Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40750 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40750 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a BOVALINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CIRO’ MARINA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CIRO’ MARINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi.
In data 16 settembre 2024 il difensore dell’imputato COGNOME, AVV_NOTAIO depositato motivi nuovi, con cui ha insistito nei motivi di ricorso ed ha allegato copia sentenza di assoluzione dell’odierno ricorrente nel procedimento penale n. 9290 del 2015 r.g.n.r., depositata dal Tribunale di Lucca il 24 novembre 2021, irrevocabile.
In data 27 settembre 2024 l’AVV_NOTAIO COGNOME, difensore di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, ha inoltrato memorie ex art. 121 cod. proc. pen., in replica alle richiest Procuratore Generale e, con la prima delle tre memorie, ha eccepito la nullità de notificazione dell’avviso di udienza al co-difensore AVV_NOTAIO, nomiNOME in data settembre 2024, impossibilitato a depositare motivi nuovi e memorie difensive.
Ritenuto in fatto
1.La Corte d’appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Lucca n confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME *NOME*NOME ne rispettive qualità di amministratori, a vario titolo, della RAGIONE_SOCIALE) dichiarata fallita il 26 novembre 2013, e, in particolare, li ha assol dalle accuse di bancarotta fraudolenta per distrazione della somma di euro 55.553,57 e per distrazione di 20.000 I. di gasolio; ne ha confermato l’affermazione di reità per le re accuse di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose e ridetermiNOME in mitius il trattamento sanzioNOMErio, anche a riguardo delle pene accessorie fallimentari. La Corte ha inoltre ratifi il concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. richiesto da COGNOME NOME, ha conces a quest’ultimo ed a COGNOME la sospensione condizionale della pena ed ha revocato le statuizioni civili nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.Avverso la sentenza hanno promosso ricorso per cassazione, tramite difensori abilitati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, affidato ai mot di seguito indicati, sintetizzati nei limiti di stretta necessità di cui all’art. 173 d proc. pen..
2.1. COGNOME NOME, con il primo e il secondo motivo, sostanzialmente identici denunciato nullità della sentenza impugnata per inosservanza degli artt. 546 comma 1 lett. g 523 e 524 cod. proc. pen. perché la decisione di primo grado sarebbe stata pronunciata il 1 dicembre 2019, il giorno prima dell’udienza di discussione, fissata per il 17 dicembre; la C d’appello avrebbe respinto l’eccezione sul presupposto dell’intercorrenza di un mero erro materiale, la cui correzione è stata del resto richiesta nel giudizio di secondo grad difensore di altri imputati; poi, nel dispositivo, avrebbe illogicamente confermato c pronuncia del Tribunale di Lucca sarebbe stata deliberata proprio il 16 dicembre 2019. Anche la data di deposito della sentenza di primo grado sarebbe incerta, perché nell’intestazione riportata la data del 24 aprile 2020, mentre in calce vi è timbro di deposito del 24 gi 2020; e ancora, sarebbero ravvisabili ulteriori errori nell’indicazione dei numer procedimento penale di riferimento.
2.1.1. Il terzo motivo ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo dei reati, poiché la Corte d’appello avre ricostruito i fatti in conflitto insanabile con la tesi “parimenti plausibile” offerta d poggiata sulle ragioni articolate nell’atto d’appello. COGNOME NOME non sarebbe coinvol fatti oggetto di contestazione, perché è stato amministratore della società fallita solo fin aprile 2010, non rileverebbe che abbia partecipato alle assemblee successive, in quanto per un certo periodo rimasto socio con la propria impresa individuale; già dal luglio 2010 egli avrebbe ricoperto alcun ruolo nella cooperativa e al 31 dicembre 2010 la sua impresa aveva comunque beneficiato delle erogazioni per un importo irrisorio; la sua partecipazione a adunanze del consiglio di amministrazione del 2013, su consiglio di COGNOME NOME che g aveva chiesto di assistervi, sarebbe stata giustificata unicamente dRAGIONE_SOCIALE necessità di discu dell’ipoteca iscritta a carico di RAGIONE_SOCIALE, il cui amministratore, COGNOME, aveva deciso di sulla propria casa a garanzia delle obbligazioni gravanti sulla società. Le deposizioni delle COGNOME, COGNOME e COGNOME sarebbero state travisate, perché costoro avrebbero riferito di al vertice del Consiglio di amministrazione della cooperativa e non di COGNOME NOME, che massimo si sarebbe occupato di dare istruzioni sulla fatturazione del gasolio; la COGNOME avrebbe persino dichiarato che l’imputato non dava disposizioni alle impiegate della fall Sarebbero state travisate, per omissione, le testimonianze dei testi della difesa, NOME COGNOME, amministratori della RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che avrebbero riferito che l’imputato era stato un loro dipendente, che si occupava di curare pratiche delle fatturazioni tra le imprese e la cooperativa, con un naturale interessame anche per la prassi degli anticipi praticati da quest’ultima. E’ stato infine evidenziato un ” di contrasto tra giudicati”, perché COGNOME NOME è stato assolto dal Tribunale di Lucca sentenza irrevocabile, depositata il 24 novembre 2021, dall’accusa di bancarotta fraudolenta contestatagli in quanto presunto amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE. Tale pronuncia si sarebbe fondata sui medesimi elementi di prova raccolti nel corso del presente processo. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con atti d’impugnazione distinti e a fi del medesimo difensore, hanno formulato un primo motivo nel complesso comune, che ha lamentato vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione della sentenza impugnata con riferimento all’affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolen dissipazione. Gli imputati avrebbero rispettato l’art. 83 bis D.L. n. 112 del 2008, avreb avuto il diritto di esigere dRAGIONE_SOCIALE cooperativa il pagamento delle proprie prestazioni ai tariffari minimi inderogabilmente previsti dRAGIONE_SOCIALE legge; i loro crediti, derivati dalle pres autotrasporto effettuate a favore dei terzi committenti, sarebbero stati legittimamente risc nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, tanto è che il socio COGNOME COGNOME COGNOME volta dimessosi dal cons di amministrazione – aveva iniziato una causa civile contro di essa per ottenere quan dovuto; la RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata costretta ad operare in tal modo, perché – se avesse preteso
dai committenti l’applicazione di una tariffa non inferiore ai minimi TARGA_VEICOLO avrebbe perso le commesse. La società poi fallita non avrebbe ugualmente potuto pretendere dai soci i pagamento dei beni e dei servizi a loro resi, perché – se lo avesse fatto – i soci sare verosimilmente receduti e, peraltro, avrebbero potuto opporre in compensazione i maggiori crediti derivanti dalle “differenze tariffarie” a cui avevano diritto. COGNOME, in par si è anche doluto del fatto che la Procura della Repubblica, al capo G), gli avrebbe contesta reato di bancarotta per dissipazione solo in relazione alle sei società che tra il 2012 e i avevano “aumentato il proprio debito nei confronti della RAGIONE_SOCIALE“, ma avrebbe omesso di indicare “le altre 5 società che invece avevano ridotto il proprio debito”.
2.2.1.11 secondo motivo dei ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME comune e si è appuntato sul vizio di violazione di legge penale per quanto concerne l sussistenza del reato di bancarotta per dissipazione, poiché i versamenti di denaro esegu dRAGIONE_SOCIALE cooperativa a favore dei soci rientrerebbero nella normale operatività dell’impresa più, avrebbero potuto essere ricondotti al reato di bancarotta semplice.
2.2.2.11 terzo motivo dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME è identico, ha denun vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione a riguardo dell’affermazione responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Sarebbe contraddittori motivazione della sentenza impugnata, perché non vi sarebbe certezza della fittizietà d quantitativo di gasolio fatturato nell’ottobre 2012 dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal momento che a pag. 24 la medesima decisione ha affermato che i quantitativi di gasoli specificati nelle fatture non corrispondevano ai consumi effettivi di ciascuna società fa capo RAGIONE_SOCIALE cooperativa. Inoltre, sarebbe erroneo quanto sostenuto dRAGIONE_SOCIALE Corte d’appello su falsità ideologica della fattura del 31 gennaio 2013, emessa dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poiché in quel periodo il costo del carburante era compatibile con la cifra indicata in fatt i servizi di autotrasporto da essa resi.
2.2.3.11 quarto motivo del ricorso di COGNOME NOME ha dedotto i vizi di cui all’art. 606 co lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine al trattamento sanzioNOMErio ed al man riconoscimento delle attenuanti generiche, dal momento che il ricorrente ha un solo precedent penale, risalente nel tempo ed estinto ai sensi dell’art. 167 cod. pen..
2.2.4.11 quarto e il quinto motivo del ricorso di COGNOME NOME si sono soffermati sui viz all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in punto dosimetria della pena, perc Corte di merito avrebbe omesso di dare ragione della mancata concessione delle attenuanti generiche, a supporto della cui richiesta erano stati depositati motivi nuovi che ave documentato l’intervento di un accordo transattivo con la curatela del fallimento, ignorato sentenza impugnata; ancora, la Corte, nella determinazione della pena, avrebbe valorizzato precedenti penali del prevenuto senza considerare che l’unica iscrizione nel Casellario rigua una condanna per stupefacenti risalente nel tempo ed estinta ai sensi dell’art. 167 cod. pen.
Considerato in diritto
I ricorsi degli imputati, ai limiti dell’inammissibilità, sono nel complesso infondati.
1.Va preliminarmente dato conto della manifesta infondatezza, sotto diversi profili, d eccezione sollevata dall’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di COGNOME NOME, con memoria del settembre 2024, quanto all’assunto vizio di notifica al co-difensore AVV_NOTAIO del odierna data di udienza dinanzi RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, per le ragioni che seguono:
1)Ia memoria è stata trasmessa, in primo luogo, senza rispettare il termine anticipatorio de giorni liberi prima dell’udienza in camera di consiglio, da ritenersi perentorio, d tardivamente; tale vulnus che si deve estendere alle memorie di replica depositate in pari data nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che peraltro nulla di significativo aggiunto alle argomentazioni dei rispettivi atti d’impugnazione – esime la Corte di Cassazi dall’obbligo di prenderla in esame (sez.1, n. 28299 del 27/05/2019, Rv. 276414; sez. 4, 49392 del 23/10/2018, 5., Rv. 274040);
2)in secondo luogo, RAGIONE_SOCIALE data di fissazione dell’udienza in camera di consiglio ex art. 23 co 8 del D.L. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, in L. n. 176 del 2020 (disci applicabile ai ricorsi per cassazione depositati fino al 30 giugno 2024, ai sensi dell’a comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito in L. 23 febbraio 2024, n. 18), la comunicazione è tempestivamente e ritualmente avvenuta per medesima ammissione dell’istante, unico difensore di fiducia del ricorrente era l’AVV_NOTAIO COGNOME; COGNOME An nomiNOME un secondo patrociNOMEre di fiducia, nella persona dell’AVV_NOTAIO, in data settembre 2024, quando le formalità di notificazione si erano esaurite. Vale, pertanto radicato principio di diritto, secondo il quale l’avviso di fissazione dell’udienza deve effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto di dell’udienza e non anche all’avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, i quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativ adempimenti di cancelleria (sez. U n. 24630 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263600; sez. U n. 8 del 06/07/1990, COGNOME, Rv. 185438; in tema di procedimenti in camera di consiglio, v. sez. n. 20300 del 22/04/2010, COGNOME, Rv. 246909);
3) in data 16 settembre 2024, ricevuta la requisitoria scritta del Procuratore Generale presso Corte di Cassazione, la cancelleria ha immediatamente trasmesso all’AVV_NOTAIO e all’AVV_NOTAIO le richieste medesime – alle quali i due difensori avrebbero potuto replicare co il deposito telematico di proprie conclusioni sino a 5 giorni liberi prima dell’udienza;
- la “comunicazione delle modalità di trattazione dell’udienza” è funzionale a rendere partec le parti dell’organizzazione dell’udienza dinanzi al collegio, con l’indicazione di qu procedimenti saranno celebrati con discussione orale – tra i quali peraltro non figura qu
relativo al ricorso che ne occupa – al fine di garantire, in tale sede, il ris contraddittorio (cfr., per il principio espresso, sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021, N., Rv. 28
2.Deve essere tenuto presente, passando all’esame dei motivi dei ricorsi, che si versa un’ipotesi di c.d. “doppia conforme” sulla responsabilità, e, come è noto, il giud legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedi impugNOME, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integra a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez.5, n. 14022 del 12/01/201 Genitore e altro, Rv. 266617; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Annbrosino; conf. Sez. 6, n 23248 del 07/02/2003, RAGIONE_SOCIALE; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano; sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008).
3.0rbene, i primi tre motivi dei ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME e i due motivi del ricorso di COGNOME NOME non sfuggono RAGIONE_SOCIALE sorte del giudizio di infondatezza.
3.1.La condotta realizzata dagli amministratori della società è consistita nella erogazione enti soci, protratta per anni sino al fallimento, di emolumenti superiori ai corrispettivi dRAGIONE_SOCIALE cooperativa per effetto delle loro prestazioni di autotrasporto a favore della connmitt tale sconveniente modalità commerciale, resa possibile soltanto attraverso il massiccio ricor al credito bancario in carenza di risorse proprie, è proseguita senza che l’organo gesto intentasse iniziative volte al recupero degli ingenti esborsi patiti se non, parzial nell’ultimo periodo di vita dell’ente, quando il tracollo economico-finanziario della so anche e soprattutto a causa dell’ingravescente esposizione con le banche, era irreversibil Con enunciati appropriati e logici, la Corte territoriale ha valutato infondate le argoment difensive in virtù delle quali tale approccio strategico – consistito nella rinunzia RAGIONE_SOCIALE ri dai propri committenti delle allora vigenti tariffe minime legali, conformi o meno al comunitario evidentemente non rileva – fosse inevitabile in quanto funzionale a conservare rapporti commerciali con la clientela committente medesima, vuoi perché prive di riscontr vuoi, soprattutto, perché altre sono le logiche sottese ai principi di corretta amministraz necessariamente sensibili RAGIONE_SOCIALE costante vigilanza sui segnali di crisi e di perdita della con aziendale, tali da sollecitare il tempestivo ricorso agli strumenti previsti dRAGIONE_SOCIALE legge fronte; ha osservato che, del resto, la prassi organizzativa, evidentemente antieconomic della società cooperativa era stata decisa e proseguita dai soci, beneficiari ed imputat processo, che componevano anche il consiglio di amministrazione; ha congruamente puntualizzato che altro indicatore probante, in tale direzione, è costituito proprio dall’ protratta per anni, nell’esercizio delle azioni recuperatorie degli ingenti crediti matura società nei confronti dei committenti “terzi”, in costanza tuttavia del soddisfacimento pretese dei soci (e, si ripete, indipendentemente dRAGIONE_SOCIALE compatibilità delle tariffe minim normativa comunitaria) i quali – con l’eccezione di COGNOME – non hanno neppure restitu RAGIONE_SOCIALE cooperativa il 5% dei cospicui “anticipi di mutualità”, come pure deliberato dal consig
amministrazione nell’ottobre 2011, evidentemente RAGIONE_SOCIALErmato dRAGIONE_SOCIALE progressiva anemia di liquidità, determinata dalle ripetute attività di drenaggio sopracitate. E franca ineccepibili si rivelano, parimenti, le riflessioni della decisione impugnata a riguardo de diverso profilo di responsabilità penale attribuito agli imputati, attinente RAGIONE_SOCIALE reiterata di beni e servizi ai soci, da parte della cooperativa, senza che ne sia stato es pagamento, per oltre un milione e trecentomila euro; ed a contrasto della cui consisten oggettiva non può essere razionalmente sostenuto che gli enti-soci, ove fosse stato lo richiesto il corrispettivo, avrebbero potuto far valere “differenze tariffarie” rimaste im e, peraltro, che si assumono maturate in virtù di quelle operazioni di depauperamento dell risorse societarie già stigmatizzate.
3.2. Sul fronte dell’imputazione del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, la sente impugnata, in armonia con le osservazioni formulate e le conclusioni rassegnate dal primo giudice, ha correttamente ripercorso (pag.22 e segg.) le vistose anomalie che non hanno consentito agli organi fallimentari di ricostruire il patrimonio e l’andamento degli affa fallita, con particolare riferimento RAGIONE_SOCIALE “prassi” invalsa di veicolare arbitrariamente le s gasolio in capo all’uno o all’altro degli enti soci, con modalità peraltro distoniche risp registrazioni delle carte elettroniche ed ai report delle chiavi di accesso; e ancora, con riferimento all’appostazione in contabilità di due fatture per operazioni inesistenti, di ragguardevole, apparentemente emesse da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, con indebito abbattimento del rispettivo debito nei confronti della di poi fallita.
3.3.In tale perspicuo ed esauriente contesto espositivo, i motivi di ricorso degli imputati possono essere trattati congiuntamente perché nel complesso fondati sulle medesime censure – si palesano generici, perché puramente riproduttivi delle ragioni di gravame, alle qua pronuncia della Corte territoriale, con la cui ratio decidendi essi non si confrontano, ha dato compiuta ed appagante risposta – e, comunque, non consentiti in questa sede, perché volti a sollecitare la Corte di Cassazione ad una diversa, alternativa elaborazione del coacervo del prove raccolte nel giudizio di merito, preclusa in sede di legittimità (per tutte, Sez. U, n del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794; sez U n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME).
3.4.Non ha alcun rilievo infirmante che la condotta illecita, ascritta come bancar fraudolenta patrimoniale per dissipazione, sia stata indifferentemente considerata, da sentenza impugnata, come “distrazione”, per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, la “dissipazione” si concretizza nell’impiego dei beni in maniera disto fortemente eccentrica rispetto RAGIONE_SOCIALE loro funzione di garanzia patrimoniale, per effe consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell’azienda, avuto riguar alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche e imprenditoriali sussistenti (Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 25/02/2021, Cinnoli, 280550); si tratta del fenomeno pianamente e persuasivamente illustrato dalle sentenze del
duplice grado, consistito in una sistematica e consapevole scelta di dispersione delle ris della società cooperativa nel sostanziale disinteresse per il mantenimento della sua stabi economica e della continuità aziendale, a detrimento delle garanzie creditorie. In secon luogo, per consolidato orientamento di questa Corte non confligge con il principio correlazione con l’accusa la sentenza che condanni l’imputato del reato di bancarot fraudolenta patrimoniale per una delle condotte alternativamente previste dRAGIONE_SOCIALE norm incriminatrice e diverse da quella indicata in imputazione, purché quest’ultima contenga descrizione, anche sommaria, del comportamento addebitato, come avvenuto nel caso in esame (sez. 5, n. 37920 del 05/07/2010, COGNOME, Rv. 248505).
3.5.Le obiezioni che focalizzano l’attenzione sulle fatture dell’ottobre 2012 e del gennaio in disparte l’inconcludenza della singola doglianza nel contesto molto più ampio de argomentazioni relative all’affermazione di reità per il delitto di bancarotta fraud documentale, si rivelano manifestamente infondate, solo a prendere visione della parte motiva della decisione di primo grado, che a pag. 25-26 ha descritto in modo analitico gli eleme dimostrativi dell’artificiosa precostituzione dei documenti cartacei, peraltro funzionali a contabilmente l’esposizione debitoria della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE nei confronti della cooperativa (abnorme entità delle prestazioni fatturate, acquisti di carburante, regolarmente documentabili, incompati con le quantità necessarie a coprire i viaggi indicati nelle fatture; elencazione, nella fat 2012, di automezzi di proprietà di altre imprese e persino di vetture di piccola cilin nemmeno strumentali al trasporto di gasolio, oltre al mancato reperimento di fatture di a soci che avessero eseguito, nello stesso periodo, prestazioni a favore della RAGIONE_SOCIALE; quanto poi – RAGIONE_SOCIALE fattura del gennaio 2013, era emerso che in detto mese “la RAGIONE_SOCIALE praticamente non aveva venduto gasolio RAGIONE_SOCIALE NOME“, e vi era una sola fattura di acquisto di gasolio “di importo molto límitato…2.279 euro”). Non supera la critica dell’ indeterminatezza se non persino dell’evanescenza, infine, la porzione del motivo di ricorso offerta da COGNOME Fede con riferimento ad una presunta incompletezza delle tabelle della contestazione di cui al ca G), vuoi perché la riduzione del debito dei soci per euro 84.277,03, riferita a non me indicate “5 società”, è totalmente indinnostrata, vuoi perché la circostanza, quand’anche ve sarebbe irrilevante al fine di escludere la ricorrenza del reato di bancarotta fraudo patrimoniale, consumato in relazione all’indebita estromissione di liquidità dal patrim societario per gli importi altrimenti contestati, riferibili alle imprese-socie individuate accusatorio. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.II quarto motivo di ricorso di COGNOME NOME ed il quarto e il quinto motivo del ri COGNOME NOME, che contestano la quantificazione della pena e la mancata applicazione del circostanze attenuanti generiche, sono aspecifici e manifestamente infondati, se si considera da un lato – che può essere valorizzata, nella commisurazione della pena, l’esistenza iscrizioni giudiziarie per reati poi depenalizzati e degradati ad illeciti amministrativi, t
comunque di condotte antigiuridiche valutabili ai sensi dell’art. 133 cod. pen.(sez.3, n. 1 del 17/02/2021, COGNOME, Rv. 281202; Sez. 5, n.45423 del 06/10/2004, COGNOME, Rv.230579); che l’obbligo della motivazione, in ordine RAGIONE_SOCIALE congruità della pena inflitta, più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al mini edittale (Sez. U n. 47127 del 27/04/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, COGNOME Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256464) ed in effetti, il trattame sanzioNOMErio irrogato ai ricorrenti si è assestato sui minimi assoluti della cornice e prevista per le fattispecie contestate; e – dall’altro – che i ricorrenti non si confronta indici di gravità delle condotte e dei reati ai quali la sentenza impugnata (pag.30) si è i tanto nella quantificazione della sanzione quanto nell’esplicitazione delle ragioni che non ha consentito la concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen.; qui nuovamente dovendos ricordare lo stabile principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, pre in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rileva atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ri rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (tra i quali, nello specifico, la scrittur con la curatela, comunque menzionata dRAGIONE_SOCIALE decisione della Corte territoriale a fondamento della revoca delle statuizioni civili in capo a COGNOME) da tale valutazione (Se 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri Rv. 248244).
5.1 primi due motivi del ricorso di COGNOME NOME sono manifestamente infondati. In tema di invalidità della sentenza, la mancanza o l’evidente erroneità della data non è ca di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (sez. 3, n. 191 13/12/2017, G.,Rv. 273196; sez. 5, n. 31404 del 26/05/2004, Madonna, Rv.229975). Ed infatti, la sentenza di primo grado riporta le conclusioni delle parti, assunte in esito all di discussione finale del dibattimento, celebrata il 17 dicembre 2019. La constatazio consente di affermare che la data apposta in calce e a margine della sentenza sia frutto errore materiale, come correttamente rilevato da altra difesa del medesimo procedimento.
6.11 terzo motivo del ricorso è, sotto diversi profili, aspecifico, non consentito in legittimità e manifestamente infondato.
6.1. Il ricorrente – che non contesta la fondatezza dell’accusa sul piano dell’elemento ogget – non si misura compiutamente con le articolate e convincenti proposizioni delle decisioni merito, che gli hanno univocamente attribuito il ruolo di amministratore di diritto della fino al mese di aprile 2010 e di amministratore di fatto sino RAGIONE_SOCIALE data del fallimen pronuncia di secondo grado, a titolo esemplificativo, allineandosi ai rilievi di prime cure 32-36 sent. di primo grado), ha richiamato le convergenti dichiarazioni di COGNOME e COGNOME – sul cui contenuto il motivo di ricorso è rimasto significativamente silente – i quali “hanno
riferito – circostanziando con precisione í fatti e le modalità – che NOME COGNOME costantemente presente in cooperativa e che era molto attivo, addirittura agguerrito, pretendere la corresponsione di “anticipi” a cui non aveva, per le ragioni suddette, alcun ti Per COGNOME NOME l’imputato odierno partecipava ai consigli di amministrazione, anche se la sua presenza non veniva verbalizzata. Addirittura, in una occasione, nel giugno dell’an 2010, aggredì fisicamente COGNOME *NOME*NOME che contrastava le sue illegittime, e illec pretese (pagg. 19 e 47 del verbale di udienza del 7/11/2018)”. Già la decisione del primo giudice aveva, più volte, sottolineato le emergenze probatorie che davano contezza del munus di amministratore di fatto dell’imputato. Era stato richiamato il contributo narra COGNOME NOME, che aveva riferito che COGNOME NOME, per quanto non facesse parte del consiglio di amministrazione “faceva pressione, nel senso che lui rappresentava due o tre ditte e anche lui veniva a chiedere gli anticipi”, ovvero “RAGIONE_SOCIALE//ne, RAGIONE_SOCIALE“. Tali pressioni “si verificavano tutti í giorni, essendosi trattato di un coinvolgim generale di tutti i giorni per cercare di gestire la…” cooperativa (pag.19); era stato messo in rilievo che anche altro membro del consiglio di amministrazione, COGNOME (pag.36), avev convalidato le dichiarazioni di COGNOME COGNOME COGNOME riferito come all’interno della cooper persistesse “un forte contrasto con i fratelli COGNOME proprio in relazione alle antici tariffarie” e precisato di “essersi opposto in diverse occasioni a tali proposte, assieme a COGNOME COGNOME COGNOME“; era stato riportato l’apporto informativo dell’impiegata COGNOME NOME (pag.23), secondo cui “analogamente a quanto riferito sulla particolare gestione del gasolio da parte del NOME NOME, il quale gestiva indirettamente le aziende soprannominate, lo stes tipo di gestione veniva attuata da parte del signor NOME, il quale era solito im disposizioni agli uffici amministratori della RAGIONE_SOCIALE circa la rifatturazione del gasolio per riguardava le seguenti aziende: RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEindicando anche in questo caso l’esatta ripartizione”). Quest’ultimo contenuto informativo è stato compiutamente ripreso – e ricostruito nella sua sistematicità sentenza della Corte territoriale a pag. 24. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6.2.Vale la pena rammentare, in proposito, che per il costante indirizzo interpretativo giurisprudenza di legittimità “in tema di reati fallimentari, la prova della posizio di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inseri organico del soggetto con funzioni direttive – in qualsiasi fase della sequenza organizzat produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipen fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso az produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare – il quale costituisce oggetto valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e lo motivazione” (sez.5, n. 45134 del 27/06/2019, COGNOME, Rv. 277540; sez.5, n. 8479 del 28/11/2016, COGNOME, Rv. 269101; sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, COGNOME, Rv. 256534); e ancora, è stato ripetutamente affermato che “ai fini dell’attribuzione della qualifica amministratore di fatto, può essere valorizzato l’esercizio, in modo continuativo e signific
e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti RAGIONE_SOCIALE qualific funzione o anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi, quest’ultima, in cui spetta al gi merito valutare la pregnanza, ai fini dell’attribuzione della qualifica o della funzione, de poteri in concreto esercitati” (sez.2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850); sicchè non è necessario, ai fini dell’assegnazione della qualifica, che sia data la prova svolgimento di “tutti” i poteri tipici, inerenti RAGIONE_SOCIALE mansione dell’amministratore, ma è su che sia acquisita dimostrazione appagante della riconducibilità all’interessato di compiti ge anche relativi ad una singola branca dell’organizzazione aziendale, purchè non meramente isolati od estemporanei ed anzi dotati di una certa continuità, che facciano parte delle ordi prerogative di un amministratore (da ultimo, sez. 5, n. 2514 del 04/12/2023, Commodaro, Rv. 285881). Ed una volta inquadrato, nel rispetto di tali parametri ermeneutici, il ru amministratore di fatto della società fallita, colui al quale la veste sia stata attri ritenere gravato dell’intera gamma dei doveri a cui è soggetto l’amministratore “di diritt tal che, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assum penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti addebitab all’amministratore di diritto (Cass. sez.5, n. 39593 del 20/05/2011, COGNOME, Rv.250844; sez. n. 15065 del 02/03/2011, COGNOME e altri, Rv.250094; sez. 5, n. 7203 del 11/01/2008 COGNOME, Rv. 239040).
6.3.Diviene allora pertinente rimarcare, sul punto, che il lamentato vizio di “travisamento prova” comporta che il supposto elemento travisato debba assumere portata disgregante nel discorso giustificativo della sentenza impugnata e che gravi sul ricorrente tanto l’one precisarne la relativa influenza demolitiva, quanto l’onere di inequivoca individuazione specifica rappresentazione degli atti processuali che intenda far valere (ex multís, in motivazione, sez. 5 n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME; sez. 5 n. 25248 del 12/05/2022, COGNOME, n.m.); ed in forza della regola della “autosufficienza” del ricorso, operante anche in penale, il ricorrente che voglia dedurre in sede di legittimità il travisamento di una testimoniale ha l’onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la compl trascrizione dell’integrale contenuto delle dichiarazioni rese dal testimone, non consentendo citazione di alcuni brani delle medesime l’effettivo apprezzamento del vizio dedotto (tr tante, sez.2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; sez.4, n. 37982 del 26/06/2008, COGNOME, Rv. 241023). Il motivo di ricorso non ha, per un verso, affrontato il dell’efficacia disarticolante degli elementi probatori, che si assumono pretermessi, sulla te logica della sentenza impugnata, né li ha ostesi integralmente, in guisa da consentire RAGIONE_SOCIALE Co di esercitare il vaglio di competenza. Per altro verso, appreso dal sinergico tessuto esposi delle declinazioni del duplice grado di merito che l’imputato impartisse costantemente ordi direttive ed istruzioni, anche dall’esterno, all’organo formalmente incari dell’amministrazione in tema di erogazione degli “anticipi” sui compensi e nel settore d imputazione anche contabile dei costi relativi alle forniture di gasolio a talune delle im consociate o di diretta riferibilità dei singoli soci della cooperativa, non appare affatto
stabilire se egli fosse l’amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE eRAGIONE_SOCIALEo della RAGIONE_SOCIALE, né se fosse il “dominus” indiscusso dell’impresa fallita, né, ancora, se interloquisse con tutto o parte del personale preposto agli adempimenti amministrativi.
6.4. Il motivo di ricorso tende, in definitiva, a stimolare il collegio ad una rivisitazio degli elementi di prova riguardanti la qualifica di amministratore di fatto assegnata all’imp e, più in generale, al ruolo direttivo da lui svolto all’interno della compagine amminis dell’ente. Va nuovamente ricordato, in linea con l’insegnamento nomofilattico della Corte Cassazione (SS.UU. 30.4.97, Dessimone, cit.), che l’indagine di legittimità sul disco giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore -a riscontr l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, sen possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di meri avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizi processuali. La illogicità, quale vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limit a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logic e adeguato le ragioni del convincimento (SS.UU. cit.). Il motivo di ricorso deduce, nel complesso, una carenza di motivazione, sostanzialmente contrapponendo una diversa valutazione dei fatti a quella fatta propria dRAGIONE_SOCIALE Corte di appello, come poi esplicit riconosciuto dall’illustrazione discorsiva dell’atto d’impugnazione (v. pag.9, pag. 19) tema di controllo sulla motivazione, RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione è normativamente preclusa l possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a q compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portat RAGIONE_SOCIALE sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argonnentativo che la sorregge e eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno; ed invero, avendo il legis attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugNOME, che si presenta qua elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sinda di legittimità è limitato RAGIONE_SOCIALE verifica della coerenza strutturale del provvedimento in sé considerato, verifica necessariamente condotta RAGIONE_SOCIALE stregua degli stessi parametri valutativi cui esso è “geneticamente” informato, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da a (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
6.5.Alla luce di quanto osservato, perde di ogni consistenza – e si rivela pertanto inaccogli anche il rilievo che segnala un, peraltro, “potenziale” contrasto di giudicati, dal momento in gioco è la posizione, in capo al ricorrente, di amministratore di fatto della fallita imprese terze. Del resto, la sentenza irrevocabile di assoluzione allegata dal difensore ai mo nuovi non è affatto in conflitto con le articolate ragioni che la decisione impugnata ha rise all’attribuzione al ricorrente della figura di amministratore di fatto della fallita,
RAGIONE_SOCIALE egli ha comunque rivestito una mansione essenziale e “nevralgica per funzionamento della società RAGIONE_SOCIALE in virtù di una capacità organizzativa che atte a compiti operativi”, pienamente compatibile e coerente, sotto il profilo logico-ricostrutti quella di privilegiato e fondamentale “anello di congiunzione” tra detto ente, socio cooperativa RAGIONE_SOCIALE, e la direzione di quest’ultima, a lui riconducibile.
7.Alla declaratoria di rigetto dei ricorsi, consegue ai sensi dell’art. 616 cod. proc. condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 02/10/2024
Il contqliere estensore
Il Presidente