Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11953 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11953 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Brescia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 14/04/2023 dalla Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME;
preso atto delle conclusioni del pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità d ricorso;
lette le conclusioni formulate in data 14 dicembre 2023 dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso sentenza della Corte d’appello di Milano che ha confermato la decisione del Giudice dell’udienza preliminare di Milano che, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha afferm penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta documentale perché, in qualità di amministratore unico della “RAGIONE_SOCIALE” dal agosto 2016 al fallimento, dichiarato in data 22 dicembre 2017, al fine di realizzare un ingiu profitto e di recare pregiudizio ai creditori, occultava la documentazione contabile e societa omettendo di consegnarla al curatore, così non consentendo la ricostruzione del patrimonio della società e del movimento degli affari – e lo ha assolto dal delitto di bancarotta fraudole impropria per effetto di operazioni dolose, per non aver commesso il fatto.
La difesa articola quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. p pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 216, comma 1, legge fall. e per vizio di motivazione, lamenta che la corte territoriale ha ravvisato gli el costitutivi del reato senza procedere a una corretta verifica di sussistenza degli indici rive di fraudolenza nella condotta omissiva dell’imputato e senza tener conto delle circostanze offerte dalla difesa.
2.2. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. pr pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto contestato nella fattispecie, meno grave, di cui al 217 legge fall., lamenta che la corte territoriale si è limitata a desumere la vol dell’imputato di recare pregiudizio ai creditori dalle sole dichiarazioni rese dal curatore, s considerare la connotazione meramente negligente e trascurata dell’atteggiamento disinteressato dell’imputato alle vicende della società.
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. p pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., lamenta ch la corte territoriale ha omesso di considerare l’insussistente diminuzione che l’omessa tenut dei libri e delle scritture contabili aveva determinato nella quota di attivo oggetto di ripa i creditori.
2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. p pen. per inosservanza o erronea applicazione di legge e per vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, lamenta che la corte territoriale non ha tenuto conto né del comportamento collaborativo dell’imputato dell’irrilevanza del suo agire sull’esito fallimentare della gestione societaria, né del breve temporale intercorso tra l’assunzione della carica di amministratore e il fallimento della soci
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Giova premettere che la sentenza impugnata deve essere valutata congiuntamente a quella resa in primo grado, in quanto, nella sua struttura argonnentativa, si salda con que resa dal giudice per l’udienza preliminare all’esito del giudizio celebrato con il rito abbrevi
I giudici d’appello, infatti, hanno adottato gli stessi criteri utilizzati dal primo gi valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2 , n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615).
Ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale di cui a 216, comma 1, lett. b), legge fall., è necessario il dolo specifico di recare pregiudi creditori che consiste nella fisica sottrazione dei libri e delle scritture contabili alla di degli organi fallimentari, anche sotto forma di omessa consegna. Inoltre, lo scopo di recare pregiudizio ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gesti può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda, dalle circostanze del fatt
che ne caratterizzano la valenza fraudolenta, colorando di specificità l’elemento soggettivo.
Prendendo le mosse dal primo motivo di ricorso, che involge l’omessa verifica, da parte dei giudici di merito, di sussistenza degli indici rivelatori della fraudolenza della c omissiva dell’imputato, risulta certo il COGNOME, a seguito della acquisizione della societaria, cedutagli dal precedente socio e amministratore unico della fallita, COGNOME NOME aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società di capitali nel periodo da agosto 2016 sino alla data del fallimento.
Altrettanto certo è che il COGNOME, non trovato all’indirizzo di residenza, non consegna curatore i libri e le scritture contabili, sicché quest’ultimo veniva a trovarsi nella condi non poter procedere alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari della fallita.
Sulla base di tali elementi, i giudici di merito hanno desunto il dolo del delitto.
La corte territoriale, ponendosi sulla scìa valutativa del giudice di primo grado, ha attr valenza probatoria alle dichiarazioni rese dal curatore fallimentare – secondo il quale il cam di carica societaria rappresentava lo strumento di realizzazione dello scopo di ostacolare quantomeno, ritardare l’accertamento di responsabilità del precedente socio e amministratore unico -, da queste desumendo che l’acquisizione da parte dell’imputato della quota societaria non poteva che essere avvenuta «nella piena conoscenza della decozione societaria e allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori», tenuto conto, altresì, della durata della gestoria dallo stesso rivestita prima del fallimento, protrattasi per oltre un anno.
A ben vedere tale motivazione risulta tutt’altro che congrua, logica e sufficiente.
Nelle pronunce di merito, al di là dei dati relativi alla mancata consegna della documentazion contabile al curatore e al mancato reperimento dell’imputato presso l’ultimo indirizzo residenza, non si rinvengono indicazioni concrete, ma solo mere deduzioni, in merito a
passaggi logico-giuridici attraverso i quali si è giunti a ravvisare nel comportamento contest
l’omessa consegna della contabilità – lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, impedendo ricostruzione dei fatti gestionali.
Né, d’altro canto, gli indici rivelatori della fraudolenza nella condotta omissiva dell’im possono essere desunti dall’imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in relazione alla quale è intervenuta assoluzione per non aver commesso il fatto.
Anche in merito al terzo motivo di ricorso, che involge il mancato riconosciment dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall., la corte territoriale, limi giustificare la propria decisione in ragione della mancata ostensione della documentazione contabile, non ha dato adeguata risposta alla sollecitazione difensiva che censurava l decisione resa dal giudice di primo grado che, nel rendere il giudizio in merito all’attenu della particolare tenuità del danno patrimoniale, aveva valutato soltanto l’entità del pas fallimentare e non, invece, la diminuzione patrimoniale determinata dalla condotta illecita fallito (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, COGNOME, Rv. 277658; 12330 del 02/11/2017,
Sez. 5, n. 19981 del 01/04/2019, COGNOME, Rv. 277243; Sez. 5, n. dep. 2018, COGNOME, Rv. 272663).
Dalle precedenti osservazioni consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame della questione relativa alla sussistenza, nel comportamento tenuto dall’imputato, degli indici rivelatori della finalità fraudolenta e, se del caso, merito all’incidenza del comportamento stesso sull’entità del danno causato.
La natura preliminare di tale verifica determina l’assorbimento delle ulteriori censu proposte.
Il giudice del rinvio, impregiudicata ogni decisione, esaminerà i profili della vicenda luce di quanto evidenziato.
Il giudizio di rinvio, ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dovrà rimesso ad altra – e non alla stessa – sezione della Corte di appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 20/12/2023.