Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45473 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45473 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a SCIACCA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TRAPANI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che il difensore di uno dei ricorrenti .ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agpsto 2023, n. 112.
Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che ha concluso, quanto alla posizione di COGNOME, per il rigetto, quanto alla posizione di COGNOMECOGNOME pe
l’annullamento limitatamente alla recidiva e il rigetto nel resto, per la posizione di COGNOME, per l’annullamento senza rinvio per morte dell’imputato e per le posizioni di COGNOME e COGNOME, per l’annullamento senza rinvio per prescrizione; per COGNOME, l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per COGNOME, l’AVV_NOTAIO, per COGNOME, l’AVV_NOTAIO e, per COGNOME, l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, hanno concluso per l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 21/04/2016, il Tribunale di Roma dichiarava: – NOME COGNOME, quale amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 17/03/2005, in concorso con NOME COGNOME, nei confronti del quale si è proceduto separatamente, e con NOME COGNOME, amministratore di diritto deceduta medio tempore, nonché, quanto al fatto indicato sub a2), con NOME COGNOME, responsabile di plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo a), relativi al) al versamento di una somma di più di tre milioni di euro sul conto bancario estero della società RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, RAGIONE_SOCIALE, riconducibile agli stessi NOME, con asserita causale “riassicurazione”, ma di cui rimaneva ignoto il nesso esistente con l’asserita prestazione; a2) all’erogazione a favore di NOME COGNOME della somma di euro 520 mila a titolo di presunto finanziamento, in assenza di qualsiasi garanzia, somma mai restituita e oggetto di rinuncia da parte della società il 31/12/2004; a3) alla dichiarazione, nel 2003, dell’esistenza in cassa di un attivo pari a 720 mila euro, poi indebitamente stralciato il 31/12/2003 con un’anomala scrittura contabile di rettifica dei ricavi; a4) all’erogazione a favore di COGNOME di una somma di più di 990 mila euro a titolo di compenso e di rimborsi spese a favore dell’amministratore, del tutto ingiustificati e privi di qualsiasi idonea documentazione. NOME veniva condanNOME – con le aggravanti del danno di rilevante gravità e della pluralità dei fatti di bancarotta – alla pena principale di anni 7 di reclusione e alle pene accessorie di legge, mentre COGNOME – esclusa la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e applicate l’aggravante del danno di rilevante gravità e la recidiva reiterata e specifica – veniva condanNOME alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, oltre che alle pene accessorie di legge. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (il primo quale presidente, il secondo e il terzo quali componenti del collegio sindacale della
fallita) responsabili del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo b) in relazione ai fatti descritti ai punti al) e a2), mentre venivano assolti dalle ulteriori imputazioni. Con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, gli imputati venivano condannati alla pena condizionalmente sospesa – di anni 2 di reclusione e alle pene accessorie di legge.
Investita dalle impugnazioni degli imputati, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 19/05/2022′ ha assolto COGNOME, COGNOME e COGNOME dall’imputazione corrispondente a quelle di cui al punto a2), per non aver commesso il fatto, escludendo, di conseguenza, la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta; ha ridotto la durata RAGIONE_SOCIALE pene accessorie fallimentari per tutti gli imputati in misura pari alle pene principali irrogate; ha confermato nel resto la sentenza di primo grado.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso i difensori AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, articolando sette motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. I primi due motivi denunciano, per un verso, violazione dell’art. 110 cod. pen., degli artt. 216, 219, 223 I. fall, dell’art. 178 cod. proc. pen. con riguardo alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione e del ruolo di amministratore di fatto della fallita, nonché violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata acquisizione probatoria necessaria alla ricostruzione dei fatti, nonché, per altro verso, violazione degli artt. 125, 192, 234, 546, 597, 598 e 605 cod. proc. pen. e vizi di motivazione con riguardo alle specifiche doglianze proposte con il gravame.
Con l’atto di appello e i motivi aggiunti erano state articolate varie doglianze circa la prova della sussistenza dei fatti distrattivi, fondata sul mancato rinvenimento dei documenti giustificativi RAGIONE_SOCIALE operazioni finanziarie “in uscita”, laddove il AVV_NOTAIO aveva riferito di non aver mai fatto accesso agli uffici societari e di non aver consultato la documentazione esistente presso la sede legale o presso la Procura di Ancona, mentre il curatore aveva esamiNOME solo i bilanci e le scritture contabili e il consulente del PM si era basato solo su visure societarie e sulle segnalazioni antiriciclaggio RAGIONE_SOCIALE banche, nonostante dall’inventario risultasse la presenza nella sede legale di 32 scatoloni di documentazione contabile e un verbale di perquisizione e sequestro della Procura di Ancona del 19/08/2003 (prodotto all’udienza del 01/07/2014) evidenziasse il
sequestro di tutta la documentazione presente nella sede di RAGIONE_SOCIALE. La sentenza impugnata non affronta il problema posto dall’appellante, limitandosi ad aderire alla pronuncia di primo grado, affermando erroneamente che la censura riguardava la lettura parziale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili da parte del curatore, mentre era stata lamentata l’omessa disamina dei documenti di cui ai 32 scatoloni inventariati, e che la difesa aveva sostenuto che la documentazione acquisita dalla Procura di Ancona si riferiva a fideiussioni stipulate con società calcistiche, contrariamente a quanto sostenuto dall’appello in relazione al citato verbale di sequestro.
Con riferimento ai tre procedimenti scaturiti da indagini condotte dal AVV_NOTAIO. COGNOME, erroneamente la sentenza impugnata sostiene che la doglianze dell’appellante riguardava l’utilizzazione dei relativi atti a fini d prova, in quanto atteneva al condizionamento prodotto sull’approccio metodologico seguito dal Tribunale di Roma, fondato su una presunzione di attendibilità dell’operante di PG circa il modus operandi, il ruolo di prestanome attribuito ai legali rappresentanti COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME la riconducibilità “ai” RAGIONE_SOCIALE – e, in particolare, al ricorrente – della gestio di fatto RAGIONE_SOCIALE varie società.
Ulteriore questione riguardava l’errata valutazione degli atti di PG, alla quale la sentenza impugnata risponde richiamando l’irrevocabilità di una sentenza relativa a un diverso procedimento.
2.2. Il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 110 cod. pen., degli artt. 216, 219, 223 I. fall, degli artt. 125, 178, 187, 192, 546, 597, 598 e 605 cod. proc. pen. e vizi di motivazione con riguardo alla violazione del diritto di difesa per la mancata acquisizione probatoria necessaria alla ricostruzione dei fatti, alla sussistenza dei fatti distrattivi e al rigetto d deduzioni difensive.
2.2.1. Con riferimento al primo punto dell’imputazione sub A), la Corte di appello non ha motivato sulla doglianza relativa alla valenza probatoria aprioristicamente riconosciuta al AVV_NOTAIO COGNOME, nonostante l’esplicita ammissione del mancato svolgimento di accertamenti in ordine a quanto riferito e alla riferibilità “al RAGIONE_SOCIALE” della società RAGIONE_SOCIALE, ment del tutto apodittica è la motivazione sulla revoca dell’ammissione del teste COGNOME. La motivazione della sentenza impugnata è viziata anche con riguardo all’idoneità probatoria attribuita alla “visura” prodotta dal AVV_NOTAIO COGNOME, rispetto alla quale non è stata vagliata la doglianza difensiva che deduceva, prima di tutto, la difformità rispetto a quella coeva estratta dal funzionario dell’RAGIONE_SOCIALE COGNOME. La difesa aveva altresì dedotto
che la valutazione relativa all’effettività del rapporto contrattuale di riassicurazione non poteva prescindere dall’escussione del rappresentante legale della società RAGIONE_SOCIALE, che avrebbe potuto confermare la genuinità del contratto acquisito.
2.2.2. Con riferimento al quarto punto dell’imputazione sub A), illogica è la motivazione secondo cui non sarebbe provata l’uscita RAGIONE_SOCIALE somme a favore di COGNOME, omettendo di pronunciarsi sull’eccezione relativa alle dichiarazioni della stessa, ritenute irrilevanti, ma utilizzate quale riscontro dell’asserita mancata corresponsione RAGIONE_SOCIALE somme. Erroneamente è stato ritenuto il carattere distrattivo dei fatti in questione in considerazione della mancanza di “pezze d’appoggio” quando è stata negata l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE “montagne di documenti” giacenti presso la sede della fallita di cui ha parlato il curatore, tanto più che lo stesso NOME COGNOME ha riconosciuto che non sono stati effettuati accertamenti sui conti correnti di COGNOME.
2.2.3. Con riferimento al terzo punto dell’imputazione sub A), la motivazione illogicamente respinge la censura difensiva sostenendo che l’onere della prova dell’avvenuta restituzione ai clienti della fallita incombeva sull’amministratore, tanto più che il libro giornale allegato alla consulenza tecnica riporta i nominativi di tutti i clienti che nel 2003 avevano ricevuto la restituzione dei premi.
2.2.4. Con riferimento al secondo punto dell’imputazione sub A), la Corte di appello non si confronta con le doglianze della difesa, che, in particolare, lamentava l’inutilizzabilità – dichiarata dal ‘Tribunale all’udienza in data 08/01/2013 – dei dati probatori su cui si fondava la ricostruzione, laddove del tutto congetturali erano le circostanze valorizzate dal giudice di primo grado.
2.3. Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 190, 495, 603, 125, 546 e 605 cod. proc. pen. e vizi di motivazione con riguardo al diniego della rinnovazione dell’istruzione dibattimentale finalizzata alle richieste acquisizioni documentali, testimoniali e di espletamento di una perizia contabile, diniego erroneamente motivato prescindendo da una valutazione della legittimità dei provvedimenti del giudice di primo grado sui temi in questione e dalle specifiche deduzioni proposte dall’appellante con riguardo a ciascuna prova di cui si chiedeva la rinnovazione.
2.4. Il quinto e il sesto motivo denunciano, per un verso, violazione dell’art. 110 cod. pen., degli artt. 216, 219 e 223 I. fall., degli artt. 17 187, 190, 191 e 192 cod. proc. pen. con riguardo al ruolo di amministratore di fatto attribuito al ricorrente e, per altro verso, violazione degli artt. 12
192, 234, 546, 597, 598 e 605 cod.. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alle specifiche doglianze proposte dall’appellante.
La sentenza impugnata incorre nel medesimo errore valutativo del giudice di primo grado in ordine alle prove documentali che smentivano l’attendibilità RAGIONE_SOCIALE testimonianze dei funzionari di banca concernenti le generalità dell’accompagNOMEre di NOME:capane, in quanto tutti i funzionari riferivano che il ricorrente era a loro noto in quanto già cliente dei rispettivi istituti di credito e che non vi era stata un’effettiva, formale acquisizione RAGIONE_SOCIALE generalità dell’accompagNOMEre, laddove l’appello aveva evidenziato che dette dichiarazioni erano smentite dalle attestazioni negative rilasciate dagli istituti di credito e da tutte le segnalazioni anti-riciclaggio c indicavano come accompagNOMEri di COGNOME NOME o NOME COGNOME, come confermato dalla consulenza tecnica con riguardo anche ai fatti di cui alle imputazioni descritte al primo e al quarto punto del capo A).
La Corte di appello erroneamente scambia i mittenti formali RAGIONE_SOCIALE segnalazioni (le direzioni generali degli istituti di credito) con gli auto effettivi, ossia i funzionari che hanno effettuato le operazioni ritenute anomale e riferito degli accompagNOMEri di COGNOME, laddove la diversità RAGIONE_SOCIALE caratteristiche dei vari COGNOME è smentita dalla stessa sentenza impugnata che ritiene non particolarmente significativo il problema fisico di NOME COGNOME, di cui la difesa aveva prodotto la copia dei documenti di identità al fine di operare la necessaria comparazione con il ricorrente, ma tale allegazione non è stata considerata dal giudice di appello.
Quanto alle dichiarazioni del teste COGNOMECOGNOME la sentenza impugnata non si confronta con le specifiche censure relative alla mancata indicazione della fonte di conoscenza della testimonianza de relato e all’assenza agli atti della scheda dalla quale COGNOME avrebbe conosciuto il nome dell’imputato.
Quanto alle dichiarazioni del teste COGNOME, la motivazione omette di confrontarsi con le censure difensive relative alla dimostrazione documentale della riferibilità ad altra società degli uffici di INDIRIZZO e alla circostanza riferita dal medesimo teste di aver cercato gli uffici di numerose compagnie.
Il riferimento della sentenza impugnata alla responsabilità dell’imputato comunque a titolo di concorrente esterno pone nel nulla la tenuta logicoargomentativa della motivazione, tanto più che l’attribuzione di tale titolo avrebbe richiesto un approfondimento rnotivazionale.
2.5. Il settimo motivo denuncia violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e degli artt. 125, 546 cod. proc. pen. e vizi di motivazione con riguardo al diniego dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche e alla
determinazione della pena, in quanto la sentenza impugnata giustifica il primo con l’esercizio del diritto dell’imputato a difendersi in dibattimento e il secondo sulla base dell’unico precedente.
Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia vizi di motivi in relazione alla conferma della recidiva, contestata dall’appello per la carenza di motivazione della sentenza di primo grado e per la dedotta insussistenza dei presupposti, non essendo la condotta posta in essere dall’imputato sintomo di maggiore riprovevolezza e di pericolosità sociale. La Corte di appello non si è pronunciata sulle specifiche censure proposte dall’appellante sul punto.
3.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 110 e 62 n. 4 cod. pen. e degli artt. 216 e 223 I. ‘Fall., nonché vizi di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità del ricorrente a titolo di extraneus, in relazione al quale è necessaria, in capo all’agente, la consapevolezza dello stato di dissesto dell’azienda, consapevolezza di cui la sentenza impugnata non offre alcuna motivazione. Erroneamente la Corte di appello ritiene che l’imputato avesse contezza dell’atto distrattivo e del relativo effetto pregiudizievole rispetto ai creditori.
3.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell’art. 232 I. fall, e vizi di motivazione. Con il gravame, l’imputato aveva chiesto la riqualificazione del fatto in termini di ricettazione fallimentare, l erroneamente la sentenza impugnata ha escluso detta riqualificazione, in quanto la consapevolezza dello stato di dissesto è uno degli elementi del reato di ricettazione fallimentare, sicché l’eventuale condivisione dell’intento fraudolento non esclude detto reato.
Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali denuncia vizi di motivazione con riguardo all’affermazione di responsabilità dell’imputato, nonché in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione.
(
Su segnalazione del difensore del ricorrente, è stato acquisito un certificato del Comune di Roma in data 11 settembre 2023 che attesta il decesso dell’imputato in data 22 febbraio 2023.
Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso i difensori AVV_NOTAIO e NOME COGNOME‘ articolando quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
5.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2 e 157 cod. pen. e vizi motivazione, in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, maturatasi prima della sentenza di appello. All’imputato sono state applicate le circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulle contestate aggravanti, sicché, essendo la sentenza di fallimento intervenuta il 17/03/2005, deve trovare applicazione la più favorevole disciplina anteriore alle modifiche del 2005, disciplina in forza della quale il termine di prescrizione di 15 anni (anni 1.0, con l’aggiunta di anni 5 per le interruzioni). Con l’aggiunta di 102 giorni per le sospensioni in primo grado (dall’udienza del 23/02/2012 a quella del 06/03/2012; dall’udienza del 15/07/2012 a quella del 10/10/2013; dall’udienza del 13/01/2014 a quella del 16/01/2014), il termine di prescrizione è decorso il 27/06/2020, come eccepito alla Corte di appello il 21/04/2022.
5.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2403 cod. civ. e vizi di motivazione con riguardo ai doveri di controllo del collegio sindacale. La sentenza impugnata non ha dato conto, se non in modo illogico e contraddittorio, RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali COGNOME avrebbe dovuto e potuto porre in essere la condotta la cui omissione sarebbe eziologicamente collegata ai fatti contestati con riguardo all’operazione “RAGIONE_SOCIALE“, tanto più che è stato assolto da tutte le altre imputazioni, il che rende manifestamente illogico il continuo richiamo operato dalla sentenza impugnata alla “consistenza degli inadempimenti” e alla loro “reiterazione nel tempo”. Illogico è inoltre il riferimento agli organi statali di controllo, posto ch proprio lo stretto controllo dell’RAGIONE_SOCIALE prova che l’attività dei sindaci era contenuta, laddove la falsificazione del bilancio non è una mera prospettazione difensiva, ma un dato emerso e provato in dibattimento. Inoltre, la stessa sentenza di primo grado definisce vaghe e non veritiere le risposte fornite dall’organo di amministrazione all’RAGIONE_SOCIALE, per cui non si comprende la ragione per la quale le risposte al collegio sindacale avrebbero dovuto essere veridiche.
5.3. Il terzo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata prova del nesso di causalità con il fallimento richiesto dalla sentenza “Corvetta” del 24/09/2012.
5.4. Il quarto motivo denuncia vizi di motivazione con riguardo all’elemento psicologico del reato. L’assoluzione dalle imputazioni diverse da quella relativa all’operazione “RAGIONE_SOCIALE” deve riflettersi sulla motivazione in ordine alla sussistenza del dolo, laddove la Corte di appello ha ritenuto sussistente l’elemento confondendo il relativo accertamento con quello concernente l’elemento oggettivo. Il dolo può ritenersi provato solo in quanto il sindaco sia venuto a conoscenza di dati da cui desumere un evento pregiudizievole per la società, laddove il dolo eventuale richiede la prova che l’imputato si sia rappresentato effettivamente il “segnale d’allarme” come dimostrativo di fatti potenzialmente dannosi e sia rimasto inerte.
Avverso la medesima sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso i difensori AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att, cod. proc. pen.
6.1. Il primo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 2403 cod. civ., 110, cod. pen., 216, 223 I. fall, e vizi motivazione con riguardo alla normativa sui poteri dei sindaci, alla condotta esigibile da essi e al nesso casuale tra l’asserita condotta omissiva e il dissesto. La motivazione della sentenza impugnata non indica quale sarebbe stato il comportamento alternativo lecito che il collego sindacale avrebbe dovuto tenere, tanto più che la sentenza impugnata dà atto che la riconducibilità della società RAGIONE_SOCIALE a COGNOME (marito di COGNOME) non emerge dalla visura che secondo il giudice di primo il collegio sindacale avrebbe dovuto acquisire, in quanto detta riconducibilità risulta solo da un’annotazione del AVV_NOTAIO COGNOME, mentre la sentenza impugnata si limita a fare generico riferimento a un controllo dei documenti contabili e a un contatto con l’amministratore.
6.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza degli artt. 40, 42 e 110 cod. pen., 2403 cod. civ. 216, 223 I. fall, e vizi di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo eventuale. Gli argomenti utilizzati dalla sentenza impugnata a sostegno della ritenuta sussistenza dell’elemento psicologico (consistenza degli inadempimenti, la loro reiterazione e significatività) non consentono di superare la deduzione svolta nei motivi di appello circa il carattere meramente negligente dal quale le asserite condotte sarebbero derivate, sicché non trova spiegazione la ragione per
cui la condotta omissiva del collegio sindacale non sia compatibile con la colpa cosciente. La sentenza impugnata omette di considerare che risulta dagli atti che l’organo amministrativo ha cercato di occultare al collegio sindacale la propria attività fraudolenta, come emerge dai rilievi circa i bilanci, la mancata convocazione dei sindaci all’assemblea del 27/12/2001, la rinuncia al credito nell’operazione di finanziamento COGNOME intervenuta dopo la cessazione della carica dei sindaci.
6.3. Il terzo motivo denuncia inosservanza degli artt. 2, 157, 159 e 160 cod. pen. e mancanza di motivazione con riguardo all’intervenuta prescrizione eccepita nel giudizio di appello. Applicando la più favorevole disciplina della prescrizione anteriore alla novella del 2005, con le sospensioni in primo grado (dall’udienza del 23/02/2012 a quella del 06/03/2012; dall’udienza del 15/07/2012 a quella del 10/10/2013; dall’udienza del 13/01/2014 a quella del 16/01/2014), il termine di prescrizione è decorso il 27/06/2020.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nei confronti di NOME COGNOME, alla luce del certificato sopra richiamato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per morte dell’imputato.
Nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME (i cui ricorsi, comunque, non sono inammissibili) la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato agli stessi ascritto è estinto per prescrizione.
Applicando, in quanto più favorevole, la disciplina anteriore alle innovazioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 e considerando che ai due imputati sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, il termine di prescrizione è pari a dieci anni (art. 157, primo comma, n. 3 cod. pen.), aumentato della metà per le interruzioni (art. 160, terzo comma, cod. pen.). Al termine di 15 anni, devono aggiungersi 116 giorni corrispondenti alle sospensioni relative ai rinvii dall’udienza del 23/02;2012 a quella del 06/03/2012 (giorni 12; rinvio su richiesta della difesa), dall’udienza del 06/03/2012 a quella del 20/03/2012 (giorni 14; rinvio su richiesta della difesa), dall’udienza del 15/07/2013 (non 15/07/2012 come erroneamente riportato in alcuni ricorsi) a quella del 10/10/2013 (giorni 87; rinvio per astensione dell’avvocatura), dall’udienza del 13/01/2014 a quella dl 16/01/2014 (giorni 3; rinvio per astensione dell’avvocatura). Pertanto, muovendo dalla data del commesso reato (17/03/2005) e aggiungendo anni 15 e giorni 116, la fattispecie
estintiva del reato per prescrizione si è perfezionata in data 11/07/2020, prima della sentenza di appello.
Non emergono elementi che debbano comportare, ex a rt . 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito degli imputati. Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte delll’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di “constatazione”, ossia di percezione ictu ocull, che a quello di “apprezzamento” e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze dei ricorrenti, lungi dall’evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, risultano in grado di c:ondurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio, tuttavia, inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Il ricorso di NOME COGNOME è solo parzialmente fondato.
2.1. Muovendo, in ordine di priorità logico-argomentativa, dall’esame del quinto e del sesto motivo, relativi alla qualifica di amministratore di fatto della fallita attribuita al ricorrente, essi non meritano accoglimento.
2.1.1. Un punto di sicuro rilievo nelle censure articolate dai motivi in esame è rappresentato dalla prospettata inattendibilità RAGIONE_SOCIALE testimonianze dei funzionari bancari che hanno indicato l’imputato come “accompagNOMEre”, in occasione RAGIONE_SOCIALE varie operazioni, dell’amministratore di diritto COGNOME, inattendibilità che, in particolare, chiama in causa la possibile “confusione” tra la persona del ricorrente e quella del fratello NOME COGNOME.
Ora, al riguardo, la sentenza impugnata richiama diffusamente tali testimonianze nei profili oggetto RAGIONE_SOCIALE doglianze difensive, rilevando, in primo luogo, che gli atti di gestione riferibili alla società sono ricondotti materialmente a COGNOME, ma tutti i testi hanno riferito che la stessa era sempre accompagnata da un altro soggetto che effettivamente compilava i moduli per i
bonifici (facendoli poi firmare all’amministratore di diritto) o si recava in banca con il bonifico già predisposto. Osserva la sentenza impugnata, sulla base dei dati offerti dalle testimonianze, che l’amministratore di diritto COGNOME non era mai sola, il che significa che non aveva l’autonomia necessaria, nell’organizzazione della società, ma era sottoposta al controllo e alla vigilanza dei veri gestori, che operavano dietro le quinte. Rileva ancora la Corte distrettuale che tutti i testimoni hanno descritto specifici atti di gestione e hanno ricondotti a NOME COGNOME, il che – sottolinea la sentenza impugnata – indubbiamente rafforza l’attendibilità globale del racconto dei testi, dalle cui deposizioni emerge che talvolta gli atti di gestione sono stati ricondotti al padre e al fratello dell’imputato, sicché risulta con chiarezza che a gestire la fallita erano NOME, identificazione generica, ma comunque limitata a tre soggetti. Rileva ancora il giudice di appello che i testimoni hanno identificato i tre facendo riferimento all’età e alle caratteristiche fisiche, descrivendo il padre come la persona anziana, l’imputato con riguardo all’età (tra i trenta e i quaranta anni) e alle fattezze fisiche (“assai corpulento”), descrizione, questa, corrispondente alle caratteristiche dell’imputato all’epoca dei fatti; il fratello NOME è stato indica come il fratello più giovane e portatore di un problema fisico (circostanza, questa, ritenuta dal giudice di appello oggettivamente vera anche se detto problema non emerge come particolarmente significativo in quanto risultante dalla NUMERO_DOCUMENTO).
Emblematica della significatività del compendio probatorio costituito dalle testimonianze dei funzionari bancari è la ricostruzione dell’operazione, di evidente rilievo, relativa al conferimento del capitale della fallita, a proposit della quale il teste NOME COGNOME ha riferito della presenza dell’imputato, del padre e del fratello, descritti nei termini indicati.
A questo proposito, mette conto osservare che, con riguardo a un’operazione di fondamentale importanza quale il conferimento del capitale della fallita, la testimonianza valorizzata dai giudici di merito dà conto della presenza contestuale dei tre NOME e’ segnatamente, dell’imputato e del fratello: rilievo, questo, che, con riferimento alla menzionata operazione, sterilizza, all’evidenza, le censure del ricorso tese a evocare la “confusione” di cui si è detto.
Sempre con riferimento all’operazione relativa al conferimento del capitale della fallita, la Corte distrettuale ha sottolineato come il Fatto che l’imputato fosse stato indicato dal teste quale titolare di conti correnti presso la banca non inficia la valenza della testimonianza, in quanto, dall’esame dell’insieme RAGIONE_SOCIALE circostanze riferite dal funzionario bancario, emerge – rilievo, questo, evidenziato come non contestato, né contestabile – che la conoscenza era
comunque legata al fatto che l’imputato abitualmente si recava presso l’agenzia per effettuare operazioni. Esaminando la medesima censura (riferimento alla titolarità di conti smentita dalla documentazione prodotta dalla difesa) con riguardo a un altro teste, NOME COGNOME, la sentenza impugnata ha rilevato che egli ha riferito che l’imputato era un assiduo frequentatore della banca (di piccole dimensioni) anche in ragione del fatto che nella stessa gli altri familiari erano titolari di un conto corrente, circostanza, questa, non contraddetta dalla difesa.
I rilievi svolti a proposito RAGIONE_SOCIALE due citate testimonianze, oltre a dar conto della motivazione della Corte distrettuale sul punto, in linea con i dati richiamati e immune da vizi logici, mette in luce un duplice profilo di aspecificità della deduzione incentrata sulle attestazioni negative rilasciate dagli istituti di credito che, da un lato, investe indistintamente le testimonianze prescindendo dallo specifico contenuto di ciascuna deposizione e, dall’altro, non si confronta con i rilievi del giudice di appello.
2.1.2. La Corte distrettuale si confronta poi con le doglianze difensive basate sulle indicazioni contenute nelle segnalazioni UIF (non comprensive dell’imputato), rilevando che esse non potevano assumere valore dirimente essendo frutto di atti formali, mentre solo chi aveva effettuato l’operazione o chi, per qualsiasi ragione, era in grado nell’immediatezza di riconoscere l’accompagNOMEre di COGNOME poteva riferire al riguardo. Il ricorso replica che le direzioni generali erano solo i “mittenti formali” RAGIONE_SOCIALE segnalazioni, mentre gli autori effettivi erano i funzionari che avevano svolto le operazioni segnalate, ossia i funzionari esaminati: sul punto, però, il ricorso assume cadenze congetturali, sottraendosi all’onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali fatti valere (Sez. 6, n. 9)23 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349).
Più in generale, la doglianza in esame e il tenore complessivo RAGIONE_SOCIALE censure svalutano indebitamente la valenza RAGIONE_SOCIALE convergenti, plurime testimonianze di persone rispetto alle quali neppure viene prospettato una ragione giustificativa RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni asseritannente inattendibili di segno accusatorio per l’imputato, individuato, nella rilevante occasione già richiamata, in compagnia, oltre che dell’amministratore COGNOME, di entrambi i congiunti che pure talora l’accompagnavano. Indebita svalutazione, questa, che rende ragione dell’inidoneità della doglianza incentrata sulla foto del fratello del ricorrent prodotta dalla difesa a inficiare il complessivo ragionamento probatorio RAGIONE_SOCIALE conformi sentenze di merito, fondate su identificazioni fatte di persona dai funzionari che ne hanno poi reso testimonianza, rendendo contributi conoscitivi
all’evidenza non suscettibili di essere posti nel nulla dal “riconoscimento” sollecitato agli stessi giudicanti attraverso la produzione di una fotografia.
2.1.3. Anche a proposito della testimonianza di COGNOME le censure del ricorrente non colgono nel segno, poiché la Corte distrettuale ha dato atto che, in dibattimento, il teste non ricordava nulla (circostanza giustificata dal notevole lasso di tempo decorso tra i fatti e l’esame testimoniale, oltre che dal carattere del tutto marginale dell’episodio nell’ottica del dichiarante) e solo dopo la contestazione del p.m. aveva confermato quanto riferito a suo tempo, ossia che con la società era entrato in contatto NOME COGNOME, come risultava dalla scheda redatta dalla dipendente che aveva ricevuto la telefonata. Non può ravvisarsi, nella deposizione, una dichiarazione de relato, poiché la fonte della conoscenza del teste era rappresentata da un documento della società, laddove del tutto plausibile è il rilievo del giudice di appello circa l’indisponibilità d scheda stessa data l’enorme distanza temporale (e, può aggiungersi ribadendo anche sul punto in esame un rilievo della sentenza impugnata, considerata la marginalità dell’episodio dal punto di vista di COGNOME e della sua società).
2.1.4. Con riguardo alla testimonianza di NOME COGNOME, la Corte distrettuale sottolinea che l’appellante aveva trascurato due fondamentali circostanze della deposizione del teste, ossia che egli rappresentava un RAGIONE_SOCIALE di imprese che aveva stipulato una polizza fideiussoria con la fallita, corrispondendo un premio annuale di circa 300 mila euro corrisposto per il tramite di un bonifico che – così come gli fu indicato – venne intestato a COGNOME, da lui non conosciuta; d’altra parte, sia nelle trattative, sia nella parte conclusiva, il teste ebbe contatti esclusivamente con l’imputato presso locali siti in INDIRIZZO. Ora, osserva la sentenza impugnata, premesso che il contratto non è stato posto in discussione neppure dalla difesa, il fatto che esso sia stato stipulato nei locali di INDIRIZZO – nella sede non della fallita, ma di altra società comunque riconducibile alla “RAGIONE_SOCIALE” – è circostanza ignota al dichiarante e irrilevante, poiché, ai fini che qui rilevano, decisivo è che NOME abbia stipulato un contratto con la fallita attraverso l’interposizione di NOME COGNOME, che ha dunque agito per conto della società. Le doglianze proposte al riguardo dal ricorso sono del tutto infondate: meramente reiterativa è quella relativa ai locali in cui avvennero contatto e stipula, che la Corte di appello ha esamiNOME e disatteso con motivazione esente da vizi logici, mentre quella relativa alla ricerca di altre società da parte di COGNOME trascura di considerare i non contestati dati dei rapporti tra la fallita e la società del teste.
2.1.5. Le conformi sentenze di merito hanno poi preso in considerazione varie altre testimonianze, anch’esse convergenti verso l’identificazione dell’imputato, testimonianze non oggetto di puntuale disamina critica da parte
dell’impugnazione; il che – confermata la qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente – rende ragione del carattere astrattizzante della deduzione circa la mancata indicazione del ruolo dell’imputato rispetto ai singoli fatti distrattivi, mentre non meritano accoglimento le censure circa i riferimenti della sentenza alla possibile qualificazione del ruolo dell’imputato quale concorrente esterno, trattandosi di riferimenti del tutto periferici nell’economia del discorso giustificativo del giudice di appello e svolti, in buona sostanza, ad abundantiam.
2.2. I primi due motivi attengono, in estrema sintesi, alla composizione del compendio probatorio, mentre il terzo (che pure articola talora censure del genere) prende in considerazione la sentenza impugnata nelle parti relative alle singole imputazioni di cui al capo A). Per ragioni di linearità espositiva, è dunque opportuno procedere ora all’esame di quest’ultimo motivo, estendendolo, quando necessario, alle censure proposte con i primi due.
In limine, occorre ribadire il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (richiamato anche dalla sentenza impugnata in sede di esame RAGIONE_SOCIALE censure relative alla prima imputazione) in forza del quale la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale richiede l’accertamento della previa disponibilità in capo all’imprenditore fallito dei beni mancanti, accertamento che non è condizioNOME da alcuna presunzione (Sez. 5, n. 22787 del 12/05/2010, Colizza, Rv. 247520; conf. Sez. 5, n. 40726 del 06/11/2006, Abbate, Rv. 235767); in altri termini, la responsabilità per il delitto di bancarotta per distrazione richiede l’accertamento della previa disponibilità, da parte dell’imputato, dei beni non rinvenuti in seno all’impresa, accertamento non condizioNOME dalla presunzione di attendibilità del corredo documentale dell’impresa che non obbedisce – per quel che concerne il delitto in questione alla qualificazione in termini di prova, ex art. 2710 cod. civ.,, posto che, ai sensi dell’art. 192 cod. proc. pen., la risultanza probatoria deve essere valutata anche nel silenzio del fallito – con ricerca della relativa intrinseca attendibilit secondo i consueti parametri di scrutinio, cli cui deve essere fornita motivazione (Sez. 5, n. 7588 del 26/01/2011, Buttitta’ Rv. 249715). Pertanto, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta per distrazione, è necessario che siano sottratti alla garanzia dei creditori cespiti attivi effettivi e, pertanto, sicuramen esistenti (Sez. 5, n. 3615 del 30/11/2006, dep. 2007, COGNOME, Rv. 236047), sicché il mancato rinvenimento all’atto della dichiarazione di fallimento di beni o valori societari costituisce valida presunzione della loro dolosa distrazione, a condizione che sia accertata la previa disponibilità, da parte dell’imputato, di detti beni o attività nella loro esatta dimensione e al di fuori di qualsivogli presunzione (Sez. 5, n. 35882 del 17/C)6/2010, COGNOME, Rv. 248425).
Dunque, se, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, ciò si ricollega alla «peculiarità della normativa concorsuale», che attribuisce all’imprenditore «una posizione di garanzia nei confronti dei creditori», dalla quale discende la diretta responsabilità per la perdita della garanzia, tanto più che l’art. 87, terzo comma, I. fall. «assegna al fallito l’obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa al momento dell’interpello formulato dal curatore al riguardo», sicché solo apparente è l’inversione della prova a carico del fallito «nel caso di mancato rinvenimento di cespiti da parte della procedura e di assenza di giustificazione al proposito», trattandosi, in realtà, di «sollecitazione al diretto interessato della dimostrazione della concreta destinazione dei beni o del loro ricavato, risposta che (presumibilmente) soltanto egli, che è (oltre che il responsabile) l’artefice della gestione, può rendere» (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. n. 267710).
2.2.1. Ciò premesso, muovendo dall’imputazione sub al) (versamento di una somma di più di tre milioni di euro sul conto bancario di RAGIONE_SOCIALE asseritamente collegato a un contratto di “riassicurazione” con la società RAGIONE_SOCIALE), le censure proposte dal ricorso non sono fondate, presentando, anzi, vari profili di inammissibilità.
Al riguardo, la Corte distrettuale muove dal duplice rilievo che, per un verso, è pacifico che nel corso degli anni di vita della fallita – e, segnatamente, come si desume dalla conforme sentenza di primo grado (pag. 45) dal 01/07/2002 al 13/02/2003 – sono state dalla stessa trasferite su un conto intestato a RAGIONE_SOCIALE somme già percepite da RAGIONE_SOCIALE quali premi RAGIONE_SOCIALE polizze stipulate e che, per altro verso, l’analisi dei bonifici e degli estratti conto della fal operata dalla polizia giudiziaria ha condotto a quantificare detti trasferimenti in circa 3 milioni di euro.
A fronte della tesi difensiva volta a contestare la fittizietà del contratto di riassicurazione e la sostanziale sovrapponibilità tra la fallita e la società RAGIONE_SOCIALE, la Corte distrettuale rileva che l’appellante non si era confrontato con due circostanze valorizzate, nella prospettiva confermativa della tesi accusatoria, dal giudice di primo grado, circostanze alla luce RAGIONE_SOCIALE quali, in primo luogo, RAGIONE_SOCIALE era stata costituita il 02/04/2002, ossia solo tre mesi prima dal primo trasferimento distrattivo da parte della fallita, il che – sottolineava il Tribunale di Roma evidenzia la chiara strumentalità della costituzione all’operazione fittizia indicata, nella documentazione contabile e bancaria della fallita, come “riassicurazione”, ossia come operazione di assunzione degli oneri fideiussori da parte di una società terza, dietro pagamento; in secondo luogo, dall’interrogazione fatta dalla
polizia giudiziaria presso la RAGIONE_SOCIALE è risultata che RAGIONE_SOCIALE fu chiusa in data 08/11/2005, il che – nella ricostruzione del giudice di primo grado conferma la tesi secondo cui la società era strettamente collegata, nella sua breve esistenza, agli utilizzi dei COGNOME, laddove la visura della società RAGIONE_SOCIALE prodotta dal RAGIONE_SOCIALE era stata estrapolata da un collegamento diretto della polizia giudiziaria al sito della RAGIONE_SOCIALE, sicché anche le annotazioni (comprese quelle redatta in corsivo) sono originali e provengono dalla fonte interpellata. Circostanza, quest’ultima, ripresa dalla sentenza impugnata, che disattende la (mera) allegazione di inattendibilità della difesa, mentre, a proposito della dedotta contraddittorietà della certificazione con il documento prodotto dall’imputato, sottolinea il giudice di appello che il secondo può al più descrivere una situazione successiva a quella attestata dalla prima, il che è del tutto verosimile considerato che COGNOME morì nel 2004: rilievo già formulato dal primo giudice e, nella valutazione della Corte distrettuale, non specificamente confutato dal gravame. Rimarca ancora la sentenza impugnata l’inverosimiglianza di un contratto di tale rilievo stipulato nella forma della scrittura privata, tanto più senza data certa.
Le doglianze proposte con il ricorso non scalfiscono la tenuta logicoargomentativa della motivazione della sentenza impugnata.
Quanto alla contraddittorietà tra le due certificazioni relative a RAGIONE_SOCIALE, la sentenza impugnata, come si è visto, il ricorso fa leva sulla dedotta natura “coeva” della due certificazioni, ma la deduzione – oltre a non essere ancorata dal ricorso a puntuali censure proposte con l’appello – è del 1:utto aspecifica, non indicando, con la necessaria analiticità, i dati probatori su Clli fa leva: invero, la tesi difensiva, nei termini scarsamente perspicui con i quali è dedotta (Sez. 2, n. 7801 del 19/11/2013, dep. 2014, Hussien, Rv. 259063), presupporrebbe una sorta di travisamento della prova rappresentata dalle due certificazioni da parte dei giudici di merito, ma la doglianza non assume questa precisa connotazione e non risponde ai correlati oneri allegatori.
Quanto alle censure relative alla deposizione del NOME COGNOME, esse svalutano in modo del tutto ingiustificato (e sostanzialmente apodittico) la circostanza che la testimonianza si basa su una certificazione tratta direttamente dalla polizia giudiziaria da quello che la stessa difesa, nell’atto di appello (pag. 30), indica come il “locale registro RAGIONE_SOCIALE imprese”, insistendo sulla mancata acquisizione sollecitata dalla difesa in termini, all’evidenza, del tutto congetturali.
La sentenza impugnata, inoltre, osserva che anche se il contratto di riassicurazione fosse stato stipulato nella data indicata e tra soggetti distinti, ciò non escluderebbe la natura volutamente distrattiva/dissipatoria dell’operazione; invero, le polizze contenevano una clausola in base alla quale RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE si riservava la facoltà di trasferire il contratto senza alcun onere comunicazione, sicché, nell’ipotesi di cessione del contratto, sia lo stipulante che il beneficiario della polizza non ne erano a conoscenza, tanto più che, sulla base del contratto in questione, non erano indicate quali polizze fossero oggetto di trasferimento, né era indicato un criterio che ne consentisse l’individuazione ex ante, sicché le polizze oggetto del trasferimento venivano o sarebbero state di volta in volta decise dalle parti contraenti (la fallita e RAGIONE_SOCIALE) come una sorta d interna corporis. Da ciò consegue, sottolinea ancora la sentenza impugnata, che il contratto aveva effetti solo nei rapporti interni tra i due contraenti, mentre non solo i beneficiari e gli stipulanti erano terzi rispetto alla cessione, ma ne ignoravano la stessa esistenza: sia perché terzi rispetto al contratto di riassicurazione, sia perché all’oscuro di esso, essi «potevano far valere le loro pretese esclusivamente nei confronti della società fallita», le cui casse erano state svuotate (anche) in virtù del contratto che comportava il trasferimento dei premi alla società RAGIONE_SOCIALE. In altri termini, «in concreto, i beneficiari RAGIONE_SOCIALE polizz potevano escuterle solo nei confronti della fallita, loro controparte contrattuale; ma, proprio in conseguenza del trasferimento RAGIONE_SOCIALE somme percepite a titolo di premio (oltreché di altre operazioni …), la società non aveva (più) le disponibilità finanziarie per soddisfare tali richieste». Rileva quindi il giudice di appello che, anche a voler ritenere reale il contratto, esso non aveva comoortato alcuna seria controprestazione, in quanto, per le ragioni indicate, mentre ha trasferito i premi «non vi è stata in concreto alcuna certezza sul trasferimento dei rischi (conseguenti alla polizza fideiussoria) che pertanto sono restati gravanti sul patrimonio della fallita», sicché, osserva conclusivamente il giudice di appello, sia a seguire la valutazione dell’operazione del giudice di primo grado (secondo cui le somme versate a RAGIONE_SOCIALE sono tornate nella disponibilità dei COGNOME ai quali la società RAGIONE_SOCIALE era comunque riferibile), sia a voler seguire la prospettazione alternativa della difesa, l’operazione in esame configura il delitto ascritto all’imputato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ora, l’articolata argomentazione ora esposta e le conclusioni che da essa, sulla base di un percorso logico immune da cadute di consequenzialità, ha tratto la sentenza impugnata non hanno formato oggetto di puntuale disamina critica da parte del ricorso, che, sotto questo aspetto, rivela, a proposito dell’imputazione in esame, un significativo profilo di aspecificità.
Profilo che viene in rilievo anche con riguardo al diniego di esame testimoniale di NOME COGNOME, la cui deposizione – ha rilevato la Corte distrettuale – è comunque irrilevante proprio alla luce dell’argomentazione e RAGIONE_SOCIALE conclusioni richiamate: di esse non tiene conto il ricorso che si rivela, anche sul punto, generico.
2.2.2. Anche le censure relative all’imputazione sopra indicata al punto a2) (erogazione a favore di NOME COGNOME della somma – somma mai restituita e oggetto di rinuncia da parte della società il 31/12/2004 – di euro 520 mila a titolo di presunto finanziamento, in assenza di qualsiasi garanzia) non meritano accoglimento.
A fondamento del giudizio di responsabilità, i giudici di merito hanno valorizzato plurimi elementi (soprattutto documentali), quali gli assegni dimostrativi dell’effettiva fuoriuscita RAGIONE_SOCIALE somme dalle casse della società e il conseguente incremento patrimoniale di COGNOME, l’incapienza patrimoniale di quest’ultimo, la mancata prestazione di garanzie reali, l’omesso recupero RAGIONE_SOCIALE somme per ben tre anni, la formale rinuncia al credito (quando, peraltro, era conclamato lo stato di insolvenza della società). Elementi, questi, in ragione dei quali l’operazione di finanziamento a favore di COGNOME è risultata soggettivamente fittizia, nel senso che, uscite effettivamente dalle casse della fallita, le somme hanno avuto una destinazione ignota. Seguendo il modulo argomentativo già visto a proposito dell’imputazione sub al), la sentenza impugnata rileva che, anche a voler ritenere reale (e non fittizia) l’operazione, essa resterebbe illecita, concretizzandosi la fattispecie di bancarotta nell’atto abdicativo certamente pregiudizievole per i creditori di RAGIONE_SOCIALE
Le doglianze del ricorrente deducono, in primo luogo, la valorizzazione di elementi dichiarati già dal Tribunale di Roma inutilizzabili, ma la censura è del tutto generica, non indicando, con la necessaria puntualità, quali dati probatori sarebbe stato colpiti dalla declaratoria di inutilizzabilità (non certo le prove documentali, centrali nel ragionamento probatorio della sentenza impugnata).
Lamenta ancora il ricorrente che la mancata acquisizione della documentazione sollecitata dalla difesa ha impedito alla stessa di confutare la tesi dei giudici di merito. Sul punto, però, mette conto rilevare come il ricorrente (così come – a quanto consta dagli stessi ricorsi – il coimputato COGNOME) non abbia offerto – non solo alcuna prova, ma neanche – alcuna prospettazione di ragioni giustificatrici dell’operazione e dei suoi vari passaggi ritenuti significativi ai della dimostrazione della fondatezza dell’imputazione, dal (presunto) finanziamento alla rinuncia al credito, passando per tre anni di inerzia assoluta nell’attivazione di iniziative tese al recupero dell’ingente somma fuoriuscita dalla casse della fallita; il che rende ragione del carattere meramente esplorativo e congetturale del riferimento alla documentazione di cui era stata chiesta la restituzione.
2.2.3. Le doglianze relative all’imputazione indicata al punto a3) (dichiarazione dell’esistenza in cassa di un attivo pari a 720 mila euro, poi
indebitamente stralciato il 31/12/2003 con un’anomala scrittura contabile di rettifica dei ricavi) devono essere accolte, nei termini di seguito indicati.
Un rilievo preliminare si impone: a differenza RAGIONE_SOCIALE prime due imputazioni (e, come si vedrà, della quarta), caratterizzate dal fatto che la fuoriuscita RAGIONE_SOCIALE ingenti somme dalla casse societarie – e, dunque, la pregressa disponibilità RAGIONE_SOCIALE stesse in capo alla fallita – risulta documentalmente provata (attraverso assegni e bonifici, in particolare), con riferimento all’imputazione in esame la fuoriuscita di denaro (e, quindi, la concreta, perdurante disponibilità da parte della fallita RAGIONE_SOCIALE somme incassate come premio) è stata ritenuta provata sulla base di un’annotazione contabile (definita anomala) riportata nella documentazione societaria (e, segnatamente, nel libro giornale). Sul punto, si rileva un disallineannento della motivazione della sentenza impugnata rispetto al consolidato principio di diritto richiamato supra al § 2.2. (nonché dalla stessa sentenza impugnata).
In ordine all’imputazione in esame, la sentenza impugnata rileva, in estrema sintesi, quanto segue: non risulta provato (attraverso, ad esempio, la produzione di quietanze, ovvero l’esame testimoniale dell’amministratore di qualche società che aveva ricevuto la restituzione di tali somme) che effettivamente tali somme siano state restituite alle società che avevano stipulato le polizze fideiussorie, onere della prova che incombeva sull’amministratore; è poco credibile che la società, in un momento di conclamata crisi, abbia restituito consistenti somme in assenza di qualsiasi richiesta; non coglie nel segno la deduzione difensiva secondo cui la restituzione del prezzo pagato per le polizze si era reso necessario a seguito del provvedimento di cancellazione della società dall’albo RAGIONE_SOCIALE società finanziarie, in quanto, volendo conseguire tale risultato, le restituzione doveva essere integrale e non solo relativa a una parte RAGIONE_SOCIALE somme corrispondenti ai premi incassati (euro 700 mila); in ogni caso, occorre un provvedimento giurisdizionale che condanni la società a restituire le somme percepite, sicché, non dovendo essere giuridicamente restituite le somme in questione, il reato comunque sussiste.
La motivazione ora sintetizzata presenta vari profili meritevoli di censura.
L’atto di appello (pag. 61) aveva specificamente devoluto il dato secondo cui il libro giornale riportava la causale (“storno contratti annullati per euro 702.000”), sicché si trattava di perdite scaturenti dall’annullamento di fideiussioni conseguente al provvedimento di cancellazione, con conseguente riduzione della cassa per l’intervenuta restituzione dei premi originariamente incassati. La Corte di appello non ha esamiNOME, con la necessaria puntualità, la doglianza, sicché, sul punto deve registrarsi una mancanza di motivazione.
Al riguardo, mette conto osservare che già la Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di rito rilevava che la mancanza di motivazione non deve essere intesa solo in senso materiale o grafico, ossia come «totale mancanza della parte espositiva RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione», ma anche quale «mancanza di singoli momenti esplicativi, sempre però che questi siano ineliminabili nel rapporto tra i temi sui quali si doveva esercitare il giudizio e contenuto di questo». In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha delimitato il campo in cui assume rilievo il vizio di mancanza di motivazione rilevante a norma dell’art. 606, comma 1, Ilett. e), cod. proc. pen. chiamando in causa, principalmente, il rapporto tra la motivazione del giudice di appello e le censure ritualmente proposte con l’impugnazione, atteggiandosi, così, a presidio del devolutum: del tutto consolidato, nella prospettiva indicata, è il principio di diritto in forza del quale sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967; conf. .Sez. 2, n. 10758 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 263129), requisito, questo della decisività, inteso dalla giurisprudenza di legittimità come «potenziale capacità dimostrativa della insussistenza RAGIONE_SOCIALE contestazioni» rivestita dalla deduzione difensiva rispetto alla quale viene denunciata la mancanza di motivazione (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, COGNOME, Rv. 244763, in motivazione).
La deduzione in esame presenta l’indicata potenziale capacità dimostrativa: infatti, se la prova della fuoriuscita RAGIONE_SOCIALE somme di denaro (e quella della pregressa, effettiva disponibilità RAGIONE_SOCIALE stesse in capo alla fallita) è tratta dal scritture contabili (implicitamente – ma univocamente – ritenute attendibili sul punto), la Corte di appello non spiega le ragioni per le quali analoga valenza dimostrativa non è riconosciuta alla scrittura nella prospettazione dedotta dalla difesa. Neppure il riferimento alle somme comunque incassate dalla fallita (quasi 3 milioni di euro) può valere a dar conto dell’effettiva disponibilità RAGIONE_SOCIALE somme in capo alla fallita (e, dunque, dell -insussistenza” dell’asimmetria valutativa rilevata), dovendosi comunque tener conto RAGIONE_SOCIALE complessive somme ritenute distratte (più di tre milioni di euro solo per la prima imputazione). La circostanza evocata dalla sentenza impugnata secondo cui, dal punto di vista giuridico, le somme in questione non dovevano essere restituite non priva la deduzione richiamata del connotato della decisività, poiché, in presenza comunque di credito, la restituzione pur non dovuta non integrerebbe comunque la fattispecie
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della bancarotta distrattiva (ma, eventualmente, quella della bancarotta preferenziale).
Nel consegue, che, con riferimento all’imputazione in esame, la sentenza impugnata deve essere annullata.
2.2.4. Le censure afferenti all’imputazione indicata al punto a4) (erogazione a favore di COGNOME di una somma di più di 990 mila euro a titolo di compenso e di rimborsi spese a favore dell’amministratore) sono, invece, inammissibili.
Invero, sul punto, la Corte distrettuale ha rilevato che la sentenza di primo grado aveva evidenziato una serie di anomalie (giungendo ala conclusione che le somme, effettivamente uscite dalle casse della fallita a titolo di compensi e rimborsi all’amministratore, erano state utilizzate per altre fraudolente finalità), anomalie rispetto alle quali mancava una specifica censura dell’appellante. Ora, come affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto al ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Il rilievo della sentenza impugnata è in linea con il principio di diritto richiamato.
Invero, la sentenza di primo grado aveva diffusamente ricostruito i fatti distrattivi di cui al punto a4), rilevando, in particolare, che nel 2001/2002 erano stati erogati a COGNOME a titolo di compenso più di 500 mila euro, laddove nel 2001 l’utile effettivo era stato pari e 452 curo, mentre ricavi erano pari a 218 mila euro (di cui circa la metà avrebbero dovuto rappresentare il compenso dell’amministratore); inoltre, nel 2002 l’esercizio si era chiuso con una perdita di più di un milione di euro. L’evidente sproporzione rimarcata dal giudice di primo grado si rivela ancora più netta con riguardo al 2003, quando ai compensi pari a 126 mila euro corrispose una perdita pari a più di un milione di euro. D’altra parte, la sentenza di primo grado aveva rilevato che la costituzione di crediti da lavoro in capo all’amministratore COGNOME e, comunque, l’acquisizione da parte sua di tali somme avveniva allo scopo di incrementare le strategie del “RAGIONE_SOCIALE” attraverso la costituzione di nuove società. Infatti, una della società della “RAGIONE_SOCIALE“, la San Remo, fu costituita con somme provenienti da RAGIONE_SOCIALE, sicché i relativi esborsi non erano finalizzati a saldare i crediti da lavoro di COGNOME, ma costituivano una RAGIONE_SOCIALE varie moda ità per depredare le casse della fallita, posto che il denaro confluito sui conti di COGNOME fu utilizzato
per il conferimento del capitale sociale di San Remo, dai due assegni, pari complessivamente a due milioni di euro, tratti da conti intestati a COGNOME.
Rileva poi la sentenza impugnata (non smentita, sul punto, dal ricorso) che l’appello non si confrontava, con l’articolata e puntuale motivazione della sentenza di primo grado, concentrandosi sulla mancanza di prova circa il passaggio RAGIONE_SOCIALE somme nella disponibilità dei COGNOME, ma la sentenza ricostruiva la vicenda prescindendo in toto da questo aspetto, per concentrarsi sulle società (non sulle persone) facenti capo ad essi.
Del resto, anche a prescindere dalla aspecificità in parte qua dell’appello, la Corte distrettuale rileva la mancata prova dell’effettiva disponibilità RAGIONE_SOCIALE somme in capo a COGNOME: rilievo, all’evidenza, corroborato dai dati riportati dal giudice di primo grado. Il ricorso si concentra sui rimborsi spese e le relative “pezze d’appoggio”, trascurando in toto i dati richiamati, e sull’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di COGNOME, ictu ocu/i non decisive nel percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALE conformi sentenze di merito.
2.3. Il primo e il secondo motivo, nonché il quarto – tutti attinenti alla composizione del compendio probatorio (in particolare, alla mancata acquisizione della documentazione esistenza presso l’A.G. di Ancona e alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale) – sono infondal:i con riguardo alla qualifica di amministratore di fatto attribuita al ricorrente e alle imputazioni per le quali il ricorso non è stato accolto, in quanto l’insussistenza RAGIONE_SOCIALE denunciate carenze del compendio e la superfluità RAGIONE_SOCIALE integrazioni probatorie sollecitate emergono dai rilievi svolti in precedenza. Con riferimento, invece, all’imputazione richiamata al punto a3), le doglianze di cui ai tre indicati motivi sono assorbite, dovendosi devolvere al giudice del rinvio anche la valutazione circa la fondatezza, con riguardo al capo indicato, RAGIONE_SOCIALE deduzioni proposte dalla difesa.
Resta del pari assorbito il settimo motivo, relativo al trattamento sanzioNOMErio, sul quale l’esito del giudizio di rinvio in ordine al capo a3) è suscettibile di incidere quanto alle valutazioni relative alle deduzioni svolte al riguardo dall’imputato.
2.4. Pertanto, nei confronti di NOME COGNOME la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all’imputazione di cui al terzo alinea del capo A) e, per l’affetto, al trattamento sanzioNOMErio con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma; nel resto, il ricorso di COGNOME deve essere rigettato.
Il ricorso di NOME COGNOME – richiamato quanto già rilevato in ordine al capo a2) a proposito del ricorso di NOME – è solo parzialmente fondato.
e
3.1. Il secondo motivo, dal quale occorre muovere in ordine di priorità logico-giuridica, è infondato. L’errore di diritto in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata non sussiste, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo del concorrente extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo dela rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori (Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278156 – 02; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 27141 del 27/03/2018, COGNOME, Rv. 273481; Sez. 5, n. 12414 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267059). Peraltro, la sentenza impugnata rileva, in capo a COGNOME, la consapevolezza dell’effetto pregiudizievole dell’atto, desumendola dalle plurime anomalie della vicenda, dalla prolungata mancata riscossione del credito alla rinuncia dello stesso: il ricorso articola doglianze solo generiche al riguardo, risultando, sotto questo profilo, carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
3.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato in forza del consolidato principio di diritto in forza del quale il delitto di ricettazione prefallimentare configura solo nel caso in cui difetti l’accordo con l’imprenditore dichiarato fallito (nel caso di specie, l’amministrato di fatti COGNOME), sicché il fatto del ter estraneo non fallito che, in accordo con l’imprenditore, distragga beni prima del fallimento è punibile a titolo di concorso nel delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (Sez. 5, n. 40023 del 19/09/2022, COGNOME, Rv. 283757 – 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 16062 del 22/02/2012, COGNOME, Rv. 252485 – 01). In linea con il principio di diritto richiamato, la Corte distrettuale ha esclus l’invocata riqualificazione rilevando come la condotta di COGNOME fosse sorretta, già nella fase genetica del rapporto, da piena condivisione dell’intento fraudolento del coimputato, con il cui accordo ha dunque agito, laddove del tutto del tutto inconferenti sono le censure del ricorso, basate su un’erronea ricostruzione del discrimen tra le due fattispecie.
3.3. Il primo motivo è fondato. L’atto di appello aveva specificamente censurato la (scarna) motivazione della sentenza di primo grado in punto di applicazione della recidiva, ma la Corte di appello ha omesso di motivare al riguardo (non riportando la doglianza neppure nella sintesi dei motivi di
gravame), sicché, in parte qua, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di NOME COGNOME, perché il reato è estinto per morte dell’imputato, e nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME perché il reato ad essi ascritto è estinto per prescrizione.
La medesima sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente all’imputazione di cui al terzo alinea del capo A) e, per l’effetto, al trattamento sanzioNOMErio, e nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla recidiva, mentre nel resto i ricorsi di detti ricorrenti devono essere rigel:tati.
P.Q.11q.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME, perché il reato a lui ascritto è estinto per morte dell’imputato.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, perché il reato agli stessi ascritto è estinto per prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla imputazione di cui al terzo alinea del capo a) e, per l’effetto, al trattamento sanzioNOMErio, nonché nei confronti di NOME COGNOME limitatamente alla recidiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma; rigetta nel resto i ricorsi dei predetti ricorrenti.
Così deciso il 29/09/2023.