Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6406 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SORESINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 8.6.2023 la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta documentale ed impropria per avere, in concorso con altri, quale amministratore unico dal 12.6.2012 al 28.5.2015 della RAGIONE_SOCIALE, avere tenuto le scritture contabili in mode tale da non rendere possibile la ricostruzion patrimonio o del movimento degli affari della società, nonché per aver cagioNOME per effe di operazioni dolose il fallimento della società – dichiarato in data 11 maggio 201 omettendo sistematicamente di versare imposte, contributi previdenziali, ritenu accumulando /negli anni dal 2012 al 2017 / un rilevante debito nei confronti dell’erario, di en locali e di enti previdenziali.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difens di fiducia, deducendo cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale e processuale nonché vizi della motivazione, in relazione agli artt. 420-ter, comma 5, 185 del codice di e art. 24 Cost. e 111 Cost., quanto al mancato accoglimento della richiesta di rinvio legittimo impedimento del difensore non comparso all’udienza preliminare celebrata quind in assenza del difensore di fiducia. La Corte di appello ha erroneamente osservato che l difesa dell’imputato avrebbe soltanto dimostrato che la richiesta di rinvio fu inviata t posta alla casella di posta elettronica della cancelleria ma non avrebbe provato di av verificato che la stessa fosse pervenuta nella sfera del giudice; e che la richiesta di ri ogni caso non era stata adeguatamente documentata in ordine alle dedotte ragioni di impedimento del difensore a comparire; laddove il difensore era stato impossibilitat partecipare all’udienza preliminare per il giorno 21/10/2020 in quanto la normat emergenziale COGNOME all’epoca vigente imponeva un periodo di isolamento di almeno 10 giorni al soggetto venuto in contatto con altro positivo al COGNOME nelle 48 ore anteced (come da circolare del Ministero della Sanità del 12 ottobre 2010). Solo in d 20/10/2020, a tarda sera, il difensore veniva avvisato telefonicamente dalla segretari studio NOME della positività al COVID-19 a seguito di accertamento effettuato medesima sera presso la clinica Maugeri di Pavia. In ossequio alla normativa emergenziale all’epoca vigente il difensore e tutti i professionisti dello studio erano quindi assogget quarantena obbligatoria quali soggetti venuti in contatto stretto con persona risu positiva al COGNOME nelle 48 ore precedenti. L’impedimento a comparire veniva quind comunicato dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, collaboratrice di studio, fisicamente in forza pre
lo studio del difensore all’epoca dei fatti, a mezzo mail in data 21/10/2020, mail indiri alla cancelleria RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. alle 08:35 la mattina dell’udienza, non potendo anch’essa presenzi per i medesimi motivi. Il difensore procedeva peraltro a dare la medesima comunicazione al Tribunale di Pavia a mezzo mail atteso che quel medesimo giorno avrebbe dovuto presenziare avanti al giudice del lavoro. Il Tribunale di Pavia accoglieva l’is provvedendo al rinvio, mentre il G.i.p. presso il Tribunale di Milano colpevolmente prendeva tempestiva visione dell’istanza/comunicazione e l’udienza veniva quindi celebrata in assenza del difensore di fiducia. L’eccezione di nullità veniva proposta tempestivamen alla prima udienza dibattimentale del 23 Marzo 2021 e rigettata dal tribunale nonostante documentazione idonea allegata. Il tribunale non contestava l’elemento presupposto ovvero la positività del soggetto-contatto al COVID-19, assumendo però che la modalità d comunicazione a mezzo mail non fosse idonea.
La Corte di appello di Milano a sua volta, a parziale integrazione della motivazione tribunale, ha assunto la mancata dimostrazione anche dell’elemento presupposto.
Entrambe le autorità giudiziarie non hanno fatto corretta applicazione dei principi in mat di legittimo impedimento del difensore a comparire all’udienza preliminare. Le Sezioni Uni hanno precisato che il difensore impedito a causa dì ragioni di salute o da altro evento prevedibile o evitabile non abbia l’onere di designare un sostituto processuale o indicar ragioni dell’omessa nomina poiché solo nel caso di istanza di rinvio per concomitan impegni professionali ricade sul difensore l’onere di nominare un sostituto processuale o indicare le ragioni dell’omessa nomina.
Inoltre, con riferimento alla forma di ricevibilità dell’istanza la motivazione contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui afferma che deve riten irrilevante il mezzo attraverso il quale al giudice è pervenuta l’informazione ma poi ri l’eccezione di nullità ravvisando l’irritualità della trasmissione dell’istanza.
Né può ritenersi condivisibile l’assunto secondo il quale l’istanza non sarebbe s adeguatamente documentata in ordine al contatto stretto con persona positiva al COGNOME essendosi limitata la difesa ad allegare una dichiarazione della persona contagiata n anche la certificazione medica dello stato morboso, laddove la documentazione allegata prova comunque il contatto e la busta paga del mese di ottobre 2020 che si è prodotta imputabile al soggetto/contatto positivo ed evidenzia l’assenza nel periodo 21/10-2/11/2 La giurisprudenza di questa Corte assume in ogni caso che ai fini del legittimo impediment del difensore sia sufficiente anche solo la presenza di un soggetto con sospetto COGNOME n suo nucleo familiare. Nel caso di specie il contatto non era sospetto ma accertato posit In ogni caso ai fini del rinvio la necessità di sottoporsi a quarantena preventiva e tam COGNOME, come effettuato dal difensore nella mattina del 21/10/2020, era elemento sufficien per non presenziare all’udienza.
2.2.Col secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 192 del codice di rito, 216, comma 1 n. 1 e n. 2, 219, comma 1 e comma 2 n. 223, comma 1 e comma 2, n. 1 e n. 2, legge fall., quanto alla ritenuta sussisten dell’elemento soggettivo del reato contestato al capo 2) di bancarotta fraudole documentale e capo 3) di bancarotta impropria per operazioni dolose. Le condotte sono state ascritte all’imputato esclusivamente in considerazione della carica formale rivesti amministratore unico della società sebbene questa fosse stata amministrata di fatto da NOME COGNOME COGNOME dal cogNOME NOME COGNOME fino alla data del fallimento. All’esito dell’ist dibattimentale non sono stati accertati atti di natura gestoria riconducibili all’imputa stato considerato l’avvicendamento di altri due legali rappresentanti dalla cessazione de carica dell’imputato e fino alla dichiarazione di fallimento avvenuta ben due anni do L’imputato, quindi, non ha fornito indicazioni sulla tenuta della contabilità in completamente estraneo alle vicende societarie al tempo del fallimento.
Quanto alla bancarotta fraudolenta impropria la Corte territoriale fonda, pariment responsabilità dell’imputato esclusivamente sulla qualifica di amministratore unico sen valorizzare ulteriori indici da cui desumere la gestione effettiva della società. La sen impugnata inoltre non evidenzia il nesso eziologico tra le operazioni dolose ascr all’imputato e il dissesto o l’aggravamento della situazione di dissesto della società e de l’elemento psicologico in via meramente presuntiva basandosi sulla circostanza che i mancato versamento degli oneri tributari e contributivi abbia avuto origine sin dall’ 2012, anno di costituzione della società, e che si sia protratto per tutto l’arco tem della gestione dell’imputato senza svolgere un’indagine sull’elemento psicologico alla l del ruolo effettivo rivestito dall’imputato nella società.
Indi si riporta giurisprudenza di questa Corte a sostegno dell’assunto.
2.3.Col terzo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale in relazione ag articoli 192 del codice di rito, 216, comma 1 n. 1 e n. 2, 219, comma 1 e comma 2 n. 223, comma 1 e comma 2, n. 1 e n. 2, legge fall., e vizio di motivazione. Sì censura motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene integrato il reato in qua prevenuto non avrebbe consegNOME le scritture contabili riferibili al periodo in cui è amministratore unico; nessuna documentazione sarebbe stata reperita con riferimento a quel medesimo periodo; inidoneo ad escludere la responsabilità dell’imputato sarebbe i ruolo gestorio attribuito a terzi ma anche il susseguirsi di amministratori formali d cessazione dalla carica dell’imputato. Secondo la Corte territoriale l’imputato q amministratore non avrebbe assolto l’onere di provare l’avvenuta consegna delle scrittur contabili al nuovo amministratore subentrante laddove in capo all’amministratore cessat prima della dichiarazione di fallimento non è ravvisabile alcun obbligo di consegna curatore delle scritture contabili, nè l’imputato poteva ritenersi onerato della tenut scritture contabili solo per essere stato in passato amministratore della società, essendo
cessato dalla carica il 2 agosto 2015 ed a lui succedette NOME COGNOME; d’altra p secondo una pronuncia di questa Corte l’amministratore che ha cessato di ricoprire la caric risponde della sorte delle scritture contabili nel solo caso in cui abbia continuato ad in di fatto nell’amministrazione della società oppure ove, quale extraneus, abbia in qualche modo concorso nelle condotte illecite di cui deve rispondere il nuovo amministratore.
2.4.Col quarto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 69 c.p., 25 C 219, comma 1, legge fall. quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all’aggravante del danno patrimoniale di rilevante entit lamenta altresì l’errata determinazione delle pene accessorie fallimentari.
2.5.Col quinto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 216 legge fall e 37 c.p. e 25 Cost. per avere la Corte d’appello confermato la sentenza di primo grad anche nella parte in cui aveva applicato la sanzione accessoria dell’interdizione temporane dai pubblici uffici per la durata di anni 5 invece di equipararla alla pena principale a dell’art. 37 c.p. o di commisurarla proporzionalmente secondo i criteri di cui all’artico c.p., così violando il canone costituzionale di proporzionalità della penna ex TARGA_VEICOLO
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 d convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua a applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, c modificato dall’art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sin quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 – senza l’intervento delle parti che hanno cos concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è nel suo complesso infondato.
1.1. Prima di affrontare l’esame del primo motivo vertente su questione in rito, occo premettere i principi imperanti in tema di poteri di questa Corte in caso di deduzion errore procedurale, avendo il ricorso dedotto in relazione al rigetto della richiesta di avanzata dalla difesa oltre che la violazione di norme processuali e costituzionali anch vizio di motivazione rispetto ai provvedimenti che si sono pronunciati al riguardo.
Va rammentato che in tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. c) cod. pr pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa quest può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. 3, n. 24979 del 22/12/201
Ud. (dep. 05/06/2018), Rv. 273525 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304 01) e che è stato altresì precisato che non incorre nel vizio di difetto di motivazi sentenza d’appello che non illustri le ragioni del rigetto di una doglianza afferente a asserita violazione di norme processuali, se tale violazione sia comunque insussistente atteso che, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale eser proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel c cui la motivazione sia del tutto assente (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Rv. 281391 – 01; cfr. anche Sez. U, n. 5 del 1991, Rv. 186998-01).
Più in generale, in tema di ricorso per cassazione, quando sia dedotta l’erroneità di decisione sul fatto e quando tale decisione sia destinata all’applicazione di una nor sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell’imputato, il controllo es dalla Corte è limitato alla sola motivazione del provvedimento impugNOME; se, viceversa, censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal gi merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla q esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarl termini già Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Rv. 221322 – 01).
Posta quindi l’irrilevanza di eventuali contraddittorietà o incongruenze presenti motivazioni adottate dei giudici di merito a base della ravvisata legittimità della celebr dell’udienza preliminare in assenza del difensore di fiducia, si osserva quanto segue.
Innanzitutto si rileva, come già osservato dalla Corte territoriale, che la difesa documentazione allegata ha dimostrato soltanto che la richiesta di rinvio fu inviata (neppu recapitata) tramite posta ordinaria (non p.e.c.) alla casella di posta elettronica Cancelleria il 21.10.2020, ossia lo stesso giorno dell’udienza, ma non ha provato di ave verificato che la stessa fosse pervenuta nella sfera del giudice; ed è in tal s verosimilmente da intendere la irritualità della trasmissione dell’istanza rilevata sentenza impugnata (irritualità in astratto comunque ravvisabile a fronte dell’ordin disposto normativo codicistico di cui all’art. 121 cod. proc. pen.), che non è q comunque caduta in contraddizione rispetto alla premessa iniziale che aveva in un certo senso ammesso la presentazione dell’istanza tramite e-mail, richiamando l’orientamento prevalente di questa Corte che nell’ammettere la presentazione della richiesta in argomento anche con strumento di comunicazione atipico, quale è quello diverso dal deposito in cancelleria previsto dall’art. 121 del codice di rito, chiarisce, appunto, che nondimeno, sulla parte che lo utilizza l’onere di sincerarsi che la comunicazione sia giu nella sfera del giudice (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 35542 del 14/07/2021, Rv. 281964 che h affermato che l’istanza di rinvio d’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviat
mezzo di posta elettronica certificata, comporta l’onere, per la parte che intenda do dell’omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell’atipicità del m impiegato, che la “mail” sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancell del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di “mail” che attesti la ricezione da parte di detto person restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell’is nella casella di posta elettronica della cancelleria).
Occorre precisare che tale principio è stato affermato in relazione a fattispecie anteriore disciplina emergenziale di contrasto al COGNOME-19 e che nel caso di specie – ricadente so tale disciplina emergenziale – troverebbe piuttosto applicazione il principio secondo c tema di legittimo impedimento del difensore comunicato mediante posta elettronica certificata secondo la disciplina emergenziale per COGNOME-19, la prova della ricezione de avvenire mediante l’annotazione e l’attestazione di cancelleria di cui all’art. 24, comma 5 dJ. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 2020, 176, in assenza delle quali è onere del difensore produrre in giudizio l’originale inform del messaggio, sottoscritto digitalmente dal gestore del sistema, attestante l’avven recapito nella casella del destinatario; tuttavia a ben vedere nel caso in esame l’inoltro richiesta non è avvenuto tramite posta certificata ma mediante posta elettronica ordinar sicché a rigore è da ritenere comunque valido il principio suindicato che richiede alla par attivarsi per verificare che la “mail” sia giunta ad effettiva conoscenza del personale cancelleria.
In ogni caso, nella fattispecie in esame, vi è comunque l’attestazione della Cancelleria secondo quanto si riporta nella pronuncia impugnata dà atto che l’istanza è pervenuta al ore 12:45 del 21.10.2020, dunque successivamente allo svolgimento dell’udienza, celebrata alle ore 10:30 e chiusa alla ore 10:42, come da verbale di udienza preliminare (di cui s parimenti atto nella sentenza impugnata).
Ed ancora rileva correttamente la sentenza impugnata che a ben vedere l’istanza risultava fondata sulla sola dichiarazione della persona contagiata non assistita certificazione medica non prodotta neppure successivamente in sede predibattimentale quando l’eccezione veniva formulata.
La Corte territoriale, dunque, non si limita a contestare l’efficacia di un’autodichiarazi artt. 46 e 47 di DPR 445/2000 del soggetto positivo – e ciò di là della sua ammissibil all’epoca, per attestare circostanze quali la sottoposizione di una persona a misur quarantena e la positività della stessa al COVID-19, nonché lo stretto contatto con perso affetta da COVID-19 – ma evidenzia come neppure in seguito si sia fornita documentazione idonea ad attestare l’effettività dell’impedimento (di cui a quel momento certamente poteva disporre).
E quanto al differente esito che analoga richiesta avrebbe avuto presso il Tribunale civil Pavia, il giudice ha evidenziato come in quel caso il difensore che aveva sostitui ricorrente si fosse premurato di andare a rappresentare di persona le ragioni dell’istanz rinvio.
Quanto poi alla imprevedibilità e non diversa fronteggiabilità dell’impedimento per esse verificato proprio a ridosso dell’udienza COGNOME, il riferimento è privo di rilievo, non risultando l’istanza rigettata per la mancata designazione di un sostituto.
Correttamente ha, quindi, concluso la sentenza impugnata che l’istanza di legitti impedimento non potesse ritenersi tempestivamente ed idoneamente trasmessa, né debitamente documentata.
Il motivo è quindi nel suo complesso infondato.
1.2. Il secondo ed il terzo motivo sono generici. Partendo dal presupposto ch l’imputato avrebbe rivestito nella società solo formalmente la qualifica di amministra unico, quale cd. testa di legno – presupposto del tutto confutato nella sentenza impugnat si assume che quindi il ricorrente non avrebbe avuto contezza delle azione delittuose altr laddove la Corte di appello ha tra l’altro evidenziato come il lievitare delle inademp contributive e previdenziali – che in sede di accertamento del passivo ammontavano a più d undici milioni di euro – sia coinciso proprio con gli anni 2013 e 2014 in cui amministr della società era il COGNOME; questi aveva nel tempo ricoperto l’incarico di amministr della società dalla sua costituzione fino alla cessazione di fatto dell’attività, sostanza coincisa col periodo in cui l’imputato ebbe a dare le dimissioni e vi fu il suben suo posto – per pochi mesi – dapprima di COGNOME e poi dello straniero NOME COGNOME resosi irreperibile all’atto del fallimento intervenuto nel 2017.
Sicché il motivo articolato riguardo alla bancarotta impropria per operazioni dolose è nel complesso aspecifico, non impingendo il fulcro della vicenda che ruota intorno a ben al aspetti fattuali, ed è anche meramente reiterativo avendo la Corte di appello già spiegato ragioni per le quali non potesse ritenersi il ricorrente una mera testa di legno e le co illecite dovessero essere a lui imputabili stante appunto la reiterazione sistematica inadempimenti che avevano portato ad un così ingente debito verso l’erario, riferibile fase non circoscritta della carica del COGNOME (gli inadempimenti risalenti al 2012 proseguiti in maniera crescente nel tempo per tutta la durata della carica del ricorrent terminare allorquando la società cessava di fatto di operare e ciò in coincidenza con cessazione della carica da parte dell’imputato). Sicché l’elemento soggettivo – secondo compiuta ricostruzione dei giudici di merito – era insito in tale condotta reit sistematica che,come sottolineato dalla Corte di appello,era da ricondurre non a fatt casuali ma a scelta ben precisa dell’amministratore che era prevedibile portasse al disses o al suo aggravamento.
D’altra parte, secondo il costante orientamento di questa Corte – citato anche ne sentenza impugnata a sostegno degli argomenti spesi al riguardo – in tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legg possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenzial frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erar degli enti previdenziali (Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 – 01).
E’ solo il caso di aggiungere che la giurisprudenza di questa Corte citata in ri (segnatamente, Sez. 5, n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273925 – 04) al fine di supportare l’assunto della mancanza di consapevolezza è inconferente ai fini prospettati perché – di del rilievo che non è stato ritenuto riducibile a mera testa di legno la carica del rico essa riguarda il caso della bancarotta fraudolenta patrimoniale ovvero il caso di atti i compiuti da altri rispetto ai quali si è ritenuto che ai fini della configurabilità de dell’amministratore – privo di delega – fosse necessario che emergesse la prova, da un lat dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o quantomeno di segn allarme inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio secondo i criteri p del dolo eventuale del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà, n del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento; laddove nel caso di s secondo la ricostruzione svolta nelle conformi pronunce di merito, trattasi di inadempime tributari riconducibili al periodo di amministrazione del ricorrente, e quindi a quest’ gravando sull’amministratore formale l’adempimento dell’obbligazione fiscale – sicché non s versa nel caso dell’omesso controllo/impedimento dell’evento – e stante l’ent dell’ammontare delle imposte evase non si può in alcun modo assumere che lo stesso non abbia avuto contezza delle conseguenze di così gravi inadempienze (tant’è che la Corte d appello conclude che gli inadempimenti in questione, per le loro caratteristiche e p contesto in cui si inserirono, siano anzi da ricondurre ad una scelta ben prec dell’amministratore). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
D’altronde questa Corte ha anche già avuto modo di affermare che la fattispecie di fallime cagioNOME da operazioni dolose, prevista dall’art. 223, comma secondo, n. 2, legge f presuppone una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttament dall’azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità struttur riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, pluralità di atti coordinati all’esito divisato e si distingue dalle ipotesi generali d fraudolenta patrimoniale, di cui al combiNOME disposto degli artt. 223, comma primo, e comma primo, n. 1), legge fall. – in cui, invece, le disposizioni di beni societari (qual termini di distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione) sono caratterizzate, se una valutazione “ex ante”, da manifesta ed intrinseca fraudolenza, in assenza di quals interesse per la società amministrata (Sez. 5, Sentenza n. 12945 del 25/02/2020, R
279071 – 01); ed ha altresì già chiarito in punto di elemento soggettivo che è logico ri che il sistematico inadempimento dei debiti tributari – esponga (nel prevedibile ca accertamento dei reati, nella specie concretizzatosi) la società protagonista a un disse proporzioni tanto più rilevantg, quanto più elevato sia l’accumulo nel t dell’inadempimento e la percentuale di incidenza dello stesso sull’intero movimento di a della società (così Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, COGNOME, in motivazione sia pu relazione al caso del perpetuarsi di operazione in frode all’Erario – ma la situazione non ovviamente, rispetto al caso di specie), laddove all’inadempimento delle obbligaz tributarie consegue non solo la produzione di interessi ma anche l’applicazione di sanzioni
Sicché, nell’ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti immediato depauperamento della società, la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione di tali operazioni si accompagni sotto il profilo dell’elemento soggettivo certamente nel caso di specie secondo la congrua ricostruzione svolta dai giudici di meri cfr. in particolare pag. 11 della sentenza impugnata in cui si dà, tra l’altro, l’esposizione con l’Erario, protrattasi per congruo arco temporale coinciso prevalentemen proprio con la fase di amministrazione del ricorrente, ha raggiunto il tetto di 11,146 di euro, – alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 45672 del 1/10/2015, NOME, Rv. 265510) – al riguardo la Corte di appello a pag. 12 altresì inteso in buona sostanza affermare come nel caso di specie fosse certo che, date condizioni in cui versava la società e la completa assenza di ogni forma di prospett salvifica, l’aggravamento del disseto fallimentare era non soltanto concretamen prevedibile, ma altresì effettivamente previsto ed accettato come possibile conseguenz della prosecuzione artificiosa dell’attività d’impresa.
1.2.1. Quanto alla bancarotta documentale il motivo è, come detto, altrettan generico; esso si limita a contestare genericamente la mancanza di prova della consapevolezza della tenuta irregolare o dell’intenzione di perseguire il profitto o di ar danno ai creditori, laddove la fattispecie prevalente ravvisata dai giudici di merito è della cd. bancarotta generica a dolo generico ovvero della tenuta delle scritture contab modo da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari o del patrimonio del società, risultando depositato unicamente il bilancio nel 2013, relativo all’anno 2012 avendo il curatore proceduta a una qualche ricostruzione unicamente sulla base delle risultanze delle visure camerali e di quanto rinvenuto nel cassetto fiscale, versand società, all’atto del fallimento, in una situazione – così definita nella sentenza impu di abbandono sul versante documentale.
La Corte di appello ha innanzitutto evidenziato – e ciò con rilievo anche in relazione al fattispecie delle operazioni dolose imputata al COGNOME – come del tutto evanescente fos il ruolo gestorio attribuito a terzi dalla difesa, spiegando a pag. 12 della sentenza impug che l’evenienza dell’amministrazione da parte di terzi è rimasta sfornita di prova in qu
affidata a prospettazione generica che non consentiva neppure di identificare tale COGNOME indicato come amministratore di fatto unitamente a COGNOME NOME, assolto relazione alle condotte illecite a lui ascritte in concorso con il ricorren amministratore unico dal 4.5.15 al 26.8.15 e di fatto dal 26.8.15 al 1.5.17 (trattasi caso di periodi successivi a quello in cui ebbe a rivestire la carica di amministratore l’imputato, che, peraltro, secondo quanto dallo stesso affermato nelle dichiarazioni ripor in ricorso non sarebbe stato un soggetto rimasto del tutto estraneo alla società, una me testa di legno come tende ad accreditare la difesa, ma avrebbe svolto le mansioni impiegato all’interno di essa).
La Corte di appello, fatta tale premessa, non ha comunque mancato di osservare che in ogni caso l’imputato era obbligato, in relazione al cospicuo periodo in cui aveva ricoper carica di amministratore unico, a tenere con regolarità le scritture contabili e a conseg a colui che era subentrato al suo posto e in ogni caso al curatore ove non fosse già precedenza intervenuto tale passaggio; laddove il COGNOME – di là della sussistenza o men di un suo onere di conservazione delle scritture contabili una volta cessata la caric amministratore, da ritenere tuttavia persistente ove non vi è stato il passaggio di cons all’amministratore subentrante – non forniva neppure indicazioni in ordine ad esse.
Osserva, più in generale, la sentenza impugnata, a pag. 12, che la responsabilità per reati in materia fallimentare è attribuita all’amministratore pro-tempore, indiv secondo le norme civilistiche, che rappresenta e gestisce l’ente, e quindi chi assume carica di amministratore va ad accettare volontariamente anche le conseguenze che possono derivare da comportamenti altrui. Nel momento in cui si assume la rappresentanza legale di una società di capitali è indispensabile che venga posta in essere un’att ricognitiva finalizzata a rilevare almeno le più evidenti anomalie contabili e fiscali in m evitare in futuro contestazioni sull’operato altrui; ciò vale in particolar modo – pros sentenza impugnata – per i facili riscontri verificabili ictu oculi con un minimo di diligenza, quali, in primis, il riscontro dell’esistenza della documentazione contabile e delle scritt obbligatorie e l’adempimento delle obbligazioni erariali.
L’amministratore di diritto, unico titolato all’adempimento delle formalità era contributive, ha dunque l’onere di verificare la contabilità perché qualora ciò non avven nondimeno egli assuma e mantenga la carica e partecipi in qualche modo alla vita sociale, per l’assenza di tale controllo egli deve essere ritenuto responsabile quantomeno a titol dolo eventuale; e nel caso di specie – si aggiunge nella pronuncia impugnata – non solo e probabile ma era assolutamente certo che la condotta dell’imputato avrebbe determiNOME l’irreversibilità di un dissesto già conclamato; l’imputato, per tutto il t mantenimento della carica non solo ha protratto l’attività sociale non provvedendo contempo ad adempiere alle obbligazioni fiscali maturate negli anni ma ha anche tenuto l scritture contabili in maniera assolutamente carente e allorquando è stato dichiarat
fallimento nè lui né gli altri amministratori che gli sono seguiti hanno prodotto alcu fornito informazioni circa il luogo di reperibilità della documentazione contabile.
Del tutto inidoneo ad escludere la penale responsabilità dell’imputato – conclude la sente -impugnata – è, per le ragioni dette, l’evanescente ruolo gestort attribuito a sogge .0 ma anche il susseguirsi di amministratori formali dopo la cessazione dell’imputato da carica di amministratore unico, tenuto anche conto che in realtà l’attività veniva a cessa buona sostanza proprio in concomitanza con la cessazione dell’imputato dalla carica d amministratore unico.
Sicché conclude la Corte di appello che in ogni caso rispetto all’addebito di bancar fraudolenta documentale può considerarsi unanimamente condiviso il criterio rigoroso secondo cui l’amministratore in carica, fosse anche soltanto formale, risponde penalment del reato di bancarotta fraudolenta documentale atteso il diretto e personale obbl dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture contabili.
E quanto all’elemento soggettivo la Corte di appello è giunta infine a ritenere ch , in considerazione del contesto delineatosi, caratterizzato dalle plurime e reiterate omiss erariali e contributive, dal consistente arco temporale in cui le stesse si sono manifes dovesse ritenersi ravvisabile nella vicenda di specie – sebbene non richiesta ai dell’integrazione della cd. bancarotta documentale generica – la finalità di arrecare pregi ai creditori desumibile appunto dall’ingente debito maturato nei confronti dell’Erari invero la connotazione fraudolenta della condotta tenuta anche in relazione alle scrit contabili può nella concreta vicenda in analisi – si afferma a pagina 16 della sent impugnata – essere desunta, anche con metodo logico-presuntivo dalla responsabilità dell’imputato per i fatti di bancarotta impropria da operazioni dolose, in quanto la con di irregolare tenuta dei libri e delle altre scritture contabili è stata evidentemente fu proprio all’occultamento e alla dissimulazione degli atti dolosamente posti in essere.
1.3.11 quarto motivo è del tutto generico limitandosi esso a riportare, quan lamentato mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza concesse con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante del danno di rilevante grav quanto già affermato – esaurientemente – dalla Corte di appello al riguardo, se controdedurre alcunchè; inconferente essendo il richiamo alla giurisprudenza di questa Cor in tema di pene accessorie fallimentari, che per altro verso non sono state comunque ogget di specifica censura in appello (e sono state in ogni caso determinate, a differenza di q genericamente lamentato in appello, in anni tre, pari alla pena principale, in misura non affatto eccedente la media edittale).
1.4. Il quarto motivo è nuovo non avendo la difesa formulato doglianze specifiche appello in ordine alla determinazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici indicata in anni cinque come per legge (art. 29 cod. pen.) a fronte di una condanna ad a tre di reclusione.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dell procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 23/1/2024.