Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 35943 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35943 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a BRA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che ha riconosciuto NOME COGNOME e NOME COGNOME la prima quale socio unico e amministratore, il secondo quale amministratore di fatto, della società RAGIONE_SOCIALE, esercente attività edilizia, dichiarata fallita con sentenza del 05/06/2014 – colpevoli di bancarotta fraudolenta patrimoniale, limitatamente all ‘ attività distrattiva avente riguardo ai seguenti importi:
euro 122.044,28 pagati in favore di RAGIONE_SOCIALE;
euro 75.690, 28 quali rimborsi in favore di COGNOME NOME;
euro 20.000, a titolo di cauzioni;
euro 11.500,00 in favore di COGNOME NOME.
Gli imputati erano stati assolti dal primo giudice dalla contestata bancarotta documentale fraudolenta.
Il ricorso per cassazione dei suddetti imputati, con il ministero del difensore di fiducia avvocato NOME COGNOME, è affidato a un comune atto, articolato con le doglianze di seguito enunciate nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Vengono denunciati vizi di logicità manifesta della sentenza impugnata in ragione di travisamento dei fatti e della prova sugli argomenti fondativi della ritenuta responsabilità. In particolare, si contesta che non siano stati provati:
il rapporto di continuità tra le società implicate nelle vicende distrattive (motivo 1);
il ruolo di amministratore di fatto di COGNOME (motivo 2);
la consistenza in termini di distrazione delle erogazioni di liquidità dalle casse sociali della fallita in favore della società in favore di RAGIONE_SOCIALE (motivo 3)
la consistenza in termini di distrazione dei prelievi effettuati personalmente da COGNOME a titolo di rimborsi per anticipi dalla stessa operati in favore della società fallita (motivo 4) e delle distrazioni ‘minori’ (motivo 5);
l’elemento psicologico in capo a entrambi i ricorrenti.
2.2. Si deduce, inoltre, che i giudici del merito avevano omesso di vagliare le censure difensive formulate con l’atto di appello (motivo 9), e di considerare la ricostruzione contabile proposta dal consulente della difesa (AVV_NOTAIO) ed erano pervenuti alla sentenza di condanna pur in presenza di una prova insufficiente (motivi 6 e 7) e comunque incompleta, che avrebbe giustificato l ‘ assoluzione (motivi 8 e 11).
2.3. Infine, ci si duole della eccessiva gravosità della pena irrogata, non preceduta dalla specificazione dei criteri soggettivi e oggettivi desunti dall’art. 133 c od. pen. (motivo 10).
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.I ricorsi sono complessivamente infondati, per molti versi inammissibilmente declinati in fatto, con riproposizione di argomenti già adeguatamente scrutinati dai giudici di merito, senza incorrere nelle pur denunciate illogicità.
2.Occorre, in primo luogo, ricordare che si è di fronte a una doppia condanna conforme, e cioè a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che entrambe le pronunzie hanno offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti del ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo una linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l’esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369/2006, Rv. 235507). Nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ex multis , Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. “doppia conforme”postula, infatti,che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che -a presidio del devolutum – discende dalla pretermissione dell’esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede (Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 – dep. 2018, COGNOME e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, COGNOME, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 257967), o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio (Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Al di fuori di tali ristretti binari, resta precluso il rilievo del vizio di motivazione secondo l ‘ espressione dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nel caso di adeguata valutazione conforme nei gradi di merito del medesimo compendio probatorio’.
Tanto premesso, coerentemente con i principi ora richiamati, non possono muoversi rilievi alla tecnica argomentativa della sentenza impugnata, la quale si dipana, nella sua struttura motivazionale, dalla analitica e minuziosa ricostruzione operata dal primo giudice e dalla premessa della condivisa valutazione già operata dal Tribunale – dando atto della plausibilità logica, della correttezza giuridica e della coerenza degli argomenti rispetto ai risultati di prova sulla quale si innesta il commento, più sintetico ma ragioNOME, della Corte di appello in merito alle valutazioni giuridiche delle condotte, ritenute provate nella loro consistenza oggettiva, fornendo compiuta, seppur concisa, replica alle censure difensive.
In particolare, venendo alle doglianze qui formulate dalla difesa ricorrente, si osserva come il primo giudice avesse formulato ampie argomentazioni in merito alla ritenuta continuità
strutturale e operativa tra le due società facenti capo ai coniugi odierni imputati (cfr., pg. 4 e ss della sentenza del Tribunale), resa evidente -oltre che dai rapporti contrattuali e commerciali tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, dalla tempistica con cui la AF venne costituita (in ‘ millimetrica ‘ coincidenza con la situazione di crisi della RAGIONE_SOCIALE, riprendendo l ‘ espressione del Tribunale), dall ‘ essere stata amministrata formalmente dalla COGNOME, coniuge del COGNOME, la quale aveva fatto studi di tecnica commerciale e, anche per età, non poteva essere ritenuta una imprenditrice inesperta, né, dunque, una testa di legno, come tentava di rappresentava la Difesa, e dalla circostanza, puntualmente posta in rilievo, che ‘ la prima e principale beneficiaria delle distrazioni perpetrate da AF è senza dubbio la RAGIONE_SOCIALE COGNOME , in specie, per quanto attiene a quelle del 2012, del tutto prive di giustificazione documentale, non compensate dalle dichiarazioni del tutto ambigue rese dalla COGNOME. L ‘ argomentazione in merito alla ricostruzione del rapporto ‘di sostanziale continuità’ intercorrente tra la società fallita RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, è, dunque, plausibilmente desunta da sintomatici elementi, e logica nelle conclusioni alle quali perviene, ovvero che le condotte distrattive si erano risolte in un drenaggio di liquidità non consentito in favore di una società contigua alla fallita.
Nessun pregio hanno le deduzioni difensive in merito all ‘ attività distrattiva, giacchè, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, è stata puntualmente considerata la consistenza distrattiva di ogni esborso di danaro effettuato e rimasto privo di qualsivoglia documentazione contabile, evidenziando, per quelle di minore consistenza, che esse sono pacifiche, incontestate e documentate, oltre a essere prive di giustificazione da parte della COGNOME, di cui sono state anche adeguatamente confutate le implausibili giustificazioni dalla stessa fornite in merito a tali uscite.
Per quanto osservato dai giudici di merito, invero, le uscite (per ventimila euro) erano rimaste prive di ogni tipo di documentazione giustificatrice e neppure la COGNOME aveva saputo specificare il titolo apparente relativo a cauzioni, in mancanza di ogni riscontro contabile. In ordine alle uscite (per undicimila cinquecento euro) in favore di NOME COGNOME, la stessa imputata aveva precisato che si trattava di prelievi di danaro da lei effettuati.
5.1. Quanto alle somme corrisposte in favore di RAGIONE_SOCIALE – delle quali, sull’importo totale di euro 302.044,28, significativamente, nella ricostruzione delle somme, si dava atto di una parziale giustificazione dei ricorrenti solo fino alla somma di euro 180.000 euro, secondo quanto riportato nella scrittura del 2011 i giudici d’appello hanno ragionevolmente condiviso quanto già considerato dal Tribunale, nel senso che ‘… si deve conclusivamente ritenere che negli anni 2011/2012 RAGIONE_SOCIALE ha trasferito ad ‘RAGIONE_SOCIALE‘ complessivamente 302.044,28 eur o 80 115.070 nel 2011 e 186.974,00 nel 2012; di essi solo 180.000 euro trovano una giustificazione nella cessione dei contratti avvenuta a fine 2011 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, mentre il residuo pari ad euro 122.044,28 è un esborso che è rimasto totalmente ingiustificato e va perciò ritenuto come distrattivo ‘. (pg. 6 della sentenza di primo grado).
5.2. In merito ai prelievi di danaro riferibili all’operato di COGNOME, nella veste di amministratore della società fallita, i giudici di merito ne hanno ben chiarito la natura distrattiva alla luce di noti e condivisi approdi ermeneutici che segnalano come, nel caso di finanziamento della società da parte dei soci, il loro credito è non solo postergato a quello degli altri creditori sociali, ma, soprattutto, è meramente eventuale, avendo diritto al rimborso del finanziamento solo in caso di residuo attivo all ‘ esito della gestione sociale. Si tratta, dunque, di condotte che si erano risolte in un drenaggio di liquidità non consentito, quand’anche compiuto per operare rimborsi di finanziamenti in favore della società (comunque privi d’ogni riscontro documentale), cui conseguiva la lesione della par condicio creditorum .
Parimenti infondata la doglianza incentrata sul ruolo di amministratore di fatto di NOME COGNOME in merito ai versamenti in favore di RAGIONE_SOCIALE – che, in quanto rimasti privi di ogni giustificazione contabile, sono stati correttamente qualificati in termini di bancarotta distrattiva -affermandosi che l ‘operazione , oltre a essere riferita alla COGNOME, in quanto amministratrice della società fallita, era attribuibile anche al COGNOME, sia perché beneficiario di parte della liquidità, sia perché vi aveva preso parte attiva, e consapevole, di fatto assumendone il governo gestorio, almeno secondo le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, il quale aveva affermato che la gestione amministrativa ( ma anche quella tecnica) della società era riferibile indistintamente a entrambi i ricorrenti, essendo emerso una ingerenza a 360^ del COGNOME nella vita della neocostituita ‘ A.F. ‘ .
I giudici di merito hanno, dunque, ritenuto che i ricorrenti abbiano consapevolmente concordato e condotto un ‘ope razione di svuotamento delle poste attive della fallita, abbandonandola al fallimento, coerentemente determinandosi anche con riguardo all ‘elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva che, secondo l ‘insegnamento di questa Corte, è costituito dal dolo generico; pertanto, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell’attività distruttiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l’ intenzione dai causarlo ( Sez. 5 n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739). Consapevolezza della quale non è ragionevole dubitare sia sussistita pienamente in capo ai ricorrenti.
Non coglie nel segno la doglianza -genericamente formulata – incentrata sulle valutazioni del consulente della Difesa, di cui si lamenta la omessa valutazione, denunciando sia il travisamento della prova che la capacità di tale elemento di prova a discarico di radicare un giudizio d’insufficienza della prova per fondare una statuizione di condanna. La risposta implicita fonda sul rilievo che l’omessa considerazione di una valutazione tecnica di parte non può costituire un travisamento probatorio, difettandone l’elemento della decisività , dal momento che la valutazione tecnica, che opponga ragioni contrarie all’ipotesi accusatoria , non è neppure
sufficiente a paralizzare un risultato probatorio aliunde raggiunto, ove sorretto -come nel caso di specie – da una motivazione logicamente plausibile e giuridicamente corretta, e, dunque, sufficiente. La giurisprudenza di legittimità è chiara nell’affermare che ‘ non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza ‘ ( Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 8/2/2023, Rv. 284096). Tanto perché con riferimento al vizio di illogicità della motivazione, la disposizione di legge ( art. 606 cod. proc. pen.) postula che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex multis Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741).
Manifestamente infondato il motivo in tema di trattamento sanzioNOMErio, dal momento che, come ha già osservato la Corte di appello, le circostanze attenuanti generiche sono state già riconosciute dal primo giudice e la pena è stata irrogata nella misura minima edittale.
Del tutto decontestualizzati (e presumibilmente addebitabili a un refuso) sono i riferimenti ai reati di cui agli artt. 610 e 614 c.p., mai apparsi nell’editto accusatorio.
Al rigetto del ricorso segue, ex lege , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME