Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29286 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell’art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15;
letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO generale, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, emessa in data 24 ottobre 2023, la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo in data 16 febbraio 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati di cui agli artt. 495 cod. pen. e 216 co.2 n. 2) e 219 del RD 16.3.1942 n. 267 contestati ai capi A) e C) perché estinti per intervenuta prescrizione; ha, invece, confermato la condanna per il reato di cui all’art. 216 co.1 n.1 RD 267/1942, rideterminando la pena per tale residuo reato in anni 2 di reclusione.
1.1. Va evidenziato, per quanto ancora rileva, che a NOME COGNOME era stato contestato il reato di cui all’art. 216 comma 1 n. 1 R.D. 267/1942 per avere, in qualità di amministratore della società RAGIONE_SOCIALE, distratto la somma di euro 89.510,95, nonché la ulteriore somma di euro 5.000,00 frutto della cessione dell’autovettura TARGA_VEICOLO, poi sequestrata e rinvenuta dalla Curatela fallimentare.
1.2. Dalle sentenze di merito risulta che l’imputato è stato assolto dalla condotta distrattiva contestatagli con riferimento alla somma di euro 89.510,95 sul presupposto della mancanza di prova del fatto, in relazione alla dichiarazione resa dal Curatore fallimentare in dibattimento di non avere controllato gli estratti conto della società.
1.3. Il medesimo imputato è stato, invece, condanNOME in relazione alla ulteriore condotta distrattiva contestata ritenendosi accertato l’acquisto, da parte della società, di un’autovettura di consistente valore, in epoca prossima al fallimento; la sua successiva cessione con operazione non tracciata; il riacquisto personale della stessa vettura da parte dell’imputato, da un soggetto straniero, a distanza di poco più di due mesi dalla prima cessione ad un p -ezzo di cinquemila euro, di gran lungo inferiore al valore reale (stimato in epoca successiva al fallimento in euro 24.000,00).
Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore, AVV_NOTAIO, affidando le sue censure a due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia vizi di motivazione per manifesta contraddittorietà ed illogicità, avendo la Corte di appello confermato l’affermazione di responsabilità per la distrazione della somma di euro 5.000,00 di cui al capo B) in presenza dei medesimi elementi probatori che hanno portato ad una pronuncia assolutoria con riferimento alla distrazione della somma di euro 89.510,95.
La motivazione della Corte a fondamento del giudizio di condanna, limitatamente alla distrazione della somma di euro 5.000,00, si radica sul mancato rinvenimento di una fattura di vendita della vettura e sul presupposto “del
mancato rinvenimento di alcuna traccia contabile del pagamento del corrispettivo della cessione del veicolo”, ma tale ultima affermazione contrasta con quanto riferito dal curatore fallimentare, di non avere esamiNOME gli estratti conto della società.
Da una medesima premessa (il mancato esame degli estratti conto della società) i giudici di merito hanno fatto derivare due conseguenze distinte, l’assoluzione per la distrazione della somma di euro 89.510,95 e la condanna per distrazione relativamente alla somma di euro 5.000,00.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 co.1 lettera e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione con riferimento all’invocata attenuante di cui all’art. 219 L.F.
Nell’ordito motivazionale della sentenza è mancata una specifica argomentazione in ordine alle ragioni ostative della suddetta attenuante.
Anche se l’omesso esame di un motivo di appello non dà luogo ad un difetto di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod.proc.pen. quando il medesimo motivo possa ritenersi implicitamente disatteso, nel caso di specie non è dato conoscere le ragioni che hanno indotto a non applicare l’attenuante in parola.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto AVV_NOTAIO generale ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha inviato memoria con la quale ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limitati termini qui di seguito indicati.
Il primo motivo di ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza impugnata ed è infruttuoso il tentativo di scardinare il ragionamento probatorio in base al quale i giudici di merito hanno ricostruito l’episodio distrattivo riferit all’autovettura Mercedes.
1.1. La distrazione è nozione che la giurisprudenza di legittimità ricollega al distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori).
Essa può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza sul reato la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, COGNOME, Rv. 241830; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, COGNOME, Rv. 260486), in una prospettiva che attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche “residuale”, tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto diverso
dall’occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l’apprensione da parte degli organi del fallimento (Sez. 5 n. 8431 del 01/02/2019, Rv. 276031).
1.2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha ricostruito l’operazione posta in essere dall’imputato, evidenziando come risulti dalla relazione ex art. 33 L.F., acquisita agli atti del procedimento, che la vettura era stata acquistata dalla società, nel febbraio del 2013, al prezzo di 40.000,00 euro. Successivamente il bene era stato “cessato per esportazione” in data 11 aprile 2014, al prezzo di 5.000,00 euro quando aveva un valore residuo di euro 35.000,00, senza che sia stata rinvenuta dal curatore alcuna fattura di vendita né trovata traccia contabile del pagamento del corrispettivo della cessione.
Infine, il veicolo risulta essere stato reimmatricolato, in data 27 maggio 2014, a poco più di un mese dalla cessione, da parte di un soggetto straniero al prezzo di euro 9.000,00, senza che, anche in questo caso, sia stata fornita da parte dell’imputato alcuna documentazione relativa a tale supposto acquisto. E’, inoltre, emerso che l’autovettura, anche dopo il fallimento (intervenuto nel settembre del medesimo anno), aveva un valore residuo di 24.000,00 euro.
La Corte territoriale ha, pertanto, ritenuto, con motivazione del tutto logica e scevra di contraddizioni, che la concatenazione degli eventi evidenzi la natura illecita dell’operazione, consistita nell’avere sottratto dal patrimonio della società fallita la vettura, creando squilibrio tra attività e passività senza il rispetto d canoni di ragionevolezza imprenditoriale, sottolineando che anche il ritorno del bene nella esclusiva disponibilità del COGNOME ha confermato la natura fraudolenta dell’operazione. Lo stesso imputato, peraltro, risulta avere ammesso che la difficoltà economica della società si era manifestata a partire dal mese di marzo o aprile 2013 e, dunque, l’anomala cessione della vettura, da cui è derivata la dispersione di un cespite attivo, è avvenuta in piena crisi di impresa.
1.3. La doglianza del ricorrente in ordine alla mancanza di prova della distrazione, avendo il curatore fallimentare in udienza dichiarato di non avere controllato gli estratti conto della società fallita, non si conFronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha sottolineato la mancanza, a monte, di documentazione contabile riferibile all’operazione posta in essere, ovvero di una “fattura di vendita” o di “una traccia contabile del pagamento del corrispettivo della cessione del veicolo”, di cui non viene Fornita evidenza e costituente prius logico rispetto ad eventuali successivi versamenti sui conti corrente della società.
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso, dal momento che la sentenza appellata non contiene alcuna motivazione in ordine alla richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, L.Fall.
invocata, già in appello, sotto il duplice profilo della lieve entità della somma e dell’avvenuta restituzione dell’autovettura al fallimento.
Manca graficamente la motivazione sul punto, non potendo peraltro ritenersi che il rigetto della richiesta sia stato implicitamente statuito, non rinvenendosi argomentazioni in tal senso anche nella parte della sentenza relativa alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio.
La sentenza deve essere, dunque, annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia, limitatamente alla verifica dei presupposti per la concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, L.Fall. stante la carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto.
Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 219, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 30/05/2024.