Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29272 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29272 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME COGNOME NOME a MESSINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SANTA TERESA DI RIVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
visti g li atti, il provvedimento impu g NOME e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consi g liere NOME COGNOME ;
udito il AVV_NOTAIO Procuratore Generale COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.
udito il difensore, l’AVV_NOTAIO del foro di ROMA si riporta ai motivi dei ricorsi e insiste per l’acco g limento de g li stessi.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza della Corte d’Appello di Messina impugnata, ha confermato, per quanto di interesse, la decisione di primo grado con cui NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME sono stati condannati alle pene, rispettivamente, di anni sei di reclusione il primo, e di anni tre di reclusione, gli ultimi due, per il reato di concorso in banc fraudolenta distrattiva e documentale, in relazione al fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE“, della quale erano stati amministratori di diritto (NOME e NOME COGNOME o amministratore di diritto per un periodo e, comunque, amministratore di fatto (NOME).
I trasferimenti fraudolenti di fondi della fallita alle società RAGIONE_SOCIALE (per 652.748,13 euro dal 2008 al 2013) ed alla società RAGIONE_SOCIALE (per 82.027 euro negli anni 2012 e 2013) sono stati ritenuti provati dalle sentenze di merito, così come si è ritenu distrattiva un’indicazione fittizia in bilancio (54.931,59 euro per costi di pubbli nonché la condotta di tenuta delle scritture contabili irregolare ed incompleta, in gui da non consentire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari della fallit
Gli imputati hanno proposto ricorso avverso la sentenza d’appello citata, tramite i rispettivi difensori di fiducia e distinti atti di impugnazione.
Il ricorso di NOME COGNOME, proposto dall’AVV_NOTAIO, si compone di quattro motivi diversi.
3.1. Il primo argomento di censura eccepisce violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo all’art. 216, comma 1, n. 1, I. fall., denunciando la mancata, reale rispos della Corte territoriale ai motivi d’appello con i quali il ricorrente mirava a dimostrar non vi era stata alcuna condotta distrattiva realizzata dagli organi gestori della fal poiché i movimenti bancari in entrata ed in uscita, contestati come tali, costituiva soltanto un giro di assegni utile a creare liquidità per le varie società a lui riconduc per compensare debiti e crediti tra le stesse, momentaneamente coprendo le scoperture degli affidamenti bancari, facendo ricorso alle provviste esistenti sugli atri conti cor riconducibili alla società o ai soci. Basare l’affermazione di responsabilità su meri d contabili non è consentito dalla giurisprudenza di legittimità.
Si denuncia, altresì, il vizio di travisamento per omissione con riguardo al mancato esame di una sentenza passata in giudicato e favorevole alla ricostruzione difensiva, che si allegata al ricorso.
3.2. Il secondo motivo di censura evidenzia i vizi di violazione di legge e di motivazio mancante, con riguardo all’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto bancarotta fraudolenta documentale.
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La tesi difensiva è che la responsabilità della tenuta irregolare delle scritture contabil del professionista al quale aveva affidato il compito e la sentenza impugnata non ha in alcun modo confutato la difesa basata su tale argomento, omettendo qualsiasi risposta. Al più, la condotta avrebbe dovuto essere ascritta al ricorrente nell’egida dell’art. 21
fall., per l’atteggiamento colposo rinvenibile nella scelta inadeguata del professionis incaricato della tenuta delle scritture societarie (si cita Sez. 5, n. 32586 del 2007) o il mancato controllo sul suo operato.
3.3. La terza argomentazione difensiva denuncia violazione di legge e vizio di omessa motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della recidiva qualificata nei confronti del ricorrente.
Citando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità sul tema, il ricorrente eviden che non è stato spiegato dalla Corte d’Appello, nonostante lo specifico motivo proposto, se la commissione del nuovo illecito sia sintomatica di maggior riprovevolezza della condotta, per la più accentuata colpevolezza e la maggior pericolosità dimostrate dall’autore del nuovo reato.
La distanza temporale tra l’accertamento del reato e la decisione adottata, nonché il comportamento del ricorrente successivo al reato e le componenti oggettive e soggettive della condotta avrebbero dovuto condurre ad una soluzione di esclusione della recidiva.
3.4. Il quarto motivo di ricorso eccepisce vizio di violazione di legge e di motivazi manifestamente illogica relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria sanzioNOMEria, nonostante il comportamento processuale positivo e la prova del mancato intento distrattivo nei confronti dei creditori (in realtà l’unico cred era l’erario).
Il ricorso di NOME COGNOME, proposto dall’AVV_NOTAIO, si compone di du motivi diversi.
4.1. La prima ragione difensiva denuncia violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di colpevolezza del ricorrente in relazione al concorso nei reati a ascritti, per la sua qualità di amministratore di diritto della fallita, nonostante la sentenza impugnata abbia riconosciuto che l’unico dominus e gestore apicale della società era NOME COGNOME.
La tesi del ricorrente si fonda sulla sua inconsapevolezza delle condotte del coimputato, unico responsabile, mentre la prova del concorso nei reati non può essere desunta dalla mera posizione gestoria formale da lui rivestita; difetterebbe, in ogni caso, la prova dolo specifico del reato.
4.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante contestata, nonostante la giovane età dell’imputato, peraltro incensurato; l’argomento anagrafico, valutato rispetto all’età anziana della coimputata
non ricorrente NOME COGNOME, avrebbe dovuto parallelamente e coerentemente essere valorizzato in chiave favorevole al ricorrente, per riconoscere la prevalenza de beneficio già concesso in primo grado.
Il ricorso di NOME COGNOME, proposto anch’esso dal medesimo difensore di fiducia degli altri due ricorrenti, si compone di due motivi.
5.1. La prima ragione di censura, quasi sovrapponibile a quella di NOME COGNOME, oltre alle ragioni già esposte al par. 4.1., evidenzia che il ruolo di amministratore di d del ricorrente è stato ricoperto solo dal 17.2.2012 al 16.10.2013, sicchè, tenuto cont dell’epoca delle condotte contestate (al più sino al 31.12.2012), la prova del su coinvolgimento è ancor più debole.
In particolare, i delitti di bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale che document impropria, presuppongono la carica di amministratore formale effettivamente svolta oppure la prova del concorso quale extraneus nella bancarotta commessa da altri: nella specie, l’amministratore di fatto era l’unico gestore della fallita e non vi è prov coinvolgimento del ricorrente.
5.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione manifestamente illogica quanto al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull’aggravante contestata, nonostante la sua incensuratezza ed il fatto che egli abbia agito solo sotto la direzione del coimputato NOME COGNOME; indicatori che, al pari della valutazione di favore compiuta rispetto all’anziana età d coimputata non ricorrente NOME COGNOME, avrebbero dovuto essere positivamente valorizzati per riconoscere la prevalenza del beneficio già concesso in primo grado.
La Presidente Titolare della Quinta Sezione Penale ha disposto la trattazione orale del procedimento, su richiesta di parte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono tutti inammissibili, per le ragioni che si indic:heranno di segui anzitutto, per un motivo comune: la genericità delle argomentazioni formulate, che non si confrontano con la sentenza impugnata e spesso si risolvono in affermazioni aspecifiche, compilative di orientamenti della giurisprudenza di legittimità o ripeti delle tesi difensive già prospettate con i motivi d’appello.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile quanto al primo motivo perchè manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha argomentato in ordine alla condotta distrattiva realizzata da organi gestori della fallita, riportandosi alla pronuncia conforme di primo grado
evidenziando il traferimento di fondi ad altre due società – la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE – entrambe riconducibili proprio al ricorrente, per valori consiste complessivamente pari ad oltre 700.000 euro, oltre che indicando un costo di pubblicità fittizio pari a circa 55.000 euro.
Di contro il ricorrente oppone, con ragioni estremamente generiche e delle quali non si comprende il senso giuridico-economico, che i movimenti bancari in entrata ed in uscita contestati costituivano soltanto un giro di assegni utile a creare liquidità per le società a lui riconducibili e per compensare debiti e crediti tra le stesse, facendo rico alle provviste esistenti sugli atri conti correnti riconducibili alla società o ai soci.
I giudici di merito, nella doppia pronuncia conforme, non hanno fondato il proprio convincimento sull’affermazione di responsabilità guardando ai meri dati contabili, ma hanno valutato le condotte sulla base delle prove raccolte in primo grado, tra le qual dichiarazioni testimoniali, anche relative alle indagini, e le intercettazioni disposte.
Infine, la sentenza impugnata ha implicitamente risposto all’eccezione difensiva riferit alla mancata considerazione della valenza favorevole della sentenza passata in giudicato, che si è allegata al ricorso, con cui si è accertata la sussistenza di un redd notevolmente inferiore a quello presuntivamente accertato per il ricorrente, ai fini de configurabilità del reato di cui all’aer. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, e con cui l’imputato è assolto.
Infatti, si evidenzia che il soddisfacimento dei debiti verso lo Stato non è intervenut che anche l’accertamento di un solo debito, in ogni caso, pur se di importo inferiore a quello presuntivamente accertato, include in sé un vulnus alla garanzia dei creditori costituita dal patrimonio dell’azienda.
2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile.
Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è al centro della parte motivazionale pi specificamente affrontata dalla sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha fatto comprendere quanto sia errata la tesi difensiva, basata s convincimento che la responsabilità della tenuta irregolare delle scritture contabili sia solo professionista al quale il ricorrente aveva affidato il compito di conservazione gestione, potendosi al più configurare nei confronti di quest’ultimo un’ipotesi di culpa in eligendo e di bancarotta semplice ex art. 217 I. fall.
Ma la questione che si pone nel caso di specie non è l’astratta configurabilità del reato d bancarotta semplice documentale, in caso di scelta poco oculata, da parte dell’amministratore della fallita, dell’incaricato alla tenuta delle scritture co societarie, certamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità, che ha stabilmente avvertito del fatto che, in tema di bancarotta semplice documentale, la colpa dell’imprenditore non è esclusa dall’affidamento a soggetti estranei all’amministrazione dell’azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava all’onere di un’oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventual
“culpa in eligendo”, anche quella di controllarne l’operato (Sez. 5, n. 24297 d 11/3/2015, COGNOME, Rv. 265138; Sez. 5, n. 32586 del 10/7/2007, COGNOME, Rv. 237105). La questione è, invece, relativa al fatto che vi sia prova o meno della condotta fraudolent dell’amministratore nel gestire la contabilità societaria, ai sensi dell’art. 216, comma, n. 2, I. fall. e che questi tenti di liberarsi da tale responsabilità facendo le di una non meglio specificata competenza di un terzo soggetto, incaricato professionalmente, senza aggiungere particolari che avrebbero potuto e dovuto riempire di contenuto la prospettata estraneità del ricorrente all’attuazione di una modali artatamente infedele della tenuta dei libri contabili.
Da qui, la genericità del motivo di ricorso.
Vale ricordare e ribadire, poi, alcune affermazioni risalenti di questa Corte regolatri ma assolutamente condivisibili (Sez. 5, n. 709 del 1/10/1998, dep. 1999, Mollo, Rv. 212147), dalle quali si trae anche la conclusione di quanto il motivo di ricorso sia anch manifestamente infondato e fuori fuoco.
A norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ., infatti, l’imprenditore che esercita un’atti commerciale è obbligato, personalmente, alla regolare tenuta dei libri e delle scrittur contabili nella propria azienda.
Egli può avvalersi dell’opera di un tecnico, sia esso un proprio dipendente o un libero professionista, ma resta sempre responsabile per l’attività da essi svolt nell’ambito dell’impresa.
In caso di fallimento, quindi, risponde penalmente dell’attività e delle omissioni de persone da lui incaricate che non hanno tenuto, in assoluto, o non hanno tenuto regolarmente i libri e le scritture contabili prescritte dalla legge.
E la considerazione fondamentale è che tali principi operano e sono validi sia nel caso di inquadrabilità della condotta in reati punibili per dolo o colpa (bancarotta semplice), in delitti punibili soltanto a titolo di dolo (bancarotta fraudolenta documentale).
In tale ultima ipotesi, l’imprenditore non va esente da responsabilità per aver affidat un collaboratore le operazioni contabili – e nemmeno può rispondere soltanto del reato di bancarotta semplice – dovendosi presumere che i dati siano stati trascritti secondo l indicazioni e i documenti forniti dall’imprenditore medesimo.
Ovviamente, si tratta di una presunzione “iuris tantum”, di una presunzione semplice, che può essere vinta da rigorosa prova contraria (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258947; Sez. 5, n.
Prova della quale, tuttavia, il ricorrente si disinteressa completamente, n confrontandosi con la sentenza impugnata e con quella di primo grado e dando per scontato ciò che non corrisponde allo ius vivente, vale a dire che vi sia incompatibilità tra affidamento dell’incarico di tenere le scritture contabili ad un professionista est all’azienda fallita e configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale capo all’amministratore o all’imprenditore.
Ed invece, deve ribadirsi il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilit sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, essendo egli esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai dele sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Marelli, Rv. 280133), con la precisazione che tale responsabilità può essere sia a titolo di bancarotta fraudolenta documentale che a titolo di bancarotta semplice, a seconda degli elementi concreti della fattispecie.
2.2. Il terzo ed il quarto motivo di censura sono egualmente inammissibili poiché nell’att di appello non erano stati formulati argomenti specifici relativi alla sussiste dell’aggravante della recidiva né al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
In ogni caso, la Corte d’Appello ha esplicitamente ritenuto congrua la sanzione determinata nei confronti dell’imputato, tenuto conto delle condol:te poste in essere.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile perché formulato in fatto, nel primo motivo, secondo schemi di censura sottratti al sindacato di legittimità, nonché pe manifesta infondatezza.
In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità – a che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimen impugNOME – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisio impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).
Nel caso di specie, il ricorrente porta avanti assertivamente la tesi della sua estrane totale alla gestione della fallita, che avrebbe fatto capo unicamente a NOME COGNOME, di cui egli era un mero esecutore di ordini.
L’istruttoria dibattimentale, riassunta nella sentenza di primo grado, ha spiegato g elementi sui quali si fonda l’affermazione di responsabilità del ricorrente in concorso n reati ascrittigli; del resto, il suo ruolo di amministratore di diritto, nell’ambito di contesto familiare aziendale, è stato anche piuttosto lungo (dal 16.10.2013 sino al fallimento dichiarato il 19.7.2017) e la sentenza d’appello ha confermato che tutti e t gli imputati si sono occupati dell’impresa di famiglia, pur nella consapevolezza di un posizione gestoria prevalenze del dominus dell’azienda, NOME NOME COGNOME (che infatti ha subito un trattamento sanzioNOMErio più severo).
3.1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha beneficiat della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di bilanciamento
equivalente, che deve ritenersi confermato in modo consapevole dalla sentenza impugnata, sia pur imprecisa sul punto (verosimilmente per un refuso omissivo), là dove sottolinea di non ravvisare alcun elemento positivamente apprezzabile al fine di corrispondere alla richiesta difensiva relativa alle circostanze attenuanti generich ovviamente i giudici non potevano che riferirsi al miglioramento del giudizio d bilanciamento quanto alle circostanze attenuanti generiche già concesse.
I motivi comparativi riferiti alla posizione della coimputata NOME COGNOME sono infine, del tutto irrilevanti, non potendosi equiparare le complessive condizioni che hann determiNOME i giudici di merito a propendere, in suo favore, per la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante.
4. Il ricorso di NOME COGNOME” è anch’esso inammissibile.
4.1. Il primo motivo è del tutto sovrapponibile a quello del coimputato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, sicchè valgono le ragioni di inammissibilità e manifesta infondatezza già esposte al par. 3. Si aggiunga che, a dispetto della sottolineatura difensiva relativa alla dur non particolarmente lunga del ruolo di amministratore formale rivestito dal ricorrent (comunque consistente, in verità, e pari a circa un anno e mezzo), deve rilevarsi che la sentenza d’appello evidenzia un particolare significativo: al ricorrente erano riconducib alcune delle quattro aziende coinvolte nella distrazione (cfr. pag. 6 della sentenz impugnata).
4.2. Il secondo motivo di ricorso, sostanzialmente analogo al secondo motivo dell’impugnazione del coimputato NOME COGNOME, è inammissibile, infine, per le medesime ragioni già osservate al par. 3.1.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul p Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2024.