Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17966 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17966 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. La pronunzia impugnata è stata deliberata 11 13 luglio 2023 dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Roma che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di tre anni di reclusione (previo giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti) per bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e da operazioni dolose in relazione al fallimento della “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarato dal Tribunale di Roma il 15 novembre 2017, società di cui l’imputato era stato prima amministratore unico e poi liquidatore.
La riforma in appello è consistita nell’assoluzione, perché il fatto non sussiste, dalla bancarotta da operazioni dolose, ferma restando la pena inflitta in primo grado.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia, formulando tre motivi.
2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 133 cod. pen. e 597, comma 4 cod. proc. pen. perché, nonostante l’assoluzione per il reato di bancarotta da operazioni dolose, la Corte di appello non aveva rideterminato in mitius la pena di tre anni di reclusione inflitta in primo grado.
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ed è ripartito in ragione dei due reati ritenuti.
2.2.1 Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, il ricorrente lamenta “singolarità” della motivazione laddove la Corte di merito ha prima affermato che l’imputato aveva sottratto la documentazione al curatore e poi che era risultato irreperibile alle convocazioni del curatore, traendo da quest’ultima circostanza la conclusione che l’imputato non avesse avuto contezza della convocazione stessa.
Tale dato di fatto appare confermato – si legge nel ricorso – dalla circostanza che, dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, l’imputato aveva depositato memoria difensiva, indicando dove precisamente poteva essere rinvenuta l’intera documentazione contabile della società, vale a dire preso uno studio commerciale, come peraltro già indicato dal teste COGNOME
2.2.2. Circa la bancarotta fraudolenta distrattiva, il ricorrente osserva che le difese in ordine a quella documentale si riverberano anche sulla prova della presunta distrazione, che era stata ricostruita sulla base della divergenza tra il bilancio al 31 dicembre 2015 e quanto rinvenuto dalla curatela, divergenza che le scritture contabili avrebbero potuto chiarire, sia dando atto di quanto accaduto prima e dopo la data sopra indicata, sia facendo venire alla luce degli errori nella redazione del predetto bilancio.
2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al giudizio di comparazione, in particolare circa la denegata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate, non rivista neanche alla luce dell’assoluzione per il reato di cui all’art. 223, comma 2, n. 2) legge fall.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va respinto.
In ordine logico, merita priorità di esame il secondo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità in ordine ad entrambi i reati oggetto della condanna.
1.1. Circa la bancarotta fraudolenta documentale, il ricorso vede sul tema della conoscenza della procedura da parte del fallito e dell’osservanza dell’obbligo di consegna delle scritture contabili.
Ebbene, sul punto vi sono due dati da considerare, che militano entrambi per l’infondatezza della doglianza.
Il primo è che la sentenza di primo grado non affermava che l’imputato non fosse stato rintracciato per la convocazione, ma anzi, a pag. 4, annotava che egli era stato convocato dal curatore («sebbene convocato»), mentre a pag. 3, il Tribunale scriveva della sua irreperibilità, senza che fosse chiaro se quest’ultima fosse precedente o successiva alla sua convocazione. Tale dato di fatto non è stato contestato nell’atto di appello e non è, in questa sede, ulteriormente scrutinabile senza sconfinare nel merito.
Il secondo e più rilevante argomento che depone per l’infondatezza della censura è che, in ogni caso, l’imputato non ha mai fornito le scritture contabili, anche quando ha avuto contezza dell’esistenza del presente procedimento penale in cui gli si addebita la sottrazione del compendio documentale della fallita. Il Collegio ritiene, infatti, che la mera indicazione del luogo di detenzione delle scritture contabili nello studio commerciale, che egli avrebbe fornito dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, al di là delle difficolt nel rintracciarne la sede, non equivalga alla messa a disposizione della documentazione contabile che è imposta dall’art. 16, comma 1, n. 3), legge fall.
1.2. Circa la bancarotta fraudolenta distrattiva, la Corte di appello ha fondato il proprio giudizio circa la perpetrazione di un’attività spoliativa sull’esistenza, nell’ultimo bilancio disponibile, di beni mai ritrovati dal curatore, senza che tale mancanza ricevesse giustificazione alcuna da parte dell’imputato.
Il ricorrente contesta questa impostazione, dubitando che il bilancio possa costituire sempre ed incondizionatamente un riferimento utile per ricostruire il patrimonio societario.
Orbene, se tale impostazione è teoricamente corretta – laddove, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la prova della precedente disponibilità da parte dell’imputato dei beni non rinvenuti in seno all’impresa può essere desunta anche dal bilancio, ove risulti intrinsecamente attendibile perché redatto in conformità alle prescrizioni imposte dalla legge (da ultima Sez. 5, n. 20879 del 23/04/2021, Montella, Rv. 281181)- nel caso di specie il ricorso è, tuttavia, del tutto generico. Esso prospetta, infatti, in termini di mera “possibilità” che il
bilancio non fosse affidabile e che l’indicazione dal medesimo desumibile non corrispondesse alla realtà economica della società al tempo della sua redazione; ovvero che l’assetto patrimoniale fosse mutato negli anni successivi, ancorando detta proposizione critica alla ulteriore “eventualità” che tale dimostrazione potesse emergere dalle scritture contabili successive non consegnate. E’ evidente, dunque, che si tratta di un enunciato generico e legato ad un’impostazione difensiva “circolare”, che mira a contestare l’affidabilità del bilancio sulla scorta di un dato contabile che lo stesso imputato non ha messo a disposizione della curatela.
Venendo, ora al primo motivo di ricorso – che lamenta la mancata diminuzione della pena nonostante l’assoluzione per la bancarotta impropria – il ricorso è manifestamente infondato giacché la pena non poteva essere ulteriormente diminuita. La reclusione, infatti, è stata già individuata nel minimo edittale e l’ulteriore addebito per cui vi è stata assoluzione impattava sul trattamento sanzionatorio attraverso la circostanza aggravante della continuazione fallimentare, che è rimasta in piedi e che era entrata nel giudizio di bilanciamento, su cui vede il terzo motivo di ricorso.
Il terzo motivo di ricorso – che contesta, appunto, il giudizio di equivalenza invece che di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1), legge fall. – è inammissibile in quanto del tutto generico, dal momento che pretende la valorizzazione in bonam partem della sola assoluzione per la bancarotta impropria, senza evidenziare quali fattori positivi dovessero condurre a ritenere che il giudizio di comparazione dovesse essere modificato in termini di prevalenza.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14/02/2024.