Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25048 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25048 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a VELLETRI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CISTERNA DI LATINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Lette: la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso di NOME COGNOME e l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME; le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME, e dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
A
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 18/10/2023, la Corte di appello di Roma, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del 04/11/2021 con la quale il Tribunale di Latina aveva dichiarato NOME COGNOME e NOME COGNOME, rispettivamente quali amministratore unico (dal 08/05/2008) e amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 19/09/2013, responsabili dei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione (per avere sottratto la somma complessiva di circa 418 mila euro, mediante operazioni di prelievo allo sportello e servizio bancomat, e di circa 205 mila euro, effettuando pagamenti ingiustificati a favore di RAGIONE_SOCIALE) e di bancarotta fraudolenta documentale (per aver distrutto o comunque sottratto i libri e le scritture contabili della società e comunque, li avevano tenuti in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari) e li aveva condannati alle pene di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando otto motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 17 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia omessa notifica all’imputato dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, che alla difesa non risull:a mai essere stata compiutamente effettuata presso il domicilio eletto dall’imputato stesso, in modo da assicurare la conoscenza della chiamata in giudizio, di cui non ha quindi avuto conoscenza legale, con conseguente nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del processo.
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 63 e 191 cod. proc. pen. in relazione all’utilizzazione quale prova a carico del ricorrente del verbale delle dichiarazioni orali di querela del 10/01/2014, in cui lo stesso si qualificava preposto della fallita e dichiarava di svolgere le pratiche burocratiche e amministrative. Trattandosi di dichiarazioni ritenute autoaccusatorie e sostanzialmente confessorie, la loro utilizzazione ha violato l’art. 63 cod. proc. pen. e, di conseguenza, l’art. 191 cod. proc. pen., poiché la prima diposizione è estensibile ad ogni situazione potenziale dove sono rinvenibili dichiarazioni dal tenore autoaccusatorio, non trattandosi di un documento acquisibile ex art. 237 cod. proc. pen., come ritenuto dalla sentenza impugnata, trattandosi di vere e proprie dichiarazioni assimilabili a quelle protette dall’art. 63 c:it.
2.3. Il terzo motivo deduce questione di legittimità dell’art. 63 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., se interpretato nel senso che non
prevede l’inutilizzabilità a fini probatori di dichiarazioni orali di querela di teno autoindiziante rese da persona non indagata o che avrebbe dovuto assumere tale veste fin dall’inizio.
2.4. Il quarto motivo denuncia inosservanza degli artt. 511 e 191 cod. proc. pen., violati dall’utilizzazione dell’indicato verbale.
2.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione e violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., in relazione alla valutazione dell’attendibilità del teste COGNOME, rispetto alla quale l’atto di appello aveva dedotto che Io stesso è legato a livello sentimentale e familiare alla coimputata COGNOME e che era stato amministratore di fatto di altra società fallita, collegata alla società di cui a presente procedimento. La Corte di appello non fa riferimento alle dichiarazioni accusatorie della coimputata, evidentemente ritenute palesemente inattendibili, e non spiega quali siano i riscontri che confermino all’attendibilità di COGNOME, che non possono certo desumersi dalla legittima scelta difensiva dell’imputato di rimanere in silenzio.
2.6. Il sesto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine al ruolo di amministratore di fatto attribuito al ricorrente, nonostante la conferma dell’affermazione di responsabilità dell’amministratore di diritto COGNOME, laddove l’impianto accusatorio avrebbe dovuto condurre alla colpevolezza dell’uno e all’esclusione della responsabilità dell’altro, come dedotto con l’atto di appello rispetto al quale la sentenza impugnata omette di motivare.
2.7. Il settimo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla prova del ruolo di amministratore di fatto di COGNOME, in quanto la dichiarazione di essere preposto della società e di essere gestore delle pratiche burocratiche amministrative illogicamente è stata considerata espressiva del ruolo gestorio, in assenza di alcun elemento dimostrativo di attività concreta gestionale, continuata, significativa e non episodica, tanto più alla luce della disciplina dettata dall’art. 2639 cod. civ.
2.8. L’ottavo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla conferma del diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche
Avverso la medesima sentenza della Corte di appello d Roma ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia, con riguardo all’imputa2.ione di bancarotta documentale, insufficienza della motivazione e mancata riqualificazione in bancarotta semplice. La ricorrente ha amministrato la società per un breve, limitato e circoscritto periodo (maggio 2008 – settembre 2013) e non è emerso
alcun elemento che consenta di affermare che all’interno della società fossero stati realmente tenuti e aggiornati i libri contabili, tanto più che l’ultimo bilanci depositato dalla fallita risale al 2007, ossia prima dell’assunzione della carica amministrativa da parte dell’imputata, il che induce a riter ere che alla stessa avrebbe potuto essere ascritta al più l’ipotesi della bancarotta semplice documentale.
3.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alle due ipotesi alternative di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto è evidente che il giudice di primo grado ha ritenuto la fattispecie di sottrazione e distruzione dei libri e delle scritture contabili, per la quale è richiesto il dolo specifico, ma ta che i libri siano pervenuti ipotesi, a differenza dell’altra, non presuppone concretamente agli organi fallimentari.
3.3. Il terzo motivo denuncia, sempre con riferimento all’elemento soggettivo della bancarotta documentale, vizi di motivazione, con riguardo alle dichiarazioni di COGNOME e alla denuncia presentata dalla ricorrente in data 11/06/2013. Nessun elemento può far ritenere che l’imputata abbia realmente istituito e aggiornato i libri contabili della società. In considerazione del ruolo marginale rivestito, confermato dal teste COGNOME, il quale ha riferito che COGNOME si occupava dell’effettiva gestione della società, e della denuncia indicata, in cui la ricorrente si definiva mera prestanome, rispetto alla quale non può ravvisarsi né il dolo specifico, ossia la volontà di danneggiare i creditori, né il dolo generico di fraudolenta tenuta della contabilità.
3.4. Il quarto motivo lamenta carenza di prova dell’indebito vantaggio in quanto dalla denuncia citata si evince che l’imputata aveva assunto il ruolo amministrativo dietro la promessa di COGNOME di un compenso di mille euro al mese, mentre in realtà le aveva corrisposto solo 1.800 eurc per i primi tempi, sicché la ricorrente non ha percepito uno stipendio mensile.
3.5. Il quinto motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla condotta dell’imputata e all’elemento psicologico del reato di bancarotta per distrazione, in quanto l’intera gestione societaria e i rapporti con clienti e banche erano gestiti dal coimputato, sicché la mera carica di amministratore di diritto non può giustificare l’affermazione di responsabilità.
3.6. Il sesto motivo denuncia insufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, relativamente al diniego dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e all’aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.
176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha concluso per il rigetto del ricorso di NOME COGNOME e l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME; l’AVV_NOTAIO, per COGNOME, e l’AVV_NOTAIO, per COGNOME, hanno concluso per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato, mentre quello di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso di NOME COGNOME, complessivamente valutato, deve essere rigettato, pur presentando vari profili di inammissibilità.
2.1. Il primo motivo non merita accoglimento.
Come è noto, nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale, al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l’eccezione si accompagna l’ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali – positive o negative – addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329 – 01). Ora, dall’esame degli atti trasmessi a questa Corte, al cui esame diretto il Collegb può accedere in considerazione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), non si è rinvenuta la notifica dell’avviso per l’udienza preliminare per l’imputato e per nessuno dei coimputati, risultando chiaramente incompleta (alla luce dello stesso indice degli atti) la trasmissione stessa. Tanto è sufficiente per rilevare che il ricorrente non ha adempiuto all’onere di allegazione sullo stesso incombente, neppure dando conto degli atti a disposizione del Collegio.
D’altra parte, deve essere rilevato che la stessa formulazione del motivo non si rivela perspicua, in quanto, da un lato, fa riferimento a un’«omessa notifica» dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, ma, dall’altro, deduce, in termini senz’altro meno netti, una notifica non «compiutamente effettuata»: espressione, quest’ultima, che sembra evocare una violazione delle regole sulle modalità di esecuzione (cfr. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539), il che giustificherebbe le conclusioni del P.G. presso questa Corte secondo cui si è presenza di una nullità suscettibile di sanatoria.
Per quanto riguarda poi la dedotta mancata “conoscenza legale”, dagli atti trasmessi a questa Corte si desume che la notifica ad COGNOME COGNOME decreto che dispone il giudizio fu disposta presso il medesimo domicilio eletto indicato nella
sentenza di primo grado e in quella di appello (e, al riguardo, nessuna censura è proposta dal ricorrente). La cartolina della raccomandata r sulta sottoscritta nella parte dedicata a «consegna del plico a domicilio» in data 30/07/2019 (con firma che il Collegio non è riuscito a decifrare, ma anche sul punto il ricorso non articola alcuna censura) in corrispondenza della parte ded cata a «(firma del destinatario e della persona abilitata)», nonché ulteriormente sottoscritta nella parte relativa all’indicazione dell’addetto al recapito. I dati riportati non danno affatto conto di mancata “conoscenza legale” della vocatio in iudicium, sicché anche da questo punto di vista il motivo non risulta fondato.
2.2. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono inammissibili, per plurime, convergenti ragioni.
2.2.1. Sotto un primo profilo, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità attribuisce alla parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processual pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, l’onere di chiarirne l’incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 – 01). Il ricorso si è sottratto all’adempimento di questo onere, il che è tanto più significal:ivo in quanto dalla stessa esposizione dei motivi di impugnazione emergono ulteriori elementi di prova a carico dell’imputato.
2.2.2. Sotto un diverso profilo, va premesso che la dichiarazione di cui si discute non rientra tra quelle di cui all’art. 21 disp. att. cod. proc. pen. oggetto della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 111 del 2023 della Corte costituzionale. Ciò premesso, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le dichiarazioni, contenute nella denuncia – querela, spontaneamente rese da soggetto non ancora formalmente indagato, ma attinto da indizi di reità per vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formazione di addebiti penali a suo carico per reati connessi o collegati a quello oggetto di denuncia, non sono soggette alle garanzie di cui all’art. 63 cod. proc. pen., risultando implicitamente abdicato dal soggetto interessato il diritto al riserbo su vicende che potrebbero ridondare a suo danno (Sez. 2, n. 16382 del 18/03/2021, Canino, Rv. 281129 – 01). Il rilievo vale a fortiori nel caso di specie, dove a venire in rilievo principalmente non è tanto il contenuto dichiarativo della querela, ma solo il “titolo” rappresentato da COGNOME per proporla (pochi giorni dopo l’accesso del curatore alla sede della società). Sotto questo profilo, il motivo è manifestamente infondato.
2.2.3. Dall’inammissibilità del secondo motivo discende l’inammissibilità, per irrilevanza, dell’eccezione di illegittimità costituzionale di cui al terzo motivo e l aspecificità del quarto motivo.
C’)
2.3. Per linearità espositiva, va esaminato il settimo motivo, che non è fondato, in quanto il ricorrente muove dalla considerazione del dato probatorio in una prospettiva atomistica e indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274), laddove è solo l’esame di tale compendio entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, COGNOME, Rv. 239789), posto che nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230).
2.4. Anche il quinto motivo non è fondato. La Corte distrettuale, per un verso, ridimensiona l’intensità del rapporto di COGNOME con COGNOME, evidenziando che si tratta di coniugi separati (analogamente, la sentenza di primo grado aveva parlato di coniugi separati), mentre, per altro verso, sottolinea che il primo «non risulta essere stato nemmeno indagato per fatti connessi a quelli in esame»: rilievo, questo, riferibile, nell’ampiezza della sua portata significativa, non solo alle vicende relative a SE.VE.N., ma anche a quelle concernenti RAGIONE_SOCIALE Il ricorso non confuta questo rilievo, il che rende ragione dell’infondatezza della censura che fa leva sulla pretesa assenza di riscontri, in realtà non necessari.
La Corte distrettuale ha poi rimarcato che rispetto alle dichiarazioni di COGNOME (secondo cui, in sintesi, COGNOME COGNOME occupava della gestione effettiva della società e dei prelievi e dei versamenti sui conti correnti), in buona sostanza non è emerso dal compendio probatorio alcun elemento – fermo restando il diritto al silenzio dell’imputato – idoneo a inficiarne le dichiarazioni: rilievo, questo, non scalfito dalle censure proposte dal ricorso, che risultano inidDnee a disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, COGNOME, Rv. 251516).
2.5. Il sesto motivo è manifestamente infondato, al lume del consolidato indirizzo secondo cui, in tema di reati fallimentari, l’eserciziD dei poteri o delle funzioni dell’amministratore di fatto può verificarsi in concomitanza con l’esplicazione dell’attività di altri soggetti di diritto, i quali – in tempi success anche contemporaneamente – esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 12912 de 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 – 01).
2.6. Infine, l’ottavo motivo è inammissibile. La conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche è giustificata dalla Corte distrettuale sulla base, in particolare, non solo del riferimento ai precedenti dell’imputato, ma, prima di tutto, richiamando la gravità dei fatti accertati e il cospicuo danno provocato all’erario: elemento, quest’ultimo, non oggetto di specifiche censure da parte del ricorso, il che rende ragione della genericità della doglianza, tanto più che nel motivare il diniego dell’applicazione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; conf., ex plurimis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02).
3. Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile.
In limine, rileva il Collegio che il ricorso è largamente incentrato sulla critica alla sentenza (non già di appello, bensì) di primo grado e che le stesse conclusioni scritte del difensore in data 09/04/2024 si riportano ai “motivi di appello”, chiedendone l’accoglimento: il ricorso, dunque, risulta fondato su un’esposizione delle doglianze dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, il che, esulando dal percorso di una ragionata censura de la motivazione del provvedimento impugnato, lo rende inammissibile (Sez 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063). In ogni caso, anche i vari motivi risultano inammissibili.
3.1. I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente riguardando l’imputazione di bancarotta documentale, sono inammissibili.
3.1.1. Il primo motivo è inammissibile. Esso fa leva sulla prospettata brevità del periodo in cui l’imputata ha rivestito la carica amministrativa, ma tale periodo si è protratto per più di un quinquennio, sicché la censura non risulta puntualmente correlata ai dati riportati dai giudici di merito, risultando pertanto aspecifica. La sentenza impugnata, inoltre, ha evidenziato che è certo che la contabilità sia stata tenuta almeno fino al 2008, posto che l’ultimo bilancio della società, chiuso al 31/12/2007, è stato depositato il 03/10/2008 e, dunque, quando l’imputata aveva già assunto la carica di amministratore unico della società: anche sul punto, il ricorso non mette puntualmente a fuoco i dati richiamati – e non oggetto di specifiche censure – dalle sentenze di merito.
3.1.2. Anche il secondo motivo è inammissibile. La Corte distrettuale ha ritenuto sussistente la fattispecie della bancarotta docurnentale “specifica”, argomentando la riconoscibilità del dolo specifico, in particolare, nella
finalizzazione a recare pregiudizio ai creditori e sottolineando che gli stessi erano effettivamente rimasti totalmente insoddisfatti. Il ricorso è manifestamente infondato, articolando censure che, all’evidenza, non mettono in luce cadute di consequenzialità logico-argomentativa nella motivazione della sentenza impugnata, in linea con i dati probatori e immune da vizi logici.
3.1.3. Il terzo motivo è anch’esso manifestamente infondato. Come questa Corte ha avuto modo di affermare, l’amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta, in frode ai creditori, delle scritture contabili anche se sia investito solo formalmente dell’amministrazione della società fallita, in quanto sussiste il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le predette scritture, purché sia fornita la dimostrazione della effettiva e concreta consapevolezza del loro stato (Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, COGNOME, Ftv. 271754 – 01); dimostrazione che, come si è visto, la Corte distrettuale ha dato richiamando l’approvazione dell’ultimo bilancio della società in epoca successiva all’assunzione da parte della ricorrente della carica amministrativa. Nel resto, il ricorso, in buona sostanza, fa leva sul ruolo gestori° di fatto rivestito da COGNOME, ma, come si è visto supra (§ 2.5. del Considerato in diritto), il rilievo non conduce ad escludere la responsabilità dell’amministratore di diritto.
3.2. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto, oltre ad essere versato in fatto, è incentrato sul prospettato mancato indebito vantaggio, che non costituisce elemento necessario ai fini in esame.
3.3. Il quinto motivo è manifestamente infondato. A proposito dell’imputazione di bancarotta per distrazione, la Corte distrettuale, ha rilevato che solo il legale rappresentante, ossia la ricorrente, poteva compiere atti dispositivi del denaro depositato sul conto corrente della soc età, personalmente o a mezzo del conferimento di specifica delega, il che implica la consapevolezza in capo all’imputata dell’esistenza del conto e delle operazioni sullo stesso realizzate. Il rilievo, nel percorso argomentativo del giudice di appello, non è contraddetto dalle dichiarazioni di COGNOME, il quale ha riferito sì che COGNOME si occupava della gestione effettiva della società, ma ha anche precisato che per le necessarie operazioni bancarie si faceva accompagnare dalla coimputata, che, osserva la sentenza impugnata, era perfettamente consapevole dei continui e ingiustificati movimenti di denaro oggetto di distrazione. I ricorso insiste sul ruolo di COGNOME, ma “isola” detto ruolo dal complessivo contesto in cui lo stesso veniva esercitato, un contesto che, nella ricostruzione della sentenza impugnata immune da vizi logici, vedeva un ruolo attivo e imprescindibile della ricorrente. Di qui la manifesta infondatezza del motivo.
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3.4. Il sesto motivo è manifestamente infondato, per le ragioni già messe in luce a proposito del coimputato, dovendosi solo precisare che l’esclusione della circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta è erroneamente collegata all’invocata riqualificazione sub specie di bancarotta semplice documentale, laddove – anche a prescindere dal rilievo che il relativo motivo è stato disatteso – comunque sussisterebbero più fatti di bancarotta per distrazione.
Pertanto, il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato, mentre quello di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché di COGNOME al pagamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/05/2024.