Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40093 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40093 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
REPUBBLICA ITALIANA
Data Udienza: 11/11/2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 1352/2025
COGNOME COGNOME
Relatore –
UP – 11/11/2025
EGLE PILLA
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
IRENE SCORDAMAGLIA
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a FABRIANO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a FABRIANO il DATA_NASCITA
NOME nata in GERMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2025 della Corte d’appello di Ancona
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le memorie presentate nell’interesse degli imputati.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 30.1.2025, la Corte di Appello di Ancona, all’esito di trattazione in pubblica udienza, ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, che li aveva dichiarati colpevoli dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale a loro ascritti ai capi 1 e 2 dell’imputazione.
In particolare, ai predetti è contestato di avere, nella qualità di amministratori della RAGIONE_SOCIALE, poi dichiarata fallita nel 2015, distratto/dissipato (capo 1) cespiti della società RAGIONE_SOCIALE, mediante rinuncia ad un credito vantato dalla stessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, ad essi riconducibile, nonché mediante pagamenti giustificati come restituzione di prestiti in favore della RAGIONE_SOCIALE, sempre ad essi riconducibile, e di avere (capo 2, a, b, c) rimborsato a COGNOME NOME e a COGNOME finanziamenti tramite cessioni di quote e crediti nonché la somma di euro 35.000 in favore alla società RAGIONE_SOCIALE, nell’anno 2014, registrata in avere come ‘rientro prestito RAGIONE_SOCIALE‘ (così precisata l’imputazione dal P.M. all’udienza del 20.5.2021).
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Il primo motivo reitera l’eccezione di nullità del capo di imputazione 2c per indeterminatezza, e quindi del decreto che dispone il giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare del 13.1.2021, evidenziando come il giudice di merito sia incorso in violazione di legge con particolare riferimento all’art. 517 c.p.p., consentendo al Pubblico ministero, all’udienza dibattimentale del 20.5.2021, di precisare e integrare l’imputazione palesemente incompleta (originariamente riportante alla lettera c) del capo 2 unicamente la seguente espressione ‘alla società RAGIONE_SOCIALE euro 35.000′ priva di riferimento alla condotta che si assume tenuta costituente requisito strutturale essenziale del reato), anziché dichiarare la eccepita nullità del decreto e restituire gli atti al Pubblico ministero. Peraltro, con notifica del verbale contenente l’integrazione agli imputati assenti, non accompagnata, in violazione dei diritti di difesa, ex art 178 lett. c) c.p.p., dall’avvertimento di potere optare per i riti alternativi.
Il giudice del dibattimento che rilevi la genericità o l’indeterminatezza del fatto di cui al capo di imputazione, a differenza di quello dell’udienza preliminare, deve dichiarare nullo il decreto introduttivo del giudizio, ai sensi dell’art. 429 comma 2 c.p.p., RAGIONE_SOCIALE sollecitare il pubblico ministero ad integrare l’accusa.
All’applicazione, in sede dibattimentale, della sequenza procedimentale prevista per l’udienza preliminare, che prevede appunto dapprima l’invito ad emendare le eventuali lacune dell’imputazione e poi, in caso di persistenza di un conflitto tra pubblico ministero e giudice, la restituzione degli atti, osta la circostanza che in dibattimento non vi è più quella necessità di giungere a una deRAGIONE_SOCIALEtività del capo di imputazione quanto più aderente alle risultanze delle indagini perché la deRAGIONE_SOCIALEtività è stata già raggiunta al momento dell’emissione del decreto che dispone il giudizio. Ed invero, mentre la fase dell’udienza preliminare è contraddistinta dalla fluidità,
dall’ottica di giungere ad un’imputazione coerente agli atti, dopo c’è la cristallizzazione che deve reggere l’urto del dibattimento. Prima c’è la possibilità per l’imputato di richiedere fino alla discussione i riti alternativi, dopo la rigidità di un’imputazione deRAGIONE_SOCIALEtiva rispetto alla quale operano altrettanti rigidi oneri di attivazione (tempestiva presentazione della lista testi, specificazione dei capitoli di prova, deRAGIONE_SOCIALEtiva impostazione della strategia di difesa appropriata a quell’imputazione data e ormai cristallizzata in atti).
Tale impostazione trova riscontro nella giurisprudenza di legittimità, in diverse sue pronunce che hanno affermato appunto che il giudice del dibattimento, in casi analoghi a quello oggetto di discussione, deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio e non è tenuto alla preventiva sollecitazione del PM ad integrare o precisare la contestazione; tuttora valida rispetto al caso di specie che ratione temporis va valutato alla stregua della disciplina anteriforma Cartabia.
Anche la pronuncia delle Sezioni Unite Battistella n.5307/2007, inerisce al caso dell’udienza preliminare affermando un principio non estensibile al dibattimento.
E quanto alla possibilità di effettuare delle modifiche o integrazioni dell’imputazione anche nella fase dibattimentale ai sensi degli artt. 516-518 c.p.p., con restituzione in termini per l’esercizio di alcune facoltà, si rappresenta che tale strumento non può essere impiegato per connotare di determinatezza ciò che non l’aveva originariamente ma per, alla luce degli accadimenti istruttori, modificare l’originaria imputazione, ben delineata nella sua prospettazione originaria, ovvero per contestare fatti o circostanze aggravanti emersi nel dibattimento.
In ogni caso l’operatività di tali disposizioni può trovare spazio solo dopo che è stato dichiarato aperto il dibattimento, così come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui la modifica dell’imputazione e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura del dibattimento, e prima dell’espletamento dell’istruttoria dibattimentale, e quindi anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal Pubblico ministero corso delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 45298 del 14.10.2015).
Si rappresenta infine, riguardo alla notifica del verbale di udienza contenente unicamente la nuova contestazione ex art. 517 cod. proc. pen., che il mancato avviso della possibilità di accedere ai riti alternativi -che, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale di legittimità deve essere nuovamente effettuato all’imputato nei casi sopramenzionati, proprio perché funzionale al tempestivo esercizio del diritto di difesa – comporta ulteriore profilo di nullità rispetto al caso di specie.
Ciò in ragione del fatto che, essendo già pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza la suddetta facoltà, si deve privilegiare la lettura costituzionalmente
orientata degli articoli 516 e 517 del codice di rito, con conseguente declaratoria di nullità ex art. 178. comma 1, lett. c) dell’ordinanza. Tale conclusione non è poi così peregrina, atteso che tale è la soluzione adottata dal legislatore nel riformulato l’articolo 520, comma 1, del codice di rito.
Ove non si ritenesse di accedere a tale interpretazione, si eccepisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che all’imputato venga notificato unitamente al verbale di udienza contenente la contestazione del reato connesso l’avviso che possa avvalersi di uno dei riti speciali.
Quindi si conclude per l’annullamento della sentenza impugnata con restituzione degli atti al P.M. limitatamente al capo 2c dell’imputazione; in subordine, si chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell’articolo 517 nei termini anzidetti.
2.2.Col secondo motivo si deduce la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente l’elemento oggettivo del delitto di bancarotta per distrazione o dissipazione di cui alla prima parte del capo 1 dell’imputazione, laddove dalla rinuncia al credito di 1.749.449,18 euro vantato dalla RAGIONE_SOCIALE verso la società controllata RAGIONE_SOCIALE sono derivati effetti compensativi positivi sia per la controllata ma anche e soprattutto per la fallita.
2.3.Col terzo motivo si deduce la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato ai capi 2a e 2b in relazione ai rimborsi ai soci finanziatori, effettuati dagli imputati allorquando non si era ancora manifestato lo stato di insolvenza della società, delineatosi nel 2013 e nel 2014 ma reso conoscibile agli amministratori solo a partire dal bilancio di esercizio relativo a quell’anno.
2.4.Col quarto motivo si deduce la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto la ricorrenza di entrambi gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione ai fatti contestati al capo 1, parte seconda, e al capo 2c dell’imputazione. I versamenti effettuati dalla società RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE, sia quelli per un ammontare complessivo di euro 163.600 (in parte, per euro 112.000, rientrati) che quelli per complessivi euro 35.300, sono in realtà sorretti da prestiti a monte intervenuti da parte della seconda in favore della prima, sicché in relazione ad essi non può parlarsi di condotte distrattive.
2.5.Col quinto motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione per avere la Corte di appello, in relazione alle restituzioni delle somme di denaro di cui al capo 1, seconda parte, e al capo 2c in favore della RAGIONE_SOCIALE e di quelle di cui ai capi 2a e 2b in favore dei
soci finanziatori, ravvisato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale invece che quello di bancarotta preferenziale, pur essendosi trattato di mera restituzione di finanziamenti erogati dagli imputati e dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di mutuo e non in conto capitale.
Con la conseguenza che essi non possono configurare atti distrattivi secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità che anche di recente ha ribadito la distinzione tra versamenti in conto capitale, in conto di futuro aumento di capitale e finanziamenti del socio a titolo di mutuo. I primi sono versamenti effettuati dai soci a favore della società RAGIONE_SOCIALE alcun diritto di rimborso, e l’erogazione avviene a titolo di capitale di rischio, e conseguentemente, essi, non possono dar luogo a crediti esigibili nel corso della vita della società e possono essere richiesti in restituzione solo a seguito dello scioglimento della stessa nei limiti del residuo attivo del bilancio di liquidazione. Relativamente ai secondi, cioè ai finanziamenti a titolo di mutuo, l’erogazione avviene invece a titolo di capitale di credito e attribuisce ai soci il diritto alla loro restituzione durante la vita della società. Tali finanziamenti costituiscono una posta passiva dello stato patrimoniale in quanto rappresentano dei debiti della società nei confronti dei soci. Nel caso di specie i versamenti sono stati erogati dagli imputati e dalla RAGIONE_SOCIALE a titolo di mutuo e non in conto capitale come agevolmente emerge dall’esame dei partitari. La natura di tali finanziamenti alla stregua di finanziamenti a titolo di mutuo trova conferma anche nella data in cui sono stati operati risalendo i primi, quelli effettuati dagli imputati, ai mesi di agosto e ottobre 2013 e il secondo, quello effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE, al gennaio 2005.
Facendo applicazione dei principi di diritto affermati dalla Cassazione, quindi, in ragione della natura del versamento a titolo di mutuo e delle date in cui essi sono stati disposti prima della manifestazione economica del dissesto e quindi della conoscibilità dell’insolvenza in cui l’azienda versava, palesatasi non prima del 2014, appare indiscutibile la ricorrenza dell’elemento oggettivo della meno grave fattispecie di bancarotta fraudolenta preferenziale.
I ricorsi, proposti successivamente al 30.6.2024, sono stati trattati – ai sensi dell’art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in asRAGIONE_SOCIALE di richiesta di trattazione orale, RAGIONE_SOCIALE l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi i ricorsi;
il difensore degli imputati ha, con le memorie in atti, insistito nell’accoglimento del ricorso, contro-deducendo ai rilievi del P.g.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato limitatamente alle ipotesi di versamento di somme in favore della RAGIONE_SOCIALE contestate nella seconda parte del capo 1 e alla lettera c) del capo 2, oggetto di censure col quarto e quinto motivo dell’impugnazione. Esso è invece infondato in relazione agli altri motivi di ricorso afferenti la eccepita nullità del decreto che dispone il giudizio in relazione al capo 2c dell’imputazione e le ulteriori condotte ascritte ai ricorrenti al capo 1 prima parte e al capo 2a e 2b.
1.1. Infondato è innanzitutto il primo motivo di ricorso, con cui viene reiterata l’eccezione di nullità del capo 2c di imputazione per la sua indeterminatezza originaria, non emendabile, a parere della difesa, attraverso la modifica dell’imputazione consentita dalla Corte di appello al P.m.; questi, che all’esito della eccezione difensiva di genericità, aveva proceduto a precisare ed integrare un’imputazione palesemente incompleta, laddove l’unico rimedio attuabile sarebbe stato la restituzione degli atti al Pubblico Ministero; ciò era peraltro accaduto RAGIONE_SOCIALE che all’esito della modifica venissero dati agli imputati gli avvisi circa la possibilità di adire i riti alternativi.
1.1.1.Pur a voler ritenere che la questione posta col primo motivo di ricorso abbia un suo fondamento riguardo alla natura dell’integrazione apportata dal P.m. all’udienza del 20.5.2021 nella fase delle questioni preliminari, quale modifica dell’originaria imputazione e non mera precisazione di essa, come affermato dalla Corte di merito (in quanto consistita nell’aggiunta del verbo ‘rimborsavano’ che già reggeva le precedenti proposizioni e nell’aggiunta ad euro 35.000 ‘registrati in avere come rientro prestito RAGIONE_SOCIALE‘), si deve comunque concludere per il rigetto, non risultando corretti innanzitutto i presupposti giuridici su cui essa si fonda.
Essa si fonda innanzitutto sull’erroneo presupposto della cristallizzazione dell’imputazione contenuta nel decreto che dispone il giudizio, che impedirebbe la revisione della stessa nella fase dibattimentale per superare la genericità originaria del capo d’imputazione, che nella prospettazione difensiva – che nel caso di specie nemmeno si era doluta di tale genericità all’udienza preliminare – rimarrebbe quindi irrimediabilmente nullo per genericità.
È invece certa la possibilità della modifica dell’imputazione, e financo delle contestazioni suppletive, in dibattimento, essendo essa espressamente prevista e disciplinata dal codice di procedura penale agli artt. 516 e sgg. del capo IV del titolo II del Libro VII dedicato al giudizio.
Né tale facoltà potrebbe ritenersi preclusa, a differenza di quanto assume la difesa, allorquando, come nel caso di specie, non si fondi sulle nuove emergenze
dibattimentali e sia esercitata prima dell’apertura del dibattimento e dell’inizio dell’istruttoria dibattimentale.
E’ invero pacifico che, come statuito da questa Corte nel suo massimo consesso, in tema di nuove contestazioni, la modifica dell’imputazione di cui all’art. 516 c.p.p. e la contestazione di un reato concorrente o di una circostanza aggravante di cui all’art. 517 c.p.p. possono essere effettuate dopo l’avvenuta apertura del dibattimento e prima dell’espletamento dell’istruzione dibattimentale, e dunque anche sulla sola base degli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari (Sez. U, Sentenza n. 4 del 28/10/1998, dep. 11/03/1999, Rv. 212757 – 01, principio riaffermato tra le altre pronunce, da Sez. 2, Sentenza n. 45298 del 14/10/2015, Rv. 264903 – 01).
Ciò che balza in rilievo è che al Pubblico Ministero è consentito modificare l’imputazione in base agli elementi d’accusa già acquisiti nelle indagini preliminari e che, a sua volta, l’imputato, posto a conoscenza degli elementi di accusa, possa sin dall’inizio del dibattimento contrastarli efficacemente.
‘Ora – argomentano le Sezioni Unite nella pronuncia suindicata – è vero che la tendenziale parità delle parti, cui si ispira la logica del sistema accusatorio nell’esaltare il principio del contraddittorio – richiede che il pubblico ministero formuli l’imputazione in base agli elementi d’accusa già acquisiti nelle indagini preliminari (artt. 405-407 c.p.p.) e che, a sua volta, l’imputato, posto a conoscenza degli elementi di accusa, possa sin dall’inizio del dibattimento contrastarli efficacemente. Ma ciò non può comportare, come ineluttabile conseguenza, che, se il pubblico ministero, per inerzia o errore, abbia omesso in parte la contestazione di elementi di accusa già acquisiti, non possa provvedervi poi nel dibattimento, e sin dal suo inizio, apportando le necessarie modifiche all’imputazione’.
Né il principio del contraddittorio e del diritto di difesa potrebbe comportare, secondo questo Collegio, che il P.m. non possa procedere alla correzione integrativa, come nel caso di specie, ancor prima dell’apertura del dibattimento, nella fase immediatamente antecedente ad essa (non si rinvengono ragioni preclusive espresse in tal senso nella stessa pronuncia delle Sezioni Unite citata). La sola circostanza che si versi nella fase in cui non si è ancora formalmente dichiarato aperto il dibattimento non può risolversi di per sé, a differenza di quanto pure contesta la difesa, in una preclusione della modifica dell’imputazione, risultando anzi in tal modo il difensore già da prima posto in condizione di interloquire e meglio organizzare la difesa.
È invero altrettanto pacifico che a fronte dell’esercizio di tale facoltà da parte del Pubblico Ministero, RAGIONE_SOCIALE specifici limiti temporali o di fonte stante il generale principio di non regressione del procedimento (in tal senso le ordinanze nn. 236/2005 e 286/2002 della Corte Costituzionale), l’imputato ha facoltà di chiedere al giudice
un termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta di nuove prove o il diritto ad essere rimesso in termini per chiedere riti alternativi o l’oblazione (tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 8631 del 21/09/2015, dep. 02/03/2016, Rv. 266081 – 01; sul versante costituzionale, si segnalano le diverse rilevanti pronunce della Corte Costituzionale, che hanno gettato le basi del ragionare di questa Corte, tra le quali si indicano, a titolo esemplificativo, la n. 333/2009 e la n. 273 del 2014. Quest’ultima ha in particolare osservato che ‘le fattispecie regolate dagli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. sono già state, del resto, accomunate da questa Corte nelle analoghe declaratorie di illegittimità costituzionale inerenti alle contestazioni dibattimentali cosiddette ‘tardive’ o ‘patologiche’, relative, cioè, a fatti che già risultavano dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale: contestazioni che una consolidata giurisprudenza di legittimità reputa ammissibili, malgrado il tenore letterale apparentemente contrario delle citate disposizioni del codice di rito (sentenze n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994, concernenti, rispettivamente, il giudizio abbreviato e il ‘patteggiamento’). Altrettanto è avvenuto – a prescindere da ogni distinzione fra contestazioni ‘fisiologiche’ e ‘patologiche’ con riguardo alla mancata previsione della facoltà dell’imputato di presentare domanda di oblazione in rapporto al reato oggetto della nuova contestazione (sentenza n. 530 del 1995).
Avendo la difesa sollevato anche il tema del carattere non abnorme del provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto che dispone il giudizio in luogo di invitare il P.M. a integrare il capo d’imputazione, competendo tale facoltà solo al giudice dell’udienza preliminare, è solo il caso di aggiungere – sebbene nella fattispecie non vi sia stata una sollecitazione da parte del giudice alla modifica dell’imputazione, avendovi il P.m. proceduto di sua iniziativa a fronte dell’eccezione difensiva di nullità per genericità -che in ogni caso l’inquadramento sistematico di rango costituzionale – al quale risulta essersi da ultimo conformata la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), attraverso l’attuale previsione espressa dell’invito al P.M. di modificare l’imputazione da parte del giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale (disciplinata dall’art. 554-bis cod. proc. pen., introdotto dalla Riforma Cartabia d.lgs. n. 150/2022, art. 32 comma 1 lett. d), invito espressamente previsto dal comma 5 dell’art. 554-bis proprio al fine di ovviarsi ad eventuale nullità dell’imputazione per genericità nell’ottica di evitare una regressione del procedimento – impone di ritenere del tutto compatibile col sistema, che mira per un verso alla completezza dell’imputazione e per altro verso a scongiurare inutili regressioni del procedimento, la possibilità di una modifica dell’imputazione (generica) successivamente all’udienza preliminare – in dibattimento
o in fase predibattimentale – da parte del P.M., sia che vi proceda autonomamente che su sollecitazione del giudice.
Una corretta complessiva impostazione sistematica della questione impone di ritenere che anche al giudice del dibattimento instaurato a seguito di udienza preliminare competa la possibilità della sollecitazione dell’organo dell’accusa a rideRAGIONE_SOCIALEre l’imputazione e a maggior ragione di valutare se tale rideRAGIONE_SOCIALEzione, ove mossa da iniziativa autonoma del pubblico ministero, consenta – come nel caso di specie – di prevenire o evitare l’invalidità dell’imputazione.
Anche nel caso previsto dall’art. 554-bis c.p.p. si pone rimedio ad un’imputazione contenuta nel decreto di citazione a giudizio. Laddove la circostanza che il decreto che dispone il giudizio sia stato emesso all’esito dell’udienza preliminare nel cui contraddittorio già avrebbe potuto ovviarsi alla genericità dell’imputazione ex art. 421 cod. proc. pen. come modificato al primo comma dal d.lgs. n. 150/22 non può risolversi in un fattore preclusivo di una modifica che intervenga solo al dibattimento, o, come nel caso di specie, nella fase predibattimentale, essedo identica la ratio di rendere chiara e precisa l’imputazione e di apprestare rimedi quando essa tale non sia e di evitare nullità comportanti la regressione e l’allungamento dei tempi del processo; e ciò a maggior ragione nel caso in cui la relativa eccezione di genericità dell’imputazione sia stata, come nel caso di specie, sollevata dalla difesa solo in tale, successivo, momento processuale.
Sicché deve concludersi che permane la possibilità da parte del P.M. di integrare l’imputazione incompleta, rimanendo validi i precedenti principi di questa Corte dettati anche a Sezioni Unite, sopra richiamati, che consentono, per altro verso, come detto, anche di preservare il contraddittorio e il diritto di difesa (grazie al decisum della Corte Costituzionale che è intervenuta più volte in tema di facoltà difensive conseguenti alla modifica dell’imputazione).
1.1.2. Ciò posto, quanto all’ulteriore rilievo difensivo circa il mancato avviso della facoltà di accedere ai riti alternativi a seguito dell’intervenuta modifica dell’imputazione, del quale non vi è traccia nel verbale dell’udienza del 20.5.2021, né altrove, necessitano le considerazioni che seguono.
Innanzitutto, questa Corte ha già avuto modo di affermare al riguardo che l’avvertimento, a pena di nullità, della facoltà di chiedere riti alternativi non è dovuto, in relazione all’avviso di fissazione della udienza preliminare, poiché la previsione di tale avvertimento, a garanzia del diritto alla difesa, è imposta solo quando il termine di decadenza per tale richiesta cade prima e al di fuori di una fase processuale nella quale l’imputato sia assistito dal difensore (Così tra tante,
Sez. 5, Sentenza n. 47999 del 27/05/2016, Rv. 268466 – 01).
Tale indirizzo giurisprudenziale ha in realtà fatto proprio quello della Corte Costituzionale, che, anche con l’ordinanza n. 309/2005 – con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 419, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per l’omessa previsione dell’avvertimento circa la facoltà di chiedere i riti alternativi – , ha affermato che l’art. 552 cod. proc. pen. è erroneamente evocato come tertium comparationis ribadendo che l’omessa previsione dell’avvertimento a pena di nullità circa la facoltà di chiedere i riti alternativi non viola gli artt. 3 e 24 Cost. nel caso in cui il termine di decadenza è posto all’interno di fasi quali il dibattimento o l’udienza preliminare, in quanto in tali casi l’informazione circa la facoltà di chiedere i riti è comunque assicurata dalla preRAGIONE_SOCIALE obbligatoria e dall’assistenza del difensore (e ha richiamato le sue precedenti pronunce, sentenza n. 148 del 2004, in riferimento alla medesima norma denunciata, ordinanza n. 484 del 2002, nonché, in relazione alla citazione a giudizio davanti al giudice di pace, tra molte, ordinanze numeri 56, 55 e 11 del 2004, 231 del 2003).
Rimanendo ancorati a tale impostazione, risulta evidente che, cadendo, nel caso di specie, la possibilità di chiedere il rito alternativo – o gli altri mezzi di deRAGIONE_SOCIALEzione del giudizio apprestati dalla legge – nell’ambito del giudizio, ossia in una fase in cui, come ha affermato innanzitutto la Corte Costituzionale, l’informazione circa la facoltà di chiedere i riti è comunque assicurata dalla preRAGIONE_SOCIALE obbligatoria e dall’assistenza del difensore, non possa avere spazio la nullità dedotta dalla difesa per omesso avviso agli imputati, da parte del giudice, di accedere ai riti alternativi.
In ogni caso, pure a voler accedere ad un’interpretazione più ampia alla luce del nuovo disposto normativo di cui all’art. 554-ter cod. proc. pen. si dovrebbe comunque concludere per la saNOMEria della nullità.
L’art. 554- ter ha invero stabilito che l’istanza di giudizio abbreviato, di applicazione della pena, di sospensione del processo con messa alla prova nonché la domanda di oblazione sono proposte a pena di decadenza prima della pronuncia della sentenza di cui al comma 1 del medesimo articolo, che è emessa dal giudice nell’ambito dell’udienza di comparizione predibattimentale, prevista dall’art. 554-bis c.p.p. a seguito di citazione diretta, che, per espressa previsione di cui all’art. 552, comma 1, lett. f, cod. proc. pen., continua a dover contenere l’avviso relativo ai riti alternativi e alle altre facoltà deRAGIONE_SOCIALEtorie, nonostante la decadenza da esse cada, appunto, come detto, nell’ambito di un’udienza in cui è prevista la partecipazione necessaria del difensore dell’imputato.
Il fatto che il legislatore abbia inteso lasciare la previsione dell’avviso in argomento nonostante la decadenza dai riti alternativi e dalle altre facoltà deRAGIONE_SOCIALEtorie non ricada più nella fase antecedente al giudizio potrebbe risolversi – ma non
necessariamente perché potrebbe essersi trattato di un mancato coordinamento con la nuova previsione dell’udienza predibattimentale – in un segno della innovata volontà di ritenere necessario l’avviso de quo anche quando la decadenza cade in una fase in cui è obbligatoria la preRAGIONE_SOCIALE della difesa ed assicurata quindi la sua assistenza.
In ogni caso, come detto, si tratterebbe di nullità a regime intermedio, verificatasi nel caso di specie in preRAGIONE_SOCIALE della difesa, che nulla eccepiva al riguardo né nell’immediatezza né alle successive udienze.
Sicché si deve concludere per la saNOMEria di tale nullità, tardivamente eccepita con l’atto di appello (cfr. tra tante, Sez. 2, sentenza n. 28153 del 16/06/2010, Rv. 247938-01, che ha affermato che l’omessa formulazione dell’avviso all’imputato, nel giudizio direttissimo, della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, integra una nullità di ordine generale di cui all’art. 178, comma primo lett. c), cod. proc. pen., che è sanata ove non eccepita, dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento).
1.2. Infondato è, nel suo complesso, anche il secondo motivo di ricorso che attinge la ritenuta configurazione del delitto di bancarotta per distrazione mediante rinuncia a crediti per complessivi euro 1.749.000,00, vantati dalla fallita RAGIONE_SOCIALE verso la società partecipata RAGIONE_SOCIALE, riconducibile sempre ai COGNOME, per i canoni – e quant’altro dovuto – dalla CHT in virtù del contratto di affitto dell’immobile con essa stipulato (di cui alla prima parte del capo 1 dell’imputazione).
Esso è per altro verso anche reiterativo ed aspecifico, avendo le conformi pronunce di primo e secondo grado già ampiamente approfondito i temi che il ricorso tenta di rimettere nuovamente in discussione nella presente sede.
Innanzitutto, il ricorso assume che la rinuncia ai crediti risulterebbe controbilanciata dal consistente introito di denaro che la difesa indica come derivato dal pagamento di parte dei canoni versati dalla affittuaria CHT alla RAGIONE_SOCIALE, somma che sottratta al valore del credito rinunciato consentirebbe di ridurre l’impatto della rinuncia sulla garanzia dei creditori.
Trattasi, tuttavia, di valori non comparabili ai RAGIONE_SOCIALE della valutazione in argomento che ha ad oggetto la rinuncia al credito indipendentemente dall’eventuali pagamento di una parte dei canoni che in quanto dovuti non possono evidentemente rientrare nell’ambito di una sorta di compensazione tra ciò che si è rinunciato e ciò che è stato dato. Come si dirà infra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale è un reato di pericolo, e ai RAGIONE_SOCIALE della sua integrazione è sufficiente che risulti intaccata la garanzia patrimoniale e che siano quindi esposte a pericolo le ragioni creditorie, salva l’ipotesi dell’intervento di una condotta riparativa che non può evidentemente identificarsi nell’avvenuto pagamento di una parte dei canoni dovuti.
Assume, per altro verso, la difesa che alla rinuncia sarebbe comunque conseguito un aumento del valore della partecipazione della RAGIONE_SOCIALE nella CHT, circostanza rimasta, tuttavia, affidata alla mera generica prospettazione difensiva che si è limitata a tale annotazione, RAGIONE_SOCIALE avallare neppure per ipotesi che la rinuncia in questione, riducendo il debito della partecipata, si sia risolta in un conferimento ed abbia comportato un aumento – effettivo – di capitale della partecipata (la stessa difesa deRAGIONE_SOCIALEsce l’operazione come una patrimonializzazione o ricapitalizzazione indiretta, più che come una capitalizzazione vera e propria, che avrebbe consentito alla CHT di evitare il determinarsi dei presupposti di cui agli artt. 2842-bis e ter cod. civ., che disciplinano la fattispecie di riduzione del capitale per perdita e di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, e alla RAGIONE_SOCIALE di evitare di dover ripristinare il capitale sociale della partecipata CHT con una somma non inferiore a euro 600.000 per rendere il patrimonio netto della CHT positivo, salvo poi ammettere, anche nell’atto di appello, che la CHT all’epoca versava da tempo in una disastrosa situazione finanziaria).
Incentra, la difesa, più in generale, la censura sulla pretesa sussistenza di effetti compensativi positivi che sarebbero derivati dalla rinuncia al credito per la partecipata e, sia pure, indirettamente anche e soprattutto per la fallita.
Ma le sue deduzioni rimangono anche in tal caso affidate a mere prospettazioni prive di addentellati concreti e specifici, come già hanno giustamente osservato i giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado.
Nell’ottica difensiva, la rinuncia al credito avrebbe, in buona sostanza, consentito – in base ad un ragionamento rimasto nel suo complesso ipotetico e congetturale – non solo alla RAGIONE_SOCIALE di evitare l’esborso di euro 600.000, ma anche di far fronte alla crisi di liquidità della società debitrice del canone di locazione e di recare vantaggio alla RAGIONE_SOCIALE anche da tale punto di vista.
Si era trattato, in altri termini, dell’unico modo per assicurarsi la possibilità del futuro pagamento dei canoni. Mantenendo in vita la società affittuaria – in asRAGIONE_SOCIALE di soluzioni alternative circa la possibilità di trovare un altro soggetto disponibile ad affittare l’immobile nel periodo in cui fu stipulato il contratto contrassegNOME, nel fabrianese, in cui operava la società, dalla crisi del settore immobiliare – si realizzava anche l’interesse della locatrice – oramai ridimensionata società immobiliare avendo cessato di svolgere l’attività sua propria nel 2006 – che si alimentava unicamente attraverso l’affitto del bene locato, che aveva comunque consentito di introitare cospicue somme di denaro (che superavano l’entità del credito rinunciato).
Evidenti sono i limiti di tale impostazione che ritiene di poter suffragare la natura non distrattiva dell’atto, ovvero la riconducibilità della rinuncia ad un atto gestorio nell’interesse della società che l’ha compiuto, sulla base di mere congetture
ed ipotesi legate alla prospettiva, incerta e futura, di favorirsi in tal modo la ripresa del pagamento del canone da parte dell’affittuaria.
Laddove peraltro la rinuncia ad un credito non si risolve per la debitrice in un mezzo di acquisizione di liquidità, né essa, per altro verso, potrebbe costituire una soluzione appagante per la creditrice risultando piuttosto ragionevole attendersi nel caso in cui il debitore versi in crisi di liquidità una dilazione e non già una rinuncia al credito.
A ciò si aggiunga, annota la Corte di merito, che nonostante, appunto, l’affittuaria-debitrice avesse già, nei fatti, dimostrato di non essere più in grado di assicurare il pagamento del canone, il contratto di affitto era stato rinnovato nel 2013, ad ulteriore dimostrazione che l’operazione era stata a favore – esclusivo – della affittuaria. A fronte della società RAGIONE_SOCIALE, che non era oramai più operativa e in disavanzo da tempo, si era, in buona sostanza, passati alla CHT – già destinataria del ramo di azienda della società poi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE – sempre riconducibile ai COGNOME, per proseguire con essa l’attività d’impresa a spese di RAGIONE_SOCIALE.
Per il Tribunale e la Corte di merito gli atti in questione erano stati posti in essere in modo consapevole per depauperare i creditori di COGNOME, ente che già in quegli anni era in grave difficoltà economica, posto che le utilità economiche conseguite di sicuro erano confluite nel patrimonio degli imputati che non le avevano certo impiegate per le finalità di COGNOME.
Si annota nella sentenza di primo grado che a partire dal 2009 il margine di tesoreria era diventato negativo, segno di un significativo squilibrio e difficoltà finanziarie, tanto più se si considera il tipo di attività esercitata, così come in perdita, progressivamente sempre maggiore, si erano chiusi i bilanci relativi agli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014. Dal 2011 erano iniziate le prime difficoltà aziendali anche a livello economico (ROE negativo) che si aggiungevano a quelle già rilevate di ordine finanziario, e dal 2013 tutti gli indici economici diventavano negativi. La società coerentemente con tali rilievi non era stata più in grado di onorare il mutuo ipotecario con Unicredit sin dal 2012 e non riusciva a far fronte neppure alla rateizzazione concordata con l’Erario omettendo il pagamento della rata scadente il 3 luglio 2012 e per questo riceveva in data 8 gennaio 2013 l’escussione della polizza fideiussoria per complessivi euro 606.559,79, con conseguente pagamento da parte dei garanti (che daranno luogo alle condotte descritte al capo 2 lettera a) e lettera b).
In tale contesto, l’unica fonte di reddito di RAGIONE_SOCIALE conseguente al radicale mutamento dell’oggetto sociale intervenuto nel 2006, id. est il canone di locazione per l’immobile stabilimento industriale condotto da CHT, peraltro drasticamente ridotto nel gennaio 2013 con la sottoscrizione di un nuovo contratto, non veniva percepita né regolarmente né integralmente.
La Corte di appello nel proseguire nella disamina della vicenda, ha, a sua volta, già posto in rilievo come la difesa non si sia misurata neppure con la puntuale osservazione del Tribunale ‘che bolla come fallace e speciosa una delle deduzioni degli imputati, essendo possibile, (anzi aziendalmente auspicabile) in ogni momento locare il proprio immobile a un soggetto diverso da CHT, conduttore rivelatosi particolarmente poco desiderabile in quanto assai sovente moroso o in forte ritardo nei pagamenti (spesso non effettuati a seguito di compensazioni). Invece nei fatti nel 2013 vi è un nuovo contratto di locazione, chiaro segno della volontà di favorire CHT (peraltro amministrata e partecipata dagli stessi soggetti) e per contro di non arrecare alcun vantaggio, neppure quelli deRAGIONE_SOCIALEti compensativi, a COGNOME.
E, come ha condivisibilmente osservato il Procuratore generale nella requisitoria scritta, le considerazioni del tutto generiche svolte nel ricorso in ordine alla crisi del mercato immobiliare e alla impossibilità di trovare un altro conduttore rimangono mere ipotesi astratte rispetto alla incoerenza e irragionevolezza dell’operazione e rispetto all’evidente effetto pregiudizievole per il ceto creditorio della fallita, e ovviamente rispetto ai precipui interessi e ragioni di RAGIONE_SOCIALE di impresa della società.
E soprattutto esse non illustrano le ragioni, che non sarebbero state valutate dai giudici di merito, in ordine all’asserita probabile certezza dei vantaggi compensativi, alla loro proporzionalità e congruità rispetto alla rinuncia al credito e rispetto al valore effettivo e non formale delle quote societarie dell’affittuaria, partecipata dalla fallita.
Non può farsi a meno, a tal punto, di annotare – come peraltro già i giudici di primo grado avevano fatto al riguardo richiamando i principi affermati da questa Corte in punto di vantaggi compensativi – innanzitutto, che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale è configurabile un “gruppo di imprese” – rilevante ai RAGIONE_SOCIALE della ipotizzabilità di eventuali “vantaggi compensativi” – anche tra enti che abbiano differente natura giuridica (società ed associazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE), purché tra loro si instauri un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo delle rispettive attività facente capo al soggetto giuridico controllante (Sez. 5, Sentenza n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635 – 01, fattispecie in cui questa Corte ha escluso, in concreto, l’esistenza di un “gruppo di imprese” per l’asRAGIONE_SOCIALE di attività di direzione da parte dell’associazione RAGIONE_SOCIALE indicata come controllante, nonché di un centro unico di coordinamento delle attività e di un piano di azione imprenditoriale comune con le società fallite ad essa collegate). E che, in ogni caso, pure a voler ragione in termini di ‘vantaggi compensativi’, si deve rammentare che costituisce altro basilare principio affermato costantemente da questa Corte, in tema, quello secondo cui per escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo invocando il maturarsi di vantaggi compensativi, non è sufficiente allegare la mera
partecipazione al gruppo, ovvero l’esistenza di un vantaggio per la società controllante, dovendo invece l’interessato dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse del gruppo, elemento indispensabile per considerare lecita l’operazione temporaneamente svantaggiosa per la società depauperata (tra tante, Sez. 5, Sentenza n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675 01. Nei medesimi termini, Sez. 5, Sentenza n. 42570 del 22/10/2024, Rv. 287233 01 che ha affermato che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all’art. 2634, comma terzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un’operazione infragruppo, devono presentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla società fallita. Per altro verso questa Corte ha già avuto modo anche di affermare che integra distrazione rilevante quale ipotesi di bancarotta fraudolenta il finanziamento erogato in favore di una società dello stesso gruppo che presenti una situazione economica tale da non potere corrispondere gli interessi, pur pattuiti, o garantire la conservazione della garanzia del credito e, dunque, in asRAGIONE_SOCIALE di qualsiasi vantaggio compensativo per la società finanziatrice, Sez. 5, Sentenza n. 10633 del 30/01/2019, Rv. 276029 – 01).
A ciò si aggiunga che Sez. 1, Sentenza n. 18333 del 01/12/2022, dep. 03/05/2023, Rv. 284537 – 01, ha avuto modo di precisare che in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la natura distrattiva di un’operazione infra-gruppo può essere esclusa in preRAGIONE_SOCIALE di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamente negativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali.
Laddove nel caso di specie, come hanno già evidenziato le sentenze di merito, difetta una specifica allegazione in tal senso.
‘Ergo – così testualmente conclude sul punto la Corte di merito a pag. 6 della sentenza impugnata – è del tutto coerente con i dati probatori affermare, come ha fatto il Tribunale, che le cospicue rinunce a detti crediti non hanno determiNOME un saldo finale positivo in termini di vantaggi compensativi (che mai peraltro vengono quantificati sia pure in modo sommario) e, corrispettivamente, hanno inciso sulle ragioni del ceto creditorio di RAGIONE_SOCIALE. Di certo non può considerarsi vantaggio compensativo – prosegue la Corte di merito – quello indiretto di evitare di ricapitalizzare CHT, farne proseguire l’attività di impresa, garantire così l’afflusso di liquidità a RAGIONE_SOCIALE (l’unica fonte di reddito sono i canoni pagati da CHT) e la sua capacità di far fronte alle esposizioni debitorie. Conclusivamente, nelle due forme contestate, le condotte dei correi intendevano drenare risorse dalla ormai decotta RAGIONE_SOCIALE (che dal 2006 non svolgeva più alcuna attività produttiva ma si limitava a
riscuotere canoni e dal 2008 viene trasformata in sRAGIONE_SOCIALE.) alle altre società operative del gruppo con evidente pregiudizio per i creditori di RAGIONE_SOCIALE (frase testuale della motivazione con la quale l’appello non si misura)’.
Si tratta dunque di operazione che ove nella sostanza finalizzata, come si desume dalle stesse considerazioni svolte nel ricorso, a mantenere in vita la società affittuaria e per le ragioni ben rappresentate dai giudici di merito, si concretizza come atto gestorio privo di alcun effetto compensativo rispetto alle pretese dei creditori della società – COGNOME – che concesse in fitto l’immobile.
Le considerazioni svolte nel provvedimento impugNOME in ordine alla crisi di liquidità della società debitrice del canone di locazione non vengono scalfite dall’argomento svolto nel ricorso secondo cui questo era l’unico modo, mantenendo in vita la società conduttrice, per sperare nel futuro pagamento dei canoni.
Trattasi all’evidenza di prospettiva meramente ipotetica, smentita dai fatti, che non appare idonea ad incidere neppure sull’elemento soggettivo del reato.
D’altronde non è oggetto di imputazione, come distrazione, l’affitto dell’unico asset a società non del tutto solvibile, ma la rinuncia ad un credito, che non trova alcuna giustificazione nelle ragioni dell’impresa, quanto piuttosto nell’esigenza di avvantaggiare l’affittuaria (riconducibile ai medesimi soggetti che promossero la stipulazione del contratto di affitto).
D’alta parte, il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di mera condotta e di pericolo concreto per la cui integrazione è sufficiente che l’atto posto in essere sia in concreto idoneo ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale funzionale al soddisfacimento delle ragioni creditorie, e non è necessario che da esso derivi il pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie, non trattandosi, appunto, di reato di evento di pericolo. Né rileva che all’atto del compimento della condotta la società versi già in stato di insolvenza ovvero in una condizione di crisi finanziaria irreversibile.
Pertanto, anche la rinuncia ad un credito in quanto condotta che è andata in modo sensibile ad incidere sulla garanzia patrimoniale – comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità immateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell’attivo patrimoniale (Sez. 5, Sentenza n. 49438 del 04/11/2019, Rv. 277743 – 01) – intaccandola, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in quanto potenzialmente pericolosa per le ragioni creditorie, a nulla potendo, di contro, rilevare la mera spes legata a mera prospettiva possibilistica priva di addentellati concreti.
Diversamente ragionando si giungerebbe alla conclusione – non in linea con la ratio della disposizione incriminatrice di cui all’art. 216, comma 1, n.1. 1, legge fall. che espressamente incrimina le condotte di distrazione, occultamento, dissimulazione
o dissipazione in tutto o in parte dei beni e pone peraltro lo scopo di recare pregiudizio ai creditori solo con riferimento alla condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, pure contemplata nel medesimo n. 1 del primo comma dell’art. 216 – che solo quell’atto che rende il patrimonio non più sufficiente a soddisfare le ragioni creditorie sarebbe integrativo della fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale, laddove la tutela anticipatoria che il legislatore ha inteso apprestare con la norma di cui all’art. 216, comma 1, n. 1, l.f. impone di fermarsi alla valutazione della concreta pericolosità della singola condotta. Ciò nell’ottica del perseguimento di una tutela rafforzata delle ragioni creditorie che per essere tale non può che implicare – secondo l’indicata ratio – il pericolo della loro frustrazione.
Ciò che rileva è che l’atto, rispetto al futuro fallimento, si ponga come una minaccia concreta per le ragioni creditorie che trovano la loro principale fonte di tutela nell’intangibilità del patrimonio del debitore, che il legislatore ha inteso a maggior ragione preservare rispetto ad un futuro fallimento, escludendo che si dovesse esigere l’evento di pericolo, la cui realizzazione equivale già in termini di prognosi rispetto al fallimento alla vanificazione totale o parziale delle ragioni creditorie. Sicché del tutto inconferente appare il dato prospettato in ricorso riguardo all’introito da parte della RAGIONE_SOCIALE di somme a titolo di pagamento di una parte dei canoni da parte della CHT.
In altri termini la condotta che realizza il contenuto offensivo tipico della fattispecie in argomento consiste nella messa in pericolo effettiva dell’interesse protetto, rappresentato dall’intangibilità della garanzia patrimoniale, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, da intendersi concretamente minacciata ove l’atto depauperativo sia idoneo a creare un vulnus alla sua integrità, in caso di apertura di procedura concorsuale, indipendentemente dal fatto che a posteriori il suddetto vulnus non si sia poi verificato per le ragioni più disparate, fuori dal caso di una effettiva reintegrazione del patrimonio da parte dell’agente prima dell’instaurazione della concorsualità (da allegare nella sua esatta portata).
1.3. Quanto al terzo e al quinto motivo di ricorso nella parte in cui riguardano i rimborsi ai soci COGNOME NOME e NOME – impropriamente accumunati in ricorso alle somme versate dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE ossia ad una società che non risulta essere socia della RAGIONE_SOCIALE che meritano pertanto una trattazione separata – si osserva che essi sono, nel loro complesso, infondati.
Insussistente è innanzitutto il vizio di manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, dedotto col terzo motivo di ricorso, adducendo che erroneamente la Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestato ai capi 2a e 2b in relazione ai rimborsi ai soci effettuati dagli imputati allorquando non
si era ancora manifestato lo stato di insolvenza della società, delineatosi nel 2013 e nel 2014, ma reso conoscibile agli amministratori, secondo l’impostazione difensiva, solo a partire dal bilancio di esercizio relativo al 2015.
Parimenti insussistente è il vizio azioNOME col quinto motivo che lamenta l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, assumendo che la Corte di appello, in relazione alle restituzioni delle somme di denaro di cui ai capi 2a e 2b in favore dei soci finanziatori, avrebbe erroneamente ravvisato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale invece che quello di bancarotta preferenziale, pur essendosi trattato di mera restituzione di finanziamenti erogati dagli imputati a titolo di mutuo e non in conto capitale.
I giudici di merito hanno ritenuto di qualificare la prestazione di garanzia personale prestata nel 2011 dai soci-amministratori COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME, in relazione alla polizza fideiussoria, emessa il 3.11.2011, da RAGIONE_SOCIALE, allegata alla richiesta di rateizzazione del debito di complessivi euro 570.282, 68 vantato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, e i versamenti direttamente compiuti, nell’aprile del 2013, in virtù della garanzia prestata, dal socio-amministratore COGNOME NOME e dalla COGNOME, socio di maggioranza dimissionaria nel marzo 2013 dalla carica di amministratore, in favore della RAGIONE_SOCIALE (la quale, dopo aver provveduto ad onorare il debito della RAGIONE_SOCIALE, che nel 2012, in palese difficoltà economica, non era riuscita a far fronte neppure alla rateizzazione concordata con l’Erario (omesso pagamento della quarta rata scaduta il 31.7.2012), aveva richiesto ai garanti soci-amministratori di RAGIONE_SOCIALE il rimborso di quanto versato all’Erario), come una modalità di reintegro del capitale sociale (in termini di capitale di rischio si esprime la Corte di appello), peraltro chiaramente intaccato o messo in pericolo dalla impossibilità della fallita di far fronte direttamente alle obbligazioni assunte verso l’Erario (e non solo a queste).
Il Tribunale aveva, in particolare, messo in evidenza che i due amministratori, «uno dei quali in patente conflitto di interessi, mentre negli stessi giorni, il 29 luglio 2013, comunicavano ad un creditore di RAGIONE_SOCIALE che, in ragione de ‘ la grave crisi che ci ha colpito ci vediamo costretti a posticipare tutti i pagamenti, in quanto stiamo cercando di far ricorso alle procedure concorsuali’, opinavano invece di provvedere all’immediato rimborso del finanziamento dei due prossimi congiunti (COGNOME NOME a se stesso) attraverso la cessione della partecipazione di COGNOME in CHT (valore euro 153.915) e la cessione del credito vantato sempre da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di quest’ultima per complessivi euro 262.200, deliberazioni realizzate rispettivamente in data 02/08/2013 e 14/10/2013».
Quanto all’elemento oggettivo, il Tribunale aveva precisato che di vere e proprie condotte distrattive si era trattato, atteso che, differentemente da quanto riteneva la
difesa, la prestazione di garanzia da parte dei soci (e amministratori), prima, ed il pagamento poi, intervenuti in un momento di difficoltà e squilibrio finanziario della società, rappresentano un vero e proprio finanziamento, che può essere compiuto dal socio in qualsiasi forma e dunque anche attraverso il rilascio, e poi il pagamento, di una garanzia.
Aveva concluso il Tribunale che pertanto nel caso di specie dovesse ravvisarsi la fattispecie della bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, e non quella di bancarotta preferenziale, dal momento che tale è, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la condotta dell’amministratore di una società che proceda al rimborso di finanziamenti da lui erogati in qualità di socio in violazione della regola della postergazione di cui all’articolo 2467 cod. civ.
La Corte di appello, rispetto alla questione relativa al discrimine tra versamento del socio in conto capitale e alle sue possibili forme (aventi causa assimilabile a quella del capitale di rischio più che al mutuo) e versamento del socio a titolo di mutuo, e quindi alla distinzione tra bancarotta distrattiva e quella preferenziale, reiterata in appello e qui riproposta, ha poi, a sua volta, sottolineato, condividendo nella sostanza l’impostazione del Tribunale, che è necessario individuare la condizione finanziaria dell’impresa fallita al momento del versamento ai RAGIONE_SOCIALE della sua qualificazione, non assumendo rilevanza invece quello successivo della restituzione, e ha all’uopo citato la sentenza di questa Corte n. 1923 del 16.10.2024, depositata il 16 gennaio 2025.
Tale pronuncia, nel condividere il principio affermato da Sez. 5, Sentenza n. 29670 del 20/06/2024, Rv. 288014 – 01 – che aveva affermato che integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione e non quello di bancarotta preferenziale, la condotta dell’amministratore di una società che procede, in violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2467 cod. civ., al rimborso di finanziamenti, comunque denominati, eseguiti dai soci in un periodo di delicata tensione finanziaria dell’impresa e finalizzati concretamente a fronteggiare le criticità di tenuta del capitale (in motivazione, questa Corte aveva anche precisato che nel caso sottoposto al suo esame non veniva in risalto la distinzione tra versamenti effettuati in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale o a titolo di mutuo, quanto piuttosto la loro collocazione temporale e funzionale) – ha ribadito che non rileva la forma dell’erogazione nel caso in cui il versamento da parte del socio in favore della società intervenga allorquando questa versa in una situazione di forte squilibrio finanziario.
L’impostazione in diritto seguita dai giudici di merito, attraverso il richiamo della pronuncia testé indicata e il rilievo preponderante attribuito alla situazione dell’impresa al momento dell’esecuzione del finanziamento da parte del socio, non solo non è oggetto di contestazione in ricorso, ma risulta anzi nella sostanza condivisa dai ricorrenti che hanno fatto espresso riferimento alla sentenza di questa Corte n.
1923 del 16.10.2024, depositata il 16 gennaio 2025, sopra indicata, e, sulla base di essa, assumendo erroneamente che il pre-requisito fosse lo stato di insolvenza condizione diversa dalle situazioni prese in considerazione dal secondo comma dell’art. 2467 cod. civ. – si sono limitati a rappresentare che, nel caso di specie, la situazione in cui versava la società nel momento in cui fu effettuato il finanziamento (da identificarsi nella prestazione della garanzia personale da parte dei soci intervenuta nel 2011, con relativo pagamento da parte dei soci intervenuto nel 2013), non fosse riconducibile ad un vero e proprio stato di insolvenza, non risultando ancora registrata a quell’epoca la manifestazione economica del dissesto, verificatasi non prima del 2014. Da qui la contestazione difensiva della natura di versamento in conto capitale dei versamenti effettuati dai soci da qualificare piuttosto a titolo di mutuo e la conseguente richiesta di riqualificazione del fatto come bancarotta preferenziale, di cui al quinto motivo di ricorso; e l’ulteriore assunto difensivo, di cui al terzo motivo di ricorso, secondo cui gli imputati avrebbero comunque agito RAGIONE_SOCIALE la consapevolezza dello stato di insolvenza.
S’impongono a tal punto delle precisazioni.
Innanzitutto, è il caso di precisare che a rigore la situazione di notevole sofferenza/squilibrio della società all’atto del finanziamento del socio non è l’unico indice – a differenza di quanto sembra assumere il ricorso – della qualificazione del finanziamento del socio come versamento in conto capitale (che implica piuttosto la ricerca della volontà negoziale, ricostruibile in base alle caratteristiche dell’operazione e alle sue modalità di esecuzione, come sancito dalla giurisprudenza civile e recepito in maniera costante da quella penale), con la conseguenza che non si può trarre tout court dalla insussistenza dello squilibrio – o addirittura dall’asRAGIONE_SOCIALE dello stato di insolvenza come vorrebbe la difesa – la deRAGIONE_SOCIALEzione dell’atto come mutuo.
Anche in asRAGIONE_SOCIALE di situazione di forte sofferenza della società il finanziamento del socio potrebbe avere la natura del conferimento in relazione al caso concreto, in base alle caratteristiche che lo connotano (l’equiparazione ex lege del finanziamento del socio effettuato in situazione di grave squilibrio finanziario al conferimento è ai RAGIONE_SOCIALE dell’applicazione della regola della postergazione che il legislatore ha ritenuto di estendere tout court al finanziamento effettuato dal socio in periodo altamente sospetto a prescindere dalla sua effettiva natura e conferisce rilievo penale al rimborso di un siffatto finanziamento in quanto atto che, stante il divieto di restituzione derivante dalla regola della postergazione, RAGIONE_SOCIALEsce con risolversi in un esborso non dovuto, non consentito, che esplica la sua incidenza negativa immediata sul patrimonio posto a garanzia dei creditori).
Sicché, a rigore, la contestazione difensiva, sebbene calibrata sulla ricostruzione offerta dai giudici di merito, palesa, in ogni caso, il suo limite, anche da tale punto di
vista, essendosi fermata alla contestazione della situazione in cui versava la società all’atto del finanziamento.
In ogni caso, essa non si confronta con la puntuale ricostruzione dei giudici di merito, secondo cui i versamenti, in adempimento della garanzia prestata nel 2011, sono stati effettuati dai soci nel 2013 allorquando, appunto, si era già delineata, e da tempo, la situazione di notevole difficoltà economica in cui versava la società (risalendo la crisi economica – evidentemente nota agli imputati nella loro qualità di amministratori e non di soli soci – come precisato nelle sentenze di merito, già ad epoca risalente quanto meno al 2009 e via via aggravatasi, fino a giungersi nel 2014 alla valutazione di una proposta di concordato e nel 2015 alla dichiarazione di fallimento), e sono stati rimborsati dalla RAGIONE_SOCIALE pochi mesi dopo con atti in parte riconducibili allo stesso beneficiario, posti in essere in evidente violazione della regola della postergazione di cui all’art. 2467, comma 2, cod. civ., che trova, appunto, applicazione nel caso in cui i finanziamenti, in qualunque forma realizzati, sono stati effettuati in periodo di notevole squilibrio finanziario oppure in una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Indi la Corte di appello, dopo aver riportato gli argomenti spesi nella sentenza di primo grado in ordine alla situazione economica e finanziaria in cui versava in quegli anni la RAGIONE_SOCIALE – già sopra riportati al precedente punto 1.2. – facendo riferimento al margine di tesoreria e via via ai risultati di bilancio sempre negativi e alla impossibilità di onorare il mutuo ipotecario e alla rateizzazione concordata con l’Erario, ha concluso – per rispondere alla deduzione svolta dalla difesa che ragionava in termini di stato di insolvenza – che appare comunque oltremodo difficile costringere simili indicatori di insolvenza nella più comoda veste della mera difficoltà di esercizio, e che quindi le condotte di rimborso sono avvenute quando era palese, conosciuta e comunque conoscibile la irreversibile situazione di impotenza economica della società (di cui erano evidentemente al corrente i soci-amministratori che avevano cercato di fronteggiare la situazione con esborsi personali); situazione di impotenza della società che evidentemente racchiude in sé i prerequisiti di cui all’art. 2467 cod. civ.
E’, a tal punto, per altro verso, il caso di rammentare che, come già sopra esposto, il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di mera condotta e di pericolo concreto per la cui integrazione è sufficiente che l’atto posto in essere sia in concreto idoneo ad esporre a pericolo la garanzia patrimoniale funzionale al soddisfacimento delle ragioni creditorie, e non rileva che all’atto del compimento della condotta la società versi già in stato di insolvenza ovvero in una condizione di crisi finanziaria irreversibile (come ha avuto già modo di affermare Sez. 5, Sentenza n. 7437 del 15/10/2020, dep. 25/02/2021, Rv. 280550 – 02, la condotta di “distrazione” si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una
destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l’impresa versi in stato di insolvenza).
In altri termini è sufficiente, da un lato, la concreta messa in pericolo dell’integrità del patrimonio dell’impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall’altro, la consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa.
Alla luce di tali principi di diritto, oramai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, si deve concludere che – di là degli argomenti esposti dai giudici di merito che in ogni caso smentiscono la difesa quanto al momento di rivelazione dello stato di dissesto o quanto meno di forte squilibrio finanziario della società e della sua certa conoscibilità da parte degli imputati – del tutto ultronea rimane la censura di cui al terzo motivo di ricorso nella parte in cui mira, appunto, a scardinare l’integrazione della fattispecie criminosa in argomento puntando sulla insussistenza del dissesto o comunque sulla sua mancata manifestazione all’epoca delle condotte ascritte agli imputati e sulla carenza dell’elemento soggettivo.
1.4. Fondato è invece il quarto motivo di ricorso, così come il quinto nella parte afferente le somme versate dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE – società non socia della RAGIONE_SOCIALE incongruamente accomunata ai soci nello svolgimento del quinto motivo e nella stessa pronuncia impugnata – nel gennaio-febbraio 2013 e nel 2014 (versamenti ascritti al capo 1 seconda parte e al capo 2c come distrazioni).
Tali versamenti vanno dunque tenuti distinti da quelli effettuati in favore dei soci, di cui si è sopra detto, perché in relazione ad essi, non venendo in rilievo la posizione di socio del beneficiario, è inconferente il tema della postergazione, e si tratta unicamente di stabilire se il versamento da parte della RHEN è, come si assume in ricorso, giustificabile sulla base di una precedente erogazione da parte della terza RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE medesima, o si sia trattato di esborsi non dovuti in favore di una società, non socia (ricondotta al medesimo ‘gruppo’ societario) .
Tale verifica non risulta adeguatamente svolta nella sentenza impugnata, che non ha neppure operato un’adeguata distinzione di tali esborsi rispetto a quelli effettuati in favore dei soci, nonostante con l’atto di appello la difesa avesse evidenziato come tali versamenti fossero stati effettuati in restituzione di somme prestate in precedenza dalla RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) – nel lontano 2005 quelle di cui alla seconda parte del capo 1, come sarebbe, secondo la difesa, dimostrato attraverso la documentazione prodotta.
Anche la somma di euro 35 000 di cui al capo 2c sarebbe stata versata sulla base di debiti effettivi contratti dalla RAGIONE_SOCIALE verso la RAGIONE_SOCIALE (che emergerebbe, secondo la difesa, dal saldo del conto ‘Prestito RAGIONE_SOCIALE‘, da verificare ovviamente alla stregua degli altri elementi eventualmente emersi).
La verifica di cui si lamenta il mancato espletamento non è di scarso rilievo dal momento che dal suo esito discende la sorte dell’imputazione. Ed infatti, ove l’esborso dovesse essere supportato da una precedente prestazione si verterebbe nell’ambito dell’ipotesi criminosa della bancarotta preferenziale (come assume la difesa), ove ovviamente ricorrano i presupposti propri di tale fattispecie, in ogni caso non in quella contestata, e ravvisata, della bancarotta distrattiva.
S’impone pertanto l’annullamento, in parte qua , della sentenza impugnata, con rinvio, affinché la Corte di appello affronti il tema sollevato in ricorso, precisando innanzitutto se trattasi di versamenti privi di una causale – come contestato in imputazione – integranti quindi la distrazione, o di pagamenti dovuti in restituzione di prestiti pregressi. Con tutte le conseguenze in tema di ricostruzione del rispettivo elemento oggettivo e soggettivo, oltre che sotto il profilo della maturazione del termine massimo di prescrizione che andrà evidentemente verificata (soprattutto nel caso in cui si accedesse alla qualificazione delle condotte come bancarotta preferenziale).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo 1) in relazione alle somme erogate in favore di RAGIONE_SOCIALE ed al capo 2c), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Consegue altresì il rigetta dei ricorsi nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 1) in relazione alle somme erogate in favore di RAGIONE_SOCIALE ed al capo 2c), con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta i ricorsi nel resto.
Così deciso il 11/11/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME