Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 28100 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28100 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
Il Procuratore Generale si riporta alla requisitoria in atti e conclude per il rigetto del ric udito il difensore L’AVV_NOTAIO si riporta ai propri scritti ed insiste per l’accoglimento dei motivi ricorso.
Ritenuto in fatto
COGNOME NOME ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino del 27 novembre 2023, che ha confermato la sentenza del g.u.p. presso il medesimo Tribunale, resa nel giudizio abbreviato, che ne aveva affermato la penale responsabilità per i delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e bancar fraudolenta documentale per sottrazione e omessa tenuta della contabilità, nonché del delitt di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, commessi in qualità di amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita con sentenza del 22 settembre-7 ottobre 2016. 1.L’atto di impugnazione, presentato tramite difensore abilitato, si è affidato a sette moti seguito richiamati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, di cui all’ar comma 1 disp.att. cod. proc. pen..
1.1..11 primo motivo ha denunciato vizio di omessa motivazione in ordine alle ragioni d gravame offerte dalla difesa a riguardo dell’addebito di bancarotta fraudolenta per distrazi dei macchinari di cui al capo A/1) , perché la società fallita li avrebbe regolarmente venduti RAGIONE_SOCIALE e prova si tratterebbe da una nnail inviata nel novembre 2016 dal padre dell’imputato – contitolare della società acquirente – alla SIPELAZIO, del tutto trascurata sentenza impugnata, che si sarebbe adagiata sulla motivazione della pronuncia del giudice di prime cure; quanto, invece, all’accusa di distrazione di crediti vantati nei confronti RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, le annotazioni contabili in atti dimostrerebbero la liceità dei rapporti tra la fallita e tali società e, segnatamente, l’appostazione dei crediti atterre anticipazioni di somme di denaro che la debitrice erogava alla RAGIONE_SOCIALE ,che effettuava regolari prestazioni di servizi a favore della fallita e si riservava di emettere le relativ mentre l’importo del credito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE riguardava la fattura di “acquisto d macchinari”.
1.2.11 secondo motivo ha dedotto vizi di travisamento della prova con riferimento alla mancata valutazione di atti del processo specificamente indicati; la difesa assume che la Corte d’appel avrebbe omesso do vagliare l’inattendibilità della teste NOME COGNOME, già considerata t nell’ambito di altro procedimento penale conclusosi con una sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, a favore dell’imputato, in quella circostanza amministratore altra società fallita, la RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALERRAGIONE_SOCIALEL.. Anche la relazione della curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE avrebbe preso spunto pressochè esclusivo dalle dichiarazioni della COGNOME per segnalare la commissione degli illeciti da parte del ricorrente.
1.3..11 terzo motivo è tornato a lamentare, con il richiamo del vizio di cui alla lett. c) 606 cod. proc. pen., la pretermissione degli elementi di prova a discarico, elencati dalla di nel corso del processo di secondo grado, di contenuto decisivo, con riflessi sul relat travisamento.
1.4..11 quarto motivo ha focalizzato i vizi della motivazione con riferimento alla pr dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta per distrazione e, in particolare, d consapevolezza del dissesto dell’impresa in capo all’imputato.
1.5. Il quinto motivo si è lungamente profuso in una critica riguardante l’affermazione di per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale e ha dedotto carenze di motivazione riguardo della prova dell’elemento soggettivo del reato. La sentenza della Corte d’appel avrebbe sovrapposto le diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale e non avrebbe dato conto della prova del dolo specifico necessario all’integrazione del reato, quello di re pregiudizio ai creditori, desumendo la dimostrazione dell’elemento soggettivo dal mero accertamento della mancata consegna della contabilità al curatore.
1.6.11 sesto motivo si è appuntato sui vizi di inosservanza della legge penale e del motivazione per ciò che concerne la mancata riqualificazione dei reati contestati in quelli bancarotta semplice patrimoniale e documentale; riprendendo le osservazioni già svolte nel quinto motivo, la difesa ha messo in rilievo che, al più, la Corte di merito avrebbe po qualificare il comportamento di mancata od irregolare tenuta della contabilità come colposo derubricare l’incolpazione in senso favorevole al ricorrente. Del pari, le operazioni realizzat punto di vista patrimoniale avrebbero potuto essere ricondotte al reato di bancarotta semplic per il compimento di operazioni aleatorie o imprudenti, in carenza di prova appagante del dol della distrazione.
1.7.11 settimo motivo si è soffermato sui vuoti motivazionali della sentenza impugnata in ordi alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto poiché non sarebbe stata fornita appagante giustificazione della integrazione della colpa grave che non può essere ancorata alla mera omissione del ricorso all’auto-fallimento, ma deve essere comprovata in concreto, con specifico riferimento all’evento dell’accentuazione dell stato di dissesto dell’impresa.
2.11 Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, ha anticipato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso, ai confini dell’inammissibilità, è nel complesso infondato e deve essere respinto.
1.Anzitutto è necessario ricordare che la decisione di secondo grado non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che la rispettiva motivazione si sviluppa in una sequenza logicogiuridica convergente (Sez.2, n.37925 del 12/6/19, E.; Sez. 5, n.40005 del 7/3/14 NOME COGNOME
Giunno; Sez.3, n.44418 del 16/7/13, COGNOME; Sez.2, n. 5606 del 8/2/07, COGNOME e altro) L’integrazione tra le motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abb esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal pri giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giur della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già affrontate ampiamente chiarite nella decisione di primo grado. Ne consegue che sono inammissibili le censure rivolte alla sentenza di secondo grado che abbia omesso di vagliare le doglianze dell’atto di impugnazione che riguardino profili già esaurientemente risolti dalla sentenz primo grado (tra le tante Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 – 01). E pertanto, la nozione di mancanza di motivazione di cui all’art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. ha riferimento all’assenza dei necessari passaggi e delle argomentazioni indispensabili al fine rendere l’intero iter logico seguito comprensibile, verificabile da parte del giudice sovraord e completo in ordine alle risposte da dare alle istanze rilevanti e pertinenti avan dall’interessato. Ove la sentenza in sé dia comunque contezza adeguata del percorso logico seguito dal giudice e possa desumersi dal documento che le questioni devolute siano state in concreto esaminate, la ripetizione pedissequa nella decisione di appello degli argoment enunciati dal giudice di primo grado si sottrae ad ogni conseguenza sanzionatoria (sez.4 n.6499 del 21/04/1994, COGNOME, Rv. 198050; sez. 1, n. 707 del 13/11/1997, Ingardia, Rv. 209442).
1.1. Ancora, osserva il collegio che i motivi di ricorso costituiscono mera riproposizio doglianze alle quali – come tre breve meglio si dirà – la Corte d’appello ha fornito esauri replica, ed è bene ribadire che è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva n pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudi di merito: esso infatti non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sen oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 202 Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708).
Orbene, il primo, il terzo, il quarto e parte dei sesto motivo di ricorso – che, ne reciproca integrazione, si limitano a confutare le argomentazioni della sentenza impugnata con riferimento all’affermazione di responsabilità, sotto il profilo oggettivo e soggettivo delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione avente ad oggetto i due macchinari dirott sulla RAGIONE_SOCIALE e i crediti vantati nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE medesima – sono aspecifici e, comunque, manifestamente infondati. La sentenza di primo grado e quella della Corte territoriale hanno illustrato, invero esposizione logica ed appropriata, che i due macchinari di cui al capo A/1) sono stati da fallita consegnati e fatturati alla RAGIONE_SOCIALE, riconducibile al medesimo contesto familia
dell’imputato, senza riscuoterne il corrispettivo; hanno aggiunto che la versione difensiva d
momentanea collocazione dei beni nei locali della RAGIONE_SOCIALE affinchè quest’ultima ne operasse la riparazione per poi reperire un acquirente e “saldare” la fattura emessa dalla fallita circ mesi prima del fallimento, non è credibile, per la semplice ragione che la fallita RAGIONE_SOCIALE h emesso fattura di vendita in capo alla destinataria e all’emissione della fattura avrebbe dovuto corrispondere il pagamento del prezzo. I giudici di merito hanno fatto buon governo dei princi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali I delitto di bancar distrazione è qualificato dalla violazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 cod. libertà di disposizione dei beni dell’imprenditore che li destina a fini diversi da quell dell’azienda, sottraendoli ai creditori. L’elemento oggettivo è realizzato, quindi, tutte le cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività, con il conseguente depauperam patrimoniale che si risolve in un danno per la massa dei creditori (tra le tante, sez.5, n. del 17/05/1996, COGNOME, Rv. 205921; sez. 5, n. 7788 del 29/06/1983, COGNOME, Rv. 160384). Ed è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione quella che ritiene la prova dell distrazione o dell’occultamento dei beni della società dichiarata fallita desumibile dalla manc dimostrazione, da parte dell’amministratore della società fallita, della destinazione dei suddetti, poiché la responsabilità dell’imprenditore per la conservazione della garanz patrimoniale verso i creditori e l’obbligo di verità, penalmente sanzicnato, gravante ex art I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell’impresa, gi l’apparente inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società falli caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (Sez. 5, n. 8260 d 22/9/2015, COGNOME, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, COGNOME, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, COGNOME, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 243295). Pertanto, mentre non è affatto incongruo ritenere che la fattu di vendita sia stata uno strumento volto a dissimulare il trasferimento dei beni sen corrispettivo, la corrispondenza informatica con la SIPELAZIO del 7 novembre 2016, peraltro significativamente successiva al fallimento della RAGIONE_SOCIALE, non fa che confermare i connotati distrattivi dell’operazione, volta a dirottare i macchinari a titolo gratuito sulla CO proprietà della famiglia COGNOME, che infatti si è adoperata per reimmetterli sul mercato a proprio beneficio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. E considerazioni analoghe valgano in relazione alle altre accuse di bancarotta patrimoniale per distrazione a riguardo delle cospicue voci di credito appostate nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, amministrata dallo stesso imputato e avente sede nei medesimi locali della fallita e della citata RAGIONE_SOCIALE. Le sentenze del duplice grado di merito hanno concordemente ritenuto, con proposizioni articolate, logiche e persuasive, che la mancata riscossione di così rileva importi, vantati nei riguardi di società commerciali riconducibili al ricorrente o al suo co familiare, si sia rivelata intenzionale e volta a depauperare il patrimonio dell’impresa fa detrimento delle aspettative dei creditori, in linea con l’indirizzo costante di questa Cor afferma che anche le entità immateriali, come le ragioni di credito, possano costitu componenti del patrimonio dell’impresa, suscettibili di drenaggio in pregiudizio della mas
creditizia (sez.5, n. 49438 del 04/11/2019, COGNOME, Rv. 277743; sez.5, n. 32469 d 16/04/2013, COGNOME, Rv. 256252). Le obiezioni difensive sono inconsistenti, perché – per un verso – deve essere condiviso l’apprezzamento di vaghezza e genericità che attiene alle assunte e non documentate prestazioni di servizio solte dalla RAGIONE_SOCIALE per conto della fallita e – per altro verso – che alla voce contabile “fatture da ricevere” corrisponde un ” da sostenere e non certo l’appostazione di un credito verso la società che avrebbe realizzato l prestazione ma non ancora emesso fattura; senza trascurare l’assoluta inverosimiglianza di un’iscrizione di cifre per “fatture da emettere” di così imponente importo, diluite finanche anni, senza che documento contabile veruno sia stato rilasciato al cliente, che, con modalità dir poco anomale, avrebbe continuato a versare risorse al presunto fornitore non curando di regolarizzare il proprio impianto contabile. Quanto al credito verso Comex per euro 207.400, meramente assertivo ed indimostrato – come coerentemente e ragionevolmente sottolineato dalle decisioni in rassegna – si rivela l’argomento che pretenderebbe di farne coincide l’importo con quello dell’obbligazione non adempiuta da tale società per l’acquisto dei d macchinari, oggetto di distrazione.
2.2.Così come – in tema di prova del coefficiente psicologico – l’elemento soggettivo del del di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussist non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio soci una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U n. 22474 de 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805). Tali rilievi veicolano il quarto motivo del ricorso, evoca precedenti giurisprudenziali impropri in quanto pertinenti al,e differenti fattispe bancarotta da reato societario o per effetto di operazioni dolose, nell’alveo del giudiz manifesta infondatezza.
3. Il secondo motivo, al netto della reiterazione delle censure già espresse con il primo, il e il quarto motivo, è generico e manifestamente infondato, perché puramente contestativo ed insuscettibile di riflessi sul sindacato di competenza di questa Corte, dal momento che valutazioni aliunde eseguite sulla credibilità della testimone NOMENOME in altro procedimento penale, peraltro non definito con sentenza irrevocabile in relazione al delitto di banca fraudolenta documentale, riguardante altri fatti di reato ed altra società amministr dall’imputato non possono refluire sullo scrutinìo richiesto in questa sede, anche perché come precisato dalla pronuncia del giudice di prime cure, pagg. 2 e 3 – i fatti storici p fondamento delle imputazioni non sono stati contestati nella loro oggettività, ma diversamente ricostruiti attraverso un’interpretazione finalizzata ad attribuirvi una giustificazione efficacemente contrastata dagli accertamenti del curatore fallimentare e divisata come inaccoglibile, con cadenze espositive nel complesso logiche e convincenti, nel doppio grado d merito; del resto, l’esame degli allegati al ricorso per cassazione (indicati come allegato allegato “6”) consente di distinguere, agevolmente, il contributo informativo apportato da
NOME a riguardo delle vicende della RAGIONE_SOCIALE (pertinenti alle contestazioni condotte all’attenzione del collegio) rispetto a quello relativo alla RAGIONE_SOCIALE, rilievo che evidentemente non autorizza la “traslazione” del giudizio di affidabilità dichiarazioni formulato nell’ambito dei diversi procedimenti. Ad ogni buon conto, deve essere altresì ricordato che non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione de contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l’ sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo di congruità e logicità della motivazione il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova rimane devoluto insindacabil ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convinciment con riguardo alla prevalenza accordata ad alcuni elementi probatori, piuttosto che ad altr ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta affermazioni apodittiche od illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Supr tra le tante, sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; in motivazione Sez. 2 n.51192 del 2019, C., Rv. 278368; sez.4, n. 87 del 27/09/1989, Bianchesi, Rv.182961).
3.1. A riguardo, poi, del dedotto vizio di travisamento della prova – e l’osservazione vale per critiche di analogo contenuto, mosse con il ricorso – deve essere nuovamente rammentato che il medesimo chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispe al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazio rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio. Tre sono le figure di patologia motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiv (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzio del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). Il vizio di “contraddittori processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, inc:ontrovertibile e pac distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione n dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01). Pertanto, la deduzione di erronea interpretazione della prova è estranea a tale vizio, posto che «il compito di armonizzare e coordinare tra loro gli elementi di pr appartiene esclusivamente al giudice di merito» (Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133). In particolare, quanto alla prova dichiarativa, il vizio in esame, per es deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tal evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della sin dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto d escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del signifi probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio,
Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406). Orbene, il tessuto argomentativo della decisione impugnata, che deve essere letta in uno a quella di primo grado, non tradisce travisamento, perché attiene alla valutazione degli elementi d prova, documentali e testimoniali, inclusi quelli apportati o valorizzati dalla difesa apprezzati, li ha commentati con autonoma esegesi e con ragionamento privo di aporìe logiche, ai fini del verdetto adottato.
4.11 quinto motivo, e parte del sesto per quanto concerne l’illustrazione della pro dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documern:ale, sono infondati.
4.1. Integra il reato di bancarotta documentale fraudolenta, e non di quello di bancarott semplice, l’omessa tenuta della contabilità interna quando lo scopo dell’omissione sia quello recare pregiudizio ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali (Sez.5, n. 1 del 07/11/2020, Morace, Rv. 279179); e lo scopo di recare danno ai creditori, impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione del vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando specificità l’elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull’attitudine del evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all’occultamento delle vicende gestionali (sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, COGNOME Pietra, Rv.284304); e, ancora, in relazione a fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale cd. “specifica”, lo scopo di recare pregiudi ai creditori può essere desunto dagli indici di fraudolenza, come possono essere il passiv rilevante e la distrazione dei beni aziendali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, COGNOME, R 283983). La prospettazione difensiva, dunque, stride con le evidenze probatorie e non si confronta con la tenuta argomentativa, piana e sufficientemente detl:agliata, fornita dal pri giudice e dalla Corte d’Appello in risposta all’analogo motivo proposto nell’impugnazione merito. Il giudice di prime cure, con disamina globale delle emergenze probatorie, inclusiv delle singole operazioni connotate da sintomatica fraudolenza (alcune delle quali – come l’ennorragìa di ragguardevoli somme di denaro in favore della RAGIONE_SOCIALE, riconducibile al prevenuto – non contestate con il ricorso per cassazione), ha rimarcato come e come ; ed ha chiosato, ponderato il quadro complessivo, che l distruzione o quantomeno la sottrazione delle scritture contabili sia stata ispirata dall’escl intendimento di recare pregiudizio ai creditori sociali (pagg. 3 e 4). NOME.a sentenza impugnata, sua volta (pagg. 7 e 8), ha sottolineato che la distruzione o sottrazione o comunque l’omessa tenuta delle scritture contabili si è rivelata significativamente complementare e funzionale occultare i plurimi comportamenti distrattivi altrimenti oggetto dell’affermazion responsabilità – e dunque in stretto “rapporto con le vicende attinenti alla vita econom Corte di Cassazione – copia non ufficiale
dell’impresa” RAGIONE_SOCIALE così da perfezionare la sussistenza dell’elemento psicologico del “dolo specifico” richiesto ai fini della consumazione del delitto di cui all’art. 216 prima parte n. n. 267/42, che risulta chiaramente contestato nell’imputazione (“con io scopo di procurare a sé o ad altri l’ingiusto profitto di cui sopra e di recare pregiudizio ai creditori, so distruggeva…3 ed in relazione alla cui intellegibilità,, a prescindere da ininfluenti superfeta enunciative sugli effetti inibitori dell’omessa ostensione, l’esercizio del diritto di di ampiamente dispiegato. Il ricorrente, in definitiva, chiede al Collegio, surrettiziamente (an estendendo le obiezioni a circostanze di fatto, come il possesso in capo alla NOME dell’incart contabile), una rivalutazione del quadro probatorio ricostruito con coerenza e logicità argomentazioni dai provvedimenti decisori. Ed invece, il giudice di legittimità è chiamato svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti “atti del processo”, restando preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fat preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o di una migliore capacità esplicativa. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione que una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazion in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legitti mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dell risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215; Sez. 2, n. 7380 del 11/1/2007, COGNOME, Rv. 235716; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965).
5.Anche il settimo motivo è travolto dal giudizio di aspecificità e di manifesta infondatezza. Del tutto logicamente la Corte di merito (pag.8) ha evidenziato, coerentemente a quanto già valutato dal primo giudice, che la società fosse in conclamato stato d’insolvenza nel 2014 perché non riceveva più commesse dalla clientela e non era in grado di onorare i debiti erarial già profilatisi in modo consistente nell’anno 2011(v,. anche sentenza di primo grado, pag.3 e 4); che la società sia rimasta in essere, con ingravescente incremento delle perdite, sino a accumulare, al momento della dichiarazione di fallimento, un passivo di quasi 900.000 euro (v. pag.2, 3 e 4 sentenza di primo grado), di cui un considerevole importo nei confronti di credit privilegiati. Non vi è dubbio, pertanto, che, in prognosi, l’amministrai:ore della fallita p agevolmente rappresentarsi che il ritardo nella richiesta di dichiarazione di falliment dunque della instaurazione della concorsualità, avrebbe determinato un aggravamento del dissesto; tale ritardo, altrettanto razionalmente, è stato correlato ad un atteggiamento n soltanto negligente ed affetto da colpa grave, ma persino doloso, poichè indicativo, in relazio all’indebita protrazione della vita dell’impresa e soprattutto al compimento delle operazioni
depauperamento del patrimonio, della sostanziale preordinazione della sua disnnissione. Del resto, anche sotto tale profilo, il ricorrente omette di confrontarsi con l’impianto motivazione, enumera un coacervo di massime giurisprudenziali e non ne cala il rilievo, in concreto, nella vicenda in esame, che nella sostanza egli contesta con assunti assertivi ed indeterminati.
6.AI rigetto del ricorso, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorr al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 03/05/2024
Il consig ere estensore
Il Presidente