Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 39766 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 39766 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/04/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME, nato a Gottolengo, il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nato a Bergamo, il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 26/10/2020 della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso del COGNOME e l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti del COGNOME limitatamente reato di cui al capo E) per essere lo stesso improcedibile per difetto di quere conseguente rideterminazione della pena e per l’inammissibilità nel resto del ric del medesimo;
udito per gli imputati l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chieden l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 II ricorso proposto nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE articola cinque motivi.
2.1.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anzichè di quello di bancarotta semplice. In particolare, lamenta che i giudici del merito non avrebbero considerato la preesistenza dello stato di insolvenza delle due società all’avvento del RAGIONE_SOCIALE come liquidatore, nonché omesso di considerare che le condotte poste in essere dallo stesso sarebbero state dirette al più a ritardare o evi
fallimento delle medesime, integrando dunque la fattispecie di cui all’art. 217, comma 1, n. 3) legge fall.
2.1.2 Con il secondo motivo di ricorso si denunciano vizi di motivazione con riguardo alla mancata confutazione della censura dedotta dell’appellante secondo cui l’acquisto del titolo obbligazionario della società RAGIONE_SOCIALE effettuato dal RAGIONE_SOCIALE lungi dal rappresentare un’ipotesi di distrazione, altro non sarebbe che un’azione avventata realizzata al solo scopo di arginare lo stato di insolvenza di RAGIONE_SOCIALE e ascrivibile al ricorrente a mero titolo di colpa.
2.3. Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il terzo motivo alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato in riferimento al fallimento di RAGIONE_SOCIALE e in relazione alla ritenuta distrazione delle somme pari a 55.000 percepite dal COGNOME a titolo di compenso della sua attività di liquidatore. A detta del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare le risultanze processuali specificamente indicate nel gravame di merito a sostegno delle doglianze difensive. Più in particolare, la testimonianza resa in dibattimento dal teste NOME COGNOME darebbe prova della restituzione di ingenti somme da parte del COGNOME, con conseguente ridimensionamento del compenso percepito dallo stesso in euro 20.000, con conseguente insussistenza della ritenuta sproporzione tra il compenso concretamente percepito e l’attività effettivamente svolta. Dall’esame, poi, della deposizione rilasciata dal teste NOME COGNOME emergerebbe come l’imputato sin dall’inizio del suo mandato si sarebbe impegnato per evitare il fallimento della società, proponendo una ristrutturazione aziendale. Il teste avrebbe poi dichiarato che il COGNOME si era altresì prodigato a convocare l’assemblea dei soci per richiedere finanziamenti, che venivano rifiutati provocando le dimissioni da parte del COGNOME dalla carica nel corso della stessa assemblea del 5 febbraio 2010. Nello specifico, dall’esame delle due testimonianze risulterebbero sia l’avvenuta restituzione, ad opera dell’imputato e a favore della procedura fallimentare, di parte significativa della somma percepita, sia il concreto ed attivo esercizio della funzione di liquidatore. D conseguenza, se fossero state correttamente valutate dai giudici del merito, le suddette risultanze avrebbero condotto a ritenere insussistente il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, o, quantomeno, avrebbero portato ad una sua riqualificazione nei termini di bancarotta preferenziale che ad oggi risulterebbe comunque estinta per prescrizione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1.4 Con il quarto motivo di ricorso vengono denunciati violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del caso fortuito di cui all’art. 45 c.p., avendo la Corte territoriale omesso di considerare la relativa richiesta avanzata con il gravame di merito in riferimento alla bancarotta documentale contestata al capo
A) dell’imputazione. In proposito il ricorrente sostiene che dalle prove orali raccolte nel corso dell’istruttoria dibattimentale emergerebbe la dimostrazione incontrovertibile del fatto che l’imputato solamente per un caso fortuito non era riuscito a far pervenire la documentazione contabile al nuovo curatore. Ed infatti, le deposizioni di NOME e NOME confermerebbero che il NOME aveva riposto in alcuni scatoloni la documentazione contabile delle RAGIONE_SOCIALE, che aveva riposto poi in un garage a Chieri, consegnando le chiavi del medesimo al coimputato COGNOME, rimanendo dunque impossibilitato a far pervenire la suddetta documentazione alla curatela.
2.1.5 Con il quinto motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito al riconoscimento della recidiva semplice, in quanto contestata per la semplice esistenza di precedenti penali a carico dell’imputato senza il compimento di un’adeguata verifica ai sensi dell’art. 133 c.p. sulla espressività dei reati per cui s procede a carico dell’imputato.
2.2 Il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME articola due motivi di ricorso.
2.2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione di legge ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta assunzione da parte dell’imputato della qualifica di amministratore di fatto di RAGIONE_SOCIALE. A detta del ricorrent infatti, il passaggio di soli quindici giorni tra il momento della presa di possesso dell chiavi dello stabilimento in uso alla società e la data della dichiarazione di fallimento non consentirebbe di considerarne l’imputato quale effettivo amministratore della fallita, essendo invero necessaria per l’accertamento di detta posizione la sussistenza di elementi sintomatici dello svolgimento di un’attività gestoria apprezzabile e non meramente episodica o occasionale.
2.2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento all’affermazione della responsabilità dell’imputato per il furto contestato al capo E) dell’imputazione. In proposito eccepisce il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe indicato gli elementi di prova in grado di dimostrare il concorso dell’imputato nel reato, essendo pacifico che egli non ha partecipato materialmente alla sua consumazione.
Il 17 marzo 2023 il difensore del COGNOME ha depositato motivi nuovi con i quali deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito alla mancata esclusione della contestata recidiva, non avendo la Corte giustificato la propria decisione in relazione all’espressività dei reati per cui si procede, né tenuto conto del tempo trascorso dalla consumazione di quelli oggetto delle pregresse condanne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito esposti.
Il primo motivo del ricorso del COGNOME è inammissibile. Con riferimento alla mancata confutazione della richiesta difensiva di riqualificare i fatti di bancarotta fraudolen patrimoniale sotto il titolo della bancarotta semplice, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284096; Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011, COGNOME, Rv. 250105). Di conseguenza, una volta motivatamente argomentate le ragioni circa la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, deve ritenersi dunque legittimamente disatteso in maniera implicita il motivo d’appello sulla configurabilità della diversa fattispeci prevista dall’art. 217 legge fati., in quanto incompatibile con quella più grave ritenuta.
Come logicamente argomentato dalla Corte territoriale – e non specificamente confutato con il ricorso – il COGNOME, invece di procedere alla liquidazione delle RAGIONE_SOCIALE – di cui era stato nominato liquidatore nell’aprile del 2009, così come, in seguito, nell’ottobre dello stesso anno anche della RAGIONE_SOCIALE– e soprattutto, invece di avanzare istanza di fallimento in considerazione dello stato di insolvenza nel quale versava la società, avviava un’attività di sostanziale spoliazione dei compendi della società. Le attività contestate al COGNOME, sono state dunque ritenute un simulato tentativo di sollecitare il rifinanziamento della società per giustificare la ritardata instaurazione dell concorsualità in funzione della consumazione di condotte distrattive, evidenziando correttamente l’incompatibilità del suo comportamento con i doveri sullo stesso incombenti in ragione della sua qualifica di liquidatore, ossia garantire il pieno soddisfacimento dei crediti sociali. Altrettanto correttamente, dunque, i giudici del merito hanno escluso – con motivazione solo assertivamente contestata dal ricorrente che le attività poste in essere dal ricorrente fossero imputabili a mera imprudenza, costituendo al contrario attività distrattive integranti il reato di bancarotta patrimonia poste in essere con finalità predatoria incompatibile con gli scopi sociali.
Parimenti inammissibile è il secondo motivo del ricorso proposto dal COGNOME in quanto omette di confrontarsi con la motivazione adottata dalla Corte territoriale sul punto oggetto di doglianza. Invero, nell’escludere un’eventuale riqualificazione della fattispecie contestata ai sensi degli artt. 216, co. 1 n. 1 e 223 co. 1 legge fall. nel rea
previsto dagli artt. 217, co. 1 n. 3 e 224 della stessa legge con riguardo alla distrazione della somma di euro 320.000, asseritamente destinata all’acquisto del titolo della società RAGIONE_SOCIALE, rivelatosi poi di difficile monetizzazione, i giud dell’appello hanno evidenziato la circostanza per cui l’acquisizione di detto strumento risulta in realtà del tutto estranea allo stesso procedimento di liquidazione di RAGIONE_SOCIALE, in quanto, come riferito dal teste COGNOME, l’imputato ha effettuato tale acquist in qualità di rappresentante di altra società, della quale egli stesso era rappresentante. In questo senso, allora, la Corte ha evidenziato come la supposta finalità dell’operazione in questione non possa che leggersi come una mera giustificazione offerta a posteriori dal COGNOME, ma priva di riscontro fattuale, per di più a nulla rilevando che il titolo sia stato successivamente consegnato al curatore, posto che tale trasferimento sarebbe dipeso dal tentativo di distrarlo dall’operazione di ricostruzione del patrimonio sociale affidatagli, mentre a rilevare è il fatto che, al contrario, precedenza tale titolo non fosse stato trasferito al COGNOME, liquidatore succeduto all’imputato. In assenza di idonea giustificazione della distrazione, insomma, correttamente la Corte adita ha applicato il principio per cui in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell’amministratore, della loro destinazione (ex multis Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204), non potendosi invero attribuire alcuna rilevanza alle circostanze addotte dall’imputato poiché logicamente smentite nei fatti. Ad ogni modo, ribadendo quanto ricordato in precedenza, vale la pena di sottolineare come, a prescindere dalla sussistenza o meno di una condotta distrattiva, resta pur sempre il fatto che l’acquisto di un titolo, per di più già in apparenza falso, è operazione estranea al mandato liquidatorio conferito al COGNOME, chiamato invero a soddisfare le esigenze dei creditori e non a compiere attività gestoria allo scopo di aggirare l’evidente stato di insolvenza, essendo quest’ultima attività di esclusiva spettanza dell’amministratore della società. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con riferimento al terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole che la Corte territoriale non avrebbe opportunamente e adeguatamente considerato il materiale istruttorio in funzione della riqualificazione della contestata distrazione dei compensi percepiti per la sua attività di liquidatore nel reato di bancarotta preferenziale anch’esso si palesa manifestamente infondato e generico. In primo luogo deve essere segnalato che, per stessa ammissione dell’imputato, è pacifico che lo stesso, in una fase di dissesto aziendale, abbia trattenuto una somma pari a euro 20.000. Ebbene, anche a voler considerare che ci sia stata una restituzione di parte della suddetta
somma, comunque risulta che la stessa è stata per l’appunto parziale, con conseguente inconfigurabilità in ogni caso della fattispecie della c.d. bancarotta riparata. E’ il caso precisare che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, è infatti onere dell’amministratore che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l’esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati e che, per potersi parlare di condotta riparatoria, determinando l’insussistenza dell’elemento materiale del reato, la sottrazione dei beni deve essere annullata da un’attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione (ex multis Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922). Risulta pacifico quindi come, essendo intervenuta la restituzione in seguito alla consumazione del reato stesso, e cioè dopo la dichiarazione del fallimento della società, la fattispecie predetta non può trovare applicazione.
Appare poi che il ricorrente neppure si sia puntualmente confrontato con la motivazione espressa dai giudici di merito. La sentenza impugnata ha infatti precisato che, indipendentemente dalla parziale restituzione (come detto comunque tardiva) dell’importo percepito a titolo di compenso, questo risulta comunque del tutto incongruo e sproporzionato rispetto all’attività in concreto prestata, facendo proprio l’insegnamento di questa Suprema Corte ai sensi del quale il prelievo di somme per crediti relativi al lavoro prestato configura la fattispecie della bancarotta preferenzial solo nell’ipotesi in cui risulti provata la congruità delle stesse (Sez. 5, n. 32378 d 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273576; Sez. 5, n. 21570 del 16/04/2010, COGNOME, Rv. 247964). I giudici del merito hanno infatti esplicitamente rilevato come vi fosse una evidente sproporzione tra l’ammontare del compenso percepito dal COGNOME e l’entità e l’utilità dell’attività svolta – consistita, peraltro, come affermato dallo stesso ricorre nelle sole convocazioni dell’assemblea della società – mentre il reale impegno profuso dall’imputato si è rivelato essere quello finalizzato depauperamento del patrimonio della fallita.
5. Sempre con riguardo al ricorso presentato dal COGNOME, manifestamente infondata è poi la censura relativa alla sussistenza, per quanto attiene al reato di bancarotta documentale, del caso fortuito ex art. 45 c.p. Stando alla prospettazione del ricorrente, infatti, l’invocata causa di non punibilità andrebbe ravvisata nell’impossibilità per COGNOME di consentire al curatore l’accesso al box nel quale erano state depositate le scritture contabili a causa dell’indisponibilità delle relative chiavi, già consegnate
precedenza dallo stesso al coimputato COGNOME. Sulla base di detta prospettazione è quindi evidente come alla base della mancata consegna delle scritture si ponga in realtà una condotta posta in essere dal medesimo imputato, il quale avrebbe invece ben potuto evitarla conservando le chiavi o eventualmente trasferendole al liquidatore succedutogli, risultando per di più ingiustificato l’averle consegnate ad un soggetto terzo. Difettano quindi i presupposti della fattispecie in questione dovendosi invero ribadire la regola per cui non integra il caso fortuito, tale da escludere la punibilit dell’agente, quello cui lo stesso abbia dato causa con la sua condotta negligente o imprudente (ex multis Sez. 4, n. 36883 del 14/07/2015, COGNOME e altri, Rv. 264416), consistendo lo stesso, invece, in quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente (ex multis Sez. 4, n. 6982 del 19/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254479), circostanza certo non ravvisabile nel caso di specie. E’ comunque necessario rilevare come il motivo in esame risultkaltresì, generico, in ragione del mancato confronto con quanto affermato dalla sentenza sul punto, la quale, non solo ha riconosciuto la mancanza di allegazione di elementi sufficienti a far ritenere sussistente l’ipotesi del caso fortuito, ma ne ha per di p escluso ab origine la configurabilità sulla base della circostanza per cui, anche a prescindere dall’impossibilità di rinvenire gli scatoloni contenenti le scritture contabili, COGNOME, dopo aver riferito di averne comunque trattenuto copia informatica presso il proprio studio, non l’ha poi messa a disposizione della curatela. Infine, va posta in luce la tardività della censura relativa al travisamento della prova per omissione derivante dal mancato confronto, ad opera della pronuncia di primo grado e, a sua volta, della sentenza qui impugnata, con quanto dichiarato dai testi COGNOME NOME e COGNOME NOME e da cui sarebbe emersa, a detta del ricorrente, la prova della sussistenza del caso fortuito a fondamento della mancata consegna delle scritture contabili al curatore. Tale vizio è invero stato prospettato dall’odierno ricorrente solo con i motivi aggiunti in appello e non nell’ambito dell’originaria impugnazione di merito, ragione per cui, qualificandosi la censura relativa al travisamento della prova per omissione in termini di punto autonomo della decisione in quanto statuizione suscettibile di autonoma considerazione, la sua deduzione era inammissibile in quanto ultronea rispetto all’oggetto della devoluzione dell’impugnazione principale. Va invero ribadito il principio per cui lo scopo della enunciazione dei capi o punti della decisione è quello di delimitare con precisione l’oggetto dell’impugnazione e di scongiurare impugnazioni generiche e dilatorie, in modo tale che sia lo stesso impugnante a segnare gli esatti confini dell’oggetto del gravame, così da evitare le iniziative meramente dilatorie che pregiudicano il corretto utilizzo delle risorse giudiziarie , limitate e preziose, e Corte di Cassazione – copia non ufficiale
realizzazione del principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111, secondo comma, Cost. (Sez. U, n. 8825 del 22/02/2017, COGNOME, in motivazione), non potendosi quindi sopperire ai difetti dell’atto di appello originario prospettando, con i motivi aggiunti, censure suscettibili di autonoma valutazione. Inoltre, anche volendo esaminare il contenuto delle testimonianze in oggetto, queste comunque nulla proverebbero in relazione alla sussistenza del caso fortuito, corroborando anzi la tesi che la contabilità sia stata effettivamente riposta in una serie di scatoloni che, non essendo poi stati rivenuti nel luogo indicato dal COGNOME, ben potrebbero individuarsi in quelli successivamente rinvenuti abbandonati nella neve dai RAGIONE_SOCIALE, a riprova dell’intento dell’imputato di occultare la documentazione della fallita.
6. Deve essere accolto invece l’ultimo motivo del ricorso del COGNOME. Risulta che il giudice di primo grado abbia operato una riqualificazione della recidiva contestata all’imputato da reiterata, infraquinquennale e specifica in semplice, circostanza già tempestivamente sollevata dal COGNOME con gli stessi motivi di appello. La Corte territoriale sul punto non ha offerto alcuna adeguata motivazione, limitandosi a richiamare la presenza di un precedente penale in capo al COGNOME omettendo completamente di spiegare in base a quali ragioni i reati di bancarotta imputati al ricorrente sarebbero sintomo di una maggiore pericolosità criminale. Di conseguenza, la Corte d’Appello ha giustificato la ritenuta espressività del reato per cui si procede in base ad un inammissibile automatismo, fondato sulla mera esistenza di un precedente gravante sull’imputato. Sul punto, questa Corte ha a più riprese affermato che il Giudice, onde verificare se la reiterazione dell’illecito sia effettivamente sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un’accresciuta pericolosità del suo autore, non deve limitarsi ad esaminare i fattori significativi della condotta sottoposta in quel momento al suo giudizio, ma deve istituire una relazione fra tali fattori e quell rivenienti dal pregresso corredo penale del prevenuto, esaminando dialetticamente gli uni con gli altri, onde accertare se in ragione della natura dei distinti reati commessi, del tipo di devianza di cui essi sono espressione e della eventuale omogeneità di essa, della qualità e del grado di offensività da essi dimostrato, della maggiore o minore distanza temporale intercorsa fa un fatto e l’altro nonché della occasionalità della ricaduta nel delitto ovvero della sua rispondenza, una volta comparati i nuovi fatti con quelli precedentemente commessi, a criteri di sostanziale sistematicità, sia possibile esprimere, correlando i fatti del passato con quelli attualmente sottoposti al suo scrutinio, l’esistenza di un legame fra di essi, tale da far ritenere accentuata, proprio i ragione delle inefficaci risposte soggettive del prevenuto alla comminatoria penale, una più intensa pericolosità in capo al soggetto in quel momento giudicando. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
7. Passando alle censure sollevate dal COGNOME, va innanzitutto rilevata l’inammissibilità del primo motivo in quanto generico per mancanza di adeguato confronto con quanto affermato dalla Corte d’Appello sul punto. La sentenza impugnata, infatti, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, non ha fondato la responsabilità dell’imputato sulla mera circostanza di un coinvolgimento episodico o individuale dello stesso nella gestione di RAGIONE_SOCIALE, ma ha invece puntualmente rilevato un’ampia serie di condotte che ne dimostrano l’inserimento organico ed il ruolo decisionale rivestito, per di più protrattosi anche in epoca successiva il fallimento. Infatti l’imputato non solo ha preso in consegna le chiavi dello stabilimento di pertinenza della fallita, ma ha altresì specificamente indicato al COGNOME, suo prestanome e formale liquidatore della società, i comportamenti da tenere in azienda, occupandosi per di più in prima persona di realizzare negozi di compravendita e di intrattenere rapporti con i terzi identificandosi a sua volta quale liquidatore, condotte queste sintomatiche del preminente ruolo assunto nei riguardi della fallita, a nulla rilevando il breve lasso temporale entro cui sarebbero state poste in essere. Insomma, dovendosi tenere ferma la regola per cui le censure relative all’identificazione dell’imputato quale amministratore di fatto, in quanto strettamente attinenti il merito della decisione, possono essere dedotte in sede di giudizio di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e congruenza della motivazione, non può che rilevarsi in questa sede come la Corte territoriale abbia fatto buon governo del principio secondo cui la prova della posizione di amministratore di fatto, esige l’accertamento di elementi che evidenzino l’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell’attività sociale, ad esempio nei rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settor gestionale dell’attività dell’ente, sia quest’ultimo produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare (ex multis Sez. 5, n. 27264 del 2020, Fontani, Rv. 279497). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
8. Fondata è, invece, la censura dedotta dal COGNOME con il secondo motivo di ricorso e relativa al reato di furto in abitazione contestatogli al capo E) dell’imputazione. Invero, la motivazione adottata dalla Corte d’Appello in merito al coinvolgimento dell’imputato nel delitto in oggetto appare carente in quanto incapace di fornire un preciso riscontro fattuale dal quale ricavare gli elementi di prova a sostegno della tesi della responsabilità dell’imputato, nonostante la sua assenza dal luogo del delitto al momento della perlustrazione effettuata da NOME, informatrice dei Carabinieri poi intervenuti. Il riferimento alla “scaltrezza operativa dell’imputato” appare invero generico e sostanzialmente apodittico nel momento in cui non spiega in quali termini
tale circostanza avrebbe avuto un impatto nella fattispecie di cui si discute, non potendo certo considerarsi sufficiente a tale scopo il riferimento all’abilità del ricorrente nel celare la propria identità sotto falsi nomi in quanto del tutto ininfluente nel caso di specie. Ancora, illogico, in difetto di ulteriori precisazioni sulla rilevanza del circostanza, appare il riferimento al fatto che l’imputato sarebbe ricomparso, una volta eseguito il furto, per chiudere il capannone di proprietà di Itexo, specie essendo stata contestata l’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p. in ragione del danneggiamento del vetro del bagno, poi individuato come il punto d’ingresso dei ladri all’interno dello stabilimento, in assenza quindi di alcuna prova circa l’originaria apertura del locale. Insomma, dal testo della sentenza di seconde cure risulta impossibile stabilire con certezza sotto quali profili emergerebbe la partecipazione dell’imputato al delitto contestatogli.
9. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al punto della recidiva, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino. Nel resto il ricorso dell’imputato deve invece essere dichiarato inammissibile. La sentenza deve essere annullata anche nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al reato sub E), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della medesima Corte d’appello, mentre nel resto anche il ricorso del COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al punto della recidiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto tale ricorso. Annulla altresì la stessa sentenza nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al reato sub E) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino. Dichiara inammissibile nel resto.
Così deciso il 13/4/2023