Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18043 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18043 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a VENEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE di APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore gener NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al capo A2 e alla pena accessoria fallimentare; rigetto feél resto.
Letta la memoria difensiva degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, con la quale insistono nei motivi di ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che insiste per l’accoglimento del ricorso
v
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della decisione de G.U.P. del Tribunale di quella stessa città – che aveva riconosciuto NOME COGNOME, consigli di amministrazione della società RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE, incorporante RAGIONE_SOCIALE), dichiarata fallita dal Tribunale di Torino in data 03 agosto 2011, colpevole, q concorrente esterno, di plurimi fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo A- sub Al, A4, A7, quest’ultimo limitatamente alla distrazione dell’importo di euro 166.000), nonché, qual amministratore della predetta società, di bancarotta impropria da falso in bilancio (capo C condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, riconosciute le circostanze attenuanti generich equivalenti alle contestate aggravanti del danno di rilevante entità e della pluralità di f bancarotta, – ha rideterminato la durata delle pene accessorie, commisurata a quella principale, confermando, nel resto, la decisione del primo giudice.
1.1. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente, proveniente dal se imprenditoriale e finanziario, quale socio e vice presidente di una importante banca d investimenti, al momento di uscire dalla predetta compagine, aveva ricevuto, come contropartita, la partecipazione in un importante fondo di investimenti che conteneva il 35 delle azioni della fallita; egli, dunque, attraverso la sua società di investimenti, RAGIONE_SOCIALE, nel 2005, era entrato a far parte della fallita RAGIONE_SOCIALE, società leader nel settore degli allestimenti per mostre, fiere e strutture museali. La società aveva risentito della cri aveva investito il comparto fieristico nel 2008, ma – nell’ottica fatta propria dalla sen impugnata – il dissesto del gruppo era, altresì, imputabile a condotte distrattive di rilevante riconducibili (anche) all’odierno ricorrente. In particolare, le condotte distrattive pe ricorrente è stato ritenuto responsabile, sono:
capo Al- la cessione di una società del gruppo, la RAGIONE_SOCIALE, che era la società immobili del gruppo, proprietaria del complesso industriale adiacente a quello in cui aveva sede la falli trasferita con il relativo patrimonio immobiliare dalla fallita a NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOMEda ( giud separatamente), in percentuale del 65% e all’odierno ricorrente in percentuale del 35%, per i tramite della società RAGIONE_SOCIALE, riconducibile a entrambi, al prezzo di 483.000, largamente inferiore al valore reale dell’epoca, quantificato in oltre tre milioni di capo A2 – la dazione, da parte della fallita, in favore di RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro 800. apparentemente avvenuta a titolo di cauzione per l’acquisto, da parte della RAGIONE_SOCIALE, di un palazzina adibita a uffici e ubicata a Settimo Torinese, poi mai perfezionata, e rimborsata solo parte per l’importo di euro 300.000 da RAGIONE_SOCIALE, residuando un ammanco di euro 500.000; capo A4- la cessione, da parte della fallita, delle partecipazioni in RAGIONE_SOCIALE s.r.l. e in altre collegate a un prezzo corrispondente al valore di carico delle partecipazioni nei bilanci COGNOME mediante la interposizione nella compravendita di RAGIONE_SOCIALE ( e di COGNOME Adrian
a cui perveniva il corrispettivo reale dell’operazione, pagato dall’acquirente effettivo di B
RAGIONE_SOCIALE, pari a un milione di euro, in tal modo, sottraendo il corrispettivo di spettanza della RAGIONE_SOCIALE in misura non inferiore a 633.750;
capo A7 – i pagamenti non dovuti in favore degli amministratori, ovvero assumendo oneri nel loro esclusivo interesse, eccedenti i compensi deliberati, di cui è stata riconosciuta la distra per il minore importo di euro 166.00, rispetto alle somme in contestazione ( capo A7).
Quanto al capo C) i Giudici di merito hanno ritenuto provata la esposizione di fatti non sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con il ministero dei difensori di fiducia, AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che svolgono nove motivi.
2.1. Con il primo, censurano, con riferimento a tutti i capi di imputazione, il grave v motivazione della sentenza impugnata, per omesso confronto con alcune decisive doglianze difensive, incorrendo la sentenza impugnata nel vizio di motivazione apparente, oltre che illogi e contraddittoria. Nel contestare l’impostazione generale della sentenza impugnata – ch fonderebbe il proprio giudizio di colpevolezza sul fallace convincimento generale, quale chia interpretativa di ogni condotta, per cui il ricorrente, non solo sarebbe stato pienam consapevole della illiceità delle condotte contestategli, ma avrebbe manovrato in manier occulta, sapientemente nascosto, forte della indiscussa esperienza professionale, dietr l’apparenza di cariche sociali solo formalmente secondarie – la Difesa ricorrente sostiene c l’asserito ruolo di risoluto e occulto co-ideatore delle condotte contestate dovrebbe rite ontologicamente escluso da due pregnanti elementi, significativi, piuttosto, della buona fe dell’imputato, rappresentati:
dalle circostanze del suo ingresso nella compagine della società fallita, frutto di una sc effettuata dall’istituto di credito dal quale stava fuoriuscendo, risultando inverosimile c abbia accettato la proposta consapevole della condizione di decozione della RAGIONE_SOCIALE; piuttosto – si sostiene – egli venne ingannato, e, comunque, certamente non era a conoscenza della male gestio del dominus COGNOME;
dal contegno serbato, negli anni successivi, quando, nel 2009, effettuò, in favore della fal un aumento di capitale di euro 750.000, scelta incompatibile con la supposta sua conoscenza della situazione di dissesto, giacchè egli avrebbe potuto ottenere – da finanziere avveduto scaltro, quale viene considerato dai giudici di merito – lo stesso risultato che, nell’otti sentenza, egli intendeva perseguire, ovvero evitare il fallimento e sperare di risollevare le della società, facendo ricorso a un finanziamento soci oppure al credito bancario, soluzioni c lo avrebbero reso creditore della società e non finanziatore a fondo perduto. D’altro canto, fosse stato consapevole della situazione di dissesto, avrebbe certamente preteso un pari impegno finanziario da parte degli altri soci: egli, invece, fu l’unico socio ad effe versamento, a proprie spese e a beneficio della RAGIONE_SOCIALE , peraltro, in un momento in c altri esponenti del gruppo di NOME COGNOME NOME illecitamente prelevavano, in quegli anni, ol due milioni di euro, secondo quanto indicato nel capo a3, mediante distrazioni effettuate in fav della COGNOME.
2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo motivo, con riguardo al capo C), laddove l Corte territoriale ha ravvisato la responsabilità del ricorrente per la bancarotta impropria da in bilancio, senza spiegare, se non con argomentazione illogica e contraddittoria, come i ricorrente, ritenuto consapevole delle false annotazioni, abbia potuto determinarsi per l’aumen di capitale, contro il suo personale interesse, e perché non abbia optato per un’altra soluzio certamente più vantaggiosa; in realtà, si argomenta, egli fu vittima di quelle false informaz in bilancio, sulla cui base si determinò a conferire denaro a tutto vantaggio dei reali responsa 2.3. Con il terzo motivo, che attinge il capo Al) sotto il profilo dell’elemento sogget denunciano erronea interpretazione degli artt. 43 e 110 cod. pen. – 223 co. 1 e 216, co.1 n. L.F., e correlati vizi della motivazione. Premesso che già il giudice di prime cure, immuta l’accusa originariamente contestata, aveva ritenuto la penale responsabilità dell’imputat esclusivamente quale concorrente extraneus nel reato proprio degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE, la censura si appunta sulla parte in cui, ai fini della prova del dolo dell’extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, la Corte di appello avrebbe erroneamente rappresentat tale fattispecie come reato a pericolo presunto anziché come un reato di pericolo concreto secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, laddove ha ritenuto non necessari l’accertamento che l’imputato si fosse rappresentato, all’atto della commissione della condott contestata, la condizione di dissesto in cui versava la società e il rischio di un suo succes fallimento ( cita sent. n. 13910/2017; sent. n. 17819/2017, COGNOME; sent. n. 38396/20 COGNOME; n. 34980/2020 n.m.).
2.4. Anche il quarto motivo denuncia erronea applicazione delle medesime disposizioni di legge e correlati vizi della motivazione, con riguardo allo scrutinio dell’elemento soggettivo condotta distrattiva sub A2, in relazione alla quale il ricorrente è chiamato, quale amministra privo di delega, a rispondere della dazione della somma di euro 800.000 da parte della RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, giustificata quale cauzione versata a fronte di un’operazio non realizzatasi. In tal caso, la Corte di appello non avrebbe dato la prova che l’imputato fo informato o comunque COGNOME percepito segnali di allarme tali da rendere palese la condotta depauperativa. In realtà, una volta escluso già dal primo giudice che il COGNOME COGNOME COGNOME conoscenza della dazione, l’unico segnale d’allarme individuato dalla Corte di appello è costitu dall’avvio, per esclusiva iniziativa del Presidente del C.D.A., il coimputato NOME COGNOME COGNOME di un’operazione immobiliare da parte della RAGIONE_SOCIALE di cui COGNOME era socio, finalizzata sfruttamento economico della futura riqualificazione dell’area in cui sorgeva la sede centr della società, spostando tutta la produzione in altro comune. Non ha, però, spiegato, la Corte appello, – così travisando la teoria dei segnali di allarme – perchè un’operazione lecita avre dovuto costituire un così evidente segnale di allarme per un amministratore privo di delega, ta da fondarne la responsabilità concorsuale. In ogni caso, la sentenza non ha provato la percezione del segnale da parte del COGNOME, piuttosto limitandosi a sostenerne la percepibilità, connotato delle condotte colpose.
2.5. Con il quinto motivo vengono denunciati violazione degli artt. 223 co. 1 e 216 co. 1 n L.F. e correlati vizi della motivazione, manifestamente illogica, con riguardo al capo A4, per ave la Corte di appello ravvisato la natura distrattiva della cessione di alcune partecipazioni dete dalla società fallita in altre collegate, tra cui la RAGIONE_SOCIALE, e, comunque, per non avere da euro 633.750 a euro 23.750 l’ammontare della distrazione. Posto che l’operazione contestata si era svolta in due fasi, nel senso che, dopo la cessione nel 2007, per l’importo di euro 16. della RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, quest’ultima aveva a sua volta ceduto la RAGIONE_SOCIALE, nel 2009, al maggior prezzo di 1 milione di euro, sostiene la Difesa che la Corte di ap avrebbe omesso di considerare che, tra le due operazioni commerciali, erano intercorsi due anni, durante i quali la RAGIONE_SOCIALE si era enormemente rivalutata, in quanto la stessa fallita le ceduto numerose altre partecipazioni detenute in altre società del gruppo. Pertanto, a tutto vo concedere, nel calcolare l’importo distratto, avrebbero dovuto essere scomputate le quote cedute da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE, pari a euro 610.000. Si contesta, quindi, la valutazione espr dalla Corte di appello in relazione a tale ultimo profilo, laddove ha escluso rilevanza all’i della distrazione, giacchè, invece, per la natura di reato di pericolo concreto, avrebbe dov dare conto della rappresentazione, da parte dell’imputato, all’epoca della cessione, avvenuta due anni prima, che quella distrazione di poco più di ventimila euro avrebbe potuto provocare fallimento della società.
2.6. Con il sesto motivo si denunciano vizi della motivazione con riguardo alla condotta distratt sub A7, laddove la Corte di appello ha ritenuto distrattivo il pagamento di tre fatture eme dalla società del ricorrente RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a fr di consulenze prestate nell’interesse di tali due società per il complessivo importo di 166.000. Nell’ottica difensiva, infatti, le fatture sarebbero riferibili al maggior compens distacco in pianta stabile, presso le predette società, di una dipendente al settore marketing, e, in parte, all’attività di intermediazione svolta dallo stesso ricorrente in favore della fa quale aveva procurato commesse anche da un milione di euro.
2.7. Con il settimo motivo si denunciano erronea applicazione della legge penale e correlati v della motivazione, nella parte in cui la sentenza ha escluso la sussistenza dell’ipotesi d bancarotta riparata, a fronte dell’immissione nelle casse della fallita di danaro pari a 750.000 da parte dell’imputato, certamente idonea a ripianare le casse sociali, quantomeno per la parte corrispondente al conferimento.
2.8. Con gli ultimi due motivi ci si duole del trattamento sanzionatorio denunciando manifes illogicità e contraddittorietà della motivazione, sia per avere escluso la attenuant risarcimento del danno ( art. 62 n. 6 cod. pen. ), che nella determinazione della durata d pene accessorie, immotivatamente parametrata alla durata della pena principale.
3.Con successiva memoria, i difensori del ricorrente, nel riportarsi a tutte le censure formu hanno sottolineato ulteriori vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione della impugnata, sottolineando che, quando nel 2009, il COGNOME ebbe le prime avvisaglie del situazione di crisi della società effettuò una approfondita due diligence al termine della quale
apprese che la società aveva accumulato oltre 5 milioni di euro di perdite rimaste occulte, quel momento rompendo ogni rapporto con i vertici della società, affidandosi per l partecipazione ai consigli di amministrazione, alla rappresentanza di un avvocato di fiducia.
3.1. Con riguardo poi, in particolare, alla condotta sub Al, la Corte di appello ha oblite dato che, quando venne deliberata la cessione della RAGIONE_SOCIALE, COGNOME COGNOME ancora Meliorbanca, e che, in ogni caso, la società era stata già acquistata da NOME COGNOME COGNOME quando la società RAGIONE_SOCIALE neppure esisteva, e alla quale egli poi decise di ced la RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Infine, ci si duole che la condanna dell’imputato per le altre condotte si fondi su rimpr di tipo colposo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Capo Al. Secondo la ricostruzione proveniente dalla sentenza di primo grado, e condivisa dalla Corte di appello – ( la cui motivazione deve essere apprezzata congiuntamente in presenza di una “doppia conforme” ( Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218), giacchè le due sentenze si integrano tra loro (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, Rv. 209145)
GLYPH le quote di RAGIONE_SOCIALE furono oggetto di due atti di cessione, la prima dell’1.1.2005, in cu controllante RAGIONE_SOCIALE cedeva in favore di NOME COGNOME “per sé e/o per persona fisica e/o giuridica da nominare”, al prezzo di euro 430.000, e, per quan espressamente previsto in quell’atto, il cessionario acquisiva immediatamente il controllo sul gestione della stessa RAGIONE_SOCIALE Successivamente a tale atto, NOME COGNOME aveva posto in essere tre operazioni immobiliari che facevano confluire in RAGIONE_SOCIALE l’intero comple immobiliare di INDIRIZZO e INDIRIZZO, che vennero svenduti dalla holding, secondo le stime dei consulenti, a prezzi inferiori di tre, quattro volte quelli di mercato. Seguiva una se scrittura privata, in data 11 luglio 2006, e, il 31 luglio 2006, la delibera di formalizzazio cessione con cui, al prezzo già indicato nella scrittura privata di gennaio 2005, l’acquirente RAGIONE_SOCIALE, nelle more, costituita, a settembre 2005, e interamente riconduci ai soci della cedente, NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME che partecipavano alla nuov società con le medesime percentuali detenute nella cedente ( cfr. sentenza GUP pg. 60).
1.1. In primo luogo deve darsi atto che non ha alcun pregio la obiezione difensiva – secondo cu la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata già ceduta con la prima scrittura a NOME COGNOME COGNOME -dal momento che la quell’atto ebbe riguardo a una cessione senza una effettiva controprestazione, ma verso un pagamento differito a quasi due anni; risulta del tutto sprovvista di autenticazione e man di registrazione; inoltre, il cessionario si riservava la facoltà di nominare un terzo quale ef acquirente. Detto contratto – non opponibile a RAGIONE_SOCIALE – di fatto, non produsse l’effetto di tra la titolarità della quote della RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME COGNOME, venendo superata dalla successiv scrittura, con cui l’effetto traslativo si realizzò in favore della neo costituita RAGIONE_SOCIALE che, quindi, risulta essere stata il terzo acquirente effettivo, per cui il NOME COGNOME riservato la facoltà di nomina nel primo contratto. COGNOME, d’altro canto, non si è do
nei confronti della cedente fallita, rivendicando l’acquisto. Dunque, a distanza di oltre un an mezzo dal primo contratto, 1’11 luglio 2006, dopo che erano state compiute le tre operazioni immobiliari ( cfr. sentenza primo grado pg. 60) che facevano confluire in RAGIONE_SOCIALE l’i complesso immobiliare di INDIRIZZO e INDIRIZZO, svenduto dalla holding, RAGIONE_SOCIALE usciva dal gruppo RAGIONE_SOCIALE, con l’atto di cessione del 100% delle quote detenute da RAGIONE_SOCIALE, venendo acquisita dai soci della Holding, NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME attraverso RAGIONE_SOCIALE, che, nelle more, a settembre 2005, era stata costituita una partecipazione al 35% del COGNOME attraverso la sua società RAGIONE_SOCIALE, e, p restante 65%, di NOME COGNOME. Con la seconda scrittura si realizzava, cioè, l’effett trasferimento delle quote della RAGIONE_SOCIALE in favore di RAGIONE_SOCIALE, dopo che RAGIONE_SOCIALE si er arricchita dei beni della fallita, acquisendoli in proprietà o in leasing, venendo, invece, svenduta per l’importo di 430.000 euro ( pagato solo nel 2009), a fronte di un patrimonio immobilia stimato dai consulenti in circa 5 milioni di euro. All’esito di tale operazione il RAGIONE_SOCIALE si era ritrovato privo sia dell’immobile di INDIRIZZO che della partecipazione in RAGIONE_SOCIALE: i a beneficio dei soci e della RAGIONE_SOCIALE ( cfr. sentenza impugnata pg. 16), co depauperamento patrimoniale che è stato stimato in quasi tre milioni e mezzo di euro ( sentenza di primo grado pg. 18).
1.2. Quanto al ruolo del ricorrente – fortemente contestato dalla Difesa – la Corte di app ha, invece, rilevato, in conformità al primo giudice, che l’imputato aveva costit appositamente, insieme al COGNOME, la società RAGIONE_SOCIALE in vista un’operazione immobiliare preordinata fin dal gennaio 2005, acquisendo i cespiti sfilati da società controllante e attribuiti ai soci della stessa, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (soci anche, in pari quota, della RAGIONE_SOCIALE). Secondo i giudici di merito, il ric aveva ben compreso, fin dal momento della costituzione della RAGIONE_SOCIALE, alla lu delle sue stesse dichiarazioni e della sua competenza tecnica, che lo scopo della cessione dell quote della RAGIONE_SOCIALE era quello di spostare fuori dal consolidato del gruppo una serie di d a lunga scadenza (rate di leasing e di mutuo) trasferendoli su quest’ultima, onde dare l’apparenza di una maggiore floridità della cedente, sulla quale, di fatto, tuttavia, continu a gravare i debiti. In sostanza, osservano i giudici di merito, la RAGIONE_SOCIALE si ritrovò, a della descritta operazione, privata degli immobili, ma continuò a essere gravata dal pagamento dei debiti su questi esistenti. Il COGNOME fu, dunque, consapevole, secondo la sentenza impugnat della natura distrattiva dell’operazione, atteso che il prezzo della cessione di RAGIONE_SOCIALE s peraltro, effettivamente pagato solo nel 2009, risultava assolutamente incongruo rispetto valore degli immobili posseduti, era stato stabilito senza neppure fare ricorso a una perizi stima, e, come, detto, i debiti continuavano a gravare, anche dopo la cessione, sulla RAGIONE_SOCIALE Alla luce di tale ricostruzione, ripercorrendo puntualmente tutti i passaggi che ha condotto alla costituzione della RAGIONE_SOCIALE e alla confluenza in quest’ultima della IMP non può che risultare del tutto logica la valorizzazione – operata dai giudici di merito evidente antiecononnicità della complessiva operazione con la quale la fallita si spogliò della
“cassaforte”, andando ad arricchire i due soci, tra cui il COGNOME, in cui favore vennero dis con le operazioni che si sono richiamate, e puntualmente ricostruite nelle due sentenze di merito le quote di RAGIONE_SOCIALE, confluite nella neo costituita RAGIONE_SOCIALE, di talchè la moti non può essere considerata né apparente né manifestamente illogica né contraddittoria.
Anche il ruolo del COGNOME nella vicenda in esame è stata puntualmente ricostruito, risulta adeguatamente lumeggiata la sua posizione di concorrente extraneus nell’attività distrattiva compiuta dal COGNOMEni COGNOMEda, insieme al quale risultò essere il beneficiario delle operazi depauperative poste in essere in danno della fallita. La Corte di appello ha affrontato, anche tale punto della decisione, i temi posti dall’appellante, e ha escluso che il ricorrente po essere considerato – come invoca la Difesa – vittima, a sua volta, delle operazioni distrattiv NOME COGNOME, soprattutto considerando la sua specifica capacità imprenditoriale derivante dall pregresse esperienze, tale da risultare del tutto incoerente con la facilità con cui – nell difensiva – egli sarebbe stato tratto in inganno. Si scontra, cioè, con ogni logica e con l’id quod plerumque accidit la tesi difensiva che non spiega le ragioni per cui un esperto uomo della finanza avrebbe deciso di mettere da parte il suo patrimonio di competenze nei primi tempi del suo ingresso nella holding, rinunciando a esercitare, al cospetto di un nuovo contesto imprenditoriale, la sua acquisita capacità imprenditoriale, tanto da non rendersi conto di una c macroscopica operazione distrattiva, in cui – tuttavia – al depauperamento delle consistenz immobiliari della fallita seguiva il corrispondente arricchimento della società acquisita stesso COGNOME COGNOME oltre che dal RAGIONE_SOCIALE COGNOME). La tesi difensiva trova indubbia smentita n macroscopicità delle condotte distrattive, e nella loro assoluta anti-economicità per la falli
2. Capo Al – Neppure coglie nel segno la doglianza ( terzo motivo) con cui si denuncia una erronea ricostruzione dell’elemento soggettivo in relazione alla vicenda di cui al capo Al) Corte di appello si è, infatti, pienamente attenuta all’indirizzo della giurisprudenza di legi che non ha mai affermato la necessità della previsione del dissesto, solo distinguendo t condotte distrattive compiute in prossimità del fallimento e quelle messe in atto in tempi risalenti, per i quali si richiede un più pregnante scrutinio dell’elemento soggettivo.
2.1. Si afferma, in particolare, che, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l’epoca depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell’agente presenti elementi non univoci qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperament consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un’alternativa ipotesi qualificat (Sez. 5 n. 45230 del 16/09/2021 Rv. 282284 ). Come opportunamente evidenziato da Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, ” la casistica giurisprudenziale consegna, non sporadicamente, casi in cui la fattispecie concreta dà conto, in termini di immediata evidenz dimostrativa (e al di fuori di qualsiasi logica presuntiva), della “fraudolenza” del bancarotta patrimoniale e, dunque, non solo dell’elemento materiale, ma anche del dolo del reato in esame: ciò in ragione dei più vari fattori, quali, ad esempio, il collocarsi del singo in una sequenza di condotte di spoliazione dell’impresa poi fallita ovvero in una fase di
conclamata decozione della stessa” .Nel caso in esame, dunque, viene in rilievo una condotta intrinsecamente fraudolenta – per la sua macroscopica antieconomicità – in ordine alla quale non è revocabile in dubbio la natura distrattiva e il dolo, non essendo necessario il dolo speci di recare pregiudizio ai creditori, che la disposizione di cui all’art. 216 n. 1 I.f. riserv condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti.
2.2.Giova, dunque, ricordare che quando si discute di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, il dolo delrextraneus” nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell intraneus”, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013 (dep. 2014 ) Rv. 258950 ), che può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei cre (Sez. 5 n. 4710 del 14/10/2019 (dep. 2020) Rv. 27815602; conf. Sez. 5, n. 38731 del 17/05/2021, Rv. 271123). Inoltre, per consolidato orientamento interpretativo, «i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilevanza penale qualunque tempo essi siano stati commessi, e quindi anche se la condotta si è realizzata quando ancora l’impresa non versava in condizioni di insolvenza. Tutte le ipotesi alternative previ dalla norma si realizzano mediante condotte che determinano una diminuzione del patrimonio, diminuzione pregiudizievole per i creditori: per nessuna di queste ipotesi la legge richiede nesso causale o psichico tra la condotta dell’autore e il dissesto dell’impresa, sicché n previsione dell’insolvenza come effetto necessario, possibile o probabile, dell’atto dispositivo la percezione della sua preesistenza nel momento del compimento dell’atto, possono essere condizioni essenziali ai fini dell’antigiuridicità penale della condotta. E del resto, qu legislatore ha ritenuto necessaria l’esistenza di un tal nesso lo ha previsto espressament nell’ambito della legge fallimentare, all’art. 223, distinguendo le condotte previste dall’a (legge fa/I., art. 223, comma 1) da quelle specificamente volte a cagionare il dissesto economic della società (legge fall., art. 223, comma 2), per modo che solo in tali ultime fattis delittuose è previsto un nesso causale o psichico tra condotta ed evento» (Sez. V, n. 44933 del 26/09/2011, Rv. 251214; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012 (dep. 2013 ) Rv. 253932;). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.3. A tali coordinate ermeneutiche si è attenuta la sentenza impugnata nell’individuar l’elemento soggettivo nel dolo generico, illustrando le ragioni per cui ha ritenuto che, con la condotta ( ovvero, partecipando alla costituzione di RAGIONE_SOCIALE con lo sc specifico di acquisire la partecipazione RAGIONE_SOCIALE, con l’intero complesso immobiliare, ad un prezzo largamente inferiore al valore di mercato- pg. 20), COGNOME COGNOME concorso nell’attività dist con la consapevolezza che le operazioni che il NOME COGNOME compiva sul patrimonio sociale fossero idonee a cagionare un danno ai creditori, a prescindere dalla intenzione di causarlo Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739), poiché, come è stato autorevolmente precisato, oggetto del reato, in tale fattispecie, non è la consapevolezza del dissesto o la sua prevedibi in concreto, quanto la rappresentazione del pericolo che la condotta costituisce per
conservazione della garanzia patrimoniale e per la conseguente tutela degli interessi credito (Sez. U. n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. 266805; Sez. 5 n. 54291 del 17/05/2017, Rv. 271837; Sez. 5 n. 13910 del 08/02/2017, Rv. 269388). La norma incriminatrice punisce, in analogia alla disciplina dei reati che offendono comunque il patrimonio, il fatto della sottraz che costituisce, ontologicamente, il proprium di ogni distrazione; sottrazione che si perfeziona nel momento del distacco dei beni dal patrimonio societario anche se il reato viene a esister giuridicamente con la dichiarazione di fallimento. Coerentemente con la natura di reato d pericolo della bancarotta patrimoniale, non si richiede lo specifico intento di recare pregiud ai creditori, essendo sufficiente la consapevolezza della mera possibilità di danno potenzialment derivante alle ragioni creditorie, e, infatti, si è ripetutamente affermato che il dolo può diretto, ma anche indiretto o eventuale, quando il soggetto agisca anche a costo, a rischio, subire una perdita altamente probabile se non certa ( Sez. 5 n. 42568 del 19/06/2018, Rv. 273825; Sez. 5 n. 14783 del 09/03/2018, Rv. 272614; Sez. 5 n. n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739; Sez. 5 n. 10941 del 20/12/1996, Rv. 206542). L’orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di questa Corte in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale afferma, con consolidato canone ermeneutico, che la natura giuridica del delitto in parola è quel di reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico prescindendos riferimento al nesso causale tra la condotta dell’agente e il fallimento. Ciò ancor più o sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo generico sia agevolmente desumibile da evidenti “indici di fraudolenza”, rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta, alla luce condizione patrimoniale e finanziaria della azienda, nel contesto in cui l’impresa ha operato, ne irriducibile estraneità del fatto generatore dello squilibrio tra attività e passività rispett di ragionevolezza imprenditoriale. La verifica di tali indici è considerata necessaria a dar c da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo della integrità del patrimo dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, all’accertame capo all’agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa ( Sez. 5 n 38396 del 23706/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.4. Pertanto, la critica circa la mancata dimostrazione dell’elemento psicologico del reato e nesso di causalità, che ispira le doglianze difensive, non può essere condivisa, in quanto no coerente con l’interpretazione largamente maggioritaria data da questa Corte alla norma incriminatrice e risultando smentita dai risultati di prova illustrati in sentenza.
Capo C) Non colgono nel segno le deduzioni riguardanti il capo C), con cui per escludere l responsabilità del ricorrente per la bancarotta impropria da falso in bilancio – si si sosti assenza di consapevole partecipazione del COGNOME nell’operazione distrattiva, facendo leva sul circostanza del finanziamento di euro 750.000 effettuato dal ricorrente, comportamento che si assume incoerente con tale approccio accusatorio.
3.1. Anche tali rilievi sono stati affrontati criticamente dalla sentenza impugnata che – an una volta effettuando una ricostruzione logica degli accadimenti alla luce di una lett complessiva e sinergica dei risultati dell’istruttoria – ha evidenziato, in primo luogo, c
formazione del bilancio costituisca attività non suscettibile di delega, ai sensi degli artt. 2 4 e 2423 cod. civ., cosicchè tutti gli amministratori, con o senza delega, sono direttament personalmente coinvolti nel dovere di fedele rappresentazione, imposto dalla legge. Quindi, ha fornito una logica ricostruzione della condotta del COGNOMECOGNOME osservando come la sottoscrizione tutta fretta’ del capitale debba essere letta, non già per comprovare la buonafede del COGNOME quanto come il tentativo di evitare a ogni costo il fallimento in quel momento, tacitando le pre creditorie, onde evitare l’emersione delle precedenti condotte distrattive; d’altro cant osserva in sentenza, le ipotesi alternative avanzate in ricorso avrebbero comportato l’immediat emersione della situazione di dissesto e, in ogni caso, il ricorso ad altri soci avrebbe do significare ingannarli sulla situazione della società. Osservazioni della cui tenuta logica non ragione di dubitare.
3.2. Inoltre, la Corte di appello ha individuato anche le falsità contenute nei bilanc risultavano riconoscibili al COGNOME, in ragione della sua competenza ( pg. 32), osservando conclusione, come “o il COGNOME non era a conoscenza della falsità contenute nei bilanci rela agli esercizi 2007 – 2008, che aveva concorso ad approvare senza sollevare obiezioni, oppure aveva omesso di verificare i dati contabili, in tal modo venendo meno consapevolmente al dovere di acquisire tutte le informazioni necessarie all’espletamento del suo mandato”. L’osservazione è coerente con l’orientamento per cui, “in tema di responsabilità – ai sensi dell’art. 40 cpv. cod. pen., art. 223, comma 2, n. 1, I. fa/I. – l’inerzia del so agente assume valenza di rilievo penale non soltanto nell’inerzia doverosa per evitare il dann temuto, ma anche quando l’omissione si traduca nella mancata acquisizione di informazioni necessarie a configurare con esattezza l’evento dannoso per la società. Pertanto, se la norma consente di escludere la responsabilità dell’amministratore che, incolpevolmente (per ragioni d legittimo affidamento), si sia avvalso della notizia pervenutagli, non può ritenersi es l’amministratore che abbia accolto il deficit informativo passivamente (essendo a giorno del sua insufficienza). Infatti, l’art. 2381 c.c., comma 6 esprime l’obbligo di puntuale informa nello svolgimento del mandato gesto rio, obbligo che è oggi nitidamente articolato nella norma formulata con la riforma portata dal D.Lgs. n. 6 del 2003” ( Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Rv. 252804). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3. Risulta, allora, del tutto ragionevole e probatoriamente supportata l’affermazione c l’utilizzo del mezzo fraudolento nella redazione del bilancio, ascrivibile anche al preven “integra con certezza il nesso di causalità richiesto dalla fattispecie di bancarotta c. d. socie alla luce delle coordinate giurisprudenziali, espressamente richiamate dalla Corte di appello, quali, nel delineare la volontà protesa al dissesto necessaria per la integrazione del dolo d fattispecie, sottolineano come essa debba essere intesa non già quale intenzionalità d insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico (Sez. 5, n. 23091 del 29/03/2012, Rv. 252804; conf. Sez. 5, n. 42257 del 06/05/2014, Rv. 260356; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014 Rv. 261446). Nella bancarotta fraudolenta commessa mediante falsità in bilancio o in altre
comunicazioni sociali non si richiede, infatti, il dolo di danno, limitandosi l’art 2621 cod. usare l’avverbio ‘fraudolentemente’, il quale nella comune accezione e nel linguaggio giuridic significa proposito di frode, e cioè, al tempo stesso, volontà di trarre in inganno (animus decipiendi) e intenzione di conseguire attraverso l’inganno un vantaggio (animus fruendi aliqua re), e non anche di recare ad altri un danno (animus nocendi); sicchè, l’agente può essere animato dal proposito di frode senza volere il danno di alcuno, anzi auspicando che esso non si verifichi (Sez. 5, n. 8045 del 14/04/1980,Rv. 145734). E’ sufficiente, pertanto, l’accertamento della volontà dei singoli atti di sottrazione, di occultamento o di dissimulazione, e quind l’agente sia animato dal proposito di frode, senza che possa assumere rilievo, al fine di attenua o giustificare le indicate operazioni, l’eventuale intento di salvaguardare l’avviamento economi e la capacità occupazionale, trasferendo beni e risorse verso altre società, riten maggiormente operative. La salvaguardia delle risorse sociali va, infatti, attuata all’intern soggetto proprietario, nell’interesse dei creditori e dei RAGIONE_SOCIALE che hanno fatto affidament patrimonio e sulla capacità operativa della singola società e non già del gruppo. (Sez. 5, n. 13169 del 26/01/2001, Rv. 218390). Ciò che rileva è la previsione del danno come correlato al profitto, e che tale previsione non abbia distolto l’agente.
3.4. La tenuta logica della sentenza -con riguardo al profilo in esame – non risulta scardin dalle osservazioni difensive, che finiscono per perseguire una rivalutazione delle fonti di pro senza fornire una critica argomentata, alla luce degli elementi posti in luce dai giudici di me ai rilievi puntuali con cui la Corte di appello ha dato conto della consapevolezza dell’impu delle false annotazioni, ed altresì valutando come il ricorrente si fosse determinato per l’aume di capitale, non perché vittima, suo malgrado, delle quelle false informazioni in bilancio, ma, tutto ragionevolmente, osservando come l’operazione di aumento di capitale, lungi dal rendere conto della buona fede dell’imputato, fosse finalizzata a spostare in avanti il fallimento evitare l’emersione delle distrazioni.
4. Capo a2) Non sono fondate le obiezioni formulate in riferimento al capo A2.
Secondo la Difesa ricorrente, in assenza di un segnale d’allarme obiettivamente percepibile non può ritenersi dimostrato l’elemento soggettivo del reato, potendo, al più, ricadere la condo del COGNOME – correlata alla mancata verifica della circostanza che la holding del gruppo RAGIONE_SOCIALE COGNOME deciso di finanziarie l’operazione immobiliare condotta da RAGIONE_SOCIALE – nel novero di quell colpose. Ha sottolineato, a tal proposito, la sentenza impugnata come il ricorrente abbia ignora un percepibile segnale d’allarme, costituito dall’avvio di un’operazione immobiliare onerosa, d parte di una società non operativa e di cui egli era socio al 35%, conoscendone così la mancanza di entrate autonome, sicchè “avrebbe dovuto comprendere che la stessa aveva necessità di essere finanziata dall’esterno, come in effetti era avvenuto con il versamento dell’impor predetto” ( pg. 22). Non è vero, dunque, che la sentenza ha fondato la decisione sulla mera percepibilità del segnale di allarme, in quanto, invece, la valutazione di merito trova support puntuale ragionamento inferenziale, affermandosi in sentenza, in modo chiaro, che la posizione soggettiva del COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, da cui generava un evidente conflitto di inter
e la macroscopicità dell’operazione – in quanto del tutto antieconomica per la fallita, per produttiva di effetti favorevoli solo per RAGIONE_SOCIALE, che non era più una società del gruppo, ment per la fallita si era determinato un depauperamento apprezzabile quantomeno in 500.00 euro, beneficandone egli stesso – costituisce un chiaro segnale di allarme, apprezzabile dall’imputat in ragione delle sue già ricordate competenze. La Corte di appello ha fatto, dunque, corret applicazione della c.d. teoria dei segnali di allarme avuto riguardo alle cointeresse dell’amministratore rispetto ad altre imprese coinvolte e alla irriducibile estraneità de generatore dello squilibrio tra attività e passività rispetto a canoni di ragionevo imprenditoriale ( cfr. Sez. 5, n. 38396/2017, cit.).
5. -Capo A4 – La censura che afferisce al capo A4 – relativa alla cessione distrattiva di alcu partecipazioni detenute dalla società fallita in altre collegate, tra cui la RAGIONE_SOCIALE, dole Difesa anche della mancata riduzione da euro 633.750 a euro 23.750 dell’ammontare della distrazione – è inammissibilmente formulata, in quanto esprime valutazioni di merit sull’apprezzamento del valore delle quote al momento della cessione. In realtà, la Corte appello ha ben chiarito come non risulti credibile la tesi difensiva secondo cui il COGNOME COGNOME stato consapevole solo della prima fase dell’operazione dismissiva, di cui avrebbe condiviso l’utilità, mentre sarebbe stato del tutto inconsapevole della successiva rivendita che, occo sottolinearlo – avvenne proprio a opera di RAGIONE_SOCIALE ( pg. 26). Quanto alla differe di valore delle società cedute, la sentenza spiega, con razionale argomento, come mediante l’operazione dismissiva, si sia determinato un depauperamento delle risorse societarie, correlat al non necessario passaggio attraverso la RAGIONE_SOCIALE. Osservazione che rende priva di consistenza anche l’obiezione difensiva che si concentra sull’importo minimo per sostenere che manchi la prova che tale distrazione avrebbe potuto provocare il fallimento della società.
6. – Capo A7 -Risulta inammissibilmente proposto anche il sesto motivo – che ha riguardo alla natura distrattiva di tre fatture emesse dalla fallita in favore della RAGIONE_SOCIALE – giacchè meramente contestativo della valutazione probatoria, laddove la sentenza impugnata ha preso in considerazione con adeguato vaglio critico la doglianza formulata dall’appellante, condividendo i rilievi del Tribunale, ha escluso che si trattasse di somme riconducibili alla at svolta nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE( pg. 33) dalla dipendente COGNOME, in quanto già muni di un proprio stipendio mensile, e neppure alla intermediazione dello stesso COGNOME per procurate commesse milionarie, in assenza di un riscontro contrattuale. Ha osservato, invece, la Corte di appello, come risulti più credibile – alla luce del ruolo che si è ritenuto esse svolto dal COGNOME, quale figura centrale e autorevole nell’ambito delle vicende in esame, cap di influenzare e condizionare le determinazioni dell’intero gruppo, pur rimanendo nell’ombra che si tratti in realtà della fatturazione di somme elargite per l’attività gestionale da lui, svolta.
7. – Manifestamente infondato il rilievo su bancarotta riparata – da correlarsi al finanziame di 750.00 euro effettuato dal COGNOME in favore della fallita – atteso che a tali fini occorre integrale, non potendo valere in caso di ripianamenti parziali. Difettano, infatti, totalm
presupposti per poter parlare di bancarotta “riparata”, in assenza di una precisa dimostrazion della intervenuta integrale reintegrazione del patrimonio societario prima della dichiarazione fallimento. La bancarotta cosiddetta “riparata” determina l’insussistenza dell’elemento materia del reato e si configura allorchè la sottrazione dei beni venga annullata da un’attività di s contrario, che reintegri il patrimonio dell’impresa prima della soglia cronologica costituita dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori (Sez. 5, n. 577 24/11/2017 Rv. 27192201; Sez. 5, n. 3622 del 19/12/2006, Rv. 236051; Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011, Rv. 249721). È pertanto al permanere o meno di tale pregiudizio, costituente per questo come per altri aspetti l’offesa tipica dei reati di bancarotta, che deve essere rife valutazione sulla sussistenza di un’azione restitutoria idonea a rimuovere gli effetti dist della precedente condotta; non tralasciando di considerare la natura di reati di pericolo c connota i delitti in esame, e che attribuisce valenza lesiva anche alla mera potenzialità d danno per le ragioni dei creditori (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013 Rv. 255576; conf. Sez. 5, n. 12897 del 06/10/1999, Rv. 214860; sez. 5, n. 11633 dell’08/02/2012, Rv, 252307; Sez. 5, n. 3229 del 14/12/2012, Rv. 253932).
7.1. Ricade, dunque, sull’amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione, e quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, l’onere di provare l’esa corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017 Rv. 271922). Come ha osservato la Corte di appello tale prova non è stata fornita dal ricorrente, che non ha dimostrato la corrispondenza tra i versamenti ne casse sociali, da individuarsi nella sottoscrizione dell’aumento di capitale, e l’import complessivi atti distrattivi (pg. 35).
Non sono fondati gli ultimi due motivi, che attingono il trattamento sanzionatorio.
La Corte di appello ha escluso, con motivazione convincente la circostanza attenuante invocata dal ricorrente, osservando come, in effetti, l’aumento di capitale da lui sottoscritto non av la finalità di contenere gli effetti della precedente condotta illecita ma rispondesse all’esigenza di allontanare il fallimento. Trattandosi di valutazione discrezionale che non ri afflitta da evidente illogicità, il motivo si rivela inammissibilmente contestativo, lad sentenza impugnata non incorre nella denunciata contraddittorietà, essendo chiaro, dai passaggi argomentativi della sentenza impugnata, che il diniego della circostanza attenuante si sia fondat sulla considerazione che il COGNOME COGNOME COGNOME realizzare, e non la realizzò, alcuna riparaz economica.
8.1. Infine, non coglie nel segno neppure la doglianza relativa alla determinazione della dura delle pene accessorie fallimentari: non è esatto, infatti, affermare che, a seguito dell’inter della Corte costituzionale, i giudici di merito non possano parannetrare le pene accessorie ex ar 216 u.c. I.f. alla pena principale come effetto penale della pronuncia di condanna impugnata art. 20 cod.pen). E, invero, come è noto, con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 216 u.c. I.f. nella p dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata
dieci anni la inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e l’incapacità per la st durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: « la condanna per dei fatti previsti dal presente articolo importa la inabilitazione all’esercizio di una commerciale e l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci a
Nella necessità di dovere individuare un criterio al quale il giudice deve attenersi rideternninazione della durata della pena accessoria, non più fissa (dieci ), ma indicata solo massimo, le Sezioni Unite, intervenute successivamente alla predetta declaratoria di incostituzionalità, hanno affermato che le pene accessorie previste dall’art. 216 leg fallimentare, nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Cor Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di dura non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di sui all’art cod.pen.” ( Sez. U – , n. 28910 del 28/02/2019, SURACI, Rv. 276286). Le Sezioni Unite ‘Suraci’ hanno considerato che la piena realizzazione dello specifico finalismo preventivo, al quale son preordinate le pene complementari, richiede una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamen deve riprodurre la durata della pena principale. “Risultato questo conseguibile soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell’ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla scorta di una valutazione discreziona che si avvalga della ricostruzione probatoria dell’episodio criminoso e dei parametri dell’art. cod. pen., e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione.”
Ciò che si richiede, oggi, è che la durata delle pene accessorie sia determinata in concreto da giudice sulla base dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., da parametrarsi, con spec e adeguata motivazione, alla funzione preventiva ed interdittiva delle stesse. (Sez. 5 n. 36256 del 22/10/2020, Rv. 280488). Con l’ulteriore precisazione che, ove la durata sia determinata in misura superiore alla media edittale, è necessaria una specifica motivazione in ordine ai crit soggettivi e oggettivi di cui all’art. 133 cod. pen., tenendo conto della funzione rieduca retributiva e preventiva della pena, ancor più ove sussista divaricazione nel trattamen sanzionatorio complessivo tra pena principale, irrogata nel minimo, e pene accessorie fissate ne massimo ( Sez. 5 – , n. 11329 del 09/12/2019 (dep. 2020 ), Rv. 278788; conf. Sez. 5 – , n. 1947 del 03/11/2020 (dep. 2021 ) Rv. 280668).
8.1.1. Venendo al caso di specie, la Corte di appello ha dato atto della necessità di rivalutar decisione di primo grado, implicitamente facendo richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale, e ha ritenuto di commisurare le sanzioni accessorie alla pena principale, peralt individuata in misura di poco superiore al minimo edittale, in tal modo, esprimendo implicitamente, un giudizio di congruità. Traslando nella presente sede i criteri elaborat consolidata giurisprudenza in tema di pena principale – alla luce della identità dei parame normativi ( artt. 132 – 133 cod. pen. ) a cui fare riferimento nel formulare la valuta finalizzata alla individuazione in concreto della pena da irrogare – appare evidente che la Co di appello ha calibrato la durata delle sanzioni accessorie secondo i parametri di gravità del fa
e della capacità a delinquere del ricorrente che consentono di ritenerla coerente con i cri valutativi evidenziati dalla decisione costituzionale ed alle precisazioni contenute nella succes sentenza ‘Suraci delle Sezioni Unite.
8.1.2. Giova, altresì, considerare, che, poiché la graduazione della pena rientra nel discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negl 132 e 133 cod. pen., certamente non può ritenersi ammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2023
Il Consigliere estensore