinvio, dell’esistenza di consistenti quantità di crediti vantati verso le società poi fallite, mai recupera per anni da parte delle società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si sostiene che il teste COGNOME avrebbe affermato che detta attività di recupero di somme versate dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti dei punti vendita di COGNOME, era stata attuata.
Si tratta di somme maturate in un breve arco temporale la cui corresponsione rappresentava una prassi operativa del RAGIONE_SOCIALE, anche nei confronti di altre realtà e punti vendita, siti in diversi luoghi del terri nazionale.
RAGIONE_SOCIALE come la Corte territoriale non avrebbe dato conto RAGIONE_SOCIALE necessità di reperire elementi espressione RAGIONE_SOCIALE condotta dolosa dell’extraneus né rispetto all’attività a monte (ideazione del progetto criminoso finalizzato a dissipare il patrimonio di RAGIONE_SOCIALE) né a valle, nella fase dell’incasso delle somme aventi ad oggetto le distrazioni da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nonch verso altre società.
2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione quanto all’estraneità di NOME COGNOME dalle condotte di cui ai capi I) e Q).
La sentenza impugnata afferma che NOME COGNOME aveva rivestito la carica di consigliere di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, negli anni in cui la società riforniva di RAGIONE_SOCIALE le due affiliate poi fallite, senza escutere i relativi cr nonché che questi aveva, poi, assunto la carica di amministratore delegato in data 21 ottobre 2002 e di liquidatore in data 30 aprile 2003, sottolineando che si trattava di incarichi di responsabilità, assunti nel periodo in cui l’operazione ideata era stata pienamente realizzata.
Tanto, omettendo di considerare che nel corso di tale periodo non erano state rivestite cariche di responsabilità da parte del COGNOME.
In particolare, si osserva che, alla data RAGIONE_SOCIALE stipula dei contratti d somministrazione tra RAGIONE_SOCIALE e le società di COGNOME (anni 1999-2000), COGNOME era
privo di potere di firma e di gestione perché era consigliere di amministrazione senza delega.
Infatti, alcun contratto risulta da questi sottoscritto, né attività preparator al dissesto RAGIONE_SOCIALE società del COGNOME poteva essere stata consigliata da NOME COGNOME, in quanto in quel periodo egli non aveva alcun potere formale.
L’unica carica che viene assunta, come Presidente del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE da parte del ricorrente, risalirebbe al 10 giugno 1996, carica cessata il 29 settembre 1998, quando il ricorrente era stato nominato consigliere di amministrazione RAGIONE_SOCIALE società senza delega e sino al 18 ottobre 2001, data in cui cessava ogni carica per, poi, rientrare, in data 28 ottobre 2002, quale amministratore delegato, sino al 25 giugno 2003 data di fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Quanto al versamento di somme di denaro da parte di RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per l’importo pari ad euro 326.720,11, i bonifici effettua iniziavano in data 8 Febbraio 2002 per terminare il 10 settembre 2002, periodo nel quale NOME COGNOME era fuori dalla RAGIONE_SOCIALE, non rivestendo alcuna carica, per essere questa cessata il 18 ottobre 2001 e sino al 28 ottobre 2002.
Quanto alle note di credito, la contestata condotta parte dalla data del 2001, periodo in cui NOME COGNOME era consigliere di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza potere di delega per poi risultare, in data 18 ottobre 2001, privo di ogni carica.
2.2.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione.
La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche considerando condanne successive ai fatti per i quali si procede a carico del COGNOME, come precedenti, mentre il ricorrente, al momento del fatto, era incensurato.
Peraltro, proprio il trattamento sanzionatorio era stato oggetto di censura da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione che annullava con rinvio la prima sentenza di appello mentre la Corte territoriale si è limita a confermare la pena di anni quattro e mesi sei, irrogata dal primo giudice ritenendo che la stessa fosse del tutto congrua, in relazione alla gravità dei fatti e alla personalità degli imputati.
2.3. NOME COGNOME (per il quale residuano rispetto alle originarie imputazioni, i reati di cui ai capi I) e Q) per i quali la sezione Quinta penale ha annullato con rinvio, relativi a due condotte distrattive di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE delle quali NOME COGNOME risponde quale presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, concorrente extraneus nella bancarotta delle società amministrate formalmente da COGNOME), per il tramite dei difensori COGNOME e NOME COGNOME, propone due distinti atti di impugnazione.
2.3.1.Con il ricorso dell’AVV_NOTAIO si denunciano quattro vizi.
2.3.1.1.Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 129 cod. proc. pen.
NOME COGNOME non era presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE come documentato in sede di merito, mentre le imputazioni ascritte ai capi I) e Q) attengono alla qualità rivestita dall’imputato. Di qui la necessità di giungere al suo proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Su tale punto il giudice del rinvio ravvisa la sussistenza di mero errore materiale nella indicazione RAGIONE_SOCIALE società, errore materiale ritenuto non in grado di incidere sulle garanzie difensive ampiamente spiegate nell’interesse dell’imputato, nei diversi gradi di merito.
La difesa, invece, insiste nella richiesta di proscioglimento, pur non avanzata come motivo di impugnazione (rilevando, comunque, quanto alla RAGIONE_SOCIALE che i capi di imputazione indicano che questa società si è limitata a mettere a disposizione i locali alle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE poi fallite).
2.3.1.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione delle norme sul concorso dell’estraneo nei reati di bancarotta.
Secondo la ricostruzione recepita nelle sentenze di merito, COGNOME, quale amministratore delle due società poi fallite, con il concorso nella qualità di estranei di NOME COGNOME, amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME, amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nonché di COGNOME, amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (poi assolto), ha realizzato un meccanismo fraudolento diretto allo svuotamento delle società.
Con particolare riferimento alla società riferibile a NOME COGNOME, si assume che questa forniva i locali e le attrezzature alle società poi fallite, mentr COGNOME, poi, procedeva, definitivamente, alla cessione fittizia di quattro punti vendita a due società la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, senza il pagamento dei corrispettivi.
La Corte di Cassazione, con la sentenza rescindente, nell’accogliere i motivi 3 e 4 proposti da NOME COGNOME, sovrapponibili anche alla posizione di NOME COGNOME ha rilevato che benché i COGNOME fossero indicati quali ideatori del meccanismo volto allo svuotamento delle società fallite, gestite formalmente da COGNOME, gli stessi non erano indicati come concorrenti nei reati di bancarotta contestati al medesimo COGNOME per la distrazione dei beni a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente riprende, quindi, il ragionamento RAGIONE_SOCIALE sentenza rescindente e ne condivide l’approdo ribadendo la richiesta di annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza con rinvio per nuovo esame.
L’assenza a valle delle distrazioni di beni, secondo la sentenza rescindente, si riflette sulle contestazioni a monte delle distrazioni dei beni strumentali e delle RAGIONE_SOCIALE fornite dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alle società di COGNOME, uniche contestazioni elevate.
Tanto, in assenza di un contributo concorsuale alle distrazioni a valle ravvisando la carenza di motivazione circa il contributo concorsuale portato dai tre imputati.
Inoltre, la sentenza rescindente ha rilevato che l’affermazione di responsabilità sembrava fondarsi su una prova calibrata esclusivamente sui ruoli gestionali assunti dai tre NOME COGNOME nelle società del RAGIONE_SOCIALE fornitrici RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che avrebbero assunto maggiore consistenza qualora gli imputati fossero stati ritenuti concorrenti anche delle distrazioni a valle dell RAGIONE_SOCIALE e dei beni, in un unico disegno criminoso di spoliazione delle società.
La sentenza rescindente ha rimarcato che il dolo dell’estraneo nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione consiste nella volontarietà RAGIONE_SOCIALE propria condotta di apporto a quella dell’estraneo, con la consapevolezza che essa determina il depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori senza la necessaria specifica conoscenza del dissesto RAGIONE_SOCIALE società che può rilevare sul piano probatorio, quale indice significativo RAGIONE_SOCIALE rappresentazione RAGIONE_SOCIALE pericolosità RAGIONE_SOCIALE condotta per gli interessi dei creditori.
Si è specificato che detto concorso di solito si riferisce alla condotta a valle non a quella di entrata dei beni nella società fallita salvo che non emerga una preordinazione e una consapevolezza di unitario programma di spoliazione patrimoniale.
Si riportano, inoltre, i motivi di ricorso del codifensore, depositati il agosto 2017 (cfr. p. 8 e ss. del ricorso) e se ne richiama integralmente il contenuto riproponendoli come propri motivi di ricorso.
Si rimarca che la Corte di appello, dopo aver svolto attività integrativa di istruttoria dibattimentale, ha rilevato che le condotte di cui alle imputazioni sub capi I) e Q), contengono per gli imputati COGNOME sia l’ipotesi distrattiva a monte che quella a valle delle RAGIONE_SOCIALE indicate.
La Corte di appello ha anche rilevato che gli elementi a carico dei NOME si ritrovano nelle prove orali assunte nel dibattimento, nelle relazioni del curatore fallimentare nella relazione tecnica del consulente tecnico del pubblico ministero.
Secondo la contestazione NOME COGNOME risponde soltanto a titolo di concorso sulla base RAGIONE_SOCIALE circostanza che la vendita dei beni, ossia l’attività delle società dovesse avvenire nei locali messi a disposizione dalla RAGIONE_SOCIALE
La Corte di appello poi sottolinea l’esistenza di una complessiva operazione frodatoria, posta in essere nell’ambito del fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, come provato dall’esito del procedimento celebrato davanti alla Corte di appello di Bari, concluso con sentenza del 13 ottobre 2017.
Con particolare riferimento alla RAGIONE_SOCIALE si rimarca che vi sono contratti d franchising e di affitto di azienda stipulati con la società amministrata da
NOME COGNOME e dichiarata fallita 28 ottobre 2004 in capo alle due società fallite amministrate da COGNOME le quali svolgevano la propria attività utilizzando il marchio del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nonché punti vendita sempre appartenenti allo stesso RAGIONE_SOCIALE.
Sostanzialmente, però la sentenza di rinvio finisce per attribuire il concorso a NOME COGNOME soltanto in base alla sua posizione all’interno di una delle società del RAGIONE_SOCIALE, senza alcuna indicazione del suo contributo causale, cioè senza specifica indicazione delle condotte concorsuali tenute nella vicenda specifica.
Si sottolinea, altresì, che la RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato contratti analoghi quelli intervenuti con la L.V. e con la RAGIONE_SOCIALE anche con molteplici altre società che gestivano i singoli punti vendita in cui era articolata la catena dei magazzini COGNOME.
2.3.1.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen.
Si lamenta che la motivazione di rigetto RAGIONE_SOCIALE richiesta del beneficio fonda solo sulla gravità dei fatti e sui precedenti penali di NOME COGNOME, senza considerare i fattori specifici segnalati con l’atto di appello.
2.3.1.4.Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dell’art. 216 ultimo comma legge fall. a seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte cost. n. 222 del 2018.
La sentenza di primo grado, che ha irrogato le pene accessorie fallimentari, è stata emessa prima RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale indicata e ha applicato le pene accessorie tenendo conto del tenore RAGIONE_SOCIALE norma previgente rispetto all’intervento del Giudice delle leggi.
2.3.2. Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO denuncia quattro vizi.
2.3.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 521, comma 2, 522 cod. proc. pen. e 6 §1 CEDU, per avere la sentenza impugnata attribuito RAGIONE_SOCIALE sottratte per valori diversi da quelli contestati.
Si eccepisce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado per diversità del fatto come riqualificato, in quanto il valore delle giacenze di magazzino asseritamente distratte da COGNOME (capi I) e Q) sarebbe stato rideterminato, rispetto all’imputazione, sebbene in una minor somma; ciò avrebbe comunque comportato uno stravolgimento dell’imputazione originaria e un radicale mutamento del fatto, in considerazione del valore nuovo attribuito alle RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di appello, con la sentenza impugnata, si sarebbe limitata a reputare immutata la contestazione, nel suo nucleo essenziale, essendosi il Tribunale limitato a ritenere la responsabilità per la minor somma contestata.
La difesa, invece, insiste per l’avvenuto stravolgimento dell’imputazione e la conseguente incertezza sull’oggetto RAGIONE_SOCIALE contestazione, in forza del diverso
valore attribuito alle RAGIONE_SOCIALE presuntivamente sottratte dagli imputati rispetto a quello indicato nel capo di imputazione.
2.3.2.2. Con il secondo motivo si eccepisce vizio di motivazione in relazione alla richiesta di perizia contabile sul valore delle RAGIONE_SOCIALE, non ammessa dalla Corte territoriale senza alcuna motivazione rispetto alla richiesta in tal senso avanzata.
2.3.2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al contributo fornito, in qualità di extraneus, dall’imputato in relazione ai reati di cui ai capi I) e Q).
Si richiamano i medesimi argomenti svolti con il primo motivo di ricorso in relazione alla posizione di NOME COGNOME.
In sintesi, si deduce che il coinvolgimento del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia fondato sulla mancanza di autonomia imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sulle dichiarazioni del COGNOME.
I difensori, tuttavia, osservano che i contratti stipulati con COGNOME erano standard, erano stipulati in questi termini con migliaia di punti vendita in tutta Italia. Inoltre, la stipula dei contratti era avvenuta nel 1999, ed è ardu ipotizzare una premeditazione del meccanismo truffaldino a cinque anni di distanza dal fallimento delle società di COGNOME.
Del resto, la RAGIONE_SOCIALE è fallita nel giugno 2003, mentre le società del COGNOME nel 2004 e nel 2005, ed egli ha continuato a gestirle in piena autonomia; inoltre, il nome dei COGNOME non viene indicato nelle diverse imputazioni di bancarotta contestate a COGNOME e ciò sarebbe contraddittorio rispetto alla tesi che vuole i NOME COGNOME ideatori del meccanismo attuato.
La sentenza impugnata omette di considerare che il dott. COGNOME, consulente RAGIONE_SOCIALE difesa, aveva evidenziato come il contratto di somministrazione prevedeva che il cliente (le due società del COGNOME) pagasse solo quando incassava; pertanto, il modo per non pagare era non “battere” gli scontrini.
Sicché l’idea delle vendite sottocosto era uno stratagemma del COGNOME per pagare di meno ai somministranti (la RAGIONE_SOCIALE).
Del resto, secondo quanto chiarito da NOME COGNOME, consulente e dipendente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la società somministrante non aveva alcun controllo sulle RAGIONE_SOCIALE somministrate, i punti vendita avevano piena autonomia gestionale. Sicché doveva concludersi nel senso che il vero e unico artefice del meccanismo era COGNOME, rimarcando che il recupero crediti delle somme vantate dalla RAGIONE_SOCIALE era stato attuato mediante convocazione dello staff dei diversi punti vendita.
Infine, quanto alle dichiarazioni rese dal COGNOME al curatore, benché utilizzabili, si sostiene che debbano essere riscontrate ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. mentre al dichiarante, responsabile di numerosi reati, non è stato associato alcun elemento di riscontro.
2.3.2.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli articoli 62-bis e 133 cod. pen., circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e RAGIONE_SOCIALE quantificazione RAGIONE_SOCIALE pena. Questa fonda soltanto su un richiamo a quanto già pronunciato dai giudici di primo grado senza considerare i motivi di appello e ulteriori elementi posti a sostegno RAGIONE_SOCIALE richiesta da parte RAGIONE_SOCIALE difesa quali lo stato di incensuratezza e il corretto comportamento processuale dell’imputato.
2.4.NOME COGNOME, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, denuncia sette vizi.
2.4.1.Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione dell’art. 627, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui il giudice del rinvio omette di confrontarsi con la questione decisa con la sentenza rescindente.
Secondo il pronunciato annullamento con rinvio, i NOME COGNOME erano stati indicati, nelle imputazioni, quali ideatori del meccanismo volto allo svuotamento delle società fallite gestite da COGNOME, loro ex dipendente.
Questi, però, non sono stati indicati come concorrenti nei delitti di bancarotta contestati a COGNOME per la distrazione in favore delle altre società denominate RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Si è rilevato, quindi, che se il disegno criminoso originario era stato quello di svuotare le società fallite, facendo sparire RAGIONE_SOCIALE e beni strumentali, forniti tut dalle società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la prima sentenza di appello non spiegava le ragioni dell’omessa indicazione degli imputati quali concorrenti nella bancarotta fraudolenta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quanto alle operazioni cessione che avevano interessato le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, essendo limitate le contestazioni alle condotte distrattive di beni strumentali e RAGIONE_SOCIALE forniti a monte dal RAGIONE_SOCIALE.
Tanto, peraltro, in assenza di una motivazione congrua rispetto al contributo concorsuale dei tre imputati nelle distrazioni delle RAGIONE_SOCIALE contestate ai capi I) e Q).
Si tratta di responsabilità penale che è stata ritenuta fondata, secondo la sentenza rescindente, soltanto sulle posizioni gestionali rivestite nelle società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dai NOME RAGIONE_SOCIALE, in quanto queste, stabilmente, rifornivano le due società fallite del COGNOME senza alcuna indicazione di specifiche condotte espressione di un contributo alle distrazioni e alla preordinazione e consapevolezza di un unitario programma di spoliazione patrimoniale.
A fronte di tale contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza rescindente la Corte territoriale, secondo il ricorrente, ometterebbe di uniformarsi al dictum RAGIONE_SOCIALE Corte di legittimità partendo dal presupposto la Corte di cassazione non ha ben visto il contenuto delle imputazioni perché, secondo la tesi RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, i capi di
imputazione I) e Q) comprendono sia l’ipotesi distrattiva a monte che quella a valle, relativa alle RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso, si rimarca che la sentenza rescindente ha risolto la questione sottoposta al suo vaglio in modo vincolante per il giudice del rinvio.
In particolare, in questo caso si era chiesto di esprimere un giudizio più approfondito in relazione al contributo concorsuale degli imputati COGNOME nelle distrazioni a monte delle RAGIONE_SOCIALE fornite partendo dall’assenza di un contributo concorsuale nelle distrazioni a valle e dal rilievo che la sentenza annullata aveva calibrato la prova soltanto sulla base delle posizioni gestionali rivestite dagli imputati COGNOME nelle società fornitrici delle due fallite.
La sentenza di merito, invece, si sarebbe limitata a prendere atto che i capi di imputazione I) e Q) avrebbero preso in considerazione ipotesi distrattive sia a monte che a valle, non adeguandosi al dictum del pronunciato annullamento con rinvio.
2.4.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione sulla partecipazione ex art. 110 cod. pen. dell’extraneus nel reato di bancarotta oggetto di imputazione ai capi I) e Q).
Il Giudice di appello prende in considerazione delle circostanze inconferenti, ai fini di ritenere il concorso nelle ipotesi distrattive a valle riguardando elementi valorizzati, esclusivamente, le condotte che si collocano a monte.
Si prende, infatti, in considerazione che COGNOME era stato dipendente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che le società fallite passavano sotto il controllo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e poi di RAGIONE_SOCIALE, costituita per il 100% dalla RAGIONE_SOCIALE il cui cons di amministrazione era presieduto da NOME COGNOME, sino al 30 aprile, data in cui fu posta in liquidazione la società, dichiarata fallita il 12 luglio 2004.
Altro elemento preso in considerazione sono i contratti stipulati con la RAGIONE_SOCIALE il cui consiglio di amministrazione era presieduto da NOME COGNOME, osservando che l’attività delle società fallite era svolta utilizzando il marchio e punti vendita del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nonché ricevendo merce, in via esclusiva, dalla RAGIONE_SOCIALE amministrata prima da NOME e poi da NOME COGNOME, società fallita il 25 giugno del 2003.
Ancora ulteriore elemento preso in considerazione è quello relativo alla fornitura di RAGIONE_SOCIALE alle società fallite da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fallita a s volta, crediti mai riscossi e che le scritture contabili RAGIONE_SOCIALE L.V. comprendevano note di credito da ricevere dalla RAGIONE_SOCIALE
In definitiva, la Corte d’appello trae da questi elementi la conclusione che le società fallite amministrate formalmente da COGNOME erano sotto il controllo del RAGIONE_SOCIALE, attraverso il controllo economico, patrimoniale, finanziario e giuridico esercitato dalla RAGIONE_SOCIALE
Per la difesa, la Corte di appello si preoccupa di motivare il coinvolgime dei NOME COGNOME nelle condotte a valle che, però, non sono oggetto di contestazione.
Anche il riferimento alla sentenza del 13 ottobre 2017, RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Bari, alla quale è seguita pronuncia di prescrizione RAGIONE_SOCIALE Corte di legittimità rafforza la conclusione RAGIONE_SOCIALE mancata partecipazione dell’imputato alle ipotesi distrattive a valle, perché le società facenti capo agli imputati sono fallite anche per la mancanza dei pagamenti RAGIONE_SOCIALE merce da parte delle società amministrate da COGNOME.
Inoltre, si osserva che le società facenti capo agli imputati COGNOME sono fallite in epoca precedente alla RAGIONE_SOCIALE
Infine, si rimarca che le posizioni degli imputati COGNOME sono esaminate, nella motivazione RAGIONE_SOCIALE Corte appello, come se si trattasse di un unico soggetto, senza indicazione di specifiche condotte attuate per contribuire alle distrazioni o alla preordinazione e consapevolezza di un unitario programma di spoliazione patrimoniale, come indicato nella sentenza rescindente.
NOME COGNOME viene indicato solo come presidente del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fino al 30 aprile e amministratore delegato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fino al 21 ottobre 2002.
Il ricorrente rimarca che la società è fallita il 20 dicembre 2004 e la RAGIONE_SOCIALE in data 4 febbraio 2005, cioè in epoca successiva alla definitiva uscita dall’attività formale assunta dal ricorrente.
2.4.3. Con il terzo motivo si denuncia la mancanza assoluta di motivazione in relazione alla disparità di trattamento tra la posizione di NOME COGNOME e coimputato COGNOME, presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, socia delle fallite.
Si rimarca che l’amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, individuata come anello importante nella catena e che apporta capitali nel settembre del 2002 è stato assolto.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva come unico socio la RAGIONE_SOCIALE il cui presidente all’epoca dei fatti era NOME COGNOME.
Quindi, alcuna responsabilità può essere addebitata all’amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE citata – società che aveva poteri gestionali e amministrativi nell’ambito RAGIONE_SOCIALE vicenda RAGIONE_SOCIALE – e alla socia RAGIONE_SOCIALE
2.4.4. Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dell’art. 110 cod. pen. in ordine alla mancanza di contestazione RAGIONE_SOCIALE condotta di partecipazione, violazione dell’art. 24, comma secondo, Cost.
Nel capo di imputazione si riporta che NOME COGNOME è stato chiamato a rispondere nella qualità di presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per attività distrattiv RAGIONE_SOCIALE posta in essere dalla RAGIONE_SOCIALE, successivamente dichiarata fallita con richiamo all’articolo 110 cod. pen.
Non viene specificata nell’imputazione la condotta che l’imputato avrebbe tenuto per partecipare all’attività distrattiva di RAGIONE_SOCIALE dal patrimonio RAGIONE_SOCIALE societ amministrata da COGNOME nel capo Q).
NOME COGNOME, poi, non viene neanche nominato in quanto si fa riferimento soltanto alla qualità sub I) con riferimento all’attività distrattiva posta in ess dalla RAGIONE_SOCIALE successivamente fallita.
Si contesta, quindi, la violazione del diritto di difesa con riferimento all formulazione dei capi di imputazione in relazione alla posizione di NOME COGNOME.
Il ricorrente, nella veste di extraneus, non avrebbe potuto rispondere del reato proprio contestato in concorso, sulla base RAGIONE_SOCIALE mera qualità di presidente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE peraltro carica cessata da anni al momento di fallimento delle società RAGIONE_SOCIALE.
Secondo la tesi recepita nei provvedimenti di merito, COGNOME attraverso un fittizio giroconto, tra RAGIONE_SOCIALE e crediti, aveva attuato un meccanismo per svuotare le casse delle società a responsabilità limitata RAGIONE_SOCIALE, meccanismo che vedeva quali attori principali la RAGIONE_SOCIALE, che forniva le RAGIONE_SOCIALE sempre alle dette società, la RAGIONE_SOCIALE che forniva capitali, nonché la RAGIONE_SOCIALE forniva attrezzature e locali.
Dunque, alcun riferimento si svolge alla RAGIONE_SOCIALE
2.4.5. Con il quinto motivo si denuncia manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e RAGIONE_SOCIALE quantificazione RAGIONE_SOCIALE pena, già in primo grado irrogata senza alcuna motivazione.
A fronte di specifico motivo di appello, riportato per estratto a pag. 15 del ricorso, la motivazione è carente perché si concentra sulla gravità del fatto anche per quanto concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche, peraltro ponendo lo stesso elemento (presunta gravità del fatto) a base di entrambe le determinazioni sul quantum RAGIONE_SOCIALE pena da irrogare.
2.4.6. Con il sesto motivo si denuncia mancanza di motivazione quanto all’entità RAGIONE_SOCIALE pena accessoria RAGIONE_SOCIALE interdizione dai pubblici uffici applicata i misura pari alla pena principale.
Tanto, secondo il ricorrente, senza alcuna motivazione, riguardando quella resa soltanto il coimputato COGNOME.
2.4.7.11 settimo motivo denuncia illegittimità costituzionale dell’art. 29, comma primo cod. pen. nella parte in cui prevede, per la misura dell’interdizione dai pubblici uffici, la misura fissa di cinque anni quanto alla durata.
Si richiama la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale emessa in relazione alle pene accessorie fallimentari, relative alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta e alla natura fissa di detta previsione dichiarata incostituzionale.
Si estende il ragionamento alla pena accessoria di cui all’art. 29, comma primo, cod. pen., che sottrae all’interprete ogni discrezionalità e proporzionalità rispetto alla pena principale irrogata, non prevedendo un minimo e un massimo entro il quale determinarne l’entità.
3.Le difese, AVV_NOTAIO, hanno fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162)
Quindi le parti presenti, all’odierna udienza, a seguito RAGIONE_SOCIALE discussione orale, hanno concluso nel senso indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso di NOME COGNOME è fondato nei limiti di seguito indicati.
1.1.11 primo motivo è fondato per le ragioni di seguito indicate.
In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. comma 2, n. 1, Legge fall., disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta specificamente, per i citati reati fallimentari, una peculiare disciplina RAGIONE_SOCIALE continuazione, derogatoria rispetto a quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen.
Premesso, pertanto, che la cd. continuazione fallimentare non configura una circostanza aggravante in senso tecnico, non può, comunque, dubitarsi che l’aumento di pena, previsto dalla menzionata disposizione normativa, trovi applicazione sia nel caso di reiterazione di fatti riconducibili alla medesima ipotesi di bancarotta, sia in quello di commissione di più fatti tra quelli previsti dag artt. 216 e 217 RAGIONE_SOCIALE stessa legge, senza tacere che la sua configurazione, sotto il profilo formale, quale circostanza aggravante ne comporta, in ogni caso, l’assoggettabilità al giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti (tra le altre, Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv. 249667; Sez. 5, n. 50349 del 22/10/2014, Rv. 261346).
Si è, poi, affermato, con particolare riferimento alla bancarotta patrimoniale per distrazione (tra le altre, Sez. 5, n. 13382 del 03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031), che il delitto in esame ha natura di reato a condotta
eventualmente plurima che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell’ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte, previste dall’art. 216 Legge fall., siano tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico e temporalmente contigue.
In applicazione del principio richiamato, questa Corte ha ritenuto unitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità di un isti di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto, realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza (Sez. 5 , n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156, secondo la quale, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è esclusa la configurabilità RAGIONE_SOCIALE continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione in quanto le singole condotte di cui all’art. 216 Legge fall. possono essere realizzate, con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell’ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurima per la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatti contemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suo carattere unitario; conf.: n. 5158 del 1992, Rv. 189956 – 01).
Quindi, il primo motivo di ricorso proposto da COGNOME, peraltro mai oggetto di esame da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di legittimità perché dichiarato assorbito con la sentenza rescindente (cfr. p. 19 ove la sezione Quinta penale dichiara assorbiti i motivi 9 e 10 del ricorso originario sul trattamento sanzionatorio) è fondato.
Nel giudizio di rinvio, infatti, andava riconosciuto un solo aumento ex art. 81 cod. pen. sul reato base di cui al capo I) ritenuto più grave, relativo alla condotta distrattiva di cui al capo H), mentre la Corte territoriale ha operato un doppio aumento, posto che, dopo aver individuato la pena base in quella di anni quattro di reclusione per il più grave delitto di cui al capo I) (bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di RAGIONE_SOCIALE, per il valore di euro 2.101.639,33, relativa alla L.V. s.r.I.), ha aumentato la pena “per la continuazione” (cfr. p. 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), di mesi sei di reclusione per il delitto di cui al capo Q), nonché di ulteriori mesi uno per ciascuno degli altri reati indicati come satellite, giungendo alla pena finale di anni quattro e mesi otto di reclusione.
Invece, ferma la pena base indicata, il giudice del rinvio avrebbe dovuto precisamente indicare, per la condotta di bancarotta per distrazione di cui al capo H) – attuata nell’ambito dello stesso fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – l’entità RAGIONE_SOCIALE pena irrogata per la fattispecie aggravata ex art. 219, comma 2 n. 1, Legge fall. procedendo, poi, a un unico aumento per la continuazione ex art. 81 cod. pen. per i più fatti di bancarotta relativi al diverso fallimento, di cui ai capi O Q), quanto alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Sicché, si impone l’annullamento con rinvio perché, in ossequio ai principi fissati, si ridetermini, da parte del giudice di merito, il trattamento sanzionatorio con riferimento all’entità RAGIONE_SOCIALE pena da irrogare, ferma la pena base, giustificata congruamente dal giudice del rinvio (cfr. p. 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello) in ossequio ai riportati principi giurisprudenziali.
Non si procede a detta operazione, ai sensi dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen. da parte di questa Corte, tenuto conto che (cfr. p. 24 RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado) anche l’esame RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado non è dirimente, posto che il primo giudice è partito dalla pena base di anni quattro di reclusione, reputato più grave il delitto di cui al capo I), aumentando la pena, ex art. 219, comma 1, legge fall., ad anni quattro mesi sei di reclusione, nonché aumentando ex art. 81 cod. pen. di ulteriori porzioni di pena di mesi uno ciascuna la pena finale.
La Corte territoriale, poi, riducendo in sede di rinvio ai quattro capi di imputazione sub H), I), O) e Q) le fattispecie di reato non estinte per prescrizione, ha mantenuto lo stesso tipo di calcolo, quanto alle porzioni di pena irrogate in aumento, dovendo queste essere rideterminate, secondo parametri discrezionali, ma in ossequio al principio di diritto fissato nella presente sede.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non è né arbitraria né manifestamente illogica.
Non deve, invero, il giudice di merito prendere in esame, necessariamente, tutti gli elementi sottoposti dall’appellante ai fini di negare l’invocato beneficio potendo limitarsi a indicare quello considerato preminente ai fini di giustificare il diniego.
Al riguardo, è appena il caso di ricordare che, secondo i principi interpretativi fissati da questa Corte, condivisi dal Collegio, ai fi dell’assolvimento dell’obbligo RAGIONE_SOCIALE motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALE concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (tra le altre, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610).
In linea con gli esposti principi, la Corte territoriale ha dato conto, attraverso il complessivo dispiegarsi RAGIONE_SOCIALE motivazione, delle ragioni che sostengono
l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche. In tal senso, si osserva che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. 258410, N. 9120 del 1998 Rv. 211582) e giustifica la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 264378, n. 45623 del 2013, Rv. 257425; n. 933 del 2014, Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti RAGIONE_SOCIALE valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio.
2. I ricorsi proposti da NOME, NOME e NOME sono infondati.
2.1. Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME, il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO e il terzo motivo di ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO per NOME COGNOME, nonché i primi due motivi del ricorso di NOME COGNOME, da esaminare congiuntamente in quanto relativi alle medesime doglianze sia pure con argomentazioni parzialmente diverse, sono infondati.
Va premesso che, per effetto del disposto annullamento per vizio di motivazione (cfr. p. 20 e ss.), il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto RAGIONE_SOCIALE pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, ha come limite quello di evitare di incorrere, nuovamente, nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine al/’iter logicogiuridico seguito (tra le altre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, COGNOME, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, COGNOME, Rv. 248413).
Ciò posto, osserva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto dalle difese, negli indicati motivi di ricorso, non risulta dalla lettura RAGIONE_SOCIALE sentenz rescindente che questa abbia escluso, in radice, il concorso nella bancarotta fraudolenta contestata ai tre ricorrenti, relativamente ai capi I) e Q) RAGIONE_SOCIALE rubrica, perché a tali imputati non è contestato il concorso, nei reati a valle, con l’amministratore di diritto di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE quanto a definitiva spoliazione di tali società.
Ciò in quanto, evidentemente in tal caso, la stessa pronuncia di legittimità sarebbe addivenuta all’annullamento senza rinvio rispetto al contestato concorso in qualità di estranei, a carico dei tre ricorrenti, in relazione ai reati di cui ai I) e Q) ascritti all’amministratore di diritto COGNOME.
La sentenza rescindente sul punto, invece, ha riscontrato la frammentazione delle condotte contestate e la mancata imputazione a carico dei tre ricorrenti, del concorso con l’amministratore di diritto COGNOME, rispetto alle condotte “a valle” (cessione dei quattro punti vendita senza corrispettivo alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, capi di imputazione dei quali non rispondono i COGNOME) rilevando però, rispetto alla prima sentenza di appello, a fronte di tali imputazioni, l’assoluta carenza di
motivazione (cfr. p. 22) circa un eventuale accordo iniziale, ideativo, da parte dei RAGIONE_SOCIALE, nel senso di spogliare, attraverso anche la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, le società del RAGIONE_SOCIALE e, in particolare, la RAGIONE_SOCIALE, poi dichiara fallita, attuando anche condotte di bancarotta distrattiva, elemento che, invece, avrebbe ben potuto essere posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità per i reati contestati.
A fronte di tale vizio di motivazione, il giudice del rinvio ha preso in considerazione, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, non soltanto i ruoli formali rivestiti, nel tempo, dai singoli imputati, all’interno delle dive compagini societarie del RAGIONE_SOCIALE, ma tutte le condotte che le tre società a questi riferibili hanno assunto negli anni e il dipanarsi delle vicende economiche e finanziarie di queste, quanto meno a partire dal 2002.
Tanto, giungendo alla conclusione, non manifestamente illogica, di reputare anche la RAGIONE_SOCIALE strumento di un unitario, originario progetto di spoliazione patrimoniale, come dimostrato dal successivo fallimento RAGIONE_SOCIALE società e dalle condotte distrattive accertate con sentenza irrevocabile.
Si fa riferimento, infatti, alle condotte acclarate con la sentenza irrevocabile RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari, del 13 ottobre 2017, acquisita ex art. 627, comma 2, cod. proc. pen. nel giudizio di rinvio, relativa a reati dichiarati prescritti sede di legittimità (con sentenza n. 34116 del 6 maggio 2019 RAGIONE_SOCIALE sezione Quinta penale), concernenti le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, contestate a NOME, NOME e NOME, relative al fallimento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in ordine ai rapporti tra questa società e altre del RAGIONE_SOCIALE, tra cui la RAGIONE_SOCIALE, operazioni illecite, giudicate antieconomiche per i consistente indebitamento RAGIONE_SOCIALE società, quanto meno dal 2002, quando la RAGIONE_SOCIALE registrava già una perdita di gestione di oltre 54 miliardi di lire.
Tale ricostruzione, secondo questo Collegio, non presenta profili carenti o di manifesta illogicità e risponde al dictum, fissato dalla sentenza rescindente, posto che nella direzione indicata dal giudice del rinvio conducono una serie di elementi, segnalati dalla seconda sentenza di appello, diversi dalla mera valorizzazione dei ruoli formali rivestiti, nel tempo, da NOME, NOME e NOME COGNOME nelle diverse società del RAGIONE_SOCIALE.
Si fa riferimento, in particolare, alla successione nel tempo dei fallimenti delle diverse società, così come alla significativa esistenza di più che consistenti crediti, per RAGIONE_SOCIALE fornite alle RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, senza essere pretesi per apprezzabile lasso di tempo, pur a fronte di considerevole dissesto dalla RAGIONE_SOCIALE
Si tratta di argomenti immuni da illogicità manifesta, ampiamente riportati dai giudici del rinvio, sicuramente decisivi quanto alla prova dell’esistenza di un progetto unitario che vede coinvolte plurime società del RAGIONE_SOCIALE facente capo ai
ricorrenti, dato con il quale, peraltro, i motivi di ricorso in esame nel presente paragrafo non si confrontano compiutamente.
È significativo, invero, che le società del RAGIONE_SOCIALE che fornivano RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_SOCIALE), apporti economici (la RAGIONE_SOCIALE e, dunque, la RAGIONE_SOCIALE strutture e locali (RAGIONE_SOCIALE) siano, poi, fallite con operazioni che, i giud merito, plasticamente, descrivono come un passaggio di risorse tra le diverse società del RAGIONE_SOCIALE a enti, di volta in volta diversi, apparentemente in bonis.
I giudici RAGIONE_SOCIALE seconda sentenza di appello evidenziano (cfr. p. 7 e ss.) che, a partire dal 2002, quando tutte le società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, coinvolte nella vicenda processuale, venivano poste in liquidazione e poi dichiarate fallite, le due società amministrate da COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che già dipendevano sotto il profilo economico dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, venivano poste definitivamente, sotto il profilo giuridico e patrimoniale, nel controllo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE attraverso l’acquisizione di quote di maggioranza da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Su tale punto, i giudici del rinvio rimarcano che, nel contratto di somministrazione, era previsto il divieto di mutare la composizione RAGIONE_SOCIALE maggioranza societaria senza il consenso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con passaggio di proprietà che, dunque, per contratto, era avvenuto con il consenso RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE – cioè di NOME COGNOME – come, peraltro, confermato, secondo la Corte territoriale, dalle dichiarazioni di NOME COGNOME.
Sicché i giudici di merito sottolineano che era emerso, dall’istruttoria svolta, che la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non riscuotevano i loro crediti per fitti e la somministrazione di RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE, nonostante le condizioni economiche e finanziarie delle citate società del RAGIONE_SOCIALE.
Infatti, la RAGIONE_SOCIALE, compagine che già presentava una gravissima perdita di gestione nel 2002, pari ad oltre 54 miliardi di lire, veniva dichiarat fallita il 25 giugno 2003 e la RAGIONE_SOCIALE in data 28 ottobre 2004. La RAGIONE_SOCIALE proprietaria al 100% delle quote RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, falliva a sua volta in data 12 luglio 2004.
Le tre società citate (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) riconduc al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo la ricostruzione recepita dai giudici del rinvio, risultavano aver ceduto RAGIONE_SOCIALE non pagate, maturato crediti per affitti non riscossi, versato capitale sociale per acquisire quote sociali, rispetto alle due società amministrate da COGNOME, ad onta delle proprie precarie condizioni economiche e patrimoniali.
Dunque, con ragionamento lineare e coerente, le due compagini riferibili a COGNOME sono state considerate (ulteriori) strumenti per svuotare le società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che si avviavano alla decozione, passando, temporalmente, prima per la liquidazione (la RAGIONE_SOCIALE proprietaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
successivamente, la stessa RAGIONE_SOCIALE) e, poi, per il fallimento, con una complessiva operazione reputata, con ragionamento immune da illogicità manifesta, in frode ai creditori e che verrà, poi, soltanto completata con la cessione dei punti vendita, quindi attraverso lo svuotamento delle due società, formalmente amministrate da COGNOME, ma, di fatto, controllate sotto il profilo economico, patrimoniale, finanziario e giuridico dalla RAGIONE_SOCIALE, indicata, a sua volta, nella proprietà in toto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Quindi, la seconda sentenza di appello si è diffusa in modo ineccepibile, con ragionamento lineare e non manifestamente illogico, a riscontrare elementi di fatto, come preteso dalla sentenza rescindente, espressione dell’esistenza di un originario, unitario programma di spoliazione patrimoniale, preordinato e consapevole, attuato attraverso una complessiva operazione fraudolenta, ai danni dei creditori, allo scopo di svuotare la RAGIONE_SOCIALE, operazione alla quale i tre ricorrenti hanno dato materiale e consapevole contributo, vista la titolarità di cariche anche gestionali nell’ambito delle citate tre società del RAGIONE_SOCIALE, nel periodo di interesse.
Si è sottolineato, sul punto, che la fornitura delle RAGIONE_SOCIALE per i consistenti importi contestati come distratti ai capi I) e Q), è avvenuta negli anni da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza il recupero dei crediti relativi alle somministrazioni e che, dunque, coloro che, nel tempo avevano rivestito la carica di consigliere di amministrazione, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e, poi, liquidatore non avevano adottato alcun provvedimento nell’ambito dei rispettivi ruoli ma, anzi, avevano contribuito al progetto di spoliazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, con plurime condotte puntualmente descritte dai giudici di merito (cfr. p. 11 e ss. RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Si osserva, peraltro, che i motivi di ricorso in esame, con alcuni degli argomenti svolti e senza tenere conto, compiutamente, del nuovo apparato motivazionale RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, ripercorrono le stesse censure svolte nei confronti RAGIONE_SOCIALE prima sentenza di appello, senza specificamente confrontarsi, se non con ragionamenti versati in fatto e, comunque, rivalutativi (riesame delle prove testimoniali – con riferimento al contenuto dell’esame del consulente tecnico RAGIONE_SOCIALE difesa COGNOME e del teste COGNOME già vagliati a p. 9 RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello – nonché di documenti, con riferimento ai contratti di somministrazione stipulati con le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), con le singole operazioni che vengono elencate, puntualmente, dalla Corte territoriale.
Questa descrive, in modo non manifestamente illogico e completo, l’esistenza, attraverso specifiche operazioni riferibili alle singole società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 7 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), di un progetto complessivo di svuotamento delle compagini societarie facenti parte del RAGIONE_SOCIALE, con specifico riferimento, quanto alle imputazione che qui interessano, alla RAGIONE_SOCIALE e
alla RAGIONE_SOCIALE, man mano che queste si avviavano alla decozione, prima passando per la liquidazione e, successHvamente, giungendo al fallimento. Progetto di spoliazione che è passato anche attraverso il fallimento delle due società riferibili, formalmente, a COGNOME di cui ai capi I) e Q) RAGIONE_SOCIALE rubrica attraverso la somministrazione di RAGIONE_SOCIALE per rilevanti valori, senza riscuoterne i relativi pagamenti (omissione contestata con argomenti versati in fatto, dunque non rivisitabili nella presente sede, rispetto a motivazione dei giudici di merito che reputa non congrua, quale attività di recupero, quella svolta attraverso la mera convocazione dello staff del personale dei punti vendita interessati dall’inadempimento).
Si tratta di operazioni attuate con l’evidente finalità di svuotare anche la RAGIONE_SOCIALE, palesemente antieconomiche, sia per le loro caratteristiche, sia per la collocazione temporale, in quanto protratte sino all’anno 2002-2003, cioè fino al periodo in cui la RAGIONE_SOCIALE, già in decozione, veniva dichiarata fallita
Va, poi, osservato che, in materia di reati fallimentari, nell’ipotesi di fatti bancarotta fraudolenta per distrazione, con riferimento alla partecipazione dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore di società, deve ritenersi che il soggetto esterno alla società fallita possa concorrere nel reato proprio, mediante condotta agevolativa di quella dell’intraneus, nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALE funzione di supporto all’attività di sottrazione dal patrimonio sociale e suo depauperamento ai danni RAGIONE_SOCIALE classe creditoria, in caso di fallimento.
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato, dunque, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà RAGIONE_SOCIALE propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto RAGIONE_SOCIALE società che può rilevare, sul piano probatorio, quale indice significativo RAGIONE_SOCIALE rappresentazione RAGIONE_SOCIALE pericolosità RAGIONE_SOCIALE condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156).
Nel caso al vaglio, la distrazione, secondo le convergenti sentenze di merito, è indicata come realizzata attraverso un’azione combinata e unitaria, ove la consapevolezza del partecipe extraneus, ha abbracciato varie condotte, tra loro descritte come inscindibilmente connesse perché finalizzate all’evento conclusivo, ben rappresentato da parte di NOME, NOME e NOME COGNOME, tenuto conto delle rispettive qualità e cariche formali rivestite, per un ampio contesto temporale, rispetto agli enti coinvolti nel complesso e unitario meccanismo attuato.
Peraltro, la sentenza di appello lungi dall’aver esaminato le posizioni dei tre ricorrenti come se si trattasse di un unico soggetto (come dedotto con il secondo
motivo del ricorso di NOME COGNOME) ha specificamente chiarito il contributo di ciascuno dei tre ricorrenti.
In particolare, NOME COGNOME è indicato quale consigliere di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE negli anni in cui questa società riforniva di RAGIONE_SOCIALE le due s.r. amministrate da COGNOME senza riscuoterne i crediti relativi, ma soprattutto, come amministratore delegato dal 21 ottobre 2002 e, poi, liquidatore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Si tratta, dunque, di titolare di poteri gestori propr dell’organismo societario che ha assunto un ruolo centrale nel meccanismo in frode escogitato, in epoca di eclatante decozione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza aver proceduto, nell’interesse RAGIONE_SOCIALE società, alla riscossione degli ingenti crediti per RAGIONE_SOCIALE cedute dalla somministrante e non rinvenute al momento RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di fallimento delle società amministrate da COGNOME, in quanto distratte.
NOME COGNOME è indicato dai giudici di merito come presidente del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Ma, in ogni caso, con riferimento all’imputato, la sentenza impugnata specifica che questi, quanto al consapevole contributo materiale apportato alla condotta dell’intraneus, nel suo complesso, in base anche alle dichiarazioni eteroaccusatorie di COGNOME e COGNOME, va individuato come ideatore dell’operazione che aveva condotto all’acquisizione delle quote di maggioranza delle due società affiliate da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, così attuando la condotta che ha portato al totale controllo delle dette società, amministrate formalmente da COGNOME, non soltanto dal punto di vista comRAGIONE_SOCIALEale ma anche da quello patrimoniale economico e giuridico.
NOME COGNOME, infine, viene indicato quale presidente del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, società proprietaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comunque, consigliere di amministrazione e amministratore delegato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sino al momento in cui gli era succeduto il fratello NOME quindi in epoca in cui maturano le consistenti forniture di ingenti quantità di RAGIONE_SOCIALE, mai più reperite e per crediti, successivamente, non riscossi.
Nessun rilievo può essere attribuito all’osservazione relativa alla conformità dei contratti tra la RAGIONE_SOCIALE e le altre società facenti capo al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rispetto a quelli standard, stipulati con tutti gli altri punti vendita collocati nell’intero territorio nazionale, anche in epoca precedente al 2002, quando le società facenti capo al RAGIONE_SOCIALE non erano in decozione.
Infatti, i giudici di merito hanno richiamato, sul punto, le dichiarazioni di COGNOME, rese al curatore nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, secondo le quali l’assenza assoluta di autonomia imprenditoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si doveva ricavare non solo dal tipo contratto concluso con le società del RAGIONE_SOCIALE, ma anche dalle clausole con questi
previsti, in particolare nella parte in cui la scelta di effettuare periodiche svendit di merce era ascrivibile alla RAGIONE_SOCIALE, pur a fronte di un contratto di somministrazione nel quale era previsto il pagamento RAGIONE_SOCIALE merce da parte del somministrato solo dopo il relativo incasso.
Quanto, invece, alla presenza di note di credito nella contabilità delle società amministrate formalmente da COGNOME, non emesse dalla RAGIONE_SOCIALE si osserva che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’amministratore di diritto RAGIONE_SOCIALE fallita aveva dichiarato al curatore che la RAGIONE_SOCIALE aveva più volte promesso l’emissione di alcune note di credito, per rimediare alla vendita sottocosto di merce che, tuttavia, veniva acquistata dallo stesso COGNOME a prezzo pieno, affermazione che è stata reputata, con ragionamento ineccepibile, compatibile con il contesto di sostanziale controllo dell’attività comRAGIONE_SOCIALEale da parte RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle due s.r.l. facenti capo a COGNOME.
Con riferimento alle ulteriori osservazioni svolte con il terzo motivo dell’AVV_NOTAIO, prospettato nell’interesse di NOME COGNOME, circa la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dall’amministratore di diritto, NOME COGNOME, queste sono infondate.
Infatti, le dichiarazioni di cui si discute, sono quelle fornite al curatore i sede di interrogatorio del fallito, utilizzabili per la decisione in sede penale, come ritenuto dai giudici di merito.
È noto, infatti, che trattasi di dichiarazioni rese dal fallito al curator nell’interrogatorio reso ex art. 49 Legge fall., dunque prima del procedimento penale (e prima del suo instaurarsi) e che, anche alla luce dell’art. 111 Cost. nell’attuale formulazione, il divieto di cui all’art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre il compimento di ciò che debba, comunque, qualificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento penale (Corte Cost, sentenza n. 237 del 1993). Invero, secondo la Consulta, è sicuramente da escludere che le dichiarazioni destinate al curatore debbano considerarsi rese nel corso del procedimento penale, non potendo sostenersi che la procedura fallimentare sia preordinata alla verifica di una notitia criminis (Sez. 5, n. 338 del 30/11/2017, Rv. 272664; Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, Rv. 257650 – 01).
Del resto, le relazioni ex art. 33 Legge fall. del curatore fallimentare hanno natura di prova documentale (Sez. 5, n.12338 del 30/11/2017, Rv. 272664), dovendosi sul punto richiamare il consolidato principio, secondo cui le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso, non solo quando siano ricognitivi di un’organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che gli accertamenti documentali e le dichiarazioni ricevute dal curatore costituiscono prove rilevanti nel processo
penale, al fine di ricostruire le vicende amministrative RAGIONE_SOCIALE società (Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, De Rv. 257650). Né il principio di separazione delle fasi si applica agli accertamenti aventi funzione probatoria, preesistenti rispetto all’inizio del procedimento o che appartengano comunque al contesto del fatto da accertare (Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664 – 01; Sez. 5, n. 688 del 13/4/1999, Rv. 213607; Sez. 5, n. 39001, Canavini, Rv. 229330).
In ogni caso, va sottolineato, con valore dirimente, che vengono espressamente indicati, dalla Corte territoriale, elementi di riscontro alle dichiarazioni etero accusatorie a carico, rese da COGNOME in sede di interrogatorio del fallito al curatore, con particolare riferimento a NOME COGNOME che ha, con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, rimarcato questo aspetto (cfr. p. 11 ove si specifica che NOME COGNOME, da sempre presidente del consiglio di amministrazione di RAGIONE_SOCIALE, viene indicato anche da COGNOME come colui che aveva ideato l’operazione che aveva condotto all’acquisizione delle quote di maggioranza delle due società affiliate da parte di RAGIONE_SOCIALE).
Infine, è appena il caso di osservare che non può reputarsi ammissibile, quale tecnica di redazione del ricorso, il richiamo integrale (cfr. p. 8 e ss. de ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO) ad altro atto di impugnazione (in questo caso a motivi di ricorso depositati il 31 agosto 2017 dal codifensore) posto a fondamento del primo giudizio di legittimità, introdotto dall’imputato avverso la prima sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Taranto, tenuto conto che il ricorrente non distingue, rispetto a detti motivi, in relazione al contenuto RAGIONE_SOCIALE sentenza rescindente, quali di questi siano o meno attinenti a punti RAGIONE_SOCIALE seconda sentenza di appello, oggetto del disposto nuovo esame per il pronunciato annullamento con rinvio.
3.Gli ulteriori motivi di ricorso svolti nell’interesse di NOME COGNOME son infondati.
3.1.11 secondo motivo di ricorso non è fondato.
Significativo RAGIONE_SOCIALE condotta ascritta all’imputato a titolo di concorso con il formale intestatario delle fallite, infatti, è il dato, riscontrato anche provvedimento impugnato, che COGNOME avesse rivestito la carica di consigliere di amministrazione e di amministratore delegato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima assunta in data 21 ottobre 2002, nonché quella di liquidatore a partire dal 30 aprile 2003, tenuto conto, dunque, dei poteri gestori esercitati in un periodo in cui era stata realizzata l’inspiegabile inerzia rispetto alle pretese creditori vantate dalla medesima RAGIONE_SOCIALE nei confronti delle RAGIONE_SOCIALE nella titolarità d COGNOME, pur a fronte del dissesto dalla RAGIONE_SOCIALE
3.2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Dalla complessiva motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, emergono le ragioni che sostengono l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche. In tal senso, si osserva che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. cit.; n. 9120 del 1998, Rv. cit.) e giustifica la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. cit.; conf. Rv. 257425 e Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti RAGIONE_SOCIALE valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio.
Peraltro, per la posizione di NOME COGNOME si valorizza anche l’esistenza delle condotte distrattive contestate nel diverso procedimento concluso con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Bari acquisita nel corso del giudizio di rinvio, comportamenti tutti risalenti al periodo in cui si collocano le condotte in contestazione (cfr. p. 9 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata ove si fa ampio riferimento alle contestazioni di cui ai capi 1), 4) e 11) del diverso procedimento, tutte relative a fatti che si contestano come avvenuti nell’anno 2002).
Si osserva, inoltre, che la sentenza rescindente non aveva annullato con rinvio la prima sentenza di appello in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenendo assorbiti i residui motivi di ricorso, rispetto a quelli accolti a p. 20 e Sicché alcun vizio di motivazione si riscontra, rispetto al trattamento sanzionatorio irrogato, tenuto conto che, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, in modo ineccepibile, risulta applicato l’istituto RAGIONE_SOCIALE continuazione ex art. 81 cod. pen., riguardando i due capi di imputazione, condotte relative a distrazioni di RAGIONE_SOCIALE fornite a due diverse società dichiarate fallite e, quindi, diverse procedure fallimentari.
Gli ulteriori motivi di ricorso, svolti con i due atti dì impugnazione proposti nell’interesse di NOME COGNOME, sono infondati.
4.1. Il primo motivo di ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO è inammissibile.
Si tratta di censura già proposta in sede di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento ineccepibile (cfr. p. 5 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata), dunque il relativo motivo è inammissibile perché reiterativo.
Peraltro, la censura si appalesa manifestamente infondata in quanto NOME COGNOME viene indicato quale presidente del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nella imputazione di cui al capo I) ma, come emerge dal corpo del capo di imputazione, la compagine che rileva con riferimento alla condotta contestata è quella denominata RAGIONE_SOCIALE, vicenda rispetto alla quale viene valorizzato il fatto che il ricorrente rivestiva la carica di presidente del consiglio amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a. e RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE (avendo, in ogni caso, descritto il ruolo di vero e proprio ideatore dell’operazione che aveva
condotto all’acquisizione delle quote di maggioranza delle due società affiliate da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE).
Infine, si rileva che, ai fini RAGIONE_SOCIALE necessaria specificità del motivo di ricorso non viene indicato alcun argomento difensivo che sarebbe stato inibito all’imputato per effetto dell’imperfetta indicazione RAGIONE_SOCIALE forma societaria RAGIONE_SOCIALE compagine indicata nell’imputazione sub I). Anzi, il diritto di difesa rispetto ai fatti contestati, ivi compiutamente descritti, risulta ampiamente articolato, su molteplici fronti, nei diversi gradi di merito.
4.2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi prospettati dall’appellante, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con il riferimento ai precedenti penali (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle generiche la ratio RAGIONE_SOCIALE disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi dell generiche, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore RAGIONE_SOCIALE personalità; conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. cit.; Sez.1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. cit.).
La motivazione, svolta sul punto, appare congrua e immune da illogicità manifesta, nonché in linea con la tracciata linea interpretativa (cfr. p. 12) in quanto rimarca la gravità dei fatti attinenti alla distrazione di RAGIONE_SOCIALE per valore di milioni di euro e la sussistenza di precedenti penali a carico.
4.3. Il quarto motivo è inammissibile.
L’intervento del Giudice delle leggi, con la sentenza n. 222 del 2018, non risulta rilevante nel caso al vaglio, posto che il primo giudice, nonostante l’allora vigente dettato normativo e il contenuto di cui all’art. 216 ultimo comma Legge fall. ratione temporis, ha applicato le pene accessorie fallimentari non nella misura fissa di anni dieci, come previsto dalla norma allora vigente, ma per una durata pari alla pena irrogata.
Il ricorrente, dunque, avrebbe dovuto spiegare le ragioni per le quali detta misura deve reputarsi eccessiva e, quindi, dolersi di difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALE prima sentenza e di quella di appello che conferma, sul punto, quella decisione.
Invece, il ricorso si limita a dedurre che i giudici di secondo grado non si sono attenuti al nuovo range di riferimento delle pene accessorie fallimentari
come introdotto, per effetto RAGIONE_SOCIALE Corte cost. n. 222 del 2018, senza considerare che la misura di quelle irrogate in primo grado rientra nel nuovo parametro edittale, quindi non è illegale e, in ogni caso, senza spiegare le ragioni dell’eccessività di detto trattamento inerente alla durata delle pene accessorie fallimentari.
4.4. Il primo e secondo motivo di ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO sono manifestamente infondati e, comunque, inammissibili.
Nessuna nullità sussiste per violazione degli artt. 521, 522 od. proc. pen., 6 CEDU, dovendosi riprendere, rispetto a tale doglianza, la pronuncia rescindente, § 6.2., risultando la censura già esaminata in quella sede e integralmente riproposta con il motivo di ricorso.
Si osserva che, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti RAGIONE_SOCIALE difesa. L’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo confronto letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051, in una fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta post-fallimentare qualificato dalla Suprema Corte come bancarotta prefallimentare).
Nel caso in esame, la sentenza rescindente ha riscontrato che non sussiste alcuna “trasformazione radicale” del fatto, o incertezza sull’oggetto dell’imputazione, atteso che la contestazione concerneva somme superiori a quelle in relazione alle quali è stata affermata la responsabilità.
Invero, il valore delle RAGIONE_SOCIALE indicate come distratte, cedute dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE, è stato determinato sulla base di una stima formulata dal consulente tecnico, che ha tenuto conto dei valori indicati nelle scritture contabili, in quanto i beni non sono stati rinvenuti. Anzi, l determinazione del valore viene indicata dai giudici di merito come stimata ‘al ribasso’, perché coincidente con la minor somma corrispondente al valore RAGIONE_SOCIALE merce oggetto di fornitura, senza la considerazione delle percentuali di ricarico.
In altri termini, l’oggetto delle distrazioni è rimasto identico – le RAGIONE_SOCIALE mentre il valore dei beni distratti oggetto di accertamento è stato addirittura inferiore al valore indicato nella contestazione.
Ciò posto, non risulta illustrato, puntualmente, l’interesse specifico ad accedere alla rinnovazione istruttoria in grado di appello, attraverso una perizia
contabile sul valore delle RAGIONE_SOCIALE, tenuto conto che si tratterebbe, per quanto illustrato, di un atto di rinnovazione istruttoria in appello, del tutto esplorativo come tale, inammissibile.
È noto, infatti, che per la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 3 n. 47293 del 28/10/2021, R., Rv. 282633), nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende comunque inammissibile la richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale che si risolva in una attività “esplorativa” di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente, non sussistendo, pertanto, rispetto ad essa, alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame.
4.5. Il quarto motivo di ricorso è corrispondente a quello svolto dal codifensore sul trattamento sanzionatorio, per cui si richiamano integralmente le considerazioni svolte al § 4.2.
I restanti motivi di ricorso di NOME COGNOME sono infondati.
5.1. Il terzo e quarto motivo sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
Si lamenta disparità di trattamento rispetto all’intervenuta assoluzione del coimputato COGNOME, amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza considerare che, a carico di NOME COGNOME, viene riconosciuta la responsabilità per i reati di cui al imputazione quanto alla sua condotta concernente non solo la sua posizione rivestita nella indicata società.
Questi, invero, è stato presidente del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proprietaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che aveva acquistato le quote d maggioranza delle due società affiliate, amministrate da COGNOME e, comunque, consigliere di amministrazione e amministratore delegato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sino al momento in cui gli era succeduto il fratello NOME (21 ottobre 2002), dunque proprio nell’epoca in cui maturano le consistenti forniture di ingenti quantità di RAGIONE_SOCIALE alla L.V. e alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, mai più reperite e per crediti, successivamente, non riscossi dalla somministrante RAGIONE_SOCIALE
Del resto, questa conclusione conferma la logicità intrinseca del ragionamento RAGIONE_SOCIALE seconda sentenza di appello, circa l’esistenza di un iniziale programma di svuotare le società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, tanto che la RAGIONE_SOCIALE, poi, fallisce, ma non prima di trasferire RAGIONE_SOCIALE e beni strumentali alle due società “affiliate” facenti capo a COGNOME, le quali, invece, falliscono in un secondo momento, quando, peraltro, i crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE nei loro confronti non erano stati riscossi. A riprova del sostanziale collegamento tra gli enti del RAGIONE_SOCIALE e in assenza di operazioni infraRAGIONE_SOCIALE convenienti.
Il quarto motivo è, del pari, manifestamente infondato.
Secondo l’impostazione del capo I) dell’imputazione la RAGIONE_SOCIALE forniva le RAGIONE_SOCIALE alle due società di COGNOME, la RAGIONE_SOCIALE forniva i locali e attrezzature, la RAGIONE_SOCIALE forniva apporti di capitali.
COGNOME, attraverso le società RAGIONE_SOCIALE, con il concorso degli extranei NOME, NOME e NOME COGNOME (amministratore RAGIONE_SOCIALE) aveva realizzato un meccanismo in frode ai creditori diretto allo svuotamento delle società e che si inseriva in un più vasto programma di depauperamento anche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Rispetto a tale meccanismo e al rapporto tra le società del RAGIONE_SOCIALE, tra cui la RAGIONE_SOCIALE, soccorre la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che, a p. 13, spiega che il contratto per l’uso del marchio COGNOME era stato stipulato con la RAGIONE_SOCIALE e necessitava, da parte delle controllate, del versamento di una royality dell’1°/0 sul fatturato annuale.
Sicché, nell’ottica RAGIONE_SOCIALE ricostruzione delle imputazioni sub) I) e Q) e, dunque, RAGIONE_SOCIALE contestazione di un progetto unitario di svuotamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e delle due società affiliate al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senz’altro appare significativa la carica rivestita, anche con riferimento alla RAGIONE_SOCIALE tenuto conto che, nella sostanza, le due società amministrate da COGNOME, sono risultate compagini controllate dalle tre società del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, tutte indicate nel capo di imputazione.
5.3. Il quinto motivo è inammissibile.
La determinazione RAGIONE_SOCIALE pena è giustificata adeguatamente dai giudici di merito con riferimento all’entità del fatto e alla personalità degli imputati come, peraltro, viene compiutamente descritta anche in altri punti RAGIONE_SOCIALE motivazione. Del resto, si osserva che la sentenza impugnata ha dato conto, attraverso il complessivo dispiegarsi RAGIONE_SOCIALE motivazione, delle ragioni che sostengono la determinazione RAGIONE_SOCIALE pena per il delitto di bancarotta fraudolenta, entro la media edittale, non palesandosi siffatta commisurazione abnorme ed ingiustificata.
In tal senso, il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. cit.) e giustifica, altresì, la negazione delle attenuanti generiche (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. cit.), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti RAGIONE_SOCIALE valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio.
La sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai sensi dell’art. 62 -bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti RAGIONE_SOCIALE propria decisione, di tal ché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in sede di legittimità neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse
dell’imputato (Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Rv. 229768; V. Sez. U, n.10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931), a condizione che la valutazione tenga obbligatoriamente conto, a pena di illegittimità RAGIONE_SOCIALE motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172). In particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il di. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto RAGIONE_SOCIALE quale, ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALE diminuente, non è più sufficiente nemmeno lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, AVV_NOTAIO, Rv. cit.).
5.4. Il sesto motivo è infondato.
La sentenza impugnata si limita a confermare, quanto alla durata delle pene accessorie fallimentari, quella prevista dalla sentenza di primo grado che, però, ha irrogato dette pene accessorie in misura pari alla pena principale, richiamando i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
Nella specie, dunque, il primo giudice non ha preso in considerazione ratione temporis la durata delle pene accessorie prevista dall’ultimo comma dell’art. 216 Legge fall. allora vigente, ma ha applicato, nella misura media, dette pene individuandone la durata in quella pari alla pena principale.
Sicché, vista la durata statuita, ben poteva la motivazione sul punto essere sintetica come hanno fatto i giudici di merito. La censura, dunque, sfugge al sindacato di legittimità, in quanto investe un potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., laddove la durata delle pene accessorie non si è discostata in modo consistente dal minimo edittale ( tra le altre, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255153; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, COGNOME, Rv. 230278, quest’ultima nel senso che la determinazione RAGIONE_SOCIALE misura RAGIONE_SOCIALE pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen.; anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale).
5.5. Il settimo motivo è infondato.
Invero, la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa, con ragionamento che il Collegio condivide, nel senso che deve essere reputata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29,
comma primo, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, sollevata i relazione agli artt. 3, 27, 41, 111 e 117 Cost. nonché 8 Convenzione EDU.
Ciò in quanto si tratta di sanzione inserita in un meccanismo punitivo graduale che differenzia la durata RAGIONE_SOCIALE pena accessoria in rapporto a due soglie distinte (tre anni di reclusione per l’interdizione temporanea e cinque per l’interdizione perpetua) e che, agganciandosi all’entità RAGIONE_SOCIALE pena principale inflitta, presuppone una valutazione in concreto RAGIONE_SOCIALE gravità del fatto rimessa al potere discrezionale del giudice; sicché, escluso ogni automatismo, la norma non è irragionevole, né distonica rispetto al principio di personalizzazione ed individualizzazione del trattamento sanzionatorio: cfr. Sez. 6, n. 9062 del 16/12/2022, dep. 2023, Andolfi, Rv. 284417 – 01).
Segue l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio da rideterminare nei limiti di cui al § 1.1. per NOME COGNOME e il rigetto dei ricorsi degli altri imputati, con condanna di NOME, NOME e NOME COGNOME alle spese processuali.
Su tale ultimo punto, è appena il caso di osservare che, per i reati ascritti a COGNOME, l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE prima sentenza di legittimità, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha determinato il formarsi del giudicato progressivo in punto responsabilità.
Le fattispecie di reato ascritte a NOME, NOME e NOME, ad oggi, non sono prescritte in quanto si deve tenere conto, ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione, ex artt. 157 e 161 cod. pen., RAGIONE_SOCIALE circostanza aggravante ad effetto speciale del danno di rilevante gravità, nonché RAGIONE_SOCIALE data di consumazione dei reati (sentenze dichiarative di fallimento del 20 dicembre 2004 e del 4 febbraio 2005), con termine massimo di anni diciotto e mesi nove, cui vanno aggiunti periodi di sospensione del corso RAGIONE_SOCIALE prescrizione (pari a giorni 259, come individuati nella sentenza rescindente).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio in relazione a COGNOME NOME, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Lecce. Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
RAGIONE_SOCIALE deciso il 25 ottobre 2023