Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27498 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27498 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/06/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 880/2025
NOME COGNOME
CC Ð 11/06/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 12144/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Cosenza il 17 ottobre 1967;
avverso lÕordinanza del 23 gennaio 2025 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è lÕordinanza con la quale il Tribunale distrettuale di Roma ha rigettato lÕistanza di riesame proposta avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di Roma aveva applicato a carico di NOME COGNOME la misura della custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine a numerosi reati fiscali e altrettanti fatti di bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale che documentale,
(contestati ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 322 e 329 d. lgs. n. 14 del 2019 e 2 e 10, d.lgs. n. 74 del 2000) e plurime esigenze cautelari, in termini di pericolo di fuga, dÕinquinamento probatorio e di reiterazione di reati della stessa specie.
In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, il COGNOME, nella sua qualitˆ di presidente del consiglio di amministrazione (prima di diritto e poi di fatto) della societˆ RAGIONE_SOCIALE (dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 14 aprile 2023) e in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME nelle loro rispettive qualitˆ analiticamente indicate nel capo dÕimputazione:
avrebbe distratto la somma di euro 96.800.000 corrispondenti al prezzo di cessione alla societˆ inglese RAGIONE_SOCIALE delle quote di proprietˆ di RAGIONE_SOCIALE, in RAGIONE_SOCIALE (quota pari al 99,9%), in RAGIONE_SOCIALE (quota pari al 100%) e in RAGIONE_SOCIALE (quota pari al 100%; cessione posta in essere allorquando la RAGIONE_SOCIALE era giˆ in stato di dissesto ed avvenuta in conflitto di interessi (attesa lÕidentitˆ di governance delle due societˆ parti della cessione, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, a condizioni antieconomiche per RAGIONE_SOCIALEche, nonostante fosse gravata da un pesante debito erariale, pattuiva il pagamento dell’importo di cui sopra in dieci rate annuali del valore di euro 9.450.000 a partire dal 2019 con un primo pagamento, da effettuarsi entro il 2018, di 2.300.000; rate, comunque, mai pagate dalla RAGIONE_SOCIALE limitandosi a corrispondere, peraltro nel 2020 e non nel 2018 come da contratto, solamente la somma di 2.000.000) e con la cessione (liberatoria) del debito che la RAGIONE_SOCIALE aveva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE (societˆ ritenuta non solvibile e di nuovo riconducibile alla famiglia COGNOME).
avrebbe cagionato (o concorso a cagionare), con dolo o per effetto di operazioni dolose, il dissesto della societˆ, attraverso la sistematica omissione dei versamenti relativi agli obblighi fiscali e contributivi e il conseguente accumulo di un complessivo debito nei confronti dell’Erario pari a oltre 207.000.000 di euro
-avrebbe dissipato i beni sociali concedendo, quantomeno nei primi mesi del 2022, a titolo gratuito, a NOME COGNOME l’utilizzo dell’immobile sito in Roma, INDIRIZZO del valore di circa 3.000.000, sebbene lÕutilizzatore non rivestisse più alcuna carica formale nella societˆ;
avrebbe eseguito, a danno dei creditori, pagamenti preferenziali in favore di taluno di essi;
avrebbe sottratto o distrutto, al fine di procurare a sŽ o ad altri un ingiusto profitto e/o di recare pregiudizio ai creditori, la contabilitˆ della fallita o comunque lÕavrebbe tenuta in guisa tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e/o del movimento degli affari (in particolare, non venivano consegnate al curatore le fatture attive relative all’annualitˆ 2023, nonchŽ le fatture attive relative al credito risultante dalla contabilitˆ e pari a 46.125.000);
avrebbe indicato, al fine di evadere l’IVA, nella relativa dichiarazione annuale del 2018, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e non avrebbe versato le somme dovute, ponendo in compensazione crediti inesistenti.
In punto di esigenze cautelari, per come si è detto, si riteneva sussistente tanto il pericolo di inquinamento probatorio (in ragione delle false rappresentazioni documentali delle operazioni contestate), quanto il pericolo di reiterazione del reato (in ragione della professionalitˆ e della continuitˆ dimostrata con le condotte poste in essere), quanto, in ultimo, il pericolo di fuga (in ragione della disponibilitˆ di patrimoni allÕestero, ove il ricorrente risiede).
Propone ricorso per cassazione lÕindagato articolando sei motivi di censura.
2.1. Il primo deduce inosservanza di norma processuale (in relazione allÕart. 292, lett. c, cod. proc. pen.) e conseguente nullitˆ dell’ordinanza applicativa, in quanto, in ipotesi, il Giudice per le indagini preliminari si sarebbe limitato a richiamare la richiesta del Pubblico Ministero, appiattendosi sulla prospettazione accusatoria senza in alcun modo valutare le ricostruzioni offerte dal consulente della difesa con riferimento:
al trasferimento di 19 milioni di euro, in favore di RAGIONE_SOCIALE, da parte del fondo RAGIONE_SOCIALE (da ritenersi pagamento di parte del debito della RAGIONE_SOCIALE, e, comunque, condotta incompatibile con qualsiasi volontˆ distrattiva);
alla valutazione di impossidenza ipotizzata dalla Corte territoriale in relazione alla societˆ cessionaria del debito della RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE (priva di concreti riscontri fattuali);
alla composizione della massa passiva della fallita (necessaria al fine di valutare se il progressivo ed incontenibile indebitamento fosse frutto di una strategia criminale degli amministratori o del distorto sistema di riscossione delle accise e, in particolare, del relativo sistema sanzionatorio, peraltro successivamente modificato);
-allÕinvocata mancanza di consapevolezza quanto alla fittizietˆ delle operazioni oggetto di contestazione (atteso che le irregolaritˆ fiscali della RAGIONE_SOCIALE non erano conoscibili dalla RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE con gli strumenti a sua
disposizione; e, in tal senso, due diverse pronunce della Corte di Giustizia Tributaria).
2.2. Gli altri motivi attengono al profilo strettamente cautelare, tutti formulati in termini di inosservanza di norma processuale e connesso vizio di motivazione.
Il secondo attiene al ritenuto pericolo di recidivanza e deduce la mancanza di attualitˆ delle prospettate esigenze, in considerazione del lungo tempo trascorso tra la consumazione delle condotte e lÕordinanza applicativa della misura, della cessazione di ogni funzione gestoria da parte dellÕindagato, del vincolo cautelare imposto a carico delle societˆ sottoposte ad indagine e, in ultimo, della totale impossidenza del Molinari.
Il terzo attiene al pericolo di fuga (ritenuto sussistente in ragione dellÕipotizzata creazione di patrimoni esteri e della parallela facilitˆ di spostamento) e deduce lÕimpossidenza del COGNOME e lÕillogicitˆ del percorso logico seguito dal Tribunale, che avrebbe riversato sullÕindagato la prova (diabolica) dellÕinesistenza dei detti patrimoni.
Il quarto attiene al pericolo dÕinquinamento probatorio e deduce, in termini analoghi al primo, la mancanza di elementi attuali e concreti dai quali dedurre che il COGNOME possa, come ipotizzato dal Tribunale, falsificare la documentazione contabile.
Il quinto, in ultimo, attiene alla scelta della misura e deduce che le argomentazioni offerte dal Tribunale sarebbero mere ipotesi, congetture ed illazioni.
1. Il ricorso è, complessivamente, infondato.
Il ricorrente, per come si è detto, con il primo motivo ha censurato l’ordinanza impugnata, deducendo che il Tribunale non avrebbe correttamente rilevato la nullitˆ dell’ordinanza applicativa per difetto di autonoma valutazione, quanto ai singoli profili in precedenza evidenziati (il trasferimento di 19 milioni di euro, in favore di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., la valutazione di impossidenza ipotizzata dalla Corte territoriale in relazione alla societˆ accollante il debito della RAGIONE_SOCIALE, la composizione della massa passiva della fallita e la rilevanza del precedente sistema di riscossione delle accise, la consapevolezza della fittizietˆ delle operazioni oggetto di contestazione).
2.1. In linea di principio, lÕassunto dal quale parte la difesa è corretto. é principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la motivazione della ordinanza cautelare non pu˜ limitarsi alla ratifica, con formule di stile, delle
valutazioni offerte dal pubblico ministero, ma deve offrire un autonomo apprezzamento di tutte le emergenze procedimentali disponibili e rilevanti. CosicchŽ, la tecnica del rinvio testuale è s’ legittima, ma solo nella misura in cui resta confinata nell’area della “esposizione” degli elementi posti a sostegno della misura, non potendo estendersi fino all’assorbimento dei contenuti valutativi della richiesta cautelare, confliggendo tale operazione con la strutturale funzione di controllo affidata al giudice per le indagini preliminari in materia di misure cautelari (Sez. 2, n. 46136 del 28/10/2015, Rv. 265212; Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Rv. 271507).
CosicchŽ, a fronte di eventuali omissioni o insufficienze motivazionali, il Tribunale ben pu˜ intervenire integrando o modificando il provvedimento impugnato, ma il potere-dovere di integrazione delle insufficienze motivazionali impugnato non opera laddove lÕordinanza del Gip, limitandosi ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dellÕindagato, manchi totalmente di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (Sez. 5, Sentenza n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Rv. 271925; Sez. 2, n. 25513 del 14/06/2012, Rv. 253247) o delle concrete ed attuali esigenze cautelari che hanno giustificato la misura (Sez. 4, n. 17540 del 22/05/2020, Rv. 279245).
In questi casi, mancando un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti, il Tribunale deve provvedere esclusivamente all’annullamento del provvedimento coercitivo, non essendo consentito un potere sostitutivo quanto all’emissione di un valido atto, che potrˆ eventualmente essere adottato dal medesimo organo la cui decisione è stata annullata (Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272596; Sez. 1 n. 5122 del 19/09/1997, Rv. 208586; Sez. 5, n. 5954 del 07/12/1999 dep. 2000, Rv. 215258).
2.2. Ci˜ considerato, il giudice per le indagini preliminari, pur riassumendo i fatti contestati e richiamando le specifiche argomentazioni offerte dal Pubblico Ministero nella sua richiesta, ha esaminato tanto gli elementi indiziari posti a fondamento dell’ipotesi accusatoria, quanto la sussistenza delle specifiche esigenze cautelari, valutando autonomamente, attraverso Òpersonali considerazioniÓ, ciascuna argomentazione. E lÕesistenza di una parte ÒoriginaleÓ emerge con evidenza, per come correttamente evidenziato dal Tribunale (e in assenza di specifiche deduzioni di parte) dallÕutilizzo di autonomi paragrafi destinati alla valutazione indiziaria delle condotte, alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta della misura.
Le singole censure prospettate si risolvono, allora, non giˆ in unÕomessa motivazione, ma, semmai, in (asseriti) vizi motivazionali del provvedimento
genetico o di quello impugnato, tutti comunque complessivamente infondati, per come di seguito specificato.
2.3. Il primo profilo di censura, per come si è detto, attiene al dedotto trasferimento di fondi da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE (in ipotesi difensiva, parziale pagamento del debito che la societˆ inglese RAGIONE_SOCIALE aveva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per la cessione delle sue quote di partecipazione) ed è complessivamente infondato.
Il giudice per le indagini preliminari non ha disconosciuto lÕesistenza, nella sua materialitˆ, dellÕinvocato trasferimento, ma, alla luce dellÕesplicito dato contabile (il trasferimento di fondi veniva, infatti, contabilmente imputato a riduzione crediti commerciali e non a pagamento delle partecipazioni) e della concreta successiva destinazione di queste somme, (ulteriormente trasferite in favore di RAGIONE_SOCIALE, anchÕessa riferibile ai COGNOME, e in minima parte utilizzati per pagare le prime tranches della rateizzazione tributaria precedentemente richiesta, per evitarne la decadenza), ne ha escluso lÕimputazione a titolo prezzo delle partecipazioni alienate in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ebbene, non solo il ricorrente non si confronta con le dettagliate argomentazioni offerte dalla Corte territoriale, ma invoca una rivalutazione del materiale indiziario valutato dai giudici di merito allegando circostanze sostanzialmente irrilevanti e prospettando inammissibili differenti valutazioni delle conversazioni intercettate e dimenticando che il ricorso per cassazione che deduce lÕinsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicitˆ della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 27062; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976, con riferimento specifico al vizio di motivazione).
NŽ, in ultimo, lÕinvocata ÒvolontarietˆÓ dellÕerogazione è circostanza incompatibile con lÕipotizzata volontˆ distrattiva, dovendo essa stessa (in quanto condotta solutoria di pregressi debiti commerciali) essere letta alla luce della sua pregressa doverositˆ. DÕaltronde, il coefficiente di partecipazione soggettiva proprio del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è il dolo generico, che si risolve nella consapevole volontˆ di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alle finalitˆ dell’impresa e di compiere atti che possano cagionare o cagionino danno ai creditori (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, COGNOME, Rv. 270763, in motivazione). E la volontarietˆ di un
(differente) pagamento non è circostanza logicamente idonea ad escludere la consapevolezza della natura distrattiva della condotta contestata.
2.4. Le residue censure sollevate con il primo motivo, sono, invece, tutte indeducibili, non solo perchŽ non proposte con i motivi di riesame avanti al Tribunale distrettuale negli stessi termini con i quali sono oggi stati prospettati (Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, COGNOME, Rv. 286752), ma perchŽ, comunque, manifestamente infondate:
la valutazione di impossidenza ipotizzata dalla Corte territoriale in relazione alla societˆ cessionaria del debito della RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE trova riscontro nel contenuto delle plurime conversazioni intercettate e, quindi, non è una mera supposizione del Tribunale;
lÕaccertamento della composizione della massa passiva della fallita e la rilevanza del precedente sistema di riscossione delle accise (in relazione allÕipotesi di bancarotta ÒfiscaleÓ) è questione formulata in termini meramente potenziali (e, quindi, generici) e, comunque, non tiene conto del contenuto delle conversazioni intercettate (che, invece, restituiscono chiaramente la piena consapevolezza da parte degli amministratori in ordine alle conseguenze in sistematico omesso adempimento dei debiti tributari);
la consapevolezza della fittizietˆ delle operazioni oggetto di contestazione viene ampiamente motivata, avendo dato atto il Tribunale di tutti gli elementi fattuali dai quale è stata desunta non solo la soggettiva fittizietˆ delle operazioni poste in essere dalla RAGIONE_SOCIALE (societˆ interposta rispetto all’effettivo fornitore di energia RAGIONE_SOCIALE, di diritto svizzero, creata allo scopo di scaricare su RAGIONE_SOCIALE, che è evasore totale, gli oneri dei costi del servizio di trasporto del gas, costi che sono soggetti a IVA), ma anche la piena consapevolezza che di tanto avevano gli amministratori della RAGIONE_SOCIALE: la mancanza di dotazione strumentale, finanziaria e di personale adeguata all’esecuzione delle operazioni fatturate; la radicale assenza di dichiarazioni fiscali; la fittizietˆ della sede legale; la formale titolaritˆ del capitale sociale (interamente detenuto da COGNOME Raffaele, soggetto di assai modesta capacitˆ reddituale e patrimoniale, giˆ dipendente di RAGIONE_SOCIALE); lÕillogica prosecuzione del rapporto contrattuale nonostante che la RAGIONE_SOCIALE non avesse adempiuto alle proprie obbligazioni contrattuali (non riuscendo più, da settembre 2019, a versare le garanzie a Snam); gli evidenti errori ortografici presenti sul sito web (consultabile solo nelle sezioni descrittive e non in quelle dedicate alle offerte commerciali); la fittizietˆ dei contatti telefonici (ai quali non si riceveva risposta). E lÕautonomia degli accertamenti propri del giudizio tributario rende del tutto irrilevanti le decisioni assunte dalla Corte di Giustizia Tributaria (Sez. 3, n. 2051 del 04/10/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285739).
2.5. Tutti gli altri motivi, afferenti al profilo strettamente cautelare, sono complessivamente infondati.
2.5.1. Il Tribunale (e, prima ancora il Gip) ha dedotto:
il pericolo di reiterazione del reato: a) dalla costante spoliazione del patrimonio della fallita, realizzata strumentalizzando i formali intestatari delle cariche sociali; b) dallÕentitˆ delle imposte evase e in generale degli assets distratti: c) dall’alto livello di professionalitˆ piegato alle condotte illecite: d) dalla persistenza, almeno sul fronte estero, almeno fino al dicembre 2023, di movimentazioni di denaro effettuate attraverso intermediari finanziari radicati nel Principato di Monaço (ove il ricorrente è residente dal giugno del 2020), indicative della falsitˆ della dedotta impossidenza; e) dal tentativo di disporre, anche attraverso lo schermo della RAGIONE_SOCIALE, degli asset produttivi a suo tempo distratti dal patrimonio;
il pericolo dÕinquinamento probatorio, dalle condotte tenute dal COGNOME nel corso della procedura fallimentare (per come chiaramente valutate anche alla luce delle conversazioni intercettate): lÕutilizzo fraudolento della composizione negoziata (Òallunghiamo il brodo finchŽ è possibileÓ), finalizzata a ritardare la dichiarazione di fallimento, e la falsitˆ dei dati forniti all’esperto.
il pericolo di fuga, in ultimo, dal giˆ evidenziato trasferimento di capitali e della conseguente possibilitˆ di un repentino spostamento verso lÕoriginario luogo di residenza.
E una valutazione congiunta di tutti gli elementi evidenziati ha condotto i giudici della cautela alla scelta operata in relazione alla misura da applicare, fondata sulla oggettiva impossibilitˆ di soddisfare le ritenute esigenze se non attraverso la misura applicata, unica in grado di evitare possibili contatti con lÕesterno o il concreto rischio di allontanamento incontrollato dellÕindagato.
2.5.2. Indicati, esplicitamente, gli elementi concreti fondanti la valutazione prognostica operata dai giudici della cautela e sul presupposto per cui, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicitˆ della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto e che la necessaria ÒattualitˆÓ del pericolo non è equiparabile all’imminenza di specifiche opportunitˆ di ricaduta nel delitto (sicchŽ il giudice della cautela ha solo lÕonere di effettuare una valutazione prognostica sulla possibilitˆ di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalitˆ realizzative della condotta, della personalitˆ del soggetto e del contesto socio-ambientale nel quale hanno avuto genesi ed esecuzione i fatti contestati e del tempo trascorso rispetto alla consumazione di questi ultimi: Sez. 3, n. 9041 del
15/02/2022, COGNOME, Rv. 282891), si comprende come le censure prospettate dalla difesa si risolvano in una diversa (ed inammissibile) valutazione dei dati fattuali esaminati dal giudice di merito o nellÕindicazione di circostanze del tutto irrilevanti: a) la cessazione (formale) delle funzioni gestorie nelle societˆ sottoposte ad indagine è dato inconferente, alla luce dellÕevidenziata capacitˆ di gestire dallÕesterno la complessiva attivitˆ economica delle singole societˆ; b) lÕesistenza di vincoli cautelari imposti a carico delle societˆ sottoposte ad indagine è circostanza genericamente allegata e relativa, per esplicito riconoscimento, solo a parte delle plurime societˆ riconducibili allÕindagato; c) la dedotta impossidenza confligge con le significative movimentazioni di capitali (in relazione alla quale, come correttamente rilevato dal Tribunale, non si tratta di riversare sullÕindagato la prova dellÕinesistenza della ritenuta disponibilitˆ economica, ma di dare conto di tali movimentazioni); d) lÕesistenza di concrete attivitˆ di falsificazione della documentazione contabile è riscontrata dalle plurime evidenze indicate.
In ultimo, del tutto indeducibili, per la loro estrema genericitˆ, sono le censure (meramente assertive) afferenti alla scelta della misura applicata, logicamente giustificata alla luce della ritenuta inidoneitˆ di misure alternative, anche domiciliari, anche se accompagnate dal divieto di contatti o da dispositivi elettronici di controllo, atteso che tali strumenti consentono di rilevare lÕevasione, ma non di localizzare il soggetto controllato, nŽ di controllarne lÕattivitˆ.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi del comma 1dellÕart. 94 disp. att. cod. proc. pen., copia del presente provvedimento dovrˆ essere trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dellÕistituto penitenziario ove è ristretto il COGNOME perchŽ provveda a quanto stabilito nel comma 1dello stesso articolo.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Cos’ deciso lÕ11 giugno 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME