Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 18124 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 18124 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME ad OSIMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CINGOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME
COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Secondo l’originaria imputazione, COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella qualità di amministratori della società “RAGIONE_SOCIALE” (fallita 1’1 gennaio 2013), avrebbero distratto la somma complessiva di euro 420.000,00,
che costituiva il corrispettivo della vendita di alcuni immobilh, non versato nella cassa della fallita.
Con sentenza pronunciata il 13 ottobre 2020, il Tribunale di Macerata aveva condanNOME entrambi gli imputati, limitatamente alla distrazione della somma di euro 113.110,00, alla pena di anni due di reclusione, oltre pene accessorie e con sospensione condizionale della pena.
Con sentenza pronunziata il 27 marzo 2023, la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, condannando gli imputati limitatamente alla distrazione di euro 24.000,00 – relativi a due assegni dall’importo di euro 12.000,00 ciascuno, versati ai due imputati da COGNOME NOME – riducendo la durata delle pene accessorie e riconoscendo a entrambi gli imputati il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Secondo la Corte di appello, il COGNOME avrebbe versato i due assegni per ottenere la cessione di un garage diverso e più grande rispetto a quello originariamente concordato con la società.
Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori.
il ricorso di COGNOME NOME si compone di quattro motivi.
3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 223 legge fall.
Sostiene che il Tribunale e la Corte cli appello avrebbero attribuito alla testimonianza di COGNOME NOME «un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello che emerge dalle dichiarazioni rese dal teste». I giudici di merito avrebbero, invero, erroneamente ritenuto che il teste avesse riferito di avere versato i due assegni ai due imputati per ottenere un garage più grande rispetto a quello originariamente concordato.
Dalla lettura del verbale d’udienza, invece, emergerebbe «una versione dei fatti confusa e inattendibile, data da molteplici risposte anche contraddittorie tra loro».
Contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, anche la vicenda relativa al versamento degli assegni da parte del COGNOME sarebbe perfettamente coerente con la versione difensiva secondo la quale gli ulteriori pagamenti ricevuti dagli imputati, rispetto al prezzo indicato nell’atto di compravendita, erano relativi alle spese e ai costi che gli imputati personalmente (e non la società) avevano sostenuto per il completamento degli immobili.
Mancherebbe, in ogni caso, la prova del fatto «al di là di ogni ragionevole dubbio.
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3.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Rappresenta che: la difesa, con l’atto d’appello, aveva specificamente contestato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato; la Corte territoriale, nel riassumere i motivi di gravame, aveva correttamente indicato tale motivo; nel rispondere al motivo di appello, però, aveva fatto riferimento al COGNOME.
Tanto premesso, il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, atteso che, dalla lettura della sentenza, non si capirebbe se la Corte d’appello avesse motivato con riferimento al COGNOME o al COGNOME.
Il ricorrente, in ogni caso, contesta la motivazione resa dalla Corte di appello con riferimento all’elemento soggettivo del reato, sostenendo che essa si baserebbe essenzialmente sul fatto che la somma di 12.000,00 euro spettasse non all’imputato ma alla società. Tale fatto, però, per le argomentazioni spese nel primo motivo del ricorso, non risulterebbe affatto dimostrato. Considerata la modesta entità della somma in questione, in ogni caso, dovrebbe escludersi che l’imputato fosse consapevole del fatto che la distrazione di essa potesse condurre al fallimento della società.
3.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di motivazione.
Rappresenta che: la difesa, con l’atto d’appello, aveva specificamente contestato l’entità della pena applicata; la Corte territoriale, nel riassumere i motiv di gravame, aveva correttamente indicato tale motivo; nel rispondere al motivo di appello, però, aveva fatto riferimento al COGNOME.
Tanto premesso, il ricorrente deduce la mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello avente a oggetto l’entità della pena.
3.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 e 219 legge fall.
Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello, in considerazione dell’esigua somma distratta, avrebbe dovuto riconoscere l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagioNOME.
Il ricorso di COGNOME RAGIONE_SOCIALE si compone di due motivi.
4.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, proponendo argomentazioni analoghe a quelle proposte dal RAGIONE_SOCIALE, con il suo primo motivo di ricorso.
Sostiene anche egli che la vicenda relativa al versamento degli assegni da parte del COGNOME sarebbe perfettamente coerente con la versione difensiva secondo la quale gli ulteriori pagamenti ricevuti dagli imputati, rispetto al prezzo indicato nell’atto di compravendita, sarebbero relativi «all’effettuazione di lavor
accessori, di allacciamenti, impiantistica e simili», che gli imputati avrebbero effettuato «avvalendosi delle rispettive competenze professionali».
Le dichiarazioni del teste COGNOME sarebbero «confuse» e «contraddittorie» e da esse emergerebbe «un ragionevole dubbio, da risolversi in favore dell’imputato».
4.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all’art. 219 legge fall., proponendo argomentazioni analoghe a quelle proposte dal RAGIONE_SOCIALE, con il suo quarto motivo di ricorso.
Il ricorrente sostiene che la Corte di appello, in considerazione dell’esigua somma distratta, avrebbe dovuto riconoscere l’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagioNOME.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi devono essere rigettati.
1.1. Il primo motivo del ricorso del COGNOME e il primo motivo del ricorso del COGNOME – che possono essere trattati congiuntamente, proponendo, sostanzialmente, la medesima questione – sono inammissibili, essendo versati in fatto.
Va precisato che, dal verbale d’udienza allegato al ricorso, emerge che il COGNOME, in sede di esame del pubblico ministero, ha affermato che questi ulteriori 12.000,00 euro costituivano il corrispettivo dovuto al fatto che egli era riuscito a ottenere dalla società un garage più grande rispetto a quello che era stato individuato nel contratto. Dalle risposte fornite alle domande poste dalle altre parti e dal Tribunale, emerge che, in tale somma, era compreso anche il compenso per «gli allacci».
I giudici di merito, pertanto, non sono incorsi in alcun travisamento della prova nel ritenere che il NOME avesse versato del denaro ai due imputati per ottenere dalla società un garage più grande rispetto a quello che era stato individuato nel contratto. Né i ricorrenti hanno dimostrato che il presunto travisamento assuma portata decisiva.
Al riguardo, va ricordato che il vizio di “travisamento della prova” (o di “contraddittorietà processuale”) chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del
patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.
Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l’utilizzazione di una prova sulla base di un’erronea ricostruzione del relativo “significante” (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l’utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione).
I questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati da giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215). Invero il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605). L’elemento travisato deve assumere portata decisiva.
Quanto alla regola dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» invocata dai ricorrenti, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, va ricordato che essa non può essere adoperata quale parametro di violazione di legge, perché in tal modo si finirebbe per censurare la motivazione al di là dei casi di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., richiedendo così al giudice di legittimità un’autonoma valutazione delle fonti di prova che esula dai suoi poteri (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME, Rv. 264174). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, parametro di valutazione di cui all’art. 533 cod. proc. pen. ha ampi margini di operatività solo nella fase di merito, quando può essere proposta una ricostruzione alternativa, mentre in sede di legittimità tale regola rileva solo allorché la su inosservanza si traduca in una manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, COGNOME e altri, Rv. 270108).
1.2. Il secondo motivo del ricorso del COGNOME è infondato.
Con riferimento alla prima censura, risulta evidente che la Corte di appello, a pagina 5 della sentenza, nel trattare del motivo di appello relativo all’elemento soggettivo del reato, sia incorsa in un mero errore materiale, nell’indicare il nome del COGNOME anziché quello del COGNOME. L’errore materiale è reso palese dal fatto che la Corte di appello, nel riassumere i motivi di appello proposti dai due imputati, dà atto che il COGNOME, contrariamente all’altro imputato, ha specificamente formulato motivo di gravame con riferimento all’elemento soggettivo del reato. Risulta, dunque, evidente che la Corte territoriale non voleva riferirsi al COGNOME, atteso che questi non aveva formulato motivo di appello sul punto. Va, inoltre,
rilevato che l’argomentazione con la quale viene respinto il motivo di appello è propriamente riferibile al COGNOME.
Quanto alla seconda censura, va rilevato che la Corte territoriale, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha ritenuto dimostrato che gli assegni versati dal COGNOME spettassero alla società.
La terza censura è manifestamente infondata, atteso che «l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell’impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte» (Sez. U, Sentenza n. 22474 del 31/03/2016, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
1.3. Il terzo motivo del ricorso del COGNOME è inammissibile.
Risulta evidente, infatti, che la Corte d’appello, a pagina 5 della sentenza, nel trattare del motivo di appello relativo alla pena, sia incorsa in un mero errore materiale, nell’indicare il nome del COGNOME anziché quello del COGNOME. L’errore materiale è reso palese dal fatto che la Corte di appello, nel riassumere i motivi di appello proposti dai due imputati, dà atto che il COGNOME, contrariamente all’altro imputato, ha specificamente formulato motivo di gravame con riferimento alla pena. Risulta, dunque, evidente che la Corte territoriale non voleva riferirsi al COGNOME, atteso che questi non aveva formulato motivo di appello sul punto.
Va, in ogni caso, rilevato che il motivo di ricorso e prima ancora quello di appello si presentavano inammissibili per carenza di interesse, atteso che già il giudice di primo grado aveva applicato a entrambi gli imputati il minimo edittale.
1.4. Il quarto motivo del ricorso del COGNOME e il secondo motivo del ricorso del COGNOME – che possono essere trattati congiuntamente, proponendo, sostanzialmente, la medesima questione – sono inammissibili.
Va rilevato che – dalla sintesi dei motivi di appello, sul punto non contestata dai ricorrenti – non risulta che gli appellanti avessero formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione.
Al riguardo, deve essere ribadito che, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, COGNOME, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, COGNOME, Rv. 266202; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Al rigetto dei ricorsi, consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 31 gennaio 2024.