Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2499 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2499 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Udine il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 02/03/2023 dalla Corte d’appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto RAGIONE_SOCIALE conclusioni formulate dal Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilit del ricorso;
lette le conclusioni formulate dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO.
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RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso sentenza con la quale la Corte d’appello di Trieste ha confermato la decisione del Giudic dell’udienza preliminare di Udine che, all’esito del giudizio celebrato con il rito abbrevia affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di bancarotta fraudo patrimoniale e di irregolare tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture, così riqualificata l’originaria imput bancarotta fraudolenta documentale.
La difesa articola sei motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. per erronea applicazione dell’art. 216 legge fall., lamenta che la corte territoriale, nel r la fattispecie distrattiva, è incorsa in errore equiparando la mera stipulazione di un contra locazione di immobile alla fuoriuscita del bene dal patrominio della fallita.
2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. p per vizio di motivazione, lamenta che i giudici d’appello hanno ritenuto non adeguato il canon di locazione degli immobili della fallita, senza tener conto dello stato di vetustà e fati degli stessi, peraltro successivamente venduti a prezzi congrui, con conseguente assenza di pregiudizio per la massa dei creditori.
2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. per violazione dell’art. 216 legge fall., lamenta che, con riferimento al mancato pagamento d prezzo di vendita dell’automezzo di proprietà della fallita, la corte territoriale considerato né la vetustà dello stesso, di lì a poco «avviato alla radiazione», né che il cre ancora esigibile, avrebbe potuto essere incassato dal curatore.
2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. per vizio di motivazione, lamenta che, con argomentazione illogica e contraddittoria, la co territoriale non ha dato credito alla protesta di innocenza del ricorrente in merito all’inc somme di denaro dai clienti.
2.5 Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. per violazione del principio di correlazione tra imputazione e decisione, lamenta che la co territoriale, a fronte della contestazione di illecito prelievo di cassa per una somma pari a 39.972,72, ha ritenuto la responsabilità del ricorrente per violazione del dovere di contr senza considerare che la vicenda risaliva a un periodo in cui il COGNOME rivestiva la caric componente del consiglio di amministrazione, mentre a gestire la società era il padre del stesso.
2.6 Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen vizio di motivazione, lamenta che, con argomentazione illogica e contraddittoria, la co territoriale ha ritenuto ingiustificati i rimborsi chilometrici percepiti dal ricorrente, non produzione di documentazione informatica riepilogativa RAGIONE_SOCIALE trasferte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondame RAGIONE_SOCIALE GLYPH rispettive GLYPH decisioni GLYPH (Sez. 2, GLYPH n. 37295 del 12/06/2019, GLYPH E., GLYPH Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
L’integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abb esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal pri giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giu della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardat elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado
Nel sindacato sui vizi della motivazione, compito del giudice di legittimità non è quel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabi se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni del parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo de argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di alt
Nel caso di specie, le censure articolate riproducono e reiterano argomenti già prospetta nell’atto di appello, ai quali la corte territoriale ha dato adeguate e argomentate risp esaustive in fatto e corrette in diritto, che il ricorrente non ha in alcun modo considerat cui non ha tenuto conto, così omettendo di confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizz nel provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare presunte violazioni di legge penale e processuale, nonché un’inesistente carenza o illogicità della motivazione (Sez. n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608).
Manifestamente infondati sono il primo e il secondo motivo che, entrambi, involgono la locazione degli immobili aziendali.
La corte ha desunto la natura distrattiva dell’operazione di locazione sia dal dato ogget rappresentato da un canone di importo inferiore ai minimi previsti dall’RAGIONE_SOCIALE sia dalla circostanza che i locatari fossero società facenti capo allo stesso ricorrente. Tanto senza sottolineare che la locazione per un verso aveva determinato la fuoriuscita conseguente perdita di controllo dei beni aziendali, individuati con notevoli incertezze, e, altro verso, costretto il curatore ad adire le vie legali per ottenerne la restituzione.
Privo di pregio è il terzo motivo.
La corte territoriale ha evidenziato che per ammissione dello stesso acquirente – individua nel fratello del ricorrente – il pagamento del furgone non venne mai richiesto dal le rappresentante della fallita, con conseguente perdita per la massa dei creditori.
Manifestamente infondato è il quarto motivo.
Con motivazione logica ed esauriente, a fronte della protesta di innocenza del ricorrente, corte territoriale ha evidenziato quanto emerso dalla relazione del curatore: i crediti va dalla fallita risultavano in parte prescritti e in parte saldati in contanti con pagame registrati in contabilità, con conseguente impossibilità di identificarne la destinazion interessi della società e pregiudizio per la curatela.
Anche il quinto motivo è manifestamente infondato.
Quanto all’asserita violazione del principio di correlazione tra imputazione e decisione, la c territoriale ha evidenziato che dagli atti al fascicolo risultava che, al di là del ruolo fosse stato il ricorrente a gestire sin dall’anno 2010 l’azienda e che il fondo, pari 39.972,72 – di valore superiore a quello risultante nel periodo in cui la gestione ris formalmente attribuita al padre del COGNOME -, non fu mai consegnato al curatore, né dell’util dello stesso fu mai dato riscontro al professionista.
Quanto alla violazione dell’onere di controllo, i giudici della corte distrettuale hanno evide che, in ragione del ruolo di effettivo gestore dell’azienda – del cui andamento, pertanto, ben consapevole -, il ricorrente fosse senz’altro in grado di esercitare la sua funzio garanzia.
Del resto, la responsabilità dell’imprenditore in merito alla destinazione dei beni dell’im per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori giustifica l’appar inversione dell’onere della prova a carico dell’amministratore della società fallita, in c mancato rinvenimento degli stessi o del loro ricavato, la cui violazione comporta responsabili penale (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710).
g . Privo di pregio è anche il sesto e ultimo motivo che involge l’assenza di documen giustificativi dei rimborsi chilometrici.
La corte d’appello ha evidenziato che la documentazione informatica esibita dal ricorrente riduceva a un mero riepilogo del conto finale, certamente insufficiente e non idoneo a fornire prova dell’impiego RAGIONE_SOCIALE somme per finalità imprenditoriali, con conseguente incertezza del loro reale destinazione.
Dalle suesposte considerazioni consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processual e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 24/11/2023.