Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 45575 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 45575 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MARSALA il 24/12/1971
COGNOME NOME nato il 16/06/1990
avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha concluso chiedendo li.inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME e kannullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME
limitatamente al reato di cui al capo X), perché il fatto non sussiste, eliminando la relativa porzione di pena pari a tre mesi e dieci giorni di reclusione e con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Livorno del 27.4.2018, emessa all’esito di rito abbreviato, ha dichiarato la prescrizione di numerosi reati tra quelli inizialmen contestati (già in primo grado, taluni dei numerosi imputati erano stati assolti da alcu contestazioni di reato oppure avevano vista dichiarata la prescrizione di altr imputazioni) e – per quanto rileva in questa sede – ha confermato la condanna di NOME COGNOME, amministratore di diritto e socio accomandatario della ditta RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita il 10.4.2013, nonchè di NOME COGNOME i relazione, rispettivamente:
il primo, ai capi B ed M (bancarotta fraudolenta documentale ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, limitatamente, per quest’ultimo reato contenuto al capo M, a fatti diversi da quelli commessi nel 2010 e nel 2011, invede dichiarati prescritti);
il secondo, ai capi X, Y e Z13 (vale a dire i reati di emissione di fatture per operazi inesistenti e di dichiarazione fraudolenta, mediante utilizzazione della stessa tipologia fatture, commessi in qualità di titolare della ditta individuale “RAGIONE_SOCIALE COGNOME Da Albert”, che aveva avuto relazioni economiche con la fallita, amministrata di fatto da padre NOME COGNOME; nonché il delitto di ricettazione di alcuni titoli di pagamen provenienti da delitti tributari).
La sentenza d’appello ha rideterminato la pena principale inflitta nei confronti di entramb gli imputati e la durata delle sanzioni accessorie ex art. 216, ultimo comma, I. fall.
Avverso il provvedimento d’appello citato hanno proposto ricorso gli imputati, tramite diversi atti di impugnazione ed i rispetivi difensori di fiducia.
Il ricorso di NOME COGNOME formula tre motivi distinti.
3.1. La prima ragione di ricorso eccepisce violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla condanna per il reato di emissione fatture operazioni inesistenti contestato al capo M.
Secondo la difesa, sarebbe manifestamente illogica e fuori fuoco la verifica circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato: si è indicato in sentenza come dolo eventuale un atteggiamento invece di inconsapevolezza da parte dell’imputato delle condotte dell’amministratore di fatto, laddove il ricorrente, secondo quanto è stat accertato dalla stessa Corte d’appello, aveva un ruolo di mero prestanome nella società emittente, poi fallita.
Si rappresenta, altresì, sempre con riguardo alla riferibilità della condotta di rea ricorrente sul piano della consapevolezza e volontà, che la società aveva una propria
attività lecita e reale, caratterizzata da fatture regolarmente emesse con un forma diverso da quelle false, evidentemente predisposte da terzi a sua insaputa.
3.2. Il secondo motivo di censura eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità rispetto al delitto di bancarotta fraudolen documentale (capo B) e ruota principalmente sulla rivendicazione, ancora una volta, dell’inconsapevolezza della falsità delle fatture e delle condotte dell’amministratore fatto, che si riverbererebbe sulla sussistenza del citato delitto di bancarotta in capo ricorrente.
Si contesta, quindi, l’affermazione di responsabilità quanto alla sussistenza della prov del dolo e si chiede quantomeno la riqualificazione del reato in bancarotta semplice.
3.3. Con il terzo ed ultimo motivo si censura il diniego delle circostanze attenuan generiche, deducendo che la mancanza di collaborazione nei confronti del curatore e nel corso del procedimento non può essere motivo ostativo alla concessione del beneficio; si evidenzia che, comunque, il ricorrente ha fornito una sua versione spiegando le sue difficoltà successive al fallimento e soprattutto che, trovandosi in gravi diffi economiche, si era dovuto recare presso i genitori che si erano fatti carico del su mantenimento.
Si denuncia, altresì, la mancata considerazione di altri elementi valorizzabili ai fini riconoscimento delle invocate attenuanti generiche, quali la capacità a delinquere e la non gravità del fatto, richiamati nell’appello.
Il ricorso di NOME COGNOME si compone di quattro motivi.
4.1. Con il primo argomento difensivo si deduce, quanto al reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74 del 2000 (capo X), che non rientrano nella previsione penale le fatture materialmente false, come quelle contestate nei confronti del ricorrente, perché da lui emesse falsamente per conto di altre ditte, in favore della propria, ma solo que ideologicamente false.
Nel caso di specie, si è contestato al ricorrente di aver formato falsamente fatture ch risultano emesse, nei propri confronti, da un altro soggetto e, dunque, una condotta di falsità materiale per contraffazione, non sanzionata dalla disposizione contestata e distinta sia dalla falsità materiale per alterazione (successiva alla formazione corretta d documento), sia dalla falsità ideologica, ipotesi che occorre soltanto in caso di documento emesso da chi effettivamente appaia esserne l’autore ma contenente attestazioni non conformi al vero.
La sentenza impugnata ha argomentato che le fatture sarebbero anche ideologicamente false, perché simulano un rapporto commerciale mai sorto e una prestazione del tutto inesistente, ma in tal modo ha confuso le due diverse tipologie le due falsità; inoltre fattispecie penale richiederebbe che ad agire siano due soggetti distinti e non, come nella
specie, lo stesso imputato che emette la fattura falsa e la utilizza successivamente con la propria ditta individuale.
4.2. Con il secondo argomento eccepito si deduce, con riferimento al delitto di dichiarazione fiscale fraudolenta ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo Y), la violazio dell’art. 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., stante l’inutilizzabilità deg acquisiti in sede di accertamento fiscale nei confronti del ricorrente in data 26.6.2015, violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen.: il ricorrente doveva essere considerato indiziato di delitti tributari al momento delle verifiche fiscali gli atti de sono confluiti nella prova processuale.
Infatti, nel processo verbale di constatazione stilato nei confronti dell’imputato s conto del fatto che, sebbene la verifica fosse iniziata in data 14/1/2014, la stessa inseriva in un filone investigativo che aveva interessato anche altre imprese di trasporto nel cui contesto era stato individuato un articolato sistema fraudolento nel quale la dit verificata era risultata parte integrante. Dunque, al momento dell’accesso, il ricorren doveva ritenersi già indagabile.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono, con riferimento allo stesso reat violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione, quanto alla prova che, nelle dichiarazioni dei redditi fraudolente per gli anni d’imposta 2012 e 2013, sian stati inseriti elementi passivi fittizi. La difesa ritiene, infatti, che la violazione de disp. att. cod. proc. pen. – poiché il ricorrente, al momento dell’ispezione fiscale, risu già indiziato di reato e, dunque, gli accertamenti fiscali non potevano essere più porta avanti senza garanzie – non consente di ritenere legittimamente acquisita la prova dell’utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti nelle dichiarazioni fraudolente.
4.4. Il quarto motivo eccepito attiene al delitto di ricettazione (capo Z13) e dedu l’inutilizzabilità della memoria e delle dichiarazioni rese dal ricorrente il 27/2/20 violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e il difetto di motivazione della sen impugnata nella parte in cui afferma che l’imputato non poteva non essere a conoscenza della provenienza illecita delle somme tratte dai titoli di credito ricevuti su richies padre, ed in particolare dei redditi di quest’ultimo, NOME COGNOME non dichiarat occultati al fisco (si rappresenta, a riprova della inesattezza di tale deduzione, ch trattava di assegni emessi da due imprese commerciali).
Il Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione NOME COGNOME con requisitoria scritta, ha chiesto l’inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME limitatamente al reato di cui al capo X), perché il fatto non sussiste, eliminan la relativa porzione di pena pari a tre mesi e dieci giorni di reclusione e con declarato di inammissibilità nel resto del ricorso.
5.1. Il difensore di NOME COGNOME ha depositato memoria scritta e conclusioni con cui, oltre ad aderire alle conclusioni del PG quanto al capo X, espone alcune osservazioni critiche con riguardo alle motivazioni della requisitoria scritta che, invece, hanno chie l’inammissibilità degli ulteriori motivi di ricorso ed agli altri reati ascritti al rico
5.2. La difesa di NOME COGNOME ha depositato memoria scritta e conclusioni con cui, rispondendo alla memoria del PG, ha chiesto l’accoglimento delle ragioni di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono entrambi inammissibili.
Il primo motivo di ricorso di NOME COGNOME è generico, assertivo, poco chiaro nelle prospettazioni difensive e anche, in ogni caso, manifestamente infondato.
La Corte d’Appello ha adeguatamente analizzato le censure mosse nell’atto di impugnazione dal ricorrente, sottolineando gli elementi di prova e logici dai quali h desunto la sua consapevolezza delle attività illecite gestite da NOME COGNOME al quale l sentenza ha attribuito il ruolo di amministratore di fatto della società fallita, d ricorrente era amministratore di diritto.
Depongono in tal senso dati concreti – alcune testimonianze, in particolare, rese in dibattimento (dal fratello, NOME COGNOME e da NOME NOME COGNOME) – dai qua risulta che il ricorrente aveva più volte e personalmente proceduto all’intestazione fitti di veicoli in relazione ai quali è stata contestata l’attività di falsa fatturazione.
E tale attività è un netto indicatore del dolo del reato di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 de comunque rafforzato da una motivazione che si è fatta carico di analizzare i dettagli della condotta ripetuta nel corso del tempo da parte dell’imputato e le sue ragioni, che possono concorrere con il fine di favorire l’evasione fiscale di terzi attraverso l’utilizzo delle falsamente emesse (Sez. 3, n. 39316 del 24/5/2019, COGNOME, Rv. 277162).
1.1. La seconda censura è anch’essa costruita genericamente ed in modo assertivo, oltre che poco chiaro dal punto di vista formale.
Le critiche rivolte alla motivazione del provvedimento impugnato quanto all’affermazione di responsabilità in tema di bancarotta fraudolenta documentale si risolvono nuovamente in una prospettazione che mira soltanto a rappresentare una diversa e più favorevole ricostruzione dei fatti, senza attaccare realmente gli argomenti logici spesi dalla Cor d’Appello, sia quanto alla consapevolezza della falsità delle fatture da parte del ricorren sia quanto al dolo del reato. Sotto tale ultimo profilo i rilievi dedotti dalla difesa s tutto generici, come ha sottolineato il Procuratore Generale, soprattutto perché è lo stesso ricorrente ad aver ammesso la gestione effettiva della società e della documentazione contabile.
1.2. Il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento del circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è inammissibile perché generico.
La difesa attacca soltanto una delle due ragioni decisorie contenute nella motivazione del provvedimento impugnato, vale a dire quella che ha valorizzato il comportamento processuale non collaborativo del ricorrente, che, di per sé sola, effettivamente suscit perplessità e risulta al centro di un contrasto non sopito nella giurisprudenza di legittim (in senso negativo, cfr. Sez. 5, n. 32422 del 24/9/2020, COGNOME, Rv. 279778; in senso positivo, Sez. 4, n. 20115 del 4/4/2018, Prendi, Rv. 272747; sulla possibilità di valuta la cd. “lealtà processuale”, nel rispetto del diritto al silenzio dell’imputato, cfr. Sez 36258 del 24/5/2012, COGNOME, Rv. 253152).
Tuttavia, la sentenza d’appello ha motivato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche anche con una seconda direttrice logica, stigmatizzando non già legittime scelte difensive effettuate nel corso del procedimento dall’imputato, bensì l’assenza di collaborazione nei confronti del curatore del fallimento, in un ambito, dunque, estraneo al procedimento penale e alle scelte difensive; si tratta di una ratio decidendi sicuramente legittima e utilizzabile come chiave motivazionale per negare il beneficio (cfr., in prospettiva analoga, Sez. 4, n. 5594 del 4/10/2022, dep. 2023, Pulerà, Rv. 284189). Del resto, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un dirit conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego d concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590).
Il ricorso di NOME COGNOME è anch’esso inammissibile.
2.1. Il primo motivo formulato dalla difesa è manifestamente infondato e fuori fuoco.
In tema di reati tributari, invero, la disciplina in deroga al concorso di persone nel r prevista dall’art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non si applica al soggetto che cumula i sé le qualità di emittente e di amministratore della società utilizzatrice della autofat mendace, configurandosi in tal caso sia il delitto di cui all’art. 8 che quello di cui 2 del d.lgs. citato (Sez. 3, n. 2859 del 30/11/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284067; Sez. 3, n. 34021 del 29/10/2020, COGNOME, Rv. 280370).
Tale deroga, infatti, è funzionale ad evitare che un terzo, autore del reato di emission di false fatture, possa rispondere per ciò solo, in concorso, anche del reato di utilizzazi delle fatture mendaci commesso da altri, così duplicandosi la risposta sanzionatoria rispetto ad un unico comportamento, cui si ricollega un disvalore unitario; vicevers quando sia lo stesso soggetto ad essere autore dell’emissione di fatture false ed autore dell’utilizzazione di esse, costui si rende responsabile di due distinte azioni violati due diversi precetti penali, sicchè la deroga non ha più ragione di essere.
Dunque, le fatture autoprodotte dall’utilizzatore, come sono quelle oggetto dell’imputazione a carico dell’odierno ricorrente, possono integrare a suo carico il rea di frode fiscale e, contemporaneamente, il delitto di cui all’art. 8 d. Igs. n. 74 del 2 Quanto all’obiezione secondo cui l’art. 8 d. Igs. n. 74 del 2000 incriminerebbe solo l falsità ideologica oggettiva delle fatture e non anche quella materiale soggettiva, pe essere stata la fattura soggettivamente non veritiera in quanto compilata dal ricorrente nei propri confronti a nome di un altro soggetto e, dunque, con una condotta di falsità materiale per contraffazione, va evidenziato come l’area di tipicità ricompresa nella norma dalla prospettazione del ricorrente sia inesatta.
Al di là di qualche accento nella giurisprudenza di legittimità che risulta forse determina dalla peculiarità della fattispecie concreta decisa e che è stato oggetto di richiamo d parte della difesa e del Procuratore Generale (le sentenze Sez. 3, n. 13686 del 1/2/2022, COGNOME, Rv. 283037 e Sez. 3, n. 50628 del 2014, n.m.), deve ribadirsi che, in tema di reati tributari, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche nel caso in cui la falsa documentazione sia stata creata dall’utilizzatore della stessa, che la facc apparire come proveniente da terzi (Sez. 3, n. 13364 del 14/2/2024, COGNOME, Rv. 286134).
Ad ogni modo, la questione della dicotomia tra falsità ideologica e falsità materiale è ma posta, poiché ogni falsità materiale da operazione con emittente simulato della fattura può essere anche una falsità ideologica, sicchè, pur volendo ammettere la tesi del ricorrente che limita l’area di punibilità del reato di emissione di false fatture all fatture ideologicamente false, nel caso di specie è stato ritenuto provato un doppio profil di falsità (vi è una ricostruzione molto chiara contenuta a pag. 20 della sentenz impugnata), mentre il ricorso si limita a sostenere apoditticamente che la sentenza confonde le due tipologie di falsità, enunciandone definizioni generali, senza chiarir perché non ricorrerebbe anche una falsità ideologica, come invece afferma la Corte d’appello, superando l’obiezione proposta del tutto pedissequamente in appello dal ricorrente.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, avuto riguardo invece al delitto di frode fiscal (capo Y), un vizio di violazione di legge; sarebbero inutilizzabili gli atti acquisiti i di accertamento fiscale nei confronti del ricorrente, in violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. in quanto questi, al momento dell’ispezione fiscale, risultava già indizia di reato.
Il terzo motivo replica il secondo nel prisma del vizio di motivazione e della violazione legge, sicchè si possono trattare le due ragioni difensive in un unico momento di analisi. Ebbene, va ricordato che la violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen. n determina automaticamente l’inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell’ambi attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l’inutilizzabilità o la nullità
sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l’art. 220 disp. at rimanda (Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269299 – 01).
Inoltre, in ogni caso, è onere di chi eccepisce tale inutilizzabilità, indicare, a pe inammissibilità del ricorso, gli atti specificamente affetti dal vizio e l’incidenza degli rispetto al provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423).
Sotto entrambi tali profili, il ricorso è generico e, comunque, nessun effetto inutilizzabilità è ravvisabile per memorie e documenti acquisiti durante l’assunzione d sommarie informazioni di chi doveva essere sentito fin dall’inizio in qualità di indagat in quanto il divieto previsto dall’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. riguarda solo dichiarazioni e non anche i documenti o le memorie prodotte nel corso dell’atto istruttorio (Sez. 3, n. 48831 del 04/05/2018, COGNOME, Rv. 274743 – 01, proprio in tema di produzione di fatture).
In ogni caso, la Corte territoriale ha desunto la prova dell’inserimento delle fattur sequestro nelle dichiarazioni dagli avvisi di accertamento, utilizzabili come prova anche se carenti dei requisiti di forma previsti dalle disposizioni tributarie (Sez. 3, n. 3529 12/4/2016, Satta, Rv. 267544).
2.3. Anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infordato. Si rammenta che la ragione difensiva attiene al delitto di ricettazione (capo Z13) deduce l’inutilizzabilità della memoria e delle dichiarazioni rese dal ricorrent 27/2/2015 in violazione dell’art. 220 disp. att. cod. proc. pen
Ebbene, anzitutto va chiarito che non è inutilizzabile la memoria proveniente dall’imputato: secondo giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice, le dichiarazioni confessorie o le ammissioni contenute in un documento proveniente dall’imputato e acquisito agli atti del processo sono utilizzabili nei suoi confronti ai dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen. e non incontrano il limite stabilito dall’art comma 1, cod. proc. pen. (ex multis, cfr. Sez. 2, n. 3819 del 9/10/2019, dep. 2020, Agrillo, Rv. 278591-02).
Inoltre, le spontanee dichiarazioni rese dall’imputato alla polizia giudiziaria nel corso d indagini sono utilizzabili nei riti a prova contratta, quale è l’abbreviato espletato nel di specie, anche se rese in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen., e non nell’immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (cfr., tra le altre, Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 19/01/2021, 280242 – 01, nonché Sez. 6, n. 10685 del 19/1/2023, COGNOME, Rv. 284466 che, tuttavia, pone l’obbligo di verbalizzazione scritta così come Sez. 2, n. 41705 del 28/6/2023, COGNOME, Rv. 285110).
Alla luce di tali affermazioni, il motivo di ricorso si rivela del tutto generico, poic si fa questione di non spontaneità delle dichiarazioni provenienti dall’imputato ricorrent
né si agita alcuna delle situazioni che determinerebbero problemi di utilizzabilità, mentr neppure si enuncia la decisività degli elementi di prova che, in modo scarsamente preciso anche nella loro indicazione, si chiede di ritenere inutilizzabili.
Infine, sul dolo del reato, la Corte d’Appello ha motivato adeguatamente non limitandosi a far leva sulla vicinanza parentale, ma ad indagare gli aspetti di consapevolezza da parte del ricorrente dei reati di evasione fiscale che il padre stava commettendo ed i cui proventi costituiscono il delitto di ricettazione. Consapevolezza che rivela il d eventuale di agire per il profitto quanto meno del padre NOME, delle cui attivi imprenditoriali il ricorrente, secondo l’ampia e non illogica analisi delle sentenze merito, era ampiamente a conoscenza.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. condanna dei ricorrenti che lo hanno proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul p Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 ottobre 2024.