Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2513 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2513 Anno 2024
RITENUTO IN FATTO Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
1.Con sentenza del 14.2.2023 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma dell Data Udienza: 04/12/2023
pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato, in sede di abbrevCOGNOME, colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale, ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie fallimentari al predet inflitte, confermando nel resto la decisione del primo giudice.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difens di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, co disp: att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 192 del codice -ito’ per mancanza di motivazione, per avere la Corte di appello, da un lato, omesso d esaminare specifici motivi di doglianza dedotti con l’atto di appello e, dall’altro, o quando si addentra nella valutazione dei risultati probatori, un ragionamento giustifica carente sotto il profilo della tenuta logica rispetto alle eccezioni difensive. In partic difesa aveva contestato l’attendibilità dei coimputato e socio COGNOME NOMENOME NOME dichiarazioni si fonda principalmente i’affermazione di responsabilità del ricorre evidenziando come lo stesso avesse cercato di alleggerire la propria posizione affermando che COGNOME si fosse allontanato da Parma già agii inizi del 2008; la sentenza impugnata ntiene di superare tale aspetto valorizzando la mancata presentazione del ricorrente all convocazione del curatore fallimentare, laddove la difesa aveva richiesto un penetrant vaglio anche della credibilità soggettiva del COGNOME nella misura in cui lo stesso, in ma illogica, non avesse, tuttavia, sporto alcuna denuncia nei confronti di COGNOME; ed avev nello specifico evidenzCOGNOME ti rinvenimento di una fattura di vendita risalent 20.5.2008, ossia ad epoca successiva all’allontanamento del ricorrente, che dimostra che ad avere agito da solo, anche dopo la partenza dì COGNOME, fu COGNOME, ma ciò nonostante questi nulla ha riferito in ordine alla propria gestione della RAGIONE_SOCIALE Tale circostanza non è stata minimamente considerata dalla Corte di appello che ha parimenti trascurato di considerare l’inconsistenza della affermata irreperibilit momento che COGNOME è stato agevolmente rintraccCOGNOME presso la sua abitazione in Surbo in sede di notifica del verbale di identificazione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale altresì ,
Ti vizio della sentenza impugnata è oltretutto palese se si considera che non vi è alc ragionamento logico-giuridico ron solo in ordine alla eccepita inattendibilità del s ,arbieri ma anche con riferimento alla tipologia di società in nome collettivo della so aqgetto di fallimento che, come e noto, consente l’amministrazione in capo ad un solo socio o maniera esclusiva e disgiunta, come accaduto riguardo ai COGNOME.
2.2.Col secondo motivo lamenta mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante e l’assoluta insufficienza del motivazione resa al riguardo nella sentenza impugnata.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. GLYPH primo motivo di ricorso, in maniera sotto certi aspetti anche contraddittor rnpernia l’argomentazione a sostegno della inattendibilità del coimputato COGNOMECOGNOME COGNOME, sui fatto che non corrisponderebbe a verità che il ricorrente si fosse allont abbandonando la gestione societaria e ; dall’altro, sulla circostanza che la gestione societaria sarebbe da riferire unicamente al COGNOMECOGNOME sia prima che dopo l’allontanamento di COGNOMECOGNOME cn sarebbe per di più avvalorato dai fatto che si trattava di una società in nome colletti cui l’amministrazione può essere anche esclusiva e disgiunta, come sarebbe accaduto nel caso di specie in cui a gestire la società sarebbe stato il solo COGNOME, oltre ch circostanza che anche dopo l’allontanamento di COGNOME fu emessa una fattura.
Ebbene, evidente è la inconferenza di tali argomenti che per fa loro assoluta genericità n sono affatto idonei a fornire ai vizio denuncCOGNOME il crisma della decisività necessario per o crisi il costrutto argomentativo di merito che peraltro non si fonda solo NOME dichiar rese dal coimputato COGNOME ma anche su dati di fatto iìnnanzitutto, si tenta di accreditare che l’unico gestore della società sarebbe stato il B partendo dal dato empirico della fattura del maggio del 2008 che in quanto emessa dopo Vallontanamento di COGNOME dimostrerebbe appunto che la gestione interveniva a prescindere dalla sua presenza, e sulla base di ciò, facendosi per altro verso, ricorso alla disciplina società di persona che consente l’amministrazione esclusiva di uno dei soci benché – nella s.nRAGIONE_SOCIALE – abbiano tutti responsabilità illimitata, si pretende di asseverare dell’amministrazione societaria da parte dei solo COGNOME, dimenticando che la possibil dell’amministrazione esclusiva da parte di un socio della società in nome collettivo, cui cenno. deve essere tradotta in una previsione specifica contenuta nell’atto costitutivo.
secondo la disciplina del Codice civile, nelle società di persone (RAGIONE_SOCIALE, ogni socio illimitatamente responsabile – e quindi, nella RAGIONE_SOCIALE, ogni socio amministratore della società GLYPH 2257 c.c.). L’atto costitutivo può tuttavia prevedere che l’amministrazione sia riservata soio ad alcuni soci, dando così luogo alla distinzione fra amministratori e soci non arnrninistrator.
Sicché risulta evidente che la tesi dell’amministrazione da parte del solo COGNOME sia s genericamente prospettata nella presente sede senza neppure un riferimento alle previsioni dell’atto costitutivo; né potrebbe ritenersi esaustivo ii riferimento alla circostanz fattura emessa anche successivamente all’allontanamento dell’imputato a fronte della compiuta ricostruzione svolta nella pronuncia impugnata che dà conto di un suo allontanamento connotato da atteggiamento di sottrazione agii obblighi che comunque permangono in capo a colui che riveste la carica di amministratore di una società, che no può dismettersi prendendosi le distanze da essa.
Ed invero, la Corte di appello ha ben posto in rilievo che mentre COGNOME aveva sin subito, riferito sia alla G.d.f. che al curatore che i beni non rinvenuti erano stati aspo COGNOME quando era scomparso nei 2008, COGNOME invece solo in sede di abbrevCOGNOME aveva affermato che di comune accordo con COGNOME i beni erano stati lasciati nel capannone ove non sono stati rinvenuti.
Sicché correttamente nella sentenza impugnata sì conclude che quella resa da COGNOME è una giustificazione non plausibile – oltre che generica e tardiva – tenuto conto che l’imp non si è neppure presentato al curatore che lo aveva convocato per avere ragguagli anche in merito (e ciò nonostante sia egli stesso a sostenere di non essersi reso irreperibile):
Sicché con argomenti adeguati i giudici di merito hanno in buona sostanza ritenuto giustamente – di attribuire ad entrambi la sparizione dei beni (avendo a sua volta COGNOME patteggCOGNOME la pena per i medesimi reati del coimputato COGNOME); d’altra parte, l’accer responsabilità di COGNOME non esclude quella di COGNOME, risultando il reato contestat concorso tra loro.
E primo motivo di ricorso si appalesa quindi, oltre che generico anche nelle rimanenti s contestazioni, anche manifestamente infondato.
1.2. Riguardo al secondo motivo, deve rammentarsi che costituisce GLYPH principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la concessione delle attenuant generiche, il giudizio di bilanciamento e nel caso di specie operato in termini di equival — e più in generale la determinazione del trattamento sanzionatoti° afferiscono competenze del giudice di merito, la cui valutazione, se assentita da motivazione coerente logica con le evidenze disponibili n atti – come nel caso in esame – si sottrae a cen proponibili nel giudizio di legittimità.
Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale ‘concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 co pen e che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena (Sez. 2, n. dei 05/06/2014, Rv, 260054 OIL acidove nei caso di specie, la corte di merito, n ribadire la gravità delie condotte poste in essere dall’imputato, ha escluso espressamente
valutazione in termini di prevalenza delle attenuanti generiche, ritenendo evidentement ‘subvalenti’ le ragioni indicate a giustificazione del diverso bilanciamento invocat espressamente, anzi, congruo ed adeguato I trattamento riservato al ricorrente, determinando la pena base nella misura minima edittale
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. ben., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore dell cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente a! pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4/12/2023,