Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2356 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2356 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a MILANO il 25/07/1959 COGNOME NOME nata a LAUREANA DI BORRELLO il 02/03/1955 COGNOME NOME COGNOME nata il 24/10/1973 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE D’APPELLO DI MILANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; udito il difensore di NOME COGNOME, avvocato NOME COGNOME anche in qualità di sostituto processuale, per delega orale, sia dell’avvocato NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME e NOME COGNOME sia dell’avvocato NOME COGNOME, difensore di quest’ultima, che si riporta ai ricorsi e insiste per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna di NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME per diversi episodi di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. In particolare, sono stati
condannati:
il MEGA, quale amministratore di fatto, per molteplici episodi di bancarotta distrattiva ai danni delle fallite RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
la COGNOME quale consigliere d’amministrazione della RAGIONE_SOCIALE e amministratrice della RAGIONE_SOCIALE per bancarotta fraudolenta documentale ai loro danni e anche bancarotta distrattiva, in pregiudizio della seconda;
infine, la COGNOME quale consigliere d’amministrazione, per bancarotta sia distrattiva che documentale a danno della RAGIONE_SOCIALE
Hanno proposto ricorso a questa Corte il MEGA e la COLAVOLPE.
2.1. Col primo motivo lamentano vizi di motivazione e violazione di legge, con riferimento alla bancarotta fraudolenta distrattiva ai danni della RAGIONE_SOCIALE (capo Al).
La motivazione della Corte d’appello sarebbe apparente, riproponendo, senza analisi critica ed argomentazioni autonome, le motivazioni già espresse dal Tribunale, trascurando la connessione tra le società e la circostanza che le scelte fatte mirassero a salvaguardarne il patrimonio: con operazioni volte a fronteggiare i loro gravi problemi finanziari, legati anche a episodi di usura subiti dal MEGA.
In particolare, gli acquisti di materiale edile, utilizzato per ristrutturare d ristoranti del MEGA (come confermato dal teste COGNOME), non costituivano bancarotta per dissipazione, rientrando negli scopi sociali statutari ed essendo finalizzati alla continuità aziendale. In ogni caso, non vi sarebbe prova della consapevolezza dell’incongruenza delle operazioni rispetto agli obiettivi aziendali.
In definitiva, si sarebbe trattato di operazioni frutto di scelte discreziona degli amministratori, destinate a garantire la continuità aziendale, non dissipative.
2.2. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano vizi di motivazione in relazione alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A2, ai danni della RAGIONE_SOCIALE per la quale mancherebbe la prova del dolo specifico e, dunque, della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitt ovvero di recare un pregiudizio ai creditori.
2.3. Col terzo motivo affermano l’inesistenza della motivazione in relazione alla condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo Bl ai danni della RAGIONE_SOCIALE basata nuovamente, si assume, solo sull’ammissione del RAGIONE_SOCIALE di essere stato gestore della società fino al fallimento.
Inoltre, si contesta la mancata considerazione della documentazione sui
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passaggi di denaro, da cui si desumeva che i fondi destinati a stipendi e lavori di ristrutturazione fossero diretti a perseguire gli scopi aziendali e non configuravano distrazione.
Né distrattivo sarebbe il pagamento degli stipendi versati agli operai della RAGIONE_SOCIALE per i lavori di ristrutturazione della Puro Milano, avendo in tal modo il MEGA cercato di far fronte alla pregressa cattiva gestione dell’amministratore giudiziario: laddove la Corte territoriale, parlando di movimentazioni prive di corrispondenza sinallagmatica, non aveva spiegato perché tali esborsi fossero estranei alle finalità dell’impresa.
2.4. Col quarto motivo ci si duole dell’inesistenza della motivazione in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo B2 ai danni della RAGIONE_SOCIALE basata brevemente sul ruolo del MEGA come amministratore di fatto. Anche in tal caso, mancherebbe la prova del dolo, tanto più che l’assenza dei documenti contabili riguardava solo due anni (2013-2014): sicché avrebbe potuto dipendere da mera trascuratezza.
2.5. Col quinto motivo si lamenta la violazione di legge e la motivazione contraddittoria circa l’affermazione di recidiva in capo alla COGNOME, applicata senza verificarne la reale sua maggiore inclinazione criminosa e nonostante la stessa fosse stata ritenuta meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti e della sospensione condizionale della pena proprio per la prevedibile sua futura astensione da condotte criminose.
Anche la COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione.
3.1. Con un primo motivo censura l’affermazione di responsabilità per la bancarotta fraudolenta documentale, in violazione dell’articolo 216, comma 1, numero 2, r.d. 267/1942.
Mancherebbe la motivazione sul dolo specifico, non avendo ella avuto contezza dello stato delle scritture, a maggior ragione considerando il suo ruolo di amministratrice solo nominale, essendo la gestione della RAGIONE_SOCIALE completamente nelle mani del MEGA: sicché la condanna sarebbe frutto di una responsabilità solo per la carica assunta, in contrasto col principio della responsabilità personale sancito nella Costituzione.
Lamenta la contraddittorietà della condanna con l’assoluzione degli altri amministratori che avevano ricoperto la medesima sua carica.
La ricorrente avrebbe svolto attività amministrativa – effettuando ordini ai fornitori, preventivi per clienti, lavori di segreteria, alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, società diversa dalle fallite – e sarebbe rimasta estranea alla tenut della contabilità, gestita dal ragionier COGNOME (come desumibile dalle pagine 33-
34 delle trascrizioni di udienza in data 8/7/2021), contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale.
3.2. Col secondo motivo si deducono vizi motivazionali in relazione alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale, per essersi la Corte territoriale appiattita acriticamente sulle argomentazioni del Tribunale.
3.3. La COGNOME lamenta, infine, col terzo motivo, l’illogica condanna per l’unico episodio distrattivo (l’alienazione delle quote della RAGIONE_SOCIALE, da par della società fallita da lei amministrata), specie considerando la sua assoluzione per gli altri episodi distrattivi di cui era stata accusata.
Nuovamente si deduce che l’accettazione di una carica non comporti automaticamente la consapevolezza di partecipare ad illeciti e ad atti fraudolenti e, dunque, la sussistenza del dolo, rimarcando ancora una volta le sue reali mansioni alle dipendenze di altra società.
Peraltro, l’operazione distrattiva in esame, compiuta nel 2014, era posteriore alla cessazione del rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE, avvenuta il 9/9/2013, data da cui la stessa non aveva più avuto alcun rapporto col MEGA: sicché ella non avrebbe potuto immaginare che si trattasse di un’operazione distrattiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi del COGNOME e della COGNOME sono inammissibili, mentre va accolto quello della COGNOME, limitatamente alla ritenuta recidiva, essendo, per il resto, anch’esso inammissibile.
Invero, tranne che per l’ultimo aspetto appena evidenziato, circa la recidiva a carico della ALPARI, il ricorso proposto da costei e dal MEGA si risolvono in doglianze in fatto che sottopongono al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove raccolte, ciò che esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., senza che emerga quella illogicità manifesta richiesta da tale disposizione, cioè di lapalissiana evidenza per esser la motivazione fondata su congetture implausibili o per avere la stessa trascurato dati di superiore valenza (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205621-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01): tanto più considerato che le decisioni di merito sono conformi, così saldandosi tra loro in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso (Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. .252615-01; Sez. 2, n. 1309 del
22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01).
Nella specie, fuori dai detti limiti, non si contrappongono neppure altre prove, ma mere congetture, per lo più basate sull’affermazione che il RAGIONE_SOCIALE abbia agito sempre con spirito imprenditoriale ed a favore delle società fallite. Trattasi, si ripete, di una non consentita richiesta di rivalutazione del materiale probatorio finalizzata a una rivisitazione del giudizio di merito, per giunta del tutto sganciat da qualsivoglia parvenza di elemento a sostegno e volto a contrastare le due conformi pronunce di merito, con cui, in modo esaustivo, per nulla illogico e non contraddittorio e qui rimasto sostanzialmente incontrastato, s’è ritenuto che:
-le somme destinate alle ristrutturazioni riguardassero locali di proprietà personali del MEGA, destinati a ristoranti, e non delle società fallite, che, dunque, non ne ricavavano alcun vantaggio;
-non solo non sussistevano i presupposti di cui agli articoli 2497 e seguenti cod. civ. per potersi parlare di gruppo di società, essendosi, invece, in presenza di distinte imprese, ma non vi era neanche alcuna forma di regolamentazione, né contratti di cashpooling volti a disciplinare i passaggi di denaro tra di loro;
-nessuna “impellente necessità” è stata dimostrata a giustificazione delle distrazioni effettuate;
-le condotte distrattive a favore di soggetti terzi, ove pure lavoratori di altr imprese, non avevano alcuna giustificazione o logica d’impresa, essendo, per giunta, state effettuate senza alcun vincolo negoziale;
-alcune delle distrazioni mediante prelievo o bonifici erano state effettuate direttamente a favore del MEGA, senza alcuna spiegazione;
-l’eventuale e non dimostrato pagamento di debiti usurai accumulati dal MEGA avrebbe comunque rappresentato un’ulteriore prova della destinazione del patrimonio sociale per far fronte a finalità illecite e comunque estranee a logiche scelte imprenditoriali delle fallite.
La sentenza qui impugnata, infine, riporta analiticamente ed in modo adesivo tutte le condotte distrattive contestate: dai prelievi e bonifici effettuati, centinaia di migliaia di euro, dal MEGA a suo stesso favore (prelevandoli dai conti bancari della RAGIONE_SOCIALE, il cui destino non è stato altrimenti giustificato, agli assunti pagamenti di materiale edile con denaro della medesima società, palesemente distrattiv, sia perché destinati alla ristrutturazione di ristoranti di proprietà personale del MEGA, e non delle società fallite, sia perché non v’era neanche prova dell’effettivo pagamento addotto, essendosi le aziende fornitrici insinuate nel passivo fallimentare; dal pagamento di 248.950,00 euro, prelevati dai conti della RAGIONE_SOCIALE e versati ai dipendenti
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della cooperativa RAGIONE_SOCIALE senza alcun rapporto con essi e nemmeno contratto d’appalto con la società di cui erano dipendenti, ai prelievi effettuati direttamente dal MEGA e da questi stesso ammessi ai danni della medesima RAGIONE_SOCIALE dalla vendita di una piattaforma semovente al prezzo di euro 39.000,00, mai riscosso, a favore della RAGIONE_SOCIALE società svizzera riconducibile sempre al MEGA, ad ulteriori lavori di ristrutturazione per i predetti ristoranti di proprietà del medesimo RAGIONE_SOCIALE pagati con risorse della RAGIONE_SOCIALE
Con tutti questi elementi parte ricorrente neppure si confronta, limitandosi, come anzidetto, a lamentare genericamente un vuoto motivazionale che, invece, non esiste e ad allegare, senza alcuna base logica o probatoria, che si sarebbe trattato di attività tutte destinate a favore delle aziende fallite.
Per quanto i detti argomenti si desumano tutti dalla sentenza d’appello, e quindi non possa neanche parlarsi di motivazione per relationem, va, in ogni caso, evidenziato che, in tema di giudizio di appello, è comunque legittima la sentenza motivata per relationem alla sentenza di primo grado, se il complessivo quadro argomentativo fornisca una giustificazione propria del provvedimento e si confronti con le deduzioni e con le allegazioni difensive provviste del necessario grado di specificità (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, Rv. 286406-02) e che, per converso, è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l’illegittimità della sentenza d’appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell’atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Rv. 277161-01): laddove, si ribadisce, nella specie l’atto d’appello non si confronta in alcun modo con la sentenza di secondo grado e con la dovizia di argomenti a carico dei ricorrenti COGNOME e COGNOME sopra riassunti.
Quanto all’assunta insussistenza del dolo specifico dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale, è noto che, ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne non siano rilevabili di ufficio in ogni sta e grado del giudizio o si tratti di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d’appello (perché, ad esempio, prospettate per la prima volta proprio nel provvedimento impugnato in Cassazione): se così non fosse, sarebbe invero inevitabile l’annullamento del provvedimento a causa di un altrettanto inevitabile, da parte del giudice a quo, difetto di motivazione su una questione sottratta – in ipotesi, anche strumentalmente – alla sua cognizione, non essendogli stata devoluta (così, tra le tante, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023, Rv. 284768-02).
Orbene, nella specie non risulta né dalla sentenza d’appello, né dal ricorso
in esame, né comunque dall’esame dell’atto d’appello che le questioni sollevate in questa sede al riguardo siano state prospettate al giudice d’appello: con quanto ne consegue in termini di inammissibilità.
3. Fondata è, per contro, la censura della COGNOME in relazione alla contestata recidiva.
Ed infatti, pur se, come rammentato dalla stessa Corte d’appello, di fatto la pena risulta comunque determinata senza che tale aggravante abbia avuto alcun effetto, in ragione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti riconosciute in primo grado, resta il fatto che tale recidiva sia stata ritenuta, con effet potenzialmente pregiudizievoli futuri, in base al mero rilievo per cui effettivamente si trattasse di condanna precedente ai reati contestati, per un reato specifico e commesso nel quinquennio: senza, tuttavia, alcuna motivazione sulla più marcata inclinazione ai delitti in esame, da parte della COGNOME, e sulla compatibilità del riconoscimento dell’aggravante con le motivazioni con cui sono state accordate sia le circostanze attenuanti generiche, sia la sospensione condizionale della pena.
Al riguardo, come noto, il riconoscimento dell’aggravante della recidiva presuppone un accertamento della concreta significatività del nuovo episodio in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti, avuto altresì riguardo ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., sotto il profilo della accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo, che resti insensibile alle sanzioni in precedenza irrogate ed incline al delitto (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251690-01; confronta, negli stessi termini, ex multis Sez. 3, Sentenza n. 30591 del 08/06/2022, Rv, 283414-01).
Per quanto solo per la recidiva plurima, qui non ricorrente, sia stato, in modo condivisibile, chiarito che essa sia incompatibile con un giudizio prognostico di futuro ravvedimento, su cui si fonda la sospensione condizionale della pena (Sez. 2, Sentenza n. 10815 del 22/08/2000, Rv. 217221-01; Sez. 1, Sentenza n. 2153 del 10/05/1993, Rv. 195657-01), è evidente che la Corte d’appello avrebbe dovuto, altresì, comunque chiarire, anche considerata la personalità dell’imputata e la concreta gravità dei fatti, come potessero ritenersi compatibili tra loro la ritenuta maggiore inclinazione al delitto (correlata alla recidiva specifica ed infraquinquennale riconosciuta a carico della ALPARI) e la previsione che la stessa si asterrà dal commettere ulteriori delitti in, futuro: giudizio che deve essere formulato nella sede di merito a ciò deputata.
4. Inammissibili, infine, sono le censure prospettate dalla COGNOME. Per quanto sopra detto, non
è possibile. in questa sede, chiedere una
difforme valutazione del quadro istruttorio, salvo intervenire sulle eventuali contraddizioni, omissioni o manifeste illogicità della motivazione.
Nella specie, la Corte territoriale ha, in modo del tutto logico, rilevato che un’evidente ed insanabile contraddizione logica inficiava la tesi sostenuta dalla difesa, secondo cui la stessa sarebbe stata costretta ad accettare la carica di amministratrice apparente presso RAGIONE_SOCIALE all’unico fine di evitare di perdere il proprio posto di lavoro dipendente, rimanendo, per tale ragione una mera “testa di legno” del MEGA, inconsapevole delle sue scelte aziendali.
E infatti, secondo la Corte d’appello, se così fosse stato, non si spiegherebbe per quale ragione la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto accettare di sottoscrivere l’atto di cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE (addebito distrattivo attribuitole) dop essere stata licenziata dall’altra società riconducibile al RAGIONE_SOCIALE per cui lavorava e, dunque, “non avendo più nulla da perdere da un, proprio eventuale rifiuto”.
A ben vedere, nulla ha opposto la COLAVOLPE a tale logico argomento.
Il giudice d’appello richiama, poi, ulteriori circostanze che, unitamente considerate, anche a quella anzidetta, ha logicamente ritenuto provassero la penale responsabilità dell’appellante, ovvero:
la COGNOME era stata amministratrice, dal 2010 al 2014, della RAGIONE_SOCIALE per tutta la durata di tale società;
-dal 2012 al 2016, l’imputata era stata anche membro del consiglio d’amministrazione dell’altra società riconducibile al RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE, anch’essa poi fallita;
-la stessa aveva svolto “comprovate mansioni di natura amministrativa”, come peraltro sostiene in questa sede;
-la cessione a prezzo vile, iel 2014, delle quote della RAGIONE_SOCIALE da parte della RAGIONE_SOCIALE dopo che il rapporto di lavoro dipendente dedotto da costei era cessato sin dal 9/9/2013.
Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che tale pluralità di incarichi e la loro lunga durata dimostrassero il rapporto fiduciario fra l’amministratore di fatto e l’imputata, per giunta rimasta nella titolarità delle cariche per lungo tempo dopo il suo licenziamento: con rapporto fiduciario perdurante indipendentemente da quello di lavoro, dunque, secondo la sentenza impugnata.
Come detto, in tale quadro giustamente significativa è stata ritenuta anche la cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE, avvenuta il 19/3/2014, dunque a ridosso del fallimento di RAGIONE_SOCIALE che le deteneva, e, soprattutto, molto dopo la cessazione del rapporto di lavoro anzidetto, e la cui oggettiva illiceità non è stata neanche contestata nell’atto d’appello: trattandosi, peraltro, della cessione per la modesta somma di euro 10.200,00, mai riscossa, delle quote di
una società (la detta RAGIONE_SOCIALE) che deteneva il 39% del capitale di altra società, RAGIONE_SOCIALE avente un attivo di oltre 8 milioni di euro,.
Tanto ha fatto logicamente concludere la Corte d’appello nel senso che la COGNOME non potesse ritenersi esente da responsabilità sia in ordine alla corretta tenuta delle scritture contabili delle fallite (anche in ragione di obblig diretti gravanti sull’imputata in dipendenza del ruolo formale dalla medesima rivestito), sia in relazione alla menzionata cessione di quote societarie, non potendo, dunque, essere considerata amministratrice inconsapevole.
Né contraddittorietà v’è in relazione alle ulteriori condotte distrattiv contestate alla COGNOME per cui è stata, invece, emessa pronuncia assolutoria.
La Corte d’appello ha correttamente spiegato, al riguardo, che, non essendo emersi interventi diretti della COLAVOLPE in relazione alle altre condotte distrattive contestate, tanto giustificava il differente esito assolutorio per esse laddove, per contro, sempre a logico dire della sentenza impugnata, con riferimento alla cessione delle quote della RAGIONE_SOCIALE, la sua azione diretta era stata essenziale, avendo sottoscritto l’atto pubblico di vendita delle quote, «al solo modestissimo valore nominale delle medesime, comprovatamente e vistosamente non rappresentativo di ciò che effettivamente RAGIONE_SOCIALE aveva “in pancia” (e cioè il 39% di altra società che vantava un attivo patrimoniale di 8 milioni di euro)». Condotta tanto più consapevole e dolosa, non solo in considerazione del suo duraturo rapporto col RAGIONE_SOCIALE, ma anche della sua inerzia circa la riscossione del modesto prezzo pattuito, mai versato alla fallita e mai richiesto dalla stessa imputata.
Si tratta di motivazione per nulla illogica, men che meno carente o, semplicemente, “appiattita” su quella del Tribunale e che, anzi, quanto all’ipotesi delittuosa di bancarotta fraudolenta documentale, conferma quanto asserito da questa Corte, circa la responsabilità del soggetto investito formalmente dell’amministrazione dell’impresa fallita, atteso il diretto e personale obbligo dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (confronta, ad esempio, Sez. 5, Sentenza n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 27416601).
In nessun modo la motivazione risulta, dunque, scalfita da quanto dedotto in ricorso e, anzi, la stessa finisce per esser persino logicamente rafforzata dalle difese prospettate in questa sede dalla COGNOME, laddove si rimarca che, dopo il licenziamento, costei aveva cessato i rapporti col RAGIONE_SOCIALE: il che ancor meno spiega, come reputa la Corte d’appello, perché mai la medesima sia rimasta titolare delle dette cariche ed abbia prestato il consenso alla cessione menzionata.
Del resto, parte ricorrente neppure deduce quale sarebbe la domanda
formulata nell’atto d’appello ed a cui non sarebbe stata data risposta alcuna: ciò che, come anzidetto (nel citare Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Rv. 277161-01), rende ulteriormente inammissibile la censura.
Alla declaratoria di inammissibilità dei loro ricorsi, segue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del COGNOME e della COGNOME al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria – nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’attività processuale che la stess ha determinato – a favore della cassa delle ammende, non ricorrendo l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla contestata recidiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di NOME COGNOME Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME che condanna ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 31/10/2024
Il Cojisigliere estensore
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Il Presidente