Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12008 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12008 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a FOGGIA il 12/04/1990
PERDONÒ NOME nato a FOGGIA il 11/01/1973
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE D’APPELLO DI BARI Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
Ritenuto in fatto
Con sentenza in data 26 settembre 2023, la Corte d’appello di Bari ha confermato la condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e di bancarotta fraudolent documentale contestati al capo 1) dell’imputazione, riformando il trattamento sanzionatorio irrogato al COGNOME.
Le imputazioni attengono al fallimento della società “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarato in data 11 aprile 2018, di cui COGNOME era socio unico e
amministratore unico dalla data di costituzione (14.01.2013) al 20.09.2014, e il COGNOME amministratore unico a partire da tale data e poi liquidatore dal 21.12.2017.
Avverso tale sentenza ricorrono gli imputati con un unico atto a firma dell’avv. NOME COGNOME con il quale si articolano quattro motivi di censura.
2.1. Il primo motivo denuncia vizio di violazione della legge processuale in ordine agli artt. 438, 441, comma 5 e 442, comma 1 bis cod. proc. pen. Benché fosse stata accolta la richiesta avanzata dagli imputati di essere ammessi a giudizio abbreviato “secco”, il GUP aveva nominato un perito, il quale, oltre a depositare la relazione, aveva depositato molteplici documenti che in tal modo venivano acquisiti al fascicolo del giudizio senza che vi fosse stata l’autorizzazion del giudice e senza il contraddittorio delle parti, in violazione degli artt. 24 e comma 4, Cost.
2.2. Il secondo motivo denuncia vizio di violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevanti le prove addotte dagl imputati a dimostrazione dell’esistenza di un ingente credito maturato dalla società di importo superiore alle passività. Con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, la difesa ha sostenuto che la Corte avrebbe trascurato che la relazion tecnica di parte e la documentazione attestavano che i prelievi di denaro effettuati dagli imputati erano serviti per pagare spese aziendali; inoltre avrebbe dedotto l’elemento soggettivo dalla sola CTU senza svolgere alcuna indagine al riguardo. Con riguardo al reato bancarotta fraudolenta documentale si contesta la carenza dì motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo specifico, non potendo questo desumersi dalla mera mancanza delle scritture contabili
2.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge e il vizio motivazione, in relazione alla affermata responsabilità di COGNOME in ordine ai reati contestati, benché il medesimo abbia rivestito la carica di amministratore soltanto per un anno nel 2014, e non essendovi prova del suo concorso nel fallimento della società avvenuto solo nel 2018.
2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche riconosciute allo COGNOME, anziché prevalenti sulle contestate aggravanti, in ragione della tenuità del presunto danno dal medesimo cagionato.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
Considerato in diritto
1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati per le ragioni di seguito indicate.
2. Il primo motivo è infondato.
Ritiene il Collegio che correttamente la Corte di appello, nel disattendere l’eccezione proposta con i motivi di ricorso, ha ritenuto infondata la censura con cui si denunciava l’illegittimità della disposta CTU e della acquisizione dell documentazione allegata alla consulenza.
La sentenza impugnata ha richiamato l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di giudizio abbreviato, l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi dell’art. 441, comma 5, cod proc. pen., può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la s attribuibilità all’imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l’eserciz relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli eleme di prova di cui viene ordinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinera probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (ex multis Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Prevete, Rv. 280968 – 01; Sez. 4, n. 34702 del 20/05/2015, COGNOME, Rv. 264407; Sez. 3, n. 20237 del 07/02/2014, COGNOME, Rv. 259644 – 01).
Tale conclusione trova fondamento nella attuale configurazione del giudizio abbreviato e nelle condizioni di accesso al rito, le quali non presuppongono più, come condizione per la sua ammissibilità, la definibilità del processo allo stato degli atti, né il consenso del pubblico ministero, sicché, a fronte della richie dell’imputato, l’accesso a tale rito non può mai essere rifiutato pur in presenza carenze del quadro probatorio od istruttorio. Ciò vale in particolar modo nel caso in cui l’imputato richieda il giudizio abbreviato cd. puro. In tale quadro, la sce unilaterale dell’imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momen dell’ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato perché, qualora il giudice, in qualsiasi momento, dovesse rendersi conto dell’incompletezza delle indagini e della indisponibilità degli elementi necessari per la decisione, l’integrazio probatoria officiosa costituisce l’unica forma di bilanciamento rispetto all inevitabilità del giudizio abbreviato, rimesso alla scelta unilaterale dell’imputat essa, peraltro, non è condizionata alla sua complessità od alla lunghezza dei tempi dell’accertamento probatorio né è soggetta a limiti temporali e può dunque intervenire in qualsiasi momento e fase della procedura (Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, cit.; Sez. 6, n. 11558 del 23/01/2009, Trentadue, Rv. 243063).
Si è altresì precisato che, in relazione al rito abbreviato cd. secco – come nell specie attivato dal ricorrente – non si tratta di recuperare poteri officiosi, dir snaturare il modello processuale accusatorio, ma di “recuperare” nella fase processuale, attraverso l’attività integrativa, le lacune investigative cd. struttu in linea con la previsione dell’art. 421-bis cod. proc. pen. che, richiedendo ex ante il rispetto del principio di completezza delle indagini, impone al giudice dell’udienz preliminare di indicare al pubblico ministero l’espletamento di ulteriori indagin qualora queste siano incomplete.
In questo quadro, l’art. 441, comma 5, cod. proc. pen. non preclude al giudice la possibilità di integrazione probatoria officiosa con riguardo alla ricostruzion storica del fatto ed alla attribuibilità di esso all’imputato e l’integrazione proba sarà ammessa quando risulti necessaria ai fini della decisione. La struttur accusatoria del processo penale, tuttavia, impone che il ricorso ai poteri d integrazione probatoria sia ammissibile non in relazione a qualsiasi elemento, ma solo a quelli necessari per decidere, sicché tale potere non potrà spingersi sino punto da esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato da parti.
Occorre altresì aggiungere che nel caso in cui il giudice assuma d’ufficio nuovi elementi necessari alla decisione, la lesione del diritto di difesa è scongiurata diritto alla controprova spettante all’imputato che abbia richiesto il rito speci senza integrazioni probatorie (Sez. 3, n. 56049 del 20/07/2017, B., Rv. 272426 01; si veda altresì Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Pg, Rv. 277949 – 05, la quale nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 441-bis cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 e Cost., nella parte in cui, a differenza che nell’ipotesi di nuove contestazioni, n prevedono la possibilità per l’imputato di revocare la richiesta di abbreviato fronte di un quadro probatorio mutato ope iudicis, ha escluso l’irragionevolezza della diversa disciplina perché il mutamento riguarda esclusivamente le prove, e non anche gli stessi fatti addebitati, ed essendo gli artt. 24 e 111 Cost. rispet con la garanzia che le nuove prove siano acquisite in contraddittorio e con il pieno rispetto del diritto di difesa).
In conclusione, nel caso in esame, nessuna lesione del diritto di difesa può ravvisarsi, attekto che da un lato, per quanto si è già detto, è lo stesso art. comma 5, cod. proc. pen. a prevedere il potere del giudice di arricchire la piattaforma probatoria disponendo anche d’ufficio l’acquisizione degli elementi necessari per la decisione; dall’altro lato, il perito era stato espressame autorizzato dal giudice ad acquisire copia degli atti ritenuti necessari, sicché que ben potevano integrare il materiale probatorio da porre a fondamento della
decisione. D’altra parte, non risulta che gli imputati si siano avvalsi del diritto controprova agli stessi spettante.
3. Il secondo motivo è infondato.
Esso risulta del tutto generico, risolvendosi nella mera riproposizione delle censure già svolte con i motivi di appello, senza confrontarsi con la puntuale motivazione resa dalla sentenza impugnata.
3.1. Giova premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita p essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei suddetti beni (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 3400/05 del 15/12/2004, COGNOME, Rv. 231411; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/ 2008, COGNOME, Rv. 243295).
L’imposizione in capo all’amministratore di un onere della prova in tali termini si giustifica a tutela del ceto creditorio perché l’amministratore è responsabile del gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditori della conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lo stesso può chiarire proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazione effettiva abbiano avuto i beni sociali. Siffatto onere dimostrativo presuppone, invero, la prova dell’esistenza dei beni non rinvenuti dagli organi della curatela, la quale può esser desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge (Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181 – 01).
Nella specie, a fronte della contestazione di aver distratto somme di pertinenza della società, effettuando prelievi ingiustificati dai conti correnti de stessa, le argomentazioni svolte dai ricorrenti sono del tutto generiche inconsistenti, limitandosi ad asserire che la destinazione dei prelievi a fronteggiar le spese aziendali sarebbe dimostrata documentalmente, laddove invece la Corte territoriale ha puntualmente specificato che tale assunto era smentito dalla circostanza per la maggior parte i dipendenti della società venivano pagati con assegni bancari e non in contanti, e che, quanto ai compensi agli amministratori, i verbali assembleari che li avevano deliberati non avevano data certa, non vi erano previsioni statutarie circa la spettanza di tali compensi, non vi era alcu riferimento ad essi nella contabilità e, infine, il loro ammontare risultava incongru rispetto ai volumi di affari della società.
Trattasi di conclusione coerente con gli approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della destinazione dei beni suddetti, non essendo a tal
fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267710 – 01).
La sentenza impugnata ha altresì messo in evidenza come la consapevolezza della condotta distrattiva emergeva dalla entità delle somme prelevate rispetto esiguità del fatturato. Sulla base di tale circostanza, con motivazione congrua e logica, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, il quale è costituito dal do generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805 – 01). Non è pertanto necessario che sussista il fine specifico di danneggiare i creditori (Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Sistro Rv. 261446 – 01).
3.2. Del pari infondati sono i profili di censura concernenti la bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d’appello ha correttamente precisato che agli imputati è contestata la seconda delle due ipotesi delittuose previste dall’art. 21 comma 1, n. 2, legge fall., vale a dire la tenuta delle scritture contabili in modo non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio della società o del movimento di affari. Questa ipotesi presuppone un accertamento condotto su libri contabili, i quali sono effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilit e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritt dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, COGNOME, Rv. 278321).
Essa è caratterizzata dal dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell’impresa (ex plurimis Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, COGNOME, Rv. 284677 – 02; Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258982 – 01).
Da tale ipotesi si differenzia quella, autonoma e distinta, prevista dalla prima parte della disposizione, consistente nell’occultamento delle scritture contabili, pe la cui sussistenza è invece necessario il dolo specifico di recare pregiudizio a creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità de organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 01)
Pertanto, correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato la mancanza di prova del fine specifico, perseguito dagli imputati, di ledere gli interessi dei creditori, riten sufficiente la consapevolezza che la contabilità era tenuta ino modo da rendere impossibile la ricostruzione dei patrimonio della società.
4. Il terzo motivo è infondato.
Questa Corte di legittimità ha affermato che, in tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto di una società non richiede l’esercizio di tutti i po tipici dell’organo di gestione, essendo necessaria e sufficiente una significativa continua attività gestoria o cogestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, anche solo in specifici settori, pur se non interessati dalle condotte illecite, ta fornire indici sintomatici dell’organico inserimento dei soggetto, quale intraneus, nell’assetto societario (Sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285881 – 01; si veda altresì Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, COGNOME, Rv. 279497 – 01).
In conformità a tale insegnamento, la Corte territoriale ha ritenuto che COGNOME il quale aveva rivestito la carica di amministratore della società solo per circa un anno, abbia continuato anche successivamente ad occuparsi dell’amministrazione della stessa, pervenendo a tale conclusione sia in forza della circostanza che l’imputato era anche il socio unico della fallita, sia sulla base de dichiarazioni del coimputato COGNOME il quale aveva affermato di essere stato nominato amministratore per “dare una mano” a COGNOME nell’amministrazione della società.
In modo logico e coerente la sentenza impugnata ha ritenuto che tali circostanze fossero espressione di una significativa e continua attività gestoria cogestoria, tale da fondare il giudizio di responsabilità dell’imputato.
5. Il quarto motivo è inammissibile.
Il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisc esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analiti esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838 – 02; conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha confermato l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio e del giudizio di bilanciamento operato in primo grado,
ove le circostanze attenuanti generiche erano state valutate come equivalenti alla aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. e alla recidiva.
I ricorsi vanno pertanto rigettati e gli imputati devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 03/12/2024
Il Consigliere estensore
NOME
Il Presidente NOME COGNOME