Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11184 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11184 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 della Corte d’appello di Torino
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva del 4.2.2026 e sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino nei confronti di NOME COGNOME per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n. 1, e 223, comma 1, I. fall.), bancarotta impropria da false comunicazioni sociali (art. 223, comma 2, n. 1 I. fall. in relazione all’art. 2621 cod. civ.) e bancarotta per operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2 I. fall.), in relazione al fallimento della “RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), società operante nel settore della produzione di macchinari ed autoveicoli industriali, dichiarato con sentenza del Tribunale di Torino il 13 gennaio 2017.
Condividendo la decisione emessa in primo grado, all’esito del giudizio abbreviato, la Corte di appello di Torino ha ritenuto che avesse natura distrattiva la realizzazione da parte della fallita, tra il 2001 ed il 2003, di un complesso immobiliare in Scalenghe, su di un’area di proprietà di altra società del gruppo “RAGIONE_SOCIALE“, la “RAGIONE_SOCIALE” (poi divenuta “RAGIONE_SOCIALE“), per un impegno di circa 1.400.000 euro; nonché il finanziamento, tra il 2014 ed il 2016, di tre società controllate dalla fallita, che operavano all’estero, per un importo totale di 382.000 euro.
Il dissesto della società, secondo i giudici di merito, era stato inoltre cagionato o aggravato anche dalla consapevole esposizione, nelle comunicazioni sociali, di fatti non rispondenti al vero, quali: l’iscrizione in bilancio (fino all’anno 2015) d costi sostenuti per la realizzazione dell’immobile di Scalenghe quali immobilizzazioni materiali anziché immateriali; la redazione di una relazione, in data 30.9.2014, nella quale venivano sopravvalutate le rimanenze di magazzino e non svalutati i crediti verso società controllate; l’esposizione nei bilanci 2013 e 2014 di un patrimonio netto contabile leggermente positivo a fronte di dati negativi per 1.357.000 e 2.557.000 euro.
Quanto alla condotta di bancarotta per operazioni dolose, la stessa veniva ravvisata nell’omesso pagamento di tributi a partire dall’anno 2008, con un accumulo, al termine dell’esercizio 2016, di un debito di 4.376.000 euro.
Secondo la Corte di appello di Torino, tali condotte erano tutte riconducibili anche all’odierno ricorrente (oltre che ai propri fratelli), in qualità di membro del consiglio di amministrazione della fallita, a nulla rilevando il fatto che lo stesso fosse privo di deleghe e si occupasse, da perito industriale, prevalentemente degli aspetti tecnici relativi alla produzione dei macchinari, non potendo applicarsi alle società a gestione familiare la giurisprudenza tendente ad escludere, in determinati casi, la responsabilità del consigliere privo di deleghe.
Propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, NOME COGNOME, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo viene dedotta violazione di legge penale e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova (oltre che dell’apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione), in quanto la Corte di appello di Torino non avrebbe in alcun modo valutato, con riferimento alla realizzazione del complesso industriale in Scalenghe, una serie di documenti dimostrativi dell’utilità tratta anche dalla fallita nella realizzazione di t operazione ed in particolare: una scrittura privata del 2 aprile 2001, tra la fallita, “RAGIONE_SOCIALE” (poi “RAGIONE_SOCIALE“), e la “RAGIONE_SOCIALE in virtù della quale quest’ultima si obbligava ad acquistare l’immobile da realizzare,
al valore di mercato del costo dei materiali e della manodopera, e ad accatastare l’immobile, pagando le relative imposte; un contratto di comodato, concluso tra gli stessi soggetti in data 1 gennaio 2013, in virtù del quale alla fallita veniva riconosciuto l’uso gratuito dell’immobile industriale realizzato (precedentemente condotto in locazione dalla stessa a prezzo agevolato), con un risparmio pari a 1.296.000 oltre iva, superiore al costo effettivamente sostenuto dalla società fallita per la realizzazione del complesso, al netto del contributo pubblico di 621.000 euro dalla stessa ottenuto, grazie alla propria struttura societaria e che la “RAGIONE_SOCIALE” non avrebbe invece potuto ottenere.
Quanto al finanziamento delle società controllate estere, lo stesso era stato erogato previa acquisizione di parere positivo della finanziaria RAGIONE_SOCIALE ed aveva la finalità di rilanciare la società, consentendole uno sbocco verso il mercato dell’est in via di sviluppo.
Le operazioni dovevano dunque ritenersi giustificate nella loro dimensione infragruppo e, in ogni caso, sarebbe stato al più possibile configurare profili di imprudenza, integrativa della fattispecie di bancarotta semplice, ormai prescritta.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento al ritenuto accertamento dell’elemento soggettivo del reato.
La Corte torinese aveva ritenuto accertato il dolo di tutte le ipotesi di bancarotta in contestazione limitandosi a valutare la mera posizione formale del ricorrente, quale membro del consiglio di amministrazione privo di deleghe, senza tener conto di quanto emergente dalla stessa relazione del curatore fallimentare, secondo cui l’amministrazione della società era in realtà da ricondurre agli altri fratelli ed in particolare a NOME COGNOME, il quale, del resto, aveva il ruolo di responsabile aziendale e poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, come indicato nelle visure.
L’automatismo della responsabilità confliggeva tuttavia con i principi posti alla base dell’accertamento della responsabilità penale, mentre la distinzione effettuata dalla Corte di appello, tra imprese di grosse dimensioni e società a gestione familiare, rispetto alla posizione del consigliere privo di deleghe, non era giustificata da alcun riferimento normativo.
Con riguardo alle annotazioni riportate nei bilanci, si sottolinea altresì che la loro redazione richiedeva elevate competenze tecniche ed era affidata a professionisti.
Nessuna prova era stata infine fornita per dimostrare la consapevolezza del ricorrente di fatti pregiudizievoli per la società e neanche di “segnali di allarme” e dunque della possibilità di attivarsi per impedire la consumazione delle condotte delittuose.
A seguito del deposito delle conclusioni del Procuratore generale, con le quali si chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, il difensore ha depositato una memoria di replica (del 4 febbraio 2026) con la quale ha ribadito e precisato i motivi di ricorso, contestando la sussistenza sia della condotta distrattiva che dell’elemento soggettivo del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Con il primo motivo la difesa contesta il carattere distrattivo delle due operazioni (entrambe riportate al capo Al della contestazione) ritenute integrative del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ovvero: la realizzazione dell’immobile in Scalenghe, su un fondo di altra società del gruppo, nel periodo 2001-2003 per un impegno di spesa di 1.400.000 euro; il finanziamento di tre società controllate dal 2014 al 2016 per complessivi 382.000 euro.
I rilievi difensivi relativi a tali operazioni, sopra riportati, risul integralmente sottoposti anche al vaglio della Corte di appello di Torino, che tuttavia non sembra averli esaminati con il dovuto grado di approfondimento.
2.1. Partendo dalla prima delle operazioni indicate, occorre anzitutto porre in evidenza che non è stato attribuito alcun rilievo, dalla Corte territoriale, al notevole lasso temporale intercorso tra la realizzazione del complesso industriale (20012003) e la dichiarazione di fallimento della società (2017) o comunque le prime perdite subite dalla società (2011, come riportato a pag. 4 della sentenza impugnata).
Il decennio intercorrente tra l’operazione contestata ed il verificarsi delle prime perdite assume rilievo sotto un duplice profilo: quello generale, relativo alla valutazione dell’idoneità della condotta, realizzata non in prossimità dello stato di insolvenza, a porre concretamente in pericolo le ragioni creditorie; quello, più strettamente inerente alla vicenda in esame, della stessa connotazione della condotta come “distrattiva” e “priva di utilità” per la società fallita, per caratteristiche dell’operazione.
In relazione al primo aspetto, deve osservarsi che secondo l’interpretazione consolidata di questa Corte «il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto, in quanto l’atto di depauperamento, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, che deve permanere fino al tempo che precede l’apertura della procedura fallimentare, sicché, ai fini della prova del reato, il giudice, oltre alla constatazion
dell’esistenza dell’atto distrattivo, deve valutare la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori» (Sez. 5, n. 28941 del 14/02/2024, Messina Rv. 287059 – 01).
Nella parte motiva di tale pronuncia, si è per di più rimarcata la necessità «di valutare la rilevanza penale delle condotte e la loro offensività in base all’idoneità ex ante degli atti depauperativi a mettere realmente a rischio la garanzia dei creditori della massa fallimentare, in un parametro spazio-temporale ragionevole (la zona penale di rischio) entro il quale l’apprezzamento di uno stato di crisi dell’impresa, conosciuto dall’agente, è destinato ad orientare l’interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni da parte di quest’ultimo».
Sebbene non occorra la dimostrazione dell’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il fallimento ed i primi possano assumere rilievo a prescindere dall’epoca della loro commissione e perfino se commessi quando l’impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804 – 01), è intuitivo che, quanto maggiore sia il lasso temporale trascorso tra la condotta e lo stato di insolvenza, ancor più rigorosa debba essere la verifica dell’attitudine della condotta a determinare l’esposizione a pericolo del patrimonio societario (oltre che, naturalmente, quella relativa alla sussistenza del dolo richiesto).
La rilevanza di tale premessa si coglie appieno procedendo alla valutazione dei rilievi difensivi volti a contestare la natura “distrattiva” dell’operazion soprattutto se inquadrata in una cornice infragruppo.
Dalla stessa lettura della sentenza della Corte di appello di Torino, emerge: che il complesso industriale realizzato dalla fallita (“RAGIONE_SOCIALE“) su fondo della diversa società “RAGIONE_SOCIALE” era stato poi concretamente utilizzato dalla prima, previo pagamento di un canone “ridotto” dal 2001 al 2006 (nulla viene invece specificato per il periodo seguente); che sullo stesso immobile era stata concessa garanzia ipotecaria a vantaggio della fallita; che dal 2013 l’immobile era stato infine concesso in comodato gratuito alla fallita (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).
Il ricorrente, già nell’atto di appello, aveva posto in evidenza, inoltre, che da alcuni documenti allegati alla stessa relazione del curatore emergeva: che la fallita, per la realizzazione del complesso, aveva ricevuto un finanziamento pubblico pari a 621.000 euro; che la “RAGIONE_SOCIALE” avrebbe comunque dovuto corrispondere alla fallita una somma pari a tutti i costi (di manodopera e materiali) sostenuti per la realizzazione dell’immobile; che, solo per effetto del contratto di comodato stipulato nel 2013, la fallita aveva ottenuto un risparmio di quasi
1.300.000 euro, ben superiore rispetto ai costi sostenuti al netto dei contributi ricevuti.
Tali circostanze non sono state confutate dalla Corte di appello di Torino, la quale si è limitata ad osservare che qualsiasi approfondimento sul punto sarebbe stato superfluo, posto che l’atto distrattivo si era ormai consumato nel 2001-2003.
Senonché, posto che al momento della realizzazione dell’immobile, come osservato, la società fallita era, non solo in bonis, ma operativa ed in piena attività e dunque era ragionevole confidare in una sua persistente produttività negli anni a venire, anche solo la previsione del risparmio del canone di locazione su un impianto che le era necessario per la propria attività doveva essere necessariamente quantificato per stabilire se l’operazione poteva essere valutata, secondo un giudizio ex ante, come realmente pregiudizievole o invece diretta ad assicurare un’utilità reciproca ad entrambe le società del gruppo nel lungo termine.
2.2. Considerazioni non dissimili valgono per le operazioni di finanziamento delle società “controllate” operanti in Russia e Polonia, descritte dalla difesa dell’imputato come investimenti giustificati dalla necessità della società di aprirsi verso altri mercati emergenti, stante la contrazione delle attività in Italia, le cu prospettive vantaggiose era state consacrate nelle relazioni di autorevoli esperti del settore e prive, dunque, secondo la prospettazione del ricorso, di qualsiasi connotazione distrattiva, tenuto conto dei vantaggi che la fallita avrebbe potuto ottenere dall’esito positivo di tali investimenti.
Anche su questo punto, la motivazione della sentenza della Corte di appello di Torino presenta palesi profili di contraddittorietà intrinseca perché, anziché pronunciarsi su una connotazione coscientemente e volutamente depauperativa dell’operazione (come avrebbe richiesto la contestazione di bancarotta fraudolenta), stigmatizza il carattere “avventuriero e fallimentare di esplorare mercati in via di sviluppo”, i “risultati fallimentari ottenuti”, il “ris dell’operazione che avrebbe dovuto indurre il management ad “astenersi” dal depauperare ancor di più il patrimonio della società.
Tutte considerazioni, tuttavia, che sarebbero perfettamente coerenti rispetto ad una contestazione di bancarotta semplice (ai sensi dell’art. 217, comma 1, n. 2, 3 e 4 I. fall.) ma poco si addicono all’addebito concretamente elevato nei confronti dell’imputato.
La condotta dell’imprenditore che, anche in un momento di crisi, ponga in essere operazioni dalle prospettive incerte o perfino connotate da elevata rischiosità al solo fine di risollevare le sorti dell’impresa ed evitarne il fallimento non per trarre un vantaggio per sé o per altri, non integra il reato di bancarotta fraudolenta, per la cui realizzazione è necessario che l’operazione si ponga al di fuori dell’interesse, anche solo atteso, dell’impresa.
Questa Corte, del resto, ha in più occasioni evidenziato che la consumazione del patrimonio della società in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti integra il delitto di bancarotta semplice nel caso in cui tali operazioni si inquadrino nell’ambito di condotte tenute comunque nell’interesse dell’impresa, configurandosi, invece, il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l’agente abbia dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all’impresa. (Sez. 5, n. 7417 del 01/02/2023, COGNOME, Rv. 284230 – 02).
Si impone dunque un annullamento della sentenza, affinché nel giudizio di rinvio, venga accertato il carattere distrattivo delle operazioni sopra indicate, alla luce di quelli che erano stati i rilievi difensivi e dei principi di diritto ribadi questa Corte.
Anche il secondo motivo, relativo all’accertamento del coefficiente psicologico del reato, deve trovare accoglimento e rileverà, naturalmente, quale punto di successiva verifica per il giudice del rinvio, nel caso in cui la rivalutazione dei profili già esposti al paragrafo precedente conduca ad esiti di sussistenza dell’elemento oggettivo del reato.
Nei motivi di appello (come si legge dalla stessa motivazione della sentenza impugnata), la difesa aveva posto in evidenza che dalla relazione redatta dal curatore fallimentare, oltre che dalla corrispondenza acquisita, emergeva che la società del gruppo RAGIONE_SOCIALE fossero gestite dai fratelli dell’odierno ricorrente; la fallita, in particolare, era amministrata da COGNOME NOME, titolare anche formalmente (come da visura acquisita nel corso del procedimento) del ruolo di responsabile aziendale, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il ricorrente, viceversa, mero membro del consiglio di amministrazione della società, privo di qualsiasi delega, anche per la propria formazione di perito industriale, si sarebbe occupato esclusivamente di aspetti tecnici relativi alla produzione ed una conferma di tale ricostruzione sarebbe ricavabile anche dalla sua assoluzione nel diverso procedimento per il reato di omesso versamento delle trattenute previdenziali e assistenziali.
Rispetto alle deduzioni difensive, l’unico rilievo rinvenibile nella sentenza impugnata (che sia diverso dal tautologico richiamo alle condotte oggettive dalle quali dovrebbe ricavarsi la prova del dolo, senza però affrontare la questione centrale di stabilire a chi dovessero essere ricondotte le stesse) è costituito dal fatto che in una “attività gestita a livello familiare” non è sostenibile ipotizzar l’estraneità alla gestione da parte di un membro del consiglio di amministrazione privo di deleghe.
Tale assunto non può invero essere condiviso.
La sentenza impugnata richiama, senza tuttavia adeguarvisi realmente, l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il concorso per omesso impedimento dell’evento dell’amministratore privo di delega è configurabile quando, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle condotte illecite tenute dai consiglieri operativi in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di n attivarsi per scongiurare detto evento, dovendosi infine accertare, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agli amministratori con delega (tra le tante, Sez. 5, n. 33582 del 13/06/2022, COGNOME, Rv. 284175 – 01).
A prescindere dall’esistenza di vincoli familiari tra i membri di un consiglio di amministrazione – elemento di per sé neutro, perché se da un lato potrebbe essere indicativo di una maggiore condivisione delle scelte, dall’altro potrebbe anche confortare la tesi opposta, legittimando infatti un maggiore affidamento (colpevole o meno) di alcuni rispetto alle decisioni assunte dagli altri – ciò che rileva, per poter verificare se sia o meno credibile che uno degli amministratori sia rimasto estraneo a determinate decisioni, è verificare quali fossero le “concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione” e attraverso quale percorso siano state poste in essere le condotte materiali in contestazione.
Sebbene il dolo possa essere ricavato anche da prove indirette e logiche, è pur sempre necessario dimostrare, da un lato, l’effettiva conoscenza dei fatti pregiudizievoli per la società o di “segnali di allarme” inequivocabilmente dimostrativi della loro esistenza e, dall’altro, la volontà di assecondare o non impedirne la consumazione, tenendo sempre presente che, viceversa, la colpevole non conoscenza di dati che qualsiasi componente del Consiglio di amministrazione avrebbe dovuto conoscere, non è sufficiente ad integrare il dolo e può eventualmente giustificare la contestazione di altri reati.
Nella vicenda in esame, alla luce delle dimensioni non particolarmente modeste delle società e del gruppo coinvolti e delle deduzioni difensive, basate non su mere asserzioni ma su dati oggettivi – ricavabili dalla relazione del curatore, dalla documentazione acquisita, dall’accertamento di altre autorità giudiziarie su vicende comunque connesse alla gestione della società – la verifica dell’effettiva sussistenza del dolo o eventualmente di una condotta colposa da parte del ricorrente richiedeva un approfondimento che non risulta esservi stato, in assenza di argomentazioni soddisfacenti sul punto.
Si impone pertanto un annullamento con rinvio della sentenza oggetto di ricorso, affinché vengano nuovamente valutati i profili, oggettivi e soggettivi, nei termini sopra evidenziati.
Il giudice del rinvio si atterrà ai principi di diritto richiamati dalla sentenz rescindente e non ripercorrerà il percorso logico già censurato, adeguandosi all’orientamento consolidato secondo cui, in caso di annullamento per vizio di motivazione, è investito di pieni poteri di cognizione e, salvi i limiti derivanti da un eventuale giudicato interno, può rivisitare il fatto con pieno apprezzamento e autonomia di giudizio, sicché non è vincolato all’esame dei soli punti indicati nella sentenza di annullamento, ma può accedere alla piena rivalutazione del compendio probatorio, in esito alla quale è legittimato ad addivenire a soluzioni diverse da quelle del precedente giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.
Così deciso, in data 11/02/2026