Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6651 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6651 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale partenopeo che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente, condannandolo alla pena di anni tre di reclusione per il delitto bancarotta fraudole
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge i ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche è alla commisurazione del trattamento sanzionatorio- è manifestamente infondato. La Corte territoriale, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente e come desumibile da pag. 4 della sentenza impugnata, non ha negato le circostanze attenuanti generiche, ma le ha ritenute equivalenti alle contesta aggravanti. Pertanto, il motivo è del tutto aspecifico sul punto. Inoltre, quant commisurazione del trattamento sanzionatorio il motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato dell giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.: nella specie l’ argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, tanto più che la pena irrogata è pari al minimo ed cosicché il mero richiamo ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen. deve ritenersi motiva
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sufficiente per dimostrare l’adeguatezza della pena all’entità del fatto; invero, l’obbligo motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua qu maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 d 05/05/1995, COGNOME, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2026
Il consigliere estensore