Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10661 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10661 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bolo che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti per il reato di bancarotta preferenziale, perché estinto per prescrizione, e e l’aggravante dei più fatti di bancarotta, ha ridetermiNOME in mitius il trattamento sanzioNOMErio, .. confermandone la condanna per bancarotta fraudolenta per distrazione;
considerato che:
il primo motivo di ricorso – che denuncia la violazione della legge penale e il v motivazione, segnatamente in ordine alla prova dell’accordo tra imputato e soggetto fallito dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado prospetta con asserti tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, M Rv. 268360 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01), senza confrontars compiutamente con la motivazione che ha dato conto degli elementi che ha ritenuto convergenti nel senso della responsabilità dell’imputato (alla luce delle specifiche condizioni degli accordi in di corroborati da quanto tratto dalla pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. acquisita);
il secondo motivo – che assume la violazione di legge e il vizio di motivazione, riguardo alla valutazione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. – è manifestamente infondato in quanto tale pronuncia è stata apprezzata unitamente ad altri elementi di prova in conformità al 238-bis cod. proc. pen.;
il terzo motivo – che denuncia violazione della legge penale e il vizio di motivazion ordine alla ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e alla ma qualificazione del fatto ex art. 232, comma 3, legge fall.- e il quarto motivo – che adduce il vizio motivazione e la violazione degli artt. 192 e 125 cod. proc. pen., in particolare per la m disamina delle allegazioni difensive – non contengono una effettiva censura agli argomenti sp dalla decisione impugnata sul punto ma si affidano a enunciati patentemente generici, il che es dal rimarcare che erroneamente l’impugnazione (cfr. terzo motivo) fa riferimento al dolo speci atteso che la bancarotta fraudolenta distrattiva è punita a titolo di dolo generico;
il quinto motivo – che ha lamentato la violazione della legge penale in relazione determinazione della pena (a seguito della declaratoria di estinzione della bancarotta preferenz e della mancata declaratoria di prescrizione anche della bancarotta fraudolenta patrimoniale manifestamente infondato e generico, in quanto:
all’esito del primo grado di giudizio era stata irrogata, per i delitti di b fraudolenta patrimoniale e preferenziale, la pena di due anni e quattro mesi di reclusione, muove dalla pena edittale minima di tre anni di reclusione e riducendola per le attenuanti generiche (s prevalenti sull’aggravante della commissione di più fatti di bancarotta); la Corte di appello, della declaratoria di prescrizione della bancarotta preferenziale, ha correttamente escluso la residua aggravante, tenendo ferma la riduzione per le generiche (da compiersi in dife dell’aggravante) in ragione del precedente dell’imputato (così indicando l’elemento che
(—
considerato preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato: cfr. Sez. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinel Rv. 271269 – 01), senza violare il divieto di reformatio in peius (cfr. Sez. 6, n. 41220 del 03/10/2012, COGNOME, Rv. 254261 – 01; Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660 01); e il ricorso muove censure del tutto generiche a tale apprezzamento;
il termine di prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, commesso aprile 2014, pari a 12 anni e 6 mesi (tenuto conto della pena edittale e dell’interruzione: c artt. 157 e 161 cod. proc. pen.) non è con evidenza decorso;
rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegNOME ne memoria con la quale la difesa dell’imputato ha ribadito la fondatezza dei motivi di impugnazion ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegu ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/12/2025.