Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16117 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16117 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
CATUOGNO NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso per il rigetto del ricorso.
letta la memoria dellaavvocato NOME COGNOME, che, nellainteresse dei ricorrenti, insiste per laaccoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva dichiarato NOME COGNOME, quale amministratrice formale della società RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, quale amministratore di fatto della stessa società, dichiarata fallita con sentenza del 09 novembre 2011, colpevoli, in concorso, di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui al capo a), limitatamente alla distrazione d somma di euro 112.150,00 e degli autocarri di cui agli ultimi tre capoversi, condannandoli all pena ritenuta, rispettivamente, di giustizia, esclusa la recidiva per Cal:uogno e riconosciute circostanze attenuanti generiche alla sola COGNOME.
2.2. Il secondo motivo pone la questione della giustificazione contabile e patrimoniale dell operazioni di distrazione della somma per cui vi è stata condanna. La Difesa ha giustificato economicamente le operazioni considerate distrattive, mentre la sentenza risulta illogica e contraddittoria sul punto.
Ricorrono per cassazione i predetti imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIO, il quale con un unico atto, svolge cinque motivi. 2.1. Con il primo, denuncia violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cu all’art. 522 cod. proc. pen.. Si sostiene che la condotta distrattiva della somma di eu 112.150,00 consistita in giroconti bancari in favore dei conti correnti personali della COGNOME e d COGNOME non fosse stata contestata dall’Accusa. In realtà, detta condotta era emersa nel corso dell’istruttoria dibattimentale, in quanto valorizzata nella relazione del CTU nominato nella cau civile presso il tribunale delle Imprese, e acquisita ai sensi dell’art. 507 cod. proc. p 23/1/2021, con successiva escussione del medesimo consulente all’udienza del 04/04/2022. Detta condotta, secondo la Difesa, non è sussumibile nella contestazione di “indebiti prelievi dai conti correnti della società, come affermato dalla sentenza impugnata; in ogni caso, per tutt gli indebiti prelievi, i bonifici e i giroconti contestati, il Giudice di primo g -ado aveva pronunciato sentenza assolutoria, ritenendoli condotte lecite. Inoltre, i giroconti distrattivi in qu sarebbero stati posti in essere nel 2009 e agli inizi del 2010, laddove la contestazione riferimento al periodo temporale compreso tra l’aprile 2010 e il novembre 2011. Del tutto illogic l’affermazione che la difesa nulla avrebbe eccepito né durante l’espletamento dell’atto istruttor né in sede di discussione, dal momento che, invece, la questione del difetto di contestazione era stata posta sia durante il dibattimento che in sede di discussione, come emerge dai verbali del 18/09/2018 e del 04/04/2022. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con il terzo motivo, denuncia vizi della motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica con riguardo alla distrazione degli automezzi della società. In particolare, sarebbe illo una tale conclusione, dopo che già il primo giudice aveva sconfessato il teorema accusatorio incentrato sulla creazione di una società, la RAGIONE_SOCIALE, con lo scopo di svuota patrimonio della fallita, per sottrarla all’aggressione dei creditori, dove dovevano essere f transitare i veicoli. Smentito l’antefatto storico, non risulta comprensibile l’affermata fi della vendita dei veicoli, come ritenuto dalla Corte di appello, anche perché la RAGIONE_SOCIALE
sRAGIONE_SOCIALE venne costituita dopo il fallimento della RAGIONE_SOCIALE . Mancano indici di fraudol significativi del dolo; anzi, le condotte della ricorrente sono incompatibili con la ven fraudolenta, avendo la COGNOME posto in essere condotte, sia prima che dopo il fallimento, volte all’ingrandimento e all’espansione della società. Manca la dimostrazione della consapevolezza del fallimento, della sua previsione e volontà, e del rapporto causale della condotta dell ricorrente con lo stato di insolvenza. Si contesta anche il fondarrento sostanziale del dichiarazione di fallimento, evidenziando come, alla data della dichiarazione, la società aveva una situazione patrimoniale florida, disponendo di consistenti impieghi bancari, godeva della fiducia delle banche e disponeva di liquidità immediata, e i dipendenti (30) sono stati sempr tutti pagati.
2.4. Il quarto motivo denuncia vizi della motivazione con riguardo all’affermazione d responsabilità del COGNOME, per cui non sarebbe stata dimostrata l’effettiva gestione della società formalmente intestata alla moglie; inoltre, viene denunciata l’illogicità della affer riferibilità della condotta distrattiva al COGNOME, visto che, come contestato, i giro sarebbero confluiti sul conto personale della COGNOME, e, dunque, in mancherebbe il nesso causale tra l’attività del COGNOME e la condotta distrattiva, oltre alla volontà di contrib depauperamento della società. Si evocano le conclusioni della sentenza emessa nel giudizio civile, che ha ritenuto non dimostrata l’attività gestoria del COGNOME. Vengono richiamate anche le dichiarazioni rese in proposito dai dipendenti della società.
2.5. Il quinto motivo denuncia vizi della motivazione nel diniego delle circostanze attenuan generiche al COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati.
1.Non coglie nel segno il primo motivo, che lamenta la violazione del principio di correlazione t accusa e sentenza, sul rilievo che la condanna sarebbe intervenuta per una condotta distrattiva, integrata da giroconti bancari in favore dei conti correnti personali della NOME e del Catuogn non contestata.
1.1.Secondo la costante ermeneusi di questa Corte, accreditata dalla sua più autorevole composizione, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se i fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione d incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell’ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell’imputato (.Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; conf. Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012,2013, Rv. 254888; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Rv. 269569). La diversità del fatto, che impone la modifica del capo di imputazione e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico minist solo quella che determina una effettiva lesione del diritto al contraddittorio e del consegue diritto di difesa, laddove per “fatto” si deve intendere quello storico costituito dalla co dall’evento e dal nesso causale, dalla riferibilità soggettiva della prima e dalla sua realizza nelle circostanze di tempo e di luogo date (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231799;
Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 273220). Per aversi mutamento del fatto occorre, cioè, una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nel quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incerte sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difes ultimo, Sez. 3, n. 24932 del 10/02/2023, Rv. 284846 – 04). Se la modifica del capo di imputazione è finalizzata a rendere coerente il fatto che già risulta agli atti, ed è perciò già all’imputato (o comunque a lui conoscibile), con quello descritto dalla rubrica, non si determi alcuna mutazione del fatto rilevante ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., poiché non muta fatto contestato sul quale si è radicato il contraddittorio. Per cui occorre tenere ben distin mutazione della descrizione del fatto, identico nella sua storicità, rispetto alla mutazione del f in sé. Solo quando si verifica quest’ultima mutazione è necessario verif care se ed in che modo essa possa determinare una lesione del contraddittorio e del diritto di difesa (nel senso che principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fat rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l’imputato difendersi. Pertanto, l’indagine volta ad accertare l violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e ci difesa, la violazione del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 3655 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619). 1.2. Calando tali principi nella fattispecie in esame, si osserva che la Corte di appello ha escl che l’imputato, nel corso dell’iter del processo, abbia subito un vulnus al suo diritto di difendersi, rilevando come la il nucleo centrale della contestazione formalmente elevata nel capo di imputazione riguardasse anche la sottrazione di somme dai conti correnti intestati alla società e che la condanna ha riguardato una distrazione consistita nell’effettuare prelievi dal con corrente della società verso quello personale dell’imputata. La valutazione dei giudici di meri è coerente con i principi richiamati, dal momento che l’elemento sul quale si incentra la crit difensiva – costituito da giroconti bancari in favore dei conti correnti personali dei certamente non si profila come dirompente rispetto alla descritta e contestata condotta, piuttosto, configurando, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, una concreta modalità della più generale condotta distrattiva contestata ai sensi dell’art. 216 L.F. ( che, c è noto, può realizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, in una prospettiva c attribuisce alla nozione di distrazione una funzione anche “residuale”, tale da ricondurre ad ess qualsiasi fatto, diverso dall’occultamento, dalla dissimulazione, etc. determinante la fuoriusc del bene dal patrimonio del fallito), rientrando nella descritta attività di sottrazione di dai conti correnti della società, e in relazione alla quale gli imputati avevano avuto la possi di difendersi e si erano effettivamente difesi, già in primo grado, con la garanzia di un p contraddittorio. Non si riscontra, quindi, una violazione del principio di cui all’art. 521 cod Corte di Cassazione – copia non ufficiale
pen., non incidendo la specifica modalità distrattiva ritenuta in sentenza in modo significat sul fatto contestato e non pregiudicando le possibilità di difesa degli imputati, che ne sono s a conoscenza sulla base degli atti di indagine, (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, COGNOME, Rv. 281477 – 01; Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 276955 – 01, secondo cui non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l’individuazione degli elementi tipici della fattispecie contesta l’accertamento contenuto nella sentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative e qualitative degli elementi di definizione della condotta, dell’evento e del ne causale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nella redazione d imputazione).
2. Il secondo motivo ripropone, inammissibilmente, la questione di merito, già congruamente affrontata dalla Corte di appello, relativa alla giustificazione contabile e patrimoniale operazioni di distrazione; il motivo mira a propugnare una ricostruzione alternativa senza segnalare insuperabili illogicità, avendo la sentenza impugnata spiegato perché i giroconti siano stati considerati distrattivi, in quanto, per come riferito dal consulente, essi erano risult tutto privi di giustificazione contabile. La sentenza ha, infatti, argomentato dalla consule contabile svolta nel giudizio civile ( acquista agli atti), che vi erano alcune operazioni riconducibili all’attività aziendale, e, quindi, non giustificate in contabilità, trattandosi, operazioni “prive di ogni giustificazione contabile”, conformemente a quanto già ritenuto dal primo Giudice ( cfr. pg . 14 della sentenza di primo grado), risultandone smentita la tesi difensiva che si trattasse di crediti diversi verso la società.
2.1. La motivazione svolta dalla Corte di appello non presenta profili di illogicità e ta sufficiente per respingere il motivo di ricorso, considerate le caratteristiche della Cor Cassazione nell’ordinamento italiano, secondo cui essa è legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi probatori, astrattamente stabiliti, al caso concreto, mentre interdetto di rivalutare la credibilità dei singoli mezzi di prova già esaminati dal giud merito. Il controllo di legittimità deve riguardare, infatti, solo la “giustificazione inte elementi probatori, attraverso la verifica del corretto collegamento tra premesse e conclusioni non anche la “giustificazione esterna” attraverso il sindacato sulle massime di esperienza adottate.
Allo stesso modo risulta infondato anche il terzo motivo, che propugna una non consentita rilettura dei profili di merito della vicenda, senza confrontarsi con la motivazione della Cor appello, che, con riguardo alla distrazione degli automezzi della società fallita, ha spiegato per le cessioni dei veicoli siano da considerare fittizie, in quanto pagati con effetti bancar incassati o comunque non rinvenuti in contabilità. In sentenza, si è, infatti, evidenziato ch risultata appurata l’alienazione di ben 14 automezzi … in un arco temporale brevissimo e immediatamente precedente alla dichiarazione di fallimento”, e che tali automezzi sarebbero stati pagati mediante effetti cambiari “di fatto mai posti all’incasso e di cui non vi era più traccia” Facendo riferimento alle dichiarazioni del curatore, la Corte di appello ha concluso che “si
trattasse di alienazioni fittizie, volte a celare l’effettiva destinazione dei veicoli in quest sottrazione degli stessi all’esecuzione a tutela dei creditori della società fallente”.
3.1. Non coglie nel segno neppure la deduzione difensiva incentrata sulle incongruenze correlate all’eventuale trasferimento dell’intero complesso dei beni aziendali della irallita alla società RAGIONE_SOCIALE, poichè il tema è stato affrontato dalla Corte di appello, la quale ha escluso che profilo incida sulla significatività degli elementi indicativi della fittizietà delle alienazioni ricavati, piuttosto, dal “mancato versamento del prezzo e dalla mancata individuazione del destinatario finale del bene”.
32,.. Giova anche ricordare, a fronte di censure difensive che investono l’intera struttura d reato, e contestano la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, che, della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è necessaria l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione e il successivo fallimento, essendo sufficiente l’agente abbia cagionato il depauperamento dell’impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività; peraltro, i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiar fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni – di – insolvenza. Sez. U, sentenza n. 22474 del 31/03/2016 ud. (dep. 27/05/2016) rv. 266804).
Gli argomenti spesi dalla Corte di merito, anche sotto il profilo del dolo sono confo all’insegnamento di questa Corte secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta colui che pone in essere o concorre nell’attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv 261739); si è precisato, altresì, che oggetto del reato in tale fattispecie, non è la consapevole del dissesto o la sua prevedibilità in concreto, quanto la rappresentaz’one del pericolo che condotta costituisce per la conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi creditori ( Sez. 5 n. 40981 del 15/05/2014, Rv. 261367). In relazione a tali sul dolo non incide né la finalità perseguita in via contingente dall’agente, che è eleme estraneo alla struttura della fattispecie, né il recupero o la possibilità di recupero del distaccato, attraverso specifiche azioni esperibili; la norma incriminatrice punisce, in analo alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottrazione, costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione. Sottrazione che si perfeziona nel momento del distacco dei beni dal patrimonio societario anche se il reato viene a esistere giuridicamente con la dichiarazione di fallimento. Coerentemente con la natura di reato di pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiudi ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialmente derivante alle ragioni creditorie, e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può e diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio d subire una perdita altamente probabile se non certa ( Sez 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv.
273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). Rispetto a tale consolidata esegesi, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, risultano inconferenti le deduzioni difensive in ordine alla riferibilità alla COGNOME di comportamenti incompatibili con la volon cagionare il fallimento, e di volerne distrarre il patrimonio. D’altro canto neppure può riconosce pregio alcuno alla deduzione con la quale si mira a sconfessare la sentenza dichiarativa di fallimento, sul rilievo della insussistenza dello stato di insolvenza dell’impresa. Il giudice pe investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 19 n. 267, non può, infatti, sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presuppos oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizi previste per la fallibilità dell’imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/C12/2008, Rv. 239398), poichè, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale( Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018 Rv. 273188 ).
Non ha pregio il quarto motivo, con il quale si mira a sconfessare l’iter argomentativo con il quale i giudici di merito, in doppia conforme, hanno ravvisato il ruolo di amministratore di f in capo al COGNOME.
4.1. E’ noto che questa Suprema Corte, da tempo’ tende a riconoscere la responsabilità dell’amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell’attività in concreto rispetto a quello meramente formale della investitura, e afferma, in particolare, ch l’amministratore di fatto risponde penalmente in quanto le norme indicano gli amministratori con riferimento, non a una formale attribuzione di qualifiche, ma all’esercizio concreto delle funzi che dette qualifiche sostanziano. ), essendosi orientata, la giurisprudenza, nel senso del estensibilità della disposizione di cui all’art. 2639 c.c. (a quale stabilisce, per i reati soc equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o della funzione prevista dall legge civile sia di chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia di esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla fu ai reati fallimentari ( Sez. 5 n. 36630 de 05/06/2003, Rv. 228308; conf. Sez. 5 n. 39535 de 20/06/2012, Rv. 253363). L’art 223 della legge sul fallimento, quando indica i soggetti ch possono commettere bancarotta fraudolenta nel fallimento delle società, si riferisce non già all’aspetto formale (investitura) delle qualifiche di amministratore, direttore generale, sinda liquidatore della società, bensì alle funzioni inerenti a tali qualifiche, che pongono il sogget relazione all’interesse protetto dalla legge, nella particolare effettiva situazione persona sociale, da cui scaturisce l’obbligo della lealtà e della correttezza nell’espletamento delle funz medesime. Sarebbe, infatti, irrazionale, e in contrasto con l’interesse protetto dalla legge, fosse escluso dall’obbligo chi, non formalmente investito della qualifica, eserciti di fat funzioni inerenti alla stessa, con la piena connivenza degli organi societari. (Sez. 3, n. 727 del 29/05/1967 Ud. (dep. 31/07/1967 ) Rv. 105115).
4.1. L’amministratore di fatto risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzio esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicchè egli è gravato dell’in
gamma dei doveri a cui è soggetto l’amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altr condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutt comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili ( Sez. 5 n. 39593 del 20/05/2011, Rv. 250844), con la conseguenza che, sul piano processuale, è necessaria e sufficiente, ai fini della bancarotta patrimoniale, la prova della gestione della società da parte dell’amministratore d fatto ( Sez. 5 n. 14103 del 19/10/1999, Rv. 215878), il suo inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell’attività sociale, sulla ba di indici sintomatici di gestione o cogestione della società, che la giurisprudenza di legittimit enucleato nel conferimento di deleghe in settori fondamentali della attività di impresa, nel diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, nella costante assen dell’amministratore di diritto, nella mancata conoscenza di quest’ultimo da parte de dipendenti. ( Sez. 5 n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273; Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Rv. 279497).
4.2. A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la Corte di appello, che ha desunto la qualità amministratore di fatto dell’imputato COGNOME, tra l’altro, dalle dichiarazioni rese al cura fallimentare dalla moglie NOME, che indicava il marito come colui a cui “era solita delegare le attività amministrative, che si occupava di tutto quanto atteneva alla gestione dell’atti sociale, tra cui rapporti con i fornitori e con i clienti e con i dipendenti, inoltre aveva bancaria per operare sui conti correnti della società” nonché dalle stesse dichiarazioni del COGNOME, che “espressamente asseriva di occuparsi della gestione del coordinamento di tutta l’attività aziendale unitamente ai suoi collaboratori e dipendenti”. Nella stessa direzione – ha sottolineato la Corte di appello – muovono anche le altre fonti dichiarative, costituite dai cl dell’azienda, dal titolare della agenzie di pratiche auto che si era occupato dei trasferimenti de automezzi venduti, nonché da quelle dello stesso teste della Difesa COGNOME. Sicchè+ correttamente, la Corte di appello ha ravvisato che, da tali fonti di prova sa emersa una gestione sistematica e organica della società “che denota la diretta e piena autonomia di gestione del COGNOME“.
5. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di assise d’appello, con adeguata motivazione, ha negato le attenuanti richieste in ragione della capacità a delinquere dell’imputat e della mancata emersione di elementi da valutare in senso positivo. La valutazione della Corte di appello non si espone alle censure difensive, dal momento che il giudice di merito può escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purc non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputa (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf. sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e a
modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02) 6. Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, addì, 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore