Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26412 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26412 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TIRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 27 giugno 2023 dalla Corte di appello di Milano, che, per quanto qui di interesse, ha riformato – riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando il trattamento sanzionatorio – la sentenza del Tribunale di Milano che aveva condannato COGNOME NOME per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e di dichiarazione infedele.
Secondo l’ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, l’imputato – in qualità di legale rappresentante della “RAGIONE_SOCIALE” – avrebbe indicato nelle
dichiarazioni dell’anno 2014 (relative all’anno di imposta 2013) un volume di affari inferiore a quello reale (legato alla vendita di un complesso immobiliare di 165 unità alla “RAGIONE_SOCIALE“).
Sempre nella medesima qualità, avrebbe concorso con il suocero COGNOME NOME, amministratore di fatto della “RAGIONE_SOCIALE“, dichiarata fallita il novembre 2013, e con gli amministratori di diritto di quest’ultima società alla distrazione del complesso immobiliare sito nel comune di Sorso. La distrazione sarebbe avvenuta mediante la stipula del contratto tra la “RAGIONE_SOCIALE” e la società fallita, con il quale quest’ultima vendeva all’altra società il suddetto complesso immobiliare per il prezzo di euro 5.445.000,00, mai corrisposto.
Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
Il ricorrente contesta la sussistenza del reato e, in particolare, dell’elemento soggettivo, costituito dalla coscienza e dalla volontà di indicare, nelle dichiarazioni annuali, dati e notizie false al fine di evadere il pagamento dei tributi.
Sotto tale profilo, il ricorrente evidenzia che la condotta che gli è stata contestata, in realtà, aveva arrecato un danno alla propria società (la “RAGIONE_SOCIALE“), con corrispondente indebito guadagno per l’erario.
A tale riguardo, pone in rilievo le dichiarazioni rese dal consulente tecnico di parte, il quale aveva evidenziato che, se era vero che, per l’anno 2013, non era stata contabilizzata la fattura relativa alla vendita del complesso immobiliare del “RAGIONE_SOCIALE“, era altrettanto vero che, per l’anno 2012, non era stato nemmeno conteggiata la fattura di acquisto del medesimo complesso immobiliare. Il consulente tecnico aveva affermato che, se le scritture fossero state regolarmente tenute, con l’annotazione sia dell’acquisto che della successiva rivendita del complesso immobiliare, nella sostanza, si sarebbe determinato un credito a favore della società “RAGIONE_SOCIALE” nei confronti dell’erario.
La difesa, con i motivi di gravame, aveva chiesto alla Corte di appello di spiegare come fosse compatibile, con la presunta volontà dell’imputato di procurare un vantaggio alla “RAGIONE_SOCIALE“, una condotta che, nella sostanza, aveva arrecato un danno alla società in favore dell’erario.
La Corte di appello avrebbe superato la questione posta dalla difesa, in modo del tutto generico, richiamando il presunto consapevole inserimento dell’imputato nell’organizzazione del COGNOME e la sua presunta conoscenza degli illeciti perseguiti dal suocero.
2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.
Il ricorrente sostiene che: l’operazione distrattiva sarebbe stata posta in essere dal «duo COGNOME»; l’imputato era estraneo alla gestione della “RAGIONE_SOCIALE“, essendone il mero amministratore formale; dalle dichiarazioni rese dai testi, non sarebbe possibile desumere la piena consapevolezza da parte dell’imputato dell’operazione distrattiva contestata.
Sostiene, inoltre, che la Corte d’appello sarebbe incorsa in tre errori: avrebbe affermato che la “RAGIONE_SOCIALE” sarebbe stata una società riconducibile al COGNOME, quando invece era emerso che tale società era amministrata dall’AVV_NOTAIO; avrebbe affermato che l’operazione contestata avrebbe sottratto ai creditori l’unico cespite dotato di rilevanza economica, quando invece con l’operazione in questione non si sarebbe sottratto il bene all’esecuzione dei creditori ma, attraverso l’accollo debitorio, si sarebbe «aggiunto un debitore solidale»; non avrebbe tenuto conto che, dalla disamina dello stato passivo, risultava che i creditori che avevano avviato la procedura di fallimento erano stati esclusi dal passivo fallimentare della “RAGIONE_SOCIALE“.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, deve essere rilevato che non può essere accolta l’istanza dell’AVV_NOTAIO (difensore dell’imputato) di rinvio dell’udienza per concomitante impegno professionale, atteso che, in essa, non è rappresentata l’impossibilità di avvalersi di un sostituto, ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., nel procedimento a cui il difensore ha inteso partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio.
Al riguardo, occorre ribadire che «l’impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio» (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912; Sez. 6, n. 20130 del 04/03/2015, COGNOME, Rv. 263395).
Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato.
2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello, invero, ha rilevato che la tesi difensiva – secondo la quale, anche per l’anno 2012, vi sarebbe stato un errore nella redazione delle scritture contabili e nelle corrispondenti dichiarazioni, consistito nel non conteggiare la fattura di acquisto del complesso immobiliare – era priva di fondamento atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, nella dichiarazione modello IVA relativa all’anno 2012 (ossia quello in cui la società aveva acquisito il complesso immobiliare in questione), risultavano correttamente indicati acquisti per euro 4.745.000,00, con detrazione IVA per euro 462.500,60, con credito IVA, in parte portato in detrazione nell’anno successivo (cfr. pagina 25 della sentenza impugnata).
2.2. Il secondo motivo è aspecifico.
Con esso, il ricorrente ha articolato generiche censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione dell legge penale, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).
Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all’ip accusatoria.
In particolare, la Corte di appello ha desunto l’indiscutibile natura distrattiva dell’operazione dal fatto che, con essa, era uscito dal patrimonio della società fallita l’unico cespite dotato di rilevanza economica, in assenza di un’effettiva e sostanziale contropartita. Il prezzo non era stato mai corrisposto e l’accollo del debito (derivante alla “RAGIONE_SOCIALE” dalle caparre versate dai promissari acquirenti degli immobili in costruzione) non poteva considerarsi un idoneo corrispettivo, trattandosi di un accollo non liberatorio, che non affrancava il cedente dal debito.
La Corte di appello ha evidenziato che, sebbene l’operazione fosse stata ideata dal COGNOME e dal COGNOME, l’imputato, comunque, aveva fornito un determinante contributo ad essa, partecipando, nella qualità di amministratore di diritto della società acquirente, non solo all’originario contratto di acquisto, stipulato 1 1 11 aprile 2013, ma anche al successivo accordo, sottoscritto il successivo 15 luglio. Con quest’ultimo atto, era stato modificato il precedente contratto, prevedendo la restituzione degli effetti cambiari che la società fallita aveva ricevut dall’acquirente, in cambio della cessione, da realizzarsi entro il 30 dicembre 2013,
di sedici unità immobiliari, facenti parte del complesso oggetto del precedente contratto di compravendita. La società fallita, ad ogni modo, non aveva ottenuto né i sedici appartamenti promessi né i titoli cambiari.
La Corte di appello ha ritenuto che l’elemento soggettivo del reato emergesse non solo dalla partecipazione concreta dell’imputato ai due atti con i quali l’operazione distrattiva era stata posta in essere, ma anche dall’ammissione fatta dallo stesso imputato, nel corso del suo esame dibattimentale’ di essersi prestato a svolgere tali attività per favorire il suocero.
Si tratta di una motivazione adeguata, rispetto alla quale il ricorrente non ha evidenziato alcun determinante vizio logico o effettivo travisamento di prova, limitandosi a delle mere asserzioni, tese ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello.
Va evidenziato che le valutazioni della Corte di appello in ordine all’accollo sono pienamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale è idonea a integrare un’ipotesi di bancarotta per distrazione la cessione di beni senza corrispettivo in denaro, ma solo mediante accollo cumulativo da parte dell’acquirente, atteso che quest’ultimo non libera il debitore (Sez. 5, n. 20807 del 05/03/2018, COGNOME, Rv. 273032; Sez. 5, n. 48061 del 02/10/2019, COGNOME, Rv. 278313).
Va, infine, rilevato che la circostanza che i creditori che avevano avviato la procedura di fallimento sarebbero stati esclusi dal passivo fallimentare della “RAGIONE_SOCIALE” è del tutto priva di rilievo, atteso che, rispetto al reato di bancarott necessaria la pronuncia della sentenza di fallimento, ma non assumono rilevanza le vicende relative al credito oggetto dell’istanza che aveva dato origine alla procedura fallimentare.
Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 26 marzo 2024.