Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2487 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2487 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazio NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del 12 ottobre 2023 del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO che, in replica alle conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 febbraio 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del 15 ottobre 2020 del Tribunale cittadino con la quale l’imputata COGNOME NOME era stata condannata, previa concessione dell circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravan alla pena di giustizia, nella qualità di amministratore unico sin dalla costituzio data 30 luglio 2003 della società “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano in data 8 settembre 20 per:
la condotta di bancarotta patrimoniale impropria da operazioni dolose di cui al capo Al) consistite nell’omesso versamento dei contributi assistenziali e previdenziali nonché dei tributi, così determinando un debito nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per circa euro 1.185.579,00;
la condotta di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo A2);
la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo A3) relativa a pagamenti provenienti da varie società per circa 72.000,00 euro di cui era titolare la fallita e che la imputata distraeva sul proprio conto corrente personale.
Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l’imputata, attraverso il difensore di fiducia, articolando i motivi di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge avuto riguardo al ricorso alla motivazione per relationem.
La sentenza impugnata ha operato una non corretta applicazione di siffatta tecnica redazionale non possedendo il provvedimento un’autosufficienza dimostrativa richiesta dalle pronunzie di questa Corte (S.U. 21 giugno 2000, Primavera).
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della fattispecie di bancarotta patrimoniale impropria.
La sentenza impugnata ha, dal punto di vista dell’elemento oggettivo, erroneamente rappresentato che l’omesso versamento dei contributi e i tributi sia stato sistematico e risalente, sin dalla costituzione della società laddove il teste COGNOME, commercialista della fallita, ha chiarito che la omissione non era sistematica e risalente e che al contrario l’imputata aveva proceduto a rateizzazioni.
Egualmente a dirsi sotto il profilo dell’elemento soggettivo; anche in tal caso la sentenza impugnata ha ignorato gli esiti istruttori che depongono per la sussistenza al più di una condotta colposa della ricorrente, come rivela ancora una volta la testimonianza di COGNOME.
2.3. Con il terzo ed il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della bancarotta documentale contestata al capo A2).
La imputazione indica due condotte:
-la sottrazione del libro degli inventari;
-la incomprensibile destinazione dei beni acquistati e risultati non venduti integranti le giacenze di magazzino per circa 490.000,00 euro.
2.3.1. Quanto alla mancata istituzione del libro degli inventari, la sentenza impugnata ha trascurato il carattere non obbligatorio del libro in relazione alla
società con la conseguente e legittima mancata istituzione; il consiglio tecnico fornito dal commercialista alla ricorrente era stato in tal senso.
La sentenza impugnata ha invece evidenziato che la omessa tenuta è indice di fraudolenza dal momento che il libro avrebbe consentito di conoscere la destinazione dei beni acquistati e non venduti.
2.3.2. Quanto alla destinazione delle giacenze di magazzino la sentenza impugnata anche in tal caso ha omesso di motivare in relazione alla già menzionata non obbligatorietà di una contabilità per il magazzino; alla peculiare natura dell’attività fieristica illustrata dal teste COGNOME; alla mancanza di una specifica competenza della ricorrente sul punto.
2.4. Con il quinto motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza della condotta di bancarotta distrattiva di cui al capo A3).
La sentenza non ha risposto alle censure contenute nell’atto dì appello che:
aveva richiamato le dichiarazioni della ricorrente rese anche al curatore fallimentare con le quali aveva spiegato che i pagamenti destinati alla società erano confluiti sul suo conto corrente personale perché il conto corrente della società era stato sottoposto a pignoramento;
-aveva ricordato le prove documentali che dimostravano come una parte delle entrate erano relative ad entrate personali e una parte del danaro era stata utilizzata per soddisfare i creditori della società.
2.5. Con il sesto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di integrazione istruttoria ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.
La Corte di appello ha respinto la richiesta di integrazione istruttoria rappresentata da prove documentali ritenendola superflua rispetto al quadro probatorio delineatosi nel giudizio di primo grado, senza considerare che si trattava di prova sopravvenuta e decisiva quanto alla dedotta rateizzazione del debito fiscale.
2.6. Con il settimo motivo è stata dedotta violazione dì legge e vizio dì motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Lamenta la ricorrente il difetto di motivazione:
quanto al diniego del giudizio dì prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla circostanza aggravante contestata laddove non si è considerata la quasi incensuratezza, il contegno della imputata verso il curatore e nel corso del processo.
Conseguentemente la sentenza è censurabile avuto riguardo al diniego della concessione dei doppi benefici.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo risulta privo di specificità.
1.1. La difesa della ricorrente, nel lamentare un non corretto utilizzo della tecnica redazionale della motivazione per relationem, si limita a richiamare le indicazioni di questa Corte, ivi compresa la pronunzia delle S.U.” Primavera”, al fine di poter procedere al rinvio alle argomentazioni di diverso provvedimento.
Tuttavia, non indica quali siano stati i concreti vizi motivazionali della sentenza impugnata in base a siffatta doglianza, avendo in realtà la decisione unicamente e correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale, nella ipotesi di cd. “doppia conforme”, il giudice del gravame non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Rv. 281935).
1.2. Il secondo motivo risulta manifestamente infondato.
Il motivo è riproduttivo delle censure già proposte con l’atto di appello, alle quali la Corte territoriale ha fornito motivazione immune da vizi logici che la ricorrente non ha considerato, sollecitando una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (S.U. n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
La sentenza con motivazione immune da vizi logici ha chiarito che (p.13/14):
la ricorrente ha sistematicamente omesso, sin dal 2006, di versare i contributi fiscali obbligatori, preferendo pagare altri creditori, come la stessa ha ammesso nel corso del suo esame, dando così via ad un forte indebitamento della società; né ha dato seguito al piano di rateizzazione, conducendo consapevolmente la società al dissesto;
la sistematica omissione delle imposte e dei contributi previdenziali, consentendo agli stessi di raggiungere livelli non più recuperabili, rappresenta un atto intrinsecamente pericoloso per l’andamento economico-finanziario della società.
La sentenza, attraverso il percorso logico motivazionale esposto, ha operat buon governo delle indicazioni di questa Corte secondo cui, in tema di bancarott fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazion fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della s esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali (Sez. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337).
1.3. Il terzo e il quarto motivo risultano infondati.
La bancarotta fraudolenta documentale è stata ravvisata in due condotte:
la sottrazione del libro degli inventari;
la incomprensibile destinazione dei beni acquistati e risultati non vendut
La sentenza impugnata in motivazione richiama un dato decisivo ed insuperabile al fine della configurazione del reato contestato: dal dibattimen emerso che il curatore non è stato in grado di ricostruire la storia della societ luce della frammentarietà delle scritture contabili acquisite (p.14).
Quanto alla condizione soggettiva della ricorrente, la sentenza evidenzia ch è stata la stessa imputata ad ammettere di non avere tenuto e cura l’aggiornamento delle scritture sociali obbligatorie contribuendo così a rend impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.
La sentenza ha poi evidenziato la irrilevanza delle indicazioni d commercialista sulla non obbligatorietà della tenuta del libro inventari atteso le valutazioni del curatore si sono fondate sulla “generalizzata inadeguat del compendio contabile tenuto dalla società.”
Peraltro, in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla second ipotesi dell’art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., il dolo, generico, può desunto, con metodo logico-presuntivo, dall’accertata responsabilità dell’imputa per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irrego tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l’evento feno dal cui verificarsi dipende l’integrazione dell’elemento oggettivo del reato, regola funzionale all’occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi patrimonio sociale. (Sez.5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659).
1.5 II quinto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato.
Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata, sollecitando anche in tal caso una rivalutazione probatoria che non è consentita in sede di legittimit un contesto di dissesto conclamato l’imputata ha “distaccato” dalle casse soci somme importanti, in mancanza di una accertata giustificazione economico aziendale, destinandole a finalità private.
1.6. Il sesto motivo è privo di specificità.
Il rigetto dell’istanza di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020 -dep. 2021- Rv. 280589).
La Corte territoriale ha ritenuto la ulteriore prova documentale di cui si chiedeva l’acquisizione non necessaria atteso che i documenti aggiunti non modificavano il quadro probatorio emerso all’esito del primo giudizio.
La doglianza è generica, non avendo precisato la ricorrente quali delle prove documentali indicate sarebbero state sopravvenute e in che termini erano da considerarsi decisive.
1.7. Il settimo motivo in punto di trattamento sanzionatorio è generico.
Non sono indicati elementi trascurati dalla Corte territoriale e in concreto favorevoli al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, rispetto alle già valutate condizioni che avevano determinato il giudice di primo grado a concedere le circostanze attenuanti generiche.
La pena irrogata ha impedito la concessione dei benefici, pur invocati.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 27 ottobre 2023
Il Consigli COGNOME estensore COGNOME
Il Pr sidente